Decreto legge 30 settembre 2015, n. 153, in G.U. n. 227 del 30.9.2015
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Art. 1 Copertura effetti finanziari negativi mediante utilizzo delle maggiori entrate di cui all'art. 1 della legge n. 186 del 2014 1. All'articolo 1, comma 632, terzo periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo le parole: "misure di deroga," e' inserito il seguente periodo: "alla copertura dei relativi effetti finanziari negativi si provvede, per l'anno 2015, con le maggiori entrate di cui all'articolo 1 della legge 15 dicembre 2014, n. 186, attestate dall'Agenzia delle entrate nel medesimo anno sulla base delle richieste di accesso alla procedura di collaborazione volontaria di cui alla medesima legge 15 dicembre 2014, n. 186, acquisite dalla medesima Agenzia, che, pertanto, sono iscritte in bilancio;"; b) conseguentemente, dopo le parole: "con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli" sono soppresse le parole: ", da adottare entro il 30 settembre 2015,"; c) conseguentemente nell'ultimo periodo, penultima parte, la data: "2015" e' sostituita dalla data: "2016" e la cifra: "1.716" e' sostituita dalla cifra: "728". Art. 2 Disposizioni in materia di collaborazione volontaria 1. Al decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 5-quater: 1) il terzo periodo del comma 2 e' sostituito dal seguente: "La richiesta di accesso alla collaborazione volontaria rimane irrevocabile e non puo' essere presentata piu' di una volta, anche indirettamente o per interposta persona."; 2) il comma 5 e' sostituito dal seguente: "5. La procedura di collaborazione volontaria puo' essere attivata fino al 30 novembre 2015. L'integrazione dell'istanza, i documenti e le informazioni di cui al comma 1, lettera a), possono essere presentati entro il 30 dicembre 2015. Al fine di assicurare la trattazione unitaria delle istanze e la data certa per la conclusione dell'intero procedimento i termini di decadenza per l'accertamento di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nonche' i termini di decadenza per la notifica dell'atto di contestazione ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, che scadono a decorrere dal 31 dicembre 2015, limitatamente agli imponibili, alle imposte, alle ritenute, ai contributi, alle sanzioni e agli interessi relativi alla procedura di collaborazione volontaria e per tutte le annualita' e le violazioni oggetto della procedura stessa, sono fissati, anche in deroga a quelli ordinari, al 31 dicembre 2016."; b) all'articolo 5-quinquies: 1) nel comma 1, dopo la lettera b), e' inserita la seguente: "b-bis) si applicano le disposizioni in materia di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo di cui al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, ad eccezione di quanto previsto dall'articolo 58, comma 6, del medesimo decreto;"; 2) al comma 3 le parole: "30 settembre 2015" sono sostituite dalle seguenti: "30 novembre 2015" e dopo le parole: "entro la quale puo' essere attivata la procedura di collaborazione volontaria" sono aggiunte le seguenti: ",o sino alla data del 30 dicembre 2015 in presenza di integrazione dell'istanza o di presentazione dei documenti e delle informazioni di cui all'articolo 5-quater, comma 1, lettera a)". 2. Ai soli fini della collaborazione volontaria di cui alla legge 15 dicembre 2014, n. 186: a) le disposizioni di cui all'articolo 5, commi da 1-bis a 1-quinquies del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, nel testo vigente alla data del 30 dicembre 2014, n. 190, continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 2016; b) l'ammontare di tutte le prestazioni corrisposte dalla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidita' Svizzera (LPP), in qualunque forma erogate, sono assoggettate, ai fini delle imposte dirette, su istanza del contribuente, all'aliquota del 5 per cento. Art. 3 Entrata in vigore 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
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