23 Settembre, 2015

Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, in G.U. n. 220 del 22.9.2015

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                               Art. 1

   Accordi preventivi per le imprese con attivita' internazionale

  1. L'articolo 8  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.  326,
e' abrogato.
  2. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600, dopo l'articolo 31-bis e' inserito il seguente:
  «Art. 31-ter (Accordi  preventivi  per  le  imprese  con  attivita'
internazionale). - 1. Le imprese con attivita'  internazionale  hanno
accesso  ad  una  procedura  finalizzata  alla  stipula  di   accordi
preventivi, con principale riferimento ai seguenti ambiti:
    a)  preventiva  definizione  in  contraddittorio  dei  metodi  di
calcolo del valore normale  delle  operazioni  di  cui  al  comma  7,
dell'articolo 110 del testo unico delle imposte sui redditi approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
e dei valori di uscita o di ingresso in caso di  trasferimento  della
residenza, rispettivamente, ai sensi degli articoli 166 e 166-bis del
medesimo  testo  unico.  Le  imprese   che   aderiscono   al   regime
dell'adempimento collaborativo hanno accesso alla procedura di cui al
periodo precedente anche al  fine  della  preventiva  definizione  in
contraddittorio dei  metodi  di  calcolo  del  valore  normale  delle
operazioni di cui al comma 10 dell'articolo 110  del  citato  decreto
del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986;
    b) applicazione ad un caso concreto di norme,  anche  di  origine
convenzionale, concernenti l'attribuzione di  utili  e  perdite  alla
stabile organizzazione in un altro Stato  di  un'impresa  o  un  ente
residente ovvero alla stabile organizzazione in Italia di un soggetto
non residente;
    c) valutazione preventiva della sussistenza o meno dei  requisiti
che configurano una stabile  organizzazione  situata  nel  territorio
dello Stato, tenuti presenti i criteri previsti dall'articolo 162 del
testo unico delle imposte  sui  redditi  approvato  con  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,  nonche'  dalle
vigenti  Convenzioni   contro   le   doppie   imposizioni   stipulate
all'Italia;
    d) applicazione ad un caso concreto di norme,  anche  di  origine
convenzionale, concernenti l'erogazione o la percezione di dividendi,
interessi e royalties e altri componenti reddituali a o  da  soggetti
non residenti.
  2. Gli accordi di cui al comma 1 vincolano le parti per il  periodo
d'imposta nel corso del quale sono stipulati e per i quattro  periodi
d'imposta successivi, salvo mutamenti delle circostanze di fatto o di
diritto rilevanti ai fini degli  accordi  sottoscritti  e  risultanti
dagli stessi. Tuttavia, qualora conseguano ad altri accordi  conclusi
con le autorita' competenti di Stati esteri a seguito delle procedure
amichevoli previste dalle convenzioni internazionali contro le doppie
imposizioni, gli accordi di  cui  al  comma  1  vincolano  le  parti,
secondo quanto convenuto con dette autorita', a decorrere da  periodi
di imposta precedenti purche' non anteriori al periodo  d'imposta  in
corso alla data di presentazione della relativa istanza da parte  del
contribuente.
  3. Qualora le circostanze di fatto e di diritto a base dell'accordo
di cui al comma 1 ricorrano per uno o piu'  dei  periodi  di  imposta
precedenti alla stipula ma non anteriori a quello in corso alla  data
di  presentazione  dell'istanza,  relativamente  a  tali  periodi  di
imposta e'  concessa  la  facolta'  al  contribuente  di  far  valere
retroattivamente l'accordo stesso, provvedendo, ove si  renda  a  tal
fine    necessario    rettificare    il    comportamento    adottato,
all'effettuazione del ravvedimento operoso ovvero alla  presentazione
della dichiarazione integrativa ai sensi dell'articolo  2,  comma  8,
del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998,  n.  322,
senza l'applicazione, in entrambi i casi, delle relative sanzioni.
  4.  In   base   alla   normativa   comunitaria,   l'Amministrazione
finanziaria invia copia dell'accordo all'autorita' fiscale competente
degli Stati di residenza o di stabilimento delle imprese con le quali
i contribuenti pongono in essere le relative operazioni.
  5.   Per   i   periodi   d'imposta   di   validita'   dell'accordo,
l'Amministrazione finanziaria esercita i poteri di cui agli  articoli
32 e seguenti soltanto in relazione a  questioni  diverse  da  quelle
oggetto dell'accordo medesimo.
  6. La richiesta di accordo preventivo e' presentata  al  competente
Ufficio della Agenzia delle entrate,  secondo  quanto  stabilito  con
provvedimento del Direttore della medesima Agenzia. Con  il  medesimo
provvedimento sono definite le modalita' con le quali  il  competente
Ufficio procede alla verifica del rispetto dei termini dell'accordo e
del sopravvenuto mutamento delle condizioni di fatto e di diritto  su
cui l'accordo si basa.
  7.  Qualunque  riferimento  all'articolo  8  del  decreto-legge  30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326, ovunque presente, deve  intendersi  effettuato
al presente articolo.».
  3. Le disposizioni del presente articolo si applicano  a  decorrere
dalla data fissata dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle
entrate  di  cui  all'articolo  31-ter,  comma  6,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,  da  emanarsi,
in sostituzione del provvedimento del 23 luglio 2004,  entro  novanta
giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente   decreto
legislativo.

                                 Art. 2

                  Interpello sui nuovi investimenti

  1. Le imprese che intendono effettuare investimenti nel  territorio
dello Stato di ammontare non inferiore a trenta milioni di euro e che
abbiano   ricadute   occupazionali   significative    in    relazione
all'attivita'  in  cui  avviene  l'investimento  e  durature  possono
presentare all'Agenzia delle  entrate  un'istanza  di  interpello  in
merito al trattamento fiscale del loro piano di investimento e  delle
eventuali operazioni straordinarie  che  si  ipotizzano  per  la  sua
realizzazione, ivi inclusa,  ove  necessaria,  la  valutazione  circa
l'esistenza  o  meno   di   un'azienda.   Possono   formare   oggetto
dell'istanza  anche  la  valutazione  preventiva  circa   l'eventuale
assenza di abuso del diritto fiscale o di  elusione,  la  sussistenza
delle condizioni per la disapplicazione di disposizioni antielusive e
l'accesso ad eventuali regimi o  istituti  previsti  dall'ordinamento
tributario. Con riferimento ai tributi non di competenza dell'Agenzia
delle  entrate,  quest'ultima  provvede  ad  inoltrare  la  richiesta
dell'investitore agli enti di competenza che rendono autonomamente la
risposta.
  2. La risposta scritta e motivata  dell'Agenzia  delle  entrate  e'
resa entro centoventi giorni, prorogabili, nel  caso  sia  necessario
acquisire  ulteriori  informazioni,  di  ulteriori   novanta   giorni
decorrenti dalla data di acquisizione di  dette  informazioni  ed  e'
basata sul piano di investimento e su tutti  gli  ulteriori  elementi
informativi forniti dall'investitore, anche su richiesta dell'Agenzia
delle entrate, a seguito di interlocuzioni con la parte  interessata.
Ove necessario, l'Agenzia delle entrate puo' accedere, previa  intesa
con il contribuente, presso le  sedi  di  svolgimento  dell'attivita'
dell'impresa, in tempi concordati, allo  scopo  di  prendere  diretta
cognizione di elementi informativi utili ai fini istruttori.  Qualora
la risposta non pervenga al contribuente entro i predetti termini, si
intende    che    l'Amministrazione    finanziaria    concordi    con
l'interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente.
  3. Il contenuto della risposta, anche se desunta ai sensi del terzo
periodo del comma 2, vincola l'Amministrazione  finanziaria  e  resta
valido finche' restano invariate le circostanze di fatto e di diritto
sulla base delle quali e' stata  resa  o  desunta  la  risposta,  con
conseguente nullita' di ogni  atto  di  qualsiasi  genere,  anche  di
carattere impositivo o  sanzionatorio,  emanato  dall'Amministrazione
finanziaria in difformita' a detto contenuto. Il contribuente che da'
esecuzione alla risposta, a prescindere dall'ammontare del suo volume
d'affari   o   dei   suoi   ricavi,   puo'   accedere    all'istituto
dell'adempimento collaborativo al  ricorrere  degli  altri  requisiti
previsti.
  4. L'Agenzia delle entrate puo' verificare l'assenza  di  mutamenti
nelle circostanze di  fatto  o  di  diritto  rilevanti  ai  fini  del
rilascio della risposta e la corretta applicazione delle  indicazioni
date  nella  stessa  mediante  l'utilizzo   degli   ordinari   poteri
istruttori.  Resta  fermo  l'esercizio  degli  ordinari   poteri   di
controllo   dell'Amministrazione   finanziaria   esclusivamente    in
relazione a questioni diverse da quelle oggetto del parere.
  5. L'Agenzia delle entrate pubblica annualmente  la  sintesi  delle
posizioni interpretative rese ai  sensi  del  presente  articolo  che
possano avere generale interesse.
  6. Con decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  da
emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata  in  vigore  del
presente  decreto,  sono   individuate   le   modalita'   applicative
dell'interpello previsto dal presente articolo. Con provvedimento del
Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanarsi entro dieci  giorni
dalla data di entrata in vigore del  predetto  decreto  del  Ministro
dell'economia e delle finanze, e' individuato l'ufficio competente al
rilascio della risposta ed alla verifica della corretta  applicazione
della stessa.
  7. Le disposizioni del presente articolo si applicano  a  decorrere
dalla data di emanazione del provvedimento del Direttore dell'Agenzia
delle entrate di cui al comma 6.
                           Art. 3

Dividendi provenienti da soggetti residenti in Stati  o  territori  a
                     regime fiscale privilegiato

  1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con  decreto
del Presidente della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,  sono
apportate le seguenti modificazioni:
    a) all'articolo 47, comma 4, il primo periodo e'  sostituito  dai
seguenti:  «Nonostante  quanto   previsto   dai   commi   precedenti,
concorrono integralmente alla formazione del reddito  imponibile  gli
utili provenienti da societa' residenti in Stati o territori a regime
fiscale privilegiato inclusi nel decreto o nel provvedimento  emanati
ai sensi dell'articolo 167, comma 4;  a  tali  fini,  si  considerano
provenienti da societa' residenti  in  Stati  o  territori  a  regime
privilegiato gli utili relativi al possesso di partecipazioni dirette
in tali societa' o di partecipazioni di  controllo  anche  di  fatto,
diretto o indiretto,  in  altre  societa'  residenti  all'estero  che
conseguono utili dalla partecipazione in societa' residenti in  Stati
o territori a regime privilegiato e nei  limiti  di  tali  utili.  Le
disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano  nel  caso
in cui gli stessi utili siano gia' stati imputati al socio  ai  sensi
del comma 1 dello stesso articolo  167  o  sia  dimostrato,  anche  a
seguito dell'esercizio dell'interpello di cui al comma 5, lettera b),
dello stesso articolo 167,  il  rispetto  delle  condizioni  indicate
nella lettera c) del comma 1 dell'articolo 87. Ove  la  dimostrazione
operi  in  applicazione  della  lettera  a)  del  medesimo  comma   5
dell'articolo 167, per gli utili di cui  ai  periodi  precedenti,  e'
riconosciuto al soggetto controllante residente nel territorio  dello
Stato, ovvero alle sue controllate residenti percipienti  gli  utili,
un credito d'imposta ai sensi  dell'articolo  165  in  ragione  delle
imposte assolte  dalla  societa'  partecipata  sugli  utili  maturati
durante il periodo di possesso della partecipazione,  in  proporzione
degli utili conseguiti e nei limiti dell'imposta italiana relativa  a
tali utili. Ai soli fini dell'applicazione dell'imposta,  l'ammontare
del credito d'imposta di cui al periodo precedente  e'  computato  in
aumento del reddito complessivo.  Se  nella  dichiarazione  e'  stato
omesso soltanto il computo  del  credito  d'imposta  in  aumento  del
reddito complessivo, si puo' procedere  di  ufficio  alla  correzione
anche in sede  di  liquidazione  dell'imposta  dovuta  in  base  alla
dichiarazione dei redditi. Qualora il contribuente intenda far valere
la sussistenza delle condizioni indicate nella lettera c) del comma 1
dell'articolo 87 ma non  abbia  presentato  l'istanza  di  interpello
prevista dalla lettera b)  del  comma  5  dell'articolo  167  ovvero,
avendola presentata,  non  abbia  ricevuto  risposta  favorevole,  la
percezione di utili provenienti da partecipazioni in imprese  o  enti
esteri localizzati in Stati o territori inclusi  nel  decreto  o  nel
provvedimento di cui all'articolo 167, comma 4, deve essere segnalata
nella dichiarazione dei redditi da parte  del  socio  residente;  nei
casi di mancata o  incompleta  indicazione  nella  dichiarazione  dei
redditi si applica la sanzione amministrativa prevista  dall'articolo
8, comma 3-ter, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.»;
    b) all'articolo 68:
      1) nel comma 4, le parole: «da societa' residenti  in  Stati  o
territori  diversi  da  quelli  di  cui  al  decreto   del   Ministro
dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 168-bis,
salvo la dimostrazione,» sono sostituite dalle seguenti: «da societa'
residenti in uno Stato o territorio  a  regime  fiscale  privilegiato
incluso  nel  decreto  o   nel   provvedimento   emanati   ai   sensi
dell'articolo 167, comma 4, salvo  la  dimostrazione,  anche»  e,  in
fine, e' aggiunto  il  seguente  periodo:  «Qualora  il  contribuente
intenda far valere la sussistenza  delle  condizioni  indicate  nella
lettera c) del comma 1 dell'articolo  87,  ma  non  abbia  presentato
l'istanza di  interpello  prevista  dalla  lettera  b)  del  comma  5
dell'articolo 167 ovvero, avendola  presentata,  non  abbia  ricevuto
risposta favorevole, la percezione  di  plusvalenze  derivanti  dalla
cessione di partecipazioni in imprese o enti  esteri  localizzati  in
Stati o territori inclusi nel decreto  o  nel  provvedimento  di  cui
all'articolo 167, comma 4, deve essere segnalata nella  dichiarazione
dei redditi da parte del socio  residente;  nei  casi  di  mancata  o
incompleta indicazione nella dichiarazione dei redditi si applica  la
sanzione amministrativa prevista dall'articolo 8,  comma  3-ter,  del
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.»;
      2) dopo il comma 4 e' inserito  il  seguente:  «4-bis.  Per  le
plusvalenze realizzate su partecipazioni in imprese ed enti residenti
o localizzati in Stati o  territori  a  regime  fiscale  privilegiato
inclusi  nel  decreto  o   nel   provvedimento   emanati   ai   sensi
dell'articolo 167, comma 4, per i quali sussiste la condizione di cui
al  comma  5,  lettera  a),  del  medesimo   articolo,   al   cedente
controllante  residente  nel  territorio  dello  Stato,  ovvero  alle
cedenti residenti sue controllate, spetta  un  credito  d'imposta  ai
sensi dell'articolo  165  in  ragione  delle  imposte  assolte  dalla
societa' partecipata sugli  utili  maturati  durante  il  periodo  di
possesso della partecipazione, in  proporzione  delle  partecipazioni
cedute  e  nei  limiti  dell'imposta   italiana   relativa   a   tali
plusvalenze. La detrazione del credito d'imposta di  cui  al  periodo
precedente spetta per l'ammontare dello  stesso  non  utilizzato  dal
cedente ai sensi dell'articolo 47, comma 4; tale ammontare,  ai  soli
fini dell'applicazione dell'imposta,  e'  computato  in  aumento  del
reddito complessivo. Se nella dichiarazione e' stato omesso  soltanto
il computo del credito d'imposta in aumento del reddito  complessivo,
si puo' procedere  di  ufficio  alla  correzione  anche  in  sede  di
liquidazione dell'imposta  dovuta  in  base  alla  dichiarazione  dei
redditi.»;
    c) all'articolo 86, dopo il comma 4,  e'  inserito  il  seguente:
«4-bis. Per le plusvalenze realizzate su partecipazioni in imprese ed
enti residenti o localizzati in Stati o territori  a  regime  fiscale
privilegiato inclusi nel decreto o nel provvedimento emanati ai sensi
dell'articolo 167, comma 4, per i quali sussiste la condizione di cui
al  comma  5,  lettera  a),  del  medesimo   articolo,   al   cedente
controllante  residente  nel  territorio  dello  Stato,  ovvero  alle
cedenti residenti sue controllate, spetta  un  credito  d'imposta  ai
sensi dell'articolo  165  in  ragione  delle  imposte  assolte  dalla
societa' partecipata sugli  utili  maturati  durante  il  periodo  di
possesso della partecipazione, in  proporzione  delle  partecipazioni
cedute  e  nei  limiti  dell'imposta   italiana   relativa   a   tali
plusvalenze. La detrazione del credito d'imposta di  cui  al  periodo
precedente spetta per l'ammontare dello  stesso  non  utilizzato  dal
cedente ai sensi dell'articolo 89, comma 3; tale ammontare,  ai  soli
fini dell'applicazione dell'imposta,  e'  computato  in  aumento  del
reddito complessivo. Se nella dichiarazione e' stato omesso  soltanto
il computo del credito d'imposta in aumento del reddito  complessivo,
si puo' procedere  di  ufficio  alla  correzione  anche  in  sede  di
liquidazione dell'imposta  dovuta  in  base  alla  dichiarazione  dei
redditi.»;
    d) all'articolo 87, comma 1, la lettera c)  e'  sostituita  dalla
seguente: «c) residenza fiscale della  societa'  partecipata  in  uno
Stato o territorio diverso da quelli a  regime  fiscale  privilegiato
inclusi  nel  decreto  o   nel   provvedimento   emanati   ai   sensi
dell'articolo 167, comma 4,  o,  alternativamente,  la  dimostrazione
anche a seguito dell'esercizio dell'interpello  di  cui  allo  stesso
articolo 167, comma 5, lettera b), che dalle partecipazioni  non  sia
stato conseguito, sin dall'inizio del periodo di possesso,  l'effetto
di localizzare i redditi in Stati  o  territori  inclusi  nel  citato
decreto. Qualora il contribuente intenda far valere la sussistenza di
tale ultima condizione ma non abbia presentato la predetta istanza di
interpello ovvero, avendola presentata, non abbia  ricevuto  risposta
favorevole, la percezione di plusvalenze derivanti dalla cessione  di
partecipazioni in imprese  o  enti  esteri  localizzati  in  Stati  o
territori inclusi nel decreto o nel provvedimento di cui all'articolo
167, comma 4, deve essere segnalata nella dichiarazione  dei  redditi
da parte del socio  residente;  nei  casi  di  mancata  o  incompleta
indicazione nella dichiarazione dei redditi si  applica  la  sanzione
amministrativa prevista dall'articolo 8,  comma  3-ter,  del  decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.»;
    e) all'articolo 89, comma 3, il primo periodo e'  sostituito  dai
seguenti: «Verificandosi la condizione  dell'articolo  44,  comma  2,
lettera a), ultimo periodo, l'esclusione del comma 2 si applica  agli
utili provenienti da  soggetti  di  cui  all'articolo  73,  comma  1,
lettera d), e  alle  remunerazioni  derivanti  da  contratti  di  cui
all'articolo 109, comma 9, lettera b), stipulati con  tali  soggetti,
se diversi da quelli residenti in Stati o territori a regime  fiscale
privilegiato inclusi nel decreto o nel provvedimento emanati ai sensi
dell'articolo 167, comma 4, o,  se  ivi  residenti,  sia  dimostrato,
anche a seguito dell'esercizio dell'interpello  di  cui  all'articolo
167, comma 5, lettera  b),  il  rispetto  delle  condizioni  indicate
nell'articolo 87, comma 1, lettera c). Ove la dimostrazione operi  in
applicazione della lettera a) del medesimo comma 5 dell'articolo 167,
per gli utili di  cui  al  periodo  precedente,  e'  riconosciuto  al
soggetto controllante residente nel territorio  dello  Stato,  ovvero
alle sue controllate residenti  percipienti  gli  utili,  un  credito
d'imposta ai sensi dell'articolo 165 in ragione delle imposte assolte
dalla societa' partecipata sugli utili maturati durante il periodo di
possesso della partecipazione, in proporzione degli utili  conseguiti
e nei limiti dell'imposta italiana relativa a  tali  utili.  Ai  soli
fini  dell'applicazione   dell'imposta,   l'ammontare   del   credito
d'imposta di cui al periodo precedente e' computato  in  aumento  del
reddito complessivo. Se nella dichiarazione e' stato omesso  soltanto
il computo del credito d'imposta in aumento del reddito  complessivo,
si puo' procedere  di  ufficio  alla  correzione  anche  in  sede  di
liquidazione dell'imposta  dovuta  in  base  alla  dichiarazione  dei
redditi. Ai fini del presente comma, si  considerano  provenienti  da
societa' residenti in Stati o territori  a  regime  privilegiato  gli
utili relativi al possesso di partecipazioni dirette in tali societa'
o di partecipazioni di controllo anche di fatto, diretto o indiretto,
in altre societa' residenti all'estero  che  conseguono  utili  dalla
partecipazione in societa' residenti in Stati o  territori  a  regime
privilegiato e nei limiti di  tali  utili.  Qualora  il  contribuente
intenda far valere la sussistenza  delle  condizioni  indicate  nella
lettera c) del comma 1  dell'articolo  87  ma  non  abbia  presentato
l'istanza di  interpello  prevista  dalla  lettera  b)  del  comma  5
dell'articolo 167 ovvero, avendola  presentata,  non  abbia  ricevuto
risposta  favorevole,  la  percezione   di   utili   provenienti   da
partecipazioni in imprese  o  enti  esteri  localizzati  in  Stati  o
territori inclusi nel decreto o nel provvedimento di cui all'articolo
167, comma 4, deve essere segnalata nella dichiarazione  dei  redditi
da parte del socio  residente;  nei  casi  di  mancata  o  incompleta
indicazione nella dichiarazione dei redditi si  applica  la  sanzione
amministrativa prevista dall'articolo 8,  comma  3-ter,  del  decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.».
  2. Nel decreto del Presidente della Repubblica 29  settembre  1973,
n. 600, all'articolo 27, comma 4, lettera b), le parole da:  «diversi
da quelli» a: «articolo  167»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «a
regime fiscale privilegiato inclusi nel decreto o  nel  provvedimento
emanati ai sensi dell'articolo 167, comma 4 del citato testo unico o,
se  ivi  residenti,  sia  avvenuta   la   dimostrazione   a   seguito
dell'esercizio  dell'interpello  di  cui  al  comma  5,  lettera  b),
dell'articolo 167 dello stesso testo unico, che».
  3. Nell'articolo 8 del decreto legislativo  18  dicembre  1997,  n.
471, dopo il comma 3-bis e'  aggiunto  il  seguente:  «3-ter.  Quando
l'omissione o incompletezza riguarda l'indicazione,  ai  sensi  degli
articoli 47, comma 4, 68, comma 4, 87, comma 1,  lettera  c),  e  89,
comma 3, del testo unico sulle imposte  sui  redditi,  approvato  con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dei
dividendi e delle plusvalenze relativi a partecipazioni  detenute  in
imprese o enti esteri localizzati in Stati o  territori  inclusi  nel
decreto o nel provvedimento di cui all'articolo  167,  comma  4,  del
medesimo testo unico, si applica una sanzione amministrativa pari  al
dieci per cento dei dividendi  e  delle  plusvalenze  conseguiti  dal
soggetto residente e non indicati, con un minimo di 1.000 euro ed  un
massimo di 50.000 euro.».
  4. Le disposizioni del presente articolo si applicano  a  decorrere
dal periodo di imposta in corso alla data di entrata  in  vigore  del
presente decreto, nonche' agli utili distribuiti ed alle  plusvalenze
realizzate a decorrere dal medesimo  periodo  di  imposta.  Per  tali
utili e  plusvalenze  il  credito  d'imposta  previsto  dal  presente
articolo  e'  riconosciuto  per  le  imposte  pagate  dalla  societa'
controllata a partire  dal  quinto  periodo  d'imposta  precedente  a
quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

                                Art. 4

                          Interessi passivi

  1. All'articolo 96 del  testo  unico  delle  imposte  sui  redditi,
approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) nel comma 2, e' aggiunto, in fine, il  seguente  periodo:  «Ai
fini del calcolo del risultato  operativo  lordo  si  tiene  altresi'
conto,  in  ogni   caso,   dei   dividendi   incassati   relativi   a
partecipazioni detenute  in  societa'  non  residenti  che  risultino
controllate ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, n. 1),  del  codice
civile»;
    b) nel comma 6, le parole: «, dall'articolo 3, comma  115,  della
legge 28 dicembre 1995, n. 549, in materia  di  interessi  su  titoli
obbligazionari,» sono soppresse;
    c) il comma 8 e' abrogato.
  2. L'articolo 3, comma 115, della legge 28 dicembre 1995,  n.  549,
e' abrogato.
  3. Il comma 8 dell'articolo 32 del decreto-legge 22 giugno 2012, n.
83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134,
e' abrogato.
  4. Al comma 36 dell'articolo 1 della legge  24  dicembre  2007,  n.
244,  dopo  le  parole:  «immobili  destinati  alla  locazione»  sono
aggiunte, in fine, le seguenti: «per le societa' che svolgono in  via
effettiva e prevalente attivita' immobiliare. Si considerano societa'
che svolgono in via effettiva e prevalente attivita' immobiliare,  le
societa' il cui valore dell'attivo patrimoniale e' costituito per  la
maggior parte  dal  valore  normale  degli  immobili  destinati  alla
locazione e i cui ricavi sono rappresentati per almeno i due terzi da
canoni di locazione o affitto di aziende il  cui  valore  complessivo
sia prevalentemente costituito dal valore normale di fabbricati.».
  5. Le disposizioni del presente articolo si applicano  a  decorrere
dal periodo di imposta successivo a quello  in  corso  alla  data  di
entrata in vigore del presente decreto.


                               Art. 5

   Disposizioni in materia di costi black list e di valore normale

  1. All'articolo 110 del testo  unico  delle  imposte  sui  redditi,
approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) il comma 10 e' sostituito dal seguente: «10. Le  spese  e  gli
altri componenti negativi derivanti da operazioni,  che  hanno  avuto
concreta  esecuzione,  intercorse  con   imprese   residenti   ovvero
localizzate in Stati o territori aventi regimi  fiscali  privilegiati
sono ammessi  in  deduzione  nei  limiti  del  loro  valore  normale,
determinato ai sensi dell'articolo 9. Si considerano  privilegiati  i
regimi fiscali di Stati  o  territori  individuati  con  decreto  del
Ministro dell'economia e delle finanze, in ragione della mancanza  di
un adeguato scambio di informazioni.»;
    b) al comma 11, nel primo periodo le parole: «le  imprese  estere
svolgono prevalentemente un'attivita' commerciale  effettiva,  ovvero
che» sono soppresse e nel  secondo  periodo  le  parole:  «del  primo
periodo» sono sostituite  dalle  seguenti:  «del  primo  periodo  del
presente comma e ai sensi del comma 10»;
    c) al comma 12-bis le parole: «in Stati o  territori  diversi  da
quelli individuati nella lista di cui al decreto ministeriale emanato
ai sensi dell'articolo 168-bis. Tale disposizione non si  applica  ai
professionisti domiciliati  in  Stati  dell'Unione  europea  o  dello
Spazio economico  europeo  inclusi  nella  lista  di  cui  al  citato
decreto» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «in  Stati  o  territori
individuati con il decreto di cui al comma 10».
  2. La disposizione di cui all'articolo  110,  comma  7,  del  testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si  interpreta  nel  senso
che la disciplina ivi prevista non si applica per le  operazioni  tra
imprese residenti o localizzate nel territorio dello Stato.
  3. Gli articoli 58, 68, 85 e 86 del testo unico delle  imposte  sui
redditi, approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917, e gli articoli 5, 5-bis, 6  e  7  del  decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, si interpretano nel  senso  che
per le cessioni di immobili e di aziende nonche' per la  costituzione
e il trasferimento di diritti reali sugli stessi, l'esistenza  di  un
maggior corrispettivo non e'  presumibile  soltanto  sulla  base  del
valore anche se dichiarato, accertato o definito ai fini dell'imposta
di registro di cui al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  26
aprile 1986, n. 131, ovvero delle imposte ipotecaria e  catastale  di
cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347.
  4. Le disposizioni del comma 1 si applicano a decorrere dal periodo
di imposta in corso alla data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto.

                                Art. 6

                        Consolidato nazionale

  1. All'articolo 117 del testo  unico  delle  imposte  sui  redditi,
approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) nel comma 2:
      1) al primo periodo, la parola: «solo» e' soppressa;
      2) alla lettera b), le parole: «nel cui patrimonio sia compresa
la partecipazione in ciascuna societa' controllata»  sono  sostituite
dalle seguenti: «che assume la qualifica di consolidante»;
    b) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
      «2-bis. I soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera d),
privi del requisito di cui alla lettera b) del comma 2, residenti  in
Stati  appartenenti  all'Unione  europea  ovvero  in  Stati  aderenti
all'Accordo sullo Spazio economico  europeo  con  il  quale  l'Italia
abbia stipulato un accordo  che  assicuri  un  effettivo  scambio  di
informazioni, che rivestono una  forma  giuridica  analoga  a  quelle
previste  dall'articolo  73,  comma  1,  lettere  a)  e  b),  possono
designare una societa' residente nel territorio  dello  Stato  o  non
residente di cui al comma 2-ter, controllata ai  sensi  dell'articolo
2359, comma 1, numero 1), del codice civile con i  requisiti  di  cui
all'articolo 120, ad esercitare l'opzione per la tassazione di gruppo
congiuntamente con ciascuna societa' residente o non residente di cui
al comma 2-ter, su cui parimenti  essi  esercitano  il  controllo  ai
sensi dell'articolo 2359, comma 1, numero 1), del codice civile con i
requisiti di cui all'articolo 120. La controllata designata non  puo'
esercitare l'opzione con le societa'  da  cui  e'  partecipata.  Agli
effetti del presente comma:
          a) la controllata designata, in qualita'  di  consolidante,
acquisisce tutti i diritti, obblighi ed oneri previsti dagli articoli
da 117 a 127 per le societa' o enti controllanti;
          b) i requisiti del controllo  di  cui  al  comma  1  devono
essere verificati in capo al soggetto controllante non residente;
          c) l'efficacia dell'opzione e' subordinata alla  condizione
che il soggetto controllante non  residente  designi  la  controllata
residente assumendo, in via sussidiaria, le responsabilita'  previste
dall'articolo 127 per le societa' o enti controllanti;
          d) in ipotesi di interruzione della  tassazione  di  gruppo
prima del compimento del triennio o di mancato rinnovo  dell'opzione,
le perdite fiscali risultanti dalla dichiarazione di cui all'articolo
122 sono attribuite esclusivamente  alle  controllate  che  le  hanno
prodotte, al netto di quelle utilizzate, e nei  cui  confronti  viene
meno il requisito del  controllo  secondo  i  criteri  stabiliti  dai
soggetti interessati;
          e) se  il  requisito  del  controllo  nei  confronti  della
controllata designata cessa per qualsiasi motivo prima del compimento
del triennio, il soggetto controllante non residente puo'  designare,
tra le controllate appartenenti  al  medesimo  consolidato,  un'altra
controllata residente avente le caratteristiche di  cui  al  presente
comma senza che si interrompa  la  tassazione  di  gruppo.  La  nuova
controllata   designata   assume    le    responsabilita'    previste
dall'articolo 127 per le societa' o enti  controllanti  relativamente
ai precedenti periodi d'imposta  di  validita'  della  tassazione  di
gruppo, in solido con la societa' designata nei cui  confronti  cessa
il requisito del controllo.
        2-ter. I soggetti di cui all'articolo 73,  comma  1,  lettera
d), controllati ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, numero 1),  del
codice civile, possono esercitare l'opzione di  cui  al  comma  1  in
qualita' di controllata  mediante  una  stabile  organizzazione  come
definita dal comma 1-bis dell'articolo 120.».
  2. All'articolo 120 del testo  unico  delle  imposte  sui  redditi,
approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
1986, n. 917, dopo il comma 1, e' aggiunto il  seguente:  «1-bis.  Si
considerano  altresi'  controllate  le  stabili  organizzazioni   nel
territorio dello Stato, come definite dall'articolo 162, dei soggetti
di cui all'articolo 73, comma  1,  lettera  d),  residenti  in  Stati
appartenenti all'Unione europea ovvero in Stati aderenti  all'Accordo
sullo Spazio economico europeo con il quale l'Italia abbia  stipulato
un accordo che assicuri un effettivo  scambio  di  informazioni,  che
rivestono una forma giuridica analoga a quelle di cui al comma 1, con
i requisiti di cui al medesimo comma.».
  3. Le disposizioni del presente articolo si applicano  a  decorrere
dal periodo di imposta in corso alla data di entrata  in  vigore  del
presente decreto.
  4. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle  entrate,  da
emanarsi entro trenta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto, sono stabiliti i contenuti e le  modalita'  per  la
designazione della controllata di cui al  comma  2-bis  dell'articolo
117 del testo unico delle imposte sui redditi approvato  con  decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il medesimo
provvedimento disciplina l'applicazione della disposizione di cui  al
presente articolo alle opzioni per la tassazione di  gruppo  gia'  in
corso alla data di entrata in vigore  delle  stesse,  attenendosi  al
criterio  di  consentire,  sussistendone  i  presupposti  di   legge,
l'eventuale inclusione nel  regime  di  tassazione  di  gruppo  delle
stabili organizzazioni o delle controllate di soggetti  esteri  senza
interruzione dei consolidati esistenti.


                                     Art. 7

     Stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti

  1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con  decreto
del Presidente della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,  sono
apportate le seguenti modificazioni:
    a) l'articolo 151 e' sostituito dal seguente:
      «Art. 151 (Reddito complessivo  delle  societa'  e  degli  enti
commerciali  non  residenti).  -  1.  Il  reddito  complessivo  delle
societa' e degli enti commerciali non residenti di cui  alla  lettera
d) del comma 1 dell'articolo  73  e'  formato  soltanto  dai  redditi
prodotti nel territorio dello Stato, ad esclusione di  quelli  esenti
da imposta e di quelli soggetti a ritenuta alla  fonte  a  titolo  di
imposta o ad imposta sostitutiva.
  2. Si considerano prodotti nel territorio  dello  Stato  i  redditi
indicati nell'articolo 23.
  3.  Tali  redditi,  ad  eccezione  dei  redditi  d'impresa  di  cui
all'articolo 23, comma 1,  lettera  e),  ai  quali  si  applicano  le
disposizioni di cui al successivo articolo 152, concorrono a  formare
il reddito complessivo e sono determinati secondo le disposizioni del
Titolo I, relative alle categorie nelle quali rientrano. Dal  reddito
complessivo si deducono gli oneri indicati all'articolo 10, comma  1,
lettere a) e g). In caso di rimborso degli oneri dedotti ai sensi del
presente articolo, le somme corrispondenti concorrono  a  formare  il
reddito complessivo del  periodo  di  imposta  nel  quale  l'ente  ha
conseguito il rimborso. Si applicano  le  disposizioni  dell'articolo
101, comma 6.
  4. Dall'imposta lorda si  detrae  fino  alla  concorrenza  del  suo
ammontare un  importo  pari  al  diciannove  per  cento  degli  oneri
indicati alle lettere a), g), h), h-bis), i), i-bis), e i-quater) del
comma 1, dell'articolo 15. In caso di rimborso di oneri per  i  quali
si e' fruito della detrazione l'imposta dovuta, per  il  periodo  nel
quale la societa' o l'ente ha conseguito il rimborso e' aumentata  di
un importo pari al diciannove per cento dell'onere rimborsato.
  5. Per le societa' commerciali di tipo diverso da  quelli  regolati
nel codice civile si applicano le disposizioni di cui al commi 1, 2 e
3.»;
    b) l'articolo 152 e' sostituito dal seguente:
      «Art.  152  (Reddito  di  societa'  ed  enti  commerciali   non
residenti derivante da attivita' svolte nel  territorio  dello  Stato
mediante stabile organizzazione). - 1. Per le  societa'  e  gli  enti
commerciali con stabile organizzazione nel territorio dello Stato, il
reddito della stabile organizzazione  e'  determinato  in  base  agli
utili e alle perdite ad essa riferibili, e  secondo  le  disposizioni
della Sezione I, del Capo  II,  del  Titolo  II,  sulla  base  di  un
apposito rendiconto economico e patrimoniale, da redigersi secondo  i
principi contabili  previsti  per  i  soggetti  residenti  aventi  le
medesime caratteristiche, salva quella della emissione  di  strumenti
finanziari ammessi alla  negoziazione  in  mercati  regolamentati  di
qualsiasi Stato membro dell'Unione  europea  ovvero  diffusi  tra  il
pubblico di cui all'articolo 116 testo unico  delle  disposizioni  in
materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58.
  2. Ai fini del comma 1,  la  stabile  organizzazione  si  considera
entita' separata e indipendente, svolgente  le  medesime  o  analoghe
attivita', in condizioni identiche o similari,  tenendo  conto  delle
funzioni svolte, dei rischi assunti e dei beni utilizzati.  Il  fondo
di  dotazione  alla  stessa  riferibile  e'  determinato   in   piena
conformita' ai criteri definiti in sede  OCSE,  tenendo  conto  delle
funzioni svolte, dei rischi assunti e dei beni utilizzati.
  3. I componenti di reddito attribuibili alle stabili organizzazioni
relativamente alle transazioni  e  alle  operazioni  tra  la  stabile
organizzazione  e  l'entita'  cui   la   medesima   appartiene   sono
determinati ai sensi dell'articolo 110, comma 7.
  4. Le disposizioni del presente articolo si  applicano  anche  alle
societa' commerciali di tipo diverso da quelli  regolati  nel  codice
civile.»;
    c) l'articolo 153 e' sostituito dal seguente:
      «Art. 153 (Reddito complessivo degli enti non  commerciali  non
residenti). - 1. Il reddito complessivo delle societa' e  degli  enti
non commerciali non  residenti  di  cui  all'articolo  73,  comma  1,
lettera d), e' formato soltanto dai redditi prodotti  nel  territorio
dello Stato, ad esclusione di quelli esenti da imposta  e  di  quelli
soggetti a ritenuta alla fonte a  titolo  di  imposta  o  ad  imposta
sostitutiva.
  2. Si considerano prodotti nel territorio  dello  Stato  i  redditi
indicati nell'articolo 23.
  3. Il reddito complessivo degli enti non commerciali e' determinato
secondo le disposizioni  del  Titolo  I,  ad  eccezione  dei  redditi
d'impresa di cui all'articolo 23, comma 1, lettera e),  ai  quali  si
applicano le disposizioni dell'articolo 152. Dal reddito  complessivo
si deducono, se non sono deducibili nella determinazione del  reddito
d'impresa che concorre a formarlo, gli  oneri  indicati  all'articolo
10,  comma  1,  lettere  a)  e  g).  Si   applica   la   disposizione
dell'articolo 146, comma 1, secondo periodo.
  4. Dall'imposta lorda si detrae,  fino  alla  concorrenza  del  suo
ammontare, un importo  pari  al  diciannove  per  cento  degli  oneri
indicati all'articolo 15, comma 1, lettere a), g),  h),  h-bis),  i),
i-bis) e i-quater). La detrazione spetta a condizione che i  predetti
oneri non siano deducibili nella determinazione del reddito d'impresa
che  concorre  a  formare  il  reddito  complessivo.  Si  applica  la
disposizione dell'articolo 147, comma 1, terzo periodo.
  5. Agli enti non commerciali che esercitano  attivita'  commerciali
mediante  stabili  organizzazioni  nel  territorio  dello  Stato,  si
applicano l'articolo 144, comma 5, e l'articolo 152.
  6. Sono altresi' deducibili:
    a) le erogazioni liberali in denaro  a  favore  dello  Stato,  di
altri enti  pubblici  e  di  associazioni  e  di  fondazioni  private
legalmente riconosciute, le quali, senza scopo di lucro,  svolgono  o
promuovono attivita' dirette alla tutela del  patrimonio  ambientale,
effettuate per l'acquisto, la tutela e la valorizzazione  delle  cose
indicate all'articolo 139, comma 1, lettere  a)  e  b),  del  decreto
legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, facenti parte degli  elenchi  di
cui all'articolo 140, comma 1, del  medesimo  decreto  legislativo  o
assoggettati al vincolo della inedificabilita' in base  ai  piani  di
cui  all'articolo  149  dello  stesso  decreto   legislativo   e   al
decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 8  agosto  1985,  n.  431,  ivi  comprese  le  erogazioni
destinate all'organizzazione di mostre e di esposizioni, nonche' allo
svolgimento di studi e ricerche aventi ad oggetto le cose  anzidette;
il mutamento di destinazione degli immobili indicati alla lettera  c)
del presente comma, senza la preventiva autorizzazione  del  Ministro
dell'ambiente, e della tutela del territorio, come  pure  il  mancato
assolvimento degli obblighi di legge per consentire  l'esercizio  del
diritto di  prelazione  dello  Stato  sui  beni  immobili  vincolati,
determina la indeducibilita' delle spese  dal  reddito.  Il  Ministro
dell'ambiente  e  della   tutela   del   territorio   da'   immediata
comunicazione ai competenti uffici  tributari  delle  violazioni  che
comportano la decadenza dalle agevolazioni; dalla data di ricevimento
della comunicazione iniziano a decorrere i termini per  il  pagamento
dell'imposta e dei relativi accessori;
    b) le erogazioni liberali in denaro  a  favore  di  organismi  di
gestione di parchi e riserve naturali, terrestri e marittimi, statali
e  regionali,   e   di   ogni   altra   zona   di   tutela   speciale
paesistico-ambientale  come  individuata  dalla  vigente  disciplina,
statale e regionale, nonche' gestita dalle associazioni e  fondazioni
private indicate alla lettera a), effettuate per sostenere  attivita'
di conservazione, valorizzazione, studio, ricerca e sviluppo  dirette
al  conseguimento  delle  finalita'   di   interesse   generale   cui
corrispondono tali ambiti protetti;
    c) le spese sostenute dai soggetti obbligati alla manutenzione  e
alla  protezione  degli  immobili  vincolati  ai  sensi  del  decreto
legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, facenti parte degli  elenchi  di
cui all'articolo 140, comma 1  del  medesimo  decreto  legislativo  o
assoggettati al vincolo della inedificabilita' in base  ai  piani  di
cui  all'articolo  149  dello  stesso  decreto  legislativo,   e   al
decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 8 agosto 1985, n. 431.
  7. Il Ministro dell'ambiente  e  la  tutela  del  territorio  e  la
regione, secondo le rispettive attribuzioni  e  competenze,  vigilano
sull'impiego delle erogazioni di cui alle lettere a),  b)  e  c)  del
comma 6  del  presente  articolo  effettuate  a  favore  di  soggetti
privati,  affinche'  siano  perseguiti  gli  scopi  per  i  quali  le
erogazioni stesse  sono  state  accettate  dai  beneficiari  e  siano
rispettati i termini per l'utilizzazione concordati  con  gli  autori
delle erogazioni. Detti termini possono  essere  prorogati  una  sola
volta dall'autorita' di  vigilanza,  per  motivi  non  imputabili  ai
beneficiari.»;
    d) l'articolo 154 e' abrogato.
  2. All'articolo 12 del decreto legislativo  15  dicembre  1997,  n.
446, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: «2-bis. Il valore della
produzione  netta  derivante  da  una   stabile   organizzazione   e'
determinato  sulla  base  di  un  apposito  rendiconto  economico   e
patrimoniale, da redigersi secondo i principi contabili previsti  per
i soggetti residenti aventi le medesime caratteristiche, salva quella
della emissione di strumenti finanziari ammessi alla negoziazione  in
mercati regolamentati di qualsiasi Stato membro  dell'Unione  europea
ovvero diffusi tra il pubblico di cui all'articolo  116  testo  unico
delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di  cui
al decreto legislativo 24 febbraio 1998,  n.  58.  A  tali  fini,  si
applicano le disposizioni dell'articolo 152, comma 2, del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.».
  3. Ai fini della disposizione di cui  all'articolo  152,  comma  2,
secondo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
cosi' come modificato dalla lettera b)  del  comma  1,  del  presente
articolo, i metodi di calcolo del fondo di dotazione sono individuati
con  uno  o  piu'  provvedimenti  del  Direttore  dell'Agenzia  delle
entrate, il primo dei quali da emanarsi entro  novanta  giorni  dalla
data di entrata in vigore  del  presente  decreto.  Relativamente  ai
periodi di imposta iniziati prima dell'emanazione  del  provvedimento
riguardante  lo  specifico  settore  di   appartenenza,   l'eventuale
rettifica in aumento  del  reddito  imponibile  o  del  valore  della
produzione netta conseguente alla valutazione  della  congruita'  del
fondo di dotazione ai sensi del citato articolo  152  non  da'  luogo
all'applicazione di sanzioni.
  4. Le disposizioni del presente articolo si applicano  a  decorrere
dal periodo di imposta successivo a quello  in  corso  alla  data  di
entrata in vigore del presente decreto.


                                 Art. 8

        Disciplina delle controllate e delle collegate estere

  1. All'articolo 167 del testo  unico  delle  imposte  sui  redditi,
approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) il comma 1 e' sostituito dal  seguente:  «1.  Se  un  soggetto
residente in Italia detiene,  direttamente  o  indirettamente,  anche
tramite societa' fiduciarie o per interposta persona, il controllo di
un'impresa, di una societa' o altro ente, residente o localizzato  in
Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui al  decreto  o
al provvedimento emanati ai sensi del comma 4, i  redditi  conseguiti
dal soggetto estero controllato  sono  imputati,  a  decorrere  dalla
chiusura dell'esercizio o periodo di  gestione  del  soggetto  estero
controllato, ai soggetti residenti in proporzione alle partecipazioni
da  essi  detenute.  Tale  disposizione  si  applica  anche  per   le
partecipazioni di controllo in soggetti non  residenti  relativamente
ai redditi derivanti da loro stabili organizzazioni  assoggettati  ai
predetti regimi fiscali privilegiati.»;
    b) nel comma 5, alla lettera b), le parole: «in Stati o territori
diversi da quelli di cui al  decreto  del  Ministro  dell'economia  e
delle  finanze  emanato  ai  sensi   dell'articolo   168-bis»,   sono
sostituite dalle seguenti: «in Stati o  territori  a  regime  fiscale
privilegiato di cui al comma  4».  Inoltre,  nell'ultimo  periodo  la
parola: «deve» e' sostituita dalla seguente: «puo'»;
    c) nel comma 6, il penultimo periodo e' sostituito dal  seguente:
«I redditi sono determinati in base alle disposizioni applicabili  ai
soggetti  residenti  titolari  di  reddito  d'impresa,  ad  eccezione
dell'articolo 86, comma 4.»;
    d) nel comma 8-bis e' aggiunto, in  fine,  il  seguente  periodo:
«Con provvedimento del  Direttore  dell'Agenzia  delle  entrate  sono
indicati  i  criteri  per  determinare  con  modalita'   semplificate
l'effettivo livello di tassazione di cui alla precedente lettera  a),
tra cui quello dell'irrilevanza delle variazioni non permanenti della
base imponibile.»;
    e) nel comma 8-ter, l'ultimo periodo e' sostituito dai  seguenti:
«Ai  fini  del  presente  comma  il  contribuente  puo'  interpellare
l'Amministrazione finanziaria secondo le modalita' indicate nel comma
5. Per i  contribuenti  che  aderiscono  al  regime  dell'adempimento
collaborativo l'interpello di cui al precedente periodo  puo'  essere
presentato indipendentemente dalla verifica delle condizioni  di  cui
alle lettere a) e b) del comma 8-bis.»;
    f) dopo il comma 8-ter sono  introdotti  i  seguenti:  «8-quater.
L'Amministrazione  finanziaria,  prima  di  procedere   all'emissione
dell'avviso di accertamento d'imposta o  di  maggiore  imposta,  deve
notificare all'interessato un apposito  avviso  con  il  quale  viene
concessa al medesimo la  possibilita'  di  fornire,  nel  termine  di
novanta giorni, le prove per la  disapplicazione  delle  disposizioni
del comma 1 o del comma 8-bis. Ove l'Amministrazione finanziaria  non
ritenga idonee le prove addotte, dovra' darne  specifica  motivazione
nell'avviso di accertamento. Fatti salvi i casi in cui la  disciplina
del presente articolo sia stata applicata ovvero non lo sia stata per
effetto dell'ottenimento di una risposta  favorevole  all'interpello,
il  socio  residente  controllante  deve  comunque  segnalare   nella
dichiarazione dei redditi la detenzione di partecipazioni in  imprese
estere controllate di cui al comma 1 e al comma 8-bis. In tale ultimo
caso l'obbligo di  segnalazione  sussiste  solo  al  ricorrere  delle
condizioni di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma 8-bis.
  8-quinquies. Le esimenti previste nel comma 5 e nel comma 8-ter non
devono essere dimostrate in sede di controllo qualora il contribuente
abbia  ottenuto  risposta  positiva  al  relativo  interpello,  fermo
restando il potere dell'Amministrazione finanziaria di controllare la
veridicita' e completezza delle  informazioni  e  degli  elementi  di
prova forniti in tale sede.».
  2. Nell'articolo 8 del decreto legislativo  18  dicembre  1997,  n.
471, dopo il comma 3-bis, e' aggiunto il seguente: «3-quater.  Quando
l'omissione  o  incompletezza  riguarda  la   segnalazione   prevista
dall'articolo 167, comma 8-quater, terzo  periodo,  del  testo  unico
sulle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,  si  applica  una  sanzione
amministrativa pari al dieci per cento  del  reddito  conseguito  dal
soggetto estero partecipato e imputabile nel periodo d'imposta, anche
solo  teoricamente,  al  soggetto  residente  in   proporzione   alla
partecipazione detenuta, con un minimo di 1.000 euro ed un massimo di
50.000 euro. La sanzione nella misura minima  si  applica  anche  nel
caso in cui il reddito della controllata estera sia negativo.».
  3. L'articolo 168  del  testo  unico  delle  imposte  sui  redditi,
approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
1986, n. 917, e' abrogato e nell'articolo 110, comma 12, del medesimo
testo unico le parole: «o 168» sono soppresse.
  4. Le disposizioni del presente articolo si applicano  a  decorrere
dal periodo di imposta in corso alla data di entrata  in  vigore  del
presente decreto. Relativamente alle disposizioni di cui al comma  3,
per gli utili distribuiti dal soggetto non residente a decorrere  dal
periodo di imposta in corso  alla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente   decreto   continuano   ad   applicarsi   le   disposizioni
dell'articolo 3, commi 3 e 4, del decreto del Ministro  dell'economia
e delle finanze 7 agosto 2006, n. 268. Ai soli  fini  del  precedente
periodo,  gli  utili  distribuiti  dal  soggetto  non  residente   si
presumono  prioritariamente  formati  con   quelli   assoggettati   a
tassazione separata.


                                Art. 9

                       Spese di rappresentanza

  1. All'articolo 108, comma 2 del  testo  unico  delle  imposte  sui
redditi approvato con il decreto del Presidente della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917, il secondo periodo e' sostituito dai seguenti:
«Le spese di rappresentanza sono deducibili nel periodo di imposta di
sostenimento se rispondenti ai requisiti di  inerenza  stabiliti  con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, anche in funzione
della natura e della destinazione delle stesse. Le spese del  periodo
precedente sono commisurate all'ammontare dei ricavi e proventi della
gestione caratteristica dell'impresa risultanti  dalla  dichiarazione
dei redditi relativa allo stesso periodo in misura pari:  a)  all'1,5
per cento dei ricavi e altri proventi fino a euro 10 milioni; b) allo
0,6 per cento dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente euro
10 milioni e fino a 50 milioni; c) allo 0,4 per cento  dei  ricavi  e
altri proventi per la parte eccedente euro 50 milioni.».
  2. La misura della  deducibilita'  delle  spese  di  rappresentanza
indicata nell'articolo 108, comma 2, terzo periodo  del  testo  unico
delle imposte sui redditi approvato con  il  decreto  del  Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, cosi' come modificato  dal
comma 1 del presente articolo, e di quelle di cui  all'articolo  108,
comma 2,  quarto  periodo  del  medesimo  testo  unico,  puo'  essere
stabilita con il decreto del Ministro dell'economia e  delle  finanze
di cui al secondo periodo del comma 2 del medesimo articolo 108.
  3. Le disposizioni del presente articolo si applicano  a  decorrere
dal periodo di imposta successivo a quello  in  corso  alla  data  di
entrata in vigore del presente decreto.


                               Art. 10

Liste dei Paesi che consentono un adeguato scambio di informazioni  e
                      coordinamento black list

  1. L'articolo 168-bis del testo unico delle  imposte  sui  redditi,
approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
1986, n. 917, e' abrogato.
  2. Al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, sono apportate le
seguenti modificazioni:
    a) all'articolo 6, comma 1, le  parole:  «in  Stati  o  territori
inclusi nella lista di cui al decreto ministeriale emanato  ai  sensi
dell'articolo 168-bis del testo  unico  delle  imposte  sui  redditi,
approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
1986, n. 917», sono sostituite dalle seguenti: «in Stati e  territori
che consentono un adeguato scambio di informazioni»;
    b) all'articolo 11, comma 4, la lettera c)  e'  sostituita  dalla
seguente: «c) l'elenco degli Stati e territori di cui all'articolo 6,
comma 1, che consentono un adeguato  scambio  di  informazioni;  tale
elenco e' aggiornato con cadenza semestrale.».
  3. Quando leggi, regolamenti, decreti o altre norme o provvedimenti
fanno riferimento alla lista di Stati e territori che  consentono  un
adeguato scambio di informazioni di  cui  al  comma  1  dell'articolo
168-bis del testo unico  delle  imposte  sui  redditi  approvato  con
decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,  n.  917,
vigente anteriormente alla data di entrata  in  vigore  del  presente
decreto, il riferimento si intende ai decreti emanati  in  attuazione
dell'articolo 11, comma 4, lettera c),  del  decreto  legislativo  1°
aprile 1996, n. 239.
  4. Quando leggi, regolamenti, decreti o altre norme o provvedimenti
fanno riferimento agli  Stati  o  territori  diversi  da  quelli  che
consentono un adeguato scambio di informazioni e nei quali il livello
di tassazione non e' sensibilmente inferiore a  quello  applicato  in
Italia di cui al comma 2 dell'articolo 168-bis del testo unico  delle
imposte sui  redditi  approvato  con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, vigente anteriormente alla  data
di entrata in vigore del presente decreto, il riferimento si  intende
agli Stati o territori di cui al decreto e al  provvedimento  emanati
ai sensi dell'articolo 167, comma 4, del citato testo unico.
  5. Le disposizioni del presente articolo si applicano  a  decorrere
dal periodo di imposta in corso alla data di entrata  in  vigore  del
presente decreto.


                                  Art. 11

Sospensione  della  riscossione   della   tassazione   in   caso   di
                      trasferimento all'estero

  1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con  decreto
del Presidente della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,  sono
apportate le seguenti modificazioni:
    a) all'articolo 166, comma 2-quater, le parole:  «in  conformita'
ai principi sanciti dalla sentenza 26 novembre 2011, causa  C-371-10,
National Grid Indus B.V», sono soppresse;
    b) all'articolo 179, comma 6, e' aggiunto  il  seguente  periodo:
«Si applicano, ove compatibili, le  disposizioni  dell'articolo  166,
commi 2-quater e seguenti, anche ad operazioni verso  Stati  aderenti
all'Accordo sullo Spazio economico europeo.».
  2. Le disposizioni del comma 1 del presente articolo si applicano a
decorrere dal periodo di imposta in corso alla  data  di  entrata  in
vigore del presente decreto.
  3. Le disposizioni recate dall'articolo  166,  comma  2-quater,  si
interpretano  nel  senso  che  esse   sono   applicabili   anche   al
trasferimento, da parte di un'impresa non  residente  nel  territorio
dello Stato, di una parte o della totalita' degli attivi collegati ad
una stabile organizzazione, aventi ad oggetto un'azienda  o  un  ramo
d'azienda, verso altro Stato appartenente all'Unione  europea  ovvero
aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo.


                                  Art. 12

      Trasferimento della residenza nel territorio dello Stato

  1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con  decreto
del Presidente della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,  dopo
l'articolo 166 e' aggiunto il seguente:
    «Art. 166-bis (Trasferimento della residenza nel territorio dello
Stato).  -  1.  I  soggetti  che   esercitano   imprese   commerciali
provenienti  da  Stati  o  territori  inclusi  nella  lista  di   cui
all'articolo 11, comma 4, lettera  c),  del  decreto  legislativo  1°
aprile 1996, n. 239, che, trasferendosi nel territorio  dello  Stato,
acquisiscono la residenza ai fini delle imposte sui redditi  assumono
quale valore fiscale delle attivita' e  delle  passivita'  il  valore
normale delle stesse, da determinarsi ai sensi dell'articolo 9.
  2. Nei casi di trasferimento da Stati o territori diversi da quelli
di cui al comma 1, il valore delle attivita' e  delle  passivita'  e'
assunto in misura pari al valore normale di cui all'articolo 9, cosi'
come determinato in esito all'accordo preventivo di cui  all'articolo
31-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600. In assenza di accordo, il valore fiscale  delle  attivita'  e
passivita' trasferite e' assunto, per le attivita', in misura pari al
minore tra il costo di acquisto, il valore di bilancio  e  il  valore
normale,  determinato  ai  sensi  dell'articolo  9,  mentre  per   le
passivita', in misura pari al maggiore tra questi.
  3. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate  sono
stabilite le modalita' di segnalazione dei valori delle  attivita'  e
delle passivita' oggetto  di  trasferimento.  In  caso  di  omessa  o
incompleta  segnalazione,  si  applica  la  sanzione   amministrativa
prevista dall'articolo 8, comma 3-bis,  del  decreto  legislativo  18
dicembre 1997, n. 471, commisurata all'importo non indicato.».
  2. Le disposizioni del presente articolo si applicano  a  decorrere
dal periodo di imposta in corso alla data di entrata  in  vigore  del
presente decreto.


                              Art. 13

                         Perdite su crediti

  1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con  decreto
del Presidente della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,  sono
apportate le seguenti modificazioni:
    a) nell'articolo 88, il comma 4, e' sostituito dai seguenti:  «4.
Non si considerano sopravvenienze attive i versamenti in denaro o  in
natura fatti a fondo perduto o in conto capitale alle societa' e agli
enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a)  e  b),  dai  propri
soci, ne' gli apporti effettuati dai possessori di strumenti similari
alle azioni.
  4-bis. La rinuncia dei soci ai crediti si considera  sopravvenienza
attiva per la parte che eccede il  relativo  valore  fiscale.  A  tal
fine, il  socio,  con  dichiarazione  sostitutiva  di  atto  notorio,
comunica  alla  partecipata  tale  valore;   in   assenza   di   tale
comunicazione, il valore fiscale del credito e' assunto pari a  zero.
Nei casi di operazioni di conversione del credito  in  partecipazioni
si applicano le disposizioni  dei  periodi  precedenti  e  il  valore
fiscale delle medesime partecipazioni viene  assunto  in  un  importo
pari al valore fiscale del credito oggetto di conversione,  al  netto
delle perdite sui crediti eventualmente deducibili per  il  creditore
per effetto della conversione stessa.
  4-ter. Non  si  considerano,  altresi',  sopravvenienze  attive  le
riduzioni dei debiti dell'impresa in sede di concordato  fallimentare
o preventivo liquidatorio o di procedure estere equivalenti, previste
in Stati o territori con  i  quali  esiste  un  adeguato  scambio  di
informazioni, o per effetto della  partecipazione  delle  perdite  da
parte dell'associato in partecipazione.  In  caso  di  concordato  di
risanamento, di accordo di ristrutturazione dei debiti  omologato  ai
sensi dell'articolo 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n.  267,
ovvero di un piano attestato ai sensi dell'articolo 67, terzo  comma,
lettera d), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267,  pubblicato  nel
registro delle imprese o di procedure estere equivalenti a queste, la
riduzione dei  debiti  dell'impresa  non  costituisce  sopravvenienza
attiva per la parte che eccede le perdite, pregresse e di periodo, di
cui all'articolo 84, senza considerare  il  limite  dell'ottanta  per
cento, e gli interessi passivi e gli oneri finanziari  assimilati  di
cui al comma 4 dell'articolo 96. Ai fini del presente comma  rilevano
anche  le  perdite  trasferite  al  consolidato  nazionale   di   cui
all'articolo  117  e  non  ancora  utilizzate.  Le  disposizioni  del
presente comma si applicano anche per le operazioni di cui  al  comma
4-bis.»;
    b) nell'articolo 94,  al  comma  6,  dopo  le  parole:  «o  della
rinuncia ai crediti nei confronti della societa' dagli  stessi  soci»
sono aggiunte le seguenti: «nei limiti del valore fiscale del credito
oggetto di rinuncia»;
    c) nell'articolo 101, comma 5, dopo le parole: «16 marzo 1942, n.
267» sono aggiunte le  seguenti:  «o  un  piano  attestato  ai  sensi
dell'articolo 67, terzo comma, lettera d), del Regio decreto 16 marzo
1942, n. 267  o  e'  assoggettato  a  procedure  estere  equivalenti,
previste in Stati o territori con i quali esiste un adeguato  scambio
di informazioni» e dopo le parole: «delle grandi  imprese  in  crisi»
sono aggiunte le seguenti: «o, per le procedure  estere  equivalenti,
dalla data di ammissione ovvero,  per  i  predetti  piani  attestati,
dalla data di iscrizione nel registro delle imprese»;
    d) nell'articolo 101, dopo il comma 5, e' aggiunto  il  seguente:
«5-bis. Per i crediti di modesta entita' e  per  quelli  vantati  nei
confronti di debitori che siano assoggettati a procedure  concorsuali
o a procedure estere equivalenti ovvero abbiano concluso  un  accordo
di ristrutturazione dei debiti o un piano attestato  di  risanamento,
la deduzione della perdita su crediti e' ammessa, ai sensi del  comma
5, nel  periodo  di  imputazione  in  bilancio,  anche  quando  detta
imputazione avvenga in un periodo di imposta successivo a  quello  in
cui, ai sensi del predetto comma, sussistono  gli  elementi  certi  e
precisi ovvero il debitore  si  considera  assoggettato  a  procedura
concorsuale, sempreche' l'imputazione non avvenga in  un  periodo  di
imposta successivo a quello in cui, secondo la corretta  applicazione
dei  principi   contabili,   si   sarebbe   dovuto   procedere   alla
cancellazione del credito dal bilancio.».
    e) nell'articolo 101, al comma 7, dopo le parole: «e il  relativo
ammontare» sono aggiunte  le  seguenti:  «,  nei  limiti  del  valore
fiscale del credito oggetto di rinuncia,».
  2. Le disposizioni contenute nel comma 1, lettere a), b) ed e)  del
presente articolo si applicano a decorrere  dal  periodo  di  imposta
successivo a quello di entrata in vigore  del  presente  decreto.  Le
disposizioni contenute nel comma 1, lettere c) e d)  si  applicano  a
decorrere dal periodo di imposta in corso alla  data  di  entrata  in
vigore del presente decreto.
  3. L'articolo 101, comma 5,  del  testo  unico  delle  imposte  sui
redditi, approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917 si interpreta nel  senso  che  le  svalutazioni
contabili dei crediti di modesta entita'  e  di  quelli  vantati  nei
confronti di debitori che siano assoggettati a procedure  concorsuali
o a procedure estere equivalenti ovvero abbiano concluso  un  accordo
di ristrutturazione dei debiti o un piano attestato  di  risanamento,
deducibili a decorrere dai  periodi  di  imposta  in  cui  sussistono
elementi certi e precisi ovvero il debitore si considera assoggettato
a procedura concorsuale ed eventualmente non dedotte in tali periodi,
sono deducibili nell'esercizio in cui si provvede alla  cancellazione
del credito dal bilancio in applicazione dei principi contabili.


                                Art. 14

Esenzione degli utili e delle perdite delle stabili organizzazioni di
                          imprese residenti

  1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con  decreto
del Presidente della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,  dopo
l'articolo 168-bis e' inserito il seguente:
    «Art. 168-ter  (Esenzione  degli  utili  e  delle  perdite  delle
stabili  organizzazioni  di  imprese  residenti).  -  1.   Un'impresa
residente nel territorio dello  Stato  puo'  optare  per  l'esenzione
degli utili e delle perdite attribuibili a tutte le  proprie  stabili
organizzazioni all'estero.
  2. L'opzione  e'  irrevocabile  ed  e'  esercitata  al  momento  di
costituzione della stabile organizzazione, con effetto  dal  medesimo
periodo d'imposta.
  3. Quando la stabile  organizzazione  e'  localizzata  in  Stati  o
territori inclusi nel decreto o nel provvedimento  emanati  ai  sensi
dell'articolo 167, comma 4, o quando  la  stabile  organizzazione  e'
localizzata in stati o territori diversi da quelli ivi  richiamati  e
ricorrono congiuntamente le condizioni di  cui  al  comma  8-bis  del
medesimo articolo 167, l'opzione di  cui  al  comma  1  si  esercita,
relativamente  a  tali  stabili  organizzazioni,  a  condizione   che
ricorrano le esimenti di cui ai commi 5, lettere a) o b), o 8-ter del
citato articolo.
  4. Le imprese che esercitano l'opzione di cui al comma 1  applicano
alle  proprie  stabili  organizzazioni,  in  assenza  delle  esimenti
richiamate nel comma 3, le disposizioni dell'articolo 167.
  5. Nel caso di  esercizio  dell'opzione  di  cui  al  comma  1  con
riferimento alle stabili  organizzazioni  per  le  quali  sono  state
disapplicate le disposizioni di cui all'articolo 167,  si  applicano,
sussistendone le condizioni, le disposizioni degli articoli 47, comma
4, e 89, comma 3.
  6. Per le stabili organizzazioni gia' esistenti, l'opzione  di  cui
al comma 1 puo' essere esercitata entro il secondo periodo  d'imposta
successivo a quello in corso alla data di  entrata  in  vigore  delle
presenti disposizioni, con effetto dal periodo d'imposta in  corso  a
quello  di  esercizio  della  stessa.  L'esercizio  dell'opzione  non
determina in se' alcun realizzo di plusvalenze e minusvalenze.
  7. Ai fini  del  comma  6,  l'impresa  indica  separatamente  nella
dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di  esercizio
dell'opzione, gli utili e le perdite attribuibili a ciascuna  stabile
organizzazione nei cinque periodi d'imposta antecedenti a  quello  di
effetto dell'opzione. Se ne deriva una  perdita  fiscale  netta,  gli
utili successivamente realizzati dalla  stabile  organizzazione  sono
imponibili fino a concorrenza della stessa.  Dall'imposta  dovuta  si
scomputano  le  eventuali  eccedenze  positive  di   imposta   estera
riportabili ai sensi dell'articolo 165, comma 6.
  8. Le disposizioni del comma 7 relative al recupero  delle  perdite
fiscali pregresse della stabile  organizzazione  si  applicano  anche
quando venga trasferita a qualsiasi titolo la stabile  organizzazione
o parte  della  stessa  ad  altra  impresa  del  gruppo  che  fruisca
dell'opzione di cui al comma 1.
  9.  L'impresa  cedente  indica  nell'atto  di  trasferimento  della
stabile  organizzazione  o  di   parte   della   stessa   l'ammontare
dell'eventuale  perdita  netta  realizzata  dalla  medesima   stabile
organizzazione   nei   cinque   periodi   d'imposta   precedenti   al
trasferimento.
  10. In caso di esercizio dell'opzione,  il  reddito  della  stabile
organizzazione va  separatamente  indicato  nella  dichiarazione  dei
redditi dell'impresa e ai fini della  sua  determinazione  valgono  i
criteri  di  cui  all'articolo  152,  anche  con   riferimento   alle
transazioni  intercorse  tra  l'impresa   e   la   medesima   stabile
organizzazione, nonche' tra  quest'ultima  e  le  altre  imprese  del
medesimo gruppo. Si applicano le disposizioni  dell'articolo  26  del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2000, n. 122.
  11.  Nel  rispetto  dei  principi  di  trasparenza,  correttezza  e
collaborazione  cui  deve  essere  improntato  il  rapporto  con   il
contribuente, l'Agenzia delle entrate provvede a pubblicare a  titolo
esemplificativo sul proprio  sito  le  fattispecie  ritenute  elusive
delle precedenti disposizioni, da aggiornarsi periodicamente.».
  2. Le disposizioni del presente articolo si applicano  a  decorrere
dal periodo di imposta successivo a quello  in  corso  alla  data  di
entrata in vigore del presente decreto.
  3. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle  entrate,  da
emanarsi entro novanta giorni dalla data di  entrata  in  vigore  del
presente   decreto,   sono   disciplinate   le   relative   modalita'
applicative.
  4.  Ai  fini  dell'applicazione  delle  disposizioni  di  cui  agli
articoli 165 e 168-ter del testo unico  delle  imposte  sui  redditi,
approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
1986, n. 917, l'impresa residente nel  territorio  dello  Stato  puo'
interpellare l'Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo 11  della
legge 27 luglio 2000, n. 212,  in  merito  alla  sussistenza  di  una
stabile organizzazione all'estero, da  valutarsi  anche  in  base  ai
criteri  previsti  da  accordi  internazionali   contro   le   doppie
imposizioni, ove in vigore.


                                 Art. 15

         Credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero

  1. All'articolo 165 del testo  unico  delle  imposte  sui  redditi,
approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 5, le parole da: «Per i redditi  d'impresa  prodotti»
sino a: «Titolo II,» sono soppresse e dopo le parole «la  detrazione»
sono aggiunte le seguenti: «di cui al comma 1»;
    b) al comma 6, le parole  da:  «Nel  caso  di  reddito  d'impresa
prodotto» fino a: «medesimo reddito  estero»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «L'imposta estera pagata a  titolo  definitivo  su  redditi
prodotti nello stesso Stato estero  eccedente  la  quota  di  imposta
italiana relativa ai medesimi redditi esteri».
  2. L'articolo 165, comma 1,  del  testo  unico  delle  imposte  sui
redditi, approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917, si interpreta nel senso che  sono  ammesse  in
detrazione sia le imposte estere oggetto di una convenzione contro le
doppie imposizioni in vigore tra l'Italia e lo Stato estero in cui il
reddito che concorre alla formazione dell'imponibile e' prodotto  sia
le altre imposte o gli altri tributi esteri sul reddito. Nel caso  in
cui sussistano obiettive condizioni  di  incertezza  in  merito  alla
natura di un tributo estero non oggetto delle anzidette  convenzioni,
il  contribuente  puo'  inoltrare   all'amministrazione   finanziaria
istanza d'interpello ai sensi e per  gli  effetti  dell'articolo  11,
della legge 27 luglio 2000, n. 212.
  3. Le disposizioni del comma 1 del presente articolo si applicano a
decorrere dal periodo di imposta in corso alla  data  di  entrata  in
vigore del presente decreto.


                               Art. 16

              Regime speciale per lavoratori impatriati

  1. Il reddito di lavoro dipendente prodotto in Italia da lavoratori
che trasferiscono la residenza nel territorio dello  Stato  ai  sensi
dell'articolo 2 del testo unico delle imposte sui redditi,  approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
concorre alla formazione del  reddito  complessivo  limitatamente  al
settanta per cento del suo  ammontare  al  ricorrere  delle  seguenti
condizioni:
    a) i lavoratori non sono stati residenti  in  Italia  nei  cinque
periodi  di  imposta  precedenti  il  predetto  trasferimento  e   si
impegnano a permanere in Italia per almeno due anni;
    b)  l'attivita'  lavorativa  viene   svolta   presso   un'impresa
residente nel territorio dello Stato  in  forza  di  un  rapporto  di
lavoro instaurato con  questa  o  con  societa'  che  direttamente  o
indirettamente controllano la medesima impresa, ne sono controllate o
sono controllate dalla stessa societa' che controlla l'impresa;
    c)  l'attivita'  lavorativa  e'  prestata   prevalentemente   nel
territorio italiano;
    d) i lavoratori rivestono ruoli direttivi ovvero sono in possesso
di  requisiti  di  elevata  qualificazione  o  specializzazione  come
definiti con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di
cui al comma 3.
  2. Il criterio di determinazione del reddito di cui al comma  1  si
applica anche ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, della legge
30 dicembre 2010,  n.  238,  le  cui  categorie  vengono  individuate
tenendo  conto   delle   specifiche   esperienze   e   qualificazioni
scientifiche  e   professionali   con   il   decreto   del   Ministro
dell'economia e delle finanze di cui al comma 3.
  3. Le disposizioni del presente articolo si applicano  a  decorrere
dal periodo di imposta in cui  e'  avvenuto  il  trasferimento  della
residenza nel territorio dello Stato ai  sensi  dell'articolo  2  del
testo unico delle imposte sui  redditi,  approvato  con  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e per i quattro
periodi successivi. Con decreto del Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, da emanarsi entro novanta giorni dalla data  di  entrata  in
vigore  del  presente  decreto,  sono  adottate  le  disposizioni  di
attuazione   del   presente   articolo   anche   relativamente   alle
disposizioni di coordinamento con le altre norme agevolative  vigenti
in  materia,  nonche'  relativamente  alle  cause  di  decadenza  dal
beneficio.
  4.  Il  comma  12-octies  dell'articolo  10  del  decreto-legge  31
dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge  27
febbraio 2015, n. 11, e' abrogato.
  5. All'articolo 2, comma  1,  lettere  a)  e  b),  della  legge  30
dicembre 2010, n. 238, le parole: «nati dopo il 1° gennaio 1969» sono
abrogate.


                                 Art. 17

                      Disposizione finanziaria

  1. Agli oneri derivanti dal  presente  decreto,  valutati  in  99,3
milioni di euro per il 2016, 28 milioni di euro per il  2017  e  40,7
milioni  di  euro  a  decorrere  dal  2018,  si   provvede   mediante
corrispondente  riduzione  della   dotazione   del   fondo   di   cui
all'articolo 16, comma 1, ultimo periodo, della legge 11 marzo  2014,
n. 23. Il Ministro dell'economia e delle finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

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