Legge 7 maggio 2015, n. 62, in G.U. n. 112 del 16.5.2015)
Art. 1
Campo di applicazione
1. In deroga alle vigenti disposizioni dell’ordinamento tributario
nazionale, laddove applicabili, la presente legge si applica alle
persone fisiche e giuridiche che sono residenti in uno od in entrambi
i territori di cui all’articolo 2, comma 3.
Art. 2
Imposte considerate
1. La presente legge si applica alle imposte sul reddito prelevate
per conto di un territorio, delle sue suddivisioni amministrative o
dei suoi enti locali, qualunque sia il sistema di prelevamento.
2. Sono considerate «imposte sul reddito» le imposte prelevate sul
reddito complessivo, o su elementi del reddito, comprese le imposte
sugli utili derivanti dall’alienazione di beni mobili o immobili, le
imposte sull’ammontare complessivo degli stipendi e dei salari
corrisposti dalle imprese, nonche’ le imposte sui plusvalori.
3. Le imposte cui si applica la presente legge sono in particolare:
a) per quanto concerne il territorio in cui si applica la
legislazione fiscale amministrata dal Ministero dell’economia e delle
finanze italiano:
1) l’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF);
2) l’imposta sul reddito delle societa’ (IRES);
3) l’imposta regionale sulle attivita’ produttive (IRAP);
b) per quanto concerne il territorio in cui si applica la
legislazione fiscale amministrata dall’Agenzia fiscale di Taiwan,
Ministero delle finanze, in Taipei:
1) l’imposta sul reddito delle imprese con scopo di lucro
(profit-seeking enterprise income tax);
2) l’imposta sul reddito consolidato delle persone fisiche
(individual consolidated income tax);
3) l’imposta di base sul reddito (income basic tax) comprese le
imposte addizionali ivi riscosse, ancorche’ riscosse mediante
ritenuta alla fonte.
4. La presente legge si applica altresi’ alle imposte future di
natura identica o sostanzialmente analoga a quelle di cui al comma 3
istituite a decorrere dalla data della sua entrata in vigore nei
rispettivi territori, in aggiunta, o in sostituzione, delle imposte
esistenti. Le autorita’ competenti dei territori considerati
comunicano reciprocamente le modifiche sostanziali apportate alle
rispettive legislazioni fiscali.
Art. 3
Definizioni generali
1. Ai fini della presente legge, a meno che il contesto non
richieda una diversa interpretazione:
a) il termine «territorio» designa il territorio di cui al comma
3, lettera a), ovvero lettera b), dell’articolo 2, come il contesto
richiede. I termini «altro territorio» e «territori» si interpretano
di conseguenza;
b) il termine «persona» comprende le persone fisiche, le societa’
ed ogni altra associazione di persone;
c) il termine «societa’» designa qualsiasi persona giuridica o
qualsiasi ente che e’ considerato persona giuridica ai fini
dell’imposizione;
d) le espressioni «impresa di un territorio» e «impresa
dell’altro territorio» designano rispettivamente un’impresa
esercitata da un residente di un territorio e un’impresa esercitata
da un residente dell’altro territorio;
e) per «traffico internazionale» si intende qualsiasi attivita’
di trasporto effettuato per mezzo di una nave o di un aeromobile da
parte di un’impresa la cui sede di direzione effettiva e’ situata in
un territorio, ad eccezione del caso in cui la nave o l’aeromobile
siano utilizzati esclusivamente tra localita’ situate nell’altro
territorio;
f) l’espressione «autorita’ competente» designa:
1) il Dipartimento delle finanze, per quanto concerne il
territorio in cui si applica la legislazione fiscale amministrata dal
Ministero dell’economia e delle finanze italiano;
2) il Direttore generale dell’Agenzia fiscale o suoi
rappresentanti autorizzati, per quanto concerne il territorio in cui
si applica la legislazione fiscale amministrata dall’Agenzia fiscale
di Taiwan, Ministero delle finanze, in Taipei.
2. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni della presente
legge, in qualunque momento da parte di un territorio, le espressioni
ivi non definite hanno, a meno che il contesto non richieda una
diversa interpretazione, il significato che ad esse e’ attribuito in
quel momento dalla legislazione di detto territorio relativamente
alle imposte cui la legge si applica, prevalendo ogni significato
attribuito dalle leggi fiscali applicabili di detto territorio sul
significato dato al termine nell’ambito di altre leggi di detto
territorio.
Art. 4
Residenti
1. Ai fini della presente legge, l’espressione «residente di un
territorio» designa ogni persona che, in virtu’ della legislazione di
detto territorio, e’ ivi assoggettata ad imposta a motivo del suo
domicilio, della sua residenza, della sede della sua direzione o di
ogni altro criterio di natura analoga, e comprende anche l’autorita’
che amministra un territorio e ogni sua suddivisione amministrativa o
ente locale.
2. Ai fini della presente legge una persona non e’ residente di un
territorio se e’ assoggettata ad imposta in detto territorio soltanto
per il reddito che essa ricava da fonti situate nel territorio
medesimo, purche’ il presente comma non si applichi a persone fisiche
che sono residenti del territorio di cui al comma 3, lettera b),
dell’articolo 2, finche’ le medesime persone fisiche residenti sono
assoggettate ad imposta soltanto per il reddito che esse ricavano da
fonti situate in detto territorio.
3. Quando, in base alle disposizioni dei commi 1 e 2, una persona
fisica e’ considerata residente di entrambi i territori, la sua
situazione e’ determinata nel seguente modo:
a) detta persona e’ considerata residente solo del territorio nel
quale ha un’abitazione permanente; quando essa dispone di
un’abitazione permanente in entrambi i territori, e’ considerata
residente solo del territorio nel quale le sue relazioni personali ed
economiche sono piu’ strette, cosiddetto «centro degli interessi
vitali»;
b) se non si puo’ determinare il territorio nel quale detta
persona ha il centro dei suoi interessi vitali, o se la medesima non
ha un’abitazione permanente in alcuno dei territori, essa e’
considerata residente solo del territorio in cui soggiorna
abitualmente;
c) se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi i
territori, ovvero non soggiorna abitualmente in alcuno di essi, le
autorita’ competenti dei territori risolvono la questione di comune
accordo.
4. Quando, in base alle disposizioni dei commi 1 e 2, una persona
diversa da una persona fisica e’ residente di entrambi i territori,
si ritiene che essa e’ residente solo del territorio in cui si trova
la sede della sua direzione effettiva.
Art. 5
Stabile organizzazione
1. Ai sensi della presente legge, l’espressione «stabile
organizzazione» designa una sede fissa di affari per mezzo della
quale l’impresa esercita in tutto o in parte la sua attivita’.
2. L’espressione «stabile organizzazione» comprende in particolare:
a) una sede di direzione;
b) una succursale;
c) un ufficio;
d) una officina;
e) un laboratorio;
f) una miniera, un pozzo o altro luogo di estrazione di risorse
naturali.
3. L’espressione «stabile organizzazione» comprende inoltre:
a) un cantiere di costruzione, di montaggio o di installazione o
le attivita’ di supervisione ad essi collegate, ma solo quando detto
cantiere o attivita’ si protragga per un periodo superiore a sei
mesi;
b) la prestazione di servizi, compresi i servizi di consulenza,
effettuati da un’impresa per mezzo di impiegati o di altro personale
utilizzati dall’impresa a tale scopo, quando le attivita’ di tale
natura si protraggano, per lo stesso progetto o per un progetto
collegato, in un territorio per un periodo o periodi cumulativamente
superiori a sei mesi in un periodo di dodici mesi.
4. Non si considera che vi sia una «stabile organizzazione» nei
seguenti casi:
a) se si fa uso di un’installazione ai soli fini di deposito, di
esposizione o di consegna di beni o merci appartenenti all’impresa;
b) se i beni o le merci appartenenti all’impresa sono
immagazzinati ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna;
c) se i beni o le merci appartenenti all’impresa sono
immagazzinati ai soli fini della trasformazione da parte di un’altra
impresa;
d) se una sede fissa di affari e’ utilizzata ai soli fini di
acquistare beni o merci o di raccogliere informazioni per l’impresa;
e) se una sede fissa di affari e’ utilizzata per l’impresa ai
soli fini di pubblicita’, di fornire informazioni, di ricerche
scientifiche o di attivita’ analoghe che abbiano carattere
preparatorio o ausiliario;
f) se una sede fissa di affari e’ utilizzata ai soli fini della
combinazione delle attivita’ di cui alle lettere da a) a e), purche’
l’attivita’ della sede fissa nel suo insieme, quale risulta da tale
combinazione, abbia carattere preparatorio o ausiliario.
5. Quando una persona, diversa da un agente che goda di uno status
indipendente, di cui al comma 6, agisce in un territorio per conto di
un’impresa dell’altro territorio si considera che tale impresa abbia
una stabile organizzazione in detto territorio se dispone, ed
esercita abitualmente in detto territorio, di poteri che le
permettono di concludere contratti a nome dell’impresa, salvo il caso
in cui le attivita’ di detta persona siano limitate all’acquisto di
beni e merci per l’impresa.
6. Non si considera che un’impresa di un territorio abbia una
stabile organizzazione nell’altro territorio per il solo fatto che
essa esercita in questo altro territorio la propria attivita’ per
mezzo di un mediatore, di un commissionario generale o di ogni altro
intermediario che goda di uno status indipendente, a condizione che
dette persone agiscano nell’ambito della loro ordinaria attivita’.
7. Il fatto che una societa’ residente di un territorio controlli o
sia controllata da una societa’ residente dell’altro territorio
ovvero svolga la propria attivita’ in questo altro territorio tramite
una stabile organizzazione o senza di essa, non costituisce di per
se’ motivo sufficiente per far considerare una qualsiasi delle dette
societa’ una stabile organizzazione dell’altra.
Art. 6
Redditi immobiliari
1. I redditi, inclusi i redditi delle attivita’ agricole o
forestali, che un residente di un territorio ritrae da beni immobili
situati nell’altro territorio sono imponibili in detto altro
territorio.
2. L’espressione «beni immobili» ha il significato che ad essa e’
attribuito dal diritto del territorio in cui i beni stessi sono
situati. La suddetta espressione comprende in ogni caso gli
accessori, le scorte morte o vive delle imprese agricole e forestali,
i diritti ai quali si applicano le disposizioni del diritto privato
riguardanti la proprieta’ fondiaria. Si considerano altresi’ «beni
immobili» l’usufrutto dei beni immobili e i diritti relativi a canoni
variabili o fissi per lo sfruttamento o la concessione dello
sfruttamento di giacimenti minerari, sorgenti ed altre risorse
naturali. Le navi, i battelli e gli aeromobili non sono considerati
beni immobili.
3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai redditi
derivanti dalla utilizzazione diretta, dalla locazione o da ogni
altra utilizzazione di beni immobili.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 3 si applicano altresi’ ai
redditi derivanti da beni immobili di un’impresa nonche’ ai redditi
dei beni immobili utilizzati per l’esercizio di una professione
indipendente.
Art. 7
Utili delle imprese
1. Gli utili di un’impresa di un territorio sono imponibili
soltanto in detto territorio, a meno che l’impresa non svolga
un’attivita’ industriale o commerciale nell’altro territorio per
mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Se l’impresa svolge
in tal modo la sua attivita’, gli utili dell’impresa sono imponibili
nell’altro territorio, ma soltanto nella misura in cui detti utili
sono attribuibili alla stabile organizzazione.
2. Fatte salve le disposizioni del comma 3, quando un’impresa di un
territorio svolge un’attivita’ industriale o commerciale nell’altro
territorio per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, in
ciascun territorio sono attribuiti a detta stabile organizzazione gli
utili che si ritiene sarebbero stati da essa conseguiti se l’impresa
fosse stata distinta e separata e avesse svolto attivita’ identiche o
analoghe in condizioni identiche o analoghe e in piena indipendenza
dall’impresa di cui essa costituisce una stabile organizzazione.
3. Nella determinazione degli utili di una stabile organizzazione,
sono ammesse in deduzione le spese sostenute per gli scopi perseguiti
dalla stessa stabile organizzazione, comprese le spese di direzione e
le spese generali di amministrazione, sia nel territorio in cui e’
situata la stabile organizzazione, sia altrove.
4. Qualora uno dei territori interessati segua la prassi di
determinare gli utili da attribuire ad una stabile organizzazione in
base al riparto degli utili complessivi dell’impresa fra le diverse
parti di essa, la disposizione di cui al comma 2 non impedisce a
detto territorio di determinare gli utili imponibili secondo la
ripartizione in uso; tuttavia, il metodo di riparto adottato deve
essere tale che il risultato sia conforme ai principi contenuti nel
presente articolo.
5. Nessun utile puo’ essere attribuito ad una stabile
organizzazione per il solo fatto che essa ha acquistato beni o merci
per l’impresa.
6. Ai fini dei commi da 1 a 5, gli utili da attribuire alla stabile
organizzazione sono determinati con lo stesso metodo anno per anno, a
meno che non esistano validi e sufficienti motivi per procedere
diversamente.
7. Quando gli utili comprendono elementi di reddito considerati
separatamente in altri articoli della presente legge, le disposizioni
di tali articoli non vengono modificate da quelle del presente
articolo.
Art. 8
Navigazione marittima ed aerea
1. Gli utili derivanti dall’esercizio, in traffico internazionale,
di navi o di aeromobili sono imponibili soltanto nel territorio in
cui e’ situata la sede della direzione effettiva dell’impresa.
2. Ai fini del presente articolo, negli utili derivanti
dall’esercizio di navi o di aeromobili in traffico internazionale
sono inclusi, qualora tale noleggio, impiego o manutenzione, a
seconda dei casi, sia occasionale rispetto all’esercizio di navi o di
aeromobili in traffico internazionale:
a) gli utili derivanti dal noleggio di navi o di aeromobili,
armati ed equipaggiati per un periodo determinato o per un singolo
viaggio, o dal noleggio di navi o di aeromobili a scafo nudo;
b) gli utili derivanti dall’impiego, dalla manutenzione o dal
noleggio di container inclusi rimorchi e relative attrezzature per il
trasporto di container utilizzati per il trasporto di beni o merci.
3. Se la sede della direzione effettiva di una impresa di
navigazione marittima e’ situata a bordo di una nave, detta sede si
considera situata nel territorio in cui si trova il porto di
immatricolazione della nave, oppure, in mancanza di un porto di
immatricolazione, nel territorio di cui e’ residente l’esercente la
nave.
4. Le disposizioni del comma 1 si applicano parimenti agli utili
derivanti dalla partecipazione a un fondo comune (pool), a un
esercizio in comune o ad un organismo internazionale di esercizio,
unicamente nella misura in cui gli utili sono imputabili alla
partecipazione in proporzione alla sua quota nell’esercizio in
comune.
Art. 9
Imprese associate
1. Se un’impresa di un territorio partecipa direttamente o
indirettamente alla direzione, al controllo o al capitale di
un’impresa dell’altro territorio, o le medesime persone partecipano
direttamente o indirettamente alla direzione, al controllo o al
capitale di un’impresa di un territorio e di un’impresa dell’altro
territorio, e, nell’uno e nell’altro caso, le due imprese, nelle loro
relazioni commerciali o finanziarie, sono vincolate da condizioni
accettate o imposte, diverse da quelle che sarebbero state convenute
tra imprese indipendenti, gli utili che, in mancanza di tali
condizioni, sarebbero stati realizzati da una delle imprese, ma che a
causa di dette condizioni non lo sono stati, possono essere inclusi
negli utili di questa impresa e tassati in conseguenza.
2. Se un territorio include tra gli utili di un’impresa di detto
territorio, e di conseguenza assoggetta a tassazione, gli utili sui
quali un’impresa dell’altro territorio e’ stata sottoposta a
tassazione in detto altro territorio, e gli utili cosi’ inclusi sono
utili che sarebbero stati realizzati dall’impresa del primo
territorio se le condizioni convenute tra le due imprese fossero
state quelle che si sarebbero convenute tra imprese indipendenti,
allora l’altro territorio procede ad un aggiustamento appropriato
dell’importo dell’imposta ivi applicata su tali utili. Tali
aggiustamenti dovranno effettuarsi unicamente in conformita’ alla
procedura amichevole di cui all’articolo 25.
Art. 10
Dividendi
1. I dividendi pagati da una societa’ residente di un territorio ad
un residente dell’altro territorio sono imponibili in detto altro
territorio.
2. I dividendi di cui al comma 1 possono essere tassati anche nel
territorio di cui la societa’ che paga i dividendi e’ residente ed in
conformita’ della legislazione di detto territorio; tuttavia se la
persona che percepisce i dividendi ne e’ il beneficiario effettivo,
l’imposta cosi’ applicata non puo’ eccedere il 10 per cento
dell’ammontare lordo dei dividendi. Le autorita’ competenti dei
territori stabiliranno di comune accordo le modalita’ di applicazione
di tali limitazioni. Il presente comma non riguarda l’imposizione
della societa’ per gli utili con i quali sono stati pagati i
dividendi.
3. Ai fini del presente articolo il termine «dividendi» designa i
redditi derivanti da azioni, da azioni o diritti di godimento, da
quote minerarie, da quote di fondatore o da altre quote di
partecipazione agli utili, ad eccezione dei crediti, nonche’ i
redditi di altre quote sociali assoggettati al medesimo regime
fiscale dei redditi delle azioni secondo la legislazione fiscale del
territorio di cui e’ residente la societa’ distributrice. Il termine
include altresi’ qualsiasi altro elemento di reddito che, in base
alla legislazione del territorio di cui e’ residente la societa’
distributrice, sia considerato come un dividendo o una distribuzione
di dividendo di una societa’.
4. Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui
il beneficiario effettivo dei dividendi, residente di un territorio,
eserciti nell’altro territorio, di cui e’ residente la societa’ che
paga i dividendi, un’attivita’ industriale o commerciale per mezzo di
una stabile organizzazione ivi situata oppure una professione
indipendente mediante una base fissa ivi situata, e la partecipazione
generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente a tale stabile
organizzazione o base fissa. In tal caso, si applicano, a seconda dei
casi, le disposizioni dell’articolo 7 o dell’articolo 14.
5. Qualora una societa’ residente di un territorio ricavi utili o
redditi dall’altro territorio, detto altro territorio non puo’
applicare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla societa’, a meno
che tali dividendi siano pagati ad un residente di detto altro
territorio o che la partecipazione generatrice dei dividendi si
ricolleghi effettivamente ad una stabile organizzazione o a una base
fissa situate in detto altro territorio, ne’ prelevare alcuna
imposta, a titolo di imposizione degli utili non distribuiti, sugli
utili non distribuiti della societa’, anche se i dividendi pagati o
gli utili non distribuiti costituiscono in tutto o in parte utili o
redditi realizzati in detto altro territorio.
6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano qualora
lo scopo principale o uno degli scopi principali della persona
interessata alla creazione o alla cessione delle azioni o di altre
quote rispetto alle quali sono pagati i dividendi sia stato quello di
ottenere i benefici previsti dal presente articolo mediante tale
creazione o cessione.
Art. 11
Interessi
1. Gli interessi provenienti da un territorio e pagati ad un
residente dell’altro territorio sono imponibili in detto altro
territorio.
2. Gli interessi di cui al comma 1 sono imponibili anche nel
territorio dal quale essi provengono ed in conformita’ con la
legislazione di detto territorio, ma, se l’effettivo beneficiario
degli interessi e’ un residente dell’altro territorio, l’imposta
cosi’ applicata non puo’ eccedere il 10 per cento dell’ammontare
lordo degli interessi.
3. Ai fini del presente articolo il termine «interessi» designa i
redditi dei crediti di qualsiasi natura, garantiti o non da ipoteca e
portanti o meno una clausola di partecipazione agli utili, e, in
particolare, i redditi dei titoli del debito pubblico e delle
obbligazioni di prestiti, compresi i premi connessi a tali titoli o
obbligazioni. Il termine non comprende gli elementi di reddito che
sono considerati come dividendi ai sensi delle disposizioni
dell’articolo 10.
4. Le disposizioni dei commi 1 e 2 del presente articolo non si
applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo degli interessi,
residente di un territorio, eserciti nell’altro territorio dal quale
provengono gli interessi, un’attivita’ industriale o commerciale per
mezzo di una stabile organizzazione ivi situata o una professione
indipendente mediante una base fissa ivi situata, ed il credito
generatore degli interessi si ricolleghi effettivamente a tale
stabile organizzazione o base fissa. In tal caso, si applicano, a
seconda dei casi, le disposizioni degli articoli 7 e 14.
5. Gli interessi si considerano provenienti da un territorio quando
il debitore e’ un residente di detto territorio. Tuttavia, quando il
debitore degli interessi, sia esso residente o no di un territorio,
ha in un territorio una stabile organizzazione o una base fissa per
le cui necessita’ viene contratto il debito sul quale sono pagati gli
interessi e tali interessi sono a carico della stabile organizzazione
o della base fissa, gli interessi stessi si considerano provenienti
dal territorio in cui e’ situata la stabile organizzazione o la base
fissa.
6. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra
debitore e beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze
persone, l’ammontare degli interessi, tenuto conto del credito per il
quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra
debitore e beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le
disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a
quest’ultimo ammontare. In tale caso, la parte eccedente dei
pagamenti e’ imponibile in conformita’ della legislazione di ciascun
territorio e tenuto conto delle altre disposizioni della presente
legge.
7. Le disposizioni del presente articolo non si applicano qualora
lo scopo principale o uno degli scopi principali della persona
interessata alla creazione o alla cessione del credito rispetto al
quale sono pagati gli interessi sia stato quello di ottenere i
benefici previsti dal presente articolo per mezzo di detta creazione
o cessione.
Art. 12
Canoni
1. I canoni provenienti da un territorio e pagati ad un residente
dell’altro territorio sono imponibili in detto altro territorio se
tale residente e’ il beneficiario effettivo dei canoni.
2. I canoni di cui al comma 1 sono imponibili anche nel territorio
dal quale essi provengono ed in conformita’ alla legislazione di
detto territorio, ma, se l’effettivo beneficiario dei canoni e’ un
residente dell’altro territorio, l’imposta cosi’ applicata non puo’
eccedere il 10 per cento dell’ammontare lordo dei canoni.
3. Ai fini del presente articolo il termine «canoni» designa i
compensi di qualsiasi natura corrisposti per l’uso o la concessione
in uso di un diritto d’autore su opere letterarie, artistiche o
scientifiche, ivi comprese le pellicole cinematografiche, di
brevetti, marchi di fabbrica o di commercio, disegni o modelli,
progetti, formule o processi segreti, o per informazioni concernenti
esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico.
4. Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui
il beneficiario effettivo dei canoni, residente di un territorio,
eserciti nell’altro territorio dal quale provengono i canoni
un’attivita’ commerciale o industriale per mezzo di una stabile
organizzazione ivi situata o una professione indipendente mediante
una base fissa ivi situata, nonche’ il diritto o il bene generatore
dei canoni si ricolleghino effettivamente a tale stabile
organizzazione o base fissa. In tal caso, si applicano, a seconda dei
casi, le disposizioni degli articoli 7 e 14.
5. I canoni si considerano provenienti da un territorio quando il
debitore e’ un residente di detto territorio. Tuttavia, quando il
debitore dei canoni, sia esso residente o no di un territorio, ha in
un territorio una stabile organizzazione o una base fissa per le cui
necessita’ viene contratto il debito sul quale sono pagati i canoni e
tali canoni sono a carico della stabile organizzazione o della base
fissa, i canoni stessi si considerano provenienti dal territorio in
cui e’ situata la stabile organizzazione o la base fissa.
6. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra il
debitore e il beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze
persone, l’ammontare dei canoni, tenuto conto dell’uso, diritto o
informazione per la quale sono stati pagati, eccede quello che
sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario effettivo in
assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si
applicano soltanto a quest’ultimo ammontare. In tal caso, la parte
eccedente dei pagamenti e’ imponibile in conformita’ della
legislazione di ciascun territorio e tenuto conto delle altre
disposizioni della presente legge.
7. Le disposizioni del presente articolo non si applicano qualora
lo scopo principale o uno degli scopi principali della persona
interessata alla creazione o alla cessione dei diritti rispetto ai
quali sono pagati i canoni sia stato quello di ottenere i benefici
previsti dal presente articolo per mezzo di detta creazione o
cessione.
Art. 13
Utili di capitale
1. Gli utili provenienti dall’alienazione di beni immobili,
definiti al comma 2 dell’articolo 6, sono tassabili nel territorio
dove detti beni sono situati.
2. Gli utili derivanti dall’alienazione di beni mobili facenti
parte della proprieta’ aziendale di una stabile organizzazione che
un’impresa di un territorio ha nell’altro territorio, ovvero di beni
mobili appartenenti ad una base fissa di cui dispone un residente di
un territorio nell’altro territorio per l’esercizio di una
professione indipendente, compresi gli utili derivanti
dall’alienazione di detta stabile organizzazione, autonomamente o
unitamente all’intera impresa, o di detta base fissa, sono imponibili
in detto altro territorio.
3. Gli utili derivanti dall’alienazione di navi o di aeromobili
utilizzati nel traffico internazionale o di beni mobili relativi
all’utilizzo di dette navi o aeromobili sono imponibili solo nel
territorio in cui e’ situata la sede della direzione effettiva
dell’impresa.
4. Gli utili che un residente di un territorio ritrae
dall’alienazione di azioni che non sono quotate in borsa il cui
valore derivi per piu’ del 50 per cento, direttamente o
indirettamente, da beni immobili situati nell’altro territorio sono
imponibili in detto altro territorio.
5. Gli utili derivanti dall’alienazione di ogni altro bene, diverso
da quelli menzionati ai commi 1, 2, 3 e 4, sono imponibili soltanto
nel territorio di cui l’alienante e’ residente.
Art. 14
Professioni indipendenti
1. I redditi che un residente di un territorio ritrae
dall’esercizio di una libera professione o da altre attivita’
indipendenti di carattere simile sono imponibili soltanto in detto
territorio, fatta eccezione per le seguenti circostanze, allorche’ i
redditi possono essere considerati imponibili nell’altro territorio:
a) se tale residente dispone abitualmente nell’altro territorio di
una base fissa per l’esercizio delle sue attivita’; in tal caso, i
redditi sono imponibili nell’altro territorio, ma unicamente nella
misura in cui sono imputabili a detta base fissa; oppure b) se tale
residente soggiorna nell’altro territorio per un periodo o periodi
che ammontano a, ovvero oltrepassano, in totale centottantatre giorni
in un periodo di dodici mesi che inizi o che termini nel corso
dell’anno fiscale considerato; in tal caso, i redditi sono imponibili
nell’altro territorio, ma unicamente nella misura in cui sono
imputabili all’attivita’ esercitata.
2. Ai fini del presente articolo, il termine «libera professione»
comprende, in particolare, le attivita’ indipendenti di carattere
scientifico, letterario, artistico, educativo o pedagogico, nonche’
le attivita’ indipendenti dei medici, avvocati, ingegneri,
architetti, dentisti e contabili.
Art. 15
Lavoro subordinato
1. Salve le disposizioni degli articoli 16, 18, 19 e 20, i salari,
gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe che un residente di un
territorio riceve in corrispettivo di un’attivita’ dipendente sono
imponibili soltanto in detto territorio, a meno che tale attivita’
non venga svolta nell’altro territorio. Se l’attivita’ e’ svolta in
detto altro territorio, le remunerazioni percepite a tal titolo sono
imponibili in questo altro territorio.
2. Fermo restando quanto disposto al comma 1, le remunerazioni che
un residente di un territorio riceve in corrispettivo di un’attivita’
dipendente svolta nell’altro territorio sono imponibili soltanto nel
primo territorio qualora: a) il beneficiario soggiorna nell’altro
territorio per un periodo o periodi che non oltrepassano in totale
centottantatre giorni in un periodo di dodici mesi che inizi o che
termini nel corso dell’anno fiscale considerato, nonche’ b) le
remunerazioni sono pagate da o per conto di un datore di lavoro che
non e’ residente dell’altro territorio, nonche’ c) l’onere delle
remunerazioni non e’ sostenuto da una stabile organizzazione o da una
base fissa che il datore di lavoro ha nell’altro territorio.
3. Fermo restando quanto disposto dal presente articolo, le
remunerazioni percepite in corrispettivo di un lavoro subordinato
svolto a bordo di navi o di aeromobili impiegati in traffico
internazionale sono imponibili nel territorio nel quale e’ situata la
sede della direzione effettiva dell’impresa.
4. Se un residente di un territorio diviene residente dell’altro
territorio, i pagamenti ricevuti da detto residente in relazione
all’attivita’ dipendente svolta nel primo territorio, come indennita’
di fine rapporto o altri pagamenti forfetari di natura analoga, sono
imponibili solo in detto territorio. Nel presente comma,
l’espressione «indennita’ di fine rapporto» comprende qualunque
pagamento effettuato in conseguenza della cessazione del rapporto di
impiego o di una carica.
Art. 16
Compensi e gettoni di presenza
1. I compensi, i gettoni di presenza e le altre retribuzioni
analoghe che un residente di un territorio riceve in qualita’ di
membro del consiglio di amministrazione di una societa’ residente
dell’altro territorio, sono imponibili in detto altro territorio.
Art. 17
Artisti e sportivi
1. Ferme restando le disposizioni degli articoli 14 e 15, i redditi
che un residente di un territorio ritrae dalle sue prestazioni
personali svolte nell’altro territorio in qualita’ di artista dello
spettacolo, quale artista di teatro, del cinema, della radio o della
televisione, o in qualita’ di musicista, nonche’ di sportivo, sono
imponibili in detto altro territorio.
2. Quando il reddito derivante da prestazioni personali esercitate
da un artista di spettacolo o da uno sportivo, in tale qualita’, e’
attribuito ad una persona diversa dall’artista o dallo sportivo
medesimi, detto reddito puo’ essere tassato nel territorio dove dette
prestazioni sono svolte nonostante le disposizioni degli articoli 7,
14 e 15.
3. Ferme restando le disposizioni dei commi 1 e 2, i redditi
ritratti in un territorio dalle attivita’ di cui al comma 1 del
presente articolo esercitate nell’altro territorio sono imponibili
soltanto nel primo territorio se dette attivita’ sono finanziate
totalmente o per la maggior parte con fondi pubblici del primo
territorio.
Art. 18
Pensioni
1. Fatte salve le disposizioni del comma 2 dell’articolo 19, le
pensioni e le altre remunerazioni analoghe, pagate ad un residente di
un territorio in relazione ad un cessato impiego, sono imponibili
soltanto in questo territorio.
Art. 19
Funzioni pubbliche
1. Le remunerazioni, diverse dalle pensioni, pagate da un
territorio o da una sua suddivisione amministrativa o da un suo ente
locale a una persona fisica, in corrispettivo di servizi resi a detto
territorio o a detta suddivisione o ente, sono imponibili soltanto in
detto territorio. Tali remunerazioni sono imponibili soltanto
nell’altro territorio se i servizi vengono resi in detto territorio e
la persona fisica e’ un residente di detto territorio che: a) ha la
nazionalita’ di detto territorio; oppure b) non e’ divenuto residente
di detto territorio al solo scopo di rendervi i servizi.
2. Qualunque pensione corrisposta da un territorio o da una sua
suddivisione amministrativa o da un suo ente locale, sia direttamente
sia mediante prelevamento da fondi da essi costituiti, ad una persona
fisica in corrispettivo di servizi resi a detto territorio o a detta
suddivisione od ente e’ impossibile soltanto in questo territorio.
Tale pensione e’ compatibile soltanto nell’altro territorio qualora
la persona fisica sia un residente di questo territorio e ne abbia la
nazionalita’.
3. Le disposizioni degli articoli 15, 16 e 18 si applicano alle
remunerazioni o alle pensioni pagate in corrispettivo di servizi resi
nell’ambito di un’attivita’ industriale o commerciale esercitata da
un territorio o da una sua suddivisione amministrativa o da un suo
ente locale.
Art. 20
Professori e insegnanti
1. Un professore o un insegnante il quale soggiorni temporaneamente
in un territorio, per un periodo non superiore a due anni, al solo
scopo di insegnare o di effettuare studi di ricerca presso
un’universita’, collegio, scuola o altro analogo istituto di
istruzione, e che e’, o era immediatamente prima di tale soggiorno,
residente dell’altro territorio, e’ esente da imposta nel detto primo
territorio limitatamente alle remunerazioni derivanti dall’attivita’
di insegnamento o di ricerca.
Art. 21
Studenti
1. Le somme che uno studente o un apprendista il quale e’, o era
immediatamente prima di recarsi in un territorio, residente
dell’altro territorio e che soggiorna nel primo territorio al solo
scopo di compiervi i suoi studi o di attendere alla propria
formazione professionale, riceve per sopperire alle spese di
mantenimento, d’istruzione o di formazione professionale, non sono
imponibili in detto territorio, a condizione che tali somme
provengano da fonti situate fuori di detto territorio.
Art. 22
Altri redditi
1. Gli elementi di reddito di un residente di un territorio,
indipendentemente dalla provenienza, non disciplinati negli articoli
precedenti sono imponibili soltanto in questo territorio.
2. Le disposizioni del comma 1 non si applicano ai redditi diversi
da quelli derivanti da beni immobili cosi’ come definiti al comma 2
dell’articolo 6, nel caso in cui il beneficiario di tali redditi,
residente di un territorio, eserciti nell’altro territorio
un’attivita’ commerciale o industriale per mezzo di una stabile
organizzazione ivi situata o una professione indipendente mediante
una base fissa ivi situata, ed il diritto o il bene produttivo del
reddito si ricolleghi effettivamente a tale stabile organizzazione o
base fissa. In tal caso si applicano le disposizioni degli articoli 7
e 14.
3. Ferme restando le disposizioni dei commi 1 e 2, gli elementi di
reddito di un residente di un territorio non disciplinati negli
articoli precedenti sono imponibili soltanto in questo territorio.
Art. 23
Eliminazione della doppia imposizione
1. La doppia imposizione e’ eliminata secondo le modalita’
stabilite dal presente articolo.
2. Per quanto concerne il territorio di cui all’articolo 2, comma
3, lettera a):
a) se un residente di detto territorio possiede elementi di
reddito che sono imponibili nell’altro territorio, il primo
territorio menzionato, nel calcolare le proprie imposte sul reddito
specificate nell’articolo 2, puo’ includere nella base imponibile di
tali imposte detti elementi di reddito, a meno che espresse
disposizioni della presente legge non stabiliscano diversamente. In
tal caso, il primo territorio deve detrarre dalle imposte cosi’
calcolate l’imposta sui redditi pagata nell’altro territorio, ma
l’ammontare della detrazione non puo’ eccedere la quota di imposta
del primo territorio attribuibile ai predetti elementi di reddito
nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del
reddito complessivo;
b) l’imposta pagata nell’altro territorio per la quale spetta la
deduzione e’ solo quella pro rata corrispondente alla parte del
reddito estero che concorre alla formazione del reddito complessivo.
Tuttavia, nessuna detrazione e’ accordata ove l’elemento di reddito
venga assoggettato nel primo territorio ad imposizione mediante
imposta sostitutiva o ritenuta a titolo di imposta, ovvero ad
imposizione sostitutiva con la stessa aliquota della ritenuta a
titolo di imposta, anche su scelta del contribuente, ai sensi della
legislazione del territorio stesso.
3. Per quanto concerne il territorio di cui all’articolo 2, comma
3, lettera b), se un residente di detto territorio ritrae dei redditi
nell’altro territorio, l’ammontare delle imposte per quei redditi
pagate nell’altro territorio, ma con l’esclusione, nel caso dei
dividendi, dell’imposta pagata in corrispettivo degli utili percepiti
per i dividendi, e in conformita’ delle disposizioni della presente
legge, e’ accreditato a fronte dell’imposta dovuta da quel residente
nel primo territorio. L’ammontare del credito non deve tuttavia
eccedere l’ammontare dell’imposta del primo territorio sui redditi
calcolati in conformita’ alle proprie disposizioni e leggi fiscali.
Art. 24
Non discriminazione
1. I nazionali di un territorio non sono assoggettati nell’altro
territorio ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi
o piu’ onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettati i
nazionali di detto altro territorio che si trovino nella stessa
situazione. Ferme restando le disposizioni dell’articolo 1, il
presente comma si applica altresi’, alle persone che non sono
residenti di uno o di entrambi i territori.
2. L’imposizione di una stabile organizzazione che una impresa di
un territorio ha nell’altro territorio non puo’ essere in questo
altro territorio meno favorevole dell’imposizione a carico delle
imprese di detto altro territorio che svolgono la medesima attivita’.
La presente disposizione non puo’ essere interpretata nel senso che
faccia obbligo ad un territorio di accordare ai residenti dell’altro
territorio le deduzioni personali, le esenzioni e le riduzioni di
imposta che esso accorda ai propri residenti in relazione alla loro
situazione o ai loro carichi di famiglia.
3. Fatta salva l’applicazione delle disposizioni del comma 1
dell’articolo 9, del comma 6 dell’articolo 11 o del comma 6
dell’articolo 12, gli interessi, i canoni ed altre spese pagati da
una impresa di un territorio ad un residente dell’altro territorio
sono deducibili, ai fini della determinazione degli utili imponibili
di detta impresa, nelle stesse condizioni in cui sarebbero deducibili
se fossero stati pagati ad un residente del primo territorio.
4. Le imprese di un territorio, il cui capitale e’ in tutto o in
parte, direttamente o indirettamente, posseduto o controllato da uno
o piu’ residenti dell’altro territorio, non sono assoggettate nel
primo territorio ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo,
diversi o piu’ onerosi di quelli cui sono o potranno essere
assoggettate le altre imprese della stessa natura del primo
territorio.
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano, ferme
restando le disposizioni dell’articolo 2, alle imposte di ogni genere
o denominazione.
6. Le disposizioni del presente articolo non limitano
l’applicazione delle disposizioni interne per prevenire l’evasione e
l’elusione fiscale.
Art. 25
Procedura amichevole
1. Quando una persona ritiene che le misure adottate da uno o da
entrambi i territori comportano o comporteranno nei suoi confronti
un’imposizione non conforme alle disposizioni della presente legge,
essa puo’, indipendentemente dai ricorsi previsti dalla legislazione
nazionale di detti territori, sottoporre il proprio caso
all’autorita’ competente del territorio di cui e’ residente, o, se il
suo caso ricade nel comma 1 dell’articolo 24, a quella del territorio
di cui ha la nazionalita’. Il caso deve essere sottoposto entro i tre
anni successivi alla prima notifica della misura che comporta
un’imposizione non conforme alle disposizioni della presente legge.
2. L’autorita’ competente, se il ricorso le appare fondato e se
essa non e’ in grado di giungere ad una soddisfacente soluzione, si
adoperera’ per regolare il caso per via di amichevole composizione
con l’autorita’ competente dell’altro territorio, al fine di evitare
una tassazione non conforme alla presente legge.
3. Le autorita’ competenti dei territori si adoperano per risolvere
per via di amichevole composizione le difficolta’ o i dubbi inerenti
all’interpretazione o all’applicazione della presente legge. Esse
possono altresi’ consultarsi per eliminare la doppia imposizione nei
casi non previsti dalla presente legge.
4. Le autorita’ competenti dei territori possono comunicare
direttamente tra loro al fine di pervenire ad un accordo come
indicato nei commi precedenti. Qualora risulti opportuno, per
pervenire ad un accordo, le autorita’ possono comunicare opinioni
oralmente; tale scambio potra’ aver luogo attraverso una commissione
formata da rappresentanti delle autorita’ competenti degli stessi
territori.
Art. 26
Scambio di informazioni
1. Le autorita’ competenti dei territori si scambiano le
informazioni verosimilmente pertinenti per applicare le disposizioni
della presente legge o per l’amministrazione o l’applicazione delle
leggi interne relative alle imposte di qualsiasi genere e
denominazione prelevate per conto dei territori, delle loro
suddivisioni amministrative o dei loro enti locali, nella misura in
cui la tassazione che tali leggi prevedono non e’ contraria alla
presente legge, nonche’ per prevenire l’elusione e l’evasione
fiscale. Lo scambio di informazioni non e’ limitato dalle
disposizioni di cui agli articoli 1 e 2.
2. Le informazioni ricevute ai sensi del comma 1 da un territorio
sono tenute segrete, analogamente alle informazioni ottenute in base
alla legislazione interna di detto territorio, e sono comunicate
soltanto alle persone od autorita’, ivi inclusi l’autorita’
giudiziaria e gli organi amministrativi, incaricate dell’accertamento
o della riscossione delle imposte di cui al comma 1, delle procedure
o dei procedimenti concernenti tali imposte, delle decisioni di
ricorsi presentati per tali imposte, o del controllo delle attivita’
precedenti. Le persone ovvero le autorita’ sopra citate utilizzeranno
tali informazioni soltanto per questi fini. Esse potranno servirsi di
queste informazioni nel corso di udienze pubbliche o nei giudizi.
3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 non possono in nessun caso
essere interpretate nel senso di imporre ad un territorio l’obbligo:
a) di adottare provvedimenti amministrativi in deroga alla
propria legislazione o alla propria prassi amministrativa o a quelle
dell’altro territorio;
b) di fornire informazioni che non potrebbero essere ottenute in
base alla propria legislazione o nel quadro della propria normale
prassi amministrativa o di quelle dell’altro territorio;
c) di fornire informazioni che potrebbero rivelare un segreto
commerciale, industriale, professionale o un processo commerciale,
oppure informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all’ordine
pubblico.
4. Se le informazioni sono richieste da un territorio in
conformita’ al presente articolo, l’altro territorio utilizzera’ i
poteri di cui esso dispone per raccogliere le informazioni richieste,
anche qualora le stesse non siano rilevanti per i fini fiscali
interni di detto altro territorio. L’obbligo di cui al presente comma
e’ soggetto alle limitazioni previste dal comma 3, ma tali
limitazioni non possono essere in nessun caso interpretate nel senso
di permettere ad un territorio di rifiutarsi di fornire informazioni
solo perche’ lo stesso non ne ha un interesse ai propri fini fiscali.
5. Le disposizioni del comma 3 non possono in nessun caso essere
interpretate nel senso che un territorio possa rifiutare di fornire
le informazioni solo in quanto le stesse sono detenute da una banca,
da un’altra istituzione finanziaria, da un mandatario o una persona
che opera in qualita’ di agente o fiduciario o perche’ dette
informazioni si riferiscono a partecipazioni in una persona.
Art. 27
Rimborsi
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1. Le imposte riscosse in un territorio mediante ritenuta alla
fonte sono rimborsate a richiesta dell’interessato qualora il diritto
alla percezione di dette imposte sia limitato dalle disposizioni
contenute nella presente legge.
2. Le istanze di rimborso, da prodursi in osservanza dei termini
stabiliti dalla legislazione del territorio tenuto ad effettuare il
rimborso stesso, devono essere corredate da un attestato ufficiale
del territorio di cui il contribuente e’ residente certificante che
sussistono le condizioni richieste per aver diritto all’applicazione
dei benefici previsti dalla presente legge.
3. Le autorita’ competenti dei territori stabiliranno di comune
accordo, conformemente alle disposizioni dell’articolo 25, le
modalita’ di applicazione del presente articolo.
Art. 28
Limitazione dei benefici
1. Ferme restando le disposizioni della presente legge, un
residente di un territorio non potra’ beneficiare dall’altro
territorio di riduzioni o esenzioni dalle imposte previste nella
presente legge se lo scopo principale o uno degli scopi principali
della creazione o dell’esistenza di tale residente o di ogni altra
persona collegata a tale residente e’ stato quello di ottenere i
benefici previsti dalla legge, dei quali altrimenti non avrebbe
goduto.
2. Le disposizioni della presente legge non pregiudicano
l’applicazione della normativa interna per prevenire l’evasione e
l’elusione fiscali relativa alla limitazione delle spese ed altre
deduzioni derivanti da transazioni tra imprese di un territorio e
imprese situate nell’altro territorio, qualora lo scopo principale o
uno degli scopi principali della costituzione di tali imprese o delle
transazioni svolte tra di esse e’ stato quello di ottenere i benefici
ai sensi della presente legge, dei quali altrimenti non avrebbero
goduto.
3. Ferme restando le disposizioni della presente legge, ad un
residente di un territorio il quale, in virtu’ delle disposizioni
interne, non e’ assoggettato ad imposta o e’ assoggettato ad imposta
ad aliquota ridotta in quel territorio sui redditi o sui capital gain
non viene concessa l’agevolazione della riduzione o dell’esenzione
dall’imposta previste nella presente legge dall’altro territorio,
qualora lo scopo principale o uno degli scopi principali di tale
residente o di ogni altra persona collegata a tale residente e’ stato
quello di ottenere i benefici previsti dalla legge.
Art. 29
Disposizioni diverse
1. Con riferimento all’articolo 2, comma 3, lettera b), le
disposizioni della presente legge non hanno effetto sull’imposizione
della land value increment tax.
2. Le disposizioni del comma 3 dell’articolo 5, si interpretano in
base al paragrafo 18 del commentario all’articolo 5 del Modello di
Convenzione fiscale OCSE sul reddito e sul capitale del 2005.
3. Con riferimento al comma 3 dell’articolo 7, per «spese sostenute
per gli scopi perseguiti dalla stessa stabile organizzazione» si
intendono le spese direttamente connesse con l’attivita’ di detta
stabile organizzazione.
4. Con riferimento all’articolo 19, il personale inviato all’estero
per lavorare rispettivamente presso l’Ufficio di rappresentanza di
Taipei in Italia e l’Ufficio italiano di promozione economica,
commerciale e culturale a Taipei, ricade nell’ambito di applicazione
del presente articolo.
5. Le disposizioni di cui al comma 3 dell’articolo 27 non
pregiudicano il diritto delle autorita’ competenti dei territori di
stabilire, di comune accordo, procedure diverse per la concessione di
benefici fiscali previsti dalla presente legge.
6. Con riferimento agli articoli 30 e 31, l’espressione «somme
realizzate il, o successivamente al, 1º gennaio» designa tutte le
somme maturate ed esigibili il, o successivamente al, 1º gennaio.
7. Le disposizioni della presente legge non pregiudicano
l’applicazione della legislazione fiscale nazionale finalizzata alla
prevenzione dell’evasione e dell’elusione fiscale.
Art. 30
Efficacia
1. Le disposizioni della presente legge acquistano efficacia dalla
data di comunicazione con la quale l’Ufficio italiano di promozione
economica, commerciale e culturale a Taipei in Taiwan e l’Ufficio di
rappresentanza di Taipei in Italia si informano dell’avvenuta
emanazione da parte dei rispettivi territori di analoghe disposizioni
interne regolatorie delle misure per evitare le doppie imposizioni in
materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali:
a) con riferimento alle imposte prelevate mediante ritenuta alla
fonte, alle somme realizzate il, o successivamente al, 1º gennaio
dell’anno solare successivo a quello in cui le disposizioni della
presente legge hanno efficacia;
b) con riferimento alle altre imposte sul reddito, alle imposte
relative ai periodi imponibili che iniziano il, o successivamente al,
1º gennaio dell’anno solare successivo a quello in cui le
disposizioni della presente legge hanno efficacia.
2. Le stesse disposizioni continuano ad avere efficacia fino a
quando l’analoga disposizione e’ applicata in ciascun territorio.
L’Ufficio italiano di promozione economica, commerciale e culturale a
Taipei in Taiwan e l’Ufficio di rappresentanza di Taipei in Italia
comunicano alle rispettive amministrazioni fiscali le eventuali
variazioni alle presenti disposizioni, notificando la modifica o la
cessazione della loro applicazione almeno sei mesi prima della fine
di ogni anno solare successivo al periodo di cinque anni dalla data
dalla quale hanno effetto le disposizioni della presente legge. In
tal caso, le presenti disposizioni cessano di avere efficacia:
a) con riferimento alle imposte prelevate alla fonte, sulle somme
realizzate il, o successivamente al, 1º gennaio dell’anno solare
successivo a quello nel quale e’ stata notificata la denuncia;
b) con riferimento alle altre imposte sul reddito, sulle imposte
relative ai periodi imponibili che iniziano il, o successivamente al,
1º gennaio dell’anno solare successivo a quello nel quale e’ stata
notificata la denuncia.
Art. 31
Copertura finanziaria
1. Alle minori entrate derivanti dalla presente legge, valutate
nell’importo di euro 393.000 annui a decorrere dal 2015, si provvede
mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni, per gli anni 2015
e 2016, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell’ambito del
programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da
ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e
delle finanze per l’anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando
l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.