Provv. dir. Agenzia entrate 30 gennaio 2015, n. 13193
1. Approvazione del modello
1.1. È approvato, unitamente alle relative istruzioni, il modello per la richiesta di accesso alla procedura di collaborazione volontaria di cui all’articolo 1, commi 1 e 2, della legge 15 dicembre 2014, n. 186.
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1.2. Il modello di cui al punto 1.1. denominato “Richiesta di accesso alla procedura di collaborazione volontaria” è composto dal frontespizio, contenente l’informativa sul trattamento dei dati personali di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, dalla sezione dei dati identificativi del soggetto richiedente, dai quadri per l’indicazione dei soggetti collegati, dei dati rilevanti per la determinazione degli investimenti e le attività di natura finanziaria costituiti o detenuti all’estero e dei maggiori imponibili ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, imposte sostitutive, Irap, Iva, ritenute e dei contributi previdenziali.
2. Utilizzo del modello
2.1. Il modello deve essere utilizzato dall’autore della violazione degli obblighi di dichiarazione previsti dall’articolo 4, comma 1, del decreto legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, che intende avvalersi della procedura di emersione internazionale prevista dall’articolo 1, comma 1, della legge n. 186 del 2014, e dal contribuente non destinatario degli obblighi dichiarativi di monitoraggio fiscale, o che essendone obbligato vi abbia adempiuto correttamente, che intende avvalersi della procedura di emersione nazionale prevista dall’articolo 1, comma 2, della medesima legge n. 186 del 2014.
2.2. Con riferimento alla procedura di cui all’art. 1, comma 1, della citata legge n. 186 del 2014, i contribuenti per i quali la media delle consistenze delle attività finanziarie detenute all’estero al termine di ciascun periodo d’imposta oggetto della collaborazione volontaria non ecceda il valore di 2 milioni di euro possono chiedere, in luogo della determinazione analitica dei rendimenti, di calcolare gli stessi applicando il metodo forfetario previsto dall’art. 5-quinquies, comma 8, del citato decreto legge n. 167 del 1990.
3. Reperibilità del modello
3.1. Il modello è reso disponibile gratuitamente dall’Agenzia delle entrate in formato elettronico sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it.
3.2. Il modello può essere, altresì, prelevato da altri siti internet, a condizione che lo stesso sia conforme, per struttura e sequenza, a quello approvato con il presente provvedimento e rechi l’indirizzo del sito dal quale è stato prelevato, nonché gli estremi del presente provvedimento.
3.3. Il modello può essere riprodotto con stampa monocromatica, realizzata in colore nero, mediante l’utilizzo di stampanti laser o di altri tipi di stampanti che comunque garantiscano la chiarezza e l’intelligibilità del modello nel tempo.
3.4. È consentita la stampa del modello nel rispetto della conformità grafica a quello approvato e della sequenza dei dati.
4. Modalità di presentazione del modello
4.1. Il modello è presentato esclusivamente per via telematica direttamente dai contribuenti abilitati a Entratel o Fisconline in relazione ai requisiti posseduti per la presentazione delle dichiarazioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, ovvero tramite i soggetti incaricati di cui ai commi 2-bis e 3 dell’articolo 3 del medesimo decreto.
4.2. La trasmissione telematica dei dati contenuti nel modello è effettuata utilizzando il prodotto informatico denominato “Richiesta di accesso alla procedura di collaborazione volontaria”, reso disponibile gratuitamente dall’Agenzia delle entrate nel sito internet www.agenziaentrate.gov.it.
4.3. È fatto comunque obbligo, ai soggetti incaricati della trasmissione telematica, di rilasciare al soggetto interessato un esemplare cartaceo del modello predisposto informaticamente, nonché copia della attestazione dell’avvenuto ricevimento dell’istanza da parte dell’Agenzia delle entrate, di cui al successivo punto 6. Il modello, debitamente sottoscritto dal soggetto incaricato della trasmissione telematica e dall’interessato, deve essere conservato a cura di quest’ultimo.
4.4. È consentita l’integrazione dell’istanza, entro il termine di trenta giorni dalla sua presentazione, per rettificare quella originaria, ferma restando l’efficacia della stessa, barrando la casella “Istanza integrativa”. L’integrazione dell’istanza originaria è ammessa fino alla scadenza del termine per la presentazione della documentazione disciplinato al successivo punto 7.4.
5. Termine di presentazione del modello
5.1. Il modello contenente la richiesta di accesso deve essere presentato all’Agenzia delle entrate entro il 30 settembre 2015.
5.2. L’istanza si considera presentata nel momento in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell’Agenzia delle entrate. La prova della presentazione è costituita dalla comunicazione della stessa Agenzia attestante l’avvenuta ricezione.
6. Ricevuta di presentazione del modello
6.1. L’Agenzia delle entrate attesta l’avvenuta trasmissione della richiesta mediante una ricevuta contenuta in un file, munito del codice di autenticazione per il servizio Entratel o del codice di riscontro per il servizio Internet (Fisconline), generati secondo le modalità descritte ai paragrafi 2 e 3 dell’allegato tecnico al decreto 31 luglio 1998 e successive modificazioni.
6.2. Salvo cause di forza maggiore, le ricevute sono rese disponibili per via telematica entro i cinque giorni lavorativi successivi a quello del corretto invio del file all’Agenzia delle entrate.
6.3. La richiesta si considera non trasmessa e, conseguentemente, la ricevuta di cui al punto 6.1 non è rilasciata, qualora il file che la contiene sia scartato per uno dei seguenti motivi:
– mancato riconoscimento del codice di autenticazione o del codice di riscontro di cui ai citati allegati tecnici del decreto 31 luglio 1998 e successive modificazioni;
– codice di autenticazione o codice di riscontro duplicato, a fronte dell’invio dello stesso file avvenuto erroneamente più volte;
– file non elaborabile, in quanto non verificato utilizzando il software di cui al punto 4.2;
– mancata selezione della casella “Istanza integrativa”, nel caso in cui risulti già presentata una richiesta valida per il codice fiscale del soggetto indicato nel frontespizio;
– selezione della casella “Istanza integrativa”, nel caso in cui non risulti già presentata una richiesta valida per il codice fiscale del soggetto indicato nel frontespizio;
– mancato riconoscimento dei soggetti che effettuano la trasmissione telematica indicati al punto 4.1.
6.4. Le circostanze elencate al punto precedente sono comunicate, sempre per via telematica, al soggetto che ha effettuato la trasmissione del file, il quale è tenuto a riproporne la corretta trasmissione entro i cinque giorni lavorativi successivi alla comunicazione di scarto.
6.5. Nella ricevuta di cui al punto 6.1 viene altresì riportato l’indirizzo di posta elettronica certificata delle Direzioni regionali e delle Direzioni provinciali per le province autonome di Trento e Bolzano a cui, tenuto conto delle previsioni di cui al punto 7.3, dovrà essere inviata la documentazione di cui all’articolo 1, commi 1 e 2, della legge n. 186 del 2014 e la relazione di accompagnamento di cui al successivo punto 7.
7. Documentazione a corredo del modello e modalità di presentazione
7.1. Ai sensi dell’art. 5-quater, lett. a), del decreto-legge n. 167 del 1990 e dell’art. 1, comma 3, lett. a), della legge n. 186 del 2014, la richiesta di accesso presentata secondo le modalità di cui al punto 4, è corredata da una relazione di accompagnamento, da trasmettere con le modalità descritte nell’allegato n. 3, idonea a rappresentare analiticamente per ciascuna annualità d’imposta oggetto della procedura:
– l’ammontare degli investimenti e delle attività di natura finanziaria costituite o detenute all’estero, anche indirettamente o per interposta persona;
– la determinazione dei redditi che servirono per costituirli o acquistarli, nonché dei redditi che derivano dalla loro dismissione o utilizzazione a qualunque titolo;
– la determinazione degli eventuali maggiori imponibili agli effetti delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive, dell’imposta regionale sulle attività produttive, dei contributi previdenziali, dell’imposta sul valore aggiunto e delle ritenute ancorché non connessi con le attività costituite o detenute all’estero.
Nella relazione devono essere fornite adeguate informazioni in ordine ai soggetti che presentano un collegamento in relazione alle attività estere oggetto della procedura. Contestualmente è trasmessa tutta la documentazione, a supporto di quanto riportato nella relazione sopracitata, utile alla ricostruzione degli investimenti e delle attività finanziarie detenute all’estero nonché alla determinazione dei maggiori imponibili. Nell’allegato n. 4 è fornito uno schema per la redazione della relazione di accompagnamento e la predisposizione della relativa documentazione.
7.2. La documentazione e la relazione di accompagnamento sono trasmesse esclusivamente mediante posta elettronica certificata alla casella indicata nella ricevuta di cui al punto 6.1, secondo le modalità di cui al citato allegato n. 3.
7.3. Le caselle di posta elettronica certificata possono essere altresì individuate nell’elenco riportato nell’allegato n. 3 sulla base dell’ultimo domicilio fiscale dell’interessato, individuato ai sensi dell’art. 58 del d.P.R. n. 600 del 1973, in relazione all’anno d’imposta più recente indicato nella richiesta di accesso alla procedura di collaborazione volontaria.
7.4. La trasmissione della documentazione di cui sopra deve avvenire entro 30 giorni dalla data di presentazione della prima o unica istanza, comunque non oltre il 30 settembre 2015. Nella sola ipotesi d’istanza presentata dal 26 settembre 2015, la presentazione della documentazione può avvenire nei cinque giorni successivi, per effetto dei tempi tecnici per il rilascio della ricevuta.
8. Modalità di pagamento
8.1. Il versamento delle somme dovute è effettuato con le modalità previste dall’art. 17 e dall’art. 19 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
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