1 Dicembre, 2014

Decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, in G.U. n. 277 del 28.11.2014

 

CAPO I

SEMPLIFICAZIONI PER LE PERSONE FISICHE

Art. 1

               Dichiarazione dei redditi precompilata

 

1. A decorrere dal 2015,  in  via  sperimentale,  l’Agenzia  delle

entrate,  utilizzando  le informazioni   disponibili   in   Anagrafe

tributaria, i dati trasmessi da parte di  soggetti  terzi  e  i  dati

contenuti nelle certificazioni di cui all’articolo  4,  comma  6-ter,

del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998,  n.  322,

rende disponibile telematicamente, entro  il  15  aprile  di  ciascun

anno, ai titolari  di redditi  di  lavoro  dipendente  e  assimilati

indicati agli articoli 49 e 50, comma 1, lettere a), c), c-bis),  d),

g),  con  esclusione delle  indennita’  percepite  dai  membri   del

Parlamento europeo, i) ed l),  del  testo  unico  delle  imposte  sui

redditi, di  cui  al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22

dicembre 1986, n. 917,  la dichiarazione  precompilata  relativa  ai

redditi prodotti nell’anno precedente, che puo’  essere  accettata  o

modificata.

2.  L’Agenzia  delle entrate,  mediante  un’apposita   unita’   di

monitoraggio, riceve e gestisce i dati dei flussi  informativi  utili

per la predisposizione della dichiarazione precompilata verificandone

la completezza, la qualita’ e la  tempestivita’  della  trasmissione,

anche con l’obiettivo di realizzare progressivamente  un  sistema  di

precompilazione di tutti i dati della dichiarazione di cui  al  comma

1.

3. La dichiarazione precompilata e’ resa  disponibile  direttamente

al contribuente, mediante i  servizi  telematici  dell’Agenzia  delle

entrate o, conferendo apposita delega, tramite il  proprio  sostituto

d’imposta che presta assistenza fiscale ovvero tramite un  centro  di

assistenza fiscale di cui all’articolo 32, comma 1, lettere d), e) ed

f), del decreto legislativo 9 luglio 1997,  n.  241,  o  un  iscritto

nell’albo  dei  consulenti del  lavoro  o  in  quello  dei   dottori

commercialisti e degli esperti contabili abilitati  allo  svolgimento

dell’assistenza  fiscale. Per  lo  svolgimento   dell’attivita’   di

assistenza fiscale, per quanto non previsto dagli articoli da 2 a  6,

si applicano le disposizioni  previste  dal  decreto  legislativo  9

luglio 1997, n. 241,  e dal  relativo  decreto  del  Ministro  delle

finanze 31 maggio 1999, n. 164,  nonche’  dall’articolo  51-bis,  del

decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito,  con  modificazioni,

dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.  Con  provvedimento  del  Direttore

dell’Agenzia  delle entrate,  sentita  l’Autorita’  Garante  per  la

protezione dei dati personali, sono individuate le modalita’ tecniche

per consentire al contribuente o agli altri soggetti  autorizzati  di

accedere alla dichiarazione  precompilata  resa  disponibile  in  via

telematica  dall’Agenzia delle  entrate.   Con   provvedimento   del

Direttore  dell’Agenzia delle  entrate  sono  altresi’   individuati

eventuali sistemi alternativi per rendere disponibile al contribuente

la propria dichiarazione precompilata.

4. Resta ferma la possibilita’ di presentare la  dichiarazione  dei

redditi autonomamente compilata con le modalita’ ordinarie.  In  caso

di presentazione della dichiarazione dei redditi con le modalita’  di

cui all’articolo 13 del decreto del Ministro delle finanze 31  maggio

1999,  n.  164,  ad  un centro  di  assistenza  fiscale   o   a   un

professionista di cui al comma 3, si applicano le disposizioni di cui

agli articoli 5, comma 3, e 6 del presente decreto.

Art. 2

               Trasmissione all’Agenzia delle entrate

        delle certificazioni da parte dei sostituti d’imposta

 

1. Nel decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio  1998,

n. 322, all’articolo 4, dopo  il  comma  6-quater,  e’  aggiunto  il

seguente: «6-quinquies. Le certificazioni di cui al comma 6-ter  sono

trasmesse in via telematica all’Agenzia  delle  entrate  entro  il  7

marzo dell’anno successivo a quello in cui le somme e i  valori  sono

stati corrisposti. Per ogni certificazione omessa, tardiva o errata si

applica la sanzione  di cento  euro  in  deroga  a  quanto  previsto

dall’articolo 12, del decreto legislativo 18 dicembre 1997,  n.  472.

Nei casi di errata trasmissione della certificazione, la sanzione non

si applica  se  la trasmissione  della  corretta  certificazione  e’

effettuata entro i cinque giorni successivi  alla  scadenza  indicata

nel primo periodo.».

2. Nell’articolo 16, comma  4-bis,  lettera  b),  del  decreto  del

Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, le parole:  «entro  il

31 marzo dell’anno di invio delle comunicazioni da parte dei  CAF  ed

ha valore fino alla data di revoca;» sono sostituite dalle  seguenti:

«entro il 7 marzo dell’anno di invio delle comunicazioni da parte dei

CAF unitamente alle certificazioni  di  cui  all’articolo  4,  comma

6-ter, del decreto del Presidente  della  Repubblica  del  22  luglio

1998, n. 322. Con provvedimento  del  Direttore  dell’Agenzia  delle

entrate sono individuati i termini e le modalita’ per  la  variazione

delle scelte da parte dei sostituti d’imposta;».

Art. 3

Trasmissione all’Agenzia delle entrate da parte di soggetti terzi  di

  dati relativi a oneri e spese sostenute dai contribuenti

 

1. All’articolo 78 della legge  30  dicembre  1991,  n.  413,  sono

apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 25 e’ sostituito dal seguente:

«25. Ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi  da

parte dell’Agenzia delle entrate nonche’ dei  controlli  sugli  oneri

deducibili e sugli oneri detraibili, i  soggetti  che  erogano  mutui

agrari e fondiari, le imprese assicuratrici, gli enti  previdenziali,

le forme  pensionistiche complementari,  trasmettono,  entro  il  28

febbraio di  ciascun  anno all’Agenzia  dell’entrate,  per  tutti  i

soggetti del  rapporto, una  comunicazione  contenente  i  dati  dei

seguenti oneri corrisposti nell’anno precedente:

a) quote di interessi passivi e relativi oneri accessori per  mutui

in corso;

b) premi di assicurazione sulla vita,  causa  morte  e  contro  gli

infortuni;

c) contributi previdenziali ed assistenziali;

d) contributi di cui all’articolo 10, comma 1, lettera e-bis),  del

testo  unico  delle imposte  sui  redditi  di  cui  al  decreto  del

Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.»;

b) nel comma 26 e’ aggiunto, in  fine,  il  seguente  periodo:  «Le

modalita’  e  il contenuto  della  trasmissione  sono  definite  con

provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate.  In  caso  di

omessa, tardiva o errata trasmissione dei dati di cui al comma 25  si

applica la sanzione di cento euro per ogni comunicazione in deroga  a

quanto previsto dall’articolo 12, del decreto legislativo 18 dicembre

1997, n. 472. Nei casi di errata comunicazione dei dati, la  sanzione

non si applica se la trasmissione dei  dati  corretti  e’  effettuata

entro i cinque giorni successivi alla scadenza di cui  al  comma  25,

ovvero, in caso di segnalazione da parte dell’Agenzia delle  entrate,

entro i cinque giorni successivi alla segnalazione stessa.».

2. Ai fini della elaborazione  della  dichiarazione  dei  redditi,

l’Agenzia delle entrate puo’ utilizzare i dati  di  cui  all’articolo

50, comma 7, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito,

con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

3. Ai fini della elaborazione della dichiarazione dei  redditi,  le

aziende sanitarie locali, le aziende  ospedaliere,  gli  istituti  di

ricovero e cura a carattere scientifico, i policlinici  universitari,

le  farmacie,  pubbliche e  private,  i  presidi  di   specialistica

ambulatoriale, le strutture per  l’erogazione  delle  prestazioni  di

assistenza protesica e di assistenza integrativa, gli altri presidi e

strutture accreditati per l’erogazione dei  servizi  sanitari  e  gli

iscritti all’Albo dei medici chirurghi e degli  odontoiatri,  inviano

al Sistema tessera sanitaria,  secondo  le  modalita’  previste  dal

decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri  26  marzo  2008,

attuativo  dell’articolo 50,  comma  5-bis,  del  decreto-legge   30

settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24

novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni,  i  dati  relativi

alle prestazioni erogate nel  2015  ad  esclusione  di  quelle  gia’

previste nel comma  2,  ai fini  della  loro  messa  a  disposizione

dell’Agenzia delle entrate. Le specifiche  tecniche  e  le  modalita’

operative relative alla trasmissione telematica dei dati,  sono  rese

disponibili sul sito internet del Sistema tessera sanitaria.

4. Con decreto del Ministro  dell’economia  e  delle  finanze  sono

individuati i termini e le modalita’ per la  trasmissione  telematica

all’Agenzia delle entrate dei dati  relativi  alle  spese  che  danno

diritto a deduzioni dal reddito o detrazioni dall’imposta diverse  da

quelle indicate nei commi 1, 2 e 3.

5. Con provvedimento del  direttore  dell’Agenzia  delle  entrate,

sentita l’Autorita’ garante per la  protezione  dei  dati  personali,

sono stabilite le modalita’ tecniche di utilizzo dei dati di  cui  ai

commi 2 e 3.

6. L’Agenzia delle entrate effettua controlli sulla correttezza dei

dati trasmessi dai soggetti terzi con i poteri di cui al decreto  del

Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

Art. 4

                       Accettazione e modifica

                  della dichiarazione precompilata

 

1. La dichiarazione precompilata  relativa  al  periodo  d’imposta

precedente puo’ essere accettata ovvero modificata dal contribuente.

2. Al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio  1999,  n.  164,

sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 13, comma 1:

1) alla lettera a), le parole:  «entro  il  mese  di  aprile»  sono

sostituite dalle seguenti: «entro il 7 luglio»;

2) alla lettera b), le parole:  «entro  il  mese  di  maggio»  sono

sostituite dalle seguenti: «entro il 7 luglio»;

b) all’articolo 16, comma 1:

1) alla lettera a) e alla lettera  c),  le  parole:  «entro  il  30

giugno» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 7 luglio»;

2) alla lettera b), le parole: «entro il 15 giugno di ciascun anno»

sono sostituite  dalle seguenti:  «prima  della  trasmissione  della

dichiarazione e comunque entro il 7 luglio»;

c) all’articolo 17, comma 1:

1) alla lettera b), le parole: «entro il 31 maggio di ciascun anno»

sono sostituite  dalle seguenti:  «prima  della  trasmissione  della

dichiarazione e comunque entro il 7 luglio»;

2) alla lettera c) le parole: «entro il 30 giugno» sono  sostituite

dalle seguenti: «entro il 7 luglio».

3. La dichiarazione precompilata e’ presentata entro il termine  di

cui all’articolo 13, comma 1,  lettere  a)  e  b),  del  decreto  del

Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164:

a) all’Agenzia delle entrate direttamente in via telematica;

b) al sostituto d’imposta che presta assistenza fiscale;

c) a un  CAF  o  a  un professionista  indicati  nell’articolo  1,

presentando anche la relativa documentazione. L’attivita’ di verifica

di conformita’ e’ effettuata, ai sensi della lettera c) del  comma  3

dell’articolo 34 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.  241,  sui

dati della dichiarazione compresi quelli forniti con la dichiarazione

precompilata e comporta assunzione  di  responsabilita’  ai  fini  di

quanto previsto dall’articolo 6, comma 1.

4. La dichiarazione precompilata  relativa  al  periodo  d’imposta

precedente e’ presentata dai soggetti di cui all’articolo 51-bis  del

decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69,  convertito,  con  modificazioni,

dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, entro il 7 luglio, con le modalita’

indicate alle lettere a) e c) del comma  3.  Se  dalla  dichiarazione

emerge un debito, il pagamento deve comunque essere effettuato con le

modalita’ ed entro i termini previsti per il versamento  dell’imposta

sul reddito delle persone fisiche.

5. In presenza dei requisiti indicati nell’articolo  13,  comma  4,

del decreto del Ministro delle finanze 31  maggio  1999,  n.  164,  i

coniugi possono congiungere  le  proprie  dichiarazioni  in  sede  di

accettazione o modifica. In caso di dichiarazione precompilata  messa

a disposizione di  uno solo  dei  coniugi,  puo’  essere  presentata

dichiarazione congiunta a un CAF o  a  un  professionista  ovvero  al

sostituto d’imposta indicati nell’articolo 1.

6. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate  sono

individuati sistemi alternativi di accettazione o modifica  da  parte

del contribuente della dichiarazione precompilata.

7. I termini di cui all’articolo 2, comma 2, nonche’ quelli di  cui

al presente articolo, commi da 2 a 4, possono essere  modificati  con

decreto del Ministro dell’economia e delle finanze adottato ai  sensi

dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

8. I commi 103 e 104 dell’articolo 1, della legge 27 dicembre 2006,

n. 296, sono abrogati con effetto per le  dichiarazioni  dei  redditi

presentate a decorrere dall’anno 2015, relative al periodo  d’imposta

2014.

  Art. 5

                    Limiti ai poteri di controllo

 

1. Nel caso  di presentazione  della  dichiarazione  precompilata,

direttamente  ovvero tramite  il  sostituto  d’imposta  che   presta

l’assistenza fiscale, senza modifiche non si effettua il controllo:

a)  formale  sui  dati  relativi   agli   oneri   indicati   nella

dichiarazione precompilata  forniti  dai  soggetti  terzi   di   cui

all’articolo  3.  Su  tali dati  resta  fermo  il  controllo   della

sussistenza  delle condizioni  soggettive  che  danno  diritto  alle

detrazioni, alle deduzioni e alle agevolazioni;

b) di cui all’articolo 1, comma 586, della legge 27 dicembre  2013,

n. 147.

2. Nel  caso  di presentazione,  direttamente  ovvero  tramite  il

sostituto  d’imposta   che   presta   l’assistenza   fiscale,   della

dichiarazione precompilata  con   modifiche   che   incidono   sulla

determinazione del reddito o dell’imposta, non operano le  esclusioni

dal controllo di cui al comma 1, lettera a).

3. Nel caso  di presentazione  della  dichiarazione  precompilata,

anche con modifiche, effettuata mediante  CAF  o  professionista,  il

controllo  formale  e’ effettuato  nei  confronti  del  CAF  o   del

professionista, anche con riferimento ai dati  relativi  agli  oneri,

forniti da soggetti terzi, indicati nella dichiarazione precompilata.

Resta  fermo  il controllo  nei  confronti  del  contribuente  della

sussistenza  delle condizioni  soggettive  che  danno  diritto  alle

detrazioni, alle deduzioni e alle agevolazioni.

Art. 6

                        Visto di conformita’

 

1. Nell’articolo 39 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.  241,

sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 1, lettera a), dopo il primo periodo sono  aggiunti  i

seguenti:  «Salvo  il caso   di   presentazione   di   dichiarazione

rettificativa, se il visto infedele e’  relativo  alla  dichiarazione

dei redditi presentata con le modalita’ di cui all’articolo  13,  del

decreto ministeriale 31 maggio 1999,  n.  164,  i  soggetti  indicati

nell’articolo 35 sono tenuti nei confronti dello Stato o del  diverso

ente  impositore  al pagamento  di  una   somma   pari   all’importo

dell’imposta, della sanzione e degli interessi  che  sarebbero  stati

richiesti al contribuente ai sensi dell’articolo 36-ter  del  decreto

del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sempre che

il visto infedele non sia stato  indotto  dalla  condotta  dolosa  o

gravemente colposa del contribuente.  Costituiscono  titolo  per  la

riscossione mediante ruolo di cui al  decreto  del  Presidente  della

Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le comunicazioni con  le  quali

sono richieste le somme di  cui  al  periodo  precedente.  Eventuali

controversie sono devolute alla giurisdizione tributaria. Se entro il

10 novembre dell’anno in cui la violazione e’ stata commessa il CAF o

il  professionista trasmette  una  dichiarazione  rettificativa  del

contribuente ovvero, se il contribuente  non  intende  presentare  la

nuova dichiarazione, trasmette una comunicazione  dei  dati  relativi

alla rettifica il cui contenuto e’  definito  con  provvedimento  del

Direttore  dell’Agenzia delle  entrate,  la  somma  dovuta  e’  pari

all’importo della sola sanzione. La sanzione e’ ridotta nella  misura

prevista  dall’articolo 13,  comma  1,  lettera  b),   del   decreto

legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, se il versamento e’  effettuato

entro la stessa data del 10 novembre.»;

b) nel comma 1, dopo la lettera a), sono inserite le seguenti:

«a-bis) se il visto infedele e’  relativo  alla  dichiarazione  dei

redditi presentata con le modalita’  di  cui  all’articolo  13,  del

decreto ministeriale 31 maggio  1999,  n.  164,  non  si  applica  la

sanzione amministrativa di cui al primo periodo della lettera a);

a-ter) nell’ipotesi di dichiarazione rettificativa di cui al  comma

1, lettera a), il contribuente e’ tenuto al versamento della maggiore

imposta dovuta e dei relativi interessi.».

2. Nel decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999,  n.  164,

sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell’articolo 6, comma 1, le parole: «due miliardi di lire» sono

sostituite dalle seguenti: «tre milioni di euro» e  dopo  le  parole:

«provocati dall’assistenza  fiscale  prestata»  sono   aggiunte   le

seguenti: «e al bilancio dello Stato o del diverso ente impositore le

somme di cui all’articolo 39,  comma  1,  lettera  a),  del  decreto

legislativo 9 luglio 1997, n. 241»;

b) nell’articolo 22, comma 1, le parole:  «due  miliardi  di  lire»

sono sostituite dalle seguenti: «tre  milioni  di  euro»  e  dopo  le

parole:  «provocati dall’attivita’  prestata»   sono   aggiunte   le

seguenti: «e al bilancio dello Stato o del diverso ente impositore le

somme di cui  all’articolo 39,  comma  1,  lettera  a)  del  decreto

legislativo 9 luglio 1997, n. 241»;

c) nell’articolo 26, il comma 3-bis  e’  sostituito  dal  seguente:

«3-bis. Ai fini della verifica del visto di conformita’, entro il  31

dicembre del secondo anno successivo a quello di  trasmissione  della

dichiarazione, l’Agenzia delle entrate trasmette in via telematica le

richieste di documenti e di chiarimenti relative  alle  dichiarazioni

di  cui  all’articolo  13 al  centro  di  assistenza  fiscale  e  al

responsabile dell’assistenza  fiscale  o  al  professionista  che  ha

rilasciato il visto  di conformita’,  per  la  trasmissione  in  via

telematica all’Agenzia delle  entrate  entro  sessanta  giorni  della

documentazione e dei chiarimenti richiesti.»;

d) dopo il comma 3-bis, sono aggiunti i seguenti:

«3-ter. L’esito del controllo di cui al comma 3-bis, e’  comunicato

in via telematica al centro di assistenza fiscale e  al  responsabile

dell’assistenza fiscale o al  professionista  con  l’indicazione  dei

motivi che hanno dato luogo alla rettifica dei dati  contenuti  nella

dichiarazione per consentire anche la segnalazione di eventuali  dati

ed elementi non considerati  o  valutati  erroneamente  in  sede  di

controllo del visto di conformita’ entro i sessanta giorni successivi

al ricevimento della comunicazione.

3-quater. Le somme che risultano dovute a seguito dei controlli  di

cui al comma 3-bis, possono essere pagate entro sessanta  giorni  dal

ricevimento della comunicazione prevista  dal  comma  3-ter,  con  le

modalita’ indicate nell’articolo 19, del decreto legislativo 9 luglio

1997, n. 241. In tal caso, l’ammontare delle  somme  dovute  e’  pari

all’imposta, agli interessi dovuti fino all’ultimo  giorno  del  mese

antecedente a quello dell’elaborazione  della  comunicazione  e  alla

sanzione di cui all’articolo 13, del decreto legislativo 18  dicembre

1997, n. 471, ridotta a due terzi. Per la riscossione coattiva  delle

somme  si  applicano  le disposizioni  previste  dal   decreto   del

Presidente  della Repubblica  29  settembre  1973,   n.   602,   con

riferimento alle somme dovute  ai  sensi  dell’articolo  36-ter,  del

decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.».

3. Le disposizioni di cui all’articolo 26 del decreto del  Ministro

delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, come modificate dal comma 2, si

applicano a decorrere dall’assistenza fiscale prestata nel 2015.  Per

l’attivita’ di assistenza fiscale prestata fino al 31 dicembre  2014,

continuano ad applicarsi le disposizioni del menzionato  articolo  26

nel testo vigente anteriormente alle modifiche apportate dallo stesso

comma 2.

    Art. 7

                          Modifica compensi

 

1. All’articolo 38, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997,

n. 241, il primo periodo e’ soppresso.

2. All’articolo 18 del decreto 31 maggio 1999, n. 164, il  comma  1

e’ abrogato.

3. Con decreto del Ministro  dell’economia  e  delle  finanze,  da

adottare entro il 30 novembre 2014, sono rimodulate, senza incremento

di oneri per il  bilancio dello  Stato  e  per  i  contribuenti  che

presentano la dichiarazione secondo quanto previsto dall’articolo  4,

comma  3,  lettere  a)  e b),  le  misure  dei   compensi   previste

dall’articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997,  n.

241, tenendo conto dei diversi adempimenti posti a carico dei  CAF  e

dei professionisti  di cui  all’articolo  1.  Le  nuove  misure  dei

compensi  trovano applicazione  a  partire  dall’assistenza  fiscale

prestata nel 2015.

Art. 8

          Semplificazioni in materia di addizionali comunali

                        e regionali all’Irpef

 

1. All’articolo 50 del decreto legislativo  15  dicembre  1997,  n.

446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3 e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo:  «Ai  fini

della  semplificazione delle  dichiarazioni  e  delle  funzioni  dei

sostituti d’imposta e dei centri di assistenza fiscale nonche’  degli

altri intermediari, le regioni e le province autonome di Trento e  di

Bolzano sono tenute ad inviare, ai fini della pubblicazione sul  sito

informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del  decreto  legislativo

28 settembre 1998, n. 360, entro  il  31  gennaio  dell’anno  a  cui

l’addizionale si riferisce, i dati  contenuti  nei  provvedimenti  di

variazione dell’addizionale regionale, individuati  con  decreto  del

Ministero dell’economia e delle finanze, di natura non regolamentare,

sentita la Conferenza permanente per i  rapporti  tra  lo  Stato,  le

regioni e le province autonome di Trento e  di  Bolzano.  Il  mancato

inserimento nel suddetto sito informatico dei dati rilevanti ai  fini

della determinazione dell’addizionale comporta l’inapplicabilita’  di

sanzioni e di interessi.»;

b) al comma 5 le parole: «31 dicembre dell’anno  cui  si  riferisce

l’addizionale  stessa ovvero  relativamente  ai  redditi  di  lavoro

dipendente e a quelli assimilati a questi  alla  regione  in  cui  il

sostituito ha il domicilio fiscale all’atto della effettuazione delle

operazioni di conguaglio relative a detti  redditi»  sono  sostituite

dalle seguenti: «1° gennaio dell’anno cui si riferisce  l’addizionale

stessa».

2. All’articolo 1, comma 4, ultimo periodo, del decreto legislativo

28 settembre 1998, n. 360, le parole:  «salvo  che  la  pubblicazione

della delibera sia effettuata entro il 20 dicembre precedente  l’anno

di riferimento» sono soppresse.

3. Ai  fini  della semplificazione  delle  dichiarazioni  e  delle

funzioni dei sostituti d’imposta e dei centri di  assistenza  fiscale

nonche’ degli altri intermediari, i comuni, contestualmente all’invio

dei regolamenti e delle delibere  relative  all’addizionale  comunale

all’imposta  sul  reddito delle  persone  fisiche,  sono  tenuti  ad

inviare, esclusivamente per  via  telematica,  mediante  inserimento

nell’apposita sezione del Portale del federalismo  fiscale,  ai  fini

della pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma

3, del  decreto legislativo  28  settembre  1998,  n.  360,  i  dati

contenuti nei suddetti regolamenti e delibere individuati con decreto

del  Ministero dell’economia  e  delle   finanze   di   natura   non

regolamentare,  sentita la  Conferenza  Stato-citta’  ed   autonomie

locali. Restano ferme le disposizioni in  ordine  alla  pubblicazione

dei regolamenti e delle delibere che  devono  essere  inseriti  nella

predetta sezione del Portale esclusivamente per via telematica.

4. In sede di prima applicazione i  decreti  di  cui  al  comma  1,

lettera a), e al comma 3 sono emanati entro 30 giorni dalla  data  di

entrata in vigore del presente decreto.

Art. 9

                 Disposizioni di attuazione e finali

 

1. Con uno o piu’ provvedimenti del  Direttore  dell’Agenzia  delle

entrate sono individuati i termini e le modalita’  applicative  delle

disposizioni di cui agli articoli da 1 a 8.

2. Alle funzioni previste dagli articoli da 1 a 8, l’Agenzia  delle

entrate provvede con le risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie

previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per  la

finanza pubblica.

Art. 10

             Spese di vitto e alloggio dei professionisti

 

1. All’articolo 54, comma 5, del  testo  unico  delle  imposte  sui

redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre

1986, n. 917, il secondo periodo  e’  sostituito  dal  seguente:  «Le

prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti  e  bevande

acquistate direttamente dal committente non costituiscono compensi in

natura per il professionista.». La disposizione  di  cui  al  periodo

precedente si applica a decorrere dal periodo d’imposta in  corso  al

31 dicembre 2015.

 

                              Art. 11

                    Dichiarazione di successione:

                   esoneri e documenti da allegare

 

1. Al testo unico delle disposizioni  concernenti  l’imposta  sulle

successioni e donazioni di cui  al  decreto  legislativo  31  ottobre

1990, n. 346, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 28:

1) al  comma  6,  dopo le  parole:  «diverso  da  quelli  indicati

all’articolo  13,  comma 4,»   sono   inserite   le   seguenti:   «e

dall’erogazione di rimborsi fiscali»;

2)  al  comma  7,  le parole:  «a  lire  cinquanta  milioni»  sono

sostituite dalle seguenti: «a euro centomila»;

b) all’articolo 30, dopo il comma 3, e’ aggiunto il seguente:

«3-bis. I documenti di cui alle lettere c), d), g), h) e i) possono

essere sostituiti anche da copie non autentiche con la  dichiarazione

sostitutiva di atto di notorieta’ di cui all’articolo 47,  del  testo

unico delle disposizioni legislative e regolamentari  in  materia  di

documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della

Repubblica 28  dicembre 2000,  n.  445,  attestante  che  le  stesse

costituiscono  copie degli  originali.  Resta  salva   la   facolta’

dell’Agenzia delle entrate di richiedere i documenti in  originale  o

in copia autentica.»;

c) all’articolo 33, comma 1, sono aggiunte, in fine, le  seguenti

parole: «, nonche’ dei rimborsi fiscali di cui allo  stesso  articolo

28,  comma  6,  erogati successivamente  alla  presentazione   della

dichiarazione di successione».

Art. 12

Abrogazione della  comunicazione  all’Agenzia  delle  entrate  per  i

  lavori che proseguono per piu’  periodi  di  imposta  ammessi  alla

  detrazione IRPEF delle  spese  sostenute  per  la  riqualificazione

  energetica degli edifici

 

1. Il comma 6 dell’articolo 29 del decreto-legge 29 novembre  2008,

n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28  gennaio  2009,

n. 2, e’ abrogato.

 

CAPO II

SEMPLIFICAZIONI PER I RIMBORSI

                              Art. 13

                     Esecuzione dei rimborsi IVA

 

1. L’articolo 38-bis, del decreto del Presidente  della  Repubblica

26 ottobre 1972, n. 633, e’ sostituito dal seguente:

«Art. 38-bis (Esecuzione dei rimborsi). – 1.  I  rimborsi  previsti

nell’articolo 30  sono eseguiti,  su  richiesta  fatta  in  sede  di

dichiarazione annuale, entro  tre  mesi  dalla  presentazione  della

dichiarazione. Sulle somme rimborsate si applicano gli  interessi  in

ragione del 2 per cento annuo, con decorrenza dal novantesimo  giorno

successivo a quello in cui e’ stata presentata la dichiarazione,  non

computando il periodo intercorrente tra la  data  di  notifica  della

richiesta di documenti e la data della loro consegna,  quando  superi

quindici giorni.

2. Il contribuente puo’ ottenere il rimborso in relazione a periodi

inferiori all’anno nelle ipotesi di cui alle lettere a), b) ed e) del

secondo comma dell’articolo 30, nonche’ nelle  ipotesi  di  cui  alla

lettera c) del medesimo secondo comma  quando  effettua  acquisti  ed

importazioni di beni ammortizzabili per un ammontare superiore ai due

terzi dell’ammontare complessivo degli acquisti e delle  importazioni

di  beni  e  servizi imponibili  ai  fini  dell’imposta  sul  valore

aggiunto, e nelle ipotesi di cui alla lettera d)  del  secondo  comma

del citato articolo 30 quando effettua,  nei  confronti  di  soggetti

passivi non stabiliti nel territorio  dello  Stato,  per  un  importo

superiore al 50 per  cento dell’ammontare  di  tutte  le  operazioni

effettuate,  prestazioni di  lavorazione  relative  a  beni   mobili

materiali, prestazioni di trasporto di beni e relative prestazioni di

intermediazione, prestazioni di servizi accessorie  ai  trasporti  di

beni e relative prestazioni di intermediazione, ovvero prestazioni di

servizi di cui all’articolo 19, comma 3, lettera a-bis).

3. Fatto salvo quanto previsto dal comma 4, i rimborsi di ammontare

superiore a 15.000 euro sono  eseguiti  previa  presentazione  della

relativa dichiarazione o istanza da cui emerge il credito richiesto a

rimborso  recante  il visto  di  conformita’  o  la   sottoscrizione

alternativa di cui all’articolo 10, comma 7, primo e secondo periodo,

del  decreto-legge  1° luglio   2009,   n.   78,   convertito,   con

modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102. Alla  dichiarazione

o istanza e’  allegata una  dichiarazione  sostitutiva  di  atto  di

notorieta’, a norma dell’articolo 47 del decreto del Presidente della

Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la sussistenza delle

seguenti condizioni in relazione alle caratteristiche soggettive  del

contribuente:

a) il patrimonio netto non e’ diminuito, rispetto  alle  risultanze

contabili dell’ultimo periodo d’imposta, di oltre il 40 per cento; la

consistenza  degli immobili  non  si  e’  ridotta,   rispetto   alle

risultanze contabili dell’ultimo periodo d’imposta, di  oltre  il  40

per  cento  per  cessioni non  effettuate  nella  normale   gestione

dell’attivita’ esercitata; l’attivita’ stessa non e’ cessata  ne’  si

e’ ridotta per effetto di cessioni  di  aziende  o  rami  di  aziende

compresi nelle suddette risultanze contabili;

b) non risultano cedute, se la richiesta di rimborso e’  presentata

da societa’  di  capitali non  quotate  nei  mercati  regolamentati,

nell’anno precedente la richiesta,  azioni  o  quote  della  societa’

stessa per un ammontare
superiore  al  50  per  cento  del  capitale

sociale;

c) sono stati eseguiti i versamenti dei contributi previdenziali  e

assicurativi.

4. Sono eseguiti previa prestazione della garanzia di cui al  comma

5 i rimborsi di ammontare superiore a 15.000 euro quando richiesti:

a) da soggetti passivi che  esercitano  un’attivita’  d’impresa  da

meno di due anni diversi dalle imprese  start-up  innovative  di  cui

all’articolo  25  del decreto-legge  18  ottobre   2012,   n.   179,

convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;

b) da soggetti passivi ai  quali,  nei  due  anni  antecedenti  la

richiesta di rimborso, sono stati notificati avvisi di accertamento o

di rettifica da cui risulti, per ciascun anno, una differenza tra gli

importi  accertati  e quelli  dell’imposta  dovuta  o  del   credito

dichiarato superiore:

1) al 10 per cento degli importi dichiarati se questi non  superano

150.000 euro;

2) al 5 per cento  degli importi  dichiarati  se  questi  superano

150.000 euro ma non superano 1.500.000 euro;

3) all’1 per cento degli importi dichiarati, o comunque  a  150.000

euro, se gli importi dichiarati superano 1.500.000 euro;

c) da soggetti passivi che  nelle  ipotesi  di  cui  al  comma  3,

presentano la dichiarazione  o  istanza  da  cui  emerge  il  credito

richiesto  a  rimborso priva  del  visto  di  conformita’  o   della

sottoscrizione alternativa,  o  non  presentano   la   dichiarazione

sostitutiva di atto di notorieta’;

d) da soggetti passivi che richiedono  il  rimborso  dell’eccedenza

detraibile risultante all’atto della cessazione dell’attivita’.

5. La garanzia di cui al comma 4 e’ prestata per una durata pari  a

tre anni dall’esecuzione del  rimborso,  ovvero,  se  inferiore,  al

periodo mancante al termine  di  decadenza  dell’accertamento,  sotto

forma di cauzione in titoli di Stato  o  garantiti  dallo  Stato,  al

valore di borsa, ovvero di fideiussione rilasciata da una banca o  da

una  impresa  commerciale che   a   giudizio   dell’Amministrazione

finanziaria offra adeguate garanzie di solvibilita’ ovvero di polizza

fideiussoria  rilasciata da  un’impresa  di  assicurazione.  Per  le

piccole e medie imprese, definite secondo  i  criteri  stabiliti  dal

decreto del 18 aprile 2005 del Ministro delle  attivita’  produttive,

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 ottobre 2005,  n.  238,  dette

garanzie possono essere prestate anche dai consorzi o cooperative  di

garanzia collettiva fidi di cui all’articolo 29 della legge 5 ottobre

1991, n. 317,  iscritti nell’albo  previsto  dall’articolo  106  del

decreto legislativo 1° settembre  1993,  n.  385.  Per  i  gruppi  di

societa’,  con  patrimonio risultante   dal   bilancio   consolidato

superiore a 250 milioni di euro, la  garanzia  puo’  essere  prestata

mediante la diretta assunzione da parte della societa’  capogruppo  o

controllante  di  cui all’articolo  2359  del  codice  civile  della

obbligazione di integrale restituzione  della  somma  da  rimborsare,

comprensiva dei relativi interessi, all’Amministrazione  finanziaria,

anche  in  caso  di cessione  della  partecipazione  nella  societa’

controllata o collegata. In  ogni  caso  la  societa’  capogruppo  o

controllante  deve  comunicare   in   anticipo   all’Amministrazione

finanziaria l’intendimento di cedere la partecipazione nella societa’

controllata o collegata. La garanzia concerne anche crediti  relativi

ad annualita’ precedenti maturati  nel  periodo  di  validita’  della

garanzia stessa.

6. Relativamente  alla dichiarazione  da  cui  emerge  il  credito

richiesto a rimborso non e’ obbligatoria l’apposizione del  visto  di

conformita’ o la sottoscrizione  alternativa  previsti  dal  comma  3

quando e’ prestata la garanzia di cui al comma 5.

7. Ai rimborsi di cui al presente articolo  e  al  pagamento  degli

interessi provvede il competente ufficio dell’Agenzia delle  entrate.

Ai rimborsi si provvede con gli stanziamenti di bilancio.

8. Nel caso in cui nel periodo  relativo  al  rimborso  sia  stato

constatato uno dei reati di cui agli  articoli  2  e  8  del  decreto

legislativo 10 marzo 2000, n. 74, l’esecuzione dei rimborsi di cui al

presente articolo  e’ sospesa,  fino  a  concorrenza  dell’ammontare

dell’imposta  indicata  nelle   fatture   o   in   altri   documenti

illecitamente  emessi  od utilizzati,  fino  alla  definizione   del

relativo procedimento penale.

9. Se  successivamente al  rimborso  o  alla  compensazione  viene

notificato avviso di rettifica o accertamento il contribuente,  entro

sessanta giorni, versa all’ufficio le somme che  in  base  all’avviso

stesso risultano indebitamente rimborsate o  compensate,  oltre  agli

interessi del 2 per cento annuo  dalla  data  del  rimborso  o  della

compensazione, a meno che non presti la garanzia prevista nel comma 5

fino a quando l’accertamento sia divenuto definitivo.

10. Con decreti del Ministro dell’economia  e  delle  finanze  sono

individuate,  anche progressivamente,  in  relazione   all’attivita’

esercitata ed alle tipologie di operazioni effettuate,  le  categorie

di contribuenti per i quali i rimborsi di cui  al  presente  articolo

sono eseguiti in via prioritaria.

11. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate sono

definite le  ulteriori modalita’  e  termini  per  l’esecuzione  dei

rimborsi di cui al presente articolo, inclusi quelli per la richiesta

dei rimborsi relativi a periodi inferiori  all’anno  e  per  la  loro

esecuzione.».

Art. 14

                   Rimborso dei crediti d’imposta

                 e degli interessi in conto fiscale

 

1. All’articolo 78, comma 33, della legge 30 dicembre 1991, n. 413,

concernente l’esecuzione dei rimborsi da  parte  degli  agenti  della

riscossione, la lettera a) e’ sostituita dalla seguente:

«a) l’erogazione del rimborso e’ effettuata entro sessanta giorni

sulla base di apposita richiesta, sottoscritta  dal  contribuente  ed

attestante il diritto al rimborso,  ovvero  entro  20  giorni  dalla

ricezione  di  apposita comunicazione  dell’ufficio   competente   e

contestualmente all’erogazione del rimborso sono liquidati ed erogati

gli interessi nella misura determinata  dalle  specifiche  leggi  in

materia;».

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica ai rimborsi erogati

a partire dal 1° gennaio 2015.

Art. 15

             Compensazione dei rimborsi da assistenza

 

1. Al fine di favorire la trasparenza e semplificare le  operazioni

poste in essere dai sostituti d’imposta, a decorrere dal  1°  gennaio

2015:

a) le somme rimborsate ai percipienti sulla base dei prospetti di

liquidazione  delle dichiarazioni  dei  redditi  e   dei   risultati

contabili trasmessi dai CAF  e  dai  professionisti  abilitati  sono

compensate dai sostituti d’imposta esclusivamente con le modalita’ di

cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio  1997,  n.  241,

nel mese successivo a quello in cui e’ stato effettuato il  rimborso,

nei limiti previsti dall’articolo 37, comma 4, dello  stesso  decreto

legislativo  n.  241  del 1997.  Dette  somme  non  concorrono  alla

determinazione del limite di cui  all’articolo  34,  comma  1,  della

legge 23 dicembre 2000, n. 388;

b) in deroga a quanto previsto dall’articolo  17,  comma  1,  del

decreto legislativo n. 241 del 1997 le  eccedenze  di  versamento  di

ritenute e di imposte sostitutive  sono  scomputate  dai  successivi

versamenti esclusivamente con le modalita’ di cui all’articolo 17 del

citato  decreto legislativo  n.  241  del  1997.  Dette  somme   non

concorrono alla determinazione del limite  di  cui  all’articolo  34,

comma 1, della legge n. 388 del 2000 fermo restando  quanto  previsto

dall’articolo 1, commi da 2 a 6, del  decreto  del  Presidente  della

Repubblica 10 novembre 1997, n. 445;

c) nell’articolo 1, del decreto del Presidente  della  Repubblica

10 novembre 1997, n. 445, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il comma 1 e’ abrogato;

2) nel comma 4,  le parole:  «che  non  trova  capienza  nelle

ritenute  da  versare  nel periodo  d’imposta  successivo  o»,  sono

soppresse.

 

CAPO III

SEMPLIFICAZIONI PER LE SOCIETA’

                              Art. 16

                   Razionalizzazione comunicazioni

                     dell’esercizio di opzione

 

1. All’articolo 115, comma 4, del testo  unico  delle  imposte  sui

redditi, di  cui  al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22

dicembre 1986, n. 917, le parole: «entro il primo  dei  tre  esercizi

sociali predetti, secondo le modalita’ indicate in  un  provvedimento

del Direttore dell’Agenzia  delle  entrate»  sono  sostituite  dalle

seguenti: «con la dichiarazione presentata nel  periodo  d’imposta  a

decorrere dal quale si intende esercitare l’opzione».

2. All’articolo 119, comma 1, lettera d),  del  testo  unico  delle

imposte  sui  redditi,  di cui  al  decreto  del  Presidente   della

Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «entro il  sedicesimo

giorno del sesto mese successivo alla chiusura del periodo  d’imposta

precedente  al  primo esercizio   cui   si   riferisce   l’esercizio

dell’opzione stessa secondo le modalita’ previste dal decreto di  cui

all’articolo  129»  sono sostituite   dalle   seguenti:   «con   la

dichiarazione presentata nel periodo d’imposta a decorrere dal  quale

si intende esercitare l’opzione».

3. All’articolo 155, comma 1, primo periodo, del testo unico  delle

imposte  sui  redditi,  di cui  al  decreto  del  Presidente   della

Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  le  parole:  «entro  tre  mesi

dall’inizio del periodo d’imposta a partire dal quale intende fruirne

con le modalita’ di cui al decreto previsto dall’articolo  161»  sono

sostituite dalle seguenti:  «con  la  dichiarazione  presentata  nel

periodo  d’imposta  a decorrere  dal  quale  si  intende  esercitare

l’opzione».

4. All’articolo  5-bis, comma  2,  secondo  periodo,  del  decreto

legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole: «le modalita’ e  nei

termini stabiliti con provvedimento del Direttore dell’Agenzia  delle

entrate da emanare entro il 31 marzo 2008.»,  sono  sostituite  dalle

seguenti: «con la dichiarazione IRAP presentata nel periodo d’imposta

a decorrere dal quale si intende esercitare l’opzione.».

5. Le disposizioni di cui  ai  commi  da  1  a  4  si  applicano  a

decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in  corso  al  31

dicembre 2014.

Art. 17

Razionalizzazione delle modalita’ di presentazione e dei  termini  di

  versamento nelle  ipotesi  di  operazioni  straordinarie  poste  in

  essere da societa’ di persone

 

1. All’articolo 1, comma 1, del regolamento di cui al  decreto  del

Presidente della Repubblica 22 luglio  1998,  n.  322,  e  successive

modificazioni,  le parole:  «relativamente  ai   soggetti   di   cui

all’articolo 2, comma 2,» sono soppresse.

2. All’articolo 17, comma  1,  del  decreto  del  Presidente  della

Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, e  successive  modificazioni,  il

primo periodo e’ sostituito dal seguente: «1. Il versamento del saldo

dovuto con riferimento alla dichiarazione dei  redditi  ed  a  quella

dell’imposta regionale sulle  attivita’  produttive  da  parte  delle

persone fisiche, e delle societa’ o associazioni di cui  all’articolo

5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui  al  decreto  del

Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, compresa quella

unificata,  e’  effettuato entro   il   16   giugno   dell’anno   di

presentazione della dichiarazione stessa; le societa’ o  associazioni

di cui all’articolo 5  del citato  testo  unico  delle  imposte  sui

redditi, nelle ipotesi di cui agli articoli 5 e  5-bis,  del  decreto

del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, effettuano  i

predetti versamenti entro il giorno 16 del mese successivo  a  quello

di scadenza del termine di presentazione della dichiarazione.».

Art. 18

                   Societa’ in perdita sistematica

 

1. All’articolo 2, comma 36-decies,  del  decreto-legge  13  agosto

2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre

2011,  n.  148,  le parole:  «tre»  e   «quarto»   sono   sostituite

rispettivamente dalle seguenti: «cinque» e «sesto».

2. All’articolo 2, comma 36-undecies, del decreto-legge  13  agosto

2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre

2011,  n.  148,  la parola:  «due»  e’  sostituita  dalla  seguente:

«quattro».

3. In deroga all’articolo 3, comma 1, della legge 27  luglio  2000,

n. 212, le disposizioni contenute nei commi 1  e  2  si  applicano  a

decorrere dal periodo d’imposta in corso  alla  data  di  entrata  in

vigore del presente decreto.

 

CAPO IV

SEMPLIFICAZIONI RIGUARDANTI LA FISCALITA’ INTERNAZIONALE

                              Art. 19

Semplificazione delle dichiarazioni delle societa’  o  enti  che  non

  hanno la sede legale o amministrativa nel territorio dello Stato

 

1. Il comma 2 dell’articolo 4  del  decreto  del  Presidente  della

Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni,  e’

abrogato.

       Art. 20

               Comunicazione all’Agenzia delle entrate

             dei dati contenuti nelle lettere d’intento

 

1. All’articolo 1, comma  1,  lettera  c),  del  decreto-legge  29

dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge  27

febbraio 1984, n. 17, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «consegnata o  spedita  al  fornitore  o  prestatore,

ovvero  presentata  in dogana»  sono  sostituite   dalle   seguenti:

«trasmessa telematicamente all’Agenzia delle  entrate,  che  rilascia

apposita  ricevuta telematica.  La  dichiarazione,  unitamente  alla

ricevuta di  presentazione rilasciata  dall’Agenzia  delle  entrate,

sara’ consegnata al fornitore o prestatore, ovvero in  dogana.  Entro

120  giorni  dall’entrata in  vigore  della  presente  disposizione,

l’Agenzia delle  entrate mette  a  disposizione  dell’Agenzia  delle

dogane e dei monopoli la banca dati delle dichiarazioni d’intento per

dispensare dalla  consegna in  dogana  della  copia  cartacea  delle

predette dichiarazioni e delle ricevute di presentazione.»;

b) l’ultimo  periodo  e’ sostituito  dal  seguente:  «Nella  prima

ipotesi, il cedente o prestatore riepiloga  nella  dichiarazione  IVA

annuale i dati contenuti nelle dichiarazioni d’intento ricevute.».

2. All’articolo 7 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471,

il comma 4-bis e’ sostituito dal seguente: «4-bis. E’ punito  con  la

sanzione prevista nel comma 3 il cedente o  prestatore  che  effettua

cessioni o prestazioni, di cui all’articolo 8, comma 1,  lettera  c),

del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.  633,

prima di aver ricevuto da parte  del  cessionario  o  committente  la

dichiarazione di intento e  riscontrato  telematicamente  l’avvenuta

presentazione all’Agenzia delle entrate,  prevista  dall’articolo  1,

comma 1, lettera c), del decreto-legge  29  dicembre  1983,  n.  746,

convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17.».

3. Le disposizioni di cui  ai  commi  1  e  2  si  applicano  alle

dichiarazioni d’intento relative  ad  operazioni  senza  applicazione

dell’imposta da effettuare a  decorrere  dal  1°  gennaio  2015.  Con

provvedimento del Direttore dell’Agenzia  delle  entrate  da  emanare

entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore  della  presente

disposizione sono definite le modalita’ applicative, anche di  natura

tecnica, delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 e sono  definiti  i

requisiti cui e’ subordinato il  rilascio  della  ricevuta  da  parte

dell’Agenzia delle entrate.  Con  successivi  provvedimenti  possono

essere definiti ulteriori requisiti.

Art. 21

              Comunicazione delle operazioni intercorse

                       con paesi black list

 

1. All’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40,

convertito, con modificazioni, dalla legge 22  maggio  2010,  n.  73,

sono apportate le seguenti modificazioni:

a)  le  parole: «comunicano  telematicamente   all’Agenzia   delle

entrate» sono sostituite dalle seguenti: «comunicano annualmente  per

via telematica all’Agenzia delle entrate»;

b) le parole: «di importo superiore a  euro  500»  sono  sostituite

dalle seguenti: «il cui importo complessivo annuale e’  superiore  ad

euro 10.000».

2. Le modifiche di cui al comma  1  si  applicano  alle  operazioni

indicate all’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2010, n.

40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73,

poste in essere nell’anno solare in corso alla  data  di  entrata  in

vigore del presente provvedimento.

Art. 22

                     Richiesta di autorizzazione

             per effettuare operazioni intracomunitarie

 

1. All’articolo 35 del decreto del Presidente della  Repubblica  26

ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 7-bis e’ sostituito dal seguente:

«7-bis. L’opzione di cui al comma 2,  lettera  e-bis),  determina

l’immediata inclusione nella banca  dati  dei  soggetti  passivi  che

effettuano operazioni intracomunitarie, di cui  all’articolo  17  del

regolamento (CE) n. 904/2010, del  Consiglio,  del  7  ottobre  2010;

fatto salvo quanto disposto dal  comma  15-bis,  si  presume  che  un

soggetto   passivo   non  intende   piu’    effettuare    operazioni

intracomunitarie  qualora non   abbia   presentato   alcun   elenco

riepilogativo per quattro trimestri consecutivi, successivi alla data

di inclusione nella suddetta banca dati. A tal fine  l’Agenzia  delle

entrate procede all’esclusione della partita IVA dalla banca dati  di

cui al periodo precedente, previo invio di apposita comunicazione  al

soggetto passivo.»;

b) il comma 7-ter e’ abrogato;

c) al comma 15-bis, sono aggiunti i seguenti periodi: «Gli  Uffici,

avvalendosi dei poteri di cui al presente decreto, verificano  che  i

dati  forniti  da soggetti  per  la  loro  identificazione  ai  fini

dell’IVA, siano completi ed  esatti.  In  caso  di  esito  negativo,

l’Ufficio emana provvedimento  di  cessazione  della  partiva  IVA  e

provvede all’esclusione della stessa dalla banca  dati  dei  soggetti

passivi che effettuano operazioni intracomunitarie. Con Provvedimento

del Direttore dell’Agenzia delle entrate sono stabiliti le  modalita’

operative per l’inclusione delle partite IVA  nella  banca  dati  dei

soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie,  nonche’

i  criteri  e  le modalita’  di  cessazione  della  partita  IVA   e

dell’esclusione della stessa dalla banca dati medesima.»;

d) il comma 15-quater e’ abrogato.

Art. 23

              Semplificazione elenchi intrastat servizi

 

1. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle dogane e  dei

monopoli, di concerto con il Direttore dell’Agenzia delle  entrate  e

d’intesa con l’Istituto nazionale di  statistica,  da  emanare  entro

novanta giorni dall’entrata in vigore della presente disposizione, ai

sensi del comma 6-ter dell’articolo 50 del  decreto-legge  30  agosto

1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge  29  ottobre

1993, n. 427, sono apportate le modifiche al contenuto degli  elenchi

riepilogativi relativi alle prestazioni di servizi diverse da  quelle

di  cui  agli  articoli 7-quater  e  7-quinquies  del  decreto   del

Presidente della Repubblica  26  ottobre  1972,  n.  633,  rese  nei

confronti di soggetti passivi stabiliti  in  un  altro  Stato  membro

dell’Unione europea e quelle da questi ultimi ricevute,  al  fine  di

ridurne il contenuto informativo alle sole informazioni concernenti i

numeri di identificazione IVA delle controparti ed il  valore  totale

delle transazioni suddette, il  codice  identificativo  del  tipo  di

prestazione resa o ricevuta ed il Paese di pagamento.

Art. 24

                Termini di presentazione della denuncia

             dei premi incassati dagli operatori esteri

 

1. All’articolo 4-bis della legge 29 ottobre 1961,  n.  1216,  sono

apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 5 e’ sostituito dal seguente:

«5. Il rappresentante fiscale deve presentare entro il 31 maggio di

ciascun anno,  con  le modalita’  stabilite  con  provvedimento  del

Direttore dell’Agenzia delle  entrate,  la  denuncia  dei  premi  ed

accessori incassati nell’anno solare precedente, distinguendo i premi

stessi per categoria e per aliquota  applicabile.  Si  applicano  al

rappresentante fiscale le disposizioni dell’articolo 9.»;

b) al comma 6-bis sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Le

imprese assicuratrici che operano  nel  territorio  dello  Stato  in

regime di libera prestazione di servizi, ove non si avvalgano  di  un

rappresentante fiscale, presentano entro  il  31  maggio  di  ciascun

anno, con le modalita’ stabilite  con  provvedimento  del  direttore

dell’Agenzia delle entrate,  la  denuncia  dei  premi  ed  accessori

incassati nell’anno solare precedente, distinguendo  i  premi  stessi

per  categoria  e  per aliquota   applicabile.   Si   applicano   al

rappresentante  fiscale eventualmente   nominato   le   disposizioni

dell’articolo 9.».

Art. 25

                 Sanzioni per omissione o inesattezza

               dati statistici degli elenchi intrastat

 

1. Il comma 5 dell’articolo 34 del decreto-legge 23 febbraio  1995,

n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo  1995,  n.

85, e’ sostituito dal seguente:

«5. Per l’omissione o l’inesattezza dei dati di cui all’articolo  9

del regolamento (CE) del Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  n.

638/2004 del 31 marzo 2004, si applicano le  sanzioni  amministrative

alle sole imprese che rispondono ai requisiti  indicati  nei  decreti

del  Presidente  della Repubblica  emanati  annualmente   ai   sensi

dall’articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 6  settembre  1989,

n. 322, concernente l’elenco delle indagini per le quali  la  mancata

fornitura dei dati  si configura  come  violazione  dell’obbligo  di

risposta,  ai  sensi degli  articoli  7  e  11  del  citato  decreto

legislativo n. 322 del 1989. Le  sanzioni  sono  applicate  una  sola

volta per ogni elenco intrastat  mensile  inesatto  o  incompleto  a

prescindere dal numero di transazioni mancanti o  riportate  in  modo

errato nell’elenco stesso.».

 

CAPO V

ELIMINAZIONE DI ADEMPIMENTI SUPERFLUI

                              Art. 26

        Ammortamento finanziario: eliminazione della richiesta

             di autorizzazione all’Agenzia delle entrate

 

1. All’articolo 104, comma 4,  secondo  periodo,  del  testo  unico

delle imposte sui redditi di cui  al  decreto  del  Presidente  della

Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,  le  parole:  «con  decreto  del

Ministro dell’economia e delle finanze» sono soppresse.

Art. 27

                  Ritenute su agenti – comunicazione

                 di avvalersi di dipendenti o terzi

 

1. All’articolo 25-bis, del decreto del Presidente della Repubblica

29 settembre 1973,  n. 600,  il  settimo  comma  e’  sostituito  dal

seguente:

«Con decreto  del Ministro  dell’economia  e  delle  finanze  sono

determinati i criteri, i termini e le modalita’ per la  presentazione

della dichiarazione indicata nel secondo comma. Tali modalita’ devono

prevedere la trasmissione anche tramite posta elettronica certificata

della predetta dichiarazione.  La  dichiarazione  non  potra’  avere

limiti di tempo e sara’ valida fino a revoca ovvero fino alla perdita

dei  requisiti  da  parte del   contribuente.   L’omissione   della

comunicazione relativa alle variazioni che comportano il  venir  meno

delle predette  condizioni comporta  l’applicazione  delle  sanzioni

previste dall’articolo 11, del decreto legislativo 18 dicembre  1997,

n. 471, e successive modificazioni.».

Art. 28

          Coordinamento, razionalizzazione e semplificazione

          di disposizioni in materia di obblighi tributari

 

1. All’articolo  35  del decreto-legge  4  luglio  2006,  n.  223,

convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.  248,  i

commi da 28 a 28-ter sono abrogati.

2.  All’articolo  29, comma  2,  ultimo   periodo,   del   decreto

legislativo  10  settembre 2003,  n.  276,  dopo  le   parole:   «Il

committente che ha eseguito il pagamento» sono inserite le  seguenti:

«e’ tenuto, ove previsto, ad assolvere  gli  obblighi  del  sostituto

d’imposta ai sensi delle disposizioni  del  decreto  del  Presidente

della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e».

3. Al fine di potenziare le attivita’  di  controllo  sul  corretto

adempimento degli obblighi fiscali in materia di  ritenute  ai  sensi

del decreto del Presidente della Repubblica  29  settembre  1973,  n.

600, l’Istituto nazionale della previdenza sociale rende  disponibile

all’Agenzia delle entrate, con cadenza mensile, i dati relativi  alle

aziende e alle posizioni contributive dei relativi dipendenti gestite

dall’Istituto stesso.

4. Ai soli fini della validita’  e  dell’efficacia  degli  atti  di

liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei  tributi  e

contributi, sanzioni e interessi, l’estinzione della societa’ di  cui

all’articolo 2495 del codice civile ha effetto trascorsi cinque  anni

dalla richiesta di cancellazione del Registro delle imprese.

5. All’articolo 36 del decreto del Presidente della  Repubblica  29

settembre 1973, n. 602, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma primo e’ sostituito dal seguente:  «I  liquidatori  dei

soggetti all’imposta sul reddito delle  persone  giuridiche  che  non

adempiono all’obbligo di pagare, con le attivita’ della liquidazione,

le imposte dovute per il periodo della liquidazione  medesima  e  per

quelli anteriori rispondono in proprio del pagamento delle imposte se

non provano di aver soddisfatto  i  crediti  tributari  anteriormente

all’assegnazione di  beni ai  soci  o  associati,  ovvero  di  avere

soddisfatto crediti di ordine  superiore  a  quelli  tributari.  Tale

responsabilita’ e’ commisurata all’importo dei crediti d’imposta  che

avrebbero trovato capienza in sede di graduazione dei crediti.»;

b) al comma terzo e’ aggiunto il seguente periodo: «Il  valore  del

denaro e  dei  beni sociali  ricevuti  in  assegnazione  si  presume

proporzionalmente equivalente alla quota  di  capitale  detenuta  dal

socio od associato, salva la prova contraria.».

6. Dall’entrata in vigore delle disposizioni di cui ai commi 4 e  5

non discendono obblighi di dichiarazione nuovi o diversi  rispetto  a

quelli vigenti.

7. All’articolo 19, comma 1, del decreto  legislativo  26  febbraio

1999, n. 46, le parole: «, 36» sono soppresse.

 

CAPO VI

SEMPLIFICAZIONI E COORDINAMENTI NORMATIVI

                              Art. 29

       Detrazione forfetaria per prestazioni di sponsorizzazione

 

1. All’articolo 74, sesto comma, terzo  periodo,  del  decreto  del

Presidente della Repubblica 26  ottobre  1972,  n.  633,  le  parole:

«prestazioni di sponsorizzazione e» e «in misura pari  ad  un  decimo

per le operazioni di sponsorizzazione ed» sono soppresse.

Art. 30

             Spese di rappresentanza – adeguamento valore

       di riferimento omaggi a disciplina imposte sui redditi

 

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre  1972,  n.

633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 2, secondo  comma,  n.  4),  le  parole:  «a  lire

cinquantamila» sono sostituite dalle seguenti: «ad euro cinquanta»;

b) all’articolo 3, terzo comma, primo periodo, le parole:  «a  lire

cinquantamila» sono sostituite dalle seguenti: «ad euro cinquanta»;

c) all’articolo 19-bis1, primo comma, lettera  h),  le  parole:  «a

lire  cinquantamila» sono  sostituite  dalle  seguenti:   «ad   euro

cinquanta».

Art. 31

                 Rettifica IVA crediti non riscossi

 

1. All’articolo 26, secondo comma,  decreto  del  Presidente  della

Repubblica 26 ottobre 1972,  n.  633,  dopo  le  parole:  «procedure

esecutive rimaste infruttuose»  sono  inserite  le  seguenti:  «o  a

seguito di un accordo di ristrutturazione  dei  debiti  omologato  ai

sensi dell’articolo 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n.  267,

ovvero di un piano attestato ai sensi dell’articolo 67, terzo  comma,

lettera d), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267,  pubblicato  nel

registro delle imprese».

Art. 32

                 Regime fiscale dei beni sequestrati

 

1. A decorrere dal 1° gennaio 2014,  all’articolo  51  del  decreto

legislativo 6 settembre 2011, n.  159,  recante  codice  delle  leggi

antimafia e delle misure di prevenzione, nonche’  nuove  disposizioni

in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e  2

della legge 13 agosto 2010, n. 136, il comma 3-bis e’ sostituito  dal

seguente:

«3-bis.  Durante  la vigenza  dei  provvedimenti  di  sequestro  e

confisca e, comunque, fino alla assegnazione o destinazione dei  beni

a cui si riferiscono, e’ sospeso il versamento di  imposte,  tasse  e

tributi dovuti con riferimento agli immobili oggetto di sequestro  il

cui presupposto impositivo consista nella titolarita’ del diritto  di

proprieta’ o nel possesso degli  stessi.  Gli  atti  e  i  contratti

relativi agli immobili di cui  al  precedente  periodo  sono  esenti

dall’imposta di registro di  cui  al  decreto  del  Presidente  della

Repubblica 26  aprile 1986,  n.  131,  dalle  imposte  ipotecarie  e

catastale di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990,  n.  347,  e

dall’imposta  di  bollo di  cui  al  decreto  del  Presidente  della

Repubblica  26  ottobre 1972,  n.  642.  Durante  la   vigenza   dei

provvedimenti di sequestro e confisca  e,  comunque  fino  alla  loro

assegnazione  o  destinazione,   non   rilevano,   ai   fini   della

determinazione delle imposte sui redditi, i redditi prodotti dai beni

immobili oggetto di sequestro situati nel territorio  dello  Stato  e

dai  beni  immobili situati  all’estero,  anche  se  locati,  quando

determinati secondo le disposizioni  del  capo  II  del  titolo  I  e

dell’articolo 70 del testo unico delle imposte sui redditi di cui  al

decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917.  I

medesimi  redditi  non rilevano,  altresi’,  nell’ipotesi   di   cui

all’articolo 90, comma 1, quarto e quinto periodo, del medesimo testo

unico. Se la confisca e’ revocata,  l’amministratore  giudiziario  ne

da’  comunicazione all’Agenzia  delle  entrate  e  agli  altri  enti

competenti che provvedono alla liquidazione delle  imposte,  tasse  e

tributi,  dovuti  per  il periodo  di  durata   dell’amministrazione

giudiziaria, in capo al soggetto cui i beni sono stati restituiti.».

Art. 33

          Allineamento definizione prima casa IVA – registro

 

1. Al n. 21 della Tabella A, Parte  II,  allegata  al  decreto  del

Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole:  «non

di lusso secondo i criteri di cui al decreto del Ministro dei  lavori

pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  218

del 27 agosto 1969» sono sostituite dalle seguenti: «ad eccezione  di

quelle di categoria catastale A1, A8 e A9».

Art. 34

Disposizioni per la cooperazione nell’attivita’ di rilevazione  delle

  violazioni in materia di attestazione della prestazione energetica

 

1. All’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 19 agosto 2005,

n. 192, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al terzo periodo dopo le parole:  «dall’obbligo  di  presentare»

sono inserite le seguenti: «al Ministero dello sviluppo economico»;

b) il quarto periodo e’ sostituito dal seguente:  «L’Agenzia  delle

entrate, sulla  base  di apposite  intese  con  il  Ministero  dello

sviluppo  economico, individua,  nel   quadro   delle   informazioni

disponibili acquisite con la registrazione  nel  sistema  informativo

dei contratti di cui al presente comma, quelle rilevanti ai fini  del

procedimento sanzionatorio di cui alla legge  24  novembre  1981,  n.

689, e le trasmette, in via telematica, allo stesso  Ministero  dello

sviluppo  economico  per l’accertamento  e  la  contestazione  della

violazione.».

2. Sulla base  delle apposite  intese  di  cui  al  comma  1  sono

stabiliti  altresi’  i tempi  e  le  modalita’  di  trasmissione  al

Ministero dello sviluppo economico  delle  informazioni  indicate  al

medesimo comma relativamente  ai  contratti  registrati  a  decorrere

dall’entrata in vigore del decreto-legge 23 dicembre  2013,  n.  145,

convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9.

Art. 35

Requisiti per l’autorizzazione  allo  svolgimento  dell’attivita’  di

  assistenza fiscale e requisiti delle  societa’  richiedenti  e  dei

  Centri autorizzati

 

1. Nel decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999,  n.  164,

concernente regolamento recante norme per l’assistenza  fiscale  resa

dai Centri di assistenza fiscale per le imprese e per  i  dipendenti,

dai sostituti d’imposta e dai professionisti ai  sensi  dell’articolo

40 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sono  apportate  le

seguenti modificazioni:

a) nell’articolo 7:

1) la rubrica  e’ sostituita  dalla  seguente:  «Procedimento  per

l’autorizzazione  allo svolgimento  dell’attivita’   di   assistenza

fiscale  e  requisiti delle  societa’  richiedenti  e   dei   Centri

autorizzati»;

2) nel comma 1, la lettera d) e’ sostituita dalla seguente: «d)  le

sedi e gli uffici periferici presso le quali e’ svolta l’attivita’ di

assistenza fiscale, compresi quelli di cui all’articolo 11 che, per i

centri costituiti ai sensi dell’articolo 32, comma 1, lettere d),  e)

ed f), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,  devono  essere

presenti  in  almeno  un terzo  delle  province.  Per  i  centri  di

assistenza  fiscale riconducibili  alla  medesima  associazione   od

organizzazione o a strutture da esse delegate ai sensi  dell’articolo

32 del decreto legislativo 9  luglio  1997,  n.  241,  il  requisito

indicato nella presente lettera e’ considerato complessivamente;»;

3) nel comma 2, la lettera d) e’  sostituita  dalla  seguente:  «d)

relazione tecnica dalla quale emerga il rispetto dei requisiti  sulle

garanzie di  idoneita’ tecnico-organizzativa  del  centro  anche  in

relazione a quanto previsto dal  comma  1,  lettera  d),  la  formula

organizzativa  assunta anche  in  ordine  ai  rapporti   di   lavoro

dipendente  utilizzati nel  rispetto  del  decreto   legislativo   6

settembre 2001, n. 368, e successive  modificazioni,  i  sistemi  di

controllo interno volti a garantire  la  correttezza  dell’attivita’,

anche in ordine all’affidamento a terzi dell’attivita’ di  assistenza

fiscale e a garantire adeguati livelli di servizio nonche’  il  piano

di formazione del personale  differenziato  in  base  alle  funzioni

svolte dalle diverse figure professionali che operano nei centri. Con

decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono stabilite  le

modalita’ dell’attivita’ formativa tenendo conto delle diverse figure

professionali, l’unita’ di misura per la valutazione della formazione

e le modalita’ di attestazione e di verifica dello svolgimento  della

formazione;»;

4) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

«2-bis. I centri costituiti ai sensi  dell’articolo  32,  comma  1,

lettere d), e) ed f), del citato decreto legislativo n. 241 del 1997,

dopo il primo anno di attivita’, presentano entro il 31 gennaio,  con

riferimento  all’anno precedente,  una  relazione  sulla   capacita’

operativa e sulle risorse umane  utilizzate  anche  in  ordine  alla

tipologia di rapporti di lavoro instaurati e alla formazione  svolta,

sull’affidamento a terzi dell’attivita’ di assistenza fiscale  e  sui

controlli effettuati volti a garantire la qualita’ del  prodotto,  la

qualita’ e l’adeguatezza dei  livelli  di  servizio,  sul  numero  di

dichiarazioni validamente trasmesse all’Agenzia delle entrate.

2-ter.  L’Agenzia  delle entrate  verifica  che  il  numero  delle

dichiarazioni validamente trasmesse da ciascun centro sia almeno pari

all’uno  per  cento  del rapporto  risultante  tra  la  media  delle

dichiarazioni trasmesse dal centro nel triennio precedente e la media

delle  dichiarazioni complessivamente  trasmesse  dai  soggetti  che

svolgono attivita’ di assistenza fiscale nel medesimo triennio. Per i

centri di assistenza fiscale riconducibili alla medesima associazione

od  organizzazione  o  a strutture  da  esse   delegate   ai   sensi

dell’articolo 32 del decreto legislativo 9 luglio 1997,  n.  241,  il

requisito   indicato   nel    presente    comma    e’    considerato

complessivamente.»;

b) nell’articolo 10, comma 3, e’ aggiunto,  in  fine,  il  seguente

periodo: «Se dalle verifiche effettuate emerge la mancanza di  almeno

uno dei requisiti di cui all’articolo 7, comma 2, lettera d), e comma

2-ter,   la   decadenza   dall’autorizzazione    allo    svolgimento

dell’assistenza fiscale interviene successivamente  al  completamento

dell’attivita’ di assistenza in corso allo scadere del termine di cui

al comma 3.»;

c) nell’articolo 11, dopo il  comma  1  e’  inserito  il  seguente:

«1-bis. Per l’attivita’ di assistenza fiscale, oltre alle societa’ di

servizi di cui al comma 1, i centri possono avvalersi  esclusivamente

di lavoratori  autonomi individuati  tra  gli  intermediari  di  cui

all’articolo 3, comma 3, lettere a) e b), del decreto del  Presidente

della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, che agiscono in nome  e  per

conto del centro stesso.».

2. I centri di assistenza fiscale gia’  autorizzati  alla  data  di

entrata in vigore del presente decreto presentano la relazione di cui

al comma 1, lettera a), numero 3), entro il 31 gennaio 2015.

3. Per i centri autorizzati successivamente alla data di entrata in

vigore del presente decreto, il requisito del numero di dichiarazioni

trasmesse nei primi tre anni di attivita’ si considera soddisfatto se

e’ trasmesso annualmente un numero di dichiarazioni pari all’uno  per

cento, con uno scostamento massimo del 10  per  cento,  del  rapporto

risultante tra le dichiarazioni trasmesse dal centro in ciascuno  dei

tre anni e la media delle dichiarazioni  complessivamente  trasmesse

dai  soggetti  che svolgono  attivita’  di  assistenza  fiscale  nel

triennio precedente, compreso  quello  considerato.  Le  disposizioni

indicate nel periodo precedente si applicano anche per  i  centri  di

assistenza fiscale gia’ autorizzati alla data di  entrata  in  vigore

del presente decreto con riferimento  alle  dichiarazioni  trasmesse

negli anni 2015, 2016 e 2017.

4. Le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo  possono

essere modificati con decreto  del  Ministro  dell’economia  e  delle

finanze adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della  legge  23

agosto 1988, n. 400.

Art. 36

                      Soppressione dell’obbligo

                  di depositare copia dell’appello

 

1. E’ soppresso il secondo periodo del comma 2 dell’articolo 53 del

decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

  Art. 37

                      Disposizione finanziaria

 

1. Agli oneri derivanti dall’articolo 18, pari a  40,6  milioni  di

euro per l’anno 2015 e a 23,2 milioni di euro a  decorrere  dall’anno

2016, si provvede mediante utilizzo di parte delle  maggiori  entrate

derivanti dall’articolo 28 del presente provvedimento.  La  quota  di

maggiori entrate eccedenti le predette risorse utilizzate a copertura

ai sensi del periodo precedente, pari  a  9,4  milioni  di  euro  per

l’anno 2015 e a 26,8 milioni  di  euro  a  decorrere  dall’anno  2016

confluiscono nell’apposito fondo istituito nello stato di  previsione

del Ministero dell’economia e delle finanze  ai  sensi  dell’articolo

16, comma 1, ultimo periodo, della legge 11 marzo  2014,  n.  23.  Il

Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato  ad  apportare,

con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

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