6 Giugno, 2014

Provv. dir. Agenzia entrate 6 giugno 2014, n. 77035

 

Articolo 1

(Definizioni)

Nel seguito del provvedimento, s’intende per:

– “legge n. 147 del 2013” : la legge 27 dicembre 2013, n. 147 (c.d. Legge di stabilità

per il 2014);

– “decreto legge n. 98 del 2011 ”: il decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con

modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

– “decreto legge n. 201 del 2011 ”: il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201,

convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

– “decreto legge n. 185 del 2008” : il decreto legge 29 novembre 2008, n. 185,

convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;

– “TUIR” : il Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente

della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni;

– “regime dell’imposta sostitutiva” : il regime di cui ai commi da 150 a 152

dell’articolo 1 della legge n. 147 del 2013;

– “imposta sostitutiva” : l’imposta sostitutiva prevista all’articolo 15, comma 10, del

decreto legge n. 185 del 2008, con aliquota del 16 per cento;

– “operazione straordinaria o traslativa” : le operazioni di fusione, scissione,

conferimento d’azienda, cessione d’azienda o di partecipazioni, conferimento di

partecipazioni di controllo e scambio di partecipazioni;

– “bilancio individuale”: il bilancio d’esercizio di cui agli articoli 2423 e seguenti del

codice civile ovvero il corrispondente documento previsto dai principi contabili

internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e

del Consiglio, del 19 luglio 2002, conforme agli schemi di bilancio previsti dalle

singole autorità di vigilanza;

– “bilancio consolidato”: il documento di cui agli articoli 25 e seguenti del Capo III,

rubricato “Bilancio consolidato”, del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127

ovvero il corrispondente documento previsto dalle normative degli Stati membri

dell’Unione Europea di attuazione delle direttive n. 78/660/CEE e n. 83/349/CEE in

materia societaria, relative ai conti annuali e consolidati ovvero il corrispondente

documento previsto dai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE)

n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, conforme

agli schemi di bilancio previsti dalle singole autorità di vigilanza;

– “partecipazioni di controllo”: le partecipazioni che presentano i requisiti di cui

all’articolo 26 del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127 ovvero quelle che

soddisfano i requisiti di controllo previsti dai principi contabili internazionali di cui

al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19

luglio 2002 e relative interpretazioni;

– “partecipazioni di controllo congiunto”: le partecipazioni che presentano i requisiti

di cui all’articolo 37 del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127 ovvero quelle  che

soddisfano i requisiti di controllo congiunto previsti dai principi contabili

internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e

del Consiglio, del 19 luglio 2002 e relative interpretazioni.

 

Articolo 2

(Ambito di applicazione)

1. Sono ammesse al regime dell’imposta sostitutiva le società di capitali, le società di

persone e gli enti commerciali.

2. Il regime dell’imposta sostitutiva si applica ai soggetti di seguito indicati, che

abbiano iscritto nel bilancio individuale una partecipazione di controllo per effetto

di un’operazione straordinaria o traslativa:

a) incorporanti o risultanti dalla fusione in  operazioni di fusione;

b) beneficiari in operazioni di scissione;

c) conferitari in operazioni di conferimento d’azienda;

d) conferitari in operazioni di conferimento di partecipazioni di controllo ai

sensi dell’articolo 175 del TUIR;

e) conferitari in ipotesi di scambio di partecipazioni mediante conferimento

ai sensi dell’articolo 177 del TUIR;

f) cessionari in ipotesi di compravendita di partecipazione di controllo;

g) cessionari in ipotesi di compravendita d’azienda, che includa

partecipazioni di controllo;

h) scambianti che, per effetto di operazioni di scambio di partecipazioni

mediante permuta ai sensi dell’articolo 177 del TUIR, ricevono a loro

volta una partecipazione di controllo;

i) soci che, per effetto del rapporto di concambio, ricevono una

partecipazione di controllo a seguito di un’operazione di fusione o

scissione;

j) conferenti che ricevono una partecipazione di controllo in operazioni di

conferimento di azienda;

k) conferenti che, per effetto di operazioni di conferimento di partecipazioni

di controllo ai sensi dell’articolo 175 del TUIR, ricevono a loro volta una

partecipazione di controllo;

l) conferenti che, per effetto di operazioni di scambio di partecipazioni

mediante conferimento ai sensi dell’articolo 177 del TUIR, ricevono a

loro volta una partecipazione di controllo.

3.  I soggetti di cui al comma 2 possono esercitare l’opzione per il regime dell’imposta

sostitutiva a condizione che  facciano parte di un gruppo nel cui bilancio consolidato,

riferibile all’esercizio nel corso del quale l’operazione straordinaria o traslativa ha

avuto efficacia giuridica, a seguito di una delle ipotesi di cui al comma precedente, sia

stata iscritta una voce a titolo di avviamento, marchi di impresa e altre attività

immateriali.

4. Nei limiti di quanto indicato all’articolo 3, resta fermo che:

a) in presenza di più soggetti che redigono il bilancio consolidato all’interno

del medesimo gruppo, ciascun soggetto incluso in una delle ipotesi di cui

al comma 2, può esercitare l’opzione per il regime dell’imposta sostitutiva;

b) in presenza di più soggetti rientranti in una delle ipotesi di cui al comma 2,

appartenenti ad un unico gruppo, ciascuno di essi può esercitare l’opzione

per il regime dell’imposta sostitutiva, ancorché il bilancio consolidato

venga redatto esclusivamente dalla capogruppo;

c) il soggetto che, a seguito di una delle ipotesi di cui al comma 2, abbia

acquisito in più fasi nel corso del medesimo periodo d’imposta o abbia

incrementato il controllo, anche per il tramite di un soggetto partecipato,

può, anche insieme a quest’ultimo, esercitare l’opzione per il regime

dell’imposta sostitutiva. Il soggetto che, a seguito di una delle ipotesi di cui

al comma 2, abbia acquisito in più fasi, anche per il tramite di un soggetto

partecipato, la partecipazione di controllo nell’arco di tempo compreso tra

l’inizio del periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2012 e la fine del

periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2013 può, anche insieme a

quest’ultimo, esercitare l’opzione per il regime dell’imposta sostitutiva . Il

soggetto che, a seguito di una delle ipotesi di cui al comma 2, abbia

acquisito in più fasi il controllo nel corso di più periodi d’imposta, anche

per il tramite di un soggetto partecipato, può, anche insieme a

quest’ultimo, esercitare l’opzione per il regime dell’imposta sostitutiva

solo con riferimento alla quota di partecipazione acquisita nel periodo di

imposta  nel corso del quale si è perfezionato il controllo;

d) i soggetti che, a seguito di una della ipotesi di cui al comma 2, abbiano

acquisito una partecipazione di controllo congiunto, possono esercitare

l’opzione per il regime dell’imposta sostitutiva;

e) il soggetto che, a seguito di una della ipotesi di cui al comma 2, abbia

acquisito una partecipazione di controllo in una società estera con stabile

organizzazione nel territorio dello Stato può esercitare l’opzione per il

regime dell’imposta sostitutiva, a condizione che la voce relativa

all’avviamento, ai marchi d’impresa e alle altre attività immateriali iscritta

nel bilancio consolidato sia riferibile alla medesima stabile organizzazione;

f) l’opzione per il regime dell’imposta sostitutiva può essere esercitata dal

soggetto subentrato, a seguito di fusione o scissione, ad uno dei soggetti di

cui al comma 2 che, se ancora esistente, avrebbe potuto esercitare tale

opzione in relazione ad un’operazione straordinaria o traslativa effettuata

in un determinato periodo d’imposta, sempre che il subentro avvenga entro

il termine previsto per il versamento dell’imposta sostitutiva con

riferimento al predetto periodo d’imposta.

L’opzione per il regime

dell’imposta sostitutiva può essere esercitata dal soggetto subentrato entro

il termine previsto per il versamento dell’imposta sostitutiva con

riferimento al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2013, a seguito di

fusione o scissione, ad uno dei soggetti di cui al comma 2 che, se ancora

esistente, avrebbe potuto esercitare tale opzione con riferimento ad

un’operazione straordinaria o traslativa effettuata nei periodi d’imposta in

corso al 31 dicembre 2012 e al 31 dicembre 2013.

Articolo 3

(Base imponibile)

1. La determinazione della base imponibile da assoggettare al regime dell’imposta

sostitutiva, anche in misura parziale, deve avvenire secondo le regole contenute nei

commi seguenti.

2. Per le ipotesi di cui alle lettere da a) ad e) del comma 2 dell’articolo 2 la base

imponibile è costituita dal minore fra:

a) la differenza fra il valore contabile della partecipazione di controllo iscritto nel

bilancio individuale a seguito di una delle operazioni di cui alle citate ipotesi e

il valore della partecipazione risultante dalla situazione contabile redatta dalla

società fusa, incorporata, scissa o conferente alla data di efficacia giuridica

dell’operazione;

b) il corrispondente valore di avviamento, marchi d’impresa ed altre attività

immateriali, in proporzione alla percentuale di partecipazione acquisita per

effetto di una delle operazioni di cui alle citate ipotesi, iscritto nel bilancio

consolidato riferibile all’esercizio nel corso del quale l’operazione ha avuto

efficacia giuridica, ancorché rappresentato nel medesimo bilancio in

connessione ad altre partecipazioni in conformità ai principi contabili adottati.

3. Per le ipotesi di cui alle lettere da f) ad h) del comma 2 dell’articolo 2 la base

imponibile è costituita dal minore fra:

a) la differenza fra il valore contabile della partecipazione di controllo iscritto nel

bilancio individuale a seguito di una delle operazioni di cui alle citate ipotesi e

la corrispondente quota di patrimonio netto della partecipata risultante dal

bilancio riferibile all’esercizio chiuso prima dell’operazione di cui alle citate

ipotesi;

b) il corrispondente valore di avviamento, marchi d’impresa ed altre attività

immateriali, in proporzione alla percentuale di partecipazione acquisita per

effetto di una delle operazioni di cui alle citate ipotesi, iscritto nel bilancio

consolidato riferibile all’esercizio nel corso del quale l’operazione ha avuto

efficacia giuridica, ancorché rappresentato nel medesimo bilancio in

connessione ad altre partecipazioni in conformità ai principi contabili adottati.

4. Per le ipotesi di cui alle lettere da i) ad l) del comma 2 dell’articolo 2 la base

imponibile è costituita dal minore fra:

a) la differenza fra il valore contabile della partecipazione di controllo iscritto nel

bilancio individuale a seguito di una delle operazioni di cui alle citate ipotesi e

il valore del patrimonio netto o della partecipazione oggetto di conferimento,

fusione o scissione così come risultante dalla situazione contabile redatta dalla

società conferente, fusa, incorporata o scissa alla data di efficacia giuridica

dell’operazione;

b) il corrispondente valore di avviamento, marchi d’impresa ed altre attività

immateriali, in proporzione alla percentuale di partecipazione acquisita per

effetto di una delle operazioni di cui alle citate ipotesi, iscritto nel bilancio

consolidato riferibile all’esercizio nel corso del quale l’operazione ha avuto

efficacia giuridica, ancorché rappresentato nel medesimo bilancio in

connessione ad altre partecipazioni in conformità ai principi contabili adottati.

5. Resta fermo che:

a) nelle ipotesi di cui ai commi da 2 a 4, l’importo assoggettato ad imposta

sostitutiva non rileva ai fini della determinazione del valore fiscale della

partecipazione;

b) nelle ipotesi di cui ai commi da 2 a 4, non rilevano gli incrementi – intervenuti

successivamente all’acquisizione – del valore contabile della partecipazione

derivanti da fenomeni valutativi, incluse le circostanze in cui tale valore si sia

modificato per effetto di una legge di rivalutazione, né i decrementi di tale

valore derivanti da fenomeni valutativi;

c) nell’ipotesi di cui alla lettera a) del comma 4 dell’articolo 2 ciascun soggetto

può affrancare una quota di avviamento, marchi d’impresa ed altre attività

immateriali iscritti nel proprio bilancio consolidato pari, al massimo, al maggior

valore della partecipazione di controllo ad esso riferibile;

d) nell’ipotesi di cui alla lettera c) del comma 4 dell’articolo 2, ciascun soggetto

facente parte del gruppo può affrancare una quota di avviamento, marchi

d’impresa e altre attività immateriali pari, al massimo, al maggior valore della

partecipazione direttamente detenuta;

e) nelle ipotesi in cui il valore della partecipazione di controllo e il valore delle

voci avviamento, marchi d’impresa ed altre attività immateriali siano espressi in

valuta estera, i medesimi devono essere considerati in base ai valori in euro al

cambio, rispettivamente, della data di efficacia giuridica dell’operazione e di

quello utilizzato nel bilancio consolidato riferibile all’esercizio nel corso del

quale l’operazione ha avuto efficacia giuridica;

 

Articolo 4

(Effetti dell’esercizio dell’opzione)

1. La deduzione di cui all’articolo 103 del TUIR e agli articoli 5, 6 e 7 del decreto

legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 del valore affrancato dell’avviamento, dei

marchi d’impresa e delle altre attività immateriali, comprese quelle a vita utile

definita, può essere effettuata in misura non superiore ad un decimo, a prescindere

dall’imputazione al conto economico, a partire dal secondo periodo di imposta

successivo a quello del pagamento dell’imposta sostitutiva.

2. Gli effetti fiscali prodotti in virtù dell’esercizio dell’opzione di cui al regime

dell’imposta sostitutiva, inclusa la trasformazione – ai sensi dell’articolo 2, comma

55, del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla

legge 26 febbraio 2011, n. 10 – delle attività per imposte anticipate iscritte in

bilancio a seguito dell’esercizio dell’opzione medesima, qualora la relativa

contabilizzazione sia ammessa in applicazione di corretti principi contabili,

s’intendono revocati in presenza di atti di realizzo riguardanti le partecipazioni di

controllo, i marchi d’impresa e le altre attività immateriali o l’azienda cui si

riferisce l’avviamento affrancato,

perfezionati anteriormente al quarto periodo

d’imposta successivo a quello del pagamento dell’imposta sostitutiva.

Conseguentemente:

a) il valore dell’avviamento, dei marchi d’impresa e delle altre attività immateriali

affrancato con il regime dell’imposta sostitutiva si considera fiscalmente non

riconosciuto; la dichiarazione relativa al periodo d’imposta in cui gli effetti

dell’opzione si intendono revocati tiene conto della loro rideterminazione.

b) gli ammortamenti fiscali medio tempore operati sono recuperati mediante

variazioni in aumento extracontabili, ai fini delle imposte sui redditi e

dell’IRAP, nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta in cui gli effetti

dell’opzione si intendono revocati;

c) l’imposta sostitutiva versata è scomputata dalle imposte sui redditi dovute con

riferimento al periodo d’imposta in cui gli effetti dell’opzione si intendono

revocati, ai sensi degli articoli 22 e 79 del TUIR;

d) il credito d’imposta riconosciuto per effetto della trasformazione – ai sensi

dell’articolo 2, comma 55, del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225,

convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10 – delle attività

per imposte anticipate iscritte in bilancio a seguito dell’esercizio dell’opzione

per il regime dell’imposta sostitutiva, qualora la relativa contabilizzazione sia

ammessa in applicazione di corretti principi contabili, è riversato entro trenta

giorni dal momento in cui gli effetti dell’opzione si intendono revocati, per la

parte già utilizzata, e maggiorato degli interessi moratori calcolati al tasso legale

decorrenti dalla medesima data, secondo le modalità previste dal Capo III del

decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. La dichiarazione ai fini delle imposte

sui redditi, relativa al periodo d’imposta in cui gli effetti dell’opzione si

intendono revocati, tiene conto della rideterminazione del credito d’imposta;

e) gli atti di realizzo – intervenuti anteriormente al quarto periodo d’imposta

successivo a quello del pagamento dell’imposta sostitutiva – riguardanti le

singole attività immateriali, inclusi i marchi d’impresa ed esclusi gli avviamenti,

oggetto di affrancamento determinano gli effetti di cui alle precedenti lettere da

a) a d) solo con riferimento alle predette attività;

f) gli atti di realizzo parziale – intervenuti anteriormente al quarto periodo

d’imposta successivo a quello del pagamento dell’imposta sostitutiva – della

partecipazione di controllo precedentemente acquisita per effetto di una delle

operazioni di cui all’articolo 2, comma 2, determinano gli effetti di cui alle

precedenti lettere da a) a d) in proporzione alla percentuale di partecipazione

ceduta rispetto a quella complessivamente acquisita che ha dato luogo

all’affrancamento. La proporzione di cui al precedente periodo non si applica se

i predetti atti di realizzo parziale della partecipazione determinano la perdita del

controllo;

g) gli atti di realizzo – intervenuti anteriormente al quarto periodo d’imposta

successivo a quello del pagamento dell’imposta sostitutiva – aventi ad oggetto

un ramo d’azienda determinano gli effetti di cui alle precedenti lettere da a) a d)

con riferimento alle singole attività immateriali affrancate, inclusi i marchi

d’impresa, facenti parte del predetto ramo d’azienda e all’avviamento affrancato

ad esso relativo.

3. L’esercizio dell’opzione per qualunque regime di riallineamento dei valori fiscali e

contabili previsto dalle norme tributarie, nonché l’esercizio dell’opzione per i

regimi di cui all’articolo 23, commi da 12 a 15, del decreto legge n. 98 del 2011 e di

cui all’articolo 20 del decreto legge n. 201 del 2011,  precludono la possibilità – con

riferimento ai medesimi valori di avviamento, marchi d’impresa ed altre attività

immateriali – di optare per il regime dell’imposta sostitutiva e l’esercizio

dell’opzione per quest’ultimo regime preclude – con riferimento ai medesimi valori

di avviamento, marchi d’impresa ed altre attività immateriali – l’esercizio

dell’opzione per i predetti regimi.  Il medesimo valore di avviamento, marchi

d’impresa ed altre attività immateriali iscritto nel bilancio consolidato, già

affrancato – in tutto o in parte – con il regime dell’imposta sostitutiva da un soggetto

incluso in una delle ipotesi di cui al comma 2 dell’articolo 2, non può essere

assoggettato – per la quota già affrancata da un altro soggetto – al medesimo regime,

in relazione alla stessa operazione ovvero ad una delle altre operazioni incluse nelle

ipotesi di cui al medesimo comma 2.

4. In presenza di atti negoziali che comportano l’acquisizione da parte di un gruppo

economico della partecipazione di controllo precedentemente detenuta da un altro

gruppo economico, che ha formato oggetto di affrancamento in base al regime

dell’imposta sostitutiva in capo a quest’ultimo, è fatto obbligo alle società

appartenenti al gruppo economico dante causa, anche per il solo tramite della

società capogruppo, di comunicare alle società aventi causa o, in alternativa, alla

sola società capogruppo di queste ultime – per ciascuna delle ipotesi di cui al

comma 2 dell’articolo 2 in relazione alla quale si è proceduto all’esercizio

dell’opzione per il regime dell’imposta sostitutiva – gli importi assoggettati ad

imposta sostitutiva rispetto ai valori delle voci avviamento, marchi d’impresa e altre

attività immateriali suscettibili di affrancamento; la mancata o incompleta

osservanza del predetto obbligo comporta la decadenza per le società appartenenti al

gruppo dante causa dal regime dell’imposta sostitutiva, con gli effetti di cui al

precedente comma 2, al ricorrere delle condizioni previste al comma 3, in ipotesi di

esercizio dell’opzione per il regime dell’imposta sostitutiva da parte delle società

appartenenti al gruppo avente causa.

5. Il versamento dell’imposta sostitutiva è effettuato, in un’unica rata, entro il termine

di scadenza del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta in

cui l’operazione ha avuto efficacia giuridica, secondo le modalità previste

dall’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive

modificazioni, esclusa la compensazione ivi prevista. L’imposta sostitutiva dovuta

per le operazioni effettuate nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2012 è

versata, con le predette modalità, entro il termine di scadenza del saldo delle

imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013. Si

applica quanto previsto dall’articolo 17, comma 2, del D.P.R. 7 dicembre 2001, n.

435.

6. Gli effetti fiscali di cui al comma 1 sono riconosciuti nei limiti dell’importo della

base imponibile determinata – in conformità a quanto disposto dagli articoli 3 e 4 –

ai fini della commisurazione dell’imposta versata.

7. In apposito prospetto della dichiarazione dei redditi  deve essere data indicazione,

per ciascuna delle ipotesi di cui al comma 2 dell’articolo 2 in relazione alla quale si

è proceduto all’esercizio dell’opzione per il regime dell’imposta sostitutiva, degli

importi assoggettati ad imposta sostitutiva rispetto ai valori delle voci avviamento,

marchi d’impresa e altre attività immateriali suscettibili di affrancamento secondo

quanto disposto dall’articolo 3.

8. Tutti gli altri elementi necessari ai fini dell’attività di controllo e di accertamento

sulla corretta applicazione del regime dell’imposta sostitutiva, ivi incluse le

informazioni relative alle differenze fra i valori contabili delle partecipazioni e/o del

patrimonio netto delle imprese controllate emersi in una delle ipotesi di cui al

comma 2 dell’articolo 2, quelle relative alla riconducibilità delle predette differenze

ai valori di avviamento, marchi d’impresa e altre attività immateriali, iscritti nei

bilanci consolidati di riferimento, nonché quelle relative al rispetto delle previsioni

di cui ai precedenti commi 2 e 3, devono essere evidenziati in un apposito

documento extracontabile da esibire, su richiesta, all’ufficio competente.

 

Articolo 5

(Ambito temporale di applicazione)

1. Le disposizioni di cui al regime dell’imposta sostitutiva si applicano, in conformità

ai precedenti articoli, alle operazioni di cui al comma 2 dell’articolo 2 effettuate a

partire dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2012. Con particolare

riferimento alle operazioni poste in essere nel periodo d’imposta in corso al 31

dicembre 2012, le predette disposizioni si applicano avendo riguardo ai valori

residui di avviamento, marchi d’impresa ed altre attività immateriali iscritti nel

bilancio consolidato riferibile all’esercizio in corso al 31 dicembre 2013.

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