16 Aprile, 2014

 

1. Approvazione del modello per la richiesta di attribuzione del credito d’imposta per i soggetti danneggiati dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 (articolo 67-octies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134)

 

 

1.1 È approvato il modello per la richiesta di attribuzione del credito d’imposta previsto dall’articolo 67-octies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, con le relative istruzioni.

 

1.2 Il modello è utilizzato dalle imprese e dai lavoratori autonomi, che alla data del 20 maggio 2012 avevano sede legale od operativa e svolgevano attività di impresa o di lavoro autonomo in uno dei comuni interessati dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012, per chiedere l’attribuzione del credito d’imposta pari ai costi sostenuti per la ricostruzione, il ripristino o la sostituzione dei beni distrutti o danneggiati nonché per la realizzazione degli interventi di miglioramento sismico degli edifici.

 

 

1.3 Il modello per la richiesta di attribuzione del credito d’imposta è composto dall’informativa sul trattamento dei dati personali, dal riquadro contenente i dati anagrafici del soggetto richiedente e dell’eventuale rappresentante firmatario della richiesta, nonché dal quadro A contenente i dati relativi ai costi agevolabili e al credito d’imposta richiesto.

 

 

2. Reperibilità del modello

 

 

2.1 Il modello è disponibile gratuitamente sul sito internet www.agenziaentrate.it.

 

 

2.2 Il modello può essere, altresì, prelevato da altri siti internet, a condizione che sia conforme, per struttura e sequenza, a quello approvato con il presente provvedimento.

 

 

3. Modalità e termini di presentazione della richiesta

 

 

3.1 La richiesta è presentata all’Agenzia delle Entrate in via telematica, direttamente da parte dei soggetti abilitati o tramite i soggetti incaricati di cui ai commi 2-bis e 3 dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni.

 

 

3.2 La richiesta, redatta sul modello approvato con il presente provvedimento, è presentata:

 

nell’anno 2014, dal 14 aprile al 30 giugno per i costi sostenuti negli anni 2012 e 2013;

 

nell’anno 2015, dal 2 febbraio al 30 aprile per i costi sostenuti nell’anno 2014 e per quelli non indicati nelle eventuali richieste presentate in precedenza.

 

 

3.3 La trasmissione telematica è effettuata utilizzando il software denominato “Creditosisma2012”, disponibile gratuitamente sul sito internet www.agenziaentrate.it.

 

 

3.4 I soggetti incaricati della trasmissione telematica hanno l’obbligo di rilasciare al richiedente un esemplare cartaceo della richiesta predisposta con l’utilizzo del software suddetto, nonché copia della comunicazione dell’Agenzia delle Entrate che ne attesta l’avvenuto ricevimento e che costituisce prova dell’avvenuta presentazione. La richiesta, debitamente sottoscritta dal soggetto incaricato della trasmissione telematica e dal richiedente, deve essere conservata a cura di quest’ultimo.

 

 

3.5 Al Centro operativo di Pescara è demandata la competenza per gli adempimenti conseguenti alla gestione della richiesta.

 

 

4. Criteri e modalità di attribuzione delle risorse disponibili

 

 

4.1 La misura del credito d’imposta spettante a ciascun soggetto è determinata sulla base del rapporto tra l’ammontare delle risorse stanziate e l’ammontare del credito richiesto ed è resa nota mediante provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, pubblicato sul sito internet www.agenziaentrate.it.

 

 

5. Termini di utilizzo del credito d’imposta

 

 

5.1 Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del provvedimento che determina la percentuale del credito attribuito.

 

 

(Omesso il modello).