Legge 24 dicembre 2012, n. 234, in G.U. n. 3 del 4.1.2013
(Omissis).
‘Capo VIII
Aiuti di Stato
(Omissis).
Art. 47
Aiuti pubblici per calamità naturali
1. Gli aiuti pubblici concessi, anche sotto forma di agevolazione fiscale, in ragione dei danni arrecati da calamità naturali o da altri eventi eccezionali, di cui all’articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, possono essere concessi a soggetti che esercitano un’attività economica, nei limiti del 100 per cento del danno subito, ivi comprese le somme dei versamenti a titolo di tributi, contributi previdenziali e premi assicurativi dovuti nel periodo di vigenza
dello stato di emergenza, a condizione che:
a) l’area geografica nella quale il beneficiario esercita la propria attività economica rientri fra quelle per le quali e’ stato dichiarato lo stato di emergenza ai sensi degli articoli 2, comma 1, e 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
b) vi sia prova che il danno, nelle sue componenti di danno emergente e di lucro cessante, è conseguenza diretta dell’evento calamitoso;
c) l’aiuto pubblico, anche se concesso da diverse autorità, di livello statale, regionale o locale, non superi complessivamente l’ammontare del danno subito;
d) l’aiuto pubblico, cumulato con eventuali altri risarcimenti del medesimo danno, provenienti da altre fonti, non superi complessivamente l’ammontare del danno, maggiorato dell’importo dell’eventuale premio assicurativo pagato per l’anno in corso.
2. Le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, per la concessione di aiuti pubblici, sono disciplinate con decreto del Presidente della Repubblica, adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per gli affari europei, di concerto con il Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport e con il Ministro dell’economia e delle finanze. L’efficacia del decreto è subordinata all’autorizzazione da
parte della Commissione europea ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.
3. Nelle more dell’adozione del decreto di cui al comma 2, la concessione di aiuti pubblici di cui al comma 1 è soggetta a previa autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.
4. La concessione di aiuti pubblici ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, al di fuori del regime previsto dal presente articolo, e’ soggetta alla preventiva autorizzazione da parte della Commissione europea ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del medesimo Trattato.
5. Il presente articolo non si applica al settore dell’agricoltura.
Art. 48
Procedure di recupero
1. La società Equitalia Spa effettua la riscossione degli importi
dovuti per effetto delle decisioni di recupero di cui all’articolo 14 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, adottate in data successiva alla data di entrata in vigore della presente legge, a prescindere dalla forma dell’aiuto e dal soggetto che l’ha concesso.
2. A seguito della notifica di una decisione di recupero di cui al comma 1, con decreto da adottare entro due mesi dalla data di notifica della decisione, il Ministro competente per materia individua, ove necessario, i soggetti tenuti alla restituzione dell’aiuto, accerta gli importi dovuti e determina le modalità e i termini del pagamento. Il decreto del Ministro competente costituisce titolo esecutivo nei confronti degli obbligati.
3. Nei casi in cui l’ente competente è diverso dallo Stato, il provvedimento di cui al comma 2 è adottato dalla regione, dalla provincia autonoma o dall’ente territoriale competente. Le attività di cui al comma 1 sono effettuate dal concessionario per la riscossione delle entrate dell’ente territoriale interessato.
4. Le informazioni richieste dalla Commissione europea sull’esecuzione delle decisioni di cui al comma 1 sono fornite dalle amministrazioni di cui ai commi 2 e 3, d’intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche europee e per il suo tramite.
(Omissis).
Capo IX
Disposizioni transitorie e finali
(Omissis).
Art. 61
Abrogazioni e modificazioni
(Omissis).
5. L’articolo 47-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, continua ad applicarsi ai soli giudizi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.