7 Giugno, 2019

Ris. 6 giugno 2019, n. 56/E, dell’Agenzia delle entrate

“Quesito. La società espone di aver deliberato nel 2016 la distribuzione dell’utile
prodotto nell’anno 2010 e che l’erogazione ai soci è prevista entro il 2018.
L’istante chiede di conoscere il trattamento fiscale degli utili derivanti dal
possesso di partecipazioni qualificate e percepiti da persone fisiche non
imprenditori, alla luce delle modifiche apportate all’art. 27, comma 1, del d.P.R. 29
settembre 1973, n. 600 dalla legge 27 dicembre 2017 n. 205 (legge di bilancio
2018).

Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente. L’istante ritiene di dover applicare le regole di tassazione vigenti prima delle
modifiche apportate dalla legge di bilancio 2018, in quanto gli utili, ancorché
corrisposti nel 2018, sono stati prodotti e deliberati anteriormente al medesimo
anno.

Parere dell’Agenzia delle entrate. L’articolo 1, commi da 999 a 1006, della legge 27 dicembre 2017, n. 205
(legge di bilancio 2018) ha apportato alcune modifiche al regime impositivo dei
redditi di natura finanziaria conseguiti da persone fisiche, al di fuori dell’esercizio
d’impresa, derivanti dal possesso e dalla cessione di partecipazioni qualificate ai
sensi dell’articolo 67, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi
approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR).
In particolare, ai redditi di capitale derivanti da tali partecipazioni è stata
estesa la medesima aliquota (nella misura del 26 per cento), nonché la modalità di
tassazione prevista per le partecipazioni non qualificate mediante l’applicazione
della ritenuta a titolo di imposta o dell’imposta sostitutiva. La legge di bilancio
2018 ha, infatti, modificato talune disposizioni dell’articolo 47 del TUIR, che
individua le modalità di tassazione degli utili derivanti dalla partecipazione al
capitale o al patrimonio di società ed enti soggetti ad IRES e dei proventi
assimilati, e dell’articolo 27 del d.P.R. n. 600 del 1973 in materia di ritenute sui
dividendi.
Ai sensi del comma 1005 dell’articolo 1 della legge di bilancio 2018, le
nuove disposizioni si applicano ai redditi di capitale percepiti dal 1° gennaio 2018.
Tale disposizione detta la regola generale di decorrenza del nuovo regime di
tassazione che, relativamente agli utili derivanti da partecipazioni qualificate, si
applica in base al principio di cassa sui dividendi percepiti a partire dal 1° gennaio
2018.
Il legislatore, tuttavia, con il successivo comma 1006, ha introdotto una deroga
a tale principio generale prevedendo un regime transitorio al fine di non
penalizzare i soci che detengono partecipazioni qualificate in società con riserve di
utili formatisi fino al 31 dicembre 2017.
In applicazione di tale disposizione, “alle distribuzioni di utili derivanti da
partecipazioni qualificate in società ed enti soggetti all’imposta sul reddito delle
società formatesi con utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017,
deliberati dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2022, continuano ad applicarsi le
disposizioni di cui al D.M. 26 maggio 2017”.
Al riguardo, si precisa che per gli utili deliberati dal 1° gennaio 2018 al 31
dicembre 2022 e maturati fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017 continua
ad applicarsi il regime di tassazione preesistente.
In tal senso, si è espressa, infatti, la relazione illustrativa alle modifiche
normative in commento che ha precisato che tali utili conservano il previgente
regime impositivo e “concorrono parzialmente, a seconda del periodo in cui si
sono prodotti, alla formazione del reddito imponibile del contribuente”.
In proposito, si rammenta che in base al regime previgente di cui all’articolo
47, comma 1, del TUIR, gli utili derivanti da partecipazioni qualificate, non
percepiti nell’esercizio di impresa commerciale, concorrono alla formazione del
reddito complessivo del socio, persona fisica, da assoggettare ad IRPEF in misura
parziale; detta misura varia (in forza di appositi decreti ministeriali) in relazione
all’aliquota IRES vigente nel periodo di maturazione dell’utile.
La misura del 40 per cento, prevista dall’abrogato primo periodo del comma 1
del citato articolo 47, ed applicabile agli utili prodotti dalla società o ente
partecipato fino all’esercizio in corso al 31dicembre 2007, è stata elevata al 49,72
per cento con riferimento agli utili prodotti a partire dall’esercizio successivo a
quello in corso al 31 dicembre 2007, per effetto dell’articolo 1, comma 1, del
decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 2 aprile 2008.
Successivamente, la misura del 49,72 è stata elevata a 58,14 ad opera del decreto
del Ministro dell’economia e delle finanze 26 maggio 2017, con riferimento ai
dividendi formati con utili prodotti a partire dall’esercizio successivo a quello in
corso al 31 dicembre 2016.
Inoltre, tali decreti prevedono, agli effetti della tassazione del soggetto
partecipante, una presunzione in forza della quale gli utili distribuiti si presumono
prioritariamente formati con utili prodotti dalla società fino al 31 dicembre 2007,
poi con quelli formatisi fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2016 e poi, con
gli utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017.
Ciò premesso, ancorché la norma faccia riferimento alle distribuzioni di utili
deliberate “dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2022”, si ritiene, sulla base di una
interpretazione logico-sistematica della disposizione in commento, che il regime
transitorio trovi applicazione per gli utili distribuiti anche sulla base di delibere
adottate fino al 31 dicembre 2017.
Considerata la volontà del legislatore di salvaguardare (per un periodo di
tempo limitato) il regime fiscale degli utili formati in periodi d’imposta precedenti
rispetto all’introduzione del nuovo regime fiscale, si ritiene, pertanto, che anche
alle distribuzioni di utili deliberate entro il 31 dicembre 2017 risulti applicabile il
regime fiscale previgente che, come detto, differenzia la misura imponibile in
ragione del periodo di formazione degli utili.
Al fine di consentire la corretta applicazione del regime transitorio di cui al
citato comma 1006, occorre, in particolare, che la società emittente tenga separata
evidenza delle riserve di utili prodotti:
– fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2007;
– nel periodo compreso dall’esercizio successivo a quello in corso al 31
dicembre2007 fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2016;
– nel periodo compreso dall’esercizio successivo a quello in corso al 31
dicembre 2016 fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017;
– successivamente all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017.
A tal fine, la società ne darà separata evidenza nel “Prospetto del capitale e
delle riserve” del quadro RS del modello di dichiarazione dei redditi delle società
di capitali, ai sensi di quanto previsto nei citati decreti ministeriali.
Di conseguenza, nella certificazione relativa agli utili e agli altri proventi
equiparati deliberati fino al 31 dicembre 2022, deve essere data separata
indicazione degli utili distribuiti in relazione a ciascun periodo di maturazione”.

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