Decreto min. 9 maggio 2019, in G.U. n. 115 del 18.5.2019
Art. 1
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) «Strutture sanitarie militari»: le strutture sanitarie di cui
al comma 6 dell’art. 183 ed agli articoli 195 e 195-bis del decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
b) «Sistema TS», il sistema informativo realizzato dal Ministero
dell’economia e delle finanze in attuazione di quanto disposto
dall’art. 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 e dal decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 26 marzo 2008;
c) «decreto 4 marzo 2015», il decreto 4 marzo 2015 del Ministro
della difesa e del Ministro della salute, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 62 del 16 marzo 2015;
d) «decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 22
marzo 2019», il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze
del 22 marzo 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 4
aprile 2019;
e) «provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate 6
maggio 2019», il provvedimento n. 115304 del 6 maggio 2019;
f) «Assistiti da parte delle strutture sanitarie militari», i
soggetti individuati dal decreto 4 marzo 2015;
g) «prestazioni sanitarie», le prestazioni di cui al decreto 4
marzo 2015;
h) «documento fiscale», le ricevute di pagamento, fatture e
scontrini fiscali relativi alle spese sanitarie sostenute dagli
assistiti per il pagamento del ticket ovvero per l’acquisto delle
prestazioni sanitarie, ovvero relative ai rimborsi erogati per le
spese sanitarie sostenute dagli assistiti da parte delle strutture
sanitarie militari, ai fini della predisposizione da parte
dell’Agenzia delle entrate della dichiarazione dei redditi
precompilata;
i) «decreto 31/7/2015»: decreto del Ministero dell’economia e
delle finanze del 31 luglio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 185 dell’11 agosto 2015, attutivo dell’art. 3, comma 3 del decreto
legislativo 21 novembre 2014, n. 175.
Art. 2
Modalita’ di trasmissione dei dati delle spese sanitarie al Sistema
TS ai fini della dichiarazione dei redditi precompilata
1. Le strutture sanitarie militari di cui al decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze del 22 marzo 2019 trasmettono in via
telematica al Sistema TS i dati indicati nel provvedimento del
direttore dell’Agenzia delle entrate 6 maggio 2019, relativi alle
spese sanitarie, sostenute a partire dal 1° gennaio 2019, cosi’ come
riportati sul documento fiscale emesso dalle medesime strutture
sanitarie militari, comprensivi del codice fiscale riportato sulla
tessera sanitaria, nonche’ quelli relativi a eventuali rimborsi.
2. Le modalita’ di trasmissione telematica dei dati di cui al comma
1 sono conformi con quanto previsto dal decreto 31/7/2015 e sono
riportate, unitamente al tracciato record dei dati, nell’allegato
disciplinare tecnico (Allegato A), che costituisce parte integrante
del presente decreto.
3. Per le finalita’ di cui al presente decreto, le strutture
sanitarie militari devono richiedere al Ministero dell’economia e
delle finanze, tramite le specifiche funzionalita’ del Sistema
tessera sanitaria, le necessarie credenziali di accesso al medesimo
Sistema tessera sanitaria, secondo le modalita’ di cui all’allegato
disciplinare tecnico (Allegato A).
4. Il Ministero dell’economia e delle finanze, tramite le
specifiche funzionalita’ del Sistema TS, effettua la verifica delle
richieste di cui al comma 3, accedendo agli elenchi resi disponibili
dal Ministero della difesa, ai sensi dell’art. 2, comma 3 del decreto
del Ministro dell’economia e delle finanze del 22 marzo 2019.
5. Con riferimento alle verifiche di cui al comma 4, il Ministero
dell’economia e delle finanze, tramite le specifiche funzionalita’
del Sistema TS:
a) in caso di esito positivo, invia al soggetto richiedente le
credenziali, secondo le modalita’ di cui all’allegato disciplinare
tecnico (Allegato A);
b) in caso di esito negativo, comunica al soggetto richiedente di
non poter rilasciare le credenziali.
6. Le specifiche tecniche relative alla trasmissione telematica di
cui al presente articolo saranno pubblicate sul sito internet del
Sistema TS (www.sistemats.it) da parte del Ministero dell’economia e
delle finanze entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente
decreto.
Art. 3
Termine per la trasmissione telematica dei dati
1. La trasmissione dei dati di cui al presente decreto deve essere
effettuata entro il termine di cui al capitolo 4.6 dell’allegato A
del decreto 31/7/2015.
Art. 4
Opposizione da parte dell’assistito
alla trasmissione dei dati
1. Le modalita’ per l’opposizione da parte dell’assistito da parte
delle strutture sanitarie militari alla trasmissione dei dati di cui
al presente decreto sono le medesime di cui all’art. 3 del decreto
31/7/2015.
2. Le disposizioni di cui al comma 2, lettera b) dell’art. 3 del
decreto 31/7/2015 si applicano con riferimento alle spese sanitarie
di cui al presente decreto sostenute a partire dal sessantesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del provvedimento
dell’Agenzia delle entrate.
3. Per le spese sostenute nell’anno 2019 e per i rimborsi erogati
nello stesso anno, la richiesta di opposizione all’utilizzo dei dati
del presente decreto puo’ anche essere effettuata in relazione alle
voci aggregate per tipologia di spesa con la modalita’ di cui al
punto 2.4.4 del provvedimento del direttore dell’Agenzia delle
entrate 6 maggio 2019.
4. Tutte le operazioni di accesso ai dati di cui al presente
articolo sono tracciate dal Sistema TS e registrate in appositi file.
Art. 5
Trattamento dei dati delle spese sanitarie
da parte del Sistema TS
1. Le modalita’ di trattamento dei dati delle spese sanitarie da
parte del Sistema TS di cui al presente decreto sono le medesime di
cui all’art. 4 del decreto 31/7/2015.
Art. 6
Disponibilita’ dei dati delle spese sanitarie
del Sistema TS all’Agenzia delle entrate
1. Le modalita’ della disponibilita’ dei dati delle spese sanitarie
di cui al presente decreto da parte del Sistema TS all’Agenzia delle
entrate sono le medesime di cui agli articoli 5, 5-bis, 5-ter e
5-quater del decreto 31/7/2015.
Art. 7
Consultazione da parte del cittadino
delle spese sanitarie
1. Il Sistema TS rende disponibili per la consultazione di cui
all’art. 3, comma 3-bis, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n.
175 i dati delle spese sanitarie di cui al presente decreto, secondo
le medesime modalita’ di cui all’art. 5-quinquies del decreto
31/7/2015.
Art. 8
Conservazione dei dati delle spese sanitarie
del Sistema TS
1. Il Sistema tessera sanitaria conserva, in archivi distinti e
separati, fino a quando non siano decorsi i termini previsti dal
provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 6 maggio
2019 i dati trasmessi telematicamente ai sensi del presente decreto,
per le finalita’ di cui all’art. 3, comma 3-bis. del decreto
legislativo 21 novembre 2014, n. 175 nonche’ per la messa a
disposizione dei medesimi dati all’Agenzia delle entrate per porre in
essere i successivi adempimenti connessi all’applicazione delle
disposizioni concernenti le sanzioni previste dall’art. 23 del
decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 158 e l’art. 1, comma 949,
lettera e) della legge stabilita’ 2016, concernenti l’applicazione
delle sanzioni per il mancato rispetto degli obblighi di cui al
citato art. 3 del decreto legislativo n. 175/2014 e successive
modificazioni.
2. Decorso il termine di cui al comma 1, il Sistema tessera
sanitaria provvede alla cancellazione dei dati di cui al medesimo
comma 1.
Art. 9
Modifiche al decreto 31 luglio 2015
1. All’art. 3, comma 4, del decreto 31 luglio 2015 le parole «dal
1° al 28 febbraio dell’anno successivo al periodo d’imposta di
riferimento» sono sostituite dalle parole «dal 9 febbraio all’8 marzo
dell’anno successivo al periodo d’imposta di riferimento». Resta
fermo che in caso di errata trasmissione dei dati delle spese
sanitarie e delle spese veterinarie per ottenere i benefici di cui
all’art. 3, comma 5-bis, secondo periodo, del decreto legislativo 21
novembre 2014, n. 175, la trasmissione dei dati corretti va
effettuata, per le spese sanitarie, entro i cinque giorni successivi
alla scadenza di cui al capitolo 4.6 dell’Allegato A del presente
decreto, per le spese veterinarie entro cinque i giorni successivi
alla scadenza di cui al comma 3-bis dell’art. 7 del decreto-legge 30
dicembre 2016, n. 244.
(Omesso l’allegato).