Sulla produzione di nuovi documenti in grado di appello nel giudizio tributario
La Commissione tributaria regionale della Campania aveva sollevato questione di legittimità costituzionale del secondo comma dell’art. 58 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, laddove prevede la facoltà di produrre nuovi documenti in sede di appello. Riteneva che la norma, sia in sé che in relazione al suo primo comma, contrastasse con gli artt. 3 e 24 Cost. oltre che con l’art. 117 Cost. in riferimento all’art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, e ratificata con la legge 4 agosto 1955, n. 848.
La Commissione tributaria provinciale di Napoli aveva accolto un ricorso proposto contro l’agente della riscossione per non avere quest’ultimo fornito la prova della notifica della cartella di pagamento, che fungeva da presupposto del preavviso di fermo impugnato.
Tale documentazione era stata poi prodotta in sede di appello.
Siccome le relate di notifica erano sempre state nella disponibilità dell’ente appellante, ciò contrastava, sosteneva il giudice rimettente, con il primo comma dell’art. 58 laddove condiziona l’ammissibilità di nuove prove al fatto «che la parte dimostri di non averle potute fornire nel precedente grado di giudizio per causa ad essa non imputabile». Liberando la parte dall’onere di provare questa circostanza, gli si sarebbe consentito di vanificare, tale la tesi della Commissione tributaria, il diritto di difesa della controparte, impedendo a quest’ultima, magari artatamente, di proporre motivi aggiunti in primo grado, facendogli così perdere un grado di giudizio.
Dopo avere premesso che non esiste alcun principio costituzionale che preveda uniformità di regole tra il processo tributario e quello civile, dove per l’appunto è vietata la produzione di nuovi documenti in grado di appello, la Corte Costituzionale ha rilevato che nel caso in esame non vi è alcuna disparità di trattamento tra le parti del giudizio in quanto la facoltà in parola, ossia la produzione di nuovi documenti, è facoltà che compete a ciascuna di esse.
Per quanto riguarda l’inviolabilità del diritto di difesa, la Corte Costituzionale ha invece confermato il suo costante orientamento secondo cui l’art. 24 Cost. non è volto a garantire uniformità dei modi e dei mezzi della tutela giurisdizionale, ma a che non vengano imposti oneri o «prescritte modalità tali da rendere impossibile o estremamente difficile l’esercizio del diritto di difesa o lo svolgimento dell’attività processuale».
Nella facoltà in parola, la produzione di un documento in grado di appello, non è infatti ravvisabile alcuna compressione di tali diritti non essendo la stessa per nulla irragionevole, essendo semplicemente volta a temperare una preclusione istruttoria.
L’eventuale perdita di un grado di giudizio, come sopra ipotizzata dal giudice rimettente, sarebbe inoltre del tutto irrilevante sul piano costituzionale in quanto, sono ancora parole della Corte Costituzionale, mutuate da un risalente orientamento (1), «la garanzia del doppio grado non gode, di per sé, di copertura costituzionale».
Fin qui la decisione, ampiamente prevedibile alla luce della giurisprudenza sopra indicata.
Riteniamo tuttavia che l’infondatezza della questione abbia anche radici epistemiche, legate alla struttura e alla natura del processo tributario.
A differenza di quanto avviene in quello civile, in cui è prevista una apposita fase destinata all’assunzione dei mezzi di prova e alla precisazione delle domande, in ambito tributario la domanda e le ragioni della medesima sono quelle contenute nell’avviso di accertamento, avviso sulla base del quale il contribuente appronta la sua difesa. «Il che comporta che l’oggetto della contesa è delimitato in via assoluta proprio dall’atto impugnato e l’amministrazione non può addurre altri profili rispetto a quelli che hanno formato la motivazione dell’atto impositivo impugnato» (2).
Le ragioni poste a base dell’atto impositivo, unitamente ai motivi di ricorso, segnano dunque i confini del processo, a nulla potendo valere il fatto che nel corso del giudizio possano essere allegate ragioni diverse che modificano o integrano la motivazione dell’avviso di accertamento impugnato e, dunque, l’oggetto della vertenza.
Su tali fatti, e solo su questi fatti originari, dovrà dunque intervenire il giudice (3). I poteri istruttori di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 546/1992, «le facoltà di accesso, di richiesta dati, di informazioni e chiarimenti conferite agli uffici tributari», non costituiscono una deroga alla regola sulla immutabilità della materia del contendere, abilitando il giudice tributario a conoscere qualsiasi fatto astrattamente rilevante ai fini della decisione. La norma regolamenta una facoltà tipicamente processuale ancorata ai temi di prova introdotti dalle parti e, soprattutto, al fatto che, in relazione ai medesimi, la parte interessata alleghi l’impossibilità di acquisirli, trattandosi ad esempio di documenti in possesso della controparte (4). Come è noto, il processo tributario si avvia nella forma dell’impugnazione di un atto impositivo che, come disposto espressamente dagli artt. 37 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e 51 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, deve essere emesso «in base ai risultati dei controlli e delle ricerche effettuati».
Se così è, se i fatti utilizzati per l’accertamento debbono essere quelli emersi nell’ambito del procedimento amministrativo, pare evidente che la formazione della prova della pretesa tributaria non attenga alla fase processuale, dovendo essere già in possesso dell’Amministrazione fin dal momento della emanazione dell’atto.
Ciò significa che, ferma restando la verifica della validità e del fondamento della prova, che competerà al giudice unitamente all’idoneità dei criteri applicati nella determinazione della base imponibile ripresa a tassazione, il contribuente deve essere messo in grado, fin dalla notifica dell’atto impositivo, di conoscere i fatti posti a fondamento di tale pretesa ed i presupposti giuridici della medesima.
Da tutto ciò derivano due conseguenze: da un lato, che nell’avviso di accertamento «devono confluire tutte le conoscenze dell’ufficio tributario e deve essere esternato con chiarezza, sia pur sinteticamente, l’iter logico-giuridico seguito per giungere alla conclusione prospettata; dall’altro, che le ragioni poste a base dell’atto impositivo segnano i confini del processo tributario, che è comunque un giudizio d’impugnazione dell’atto, sì che l’ufficio finanziario non può porre a base della propria pretesa ragioni diverse e/o modificare, nel corso del giudizio, quelle emergenti dalla motivazione dell’atto» (5).
In effetti, se in tale contesto processuale l’Amministrazione finanziaria avvertisse il bisogno di modificare l’originario referente normativo, indicando ad esempio nuovi e diversi fatti costitutivi, si verificherebbe l’esatto contrario di quanto prevede la norma e cioè che il provvedimento non sarebbe stato emesso sulla base delle risultanze emerse nel corso di un iter procedimentale effettivamente completato. In tal modo verrebbe negata al contribuente la possibilità di esercitare compiutamente il diritto di difesa in relazione al contenuto dell’atto, eludendo apertamente i principi di reciproca correttezza, trasparenza e buona fede che debbono invece improntare il rapporto fra l’Amministrazione stessa e il contribuente.
Anche il giudizio di appello si caratterizza per questa regola, rafforzata dall’art. 57 del D.Lgs. n. 546/1992 secondo cui «non possono proporsi domande nuove e, se proposte, debbono essere dichiarate inammissibili d’ufficio».
Nel processo tributario d’appello, ripetono le Sezioni Unite con la sentenza n. 8053/2014 (6), «l’Amministrazione finanziaria non può mutare i termini della contestazione deducendo motivi e circostanze diversi da quelli contenuti nell’atto di accertamento».
Ad identico divieto è soggetto il contribuente la cui difesa non può basarsi, a pena di inammissibilità, «su fatti diversi da quelli dedotti in primo grado, che ampliano l’indagine giudiziaria ed allargano la materia del contendere» (7). Per conseguenza, in sede di appello sia l’Amministrazione finanziaria sia il contribuente non possono dedurre o allegare circostanze di fatto o motivi di diritto diversi da quelli contenuti nell’atto impositivo, divenuti oggetto del contendere in seguito alle contestazioni contenute nel ricorso introduttivo di primo grado.
Ciò significa che gli effetti legati all’eventuale produzione di nuova documentazione in grado di appello ad opera di una delle parti, così come prevista dallo scrutinato art. 58, secondo comma, del D.Lgs. n. 546/1992, non possono essere quelli di far insorgere in capo al ricorrente la necessità di integrare i motivi di ricorso; e questo sul piano ontologico, prima ancora che su quello pratico.
La nuova documentazione non potrà infatti inerire a fatti costitutivi diversi da quelli originariamente utilizzati dall’Amministrazione finanziaria, come tali in grado di porre in essere una pretesa diversa da quella fatta valere in primo grado, e sulla quale, in quella sede, si è svolto il contraddittorio garantito dall’art. 111 Cost.
In conclusione, stimiamo che la produzione della documentazione attestante la notifica della cartella di pagamento, quale necessario antecedente della procedura avviata dall’agente della riscossione, non incideva sull’oggetto del contendere, inerendo una circostanza contestata dal ricorrente in sede di ricorso e fatta propria dal giudice ai fini della decisione. Si trattava dunque di una semplice attività difensiva della parte onerata, rivolta a dare prova di una attività descritta nel provvedimento impugnato, che non comportava alcun ampliamento dell’indagine giudiziale e nemmeno della materia del contendere, rimasta esattamente la stessa del primo grado di giudizio.
Diverso sarebbe stato il caso in cui l’agente della riscossione si fosse costituito in giudizio non solo tardivamente ma anche successivamente alla scadenza del termine perentorio previsto dall’art. 32, primo comma, del D.Lgs. n. 546/1992, che espressamente dispone «Le parti possono depositare documenti fino a venti giorni liberi prima della data di trattazione osservato l’art. 24, comma 1».
In tal caso, infatti, la giurisprudenza della Suprema Corte è granitica nel ritenere che «In tema di contenzioso tributario, l’art. 58 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, fa salva la facoltà delle parti di produrre nuovi documenti anche al di fuori degli stretti limiti consentiti dall’art. 345 c.p.c., ma tale attività processuale va esercitata, stante il richiamo operato dal successivo art. 61 alle norme relative al giudizio di primo grado, entro il termine previsto dall’art. 32, primo comma, dello stesso decreto, ossia fino a venti giorni liberi prima dell’udienza con l’osservanza delle formalità di cui al precedente art. 24, primo comma, e tale termine, anche in assenza di espressa previsione legislativa, deve ritenersi di natura perentoria, e quindi sanzionato con la decadenza, per lo scopo che persegue e la funzione che adempie, riguardanti il rispetto del diritto di difesa e del principio del contraddittorio; ne consegue che resta inibito al giudice di appello fondare la propria decisione sul documento tardivamente prodotto anche nel caso di rinvio meramente interlocutorio dell’udienza su richiesta del difensore, o di mancata opposizione della controparte alla produzione tardiva, essendo la sanatoria a seguito di acquiescenza consentita solo con riferimento alla forma degli atti processuali, e non anche relativamente all’osservanza dei termini perentori» (8). Trattandosi di vera e propria decadenza è lecito domandarsi se la parte decaduta dalla facoltà di produrre documenti in primo grado perché costituitasi tardivamente nel relativo giudizio, possa validamente effettuare la produzione de qua nel successivo grado di giudizio come se la decadenza abbia avuto un effetto limitato al giudizio in cui si sia verificata. Se così fosse sarebbe forse irragionevole ritenere tale termine perentorio e parlare di decadenza, ma certamente tale problema esula dai confini delle presenti riflessioni e meriterebbe una trattazione ben più approfondita.
Avv. Bruno Aiudi
(1) Cfr. Corte Cost. 27 marzo 2003, n. 84, in Foro it., 2003, I, 2531.
(2) Così Cass., sez. trib., 13 marzo 2015, n. 5072, in Boll. Trib. On-line.
(3) Il processo tributario, in quanto diretto a sollecitare il sindacato giurisdizionale sulla legittimità del provvedimento impositivo, è strutturato come un giudizio di impugnazione del provvedimento stesso e tale caratteristica circoscrive il dibattito alla pretesa effettivamente avanzata con l’atto impugnato, sicché il giudice tributario non può estendere la propria indagine all’esame di circostanze nuove ed estranee a quelle originariamente invocate dall’Ufficio finanziario: ved. Cass., sez. trib., 20 aprile 2016, n. 7927, in Boll. Trib. On-line.
(4) Cfr. Cass., sez. trib., 14 giugno 2013, n. 14942, in Boll. Trib. On-line.
(5) Così conclude Cass., sez. trib., 7 maggio 2014, n. 9810, in Boll. Trib. On-line.
(6) Cfr. Cass., sez. un., 7 aprile 2014, n. 8053, in Boll. Trib., 2014, 1648, con nota di A. RUSSO, Filtro al ricorso in cassazione avverso le sentenze del giudice tributario: i principi di diritto.
(7) Cfr. Cass., sez. trib., 3 luglio 2015, n. 13742, in Boll. Trib. On-line.
(8) Così, testualmente, Cass., sez. trib., 29 novembre 2013, n. 26741, in Boll. Trib., 2014, 1642, con nota di V. AZZONI, Le questioni ed eccezioni non accolte in primo grado e non specificamente riproposte in appello.
Procedimento – Commissioni – Giudizio avanti le Commissioni – Produzione di nuovi documenti in grado di appello – Ammissibilità – Questione di legittimità costituzionale dell’art. 58, secondo comma, del D.Lgs. n. 546/1992, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. – Infondatezza della relativa questione.
Procedimento – Ricorsi – Appello – Produzione di nuovi documenti – Ammissibilità – Questione di legittimità costituzionale dell’art. 58, secondo comma, del D.Lgs. n. 546/1992, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. – Infondatezza della relativa questione.
Procedimento – Commissioni – Giudizio avanti le Commissioni – Produzione di nuovi documenti in grado di appello – Ammissibilità – Questione di legittimità costituzionale dell’art. 58, secondo comma, del D.Lgs. n. 546/1992, in riferimento all’art. 117 Cost. in relazione all’art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà fondamentali – Inammissibilità della relativa questione.
Procedimento – Ricorsi – Appello – Produzione di nuovi documenti – Ammissibilità – Questione di legittimità costituzionale dell’art. 58, secondo comma, del D.Lgs. n. 546/1992, in riferimento all’art. 117 Cost. in relazione all’art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà fondamentali – Inammissibilità della relativa questione.
Procedimento – Commissioni – Giudizio avanti le Commissioni – Produzione di nuovi documenti in grado di appello – Ammissibilità – Lamentata disparità di trattamento tra le parti – Non si configura – Compressione del diritto di difesa con lesione dell’art. 24 Cost. – Non sussiste.
Procedimento – Ricorsi – Appello – Produzione di nuovi documenti – Ammissibilità – Lamentata disparità di trattamento tra le parti – Non si configura – Compressione del diritto di difesa con lesione dell’art. 24 Cost. – Non sussiste.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 58, secondo comma, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, sia in sé che in relazione al primo comma di essa norma, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.
È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 58, secondo comma, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, sia in sé che in relazione al primo comma di essa norma, sollevata in riferimento all’art. 117, primo comma, Cost., in relazione all’art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con la legge 4 agosto 1955, n. 848, nonché ai criteri di razionalità ed ai principi generali dell’ordinamento.
Nell’ambito del processo tributario, la facoltà di produrre per la prima volta in appello documenti già nella disponibilità della parte nel grado anteriore non genera alcuna disparità di trattamento tra le parti del giudizio, poiché tale facoltà è riconosciuta ad entrambe le parti del giudizio, cosicché non è ravvisabile alcun “sbilanciamento”; parimenti tale facoltà non impedisce artatamente alla controparte la proposizione di motivi aggiunti in primo grado conducendo quindi alla perdita, da parte di quest’ultima, di un grado di giudizio, con compromissione del diritto consacrato nell’art. 24 Cost., in quanto tale norma costituzionale non impone l’assoluta uniformità dei modi e dei mezzi della tutela giurisdizionale, ma ciò che conta è che non vengano imposti oneri tali o non vengano prescritte modalità tali da rendere impossibile o estremamente difficile l’esercizio del diritto di difesa o lo svolgimento dell’attività processuale, di talché nella specie non vi è una compressione dell’esercizio del diritto di difesa nei sensi indicati, atteso che la previsione che un’attività probatoria, rimasta preclusa nel giudizio di primo grado, possa essere esperita in appello, non è di per sé irragionevole, poiché il regime delle preclusioni in tema di attività probatoria, come la produzione di un documento, mira a scongiurare che i tempi della sua effettuazione siano procrastinati per prolungare il giudizio, mentre la previsione della producibilità in secondo grado costituisce un temperamento disposto dal legislatore sulla base di una scelta discrezionale, come tale insindacabile.
[Corte Costituzionale (Pres. Grossi, red. Coraggio), 14 luglio 2017, sent. n. 199]
RITENUTO IN FATTO – 1. La Commissione tributaria regionale della Campania, con ordinanza iscritta al n. 245 del registro ordinanze 2016, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 58, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell’art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), «sia in sé che in relazione al comma 1 di essa norma, per divisato contrasto» con gli artt. 3, 24 e 117, primo comma, della Costituzione, «nonché con criteri di razionalità e con i principi generali dell’ordinamento».
1.1. Il giudice rimettente espone che la Commissione tributaria provinciale di Napoli aveva accolto un ricorso proposto avverso il preavviso di fermo amministrativo relativo ad un’autovettura inviatogli da Equitalia Sud spa per conto dell’Agenzia delle entrate di Napoli e del Comune di Napoli, relativamente a dieci cartelle di pagamento per tributi TARSU, IVA, IRPEF, IRAP ed altro dal 2005 al 2011, il tutto per un importo complessivo di euro 61.022,72. La parte ricorrente aveva dedotto l’omessa notifica delle cartelle richiamate nel preavviso e la decadenza dal diritto a quelle esazioni tributarie, nonché la necessità di usare la detta auto per accompagnare il figlio minore portatore di grave handicap. L’Agenzia delle entrate di Napoli ed il Comune di Napoli si erano costituiti deducendo la loro estraneità alla lite, in quanto la notifica delle cartelle riguardava esclusivamente Equitalia Sud spa, e quest’ultima, costituitasi anch’essa, aveva contestato ogni avversa deduzione. La Commissione tributaria provinciale di Napoli, previamente ritenuto impugnabile il preavviso di fermo, lo aveva annullato rilevando la mancata prova documentale della notifica delle cartelle ad esso prodromiche, pur rigettando la domanda di annullamento di queste ultime e quella di declaratoria di decadenza.
Avverso tale sentenza – prosegue l’ordinanza di rimessione – aveva proposto appello Equitalia Sud spa, producendo documentazione relativa alla notifica delle suddette cartelle e comunque sostenendo l’erroneità della decisione impugnata per inammissibilità e infondatezza della domanda di annullamento del preavviso di fermo, nonché per difetto di prova circa la dedotta necessità del contribuente di accompagnare con l’autovettura in oggetto il figlio minore portatore di handicap.
1.2. A parere del giudice rimettente ¬ stante la rilevanza della questione, in quanto strettamente funzionale alla decisione sulla legittimità della produzione in appello della prova documentale della notifica delle cartelle prodromiche al preavviso di fermo in oggetto, pur se tale prova era nella disponibilità della parte producente già in primo grado ¬ l’art. 58, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992 sarebbe costituzionalmente illegittimo «sia in sé che in relazione al comma 1 della stessa norma», in quanto «sembra far salva indiscriminatamente la possibilità di produzione in secondo grado di nuovi documenti».
Il giudice a quo rammenta che della norma impugnata si è costantemente registrata una rigida interpretazione letterale, che avalla la legittimità della produzione di nuovi documenti in appello pur quando essi, come nella specie, già all’epoca del giudizio di primo grado siano in possesso della parte, la quale per mera inerzia non li ha prodotti.
La norma impugnata, a parere della Commissione tributaria regionale, finirebbe col vanificare il rispetto del diritto di difesa.
Una produzione documentale nuova in appello (possibile in primo grado e non avvenuta per mera inerzia della parte interessata) potrebbe artatamente impedire alla controparte processuale la proposizione di motivi aggiunti in primo grado e quindi condurre alla perdita di un grado di giudizio, con chiara compromissione del diritto consacrato nell’art. 24 Cost.
La Commissione tributaria regionale della Campania – evidenziato come, nel giudizio a quo, la prova della notifica al contribuente delle cartelle prodromiche al preavviso di fermo in oggetto ben potrebbe essere acquisita nel secondo grado, pur non avendo Equitalia Sud spa provato la sussistenza di caso fortuito o forza maggiore impeditivi di tale produzione in primo grado – rileva come ciò comporterebbe il superamento della perenzione cristallizzatasi davanti alla Commissione tributaria provinciale per mancata produzione di tali documenti nel termine previsto dall’art. 32 del d.lgs. n. 546 del 1992, la quale resterebbe, quindi, sempre sanabile davanti alla Commissione tributaria regionale (al massimo, subordinatamente al rispetto del termine dei venti giorni anteriori alla prima udienza in appello), peraltro operando, tale sanatoria, in modo del tutto incondizionato, senza cioè alcun limite legato ad un previo giudizio di eventuale indispensabilità dell’acquisizione.
Da tali argomentazioni il giudice a quo desume anche la violazione dell’art. 3 Cost., derivante dalla disparità di trattamento delle parti a favore di quella facultata a produrre per la prima volta in appello documenti già in suo possesso nel grado anteriore ed in danno della controparte.
Alla luce delle medesime motivazioni sarebbe infine ravvisabile, «altresì, quasi a mo’ di corollario, la non manifesta infondatezza della stessa questione di costituzionalità rispetto all’art. 117, co. 1, Cost. e, per esso, rispetto ai vincoli derivanti, a tacer d’altro, dall’art. 6 CEDU, che sancisce il diritto ad un processo equo».
2. È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o non fondata.
2.1. Innanzitutto, si profilerebbe un difetto di rilevanza, in quanto l’eventuale declaratoria di incostituzionalità della norma censurata non potrebbe incidere sull’esito del giudizio a quo. E ciò alla luce del principio (affermato dalla Corte di cassazione a sezioni unite, con sentenza 7 novembre 2011, n. 15144 (1)) secondo il quale il mutamento della propria precedente interpretazione di una norma processuale da parte del giudice della nomofilachia, il quale porti a ritenere esistente, in danno di una parte del giudizio, una decadenza od una preclusione prima escluse, non può comportare una decadenza non esistente nella previgente giurisprudenza.
A parere dell’Avvocatura, tale principio, ispirato dall’esigenza di tutelare l’affidamento delle parti rispetto alle regole processuali, elaborato dalla giurisprudenza per impedire l’applicazione in peius di una nuova giurisprudenza nel senso di escluderne la retroattività, andrebbe, a fortiori, applicato per tutelare l’affidamento in una chiara disposizione di legge, quale, appunto, l’art. 58, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992 e nella facoltà, in essa sancita, di produzione di documenti per la prima volta in appello.
Ulteriore profilo di inammissibilità deriverebbe dall’assenza di soluzioni costituzionalmente obbligate in un ambito – quello delle norme processuali – connotato da ampia discrezionalità del legislatore. Infatti, la questione impingerebbe nell’individuazione del momento del giudizio oltre il quale alle parti è impedito il deposito di documenti, frutto di una valutazione necessariamente rimessa alla discrezionalità del legislatore.
2.2. Quanto al merito, l’Avvocatura deduce la manifesta infondatezza della questione.
Non sarebbe, infatti, ravvisabile alcuna disparità di trattamento tra le parti processuali, posto che la facoltà di produrre documenti prevista dalla norma censurata è attribuita ad entrambe.
Inoltre non potrebbe ritenersi irragionevole la scelta del legislatore di consentire che un’attività probatoria rimasta preclusa nel giudizio di primo grado sia esperita in appello. Tanto avrebbe già affermato questa Corte, dichiarando manifestamente infondata la censura di violazione dell’art. 3 Cost. per l’asserita intrinseca irragionevolezza della disciplina per cui, nel rito ordinario, scaduti i termini concessi ai sensi dell’art. 184 del codice di procedura civile, nuove produzioni documentali non sono più possibili in primo grado – se non ove ricorrano gli estremi della rimessione in termini ex art. 184-bis cod. proc. civ. – mentre sarebbero ammissibili in appello (è richiamata l’ordinanza n. 401 del 2000 (2)).
CONSIDERATO IN DIRITTO ¬ 1. La Commissione tributaria regionale della Campania dubita della legittimità costituzionale dell’art. 58, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell’art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), «sia in sé che in relazione al comma 1 di essa norma», il quale prevede che nel giudizio di appello «[è] fatta salva la facoltà delle parti di produrre nuovi documenti».
1.1. La disposizione violerebbe gli artt. 3, 24 e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, nonché «criteri di razionalità e … i principi generali dell’ordinamento».
Secondo il rimettente, la facoltà di produrre per la prima volta in appello documenti già nella disponibilità della parte nel grado anteriore genererebbe una disparità di trattamento tra le parti del giudizio.
Essa, inoltre, impedirebbe artatamente alla controparte la proposizione di motivi aggiunti in primo grado e quindi condurrebbe alla perdita, da parte di quest’ultima, di un grado di giudizio, con chiara compromissione del diritto consacrato nell’art. 24 Cost.
Sussisterebbe inoltre la violazione dell’art. 117, primo comma, Cost., in riferimento all’art. 6 della CEDU.
2. In via preliminare, va affermata l’inammissibilità di quest’ultima censura per difetto di motivazione sulla non manifesta infondatezza.
Il rimettente si limita ad affermare che dalle argomentazioni sviluppate con riferimento agli altri parametri «discende altresì, quasi a mo’ di corollario la non manifesta infondatezza della stessa questione di costituzionalità rispetto all’art. 117 co. 1 Cost. e, per esso, rispetto ai vincoli derivanti, a tacer d’altro, dall’art. 6 CEDU, che sancisce il diritto ad un processo equo».
2.1. Conclusione analoga nel senso dell’inammissibilità vale per la censura basata sulla violazione di «criteri di razionalità» e non meglio precisati «principi generali dell’ordinamento».
Manca infatti l’indicazione dei parametri costituzionali violati e, comunque, qualsiasi argomentazione a supporto della censura.
3. Sempre in via preliminare, va esaminata l’eccezione di inammissibilità per difetto di rilevanza formulata dall’Avvocatura generale dello Stato.
Secondo la difesa erariale, una pronuncia di accoglimento della questione di legittimità costituzionale non potrebbe mai produrre effetti nel giudizio a quo. E ciò alla luce del principio elaborato dalla Cassazione, secondo il quale va esclusa l’operatività della preclusione derivante dal nuovo indirizzo giurisprudenziale nei confronti della parte che abbia confidato nella consolidata precedente interpretazione di una norma processuale.
3.1. Il ragionamento pone sullo stesso piano il mutamento di orientamento giurisprudenziale e la declaratoria di incostituzionalità di una norma e ne fa conseguire l’irretroattività delle pronunce di incostituzionalità aventi ad oggetto norme di carattere processuale. Ciò è in evidente contrasto con la fisionomia del controllo di costituzionalità, risultante dagli artt. 136 Cost. e 30 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), caratterizzato dall’efficacia retroattiva delle pronunce di legittimità costituzionale e fisiologicamente destinato ad incidere sul giudizio principale.
4. Nel merito, non è fondata la censura di disparità di trattamento tra le parti del giudizio, sostenuta sulla base del presunto «sbilanciamento a favore di quella facultata a produrre per la prima volta in appello documenti già in suo possesso nel grado anteriore».
Sul punto è sufficiente rilevare che tale facoltà è riconosciuta ad entrambe le parti del giudizio, cosicché non sussistono le ragioni del lamentato «sbilanciamento».
5. Ai fini dell’esame dell’altra censura, è opportuno premettere che questa Corte ha più volte chiarito che non esiste un principio costituzionale di necessaria uniformità tra i diversi tipi di processo (ex plurimis sentenze n. 165 e n. 18 del 2000 (3), n. 82 del 1996 (4); ordinanza n. 217 del 2000 (5)), e, più specificatamente, un principio di uniformità del processo tributario e di quello civile (tra le altre, ordinanze n. 316 del 2008 (6), n. 303 del 2002 (7), n. 330 e n. 329 del 2000 (8), n. 8 del 1999 (9)).
Quanto alla disciplina dei singoli istituti processuali, è riconosciuta un’ampia discrezionalità del legislatore nella loro conformazione (ex plurimis, sentenze n. 94 del 2017 (10), n. 121 e n. 44 del 2016), fermo restando, naturalmente, il limite della manifesta irragionevolezza di una disciplina che comporti un’ingiustificabile compressione del diritto di agire (sentenze n. 121 e n. 44 del 2016, n. 335 del 2004 (11)).
Con particolare riferimento all’art. 24 Cost., questa Corte ha costantemente ritenuto che esso non impone l’assoluta uniformità dei modi e dei mezzi della tutela giurisdizionale: ciò che conta è che non vengano imposti oneri tali o non vengano prescritte modalità tali da rendere impossibile o estremamente difficile l’esercizio del diritto di difesa o lo svolgimento dell’attività processuale (ex plurimis, sentenze n. 121 e n. 44 del 2016; ordinanza n. 386 del 2004 (12)).
5.1. Ebbene, nella specie non vi è una compressione dell’esercizio del diritto di difesa nei sensi indicati.
La previsione che un’attività probatoria, rimasta preclusa nel giudizio di primo grado, possa essere esperita in appello non è di per sé irragionevole, poiché «il regime delle preclusioni in tema di attività probatoria (come la produzione di un documento) mira a scongiurare che i tempi della sua effettuazione siano procrastinati per prolungare il giudizio, mentre la previsione della producibilità in secondo grado costituisce un temperamento disposto dal legislatore sulla base di una scelta discrezionale, come tale insindacabile» (ordinanza n. 401 del 2000 (13)).
5.2. Non sussiste, infine, la dedotta violazione dell’art. 24 Cost. per la perdita di un grado di giudizio: è infatti giurisprudenza pacifica di questa Corte che la garanzia del doppio grado non gode, di per sé, di copertura costituzionale (ex multis, sentenza n. 243 del 2014 (14); ordinanze n. 42 del 2014 (15), n. 190 del 2013 (16), n. 410 del 2007 (17) e n. 84 del 2003 (18)).
6. Le argomentazioni svolte conducono ad una pronuncia di non fondatezza della questione sollevata.
P.Q.M. – LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 58, comma 2, «sia in sé che in relazione al comma 1 di essa norma», del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell’art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), sollevata, in riferimento all’art. 117, primo comma, della Costituzione, in relazione all’art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, nonché ai «criteri di razionalità» e ai «principi generali dell’ordinamento», dalla Commissione tributaria regionale della Campania, con l’ordinanza in epigrafe;
2) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 58, comma 2, «sia in sé che in relazione al comma 1 di essa norma», del medesimo d.lgs. n. 546 del 1992, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., dalla Commissione tributaria regionale della Campania, con la stessa ordinanza.
(1) In Giust. civ., 2012, I, 1782.
(2) Corte Cost. 28 luglio 2000, n. 401, in Giur. it., 2001, 677.
(3) Corte Cost. 31 maggio 2000, n. 165, in Boll. Trib., 2000, 1195; e Corte Cost. 21 gennaio 2000, n. 18, ibidem, 311.
(4) Corte Cost. 19 marzo 1996, n. 82, in Giust. civ., 1996, I, 1560.
(5) Corte Cost. 19 giugno 2000, n. 217, in Boll. Trib. On-line.
(6) Corte Cost. 30 luglio 2008, n. 316, in Boll. Trib. On-line.
(7) Corte Cost. 28 giugno 2002, n. 303, in Boll. Trib. On-line.
(8) Corte Cost. 21 luglio 2000, n. 330 e 329, in Boll. Trib. On-line.
(9) Corte Cost. 21 gennaio 1999, n. 8, in Boll. Trib. On-line.
(10) Corte Cost. 4 maggio 2017, n. 94, in Quotidiano giuridico, 2017.
(11) Corte Cost. 10 novembre 2004, n. 335, in Giust. civ., 2005, I, 618.
(12) Corte Cost. 14 dicembre 2004, n. 386, in Giur. cost., 2004, 4258.
(13) Corte Cost. 28 luglio 2000, n. 401, in Boll. Trib. On-line.
(14) Corte Cost. 28 ottobre 2014, n. 243, in Giur. cost., 2014, 4015.
(15) Corte Cost. 10 marzo 2014, n. 42, in Giur. cost., 2014, 976.
(16) Corte Cost. 12 luglio 2013, n. 190, in Giur. cost., 2013, 2728.
(17) Corte Cost. 30 novembre 2007, n. 410, in Giur. cost., 2007, 4622.
(18) Corte Cost. 27 marzo 2003, n. 84, in Foro it., 2003, I, 2531.