2 Maggio, 2015

Decreto min. 20 aprile 2015, in G.U. n. 99 del 30.4.2015

 

Art. 1

Modalita’ di versamento dell’IVA da parte

dei soggetti passivi aderenti ai regimi speciali

 

  1. Il versamento dell’IVA dovuta dai soggetti passivi  aderenti  ai

regimi speciali di cui agli articoli  74-quinquies  e  74-sexies  del

decreto n. 633/1972 e’ effettuato dai medesimi, senza la possibilita’

di avvalersi dell’istituto della compensazione di cui all’art. 17 del

decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241:

    a) con addebito sul proprio conto aperto presso un  intermediario

della riscossione convenzionato con l’Agenzia  delle  entrate.  Nella

richiesta  di  addebito  inviata  telematicamente  all’Agenzia  delle

entrate tramite il portale MOSS, il soggetto passivo indica il codice

IBAN del conto e il numero di riferimento unico della dichiarazione a

cui si riferisce il versamento. Si applicano, in quanto  compatibili,

le disposizioni dell’art. 29 del decreto del Direttore  generale  del

Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze del 31  luglio

1998;

    b) nel caso in cui il soggetto passivo non disponga del conto  di

cui alla lettera a), mediante bonifico da accreditare su  un’apposita

contabilita’ speciale aperta presso la tesoreria  statale,  intestata

all’Agenzia  delle  entrate,  secondo  le  istruzioni  fornite  dalla

medesima Agenzia tramite il portale MOSS. Nella causale del  bonifico

e’ indicato il numero di riferimento unico della dichiarazione a  cui

si riferisce il versamento.

  2. Le somme riscosse con le modalita’ di cui al  comma  1,  lettera

a), sono trasferite giornalmente sulla contabilita’ speciale  di  cui

al comma 1, lettera b),  e,  unitamente  a  quelle  riscosse  tramite

bonifico,  sono  utilizzate  secondo  le  disposizioni  del  presente

decreto.

                            

Art. 2

Ripartizione dell’IVA riscossa

tra gli Stati membri di consumo

 

  1. L’IVA riscossa con le modalita’ di cui all’art. 1  e’  ripartita

tra gli Stati membri di consumo secondo quanto indicato dal  soggetto

passivo nella dichiarazione a cui si riferisce il versamento, tenendo

conto dell’imposta gia’ attribuita a ciascuno  Stato  in  esito  alla

ripartizione di precedenti versamenti relativi  al  medesimo  periodo

d’imposta. In caso di versamento inferiore all’imposta dovuta in base

alla    relativa    dichiarazione,    la     ripartizione     avviene

proporzionalmente all’imposta dichiarata  dal  soggetto  passivo  per

ciascuno Stato membro di consumo.

  2.  L’IVA  spettante  a  ciascuno  Stato  membro  di   consumo   e’

accreditata sul conto indicato dallo Stato medesimo,  utilizzando  le

somme affluite sulla contabilita’ speciale di cui all’art.  1,  comma

1, lettera b).

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  3. L’IVA relativa a prestazioni di servizi rese in Italia,  versata

dai soggetti  passivi  identificati  in  Italia  ai  sensi  dell’art.

74-quinquies del decreto n. 633/1972,  ovvero  dai  soggetti  passivi

identificati in altri Stati  membri,  e’  riversata  all’entrata  del

bilancio  dello  Stato,  con  imputazione  al  capo  VIII,   capitolo

d’entrata 1203, articolo 01.

  4. La quota dell’IVA relativa ai versamenti effettuati dai soggetti

passivi identificati in Italia ed aderenti al regime speciale di  cui

all’art. 74-sexies del decreto n. 633/1972, spettante  fino  all’anno

2018 all’Amministrazione finanziaria italiana ai sensi dell’art.  46,

paragrafo 3, del citato regolamento (UE) n.904/2010, e’ trattenuta  e

versata all’entrata del bilancio dello Stato, con imputazione al capo

VIII, capitolo d’entrata 1203, articolo 01.

                             

Art. 3

Eccedenze di versamento

emergenti in fase di ripartizione

 

  1. Nel caso  in  cui  l’ammontare  dei  versamenti  effettuati  dal

soggetto passivo risulti superiore all’imposta dovuta  in  base  alla

relativa dichiarazione, l’eccedenza e’ rimborsata entro trenta giorni

sul conto indicato dal soggetto passivo.

  2. Nel caso in cui non fosse possibile abbinare  il  versamento  in

base al numero di riferimento unico della dichiarazione indicato  dal

soggetto passivo,  l’intero  importo  riscosso  e’  rimborsato  entro

trenta giorni sul conto indicato dal soggetto passivo.

  3.  I  rimborsi  di  cui  al  presente  articolo  sono   effettuati

utilizzando le somme affluite  sulla  contabilita’  speciale  di  cui

all’art. 1, comma 1, lettera b).

  4. Sulle somme rimborsate si applicano gli interessi con decorrenza

dal trentunesimo giorno successivo  alla  data  di  ripartizione,  ai

sensi dell’art. 38-bis3, comma 4, del decreto n. 633/1972.

                             

Art. 4

Modalita’ di rendicontazione delle operazioni

effettuate tramite la nuova contabilita’ speciale

 

  1. Ai fini di cui al presente  decreto,  le  somme  affluite  sulla

contabilita’ speciale di cui all’art. 1, comma 1, lettera b), che  al

31  dicembre  di  ogni  anno  risultino  non  utilizzate,  restano  a

disposizione   dell’Agenzia   delle   entrate   per   consentire   la

ripartizione dell’imposta riscossa  e  l’effettuazione  dei  rimborsi

senza soluzione di continuita’.

  2. Alla rendicontazione delle operazioni effettuate per il  tramite

della nuova contabilita’  speciale,  di  cui  all’art.  1,  comma  1,

lettera b), si  provvede  analogamente  a  quanto  stabilito  per  la

contabilita’ speciale n.1777, di cui all’art. 2, comma 1, del decreto

del Presidente della Repubblica 18 maggio 1998, n. 189.

                          

Art. 5

Entrata in vigore

 

  1. Il presente decreto entra in vigore il  giorno  successivo  alla

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