10 Marzo, 2018

Decreto min. 1 marzo 2018, in G.U. n. 57 del 9.3.2018

Art. 1

Ambito di applicazione e definizioni

1. Il presente decreto reca disposizioni di attuazione per
l’applicazione di quelle contenute negli articoli da 117 a 128 del
testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; ai fini del
presente decreto:
a) si intende per «testo unico», il testo unico delle imposte sui
redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917;
b) i termini «controllante» e «controllata», si intendono
effettuati con riferimento al rapporto di controllo esistente ai
sensi dell’art. 117 del testo unico, anche tramite soggetti non
aventi i requisiti per la tassazione di gruppo, ivi compresi i
soggetti residenti in Paesi che consentono un adeguato scambio di
informazioni;
c) i termini «consolidante» e «consolidata», si intendono
riferiti rispettivamente all’ente o societa’ controllante, ovvero
alla controllata designata dalla controllante non residente, e alla
societa’ controllata che hanno optato per la tassazione di gruppo ai
sensi dell’art. 117 del testo unico.

Art. 2

Soggetti ammessi alla tassazione di gruppo di imprese

1. Le societa’ e le stabili organizzazioni indicate nell’art. 120
del testo unico possono esercitare, in qualita’ di controllate,
l’opzione per la tassazione di gruppo sin dall’esercizio di
costituzione, ove tale costituzione avvenga entro i termini di
presentazione della dichiarazione di cui all’art. 119, comma 1,
lettera d), del testo unico e siano rispettate le altre condizioni
previste dal citato art. 119. Tale disposizione si applica anche ai
soggetti che trasferiscono dall’estero in Italia la residenza a fini
fiscali, nonche’ a quelli risultanti dalle operazioni di
trasformazione ai sensi degli articoli 170, comma 3, e 171, comma 2,
del testo unico.
2. Nei casi previsti dal comma 1, secondo periodo, i soggetti che
trasferiscono dall’estero in Italia la residenza a fini fiscali
possono esercitare, anche in qualita’ di controllanti, l’opzione per
la tassazione di gruppo sin dall’esercizio nel quale e’ avvenuto il
trasferimento stesso, anche qualora sussista un consolidato nel quale
gli stessi avevano designato una loro controllata ai sensi dell’art.
117, comma 2-bis, del testo unico. I soggetti risultanti dalle
operazioni di trasformazione, di cui al comma 1, secondo periodo,
possono esercitare, in qualita’ di controllanti, l’opzione per la
tassazione di gruppo a decorrere dall’esercizio che inizia dalla data
in cui ha effetto la trasformazione.
3. L’opzione per la tassazione di gruppo puo’ essere esercitata
dalla societa’ controllata anche a decorrere da un esercizio
successivo a quello in cui ha avuto inizio la tassazione di gruppo
cui partecipa la controllante.
4. Nei casi di cui ai commi 1 e 2 le societa’ effettuano la
comunicazione, ai sensi dell’art. 119, comma 1, lettera d), del testo
unico, relativa all’esercizio dell’opzione per il consolidato, a
mezzo del modello per le «comunicazioni per i regimi di tonnage tax,
consolidato, trasparenza e per l’opzione irap» approvato con
provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 17
dicembre 2015.

Art. 3

Percentuali dei diritti di voto

1. La percentuale dei diritti di voto prevista dal comma 1
dell’art. 120 del testo unico e’ quella riferibile alle assemblee
previste dagli articoli 2364, 2364-bis e 2479-bis del codice civile.
2. Ai fini della determinazione della percentuale di partecipazione
agli utili di cui all’art. 120, comma 1, lettera b), del testo unico,
la quota di utili delle azioni di cui all’art. 2350, secondo comma,
primo periodo, del codice civile, si assume pari alla quota di
partecipazione al capitale delle azioni medesime.

Art. 4

Limiti all’esercizio dell’opzione per la tassazione di gruppo

1. L’opzione per la tassazione di gruppo non puo’ essere esercitata
dalla societa’ che:
a) ha optato, in qualita’ di partecipata, per la trasparenza
fiscale di cui all’art. 115 del testo unico;
b) e’ assoggettata alle procedure di fallimento, liquidazione
coatta amministrativa ovvero di amministrazione straordinaria delle
grandi imprese in stato di insolvenza.

Art. 5

Esercizio dell’opzione per la tassazione di gruppo

1. L’esercizio congiunto dell’opzione per la tassazione di gruppo
e’ comunicato dalla societa’ controllante all’Agenzia delle entrate
con la dichiarazione dei redditi presentata nel periodo d’imposta a
decorrere dal quale si intende esercitare l’opzione e deve contenere
la denominazione o ragione sociale e il codice fiscale delle societa’
che esercitano l’opzione, la qualita’ di controllante ovvero di
controllata, l’individuazione delle societa’ che hanno eventualmente
effettuato il versamento d’acconto in modo separato, il criterio
utilizzato per l’eventuale attribuzione delle perdite residue in caso
di interruzione anticipata della tassazione di gruppo, o di revoca
dell’opzione.

Art. 6

Effetti dell’esercizio dell’opzione

1. L’esercizio dell’opzione per la tassazione di gruppo, effettuato
secondo le modalita’ di cui all’art. 5, comporta il trasferimento al
consolidante degli obblighi di versamento dell’imposta sul reddito
delle societa’, anche a titolo d’acconto. Se gli acconti sono stati
versati, in tutto o in parte, separatamente dai soggetti partecipanti
alla tassazione di gruppo, le sanzioni sono applicate al consolidante
se l’importo dei versamenti complessivamente eseguiti risulta
insufficiente in base alle disposizioni di legge.
2. Fermo restando quanto previsto dall’art. 9, comma 6, del decreto
del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, 28 novembre 2017, le disposizioni di
cui all’art. 9, comma 4, lettera b), del medesimo decreto, si
interpretano nel senso che il costo complessivo ivi indicato e’
considerato al netto dei costi sostenuti dall’impresa per
l’acquisizione, anche mediante licenza di concessione in uso, del
bene immateriale agevolato gia’ acquisito a titolo originario da
societa’ consolidate che detengono, direttamente o indirettamente, la
partecipazione totalitaria al capitale di tale impresa o il cui
capitale e’, direttamente o indirettamente, totalmente detenuto da
tale impresa o dalla societa’ che detiene interamente il capitale di
tale impresa, sempre che per tali societa’ i requisiti del possesso
della partecipazione totalitaria e della tassazione consolidata
sussistano ininterrottamente a partire dall’esercizio in cui sono
stati sostenuti i costi rilevanti ai sensi del medesimo comma 4.

Art. 7

Dichiarazione dei redditi propri di ciascun soggetto partecipante
alla tassazione di gruppo

1. Per effetto dell’opzione:
a) ciascun soggetto deve presentare all’Agenzia delle entrate la
propria dichiarazione dei redditi nei modi e nei termini previsti dal
Regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
luglio 1998, n. 322, senza liquidazione dell’imposta; dal reddito
complessivo, determinato secondo le disposizioni dell’art. 83 del
testo unico, sono computate in diminuzione le perdite di cui all’art.
84 del testo unico relative agli esercizi anteriori all’inizio della
tassazione di gruppo;
b) ciascun soggetto puo’ cedere, ai fini della compensazione con
l’imposta sul reddito delle societa’ dovuta dalla consolidante, i
crediti utilizzabili in compensazione ai sensi dell’art. 17 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nel limite previsto
dall’art. 25 di tale decreto per l’importo non utilizzato dal
medesimo soggetto, nonche’ le eccedenze di imposta ricevute ai sensi
dell’art. 43-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602;
c) nella dichiarazione dei redditi va indicato il reddito
prodotto all’estero e la relativa imposta ivi pagata.

Art. 8

Obblighi delle societa’ controllate

1. Per effetto dell’opzione, ciascuna consolidata, oltre a quanto
indicato nell’art. 121 del testo unico, deve trasmettere al
consolidante la copia della dichiarazione dei redditi di cui all’art.
7 del presente decreto.

Art. 9

Dichiarazione dei redditi del consolidato

1. Il consolidante presenta la dichiarazione dei redditi del
consolidato e calcola il reddito complessivo globale apportando le
variazioni di cui agli articoli 96, comma 7, 124 e 125 del testo
unico alla somma algebrica dei redditi complessivi netti dei soggetti
che hanno esercitato l’opzione di cui all’art. 117 del testo unico,
assunti per il loro intero importo, indipendentemente dalla quota di
partecipazione riferibile al consolidante stesso.
2. Le perdite fiscali risultanti dalla dichiarazione dei redditi di
cui al comma 1 possono essere computate in diminuzione del reddito
complessivo globale dei periodi d’imposta successivi, secondo le
modalita’ di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 84.
3. Si applicano, ove compatibili, le disposizioni degli articoli da
78 a 80 del testo unico.
4. Nella determinazione del credito d’imposta per i redditi
prodotti all’estero di cui all’art. 165 del testo unico, per reddito
complessivo deve intendersi il reddito complessivo globale.

Art. 10

Regime di neutralita’ per i trasferimenti infragruppo

1. Ai fini dell’applicazione dell’art. 87, comma 1, lettera b), del
testo unico, le partecipazioni cedute in regime di neutralita’,
secondo le disposizioni dell’art. 123 del testo unico vigente
antecedentemente all’abrogazione operata con l’art. 1, comma 33,
lettera v), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, mantengono per il
cessionario la classificazione operata nel primo bilancio chiuso
durante il periodo di possesso del cedente; per la verifica dei
requisiti di cui al medesimo art. 87, comma 1, lettere a) e c), e
all’art. 86, comma 4, del testo unico si tiene conto anche del
periodo di possesso del cedente.

Art. 11

Operazioni straordinarie che non interrompono la tassazione di gruppo

1. La fusione tra societa’ consolidate non interrompe la tassazione
di gruppo. Il vincolo di permanenza temporale nel consolidato delle
societa’ partecipanti alla fusione si trasferisce alla societa’
risultante dalla fusione, che e’ tenuta a rispettare il termine che
scade per ultimo.
2. La fusione tra la consolidante e una o piu’ consolidate estingue
la tassazione di gruppo tra i soggetti stessi senza gli effetti di
cui all’art. 124 del testo unico. Nel caso di fusione per
incorporazione della consolidante in una consolidata permane la
tassazione di gruppo nei confronti delle altre consolidate.
3. La fusione per incorporazione di societa’ non inclusa nel
consolidato in societa’ inclusa nel consolidato non interrompe la
tassazione di gruppo, qualora permangano i requisiti di cui all’art.
117 del testo unico.
4. La scissione totale o parziale di consolidata che non comporti
modifica della compagine sociale non muta gli effetti derivanti
dall’opzione alla tassazione di gruppo, fermo restando i requisiti
richiesti di cui all’art. 117, comma 1, del testo unico; in tal caso,
le societa’ beneficiarie che si costituiscono per effetto della
scissione si considerano partecipanti alla tassazione di gruppo per
un periodo pari a quello residuo della societa’ scissa, ancorche’ non
esercitino l’opzione di cui all’art. 117, comma 1, del testo unico.
5. Se la consolidata e’ beneficiaria di una scissione di societa’,
anche non inclusa nella tassazione di gruppo, non si verifica
interruzione della tassazione di gruppo, qualora permangano i
requisiti di cui all’art. 117 del testo unico.
6. La scissione parziale della consolidante non modifica gli
effetti derivanti dall’opzione alla tassazione di gruppo da parte
della scissa, fermo restando i requisiti richiesti di cui all’art.
117, comma 1, del testo unico.
7. La liquidazione volontaria della consolidante o della
consolidata non interrompe la tassazione di gruppo.
8. I conferimenti effettuati da soggetti partecipanti alla
tassazione di gruppo, qualora permangano i requisiti di cui all’art.
117 del testo unico, non interrompono la medesima tassazione di
gruppo.

Art. 12

Casi particolari di determinazione del reddito

1. Nei casi di cui all’art. 11, ai fini della tassazione di gruppo:
a) se gli effetti fiscali della fusione di cui al comma 1 del
predetto art. 11 decorrono da una data successiva a quella di inizio
del periodo d’imposta, la societa’ incorporante o risultante dalla
fusione comunica alla consolidante il reddito dell’intero esercizio
risultante dalla somma algebrica dei redditi e delle perdite delle
societa’ partecipanti alla fusione per il periodo d’imposta
antecedente a quello da cui ha effetto la fusione nonche’ del reddito
o della perdita relativo al periodo d’imposta da cui ha effetto la
fusione. Si applicano, comunque, le disposizioni dell’art. 172 del
testo unico, ad esclusione del comma 10. La societa’ risultante dalla
fusione e’ tenuta, altresi’, ad adempiere gli obblighi di cui
all’art. 8 con riferimento a tutte le societa’ partecipanti alla
fusione. Ai fini dell’art. 84 del testo unico, l’esercizio sociale in
cui ha effetto la fusione e’ considerato un unico periodo d’imposta;
b) se gli effetti fiscali della scissione di cui al comma 4 del
predetto art. 11 decorrono da una data successiva a quella d’inizio
del periodo d’imposta, si applicano, ove compatibili, le disposizioni
di cui alla lettera a), tenuto conto degli obblighi tributari come
disciplinati dall’art. 173, comma 12, del testo unico;
c) se la liquidazione volontaria di cui al comma 7 del predetto
art. 11 e’ effettuata in corso d’esercizio si applicano, ove
compatibili, le disposizioni di cui alla lettera a). Se la
liquidazione si protrae oltre l’esercizio in cui ha avuto inizio, il
reddito o le perdite fiscali di ciascuno degli esercizi compresi
nella liquidazione si considerano definitivi, indipendentemente dalla
durata della liquidazione o dell’amministrazione straordinaria
stessa. Il reddito relativo al periodo d’imposta in cui avviene lo
scioglimento della societa’ confluisce, in ogni caso, nella
determinazione della tassazione di gruppo.

Art. 13

Interruzione della tassazione di gruppo prima del compimento del
triennio

1. Oltre ai casi previsti dagli articoli 124, commi 1 e 5, 126,
comma 1, del testo unico, e 4, comma 1, lettera b), del presente
decreto, l’interruzione della tassazione di gruppo, con gli effetti
previsti dall’art. 124 del testo unico, si verifica nel caso di:
a) liquidazione giudiziale;
b) trasformazione di una societa’ soggetta all’imposta di cui al
titolo II del testo unico in societa’ non soggetta a tale imposta;
c) trasformazione della consolidata in un soggetto avente natura
giuridica diversa da una di quelle indicate nell’art. 120 del testo
unico;
d) trasformazione della consolidante in un soggetto avente natura
giuridica diversa da una di quelle indicate nell’art. 117 del testo
unico;
e) trasferimento all’estero della residenza, ai sensi dell’art.
166 del testo unico, della consolidante o della consolidata se le
stesse non rispettano le condizioni di cui, rispettivamente, ai commi
2 e 2-ter dell’art. 117 del testo unico;
f) fusione tra consolidata e societa’ non inclusa nella
tassazione di gruppo.
2. Nei casi diversi da quelli previsti all’art. 11 e dal precedente
comma 1, puo’ essere richiesta la continuazione della tassazione di
gruppo da parte della societa’ che effettua l’operazione, mediante
l’esercizio dell’interpello ai sensi dell’art. 11 della legge 27
luglio 2000, n. 212.
3. L’opzione perde efficacia con decorrenza dall’inizio
dell’esercizio nel corso del quale sono effettuate le operazioni di
cui al comma 1, lettere da a) a f).
4. Se nel corso del periodo di durata dell’opzione per la
tassazione di gruppo, la consolidante opta, congiuntamente con altra
societa’, per la tassazione di gruppo in qualita’ di controllata, si
verifica l’interruzione della tassazione di gruppo relativamente al
consolidato in cui aderiva in qualita’ di consolidante con gli
effetti previsti dall’art. 124 del testo unico.
5. Nei casi di cui al comma 4, se tutte le altre societa’ aderenti
alla tassazione di gruppo in qualita’ di controllate optano anch’esse
con l’ente o societa’ controllante nel medesimo esercizio,
l’interruzione della tassazione di gruppo non produce gli effetti di
cui all’art. 124, commi 1, 2 e 3, del testo unico. Alle perdite
fiscali di cui al comma 4 del citato art. 124, si applicano in ogni
caso le disposizioni previste dall’art. 118, comma 2, del testo
unico.
6. Nei casi previsti dal comma 1, entro trenta giorni dalla data in
cui si perfeziona l’operazione, indipendentemente dalla eventuale
retrodatazione degli effetti fiscali, si applicano le disposizioni
dell’art. 124, commi 2 e 3, del testo unico; a tal fine, l’ente o
societa’ controllante puo’ attribuire in tutto o in parte i
versamenti effettuati per quanto eccedente il proprio obbligo alle
societa’ controllate, secondo le modalita’ previste dall’art. 43-ter
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
602. Nel caso di cui al comma 4, si applicano le disposizioni del
precedente periodo; tuttavia, il riferimento contenuto nell’art. 124,
comma 2, lettera a), del testo unico, alla societa’ controllante si
intende effettuato all’ente o societa’ che, in qualita’ di
controllante, ha optato congiuntamente alla societa’ di cui al comma
4 per la tassazione di gruppo.
7. Le perdite fiscali residue risultanti dalla dichiarazione di cui
all’art. 9, in alternativa a quanto previsto dall’art. 124, comma 4,
primo periodo, del testo unico, sono imputate alle societa’ che le
hanno prodotte al netto di quelle utilizzate e nei cui confronti
viene meno il requisito del controllo secondo i criteri stabiliti dai
soggetti interessati.
8. Entro trenta giorni dal verificarsi dell’evento che ha
comportato l’interruzione della tassazione di gruppo ai sensi del
presente articolo, la consolidante e’ tenuta a comunicare all’Agenzia
delle entrate la perdita di efficacia dell’opzione, nonche’ l’importo
delle perdite residue attribuito a ciascun soggetto; la comunicazione
e’ effettuata secondo le modalita’ adottate con provvedimento del
Direttore dell’Agenzia delle entrate.
9. Le consolidate per le quali viene meno il requisito del
controllo a loro volta controllanti e le societa’ controllate da
queste possono esercitare l’opzione per la tassazione di gruppo,
secondo le modalita’ di cui all’art. 5 del presente decreto, sin
dall’esercizio in cui e’ venuto meno il requisito del controllo.

Art. 14

Rinnovo o revoca dell’opzione

1. Al termine del triennio l’opzione si intende tacitamente
rinnovata per un altro triennio a meno che non sia revocata secondo
le modalita’ e i termini di cui all’art. 5 del presente decreto.
2. Le disposizioni dell’art. 13, comma 7, del presente decreto si
applicano anche in caso di revoca dell’opzione. In tal caso, la
consolidante e’ tenuta a comunicare all’Agenzia delle entrate
l’importo delle perdite residue attribuite a ciascun soggetto con la
dichiarazione presentata nel periodo d’imposta a decorrere dal quale
si esercita la revoca.

Art. 15

Ingresso di societa’ controllate nel consolidato durante il periodo
di tassazione di gruppo

1. La societa’ che, in qualita’ di controllata, opta per la
tassazione di gruppo, congiuntamente con la controllante, a decorrere
da un esercizio successivo a quello in cui ha avuto inizio la
tassazione di gruppo cui partecipa la controllante, e’ tenuta ad
adempiere gli obblighi previsti dagli articoli da 117 a 127 del testo
unico e dal presente decreto per tre esercizi sociali.
2. Ai fini del comma 1, il reddito complessivo netto della
controllata e’ computato nella dichiarazione del reddito complessivo
globale del consolidato secondo le disposizioni dell’art. 9, tenuto
conto che le perdite maturate in periodi d’imposta anteriori a quello
dal quale ha effetto la tassazione di gruppo ai sensi del comma 1
sono utilizzabili dalla stessa secondo le disposizioni di cui
all’art. 84 del testo unico.

Art. 16

Disposizioni finali

1. Il presente decreto sostituisce ed abroga il decreto del
Ministro dell’economia e delle finanze 9 giugno 2004 recante
«Disposizioni applicative del regime di tassazione del consolidato
nazionale di cui agli articoli da 117 a 128 del testo unico delle
imposte sui redditi» emanato in attuazione dell’art. 129 del citato
testo unico.

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