2 Maggio, 2018

Provv. dir. Agenzia entrate 30 aprile 2018, n. 89757

1. Definizione, contenuto e predisposizione della fattura elettronica
1.1 Ai fini del presente provvedimento, la fattura elettronica è un documento
informatico, in formato strutturato, trasmesso per via telematica al Sistema di
Interscambio (da ora in poi, SdI), di cui al decreto del Ministro dell’Economia
e delle Finanze 7 marzo 2008, e da questo recapitato al soggetto ricevente. La
trasmissione telematica al SdI può riferirsi ad una fattura singola ovvero ad un
lotto di fatture ai sensi dell’articolo 21, comma 3, del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
1.2 La fattura elettronica contiene obbligatoriamente le informazioni stabilite
dall’articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633 ovvero, nel caso di fattura semplificata, quelle stabilite dall’articolo
21bis del medesimo decreto, nonché le altre informazioni indicate nelle
specifiche tecniche di cui allegato A del presente provvedimento.
1.3 La fattura elettronica è un file in formato XML (eXtensible Markup
Language), non contenente macroistruzioni o codici eseguibili tali da attivare
funzionalità che possano modificare gli atti, i fatti o i dati nello stesso
rappresentati, conforme alle specifiche tecniche di cui all’allegato A del
presente provvedimento.
1.4 A integrazione delle informazioni obbligatorie, il file della fattura di cui al
punto 1.3 consente di inserire facoltativamente ulteriori dati utili alla gestione
del ciclo attivo e passivo degli operatori.
1.5 Per la predisposizione del file della fattura l’Agenzia delle entrate rende
gratuitamente disponibili una procedura web, un’applicazione utilizzabile da
dispositivi mobile (da ora in poi app) e un software da installare su PC. Per la
predisposizione del file della fattura da trasmettere al SdI con software privati
sono utilizzate le specifiche tecniche di cui all’allegato A del presente
provvedimento.
1.6 Per le fatture elettroniche emesse nei confronti delle Pubbliche
Amministrazioni restano valide le disposizioni e le regole tecniche di cui al
Decreto Ministeriale 3 aprile 2013, n. 55.

2. Trasmissione della fattura elettronica al SdI e controlli sui file
2.1 La fattura elettronica è trasmessa al SdI dal soggetto obbligato ad emetterla ai
sensi dell’articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633 (cedente/prestatore). La fattura elettronica può essere trasmessa,
per conto del soggetto obbligato ad emetterla, da un intermediario di cui al
successivo punto 5.1. Per la trasmissione devono essere soddisfatti i requisiti
indispensabili alla identificazione del soggetto trasmittente. Tali requisiti sono
rispettati utilizzando una delle modalità di colloquio con il SdI di cui al
successivo punto 2.2.
2.2 La trasmissione della fattura elettronica al SdI è effettuata con le seguenti
modalità, dettagliate nelle specifiche tecniche di cui all’allegato A del
presente provvedimento:
a) posta elettronica certificata, di seguito “PEC”;
b) servizi informatici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, quali la
procedura web e l’app di cui al punto 1.5;
c) sistema di cooperazione applicativa, su rete Internet, con servizio esposto
tramite modello “web service”;
d) sistema di trasmissione dati tra terminali remoti basato su protocollo FTP.
Le modalità di cui alle lettere c) e d) necessitano di un preventivo processo di
“accreditamento” al SdI, descritto nell’allegato A del presente
provvedimento, per consentire di impostare le regole tecniche di colloquio tra
l’infrastruttura informatica del soggetto trasmittente e il SdI: al termine di tale
procedura il SdI, su richiesta, associa al canale telematico attivato almeno un
codice numerico di 7 cifre (da ora in poi, “codice destinatario”).
2.3 Per ogni file della fattura elettronica o lotto di fatture elettroniche
correttamente ricevuti dal SdI, è fornito riscontro con le modalità descritte
nell’allegato A del presente provvedimento.
2.4 Il SdI, per ogni file della fattura elettronica o lotto di fatture elettroniche
correttamente ricevuti, effettua successivi controlli del file stesso. In caso di
mancato superamento dei controlli viene recapitata – entro 5 giorni – una
“ricevuta di scarto” del file al soggetto trasmittente sul medesimo canale con
cui è stato inviato il file al SdI. La fattura elettronica o le fatture del lotto di
cui al file scartato dal SdI si considerano non emesse.
2.5 I controlli di cui al punto 2.4 effettuati dal SdI sono dettagliati nell’allegato A
del presente provvedimento.
2.6 Nel caso in cui il file della fattura sia firmato elettronicamente, il SdI effettua
un controllo sulla validità del certificato di firma. In caso di esito negativo del
controllo, il file viene scartato e viene inviata la ricevuta di cui al punto 2.4.
Anche in questo caso la fattura elettronica o le fatture del lotto di cui al file
scartato dal SdI si considerano non emesse. I tipi di firma elettronica gestiti
dal SdI sono dettagliati nell’allegato A del presente provvedimento.

3. Recapito della fattura elettronica
3.1 La fattura elettronica è recapitata dal SdI al soggetto cessionario/committente.
La fattura elettronica può essere recapitata dal SdI, per conto del
cessionario/committente, ad un intermediario di cui al successivo punto 5.1. Il
SdI recapita la fattura elettronica attraverso le seguenti modalità:
a) sistema di posta elettronica certificata, “PEC”;
b) sistema di cooperazione applicativa, su rete Internet, con servizio esposto
tramite modello “web service”;
c) sistema di trasmissione dati tra terminali remoti basato su protocollo FTP.
Le modalità di cui alle lettere b) e c) necessitano del preventivo processo di
“accreditamento” di cui al punto 2.2.
3.2 Per il recapito della fattura elettronica l’Agenzia delle entrate rende
disponibile un servizio di registrazione, descritto al punto 8.1, “dell’indirizzo
telematico” (vale a dire una PEC o un codice destinatario di cui al precedente
punto 2.2) prescelto per la ricezione dei file.
3.3 In caso di registrazione, le fatture elettroniche sono sempre recapitate
“all’indirizzo telematico” registrato. Nel caso in cui, per cause tecniche non
imputabili al SdI il recapito non fosse possibile (ad esempio, casella PEC
piena o non attiva ovvero canale telematico non attivo), il SdI rende
disponibile al cessionario/committente la fattura elettronica nella sua area
riservata del sito web dell’Agenzia delle entrate, comunicando tale
informazione al soggetto trasmittente. Il cedente/prestatore è tenuto
tempestivamente a comunicare – per vie diverse dal SdI – al
cessionario/committente che l’originale della fattura elettronica è a sua
disposizione nell’area riservata del sito web dell’Agenzia delle entrate: tale
comunicazione può essere effettuata anche mediante la consegna di una copia
informatica o analogica della fattura elettronica.
3.4 Nel caso in cui il cessionario/committente non abbia utilizzato il servizio di
registrazione di cui al punto 3.2, il campo “CodiceDestinatario” del file della
fattura elettronica è compilato dal soggetto emittente come segue:
a) inserendo il codice destinatario di cui al punto 2.2 fornito dal soggetto
cessionario/committente. In tal caso, il SdI recapita la fattura elettronica al
cessionario/committente presso l’indirizzo corrispondente al codice
destinatario indicato nel file della fattura. Qualora il valore riportato nel
campo “CodiceDestinatario” sia inesistente, il SdI invia al soggetto
trasmittente la “ricevuta di scarto” di cui al punto 2.4. Nel caso in cui, per
cause tecniche non imputabili al SdI il canale telematico di cui al punto
3.1, lettere b) e c), non sia attivo e funzionante e il recapito non fosse,
quindi, possibile, il SdI rende disponibile al cessionario/committente la
fattura elettronica nella sua area riservata del sito web dell’Agenzia delle
entrate, comunicando tale informazione al soggetto trasmittente. Il
cedente/prestatore è tenuto tempestivamente a comunicare – per vie
diverse dal SdI – al cessionario/committente che l’originale della fattura
elettronica è a sua disposizione nell’area riservata del sito web
dell’Agenzia delle entrate: tale comunicazione può essere effettuata anche
mediante la consegna di una copia informatica o analogica della fattura
elettronica. Ad eccezione dei casi di scarto del file della fattura di cui al
punto 2.4, il SdI mette a disposizione, nelle rispettive aree riservate del
sito web dell’Agenzia delle entrate del cedente/prestatore e del
cessionario/committente, un duplicato informatico della fattura elettronica,
come definito all’articolo 1, comma 1, lettera i) quinquies, del decreto
Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (CAD);
b) inserendo un codice convenzionale “0000000” e compilando il successivo
campo “PECDestinatario” con l’indirizzo PEC del soggetto
cessionario/committente. In tal caso, il SdI recapita la fattura elettronica al
cessionario/committente alla PEC indicata nel file della fattura. Nel caso
in cui, per cause tecniche non imputabili al SdI (ad esempio, casella PEC
piena o non attiva), il recapito al soggetto ricevente non fosse possibile, il
SdI rende comunque disponibile al cessionario/committente la fattura
elettronica nella sua area riservata del sito web dell’Agenzia delle entrate,
comunicando tale informazione al soggetto trasmittente. Il
cedente/prestatore è tenuto ad effettuare la comunicazione di cui alla
precedente lettera a) al cessionario/committente. Anche in tali casi il SdI
mette a disposizione un duplicato informatico della fattura elettronica
come indicato nella precedente lettera a);
c) inserendo solo il codice convenzionale “0000000” nel caso in cui il
soggetto cessionario/committente sia un consumatore finale e, nella
sezione delle informazioni anagrafiche del file della fattura elettronica,
non siano stati compilati i campi “IdFiscaleIVA” e sia stato compilato
solo il campo “CodiceFiscale” del cessionario/committente. In tal caso, il
SdI recapita la fattura elettronica al cessionario/committente mettendola a
disposizione nella sua area riservata del sito web dell’Agenzia delle
entrate, oltre che rendere disponibile al cedente/prestatore – nella sua area
riservata – un duplicato informatico di cui alla lettera a). Comunque, il
cedente/prestatore consegna direttamente al cliente consumatore finale
una copia informatica o analogica della fattura elettronica, comunicando
contestualmente che il documento è messo a sua disposizione dal SdI
nell’area riservata del sito web dell’Agenzia delle entrate;
d) inserendo solo il codice convenzionale “0000000” nel caso in cui il
soggetto cessionario/committente sia un soggetto passivo che rientra nel
cosiddetto “regime di vantaggio” di cui all’articolo 27, commi 1 e 2, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 luglio 2011, n. 111, ovvero un soggetto passivo che applica il
regime forfettario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23
dicembre 2014, n. 190 ovvero un produttore agricolo di cui all’articolo 34,
comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633. In tal caso, il SdI recapita la fattura elettronica al
cessionario/committente mettendola a disposizione nella sua area riservata
del sito web dell’Agenzia delle entrate, oltre che rendere disponibile al
cedente/prestatore – nella sua area riservata – un duplicato informatico di
cui alla lettera a). Il cedente/prestatore è tenuto tempestivamente a
comunicare – per vie diverse dal SdI – al cessionario/committente che
l’originale della fattura elettronica è a sua disposizione nell’area riservata
del sito web dell’Agenzia delle entrate: tale comunicazione può essere
effettuata anche mediante la consegna di una copia informatica o
analogica della fattura elettronica;
e) inserendo solo il codice convenzionale “0000000” nel caso in cui il
soggetto passivo IVA cessionario/committente non abbia comunicato al
cedente/prestatore il codice destinatario ovvero la PEC attraverso cui
intende ricevere la fattura elettronica dal SdI. In tal caso, il SdI rende
disponibile la fattura elettronica al cessionario/committente nella sua area
riservata del sito web dell’Agenzia delle entrate, oltre che rendere
disponibile al cedente/prestatore – nella sua area riservata – un duplicato
informatico di cui alla lettera a). Comunque, il cedente/prestatore è tenuto
tempestivamente a comunicare – per vie diverse dal SdI – al
cessionario/committente che l’originale della fattura elettronica è a sua
disposizione nella sua area riservata del sito web dell’Agenzia delle
entrate: tale comunicazione può essere effettuata anche mediante la
consegna di una copia informatica o analogica della fattura elettronica.
3.5 L’Agenzia delle entrate non è responsabile per ogni errata compilazione da
parte del cedente/prestatore dell’indirizzo telematico riportato nel file della
fattura elettronica o del lotto di fatture elettroniche.

4. Data di emissione e data di ricezione della fattura elettronica via SdI
4.1 La data di emissione della fattura elettronica è la data riportata nel campo “Data”
della sezione “DatiGenerali” del file della fattura elettronica, che rappresenta
una delle informazioni obbligatorie ai sensi degli articoli 21 e 21bis del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633: la fattura elettronica
scartata dal SdI a seguito dei controlli di cui ai punti 2.4, 2.5 e 2.6 si considera
non emessa.
4.2 Nel caso di esito positivo dei controlli di cui ai punti 2.4, 2.5 e 2.6, il SdI
recapita la fattura elettronica al soggetto ricevente come descritto nel punto 3 e
in caso di esito positivo del recapito invia al soggetto trasmittente una “ricevuta
di consegna” della fattura elettronica che contiene anche l’informazione della
data di ricezione da parte del destinatario.
4.3 Nel caso in cui, per i motivi indicati nel punto 3.4, lettere a), b) ed e), il recapito
al soggetto ricevente non fosse possibile, il SdI rende comunque disponibile al
cessionario/committente la fattura elettronica nella sua area riservata del sito
web dell’Agenzia delle entrate, comunicando tale informazione, unitamente alla
data di messa a disposizione del file, al soggetto trasmittente, affinché il
cedente/prestatore comunichi – per vie diverse dal SdI – al
cessionario/committente che la fattura elettronica è a sua disposizione nella
predetta area riservata.
4.4 Le ricevute di cui ai precedenti punti 4.2 e 4.3 attestano che la fattura è emessa.
4.5 Nel caso di esito positivo del recapito della fattura elettronica, di cui al punto
4.2, la data di ricezione è resa disponibile al destinatario come indicato nelle
specifiche tecniche di cui all’allegato A del presente provvedimento, in funzione
della modalità di ricezione della stessa.
4.6 Nel caso di messa a disposizione in area riservata della fattura di cui al punto
4.3, ai fini fiscali la data di ricezione della fattura è rappresentata dalla data di
presa visione della stessa sul sito web dell’Agenzia delle entrate da parte del
cessionario/committente. Il SdI comunica al cedente/prestatore l’avvenuta presa
visione della fattura elettronica da parte del cessionario/committente.
4.7 Nel caso di messa a disposizione in area riservata della fattura di cui al punto
3.4, lettere c) e d), la data di ricezione coincide con la data di messa a
disposizione.
4.8 Per ogni file elaborato il SdI calcola un codice alfanumerico che caratterizza
univocamente il documento (hash), riportandolo all’interno delle ricevute.

5. Intermediari
5.1 Il cedente/prestatore può trasmettere al SdI le fatture elettroniche attraverso un
intermediario. Il cessionario/committente può ricevere dal SdI le fatture
elettroniche attraverso un intermediario, comunicando al cedente/prestatore
“l’indirizzo telematico” (codice destinatario o PEC) dell’intermediario stesso,
o indicando tale indirizzo nel servizio di registrazione di cui al punto 8.1. Gli
intermediari di cui ai periodi precedenti possono essere anche soggetti diversi
da quelli individuati dall’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica
22 luglio 1998, n. 322.
5.2 Qualora il canale telematico di invio della fattura elettronica coincida con
quello di ricezione, nei casi indicati nell’allegato A del presente
provvedimento, per la ricezione del file può essere utilizzato un “flusso
semplificato” descritto nelle specifiche tecniche stesse.
5.3 La consultazione e l’acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati
informatici messi a disposizione nell’area riservata del sito web dell’Agenzia
delle entrate dei singoli operatori è consentita anche agli intermediari
individuati dall’articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della
Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 appositamente delegati dal
cedente/prestatore o dal cessionario/committente. La delega può essere
conferita e revocata dal cedente/prestatore o dal cessionario/committente
direttamente attraverso le funzionalità rese disponibili nel sito web
dell’Agenzia delle entrate o presentando l’apposito modulo presso un
qualsiasi ufficio territoriale dell’Agenzia delle entrate stessa. L’intermediario
delegato al predetto servizio è abilitato anche alla consultazione dei dati delle
fatture transfrontaliere di cui al successivo punto 9 e dei dati rilevanti ai fini
IVA relativi alle operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2017, trasmessi
ai sensi della normativa vigente.
5.4 L’utilizzo del servizio di registrazione, di cui al punto 8.1, del canale e
“dell’indirizzo telematico” prescelto per la ricezione dei file è consentito
anche attraverso gli intermediari individuati dall’articolo 3, comma 3, del
decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 appositamente
delegati dal cessionario/committente. La delega può essere conferita e
revocata dal cessionario/committente direttamente attraverso le funzionalità
rese disponibili nel sito web dell’Agenzia delle entrate o presentando
l’apposito modulo presso un qualsiasi ufficio territoriale dell’Agenzia delle
entrate stessa.

6. Note di variazioni e autofattura ai sensi dell’articolo 6, comma 8, del decreto
Legislativo n. 471/1997
6.1 Le regole tecniche stabilite nei punti precedenti sono valide anche per le note
emesse in seguito alle variazioni di cui all’articolo 26 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (così dette note di credito
o di debito).
6.2 Le richieste del cessionario/committente al cedente/prestatore di variazioni di
cui all’articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, non sono gestite dal SdI.
6.3 Nel caso in cui il cedente/prestatore abbia effettuato la registrazione contabile
della fattura elettronica per la quale ha ricevuto una “ricevuta di scarto”, di
cui al punto 2.4, dal SdI, viene effettuata – se necessario – una variazione
contabile valida ai soli fini interni senza la trasmissione di alcuna nota di
variazione al SdI.
6.4 Per la regolarizzazione dell’operazione secondo le lettere a) e b) di cui
all’articolo 6, comma 8, del decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, il
cessionario/committente trasmette l’autofattura al SdI compilando, nel file
fattura elettronica, il campo “TipoDocumento” con un codice convenzionale,
riportato nelle specifiche tecniche del presente provvedimento, e le sezioni
anagrafiche del cedente/prestatore e del cessionario/committente
rispettivamente con i dati del fornitore e i propri dati. La trasmissione
dell’autofattura al SdI sostituisce l’obbligo, di cui all’articolo 6, comma 8
lettera a), del decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, di presentazione
dell’autofattura in formato analogico all’Ufficio dell’Agenzia delle entrate
territorialmente competente.

7. Conservazione delle fatture elettroniche
7.1 I cedenti/prestatori e i cessionari/committenti residenti, stabiliti o identificati
in Italia possono conservare elettronicamente, ai sensi del decreto del
Ministro dell’Economia e delle Finanze 17 giugno 2014, le fatture
elettroniche e le note di variazione trasmesse e ricevute attraverso il SdI,
utilizzando il servizio gratuito messo a disposizione dall’Agenzia delle
entrate, conforme alle disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 3 dicembre 2013.
7.2 Per usufruire del servizio di conservazione di cui al precedente punto 7.1
l’operatore aderisce preventivamente all’accordo di servizio pubblicato
nell’area riservata del sito web dell’Agenzia delle entrate.
7.3 L’adesione al servizio di conservazione di cui al punto 7.2 e il successivo
utilizzo del servizio stesso sono consentiti attraverso intermediari, anche
diversi da quelli individuati dall’articolo 3 del decreto del Presidente della
Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, appositamente delegati dal
cedente/prestatore o cessionario/committente.

8. Servizi di ausilio per il processo di fatturazione elettronica
8.1 L’Agenzia delle entrate mette a disposizione degli operatori soggetti passivi
IVA i seguenti servizi, per rendere il processo di fatturazione elettronica più
semplice e automatico possibile:
˗ un software installabile su PC per la predisposizione della fattura
elettronica;
˗ una procedura web e un’app per la predisposizione e trasmissione al SdI
della fattura elettronica;
˗ un servizio web di generazione di un codice a barre bidimensionale (QRCode),
utile per l’acquisizione automatica delle informazioni anagrafiche
IVA del cessionario/committente e del relativo “indirizzo telematico”;
˗ un servizio di registrazione mediante il quale il cessionario/committente, o
per suo conto un intermediario di cui al punto 5.4, può indicare al SdI il
canale e “l’indirizzo telematico” preferito per la ricezione dei file, tra
quelli definiti al punto 3.1. Nel caso in cui il cessionario/committente
abbia utilizzato il servizio, il SdI recapiterà le fatture elettroniche e le note
di variazione riferite a tale partita IVA attraverso il canale e all’indirizzo
telematico registrati, indipendentemente dalle opzioni di compilazione del
campo “CodiceDestinatario” definite alle lettere a) e b) del punto 3.4;
˗ un servizio di ricerca, consultazione e acquisizione delle fatture
elettroniche emesse e ricevute attraverso il SdI all’interno di un’area
riservata del sito dell’Agenzia delle entrate. I file delle fatture elettroniche
correttamente trasmesse al SdI sono disponibili nella citata area riservata
sino al 31 dicembre dell’anno successivo a quello di ricezione da parte del
SdI;
˗ servizi web informativi, di assistenza, di sperimentazione del processo di
fatturazione elettronica regolamentato dai precedenti punti.
8.2 I servizi web di cui al precedente punto 8.1 sono accessibili mediante SPID,
credenziali Fisconline/Entratel, Carta Nazionale dei Servizi (CNS).
8.3 L’app è accessibile mediante credenziali Fisconline/Entratel.

9. Trasmissione telematica dei dati delle operazioni transfrontaliere
9.1 Con riferimento alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi
effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato,
gli operatori IVA residenti trasmettono le seguenti informazioni secondo il
tracciato e le regole di compilazione previste dalle specifiche tecniche
allegate al presente provvedimento: i dati identificativi del cedente/prestatore,
i dati identificativi del cessionario/committente, la data del documento
comprovante l’operazione, la data di registrazione (per i soli documenti
ricevuti e le relative note di variazione), il numero del documento, la base
imponibile, l’aliquota IVA applicata e l’imposta ovvero, ove l’operazione non
comporti l’annotazione dell’imposta nel documento, la tipologia
dell’operazione.
9.2 La comunicazione di cui al precedente punto 9.1 è facoltativa per tutte le
operazioni per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le
quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche secondo le regole
stabilite nei punti precedenti.
9.3 La trasmissione telematica è effettuata entro l’ultimo giorno del mese
successivo a quello della data del documento emesso ovvero a quello della
data di ricezione del documento comprovante l’operazione. Per data di
ricezione si intende la data di registrazione dell’operazione ai fini della
liquidazione dell’IVA.
9.4 Per le sole fatture emesse, le comunicazioni di cui al punto 9.1 possono essere
eseguite trasmettendo al sistema dell’Agenzia delle entrate l’intera fattura
emessa, in un file nel formato stabilito al punto 1.3 e compilando solo il
campo “CodiceDestinatario” con un codice convenzionale indicato nelle
specifiche tecniche allegate al presente provvedimento.

10. Trattamento dei dati
10.1 Le fatture elettroniche e le relative note di variazione correttamente trasmesse
al SdI sono archiviate dall’Agenzia delle entrate per consentire la
consultazione e l’acquisizione dei file delle fatture di cui al successivo punto
10.2 e per la conservazione di cui al punto 7.
10.2 Le fatture elettroniche ovvero i loro duplicati informatici sono consultabili e
acquisibili solo dall’utente titolare dei dati ovvero da un suo intermediario
delegato come stabilito al punto 5.3.
10.3 In caso di attività di controllo, effettuate nel rispetto dei poteri di cui agli
articoli 51 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633
e 32 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
l’Agenzia delle entrate e la Guardia di Finanza possono consultare le fatture
elettroniche e le note di variazione di cui al precedente punto 10.2, solo dopo
aver preventivamente formalizzato apposita comunicazione al contribuente.
Tale modalità di acquisizione delle fatture e delle note di variazione è
effettuata al fine di arrecare la minore turbativa possibile allo svolgimento
delle attività stesse nonché alle relazioni commerciali o professionali del
contribuente, ai sensi dell’articolo 12 dello Statuto del Contribuente.
10.4 Al fine di controllarne la coerenza, supportare gli operatori nella fase di
liquidazione dell’IVA e nella predisposizione delle dichiarazioni dei redditi e
dell’IVA, nonché al fine della valutazione della capacità contributiva, nel
rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali dei contribuenti, l’Agenzia
delle entrate si impegna a trattare i dati trasmessi con le comunicazioni di cui
al punto 9, nonché quelli contenuti nelle fatture elettroniche e nelle note di
variazioni, secondo i principi di liceità, trasparenza e correttezza nonché di
necessità, pertinenza e non eccedenza.
Soltanto gli operatori incaricati dei controlli in base alle norme vigenti, le cui
operazioni sono compiutamente tracciate, possono trattare i dati acquisiti.

11. Sicurezza dei dati
11.1 Tutte le modalità di trasmissione avvengono attraverso protocolli sicuri su
rete internet, come descritto nelle specifiche tecniche allegate al presente
provvedimento.
11.2 La consultazione sicura degli archivi informatici dell’Agenzia delle entrate è
garantita da misure che prevedono un sistema di profilazione, identificazione,
autenticazione ed autorizzazione dei soggetti abilitati alla consultazione, di
tracciatura degli accessi effettuati, con indicazione dei tempi e della tipologia
delle operazioni svolte nonché di conservazione delle copie di sicurezza.

12. Correzioni ed evoluzioni delle specifiche tecniche
12.1 Eventuali modifiche delle specifiche tecniche di cui all’allegato A del
presente provvedimento sono pubblicate nell’apposita sezione del sito
internet dell’Agenzia delle entrate, dandone preventiva comunicazione.

(Omesso l’allegato).

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