D.L. 28 dicembre 2012, n. 227, in G.U. n. 301 del 28.12.2012
Capo I
Missioni internazionali delle Forze armate e di polizia
(Omissis).
Art. 2
Disposizioni in materia di personale
1. Al personale che partecipa alle missioni internazionali di cui al presente decreto si applicano l’articolo 3, commi da 1, alinea, a 9, della legge 3 agosto 2009, n. 108, l’articolo 3, comma 6, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197.
2. L’indennità di missione, di cui all’articolo 3, comma 1, alinea, della legge 3 agosto 2009, n. 108, è corrisposta nella misura del 98 per cento o nella misura intera, incrementata del 30 per cento se il personale non usufruisce a qualsiasi titolo di vitto e alloggio gratuiti.
3. L’indennità di missione di cui al comma 2 è calcolata sulle diarie di seguito specificate per il personale che partecipa alle missioni a fianco indicate:
a) sulla diaria prevista con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Oman, per il personale che partecipa alle missioni ISAF, EUPOL AFGHANISTAN, EUJAST LEX-Iraq, UNIFIL, compreso il personale facente parte della struttura attivata presso le Nazioni Unite, nonché per il personale impiegato negli Emirati Arabi Uniti,
in Bahrein, in Qatar, a Tampa e in servizio di sicurezza presso le sedi diplomatiche di Kabul e di Herat;
b) sulla diaria prevista con riferimento alla Gran Bretagna-Londra, per il personale impiegato presso l’Head Quarter di Northwood nell’ambito delle missioni per il contrasto della pirateria;
c) sulla diaria prevista con riferimento alla Turchia, per il personale che partecipa alla missione EUMM Georgia;
d) sulla diaria prevista con riferimento alla Repubblica democratica del Congo, per il personale impiegato nelle missioni EUTM Somalia, EUCAP Nestor, EUCAP Sahel Niger e per le iniziative di addestramento e formazione delle Forze di polizia somale, dell’Unione europea per la Regional maritime capacity building nel Corno d’Africa e nell’Oceano indiano occidentale e per il Mali.
(Omissis).
Capo III
Disposizioni finali
Art. 9
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.