1 Febbraio, 2013

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 gennaio 2013, in G.U. n. 26 del 31.1.2013

Art. 1

 

1. Per i soggetti individuati  dall’art.  15-bis  del  decreto  del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642,  il  termine  di presentazione della dichiarazione degli atti e documenti soggetti  ad imposta di bollo assolta in modo virtuale, di cui all’art. 15, quinto comma, del medesimo decreto, riferita all’anno 2012 è prorogato fino al 31 marzo 2013.

2. In sede di  liquidazione  definitiva  dell’imposta  dovuta,  gli uffici applicano sulle differenze di imposta da versare a  titolo  di conguaglio annuale a debito dovuto per l’armo 2012  la  maggiorazione di cui all’art.12, comma 5, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal 1° marzo 2013 e  fino  alla  data  di  effettivo pagamento del saldo dovuto per l’anno 2012.

Art. 2

 

1. Ferme restando le scadenze  bimestrali  disposte  dall’art.  15, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, per i soggetti  individuati  dall’art.  15-bis  dello  stesso decreto, limitatamente all’anno 2013,  l’obbligo  di  pagamento  alla prima scadenza bimestrale è assolto con il  versamento  dell’importo corrispondente alla rata dell’imposta riferibile  al  primo  bimestre dell’anno solare 2012 o, in mancanza, pari ad un  sesto  dell’imposta dovuta sugli atti e documenti che si presume verranno emessi  durante l’anno. La rata  così  determinata  deve  essere  evidenziata  nella dichiarazione annuale prorogata  ai  sensi  del  precedente  art.  1,n allegando  la  quietanza  di  versamento  della   relativa   imposta.

L’importo della prima rata bimestrale  deve  essere  rideterminato  a seguito  della  presentazione   della   dichiarazione   annuale.   La differenza tra l’importo determinato in via  provvisoria  della  ratanbimestrale  versata  e  l’importo   riliquidato   a   seguito   della presentazione della dichiarazione deve essere imputata a debito  o  a credito della rata successiva alla liquidazione delle rate bimestrali di pari importo effettuata dall’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate.