Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 gennaio 2013, in G.U. n. 26 del 31.1.2013
Art. 1
1. Per i soggetti individuati dall’art. 15-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, il termine di presentazione della dichiarazione degli atti e documenti soggetti ad imposta di bollo assolta in modo virtuale, di cui all’art. 15, quinto comma, del medesimo decreto, riferita all’anno 2012 è prorogato fino al 31 marzo 2013.
2. In sede di liquidazione definitiva dell’imposta dovuta, gli uffici applicano sulle differenze di imposta da versare a titolo di conguaglio annuale a debito dovuto per l’armo 2012 la maggiorazione di cui all’art.12, comma 5, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal 1° marzo 2013 e fino alla data di effettivo pagamento del saldo dovuto per l’anno 2012.
Art. 2
1. Ferme restando le scadenze bimestrali disposte dall’art. 15, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, per i soggetti individuati dall’art. 15-bis dello stesso decreto, limitatamente all’anno 2013, l’obbligo di pagamento alla prima scadenza bimestrale è assolto con il versamento dell’importo corrispondente alla rata dell’imposta riferibile al primo bimestre dell’anno solare 2012 o, in mancanza, pari ad un sesto dell’imposta dovuta sugli atti e documenti che si presume verranno emessi durante l’anno. La rata così determinata deve essere evidenziata nella dichiarazione annuale prorogata ai sensi del precedente art. 1,n allegando la quietanza di versamento della relativa imposta.
L’importo della prima rata bimestrale deve essere rideterminato a seguito della presentazione della dichiarazione annuale. La differenza tra l’importo determinato in via provvisoria della ratanbimestrale versata e l’importo riliquidato a seguito della presentazione della dichiarazione deve essere imputata a debito o a credito della rata successiva alla liquidazione delle rate bimestrali di pari importo effettuata dall’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate.