Circolare 28 dicembre 2012, n. 49/E, dell’Agenzia delle entrate
“Premessa
L’articolo 39, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 981, come noto, ha inserito nel decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, l’articolo 17-bis il quale prevede che per le controversie di valore non superiore a ventimila euro, relative ad atti emanati dall’Agenzia delle entrate, chi intende proporre ricorso è tenuto preliminarmente a presentare reclamo, a pena di inammissibilità del ricorso stesso.
Con tale reclamo, in sintesi, si instaura una fase preliminare, finalizzata all’esame, in sede amministrativa, della potenziale controversia, che potrà essere risolta nel dialogo fra il contribuente e l’Ufficio, tenuto conto della situazione di fatto e di diritto sottesa alla singola fattispecie ed evitando gli oneri e l’alea del giudizio.
Si tratta, dunque, di uno strumento deflativo del contenzioso, nel cui contesto è facoltà del contribuente formulare anche una proposta di mediazione, ragion per cui l’istituto disciplinato dall’articolo 17-bis del decreto legislativo n. 546 del 1992 viene convenzionalmente denominato “mediazione tributaria”.
Con le circolari n. 9/E del 19 marzo 2012 [1] e n. 33/E del 3 agosto 2012 [2] sono stati forniti una serie di chiarimenti di carattere generale e di indicazioni operative in ordine al nuovo istituto deflativo in esame.
Con la presente circolare, si forniscono alcune ulteriori precisazioni con specifico riferimento agli atti emessi dagli Uffici Provinciali – Territorio dell’Agenzia.
Si evidenzia, infatti, che, per effetto delle disposizioni di cui all’articolo 23-quater del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, inserito dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 135, a decorrere dal 1° dicembre 2012 l’Agenzia del territorio è stata incorporata nell’Agenzia delle entrate, che dalla predetta data esercita le funzioni e i compiti facenti capo all’Ente incorporato, ivi compresi i relativi rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali.
1. L’ambito di applicazione dell’istituto della mediazione tributaria agli atti emessi dagli Uffici Provinciali – Territorio
Si ricorda, innanzitutto, che la procedura di mediazione, che si instaura mediante presentazione di un’istanza di reclamo, è da esperire obbligatoriamente in presenza dei requisiti previsti dall’articolo 17-bis del decreto legislativo n. 546 del 1992.
Rientrano dunque nell’ambito di applicabilità dell’istituto tutti gli atti elencati nell’articolo 19 del D.Lgs. n. 546 del 1992, purché emanati dall’Agenzia delle entrate e di valore non superiore a ventimila euro.
Per quanto concerne, nello specifico, gli atti degli Uffici Provinciali –Territorio, sono oggetto di mediazione, in particolare, le controversie relative a:
- avviso di accertamento del tributo;
- avviso di liquidazione del tributo;
- provvedimento che irroga le sanzioni;
- ruolo;
- rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie e interessi o altri accessori non dovuti;
- diniego o revoca di agevolazioni o rigetto di domande di definizione agevolata di rapporti tributari;
- ogni altro atto per il quale la legge prevede l’autonoma impugnabilità.
Devono invece ritenersi esclusi dalla fase di mediazione tributaria i ricorsi con cui si impugnano gli atti relativi alle operazioni catastali indicate nell’articolo 2, comma 2, del D.Lgs. n. 546 del 1992, in quanto tali atti, anche se emessi dagli Uffici Provinciali – Territorio dell’Agenzia e previsti dall’articolo 19, comma 1, lettera f), del suddetto decreto legislativo, sono caratterizzati da un “valore” non determinabile ai sensi dell’articolo 17-bis, comma 3.
Si ricorda, infatti, che, il citato comma 3 dell’articolo 17-bis del D.Lgs. n. 546 del 1992, prevede che il valore delle controversie alle quali si applica la mediazione “… è determinato secondo le disposizioni di cui al comma 5 dell’articolo 12” del medesimo decreto legislativo.
Per valore, dunque, deve intendersi “l’importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l’atto impugnato; in caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste”.
Al riguardo, vanno pertanto ribaditi i chiarimenti forniti al punto 1.3.2 della circolare 19 marzo 2012, n. 9/E, ove si sottolinea che “poiché l’art. 17-bis richiede che la controversia sia contraddistinta da un valore espressamente individuato, restano escluse dalla fase di mediazione le fattispecie di valore indeterminabile”.
Sul tema, si evidenzia anche che la circolare del Dipartimento delle Finanze n. 1/DF del 21 settembre 2011 [3] – in tema di introduzione del contributo unificato nel processo tributario – ha precisato che “le controversie inerenti le operazioni catastali … si configurano di valore indeterminabile”.
Di contro, il contribuente deve esperire la fase della mediazione qualora oggetto di contestazione sia non solo la rendita attribuita, ma anche il tributo liquidato e/o i relativi accessori ovvero le sanzioni irrogate con il medesimo atto.
Si pensi, a titolo esemplificativo, al ricorso con il quale il contribuente impugna l’atto di attribuzione della rendita presunta di cui all’articolo 19, comma 10, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 782, al fine di contestare i correlati tributi speciali catastali, relativi accessori e sanzioni.
Non possono formare oggetto di mediazione tributaria, invece, i ricorsi con cui, con l’impugnazione dell’avviso di liquidazione o di accertamento emesso dal Comune, si contesti anche la rendita catastale. Relativamente alle contestazioni in ordine ai tributi richiesti dall’Ente Locale, infatti, difetta il requisito della riconducibilità dell’atto impositivo alle attività dell’Agenzia delle Entrate. Per quanto riguarda le contestazioni in merito alla rendita, le stesse, come detto, si configurano come di valore indeterminabile e dunque alle stesse non trova comunque applicazione l’istituto in esame.
2. L’entrata in vigore e l’operatività dell’istituto della mediazione tributaria
Ai sensi dell’articolo 39, comma 11, del decreto legge n. 98 del 2011, l’istituto della mediazione trova applicazione con riferimento agli atti suscettibili di reclamo notificati a decorrere dal 1° aprile 2012.
In merito all’operatività di tale istituto con riferimento alle controversie nelle quali sono attualmente legittimati passivi gli Uffici Provinciali – Territorio dell’Agenzia, in forza delle disposizioni di cui al citato articolo 23-quater del decreto legge n. 95 del 2012, occorre operare una distinzione.
Per quanto concerne gli atti emessi dagli Uffici provinciali dell’Agenzia del territorio fino al 30 novembre 2012, ancorché notificati dopo il 1° dicembre 2012, si precisa che gli stessi non sono soggetti a mediazione.
Tali atti, infatti, non erano “suscettibili di reclamo” alla predetta data del 30 novembre 2012.
Per gli atti emessi dagli Uffici Provinciali – Territorio dal 1° dicembre 2012, data a decorrere della quale l’Agenzia del territorio è stata incorporata nell’Agenzia delle entrate, le disposizioni di cui all’articolo 17-bis del D.Lgs. n. 546 del 1992 risultano invece applicabili, in presenza degli altri requisiti previsti dalla norma.
Per quanto concerne, il rifiuto tacito alla restituzione di tributi, la mediazione troverà applicazione con riferimento alle fattispecie per le quali alla data del 1° dicembre 2012 non siano decorsi novanta giorni dalla data di presentazione della istanza di rimborso, in quanto con il decorso di tale termine si forma il silenzio-rifiuto che consente al contribuente di proporre ricorso giurisdizionale, ai sensi dell’articolo 21, comma 2, del D.Lgs. n. 546 del 1992.
Per converso, l’istituto della mediazione non è applicabile alle controversie riguardanti i rifiuti taciti per i quali alla data del 30 novembre 2012 sia già decorso il termine di novanta giorni dalla presentazione della relativa istanza.
3. L’Ufficio competente
Ai sensi dell’articolo 17-bis, comma 5, del D.Lgs. n. 546 del 1992, “il reclamo va presentato alla Direzione provinciale o alla Direzione regionale che ha emanato l’atto, le quali provvedono attraverso apposite strutture diverse ed autonome da quelle che curano l’istruttoria degli atti reclamabili”.
In caso di atti suscettibili di reclamo emanati dall’Ufficio Provinciale-Territorio, l’istanza deve essere notificata a quest’ultimo.
Infatti, dato il nesso che sussiste tra l’articolo 17-bis e il ricorso giurisdizionale, nel procedimento in esame deve ritenersi applicabile, sebbene non espressamente richiamato, l’articolo 10 del D.Lgs. n. 546 del 1992 ove dispone che è parte nel processo tributario (e quindi competente a ricevere l’istanza di mediazione) “l’ufficio … che ha emanato l’atto impugnato o non ha emanato l’atto richiesto”.
Al fine della trattazione delle istanze, le “strutture diverse ed autonome” da quelle che curano l’istruttoria degli atti reclamabili sono individuate nell’ambito delle strutture di staff, alle dirette dipendenze del Direttore dell’Ufficio Provinciale-Territorio”.
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1: Convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
2: Convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
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