2 Luglio, 2013

Decreto legge 28 giugno 2013, n. 76, in G.U. n. 150 del 28.6.2013 

(Omissis).

 

TITOLO III DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (IVA) E ALTRE
MISURE URGENTI

Art. 11

(Disposizioni in materia fiscale e di impegni internazionali e  altre misure urgenti)

 

1.  All’articolo  40  del  decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98, convertito dalla legge 15 luglio 2011,  n.  111,  sono  apportate  le seguenti modificazioni:

a) al comma 1-ter le parole “1° luglio 2013” sono sostituite  dalle seguenti “1° ottobre 2013”;

b) il comma 1-quater è abrogato.

 

(Omissis).

 

8. L’articolo 6-novies del decreto-legge 26  aprile  2013,  n.  43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71,  è sostituito dal seguente:

«Art.  6-novies   (Detassazione   di   contributi,   indennizzi   e risarcimenti per gli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012) 1. Per i soggetti che hanno sede o unità locali nel territorio dei comuni  di

cui  all’articolo  1  del  decreto-legge  6  giugno  2012,   n.   74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122,  e di cui all’articolo 67-septies del decreto- legge 22 giugno 2012,  n.

83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che abbiano subito danni, verificati con perizia giurata, per effetto degli eventi sismici del maggio 2012, i contributi, gli indennizzi  e i risarcimenti, connessi agli eventi sismici, di qualsiasi  natura  e indipendentemente dalle modalità di  fruizione  e  contabilizzazione non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai  fini  delle imposte  sul  reddito  e  dell’imposta  regionale   sulle   attività produttive.

2. I Presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia  e  Veneto, in qualità di commissari delegati ai sensi dell’articolo 1, comma 4, del  decreto  legge  6  giugno   2012,   n.   74,   convertito,   con modificazioni,  dalla  legge  1°  agosto  2012,  n.  122,  verificano l’assenza di sovracompensazioni dei danni subiti  per  effetto  degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012,  tenendo  conto  anche  degli eventuali indennizzi assicurativi, mediante l’istituzione e  la  cura del registro degli aiuti concessi di cui all’articolo 1,  comma  373, della legge  24  dicembre  2012,  n.  228,  e  successive  modifiche.

L’agevolazione è concessa nei  limiti  e  alle  condizioni  previste dalle decisioni della Commissione europea  C(2012)  9853  final  e  C (2012) 9471 final del 19 dicembre 2012.».

 

(Omissis).

 

12.  Al  decreto-legge  8  aprile  2013  n.  35,   convertito   con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, dopo l’articolo 3-bis e’ aggiunto il seguente articolo:

«Art. 3-ter  (Disposizioni  in  materia  di  addizionale  regionale all’IRPEF nelle Regioni a statuto speciale) 1. Al fine di  consentire la predisposizione delle misure di copertura finanziaria degli  oneri derivanti dal rimborso delle anticipazioni di liquidità di cui  agli articoli 2, comma 3, lettera a) e 3, comma 5, lettera a), le  regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di  Bolzano  in deroga alle disposizioni  dell’articolo  50,  comma  3,  del  decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, come integrato dall’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, a decorrere dall’anno 2014, possono maggiorare fino ad  un  massimo  di  1  punto percentuale l’aliquota base  dell’addizionale  regionale  all’imposta sul reddito delle persone fisiche, stabilita nella  misura  dell’1,23 per cento dall’articolo 28 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.»

 

(Omissis).

 

18. A decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2013, la misura dell’acconto dell’imposta sul reddito delle persone fisiche è fissata al 100 per cento.

19. Per l’anno 2013, la disposizione di cui  al  comma  18  produce effetti  esclusivamente  sulla  seconda  o  unica  rata  di   acconto dell’imposta  sul  reddito  delle  persone  fisiche,  effettuando  il

versamento in misura corrispondente  alla  differenza  fra  l’acconto complessivamente dovuto e  l’importo  dell’eventuale  prima  rata  di acconto. Per i soggetti che si avvalgono dell’assistenza  fiscale,  i sostituti d’imposta trattengono la seconda o unica  rata  di  acconto tenendo conto delle disposizioni contenute nel presente comma.

20. Per il periodo d’imposta in  corso  al  31  dicembre  2013,  la misura  dell’acconto  dell’imposta  sul  reddito  delle  società  è aumentata dal 100 al 101 per cento. La disposizione  produce  effetti

esclusivamente sulla seconda o unica rata di acconto, effettuando  il versamento in misura corrispondente  alla  differenza  fra  l’acconto complessivamente dovuto e  l’importo  dell’eventuale  prima  rata  di acconto.

21. Per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre  2013  e  per quello successivo, il versamento di acconto di cui  all’articolo  35, comma 1, del decreto legge 18  marzo  1976  n.  46,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 10 maggio 1976, n. 249, è  fissato  nella misura del 110 per cento. Per il periodo di imposta in  corso  al  31 dicembre 2013, la  disposizione  di  cui  al  primo  periodo  produce effetti esclusivamente sulla seconda scadenza di acconto, effettuando il versamento in misura corrispondente alla differenza fra  l’acconto complessivamente dovuto e l’importo versato alla prima scadenza.

 

(Omissis).

 

 Art. 13

 

(Entrata in vigore)

 

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso  della  sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

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