Provv. dir. Agenzia entrate 23 marzo 2016, n. 43572
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Proroga temporanea del termine per l’integrazione della documentazione
1.1 Limitatamente alle istanze di accordo preventivo presentate dalla data di
pubblicazione del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del
1° dicembre 2015, recante disposizioni concernenti l’accesso alla procedura di
accordo preventivo connessa all’utilizzo di beni immateriali ai sensi
dell’articolo 1, commi da 37 a 45, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e fino
al 31 marzo 2016, il termine entro cui può essere presentata o integrata la
documentazione di cui ai punti 3, 4 e 5 del citato provvedimento è di 150 giorni
in luogo dei 120 previsti al punto 6.1 del provvedimento medesimo.
2. Rettifica della lettera b del punto 2.3 del Provvedimento
2.1 La lettera b. del punto 2.3 del provvedimento indicato al punto 1.1 è
sostituita dalla seguente: “b. l’indirizzo della stabile organizzazione nel
territorio dello Stato, qualora presentata da impresa non residente, ed
eventualmente il domiciliatario nazionale per la procedura;”.
3. Modalità di comunicazione
3.1 Con successivo provvedimento saranno disciplinate ulteriori modalità di
comunicazione per via telematica tra contribuenti e amministrazione, attraverso
l’impiego della posta elettronica certificata di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, ovvero attraverso l’utilizzo di un servizio
telematico erogato in rete dall’Agenzia delle Entrate che preveda le modalità di
accesso disciplinate dall’articolo 64, comma 2 del decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82.