7 Gennaio, 2019

Decreto min. 28 dicembre 2018, in G.U. n. 5 del 7.1.2019

Art. 1

Modifiche alle modalita’ di assolvimento dell’imposta di bollo su
fatture elettroniche

1. Il comma 2 dell’art. 6 del decreto del Ministro dell’economia e
delle finanze 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26
giugno 2014, n. 146, e’ sostituito dal seguente:
«Il pagamento dell’imposta relativa agli atti, ai documenti ed ai
registri emessi o utilizzati durante l’anno avviene in un’unica
soluzione entro centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio. Il
pagamento dell’imposta relativa alle fatture elettroniche emesse in
ciascun trimestre solare e’ effettuato entro il giorno 20 del primo
mese successivo. A tal fine, l’Agenzia delle entrate rende noto
l’ammontare dell’imposta dovuta sulla base dei dati presenti nelle
fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di interscambio di
cui all’art. 1, commi 211 e 212, della legge 24 dicembre 2007, n.
244, riportando l’informazione all’interno dell’area riservata del
soggetto passivo I.V.A. presente sul sito dell’Agenzia delle entrate.
Il pagamento dell’imposta puo’ essere effettuato mediante il servizio
presente nella predetta area riservata, con addebito su conto
corrente bancario o postale, oppure utilizzando il modello F24
predisposto dall’Agenzia delle entrate. Le fatture elettroniche per
le quali e’ obbligatorio l’assolvimento dell’imposta di bollo devono
riportare specifica annotazione di assolvimento dell’imposta ai sensi
del presente decreto».

Art. 2

Efficacia

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle fatture
elettroniche emesse dal 1° gennaio 2019.

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