Provv. dir. Agenzia entrate 9 aprile 2018, n. 76048
1. Dati relativi alle spese sanitarie messi a disposizione dal Sistema Tessera
Sanitaria ai fini della dichiarazione dei redditi precompilata
1.1. Ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata di cui all’articolo
1 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, il Sistema Tessera Sanitaria, dal 1°
marzo di ciascun anno successivo al periodo d’imposta di riferimento, fatta eccezione
per i dati del 2017 per i quali si applica il termine previsto dal provvedimento n. 26296
del 31 gennaio 2018, mette a disposizione dell’Agenzia delle entrate i dati consolidati
di cui all’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n. 175 del 2014, nonché i dati
consolidati comunicati dai soggetti di cui all’articolo 3, comma 3, del medesimo
decreto, come modificato dall’articolo 1, comma 949, lettera a), della legge 28
dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), e dai soggetti di cui all’articolo 1 del
decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 1° settembre 2016, relativi a:
a) spese sanitarie sostenute nel periodo d’imposta precedente;
b) rimborsi effettuati nell’anno precedente per prestazioni non erogate o parzialmente
erogate, specificando la data nella quale sono stati versati i corrispettivi delle
prestazioni non fruite.
1.2. I dati forniti dal Sistema Tessera Sanitaria sono quelli relativi alle ricevute di
pagamento, alle fatture e agli scontrini fiscali relativi alle spese sanitarie sostenute dal
contribuente e dal familiare a carico nell’anno d’imposta e ai rimborsi erogati.
1.3. Per ciascuna spesa o rimborso di cui al punto 1.1 i dati disponibili sul Sistema Tessera
Sanitaria sono:
a) codice fiscale del contribuente o del familiare a carico cui si riferisce la spesa o il
rimborso;
b) codice fiscale o partita IVA e cognome e nome o denominazione del soggetto di
cui all’articolo 3, comma 3, del decreto legislativo n. 175 del 2014;
c) data del documento fiscale che attesta la spesa;
d) tipologia della spesa;
e) importo della spesa o del rimborso;
f) data del rimborso.
1.4. Le tipologie di spesa sono le seguenti:
a) ticket per acquisto di farmaci e per prestazioni fruite nell’ambito del Servizio
Sanitario Nazionale;
b) farmaci: spese relative all’acquisto di farmaci, anche omeopatici;
c) dispositivi medici con marcatura CE: spese relative all’acquisto o affitto di
dispositivi medici con marcatura CE;
d) servizi sanitari erogati dalle farmacie e parafarmacie: ad esempio spese relative ad
ecocardiogramma, spirometria, holter pressorio e cardiaco, test per glicemia,
colesterolo e trigliceridi o misurazione della pressione sanguigna;
e) farmaci per uso veterinario;
f) prestazioni sanitarie (escluse quelle di chirurgia estetica e di medicina estetica):
assistenza specialistica ambulatoriale; visita medica generica e specialistica o
prestazioni diagnostiche e strumentali; prestazione chirurgica; certificazione
medica; ricoveri ospedalieri ricollegabili ad interventi chirurgici o a degenza, al
netto del comfort;
g) prestazioni sanitarie erogate dai soggetti di cui all’articolo 1 del decreto del
Ministro dell’economia e delle finanze 1° settembre 2016;
h) spese agevolabili solo a particolari condizioni: protesi e assistenza integrativa
(acquisto o affitto di protesi – che non rientrano tra i dispositivi medici con
marcatura CE – e assistenza integrativa); cure termali; prestazioni di chirurgia
estetica e di medicina estetica (ambulatoriale o ospedaliera);
i) altre spese sanitarie.
2. Modalità di accesso ai dati delle spese sanitarie e relativo trattamento
2.1. Accesso ai dati relativi alle spese sanitarie da parte dell’Agenzia delle entrate e
relativo trattamento
2.1.1. L’Agenzia delle entrate accede ai dati delle spese sanitarie e dei rimborsi, con
le modalità e i limiti indicati nei punti seguenti, avvalendosi di servizi di
cooperazione applicativa esposti dal Sistema Tessera Sanitaria. Tali dati non
comprendono le spese sanitarie e i rimborsi per i quali l’assistito abbia
manifestato l’opposizione di cui al punto 2.4.
2.1.2. L’Agenzia delle entrate, tramite sistemi automatici, invoca il servizio massivo
di cooperazione applicativa (servizio web service massivo) trasmettendo al
Sistema Tessera Sanitaria la lista dei codici fiscali che rientrano nella platea dei
contribuenti interessati dalla dichiarazione precompilata e dei familiari a carico
come indicati nelle Certificazioni Uniche trasmesse all’Agenzia delle entrate
nei termini previsti dall’articolo 2 del decreto legislativo n. 175 del 2014.
2.1.3. Il Sistema Tessera Sanitaria fornisce, per ciascun soggetto, i totali di spesa ed i
totali dei rimborsi aggregati in base alle tipologie di spesa di cui al punto 1.4,
ad esclusione delle spese sanitarie e dei rimborsi per i quali l’assistito abbia
manifestato l’opposizione di cui al punto 2.4.
2.1.4. L’Agenzia delle entrate elabora i dati relativi alle spese sanitarie e ai rimborsi
messi a disposizione dal Sistema Tessera Sanitaria con sistemi automatici,
determinando l’importo complessivo delle spese agevolabili ai fini fiscali da
utilizzare per la dichiarazione dei redditi precompilata. I sistemi di
elaborazione dell’Agenzia delle entrate li suddividono in:
– spese automaticamente agevolabili, secondo la legislazione fiscale vigente;
– spese agevolabili solo a particolari condizioni.
2.1.5. Con riferimento alle sole dichiarazioni soggette alle attività di controllo di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, l’Agenzia
delle entrate può accedere, tramite il Sistema Tessera Sanitaria, alle
informazioni di dettaglio di cui al punto 1.3 e modificate ai sensi del punto
2.3.2, al fine di semplificare l’esibizione dei documenti da parte del
contribuente.
2.2. Accesso ai dati aggregati relativi alle spese sanitarie
2.2.1. In fase di accesso alla dichiarazione precompilata, il contribuente visualizza
nell’elenco delle informazioni attinenti la dichiarazione precompilata, di cui al
punto 3.1, lettera b), del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate
relativo all’accesso alla dichiarazione 730 precompilata da parte del
contribuente e degli altri soggetti autorizzati, i seguenti dati riferibili anche ai
familiari a carico con esclusione di quelli per i quali sia stata manifestata
l’opposizione di cui al punto 2.4:
a) totale delle spese sanitarie automaticamente agevolabili e dei relativi
rimborsi aggregati in base alle tipologie di spesa di cui al punto 1.4;
b) totale delle spese sanitarie agevolabili solo in presenza di particolari
condizioni e dei relativi rimborsi aggregati in base alle tipologie di spesa
di cui al punto 1.4.
Il totale delle spese sanitarie automaticamente agevolabili viene, inoltre,
esposto, secondo la legislazione fiscale vigente, negli appositi campi della
dichiarazione precompilata, al netto delle relative spese rimborsate di cui al
punto 1.1, lettera b), riferibili al medesimo anno d’imposta.
Se il familiare risulta a carico di più contribuenti, le spese vengono inserite
nelle dichiarazioni precompilate di questi ultimi in proporzione alla percentuale
di carico.
2.2.2. I rimborsi delle spese sanitarie, dovuti alla mancata erogazione totale o parziale
della prestazione sanitaria ed erogati in un’annualità diversa da quella in cui è
stato effettuato il relativo pagamento, sono inseriti nella dichiarazione
precompilata del contribuente nel quadro relativo ai redditi assoggettati a
tassazione separata. Se la spesa sanitaria oggetto del rimborso non è stata
portata in detrazione nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui è
stata sostenuta, il contribuente può modificare la dichiarazione precompilata
eliminando dai redditi assoggettati a tassazione separata l’importo del relativo
rimborso.
2.2.3. Le informazioni di cui ai punti 2.2.1 e 2.2.2 sono rese disponibili ai CAF e ai
professionisti abilitati, nonché ai sostituti d’imposta, preventivamente delegati
dal contribuente con le modalità di cui al provvedimento del Direttore
dell’Agenzia delle entrate relativo all’accesso alla dichiarazione 730
precompilata da parte del contribuente e degli altri soggetti autorizzati, e ai
dipendenti dell’Agenzia delle entrate incaricati di fornire assistenza ai
contribuenti in relazione alla dichiarazione precompilata.
2.3. Consultazione e rettifica dei dati di dettaglio relativi alle spese sanitarie da parte del
contribuente
2.3.1. Ai fini dell’eventuale consultazione dei dati delle spese sanitarie indicati nella
dichiarazione precompilata, a partire dal 15 aprile di ciascun anno il
contribuente può verificare sul sito dell’Agenzia delle entrate nell’area
autenticata, tramite il servizio di interrogazione puntuale in cooperazione
applicativa (servizio web service puntuale) esposto dal Sistema Tessera
Sanitaria, le informazioni di dettaglio di cui al punto 1.3 del presente
provvedimento relative alle singole spese sanitarie e ai rimborsi, anche con
riferimento alle spese e ai rimborsi relativi ai familiari a carico, ad esclusione
delle spese sanitarie e dei rimborsi per i quali l’assistito abbia manifestato
l’opposizione di cui al punto 2.4.
2.3.2. Dall’anno d’imposta 2017, ai fini dell’eventuale rettifica dei dati delle spese
sanitarie indicati nella dichiarazione precompilata, a partire dalla data in cui è
possibile accettare, modificare o integrare direttamente la dichiarazione il
contribuente può modificare, sul sito dell’Agenzia delle entrate nell’area
autenticata, tramite i servizi in cooperazione applicativa (servizio web service
puntuale) esposti dal Sistema Tessera Sanitaria, le informazioni di dettaglio di
cui al punto 1.3 del presente provvedimento relative alle singole spese sanitarie
e ai rimborsi, anche con riferimento alle spese da lui sostenute per i familiari a
carico e ai relativi rimborsi, ad esclusione delle spese sanitarie e dei rimborsi
per i quali l’assistito abbia manifestato l’opposizione di cui al punto 2.4. In
particolare il contribuente può eliminare oppure aggiungere o modificare i
singoli documenti di spesa. A seguito delle modifiche apportate dal
contribuente, il Sistema Tessera Sanitaria crea una copia con i dati aggiornati
delle spese e dei rimborsi e fornisce all’Agenzia delle entrate, per ciascun
soggetto, i nuovi totali delle spese e dei rimborsi – determinati anche sulla base
della percentuale di sostenimento delle spese riferite ai familiari a carico
nonché di eventuali importi rimborsati da parte di enti e casse con finalità
assistenziali – aggregati in base alle tipologie di spesa di cui al punto 1.4, che
vengono utilizzati nell’ambito di un servizio per la compilazione agevolata del
quadro della dichiarazione dei redditi relativo agli oneri deducibili e detraibili.
2.3.3. Le informazioni di dettaglio di cui al punto 1.3, nonché le informazioni di
dettaglio rettificate di cui al punto 2.3.2, non possono essere visualizzate né dai
dipendenti dell’Agenzia delle entrate, in sede di assistenza, né dai soggetti
delegati che accedono alla dichiarazione precompilata con le modalità di cui al
provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate relativo all’accesso alla
dichiarazione precompilata da parte del contribuente e degli altri soggetti
autorizzati. Le informazioni di dettaglio rettificate di cui al punto 2.3.2 possono
essere visualizzate dai dipendenti dell’Agenzia delle entrate nell’ambito delle
attività di controllo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, al fine di semplificare l’esibizione dei documenti da
parte del contribuente.
2.4. Opposizione dell’assistito a rendere disponibili all’Agenzia delle entrate i dati relativi
alle spese sanitarie
2.4.1. Ciascun assistito può esercitare la propria opposizione a rendere disponibili
all’Agenzia delle entrate i dati relativi alle spese sanitarie sostenute nell’anno
precedente e ai rimborsi effettuati nell’anno precedente per prestazioni
parzialmente o completamente non erogate, per l’elaborazione della
dichiarazione dei redditi precompilata. Se l’assistito è un familiare a carico i
dati relativi alle spese e ai rimborsi per i quali ha esercitato l’opposizione non
sono visualizzabili dai soggetti di cui risulta a carico, né nell’elenco delle
informazioni attinenti la dichiarazione precompilata di cui al punto 2.2.1 né
nella fase di consultazione dei dati di dettaglio di cui al punto 2.3.1.
2.4.2. L’opposizione di cui al punto 2.4.1 viene manifestata con le seguenti modalità:
a) nel caso di scontrino parlante, non comunicando al soggetto che emette lo
scontrino il codice fiscale riportato sulla tessera sanitaria;
b) negli altri casi chiedendo verbalmente al medico o alla struttura sanitaria
l’annotazione dell’opposizione sul documento fiscale. L’informazione di
tale opposizione deve essere conservata anche dal medico/struttura
sanitaria.
2.4.3. Oltre a quanto previsto al punto 2.4.2, l’opposizione può essere effettuata, in
relazione ad ogni singola voce, dal 1° al 28 febbraio dell’anno successivo al
periodo d’imposta di riferimento, fatta eccezione per i dati del 2017 per i quali
si applica il termine previsto dal provvedimento n. 26296 del 31 gennaio 2018,
accedendo all’area autenticata del sito web dedicato del Sistema Tessera
Sanitaria tramite tessera sanitaria TS-CNS oppure tramite le credenziali
Fisconline rilasciate dall’Agenzia delle entrate. L’assistito può consultare
l’elenco delle spese sanitarie e selezionare le singole voci per le quali esprime
la propria opposizione all’invio dei relativi dati da parte del Sistema Tessera
Sanitaria all’Agenzia delle entrate per l’elaborazione della dichiarazione
precompilata. L’opposizione all’utilizzo dei dati relativi alla spesa sanitaria
comporta che la spesa e il relativo rimborso non siano resi disponibili
all’Agenzia delle entrate per l’elaborazione della dichiarazione precompilata.
2.4.4. Dal 1° ottobre dell’anno di riferimento al 31 gennaio dell’anno successivo,
fatta eccezione per i dati del 2017 per i quali si applica il termine previsto dal
provvedimento n. 26296 del 31 gennaio 2018, l’assistito, in alternativa alla
modalità di cui al punto precedente, può esercitare l’opposizione a rendere
disponibili all’Agenzia delle entrate i dati aggregati relativi ad una o più
tipologie di spesa di cui al punto 1.4 del presente provvedimento, comunicando
all’Agenzia delle entrate, oltre alla tipologia di spesa da escludere, il proprio
codice fiscale, gli altri dati anagrafici e il numero di identificazione posto sul
retro della tessera sanitaria con la relativa data di scadenza. L’opposizione
all’utilizzo dei dati relativi ad una tipologia di spesa comporta che le spese
della tipologia selezionata e i relativi rimborsi non siano resi disponibili
all’Agenzia delle entrate per l’elaborazione della dichiarazione precompilata.
Per effettuare la comunicazione l’assistito può:
a) inviare una e-mail all’indirizzo di posta elettronica che sarà pubblicato sul
sito internet dell’Agenzia delle entrate;
b) telefonare al Centro di assistenza multicanale dell’Agenzia delle entrate
mediante l’utilizzo dei numeri 848.800.444 – 0696668907 (da cellulare) –
+39 0696668933 (da estero);
c) recarsi personalmente presso un qualsiasi ufficio territoriale dell’Agenzia
delle entrate e consegnare il modello fac-simile di richiesta di opposizione
pubblicato sul sito internet dell’Agenzia delle entrate.
Se l’assistito utilizza le modalità di cui alle lettere a) e b) può inviare il modello
fac-simile di richiesta di opposizione pubblicato sul sito internet dell’Agenzia
delle Entrate o fornire le informazioni sopra indicate in forma libera.
In tutti i casi di utilizzo del modello fac-simile di richiesta di opposizione
pubblicato sul sito internet dell’Agenzia delle entrate, alla richiesta occorre
allegare copia del documento di identità, mentre nell’ipotesi di richiesta in
forma libera è sufficiente indicare il tipo di documento di identità, il numero e
la scadenza dello stesso.
2.4.5. A seguito della richiesta di opposizione rilevata secondo quanto previsto dal
punto 2.4.4, il servizio sincrono del Sistema Tessera Sanitaria consente la
gestione della richiesta secondo le seguenti modalità:
– il Sistema Tessera Sanitaria acquisisce dall’Agenzia delle entrate il codice
fiscale ovvero la lista dei codici fiscali da elaborare, con l’indicazione per
ogni codice fiscale di una o più tipologie di spesa da escludere, come
richiesto dal medesimo assistito;
– il Sistema Tessera Sanitaria per ogni codice fiscale non trasmette
all’Agenzia delle entrate, ai fini della elaborazione della dichiarazione
precompilata, tutte le spese sanitarie e i rimborsi afferenti alle tipologie di
spesa escluse;
– il Sistema Tessera Sanitaria comunica all’Agenzia delle entrate l’esito
dell’operazione effettuata.
2.4.6. L’opposizione all’utilizzo delle spese sanitarie e dei rimborsi può essere
esercitata direttamente dall’assistito che abbia compiuto i sedici anni d’età. Se
l’assistito non ha compiuto i sedici anni d’età o è incapace d’agire
l’opposizione viene effettuata per suo conto dal rappresentante o tutore.
2.4.7. Resta ferma la possibilità per il contribuente di inserire le spese per le quali è
stata esercitata l’opposizione nella successiva fase di modifica o integrazione
della dichiarazione precompilata, purché sussistano i requisiti per la detraibilità
delle spese sanitarie previsti dalla legge.
3. Registrazione delle operazioni di trattamento degli accessi sui dati relativi alle
spese sanitarie
3.1. Tutte le operazioni di trattamento sui dati sanitari effettuate da parte
dell’Agenzia delle entrate, nonché quelle di consultazione effettuate dal
contribuente sono tracciate. In particolare, vengono registrati in appositi file di
log i dati relativi a:
a) codice identificativo del soggetto fisico ovvero del processo automatico
che accede ai dati;
b) data e ora dell’esecuzione;
c) modalità di utilizzo dei dati:
– elaborazione ai fini di totalizzazione;
– visualizzazione dei dati di dettaglio, da parte dei soli contribuenti;
– codice fiscale dei contribuenti e dei familiari a carico di cui vengono
prelevati i dati.
I file di log di tracciamento delle operazioni di consultazione sono conservati
per un periodo di 12 mesi.
4. Dati relativi alle spese veterinarie messi a disposizione dal Sistema Tessera
Sanitaria ai fini della dichiarazione dei redditi precompilata
4.1. Ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata di cui
all’articolo 1 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, il Sistema
Tessera Sanitaria, dal 1° marzo di ciascun anno successivo al periodo
d’imposta di riferimento, mette a disposizione dell’Agenzia delle entrate i dati
consolidati di cui all’articolo 2 del decreto del Ministro dell’economia e delle
finanze 1° settembre 2016 relativi a:
– spese veterinarie sostenute dalle persone fisiche nel periodo d’imposta
precedente, riguardanti le tipologie di animali individuate dal decreto del
Ministero delle finanze 6 giugno 2001, n. 289;
– rimborsi effettuati nel periodo d’imposta precedente per prestazioni non
erogate o parzialmente erogate, specificando la data nella quale sono stati
versati i corrispettivi delle prestazioni non fruite.
4.2. I dati forniti dal Sistema Tessera Sanitaria sono quelli relativi alle ricevute di
pagamento e alle fatture relative alle spese veterinarie sostenute dal
contribuente nell’anno d’imposta e ai rimborsi erogati.
4.3. Per ciascuna spesa o rimborso di cui al punto 4.1 i dati disponibili sul Sistema
Tessera Sanitaria sono:
– codice fiscale del contribuente cui si riferisce la spesa o il rimborso;
– codice fiscale o partita IVA e cognome e nome o denominazione del
soggetto di cui all’articolo 2 del decreto del Ministro dell’economia e delle
finanze 1° settembre 2016;
– data del documento fiscale che attesta la spesa;
– tipologia della spesa;
– importo della spesa o del rimborso;
– data del rimborso.
5. Modalità di accesso ai dati delle spese veterinarie e relativo trattamento
5.1. Accesso ai dati relativi alle spese veterinarie da parte dell’Agenzia delle entrate e
relativo trattamento
5.1.1. L’Agenzia delle entrate accede ai dati delle spese veterinarie e dei rimborsi
avvalendosi di servizi di cooperazione applicativa esposti dal Sistema Tessera
Sanitaria.
5.1.2. L’Agenzia delle entrate, tramite sistemi automatici, invoca il servizio massivo
di cooperazione applicativa (servizio web service massivo) trasmettendo al
Sistema Tessera Sanitaria la lista dei codici fiscali che rientrano nella platea dei
contribuenti interessati dalla dichiarazione precompilata.
5.1.3. Il Sistema Tessera Sanitaria fornisce, per ciascun soggetto, il totale di spesa ed
il totale dei rimborsi.
5.1.4. L’Agenzia delle entrate elabora i dati relativi alle spese veterinarie e ai
rimborsi messi a disposizione dal Sistema Tessera Sanitaria con sistemi
automatici.
5.2. Accesso ai dati relativi alle spese veterinarie
5.2.1. In fase di accesso alla dichiarazione precompilata, il contribuente visualizza
nell’elenco delle informazioni attinenti la dichiarazione precompilata, di cui al
punto 3.1, lettera b), del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate
relativo all’accesso alla dichiarazione 730 precompilata da parte del
contribuente e degli altri soggetti autorizzati, il totale delle spese veterinarie e
dei relativi rimborsi.
Il totale delle spese veterinarie viene, inoltre, esposto, secondo la legislazione
fiscale vigente, nell’apposito campo della dichiarazione precompilata, al netto
delle relative spese rimborsate, riferibili al medesimo anno d’imposta.
5.2.2. I rimborsi delle spese veterinarie erogati in un’annualità diversa da quella in
cui è stato effettuato il relativo pagamento, sono inseriti nella dichiarazione
precompilata del contribuente nel quadro relativo ai redditi assoggettati a
tassazione separata. Se la spesa veterinaria oggetto del rimborso non è stata
portata in detrazione nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui è
stata sostenuta, il contribuente può modificare la dichiarazione precompilata
eliminando dai redditi assoggettati a tassazione separata l’importo del relativo
rimborso.
5.2.3. Le informazioni di cui ai punti 5.2.1 e 5.2.2 sono rese disponibili ai CAF e ai
professionisti abilitati, nonché ai sostituti d’imposta, preventivamente delegati
dal contribuente con le modalità di cui al provvedimento del Direttore
dell’Agenzia delle entrate relativo all’accesso alla dichiarazione precompilata
da parte del contribuente e degli altri soggetti autorizzati, e ai dipendenti
dell’Agenzia delle entrate incaricati di fornire assistenza ai contribuenti in
relazione alla dichiarazione precompilata.
5.3. Consultazione e rettifica dei dati di dettaglio relativi alle spese veterinarie da parte
del contribuente
5.3.1. Ai fini dell’eventuale consultazione dei dati delle spese veterinarie indicati
nella dichiarazione precompilata, a partire dal 15 aprile di ciascun anno il
contribuente può verificare sul sito dell’Agenzia delle entrate nell’area
autenticata, tramite il servizio di interrogazione puntuale in cooperazione
applicativa (servizio web service puntuale) esposto dal Sistema Tessera
Sanitaria, le informazioni di dettaglio relative alle singole spese veterinarie e ai
rimborsi.
5.3.2. Dall’anno d’imposta 2017, ai fini dell’eventuale rettifica dei dati delle spese
veterinarie indicati nella dichiarazione precompilata, a partire dalla data in cui
è possibile accettare, modificare o integrare direttamente la dichiarazione il
contribuente può modificare, sul sito dell’Agenzia delle entrate nell’area
autenticata, tramite i servizi in cooperazione applicativa (servizio web service
puntuale) esposti dal Sistema Tessera Sanitaria, le informazioni di dettaglio di
cui al punto 4.3 del presente provvedimento relative alle singole spese
veterinarie e ai rimborsi. A seguito delle modifiche apportate dal contribuente,
il Sistema Tessera Sanitaria crea una copia con i dati aggiornati delle spese e
dei rimborsi e fornisce all’Agenzia delle entrate, per ciascun soggetto, i nuovi
totali delle spese e dei rimborsi, che vengono utilizzati nell’ambito di un
servizio per la compilazione agevolata del quadro della dichiarazione dei
redditi relativo agli oneri deducibili e detraibili.
6. Conservazione dei dati delle spese sanitarie e veterinarie per finalità di controllo
relative alla trasmissione dei dati
6.1. Il Sistema Tessera Sanitaria registra in archivi distinti e separati i dati
consolidati di cui all’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n. 175 del
2014, i dati consolidati comunicati dai soggetti di cui all’articolo 3, comma 3,
del medesimo decreto, come modificato dall’articolo 1, comma 949, lettera a),
della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), nonché i dati di
cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 1° settembre 2016,
per le successive finalità di controllo relative alla corretta e tempestiva
trasmissione dei dati di cui all’articolo 23 del decreto legislativo 24 settembre
2015, n. 158, e al citato articolo 1, comma 949, lettera e), della legge n. 208 del
2015. I dati registrati sono conservati fino a quando non siano decorsi i termini
previsti dall’articolo 20 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, per
l’irrogazione delle sanzioni stabilite dall’articolo 3 del decreto legislativo n.
175 del 2014.
7. Consultazione del Garante per la protezione dei dati personali
7.1. Il Garante per la protezione dei dati personali è stato consultato all’atto della
predisposizione del presente provvedimento ai sensi dell’articolo 154 del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Il Garante si è espresso con il
provvedimento n. 194 del 5 aprile 2018.