4 Febbraio, 2015

Decreto min. 23 gennaio 2015, in G.U. n. 27 del 3.2.2015

 

Art. 1

Principi generali

 

  1. Alle cessioni di beni ed alle  prestazioni  di  servizi  di  cui

all’art. 17-ter del decreto n. 633 del 1972, effettuate nei confronti

delle  pubbliche  amministrazioni   ivi   contemplate,   di   seguito

“pubbliche amministrazioni”, e per le quali tali amministrazioni  non

sono debitori d’imposta  ai  sensi  della  normativa  in  materia  di

imposta  sul  valore  aggiunto,  si  applicano  le  disposizioni  del

presente decreto.

  2. Per le operazioni  di  cui  al  comma  1  l’imposta  sul  valore

aggiunto e’ versata dalle pubbliche  amministrazioni  cessionarie  di

beni o committenti di servizi con effetto dalla data in cui l’imposta

diviene esigibile.

                               

Art. 2

Effetti sui soggetti passivi fornitori

 

  1. I soggetti passivi dell’IVA, che effettuano le cessioni di  beni

e le prestazioni di servizi di cui all’art. 1,  emettono  la  fattura

secondo quanto previsto dall’art. 21 del decreto n. 633 del 1972  con

l’annotazione “scissione dei pagamenti”.

  2. I soggetti passivi dell’IVA che effettuano le operazioni di  cui

all’art. 1 non sono tenuti al pagamento dell’imposta  ed  operano  la

registrazione delle fatture emesse ai sensi degli articoli  23  e  24

del decreto n. 633 del 1972 senza computare  l’imposta  ivi  indicata

nella liquidazione periodica.

                             

Art. 3

Esigibilita’ dell’imposta

 

  1. L’imposta relativa alle cessioni di beni ed alle prestazioni  di

servizi di cui all’art. 1 diviene esigibile al momento del  pagamento

dei corrispettivi.

  2.  Le  pubbliche  amministrazioni  possono  comunque  optare   per

l’esigibilita’ dell’imposta anticipata  al  momento  della  ricezione

della fattura.

  3. Per effetto dell’entrata in vigore dell’art. 17-ter del  decreto

n. 633 del 1972, alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi

disciplinate dal medesimo articolo non e’ applicabile la disposizione

di cui all’art. 6, quinto comma, secondo periodo, del decreto n.  633

del 1972.

                              

Art. 4

Versamento dell’imposta

 

  1. Il versamento dell’IVA  dovuta  e’  effettuato  dalle  pubbliche

amministrazioni entro il giorno 16 del mese successivo  a  quello  in

cui l’imposta diviene esigibile, senza possibilita’ di  compensazione

e utilizzando un apposito codice tributo, con le seguenti modalita’:

    a) per le pubbliche amministrazioni titolari di conti  presso  la

Banca d’Italia, tramite modello “F24  Enti  pubblici”  approvato  con

provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 28  giugno

2013;

    b) per le pubbliche amministrazioni, diverse  da  quelle  di  cui

alla lettera a), autorizzate a detenere un conto corrente presso  una

banca convenzionata con l’Agenzia delle entrate ovvero  presso  Poste

italiane, mediante  versamento  unificato  di  cui  all’art.  17  del

decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;

    c) per le pubbliche amministrazioni diverse da quelle di cui alle

lettere a) e b), direttamente all’entrata del  bilancio  dello  Stato

con imputazione ad un articolo  di  nuova  istituzione  del  capitolo

1203.

  2. Le pubbliche amministrazioni possono, in ogni caso,  effettuare,

entro la scadenza indicata al comma 1 del presente articolo, distinti

versamenti per l’IVA dovuta cosi’ come segue:

    a) in ciascun giorno del mese, relativamente al  complesso  delle

fatture per le quali l’imposta e’ divenuta esigibile in tale giorno;

    b) relativamente a ciascuna fattura la cui  imposta  e’  divenuta

esigibile.

                             

Art. 5

Disposizioni per le pubbliche

amministrazioni soggetti passivi dell’IVA

 

  1. Le pubbliche amministrazioni che effettuano acquisti di  beni  e

servizi nell’esercizio di attivita’ commerciali,  in  relazione  alle

quali  sono  identificate  agli  effetti  dell’imposta   sul   valore

aggiunto, annotano le relative  fatture  nel  registro  di  cui  agli

articoli 23 o 24 del decreto n. 633 del 1972 entro il giorno  15  del

mese successivo a quello in cui l’imposta e’ divenuta esigibile,  con

riferimento al mese precedente.

  2. Nei casi di cui al comma  1,  l’imposta  dovuta  partecipa  alla

liquidazione periodica del mese dell’esigibilita’ od,  eventualmente,

del relativo trimestre.

                             

Art. 6

Attivita’ di monitoraggio e controllo

 

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  1. Per il monitoraggio dei versamenti I.V.A.  di  cui  all’art.  4,

l’Agenzia delle entrate, previa  intesa  con  il  Dipartimento  della

Ragioneria  generale  dello   Stato,   acquisisce   ed   elabora   le

informazioni dei predetti  versamenti  e  le  informazioni  contenute

nelle fatture elettroniche trasmesse ai sensi dell’art. 1,  commi  da

209 a 214, della legge 27 dicembre 2007, n. 244, e  relativi  decreti

attuativi.

  2. In caso  di  verifiche,  controlli  o  ispezioni,  le  pubbliche

amministrazioni   mettono   a    disposizione    dell’Amministrazione

finanziaria, eventualmente in formato elettronico, la  documentazione

utile per verificare la corrispondenza tra l’importo dell’IVA  dovuta

e quello dell’IVA versata per ciascun mese di riferimento.

  3. Nell’ambito delle proprie competenze istituzionali,  gli  organi

interni di revisione e di controllo vigilano, in  particolare,  sulla

corretta  esecuzione  dei  versamenti  dell’imposta  da  parte  delle

pubbliche amministrazioni.

                              

Art. 7

Rinvio

 

  1. Resta fermo  quanto  previsto  dalle  disposizioni  generali  in

materia di imposta sul valore aggiunto per le cessioni di beni  e  le

prestazioni di servizi,  effettuate  nei  confronti  delle  pubbliche

amministrazioni per le quali queste ultime sono debitori d’imposta.

                              

Art. 8

Contribuenti ammessi

al rimborso in via prioritaria

 

  1. La disposizione di cui all’art. 38-bis, comma 10, del decreto n.

633 del 1972, e successive modificazioni,  che  prevede  l’erogazione

dei rimborsi in via prioritaria dell’eccedenza d’imposta  detraibile,

si applica, a partire dalla richiesta  relativa  al  primo  trimestre

dell’anno d’imposta 2015, ai soggetti passivi  che  hanno  effettuato

operazioni nei  confronti  delle  pubbliche  amministrazioni  di  cui

all’art. 17-ter dello stesso decreto n. 633 del 1972, fermo  restando

quanto previsto dall’art. 2 del decreto del Ministro dell’economia  e

delle finanze del 22 marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale

n. 76 del 31 marzo 2007,  e  nel  rispetto  dei  presupposti  di  cui

all’art. 30, secondo comma, lettera a), del decreto n. 633 del 1972.

  2. I rimborsi di cui al comma 1 sono erogati in via prioritaria per

un ammontare non  superiore  all’ammontare  complessivo  dell’imposta

applicata alle operazioni, di cui all’art. 17ter del decreto n.  633

del 1972, effettuate nel periodo  in  cui  si  e’  avuta  l’eccedenza

d’imposta detraibile oggetto della richiesta di rimborso.

                            

Art. 9

Efficacia

 

  1.  Le  disposizioni  del  presente  decreto  si   applicano   alle

operazioni per le quali e’ stata emessa  fattura  a  partire  dal  1°

gennaio 2015.

  2. Fino all’adeguamento dei  processi  e  dei  sistemi  informativi

relativi alla gestione  amministrativo  contabile  e,  comunque,  non

oltre il 31 marzo  2015,  le  pubbliche  amministrazioni  individuate

nell’art. 1 del presente decreto sono tenute ad accantonare le  somme

occorrenti per il successivo versamento dell’imposta, da  effettuarsi

in ogni caso entro il 16 aprile 2015.