Provv. dir. Agenzia entrate 22 febbraio 2013, n. 23840
1. Comunicazione dei sostituti di imposta
1.1. I sostituti d’imposta trasmettono, esclusivamente con modalità telematiche entro il 31 marzo, il modello di comunicazione di cui al punto 2.1. per indicare la sede telematica dove
ricevere il flusso contenente i risultati finali delle dichiarazioni 730 (modello 730-4 e modello
730-4 integrativo), presentate nello stesso anno cui si riferisce la comunicazione, trasmesso
dall’Agenzia delle entrate ai sensi dell’articolo 16, comma 4-bis, del decreto ministeriale 31
maggio 1999, n. 164. I sostituti d’imposta appartenenti a un gruppo societario, come indicato
nell’articolo 3, comma 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, possono indicare la sede telematica di una società appartenente allo stesso gruppo.
1.2. I sostituti d’imposta effettuano la trasmissione telematica del modello di comunicazione
di cui al punto 2.1. anche avvalendosi di un intermediario incaricato della trasmissione telematica delle dichiarazioni di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della
Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.
1.3. I sostituti d’imposta che hanno già ricevuto, a partire dall’anno 2011, i modelli 730-4 in via telematica dall’Agenzia delle entrate, in assenza di variazioni dei dati già forniti, non devono inviare il modello di comunicazione.
2. Approvazione, reperibilità ed autorizzazione alla stampa del modello di Comunicazione
per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai modelli 730-4 resi disponibili dall’Agenzia delle entrate
2.1. E’ approvato il modello “Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai modelli 730-4 resi disponibili dall’Agenzia delle entrate”, con le relative istruzioni e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica, di cui agli Allegati 1 e 2 al presente provvedimento.
2.2. Il modello di cui al punto 2.1. è reso disponibile gratuitamente dall’Agenzia delle entrate in formato elettronico e può essere utilizzato e stampato prelevandolo dai siti Internet www.agenziaentrate.gov.it e www.finanze.gov.it nel rispetto, in fase di stampa, delle caratteristiche tecniche contenute nell’Allegato 3 al presente provvedimento.
2.3. Il medesimo modello può essere anche prelevato da altri siti Internet a condizione che lo stesso abbia le caratteristiche di cui all’Allegato 3 al presente provvedimento e rechi l’indirizzo del sito dal quale è stato prelevato nonché gli estremi del presente provvedimento.
3. Casi particolari
3.1. Le modalità indicate nei precedenti punti non si applicano nei confronti dell’INPS e dei
sostituti d’imposta che si avvalgono del Service Personale Tesoro del Ministero dell’economia
e delle finanze.
3.2. Il sostituto d’imposta che riceve il risultato contabile di un contribuente per il quale non è
tenuto all’effettuazione delle operazioni di conguaglio restituisce il modello 730-4 entro il quinto giorno lavorativo successivo, per i conseguenti adempimenti, direttamente al Centro di
assistenza fiscale (Caf) o al professionista abilitato indicato nel flusso telematico messo a disposizione dall’Agenzia delle entrate.
(Omessi gli allegati).