11 Aprile, 2016

Decreto min. 25 febbraio 2016, in G.U. n. 84 del 11.4.2016

Art. 1

                Ambito di applicazione e definizioni

  1. Il presente decreto reca le disposizioni di attuazione dell'art.
29 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179.
  2. Ai fini del presente decreto:
    a) per «Tuir»  si  intende  il  Testo  unico  delle  imposte  sui
redditi, di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917;
    b) per «start-up innovative» si intendono  le  societa'  indicate
all'art. 25, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.  179,
anche non residenti  in  Italia  purche'  in  possesso  dei  medesimi
requisiti,  ove  compatibili,  a  condizione  che  le  stesse   siano
residenti in Stati membri dell'Unione europea  o  in  Stati  aderenti
all'accordo  sullo  spazio  economico  europeo  e  abbiano  una  sede
produttiva o una filiale in Italia;
    c) per «start-up a vocazione sociale» si  intendono  le  societa'
indicate nell'art. 25, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.
179;
    d) per «incubatore certificato», si intende la societa'  indicata
nell'art. 25, comma 5, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179;
    e) per «organismi di investimento collettivo  del  risparmio  che
investono prevalentemente in start-up innovative» si intendono quegli
organismi di  investimento  collettivo  del  risparmio  istituiti  in
Italia o in  altri  Stati  membri  dell'Unione  europea  o  in  Stati
aderenti all'accordo sullo spazio economico europeo, che, al  termine
del periodo di imposta in  corso  alla  data  in  cui  e'  effettuato
l'investimento  agevolato,  detengono  azioni  o  quote  di  start-up
innovative  di  valore  almeno  pari  al  70  per  cento  del  valore
complessivo delle attivita' risultanti dal rendiconto di  gestione  o
dal bilancio chiuso nel  corso  dell'anzidetto  periodo  di  imposta,
senza tenere conto, a  questi  fini,  degli  investimenti  effettuati
negli incubatori certificati di cui alla precedente lettera d);
    f) per «altre societa' di capitali che investono  prevalentemente
in start-up innovative» si intendono quelle societa' che, al  termine
del periodo di imposta in  corso  alla  data  in  cui  e'  effettuato
l'investimento  agevolato,  detengono  azioni  o  quote  di  start-up
innovative,  classificate  nella  categoria  delle   immobilizzazioni
finanziarie o comunque non detenute per la  negoziazione,  di  valore
almeno  pari  al  70  per  cento   del   valore   complessivo   delle
immobilizzazioni finanziarie iscritte nel bilancio chiuso  nel  corso
dell'anzidetto periodo di imposta, senza tenere conto, a questi fini,
degli investimenti effettuati negli  incubatori  certificati  di  cui
alla precedente lettera d).
                               Art. 2

                        Soggetti interessati

  1. Le agevolazioni di cui  all'art.  4  si  applicano  ai  soggetti
passivi dell'imposta sul reddito delle  persone  fisiche  di  cui  al
titolo I del Tuir,  nonche'  ai  soggetti  passivi  dell'imposta  sul
reddito delle societa' di cui al titolo II  dello  stesso  Tuir,  che
effettuano un investimento agevolato, come definito nell'art.  3,  in
una o  piu'  start-up  innovative  nei  quattro  periodi  di  imposta
successivi a quello in corso al 31 dicembre 2012.
  2. L'investimento agevolato puo' essere  effettuato  indirettamente
per il tramite di organismi di investimento collettivo del  risparmio
o  altre  societa'  di  capitali  che  investono  prevalentemente  in
start-up innovative; tuttavia, nel caso  di  investimenti  effettuati
per il  tramite  delle  altre  societa'  di  capitali  che  investono
prevalentemente in start-up innovative e  le  cui  azioni  non  siano
quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale  di
negoziazione, le agevolazioni di cui all'art. 4  spettano  in  misura
proporzionale agli investimenti effettuati nelle start-up  innovative
da tali  societa',  come  risultanti  dal  bilancio  chiuso  relativo
all'esercizio in cui e' effettuato l'investimento agevolato.
  3. Le agevolazioni di cui all'art. 4 non si applicano:
    a) nel caso  di  investimenti  effettuati  tramite  organismi  di
investimento collettivo del  risparmio  e  societa',  direttamente  o
indirettamente, a partecipazione pubblica;
    b) nel  caso  di  investimenti  in  start-up  innovative  che  si
qualifichino come:
      1)  imprese  in  difficolta'  di  cui  alla  definizione  della
comunicazione  della  Commissione  europea  «Orientamenti  comunitari
sugli aiuti di Stato per il  salvataggio  e  la  ristrutturazione  di
imprese in difficolta'» (2004/C 244/02);
      2) imprese del settore della costruzione navale e  dei  settori
del carbone e dell'acciaio;
    c) alle start-up innovative e agli incubatori  certificati,  agli
organismi di investimento  collettivo  del  risparmio,  nonche'  alle
altre societa' di capitali che investono prevalentemente in  start-up
innovative;
    d) nel caso di investimento diretto, o indiretto per  il  tramite
delle altre societa' di capitali  che  investono  prevalentemente  in
start-up innovative e le cui azioni non siano quotate su  un  mercato
regolamentato o su  un  sistema  multilaterale  di  negoziazione,  ai
soggetti  che  possiedono  partecipazioni,  titoli  o  diritti  nella
start-up innovativa oggetto  dell'investimento,  ad  eccezione  degli
investimenti ulteriori al ricorrere  delle  condizioni  previste  dal
paragrafo 6 dell'art. 21  del  regolamento  (UE)  n.  651/2014  della
Commissione, del 17 giugno 2014, che  dichiara  alcune  categorie  di
aiuti compatibili  con  il  mercato  interno  in  applicazione  degli
articoli 107 e 108 del Trattato.
                               Art. 3

                  Nozione di investimento agevolato

  1. Le agevolazioni di cui all'art. 4 si applicano  ai  conferimenti
in denaro iscritti alla voce del capitale sociale e della riserva  da
sovrapprezzo delle azioni o quote delle start-up innovative  o  delle
societa'  di  capitali  che  investono  prevalentemente  in  start-up
innovative,  anche  in  seguito  alla  conversione  di   obbligazioni
convertibili in azioni o  quote  di  nuova  emissione,  nonche'  agli
investimenti in quote degli organismi di investimento collettivo  del
risparmio di cui all'art. 1, comma 2, lettera e).
  2. Ai fini del comma 1 si considera conferimento in denaro anche la
compensazione dei crediti in sede di sottoscrizione  di  aumenti  del
capitale, ad eccezione dei crediti risultanti da cessioni di  beni  o
prestazioni di servizi diverse da quelle previste  dall'art.  27  del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179.
  3. I conferimenti di cui al comma 1 rilevano nel periodo  d'imposta
in corso alla data del deposito per l'iscrizione nel  registro  delle
imprese da  parte  della  start-up  innovativa,  anche  nel  caso  di
investimenti indiretti  per  il  tramite  delle  altre  societa'  che
investono prevalentemente in start-up innovative e le cui azioni  non
siano  quotate  su  un  mercato  regolamentato  o   su   un   sistema
multilaterale  di  negoziazione,  dell'atto   costitutivo   o   della
deliberazione di aumento del capitale sociale ovvero, se  successiva,
alla data del deposito dell'attestazione che l'aumento  del  capitale
e' stato eseguito ai sensi degli articoli 2444 e 2481-bis del  codice
civile; gli investimenti in quote  degli  organismi  di  investimento
collettivo del risparmio di cui all'art. 1, comma 2,  lettera  e),  e
quelli effettuati per il tramite delle altre societa' di capitali che
investono prevalentemente in start-up innovative rilevano  alla  data
di sottoscrizione delle quote.
  4. I  conferimenti  derivanti  dalla  conversione  di  obbligazioni
convertibili rilevano nel periodo d'imposta in corso alla data in cui
ha effetto la conversione.
  5.  Con  riguardo  alle  start-up  innovative  non  residenti   che
esercitano  nel  territorio  dello  Stato  un'attivita'  di   impresa
mediante una stabile  organizzazione,  le  agevolazioni  spettano  in
relazione alla parte corrispondente  agli  incrementi  del  fondo  di
dotazione delle stesse stabili organizzazioni.
                               Art. 4

                        Agevolazioni fiscali

  1. I  soggetti  passivi  dell'imposta  sul  reddito  delle  persone
fisiche possono detrarre dall'imposta lorda, un importo  pari  al  19
per cento dei conferimenti  rilevanti  effettuati,  per  importo  non
superiore a euro 500.000, in ciascun periodo d'imposta ai  sensi  del
presente decreto. Per i soci di societa'  in  nome  collettivo  e  in
accomandita semplice l'importo per il quale spetta la  detrazione  e'
determinato in proporzione alle rispettive  quote  di  partecipazione
agli utili e il limite  di  cui  al  primo  periodo  si  applica  con
riferimento al conferimento in denaro effettuato dalla societa'.
  2. Qualora la detrazione  di  cui  al  comma  1  sia  di  ammontare
superiore all'imposta  lorda,  l'eccedenza  puo'  essere  portata  in
detrazione dall'imposta  lorda  sul  reddito  delle  persone  fisiche
dovuta nei periodi di imposta successivi, ma non oltre il terzo, fino
a concorrenza del suo ammontare.
  3. I soggetti  passivi  dell'imposta  sul  reddito  delle  societa'
possono dedurre dal proprio reddito complessivo un importo pari al 20
per cento dei conferimenti  rilevanti  effettuati,  per  importo  non
superiore a euro 1.800.000, per ciascun periodo  d'imposta  ai  sensi
del presente decreto.
  4. Qualora la  deduzione  di  cui  al  comma  3  sia  di  ammontare
superiore al reddito complessivo dichiarato, l'eccedenza puo'  essere
computata in aumento dell'importo deducibile dal reddito  complessivo
dei periodi di imposta successivi, ma non  oltre  il  terzo,  fino  a
concorrenza del suo ammontare.
  5. Per le societa' e per gli enti che  partecipano  al  consolidato
nazionale di cui agli articoli da 117 a 129 del Tuir, l'eccedenza  di
cui al comma 4  e'  ammessa  in  deduzione  dal  reddito  complessivo
globale  di  gruppo  dichiarato  fino  a  concorrenza  dello  stesso.
L'eccedenza  che  non  trova  capienza  e'   computata   in   aumento
dell'importo  deducibile  dal  reddito  complessivo  dei  periodi  di
imposta successivi, ma non oltre il terzo, dichiarato  dalle  singole
societa'  fino  a  concorrenza  del  suo  ammontare.   Le   eccedenze
generatesi anteriormente all'opzione  per  il  consolidato  non  sono
attribuibili al consolidato e sono ammesse in deduzione  dal  reddito
complessivo dichiarato delle singole societa'.  Le  disposizioni  del
presente  comma  si  applicano  anche  all'importo  deducibile  delle
societa' e degli enti che esercitano  l'opzione  per  il  consolidato
mondiale di cui agli articoli da 130 a 142 del Tuir.
  6. In caso di opzione  per  la  trasparenza  fiscale  di  cui  agli
articoli 115 e 116 del Tuir l'eccedenza di cui al comma 4 e'  ammessa
in deduzione dal reddito  complessivo  di  ciascun  socio  in  misura
proporzionale  alla  sua  quota   di   partecipazione   agli   utili.
L'eccedenza che non trova capienza nel reddito complessivo del  socio
e'  computata  in  aumento  dell'importo   deducibile   dal   reddito
complessivo dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il terzo,
dichiarato dal socio stesso fino a concorrenza del suo ammontare.  Le
eccedenze generatesi presso  la  societa'  partecipata  anteriormente
all'opzione per la trasparenza non sono attribuibili ai soci  e  sono
ammesse in deduzione dal reddito complessivo dichiarato dalla stessa.
  7. Nel caso di investimenti nelle  start-up  a  vocazione  sociale,
nonche' per gli investimenti in start-up innovative che sviluppano  e
commercializzano esclusivamente prodotti o servizi innovativi ad alto
valore tecnologico in  ambito  energetico,  secondo  i  codici  delle
attivita' economiche (ATECO) 2007 di cui alla tabella in allegato  al
presente decreto, la detrazione di cui al comma 1 e' aumentata al  25
per cento e la deduzione di cui al comma 3 e'  aumentata  al  27  per
cento. Resta ferma l'applicazione delle altre disposizioni  contenute
nei commi da 1 a 6.
  8. Le agevolazioni spettano fino ad un  ammontare  complessivo  dei
conferimenti ammissibili non superiore a euro 15.000.000 per ciascuna
start-up innovativa. Ai fini del calcolo di  tale  ammontare  massimo
rilevano tutti i conferimenti  agevolabili  ricevuti  dalla  start-up
innovativa nei periodi di imposta di vigenza del regime agevolativo.
  9. Le agevolazioni di  cui  al  presente  articolo  possono  essere
cumulate dai contribuenti con le  altre  misure  di  favore  disposte
dall'art. 27 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179.
                               Art. 5

        Condizioni per beneficiare dell'agevolazione fiscale

  1. Le agevolazioni di cui all'art. 4 spettano a condizione che  gli
investitori di cui all'art. 2, comma 1, o i soggetti di cui  all'art.
1, comma 2, lettere e) ed f), ricevano e conservino:
    a) una certificazione della start-up innovativa  che  attesti  di
non avere superato il limite di cui all'art. 4, comma 8,  ovvero,  se
superato, l'importo per il quale spetta la deduzione o detrazione, da
rilasciare entro sessanta  giorni  dal  conferimento  ovvero,  per  i
conferimenti effettuati a partire dal periodo d'imposta in  corso  al
1° luglio 2014 e fino alla data di entrata  in  vigore  del  presente
decreto,  entro  novanta  giorni  dalla  data  di  pubblicazione  del
presente decreto nella Gazzetta Ufficiale;
    b) copia del piano di  investimento  della  start-up  innovativa,
contenente  informazioni  dettagliate  sull'oggetto  della   prevista
attivita' della medesima start-up innovativa, sui relativi  prodotti,
nonche' sull'andamento, previsto  o  attuale,  delle  vendite  e  dei
profitti;
    c) per gli investimenti effettuati ai sensi dell'art. 4, comma 7,
una certificazione rilasciata dalla  start-up  innovativa  attestante
l'oggetto della propria attivita'.
  2. Il possesso dei requisiti di cui all'art. 1,  comma  2,  lettera
e), nonche', nel caso di investimenti indiretti per il tramite  delle
altre societa' che investono prevalentemente in start-up innovative e
le cui azioni non siano quotate su un mercato regolamentato o  su  un
sistema multilaterale di negoziazione, il possesso dei  requisiti  di
cui all'art. 1, comma 2, lettera f),  e  l'entita'  dell'investimento
agevolabile ai sensi del comma 2 dell'art. 2 e'  certificato,  previa
richiesta dell'investitore, a cura degli  organismi  di  investimento
collettivo del risparmio o di tali altre societa'  entro  il  termine
per la presentazione della dichiarazione delle  imposte  sui  redditi
relativa al  periodo  d'imposta  in  cui  l'investimento  si  intende
effettuato ai sensi dell'art. 3.
  3. Qualora l'esercizio delle start-up innovative,  degli  organismi
di investimento collettivo del risparmio o delle altre  societa'  che
investono prevalentemente in start-up innovative non coincida con  il
periodo  di  imposta  dell'investitore  e  l'investitore  riceva   la
certificazione nel periodo di imposta  successivo  a  quello  in  cui
l'investimento si intende effettuato, le agevolazioni di cui all'art.
4 spettano a partire da tale successivo periodo d'imposta.
                               Art. 6

                Decadenza dalle agevolazioni fiscali

  1. Il diritto alle agevolazioni di cui all'art. 4 decade se,  entro
tre anni dalla data in cui rileva l'investimento ai  sensi  dell'art.
3, si verifica:
    a)  la  cessione,  anche  parziale,  a  titolo   oneroso,   delle
partecipazioni  o  quote  ricevute  in  cambio   degli   investimenti
agevolati ai sensi dell'art. 3, inclusi gli atti a titolo oneroso che
importano costituzione o trasferimento di diritti reali di  godimento
e i conferimenti in societa',  salvo  quanto  disposto  al  comma  3,
lettere a) e b), nonche' la cessione di diritti o  titoli  attraverso
cui possono essere acquisite le predette partecipazioni o quote;
    b) la riduzione di capitale nonche' la ripartizione di riserve  o
altri fondi costituiti con sovrapprezzi di emissione delle  azioni  o
quote delle start-up innovative o delle altre societa' che  investono
prevalentemente in start-up innovative e  le  cui  azioni  non  siano
quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale  di
negoziazione;
    c) il recesso o l'esclusione degli investitori di cui all'art. 2,
comma 1;
    d) la perdita di uno dei requisiti previsti dall'art.  25,  comma
2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, da parte della start-up
innovativa, secondo quanto risulta dal periodico aggiornamento  della
sezione del registro delle imprese del comma 8 dello stesso art. 25.
  2. Nel caso di investimenti effettuati dai soggetti di cui all'art.
2, comma 1,  per  il  tramite  delle  altre  societa'  che  investono
prevalentemente in start-up innovative e  le  cui  azioni  non  siano
quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale  di
negoziazione, la condizione di cui al comma 1 deve essere  verificata
in  capo  alla  stessa  societa'  tramite  la   quale   si   effettua
l'investimento. Qualora non sia rispettata la condizione  di  cui  al
primo periodo, gli investitori  devono  riceverne  notizia  entro  il
termine per la presentazione della dichiarazione  delle  imposte  sui
redditi relativa al periodo d'imposta in cui si verifica  tale  causa
di decadenza, al fine del rispetto degli  adempimenti  stabiliti  nel
successivo comma 4.
  3. Non si considerano cause di decadenza dall'agevolazione:
    a) i trasferimenti a titolo gratuito  o  a  causa  di  morte  del
contribuente, nonche' i  trasferimenti  conseguenti  alle  operazioni
straordinarie di cui ai capi III e IV del titolo  III  del  Tuir;  in
tali casi, ad eccezione  dei  trasferimenti  a  causa  di  morte,  le
condizioni previste dal presente decreto devono essere  verificate  a
decorrere dalla  data  in  cui  e'  stato  effettuato  l'investimento
agevolato da parte del dante causa;
    b) la perdita dei requisiti previsti dall'art. 25, comma  2,  del
decreto-legge 18 ottobre  2012,  n.  179,  da  parte  della  start-up
innovativa dovuta (i) alla scadenza dei cinque  anni  dalla  data  di
costituzione o del diverso termine indicato dal secondo  periodo  del
comma 3 dello stesso art. 25, (ii) o al superamento della  soglia  di
valore della produzione annua pari a euro  5.000.000,  (iii)  o  alla
quotazione su un sistema multilaterale di negoziazione.
  4.  Nel  periodo  d'imposta  in  cui  si  verifica   la   decadenza
dall'agevolazione, il soggetto che ha beneficiato dell'incentivo:
    a) se soggetto passivo dell'imposta  sul  reddito  delle  persone
fisiche, deve incrementare l'imposta lorda di tale periodo  d'imposta
di un ammontare corrispondente alla detrazione effettivamente  fruita
nei periodi d'imposta precedenti, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e  2,
aumentata  degli  interessi  legali.  Il   relativo   versamento   e'
effettuato entro il termine per il versamento  a  saldo  dell'imposta
sul reddito delle persone fisiche;
    b) se soggetto passivo dell'imposta sul reddito  delle  societa',
deve incrementare il reddito imponibile  di  tale  periodo  d'imposta
dell'importo corrispondente all'ammontare che non  ha  concorso  alla
formazione del reddito nei periodi  d'imposta  precedenti,  ai  sensi
dell'art. 4, comma 3. Entro il termine  per  il  versamento  a  saldo
dell'imposta sul reddito delle societa'  e'  dovuto  l'importo  degli
interessi legali da  determinare  sulla  imposta  sul  reddito  delle
societa' non versata per i periodi d'imposta precedenti  per  effetto
delle disposizioni del presente decreto.
                               Art. 7

                  Entrata in vigore e pubblicazione

  1. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana ed entra in vigore il primo giorno  successivo  a
quello della sua pubblicazione, a partire dal quale  cessa  di  avere
efficacia il decreto del Ministro dell'economia e delle  finanze,  di
concerto con il Ministro dello sviluppo  economico,  del  30  gennaio
2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana
del 20 marzo 2014, n. 66.
  2. Il rispetto delle disposizioni  di  cui  all'art.  1,  comma  2,
lettere e) e f), e' verificato dal periodo d'imposta  in  corso  alla
data di entrata in vigore del presente decreto.
  3. In deroga al comma 1:
    a) la disposizione di cui al comma 8  dell'art.  4  del  presente
decreto ha efficacia a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1°
luglio 2014;
    b) le disposizioni di cui alla lettera d) del comma 3 dell'art. 2
e al comma 1 dell'art. 6 del presente decreto hanno efficacia per gli
investimenti effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2015.

Buy cheap Viagra online

 

(Omesso l’allegato).

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *