11 Aprile, 2016
Decreto min. 25 febbraio 2016, in G.U. n. 84 del 11.4.2016
Art. 1
Ambito di applicazione e definizioni
1. Il presente decreto reca le disposizioni di attuazione dell'art.
29 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179.
2. Ai fini del presente decreto:
a) per «Tuir» si intende il Testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917;
b) per «start-up innovative» si intendono le societa' indicate
all'art. 25, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,
anche non residenti in Italia purche' in possesso dei medesimi
requisiti, ove compatibili, a condizione che le stesse siano
residenti in Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti
all'accordo sullo spazio economico europeo e abbiano una sede
produttiva o una filiale in Italia;
c) per «start-up a vocazione sociale» si intendono le societa'
indicate nell'art. 25, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.
179;
d) per «incubatore certificato», si intende la societa' indicata
nell'art. 25, comma 5, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179;
e) per «organismi di investimento collettivo del risparmio che
investono prevalentemente in start-up innovative» si intendono quegli
organismi di investimento collettivo del risparmio istituiti in
Italia o in altri Stati membri dell'Unione europea o in Stati
aderenti all'accordo sullo spazio economico europeo, che, al termine
del periodo di imposta in corso alla data in cui e' effettuato
l'investimento agevolato, detengono azioni o quote di start-up
innovative di valore almeno pari al 70 per cento del valore
complessivo delle attivita' risultanti dal rendiconto di gestione o
dal bilancio chiuso nel corso dell'anzidetto periodo di imposta,
senza tenere conto, a questi fini, degli investimenti effettuati
negli incubatori certificati di cui alla precedente lettera d);
f) per «altre societa' di capitali che investono prevalentemente
in start-up innovative» si intendono quelle societa' che, al termine
del periodo di imposta in corso alla data in cui e' effettuato
l'investimento agevolato, detengono azioni o quote di start-up
innovative, classificate nella categoria delle immobilizzazioni
finanziarie o comunque non detenute per la negoziazione, di valore
almeno pari al 70 per cento del valore complessivo delle
immobilizzazioni finanziarie iscritte nel bilancio chiuso nel corso
dell'anzidetto periodo di imposta, senza tenere conto, a questi fini,
degli investimenti effettuati negli incubatori certificati di cui
alla precedente lettera d).
Art. 2
Soggetti interessati
1. Le agevolazioni di cui all'art. 4 si applicano ai soggetti
passivi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al
titolo I del Tuir, nonche' ai soggetti passivi dell'imposta sul
reddito delle societa' di cui al titolo II dello stesso Tuir, che
effettuano un investimento agevolato, come definito nell'art. 3, in
una o piu' start-up innovative nei quattro periodi di imposta
successivi a quello in corso al 31 dicembre 2012.
2. L'investimento agevolato puo' essere effettuato indirettamente
per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio
o altre societa' di capitali che investono prevalentemente in
start-up innovative; tuttavia, nel caso di investimenti effettuati
per il tramite delle altre societa' di capitali che investono
prevalentemente in start-up innovative e le cui azioni non siano
quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di
negoziazione, le agevolazioni di cui all'art. 4 spettano in misura
proporzionale agli investimenti effettuati nelle start-up innovative
da tali societa', come risultanti dal bilancio chiuso relativo
all'esercizio in cui e' effettuato l'investimento agevolato.
3. Le agevolazioni di cui all'art. 4 non si applicano:
a) nel caso di investimenti effettuati tramite organismi di
investimento collettivo del risparmio e societa', direttamente o
indirettamente, a partecipazione pubblica;
b) nel caso di investimenti in start-up innovative che si
qualifichino come:
1) imprese in difficolta' di cui alla definizione della
comunicazione della Commissione europea «Orientamenti comunitari
sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di
imprese in difficolta'» (2004/C 244/02);
2) imprese del settore della costruzione navale e dei settori
del carbone e dell'acciaio;
c) alle start-up innovative e agli incubatori certificati, agli
organismi di investimento collettivo del risparmio, nonche' alle
altre societa' di capitali che investono prevalentemente in start-up
innovative;
d) nel caso di investimento diretto, o indiretto per il tramite
delle altre societa' di capitali che investono prevalentemente in
start-up innovative e le cui azioni non siano quotate su un mercato
regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione, ai
soggetti che possiedono partecipazioni, titoli o diritti nella
start-up innovativa oggetto dell'investimento, ad eccezione degli
investimenti ulteriori al ricorrere delle condizioni previste dal
paragrafo 6 dell'art. 21 del regolamento (UE) n. 651/2014 della
Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di
aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli
articoli 107 e 108 del Trattato.
Art. 3
Nozione di investimento agevolato
1. Le agevolazioni di cui all'art. 4 si applicano ai conferimenti
in denaro iscritti alla voce del capitale sociale e della riserva da
sovrapprezzo delle azioni o quote delle start-up innovative o delle
societa' di capitali che investono prevalentemente in start-up
innovative, anche in seguito alla conversione di obbligazioni
convertibili in azioni o quote di nuova emissione, nonche' agli
investimenti in quote degli organismi di investimento collettivo del
risparmio di cui all'art. 1, comma 2, lettera e).
2. Ai fini del comma 1 si considera conferimento in denaro anche la
compensazione dei crediti in sede di sottoscrizione di aumenti del
capitale, ad eccezione dei crediti risultanti da cessioni di beni o
prestazioni di servizi diverse da quelle previste dall'art. 27 del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179.
3. I conferimenti di cui al comma 1 rilevano nel periodo d'imposta
in corso alla data del deposito per l'iscrizione nel registro delle
imprese da parte della start-up innovativa, anche nel caso di
investimenti indiretti per il tramite delle altre societa' che
investono prevalentemente in start-up innovative e le cui azioni non
siano quotate su un mercato regolamentato o su un sistema
multilaterale di negoziazione, dell'atto costitutivo o della
deliberazione di aumento del capitale sociale ovvero, se successiva,
alla data del deposito dell'attestazione che l'aumento del capitale
e' stato eseguito ai sensi degli articoli 2444 e 2481-bis del codice
civile; gli investimenti in quote degli organismi di investimento
collettivo del risparmio di cui all'art. 1, comma 2, lettera e), e
quelli effettuati per il tramite delle altre societa' di capitali che
investono prevalentemente in start-up innovative rilevano alla data
di sottoscrizione delle quote.
4. I conferimenti derivanti dalla conversione di obbligazioni
convertibili rilevano nel periodo d'imposta in corso alla data in cui
ha effetto la conversione.
5. Con riguardo alle start-up innovative non residenti che
esercitano nel territorio dello Stato un'attivita' di impresa
mediante una stabile organizzazione, le agevolazioni spettano in
relazione alla parte corrispondente agli incrementi del fondo di
dotazione delle stesse stabili organizzazioni.
Art. 4
Agevolazioni fiscali
1. I soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle persone
fisiche possono detrarre dall'imposta lorda, un importo pari al 19
per cento dei conferimenti rilevanti effettuati, per importo non
superiore a euro 500.000, in ciascun periodo d'imposta ai sensi del
presente decreto. Per i soci di societa' in nome collettivo e in
accomandita semplice l'importo per il quale spetta la detrazione e'
determinato in proporzione alle rispettive quote di partecipazione
agli utili e il limite di cui al primo periodo si applica con
riferimento al conferimento in denaro effettuato dalla societa'.
2. Qualora la detrazione di cui al comma 1 sia di ammontare
superiore all'imposta lorda, l'eccedenza puo' essere portata in
detrazione dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche
dovuta nei periodi di imposta successivi, ma non oltre il terzo, fino
a concorrenza del suo ammontare.
3. I soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle societa'
possono dedurre dal proprio reddito complessivo un importo pari al 20
per cento dei conferimenti rilevanti effettuati, per importo non
superiore a euro 1.800.000, per ciascun periodo d'imposta ai sensi
del presente decreto.
4. Qualora la deduzione di cui al comma 3 sia di ammontare
superiore al reddito complessivo dichiarato, l'eccedenza puo' essere
computata in aumento dell'importo deducibile dal reddito complessivo
dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il terzo, fino a
concorrenza del suo ammontare.
5. Per le societa' e per gli enti che partecipano al consolidato
nazionale di cui agli articoli da 117 a 129 del Tuir, l'eccedenza di
cui al comma 4 e' ammessa in deduzione dal reddito complessivo
globale di gruppo dichiarato fino a concorrenza dello stesso.
L'eccedenza che non trova capienza e' computata in aumento
dell'importo deducibile dal reddito complessivo dei periodi di
imposta successivi, ma non oltre il terzo, dichiarato dalle singole
societa' fino a concorrenza del suo ammontare. Le eccedenze
generatesi anteriormente all'opzione per il consolidato non sono
attribuibili al consolidato e sono ammesse in deduzione dal reddito
complessivo dichiarato delle singole societa'. Le disposizioni del
presente comma si applicano anche all'importo deducibile delle
societa' e degli enti che esercitano l'opzione per il consolidato
mondiale di cui agli articoli da 130 a 142 del Tuir.
6. In caso di opzione per la trasparenza fiscale di cui agli
articoli 115 e 116 del Tuir l'eccedenza di cui al comma 4 e' ammessa
in deduzione dal reddito complessivo di ciascun socio in misura
proporzionale alla sua quota di partecipazione agli utili.
L'eccedenza che non trova capienza nel reddito complessivo del socio
e' computata in aumento dell'importo deducibile dal reddito
complessivo dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il terzo,
dichiarato dal socio stesso fino a concorrenza del suo ammontare. Le
eccedenze generatesi presso la societa' partecipata anteriormente
all'opzione per la trasparenza non sono attribuibili ai soci e sono
ammesse in deduzione dal reddito complessivo dichiarato dalla stessa.
7. Nel caso di investimenti nelle start-up a vocazione sociale,
nonche' per gli investimenti in start-up innovative che sviluppano e
commercializzano esclusivamente prodotti o servizi innovativi ad alto
valore tecnologico in ambito energetico, secondo i codici delle
attivita' economiche (ATECO) 2007 di cui alla tabella in allegato al
presente decreto, la detrazione di cui al comma 1 e' aumentata al 25
per cento e la deduzione di cui al comma 3 e' aumentata al 27 per
cento. Resta ferma l'applicazione delle altre disposizioni contenute
nei commi da 1 a 6.
8. Le agevolazioni spettano fino ad un ammontare complessivo dei
conferimenti ammissibili non superiore a euro 15.000.000 per ciascuna
start-up innovativa. Ai fini del calcolo di tale ammontare massimo
rilevano tutti i conferimenti agevolabili ricevuti dalla start-up
innovativa nei periodi di imposta di vigenza del regime agevolativo.
9. Le agevolazioni di cui al presente articolo possono essere
cumulate dai contribuenti con le altre misure di favore disposte
dall'art. 27 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179.
Art. 5
Condizioni per beneficiare dell'agevolazione fiscale
1. Le agevolazioni di cui all'art. 4 spettano a condizione che gli
investitori di cui all'art. 2, comma 1, o i soggetti di cui all'art.
1, comma 2, lettere e) ed f), ricevano e conservino:
a) una certificazione della start-up innovativa che attesti di
non avere superato il limite di cui all'art. 4, comma 8, ovvero, se
superato, l'importo per il quale spetta la deduzione o detrazione, da
rilasciare entro sessanta giorni dal conferimento ovvero, per i
conferimenti effettuati a partire dal periodo d'imposta in corso al
1° luglio 2014 e fino alla data di entrata in vigore del presente
decreto, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del
presente decreto nella Gazzetta Ufficiale;
b) copia del piano di investimento della start-up innovativa,
contenente informazioni dettagliate sull'oggetto della prevista
attivita' della medesima start-up innovativa, sui relativi prodotti,
nonche' sull'andamento, previsto o attuale, delle vendite e dei
profitti;
c) per gli investimenti effettuati ai sensi dell'art. 4, comma 7,
una certificazione rilasciata dalla start-up innovativa attestante
l'oggetto della propria attivita'.
2. Il possesso dei requisiti di cui all'art. 1, comma 2, lettera
e), nonche', nel caso di investimenti indiretti per il tramite delle
altre societa' che investono prevalentemente in start-up innovative e
le cui azioni non siano quotate su un mercato regolamentato o su un
sistema multilaterale di negoziazione, il possesso dei requisiti di
cui all'art. 1, comma 2, lettera f), e l'entita' dell'investimento
agevolabile ai sensi del comma 2 dell'art. 2 e' certificato, previa
richiesta dell'investitore, a cura degli organismi di investimento
collettivo del risparmio o di tali altre societa' entro il termine
per la presentazione della dichiarazione delle imposte sui redditi
relativa al periodo d'imposta in cui l'investimento si intende
effettuato ai sensi dell'art. 3.
3. Qualora l'esercizio delle start-up innovative, degli organismi
di investimento collettivo del risparmio o delle altre societa' che
investono prevalentemente in start-up innovative non coincida con il
periodo di imposta dell'investitore e l'investitore riceva la
certificazione nel periodo di imposta successivo a quello in cui
l'investimento si intende effettuato, le agevolazioni di cui all'art.
4 spettano a partire da tale successivo periodo d'imposta.
Art. 6
Decadenza dalle agevolazioni fiscali
1. Il diritto alle agevolazioni di cui all'art. 4 decade se, entro
tre anni dalla data in cui rileva l'investimento ai sensi dell'art.
3, si verifica:
a) la cessione, anche parziale, a titolo oneroso, delle
partecipazioni o quote ricevute in cambio degli investimenti
agevolati ai sensi dell'art. 3, inclusi gli atti a titolo oneroso che
importano costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento
e i conferimenti in societa', salvo quanto disposto al comma 3,
lettere a) e b), nonche' la cessione di diritti o titoli attraverso
cui possono essere acquisite le predette partecipazioni o quote;
b) la riduzione di capitale nonche' la ripartizione di riserve o
altri fondi costituiti con sovrapprezzi di emissione delle azioni o
quote delle start-up innovative o delle altre societa' che investono
prevalentemente in start-up innovative e le cui azioni non siano
quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di
negoziazione;
c) il recesso o l'esclusione degli investitori di cui all'art. 2,
comma 1;
d) la perdita di uno dei requisiti previsti dall'art. 25, comma
2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, da parte della start-up
innovativa, secondo quanto risulta dal periodico aggiornamento della
sezione del registro delle imprese del comma 8 dello stesso art. 25.
2. Nel caso di investimenti effettuati dai soggetti di cui all'art.
2, comma 1, per il tramite delle altre societa' che investono
prevalentemente in start-up innovative e le cui azioni non siano
quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di
negoziazione, la condizione di cui al comma 1 deve essere verificata
in capo alla stessa societa' tramite la quale si effettua
l'investimento. Qualora non sia rispettata la condizione di cui al
primo periodo, gli investitori devono riceverne notizia entro il
termine per la presentazione della dichiarazione delle imposte sui
redditi relativa al periodo d'imposta in cui si verifica tale causa
di decadenza, al fine del rispetto degli adempimenti stabiliti nel
successivo comma 4.
3. Non si considerano cause di decadenza dall'agevolazione:
a) i trasferimenti a titolo gratuito o a causa di morte del
contribuente, nonche' i trasferimenti conseguenti alle operazioni
straordinarie di cui ai capi III e IV del titolo III del Tuir; in
tali casi, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, le
condizioni previste dal presente decreto devono essere verificate a
decorrere dalla data in cui e' stato effettuato l'investimento
agevolato da parte del dante causa;
b) la perdita dei requisiti previsti dall'art. 25, comma 2, del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, da parte della start-up
innovativa dovuta (i) alla scadenza dei cinque anni dalla data di
costituzione o del diverso termine indicato dal secondo periodo del
comma 3 dello stesso art. 25, (ii) o al superamento della soglia di
valore della produzione annua pari a euro 5.000.000, (iii) o alla
quotazione su un sistema multilaterale di negoziazione.
4. Nel periodo d'imposta in cui si verifica la decadenza
dall'agevolazione, il soggetto che ha beneficiato dell'incentivo:
a) se soggetto passivo dell'imposta sul reddito delle persone
fisiche, deve incrementare l'imposta lorda di tale periodo d'imposta
di un ammontare corrispondente alla detrazione effettivamente fruita
nei periodi d'imposta precedenti, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2,
aumentata degli interessi legali. Il relativo versamento e'
effettuato entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta
sul reddito delle persone fisiche;
b) se soggetto passivo dell'imposta sul reddito delle societa',
deve incrementare il reddito imponibile di tale periodo d'imposta
dell'importo corrispondente all'ammontare che non ha concorso alla
formazione del reddito nei periodi d'imposta precedenti, ai sensi
dell'art. 4, comma 3. Entro il termine per il versamento a saldo
dell'imposta sul reddito delle societa' e' dovuto l'importo degli
interessi legali da determinare sulla imposta sul reddito delle
societa' non versata per i periodi d'imposta precedenti per effetto
delle disposizioni del presente decreto.
Art. 7
Entrata in vigore e pubblicazione
1. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana ed entra in vigore il primo giorno successivo a
quello della sua pubblicazione, a partire dal quale cessa di avere
efficacia il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro dello sviluppo economico, del 30 gennaio
2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
del 20 marzo 2014, n. 66.
2. Il rispetto delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 2,
lettere e) e f), e' verificato dal periodo d'imposta in corso alla
data di entrata in vigore del presente decreto.
3. In deroga al comma 1:
a) la disposizione di cui al comma 8 dell'art. 4 del presente
decreto ha efficacia a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1°
luglio 2014;
b) le disposizioni di cui alla lettera d) del comma 3 dell'art. 2
e al comma 1 dell'art. 6 del presente decreto hanno efficacia per gli
investimenti effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2015.
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(Omesso l’allegato).
