Provv. dir. Agenzia entrate 31 luglio 2019, n. 660057
1. Modalità di esercizio dell’opzione di cui all’articolo 14, comma 3.1 e all’articolo 16,
comma 1-octies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63
1.1 I soggetti aventi diritto alle detrazioni spettanti per gli interventi di riqualificazione
energetica e di riduzione del rischio sismico, di cui rispettivamente agli articoli 14 e 16
del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, possono optare, in luogo dell’utilizzo diretto
delle stesse, per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo
dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi stessi.
1.2 L’esercizio dell’opzione è comunicato all’Agenzia delle entrate, a pena d’inefficacia,
entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese che danno
diritto alle detrazioni.
1.3 La comunicazione di cui al punto 1.2 è effettuata dal soggetto avente diritto alla
detrazione, utilizzando le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito
internet dell’Agenzia delle entrate e deve contenere, a pena d’inammissibilità:
1.3.1 la denominazione e il codice fiscale del soggetto avente diritto alla detrazione;
1.3.2 la tipologia di intervento effettuato;
1.3.3 l’importo complessivo della spesa sostenuta;
1.3.4 l’anno di sostenimento della spesa;
1.3.5 l’importo complessivo del contributo richiesto (pari alla detrazione spettante);
1.3.6 i dati catastali dell’immobile oggetto dell’intervento;
1.3.7 la denominazione e il codice fiscale del fornitore che applica lo sconto;
1.3.8 la data in cui è stata esercitata l’opzione;
1.3.9 l’assenso del fornitore all’esercizio dell’opzione e la conferma del riconoscimento
del contributo, sotto forma di sconto di pari importo sul corrispettivo dovuto per
l’intervento effettuato.
1.4 In alternativa alle modalità di cui al punto 1.3, la comunicazione può essere inviata per
il tramite degli uffici dell’Agenzia delle entrate, utilizzando il modulo allegato al
presente provvedimento, contenente le informazioni di cui al punto precedente. Il
modulo può essere inviato ai predetti uffici anche tramite posta elettronica certificata,
debitamente sottoscritto dal soggetto che ha esercitato l’opzione, unitamente al relativo
documento d’identità. Eventuali ulteriori modalità di invio della comunicazione saranno
rese note nell’apposita sezione del sito internet dell’Agenzia delle entrate e ne sarà data
relativa comunicazione.
1.5 Per gli interventi di cui al presente articolo diversi da quelli di cui al comma 1-septies
dell’articolo 16 del decreto legge 4 giugno 2003, n. 63, il soggetto che ha esercitato
l’opzione effettua il pagamento delle spese sostenute per l’esecuzione degli interventi
mediante bonifico bancario o postale dal quale risulti la causale del versamento, il
codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il numero di partita IVA, ovvero, il
codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.
2. Ammontare del contributo e dello sconto
2.1 Il contributo è pari alla detrazione dall’imposta lorda spettante per gli interventi di
riqualificazione energetica e di riduzione del rischio sismico, di cui agli articoli 14 e 16
del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, nella misura e alle condizioni ivi indicate, in
base alle spese sostenute entro il 31 dicembre del periodo d’imposta di riferimento.
2.2 L’importo della detrazione spettante è calcolato tenendo conto delle spese
complessivamente sostenute nel periodo d’imposta, comprensive dell’importo non
corrisposto al fornitore per effetto dello sconto praticato dal medesimo in applicazione
delle disposizioni di cui al presente provvedimento.
2.3 In presenza di diversi fornitori per il medesimo intervento, la detrazione spettante è
commisurata all’importo complessivo delle spese sostenute nel periodo d’imposta nei
confronti di ciascuno di essi.
2.4 L’importo dello sconto praticato è pari al contributo di cui al punto 2.1, non riduce
l’imponibile ai fini dell’imposta sul valore aggiunto ed è espressamente indicato nella
fattura emessa a fronte degli interventi effettuati quale sconto praticato in applicazione
delle previsioni dell’articolo 10 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34.
3. Recupero del credito d’imposta a fronte dello sconto praticato
3.1 Il fornitore che ha praticato lo sconto recupera il relativo importo sotto forma di credito
d’imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione, a decorrere dal giorno 10 del
mese successivo a quello in cui è stata effettuata la comunicazione di cui al punto 1.2,
in cinque quote annuali di pari importo, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241, senza l’applicazione dei limiti di cui all’articolo 34 della legge 23
dicembre 2000, n. 388, e all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n.
244.
3.2 Ai fini di cui al punto 3.1:
a) il fornitore deve preventivamente confermare l’esercizio dell’opzione da parte del
soggetto avente diritto alla detrazione e attestare l’effettuazione dello sconto,
utilizzando le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito internet
dell’Agenzia delle entrate;
b) successivamente alla conferma di cui al punto precedente, il modello F24 è
presentato esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, pena
il rifiuto dell’operazione di versamento.
3.3 Nel caso in cui l’importo del credito d’imposta utilizzato in compensazione risulti
superiore all’ammontare disponibile, anche tenendo conto di precedenti fruizioni del
credito stesso, il relativo modello F24 è scartato. Lo scarto è comunicato al soggetto che
ha trasmesso il modello F24 tramite apposita ricevuta consultabile mediante i servizi
telematici dell’Agenzia delle entrate.
3.4 La quota di credito che non è utilizzata nell’anno può essere utilizzata negli anni
successivi, ma non può essere richiesta a rimborso.
4. Ulteriore cessione del credito d’imposta
4.1 In alternativa all’utilizzo in compensazione, il fornitore può cedere il credito d’imposta di
cui al punto 3 ai propri fornitori anche indiretti di beni e servizi, con esclusione della
possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi. E’ in ogni caso esclusa la
cessione agli istituti di credito e intermediari finanziari, nonché alle amministrazioni
pubbliche di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
4.2 La comunicazione della cessione di cui al punto 4.1 avviene, a cura del fornitore, con le
funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.
4.3 Il cessionario del credito può utilizzarlo in compensazione tramite modello F24, alle
medesime condizioni applicabili al cedente, dopo l’accettazione della cessione, da
effettuare con le medesime funzionalità di cui al punto 4.2.
5. Cessione dei crediti corrispondenti alle detrazioni spettanti ai sensi dell’articolo 16,
comma 1-septies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 e dell’articolo 16-bis,
comma 1, lettera h), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
5.1 I soggetti beneficiari delle detrazioni spettanti ai sensi dell’articolo 16, comma 1-septies,
del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, possono cedere il corrispondente credito alle
imprese che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con facoltà di
successiva cessione del credito ed esclusione della possibilità di ulteriori cessioni. E’ in
ogni caso esclusa la cessione agli istituti di credito e intermediari finanziari, nonché alle
amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
5.2 I soggetti beneficiari delle detrazioni spettanti ai sensi dell’articolo 16-bis, comma 1,
lettera h), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, possono cedere, ai sensi dell’articolo 10, comma
3-ter, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, il corrispondente credito in favore dei
fornitori anche indiretti dei beni e servizi necessari alla realizzazione degli interventi, con
facoltà di successiva cessione del credito ai propri fornitori di beni e servizi, per i quali è
esclusa la possibilità di ulteriori cessioni. E’ in ogni caso esclusa la cessione agli istituti
di credito e intermediari finanziari, nonché alle amministrazioni pubbliche di cui al
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
5.3 La cessione dei crediti di cui ai punti 5.1 e 5.2 è comunicata all’Agenzia delle entrate, a
pena d’inefficacia, entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello di sostenimento
delle spese che danno diritto alle detrazioni, con le modalità di cui al punto 4 del
provvedimento del 18 aprile 2019, prot. 100372.
5.4 La comunicazione della cessione del credito di cui al punto 5.1, relativamente alle spese
sostenute fino al 31 dicembre 2018, è effettuata dal 16 ottobre 2019 al 30 novembre
2019. Il credito ceduto è reso disponibile al cessionario, per l’accettazione e l’utilizzo in
compensazione, ovvero per la successiva cessione, a decorrere dal 10 dicembre 2019.
5.5 I crediti ceduti di cui ai punti 5.1 e 5.2 sono utilizzabili dal cessionario, rispettivamente,
in cinque e dieci quote annuali di pari importo, esclusivamente in compensazione, ai
sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l’applicazione
dei limiti di cui all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all’articolo 1,
comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
5.6 Ai fini della determinazione del credito cedibile, dell’utilizzo in compensazione del
credito ceduto e dell’eventuale successiva cessione del credito stesso, per quanto non
espressamente disposto dal presente provvedimento, si applicano, in quanto compatibili,
le disposizioni di cui al citato provvedimento del 18 aprile 2019, prot. 100372.
6. Controlli
6.1 Qualora sia accertata la mancata integrazione, anche parziale, dei requisiti oggettivi che
danno diritto alle detrazioni d’imposta richiamate dal presente provvedimento, si
provvede al recupero dell’importo corrispondente nei confronti dei soggetti aventi
diritto alle detrazioni stesse, maggiorato di interessi e sanzioni.
6.2 Qualora sia accertata l’indebita fruizione, anche parziale, del credito d’imposta da parte
del fornitore o del cessionario, si provvede al recupero del relativo importo nei suoi
confronti, maggiorato di interessi e sanzioni.
7. Coordinamento e rinvio ai provvedimenti del 28 agosto 2017, prot. 165110 e dell’8
giugno 2017, prot. 108572
7.1 I dati di cui al punto 1.3 del presente provvedimento, relativi agli interventi effettuati
sulle parti comuni degli edifici, sono comunicati con le modalità previste al punto 4.2
del provvedimento del 28 agosto 2017, prot. 165110 e al punto 4.2 del provvedimento
dell’8 giugno 2017, prot. 108572.
7.2 La cessione dei crediti di cui al punto 5.2, relativi a interventi effettuati sulle parti
comuni degli edifici, è comunicata all’Agenzia delle entrate, a pena d’inefficacia, entro
il 28 febbraio dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese che danno
diritto alle detrazioni, con le modalità di cui al punto 4.2 del provvedimento del 28
agosto 2017, prot. 165110.
8. Disposizioni transitorie e finali
8.1 Il modulo allegato al provvedimento del 18 aprile 2019, prot. 100372, è sostituito dal
modulo allegato al presente provvedimento.
8.2 Le comunicazioni di cui ai punti 1.2 e 5.3 del presente provvedimento sono effettuate a
decorrere dal 16 ottobre 2019.
8.3 Il modulo allegato al provvedimento del 18 aprile 2019, prot. 100372, può essere
utilizzato, ai fini ivi previsti, fino al 31 dicembre 2019.
(Omessi gli allegati).