1 Maggio, 2019

Decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, in G.U. n. 100 del 30.4.2019

Capo I
Misure fiscali per la crescita economica

Art. 1

Maggiorazione dell’ammortamento
per i beni strumentali nuovi

1. Ai fini delle imposte sui redditi, per i soggetti titolari di
reddito d’impresa e per gli esercenti arti e professioni che
effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi, esclusi
i veicoli e gli altri mezzi di trasporto di cui all’articolo 164,
comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dal 1°
aprile 2019 al 31 dicembre 2019, ovvero entro il 30 giugno 2020, a
condizione che entro la data del 31 dicembre 2019 il relativo ordine
risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di
acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di
acquisizione, con esclusivo riferimento alla determinazione delle
quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, il costo
di acquisizione e’ maggiorato del 30 per cento. La maggiorazione del
costo non si applica sulla parte di investimenti complessivi
eccedenti il limite di 2,5 milioni di euro. Resta ferma
l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 1, commi 93 e
97, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Art. 2

Revisione mini-IRES

1. A decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso
al 31 dicembre 2021, il reddito d’impresa dichiarato dalle societa’ e
dagli enti di cui all’articolo 73, comma 1, del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, fino a concorrenza dell’importo
corrispondente agli utili di esercizio accantonati a riserve diverse
da quelle di utili non disponibili, nei limiti dell’incremento di
patrimonio netto, e’ assoggettato all’aliquota di cui all’articolo 77
del predetto testo unico ridotta di 3,5 punti percentuali; per il
periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018 e
per i due successivi la stessa aliquota e’ ridotta, rispettivamente,
di 1,5 punti percentuali, di 2,5 punti percentuali, di 3 punti
percentuali. Alla quota di reddito assoggettata all’aliquota ridotta
di cui al periodo precedente, l’addizionale di cui all’articolo 1,
comma 65, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si applica in misura
corrispondentemente aumentata.
2. Ai fini del comma 1:
a) si considerano riserve di utili non disponibili le riserve
formate con utili diversi da quelli realmente conseguiti ai sensi
dell’articolo 2433 del codice civile in quanto derivanti da processi
di valutazione. Rilevano gli utili realizzati a decorrere dal periodo
d’imposta in corso al 31 dicembre 2018 e accantonati a riserva, ad
esclusione di quelli destinati a riserve non disponibili;
b) l’incremento di patrimonio netto e’ dato dalla differenza tra
il patrimonio netto risultante dal bilancio d’esercizio del periodo
d’imposta di riferimento, senza considerare il risultato del medesimo
esercizio, al netto degli utili accantonati a riserva, agevolati nei
periodi di imposta precedenti, e il patrimonio netto risultante dal
bilancio d’esercizio del periodo d’imposta in corso al 31 dicembre
2018, senza considerare il risultato del medesimo esercizio.
3. Per ciascun periodo d’imposta, la parte degli utili accantonati
a riserva agevolabili che eccede l’ammontare del reddito complessivo
netto dichiarato e’ computata in aumento degli utili accantonati a
riserva agevolabili dell’esercizio successivo.
4. Per le societa’ e per gli enti indicati nell’articolo 73, comma
1, lettere a), b) e d), del testo unico delle imposte sui redditi,
che partecipano al consolidato nazionale di cui agli articoli da 117
a 129 del medesimo testo unico, l’importo su cui spetta l’aliquota
ridotta, determinato ai sensi del comma 1 da ciascun soggetto
partecipante al consolidato, e’ utilizzato dalla societa’ o ente
controllante, ai fini della liquidazione dell’imposta dovuta, fino a
concorrenza del reddito eccedente le perdite computate in
diminuzione. Le disposizioni del presente comma si applicano anche
all’importo determinato dalle societa’ e dagli enti indicati
nell’articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del testo unico che
esercitano l’opzione per il consolidato mondiale di cui ai successivi
articoli da 130 a 142 del medesimo testo unico.
5. In caso di opzione per la trasparenza fiscale di cui
all’articolo 115 del testo unico delle imposte sui redditi, l’importo
su cui spetta l’aliquota ridotta determinato dalla societa’
partecipata ai sensi del comma 1 e’ attribuito a ciascun socio in
misura proporzionale alla sua quota di partecipazione agli utili. La
quota attribuita non utilizzata dal socio e’ computata in aumento
dell’importo su cui spetta l’aliquota ridotta dell’esercizio
successivo, determinato ai sensi del presente comma.
6. Le disposizioni dei commi 1, 2, 3, 4, 5 sono applicabili anche
ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, al reddito
d’impresa dichiarato dagli imprenditori individuali e dalle societa’
in nome collettivo e in accomandita semplice in regime di
contabilita’ ordinaria.
7. L’agevolazione di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e’ cumulabile
con altri benefici eventualmente concessi, ad eccezione di quelli che
prevedono regimi forfetari di determinazione del reddito e di quelli
di cui all’articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 601.
8. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono
adottate le disposizioni di attuazione del presente articolo.
9. All’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, i commi da
28 a 34 sono abrogati.

Art. 3

Maggiorazione deducibilita’ IMU
dalle imposte sui redditi

1. All’articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011,
n. 23, le parole «nella misura del 40 per cento» sono sostituite
dalle seguenti: «a decorrere dal periodo d’imposta successivo a
quello in corso al 31 dicembre 2021 nella misura del 70 per cento;
per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre
2018 tale deduzione e’ applicata nella misura del 50 per cento e per
il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019
e al 31 dicembre 2020 nella misura del 60 per cento».

Art. 4

Modifiche alla disciplina del Patent box

1. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata
in vigore del presente decreto, i soggetti titolari di reddito di
impresa che optano per il regime agevolativo di cui all’articolo 1,
commi da 37 a 45, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, possono
scegliere, in alternativa alla procedura di cui articolo 31-ter del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
ove applicabile, di determinare e dichiarare il reddito agevolabile,
indicando le informazioni necessarie alla predetta determinazione in
idonea documentazione predisposta secondo quanto previsto da un
provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate da emanare
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, con il quale sono, altresi’, definite le ulteriori
disposizioni attuative del presente articolo. I soggetti che
esercitano l’opzione prevista dal presente comma ripartiscono la
variazione in diminuzione in tre quote annuali di pari importo da
indicare nella dichiarazione dei redditi e dell’imposta regionale
sulle attivita’ produttive relativa al periodo di imposta in cui
viene esercitata tale opzione e in quelle relative ai due periodi
d’imposta successivi.
2. In caso di rettifica del reddito escluso dal concorso alla
formazione del reddito d’impresa ai sensi del regime agevolativo di
cui al comma 1, determinato direttamente dai soggetti ivi indicati,
da cui derivi una maggiore imposta o una differenza del credito, la
sanzione di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 471 non si applica qualora, nel corso di accessi,
ispezioni, verifiche o di altra attivita’ istruttoria, il
contribuente consegni all’Amministrazione finanziaria la
documentazione indicata nel provvedimento del Direttore dell’Agenzia
delle entrate di cui al comma 1 idonea a consentire il riscontro
della corretta determinazione della quota di reddito escluso, sia con
riferimento all’ammontare dei componenti positivi di reddito, ivi
inclusi quelli impliciti derivanti dall’utilizzo diretto dei beni
indicati, sia con riferimento ai criteri e alla individuazione dei
componenti negativi riferibili ai predetti componenti positivi.
3. Il contribuente che detiene la documentazione prevista dal
provvedimento, di cui al comma 1, deve darne comunicazione
all’Amministrazione finanziaria nella dichiarazione relativa al
periodo d’imposta per il quale si beneficia dell’agevolazione.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche
in caso di attivazione delle procedure previste dall’articolo 31-ter
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600, a condizione che non sia stato concluso il relativo accordo,
previa comunicazione all’Agenzia delle entrate dell’espressa volonta’
di rinuncia alla medesima procedura. I soggetti che esercitano
l’opzione prevista dal presente comma ripartiscono la somma delle
variazioni in diminuzione, relative ai periodi di imposta di
applicazione dell’agevolazione, in tre quote annuali di pari importo
da indicare nella dichiarazione dei redditi e dell’imposta regionale
sulle attivita’ produttive relativa al periodo di imposta in cui
viene esercitata tale opzione e in quelle relative ai due periodi
d’imposta successivi.
5. Resta ferma la facolta’, per tutti i soggetti che intendano
beneficiare dell’agevolazione, di applicare le disposizioni previste
nel comma 2, mediante la presentazione di una dichiarazione
integrativa ai sensi dell’articolo 2, comma 8, del decreto del
Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, nella quale deve
essere data indicazione del possesso della documentazione idonea di
cui al comma 1 per ciascun periodo d’imposta oggetto di integrazione,
purche’ tale dichiarazione integrativa sia presentata prima della
formale conoscenza dell’inizio di qualunque attivita’ di controllo
relativa al regime previsto dai commi da 37 a 45 dell’articolo 1
della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
6. In assenza, nei casi previsti dal presente articolo, della
comunicazione attestante il possesso della documentazione idonea di
cui al comma 1, in caso di rettifica del reddito ai sensi del comma
2, si applica la sanzione di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

Art. 5

Rientro dei cervelli

1. All’articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n.
147, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e’ sostituito dal seguente:
«1. I redditi di lavoro dipendente, i redditi assimilati a
quelli di lavoro dipendente e i redditi di lavoro autonomo prodotti
in Italia da lavoratori che trasferiscono la residenza nel territorio
dello Stato ai sensi dell’articolo 2 del decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concorrono alla formazione del
reddito complessivo limitatamente al 30 per cento del loro ammontare
al ricorrere delle seguenti condizioni:
a) i lavoratori non sono stati residenti in Italia nei due
periodi d’imposta precedenti il predetto trasferimento e si impegnano
a risiedere in Italia per almeno due anni;
b) l’attivita’ lavorativa e’ prestata prevalentemente nel
territorio italiano.»;
b) il comma 1-bis e’ sostituito dal seguente: «1-bis. Il regime
di cui al comma 1 si applica anche ai redditi d’impresa prodotti dai
soggetti identificati dal comma 1 o dal comma 2 che avviano
un’attivita’ d’impresa in Italia, a partire dal periodo d’imposta
successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019.»;
c) dopo il comma 3 e’ inserito il seguente: «3-bis. Le
disposizioni del presente articolo si applicano per ulteriori cinque
periodi di imposta ai lavoratori con almeno un figlio minorenne o a
carico, anche in affido preadottivo. Le disposizioni del presente
articolo si applicano per ulteriori cinque periodi di imposta anche
nel caso in cui i lavoratori diventino proprietari di almeno
un’unita’ immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente
al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al
trasferimento; l’unita’ immobiliare puo’ essere acquistata
direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai
figli, anche in comproprieta’. In entrambi i casi, i redditi di cui
al comma 1, negli ulteriori cinque periodi di imposta, concorrono
alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 50 per cento
del loro ammontare. Per i lavoratori che abbiano almeno tre figli
minorenni o a carico, anche in affido preadottivo, i redditi di cui
al comma 1, negli ulteriori cinque periodi di imposta, concorrono
alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 10 per cento
del loro ammontare.»;
d) dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:
«5-bis. La percentuale di cui al comma 1 e’ ridotta al 10 per
cento per i soggetti che trasferiscono la residenza in una delle
seguenti regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata,
Calabria, Sardegna, Sicilia.»;
5-ter. I cittadini italiani non iscritti all’Anagrafe degli
italiani residenti all’estero (AIRE) rientrati in Italia a decorrere
dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre
2019 possono accedere ai benefici fiscali di cui al presente articolo
purche’ abbiano avuto la residenza in un altro Stato ai sensi di una
convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi per il periodo
di cui al comma 1, lettera a). Con riferimento ai periodi d’imposta
per i quali siano stati notificati atti impositivi ancora impugnabili
ovvero oggetto di controversie pendenti in ogni stato e grado del
giudizio nonche’ per i periodi d’imposta per i quali non sono decorsi
i termini di cui all’articolo 43 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ai cittadini italiani non
iscritti all’AIRE rientrati in Italia entro il 31 dicembre 2019
spettano i benefici fiscali di cui al presente articolo nel testo
vigente al 31 dicembre 2018, purche’ abbiano avuto la residenza in un
altro Stato ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni
sui redditi per il periodo di cui al, comma 1, lettera a). Non si fa
luogo, in ogni caso, al rimborso delle imposte versate in adempimento
spontaneo.».
2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere a), b), c), e d) si
applicano ai soggetti che trasferiscono la residenza in Italia ai
sensi dell’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917 a partire dal periodo d’imposta successivo a
quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. All’articolo 8-bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172,
il comma 2 e’ sostituito dal seguente:
«2. Le disposizioni contenute nell’articolo 44 del decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122, e nell’articolo 16 del decreto legislativo 14
settembre 2015, n. 147, si applicano nel rispetto delle condizioni e
dei limiti del regolamento (UE) 1407/2013 della Commissione, del 18
dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del
Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti de minimis,
del regolamento (UE) 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre
2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato
sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti de minimis nel
settore agricolo, e del regolamento (UE) 717/2014 della Commissione,
del 27 giugno 2014, relativo all’applicazione degli articoli 107 e
108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti de
minimis nel settore della pesca e dell’acquacoltura.».
4. All’articolo 44 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, le parole: «nei tre periodi d’imposta successivi»
sono sostituite dalle seguenti: «nei cinque periodi d’imposta
successivi»;
b) dopo il comma 3-bis sono inseriti i seguenti:
«3-ter. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano nel
periodo d’imposta in cui il ricercatore o docente trasferisce la
residenza ai sensi dell’articolo 2 del decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 nel territorio dello Stato e nei
sette periodi d’imposta successivi, sempre che permanga la residenza
fiscale in Italia, nel caso di docenti o ricercatori con un figlio
minorenne o a carico, anche in affido preadottivo e nel caso di
docenti e ricercatori che diventino proprietari di almeno un’unita’
immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al
trasferimento in Italia della residenza ai sensi dell’articolo 2 del
d.P.R. n. 917/1986 o nei dodici mesi precedenti al trasferimento;
l’unita’ immobiliare puo’ essere acquistata direttamente dal docente
e ricercatore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche
in comproprieta’. Per i docenti e ricercatori che abbiano almeno due
figli minorenni o a carico, anche in affido preadottivo, le
disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano nel periodo d’imposta
in cui il ricercatore o docente diviene residente, ai sensi
dell’articolo 2 del d.P.R. n. 917/1986, nel territorio dello Stato e
nei dieci periodi d’imposta successivi, sempre che permanga la
residenza fiscale nel territorio dello Stato. Per i docenti o
ricercatori che abbiano almeno tre figli minorenni o a carico, anche
in affido preadottivo, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si
applicano nel periodo d’imposta in cui il ricercatore o docente
diviene residente, ai sensi dell’articolo 2 del d.P.R. n. 917/1986,
nel territorio dello Stato e nei dodici periodi d’imposta successivi,
sempre che permanga la residenza fiscale nel territorio dello
Stato.»;
3-quater. I docenti o ricercatori italiani non iscritti
all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE) rientrati in
Italia a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso
al 31 dicembre 2019 possono accedere ai benefici fiscali di cui al
presente articolo purche’ abbiano avuto la residenza in un altro
Stato ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni sui
redditi per il periodo di cui all’articolo 16, comma 1, lettera a),
del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147. Con riferimento ai
periodi d’imposta per i quali siano stati notificati atti impositivi
ancora impugnabili ovvero oggetto di controversie pendenti in ogni
stato e grado del giudizio nonche’ per i periodi d’imposta per i
quali non sono decorsi i termini di cui all’articolo 43 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ai docenti
e ricercatori italiani non iscritti all’AIRE rientrati in Italia
entro il 31 dicembre 2019 spettano i benefici fiscali di cui al
presente articolo nel testo vigente al 31 dicembre 2018, purche’
abbiano avuto la residenza in un altro Stato ai sensi di una
convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi per il periodo
di cui all’articolo 16, comma 1, lettera a), del decreto legislativo
14 settembre 2015, n. 147. Non si fa luogo, in ogni caso, al rimborso
delle imposte versate in adempimento spontaneo.».
5. Le disposizioni di cui al comma 4, lettere a) e b), si applicano
ai soggetti che trasferiscono la residenza in Italia ai sensi
dell’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917 a partire dal periodo d’imposta successivo a
quello in corso alla data di entrata in vigore del presente
decreto.».

Art. 6

Modifiche al regime dei forfetari

1. All’articolo 1, comma 69, terzo periodo, della legge 23 dicembre
2014, n. 190, dopo le parole: «e successive modificazioni» sono
inserite le seguenti: «, ad eccezione delle ritenute di cui agli
articoli 23 e 24 del medesimo decreto».
2. In deroga all’articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le
disposizioni di cui al comma 1 hanno effetto a decorrere dal 1°
gennaio 2019. L’ammontare complessivo delle ritenute di cui al comma
1, relative alle somme gia’ corrisposte precedentemente alla data di
entrata in vigore del presente decreto, e’ trattenuto, a valere sulle
retribuzioni corrisposte a partire dal terzo mese successivo alla
data di entrata in vigore del presente decreto, in tre rate mensili
di uguale importo, e versato nei termini di cui all’articolo 8 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
3. All’articolo 1, comma 21, della legge 30 dicembre 2018, n. 145,
dopo le parole «decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600» sono aggiunte le seguenti: «, ad eccezione delle
ritenute di cui all’articolo 23 e 24 del medesimo decreto».

Art. 7

Incentivi per la valorizzazione edilizia

1. Sino al 31 dicembre 2021, per i trasferimenti di interi
fabbricati, a favore di imprese di costruzione o di ristrutturazione
immobiliare che, entro i successivi dieci anni, provvedano alla
demolizione e ricostruzione degli stessi, conformemente alla
normativa antisismica e con il conseguimento della classe energetica
A o B, anche con variazione volumetrica rispetto al fabbricato
preesistente ove consentita dalle vigenti norme urbanistiche, nonche’
all’alienazione degli stessi, si applicano l’imposta di registro e le
imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di euro 200
ciascuna. Nel caso in cui non si verificano le condizioni di cui al
primo periodo, sono dovute le imposte di registro, ipotecaria e
catastale nella misura ordinaria, nonche’ una sanzione pari al 30 per
cento delle stesse imposte. Sono altresi’ dovuti gli interessi di
mora a decorrere dall’acquisto dell’immobile di cui al secondo
periodo.

Art. 8

Sisma bonus

1. All’articolo 16, comma 1-septies, del decreto-legge 4 giugno
2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto
2013, n. 90, le parole «zone classificate a rischio sismico 1» sono
sostituite dalle seguenti: «zone classificate a rischio sismico 1, 2
e 3».

Art. 9

Trattamento fiscale di strumenti finanziari convertibili

1. I maggiori o minori valori che derivano dall’attuazione di
specifiche previsioni contrattuali che governano gli strumenti
finanziari, diversi da azioni e titoli similari, con le
caratteristiche indicate al comma 2 non concorrono alla formazione
del reddito imponibile degli emittenti ai fini dell’imposta sul
reddito delle societa’ e del valore della produzione netta.
2. Ai fini del comma 1, gli strumenti finanziari devono presentare
le seguenti caratteristiche:
a) gli strumenti sono stati emessi ed il corrispettivo e’ stato
integralmente versato;
b) gli strumenti non sono stati sottoscritti o acquistati ne’
dalla societa’ emittente ne’ da societa’ da essa controllate o nelle
quali essa detenga almeno il 20 per cento dei diritti di voto o del
capitale;
c) l’acquisto degli strumenti non e’ stato finanziato, ne’
direttamente ne’ indirettamente, dalla societa’ emittente;
d) nell’ordine di distribuzione delle somme ricavate dalla
liquidazione dell’attivo gli strumenti hanno lo stesso rango, o un
rango superiore, rispetto alle azioni e sono subordinati alla
soddisfazione dei diritti di tutti gli altri creditori;
e) gli strumenti non sono oggetto di alcuna disposizione,
contrattuale o di altra natura, che ne migliori il grado di
subordinazione rispetto agli altri creditori in caso di risoluzione,
assoggettamento a procedura concorsuale o liquidazione;
f) gli strumenti sono perpetui e le disposizioni che li governano
non prevedono alcun incentivo al rimborso per l’emittente;
g) gli strumenti non possono essere rimborsati o riacquistati
dall’emittente prima di cinque anni dalla data di emissione;
h) se le disposizioni che governano gli strumenti includono una o
piu’ opzioni di rimborso anticipato o di riacquisto, l’opzione puo’
essere esercitata unicamente dall’emittente;
i) le disposizioni che governano gli strumenti non contengono
indicazioni, ne’ esplicite ne’ implicite, che gli strumenti saranno
rimborsati, anche anticipatamente, o riacquistati, o che l’emittente
intende rimborsarli, anche anticipatamente, o riacquistarli, ad
eccezione dei seguenti casi:
1) liquidazione della societa’;
2) operazioni discrezionali di riacquisto degli strumenti;
l) le disposizioni che governano gli strumenti prevedono che la
societa’ emittente abbia la piena discrezionalita’, in qualsiasi
momento, di annullare le distribuzioni relative agli strumenti. Le
distribuzioni annullate non sono cumulabili e l’annullamento delle
distribuzioni non costituisce un caso di insolvenza da parte della
societa’ emittente;
m) le disposizioni che governano gli strumenti prescrivono,
alternativamente, che al verificarsi di un determinato evento
connesso al livello di patrimonializzazione della societa’:
1) il valore nominale degli strumenti sia svalutato in via
permanente o temporanea;
2) gli strumenti siano convertiti in azioni;
3) si attivi un meccanismo che produca effetti equivalenti a
quelli di cui ai precedenti due punti.
3. Le disposizioni del comma 1 si applicano a condizione che gli
emittenti indichino di aver emesso gli strumenti finanziari di cui al
comma 2 nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta
in cui e’ avvenuta l’emissione e forniscano separata evidenza, nella
relativa dichiarazione dei redditi, dei maggiori o minori valori che
ai sensi del comma 1 non concorrono alla formazione del reddito
imponibile degli emittenti ai fini dell’imposta sul reddito delle
societa’ e del valore della produzione netta al fine di consentire
l’accertamento della conformita’ dell’operazione con le disposizioni
dell’articolo 10-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212.
4. Il comma 22-bis dell’articolo 2 del decreto-legge 13 agosto
2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre
2011, n. 148 e’ abrogato; per gli strumenti finanziari di cui al
comma 22 del citato articolo 2, emessi nei periodi di imposta
precedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore del
presente decreto, gli obblighi di indicazione di cui al comma 3 si
considerano assolti nella dichiarazione dei redditi relativa al
periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del
presente decreto.

Art. 10

Modifiche alla disciplina degli incentivi per gli interventi di
efficienza energetica e rischio sismico

1. All’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, dopo
il comma 3, e’ inserito il seguente:
«3.1. Per gli interventi di efficienza energetica di cui al
presente articolo, il soggetto avente diritto alle detrazioni puo’
optare, in luogo dell’utilizzo diretto delle stesse, per un
contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo
dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e a
quest’ultimo rimborsato sotto forma di credito d’imposta da
utilizzare esclusivamente in compensazione, in cinque quote annuali
di pari importo, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241, senza l’applicazione dei limiti di cui
all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all’articolo
1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.».
2. All’articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, dopo
il comma 1-septies, e’ inserito il seguente:
«1-octies. Per gli interventi di adozione di misure antisismiche
di cui al presente articolo, il soggetto avente diritto alle
detrazioni puo’ optare, in luogo dell’utilizzo diretto delle stesse,
per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul
corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli
interventi e a quest’ultimo rimborsato sotto forma di credito
d’imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione, in cinque
quote annuali di pari importo, ai sensi dell’articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l’applicazione dei limiti di
cui all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e
all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.».
3. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da
emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalita’
attuative delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, comprese quelle
relative all’esercizio dell’opzione da effettuarsi d’intesa con il
fornitore.

Art. 11

Aggregazioni d’imprese

1. Per i soggetti indicati nell’articolo 73, comma 1, lettera a),
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che
risultano da operazioni di aggregazione aziendale, realizzate
attraverso fusione o scissione effettuate a decorrere dalla data di
entrata in vigore del presente decreto fino al 31 dicembre 2022, si
considera riconosciuto, ai fini fiscali, il valore di avviamento e
quello attribuito ai beni strumentali materiali e immateriali, per
effetto della imputazione su tali poste di bilancio del disavanzo da
concambio, per un ammontare complessivo non eccedente l’importo di 5
milioni di euro.
2. Nel caso di operazioni di conferimento di azienda effettuate ai
sensi dell’articolo 176 del decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, a decorrere dalla data di entrata in vigore
del presente decreto fino al 31 dicembre 2022, si considerano
riconosciuti, ai fini fiscali, i maggiori valori iscritti dal
soggetto conferitario di cui al comma 1 a titolo di avviamento o sui
beni strumentali materiali e immateriali, per un ammontare
complessivo non eccedente l’importo di 5 milioni di euro.
3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano qualora alle
operazioni di aggregazione aziendale partecipino esclusivamente
imprese operative da almeno due anni. Le medesime disposizioni non si
applicano qualora le imprese che partecipano alle predette operazioni
facciano parte dello stesso gruppo societario. Sono in ogni caso
esclusi i soggetti legati tra loro da un rapporto di partecipazione
superiore al 20 per cento ovvero controllati anche indirettamente
dallo stesso soggetto ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, n.
1), del codice civile. Il maggior valore attribuito ai beni ai sensi
dei commi precedenti e’ riconosciuto ai fini delle imposte sui
redditi e dell’imposta regionale sulle attivita’ produttive a
decorrere dall’esercizio successivo a quello in cui ha avuto luogo
l’operazione di aggregazione aziendale.
4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano qualora le
imprese interessate dalle operazioni di aggregazione aziendale si
trovino o si siano trovate ininterrottamente, nei due anni precedenti
l’operazione, nelle condizioni che consentono il riconoscimento
fiscale di cui ai commi 1 e 2.
5. Per la liquidazione, l’accertamento, la riscossione, i rimborsi,
le sanzioni e il contenzioso si applicano le disposizioni previste
per le imposte sui redditi.
6. La societa’ risultante dall’aggregazione, che nei primi quattro
periodi d’imposta dalla effettuazione dell’operazione pone in essere
ulteriori operazioni straordinarie, di cui al titolo III, capi III e
IV, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, ovvero cede i beni iscritti o rivalutati ai sensi dei commi da 1
a 5, decade dall’agevolazione, fatta salva l’attivazione della
procedura di cui all’articolo 11, comma 2, della legge 27 luglio
2000, n. 212.
7. Nella dichiarazione dei redditi del periodo d’imposta in cui si
verifica la decadenza prevista al comma 6, la societa’ e’ tenuta a
liquidare e versare l’imposta sul reddito delle societa’ e l’imposta
regionale sulle attivita’ produttive dovute sul maggior reddito,
relativo anche ai periodi di imposta precedenti, determinato senza
tenere conto dei maggiori valori riconosciuti fiscalmente ai sensi
dei commi 1 e 2. Sulle maggiori imposte liquidate non sono dovute
sanzioni e interessi.

Art. 12

Fatturazione elettronica Repubblica di San Marino

1. Gli adempimenti relativi ai rapporti di scambio con la
Repubblica di San Marino, previsti dal decreto del Ministro delle
Finanze 24 dicembre 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 305 del 30 dicembre 1993, sono eseguiti in via
elettronica secondo modalita’ stabilite con decreto del ministro
dell’Economia e delle Finanze in conformita’ ad accordi con detto
Stato. Sono fatti salvi gli esoneri dall’obbligo generalizzato di
fatturazione elettronica previsti da specifiche disposizioni di
legge. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate
sono emanate le regole tecniche necessarie per l’attuazione del
presente articolo.

Art. 13

Vendita di beni tramite piattaforme digitali

1. Il soggetto passivo che facilita, tramite l’uso di
un’interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una
piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite a distanza di
beni importati o le vendite a distanza di beni all’interno
dell’Unione europea e’ tenuto a trasmettere entro il mese successivo
a ciascun trimestre, secondo modalita’ stabilite con provvedimento
del direttore dell’Agenzia delle entrate, per ciascun fornitore i
seguenti dati:
a) la denominazione, la residenza o il domicilio, l’indirizzo di
posta elettronica;
b) il numero totale delle unita’ vendute in Italia;
c) a scelta del soggetto passivo, per le unita’ vendute in Italia
l’ammontare totale dei prezzi di vendita o il prezzo medio di
vendita.
2. Il primo invio di dati deve essere effettuato nel mese di luglio
2019.
3. Il soggetto passivo di cui al comma 1 e’ considerato debitore
d’imposta per le vendite a distanza per le quali non ha trasmesso, o
ha trasmesso in modo incompleto, i dati di cui al comma 1, presenti
sulla piattaforma, se non dimostra che l’imposta e’ stata assolta dal
fornitore.
4. Le disposizioni di cui all’articolo 11-bis, commi da 11 a 15,
del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, acquistano
efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2021. Il soggetto passivo che ha
facilitato tramite l’uso di un’interfaccia elettronica, quale un
mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le
vendite a distanza di cui di cui all’articolo 11-bis, commi da 11 a
15, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, nel periodo
compreso tra il 13 febbraio 2019 e la data di entrata in vigore delle
disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4, invia i dati relativi a
dette operazioni nel mese di luglio 2019, secondo modalita’ che
saranno determinate con il provvedimento dell’Agenzia delle entrate
di cui al comma 1.
5. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano fino al 31
dicembre 2020.

Art. 14

Enti associativi assistenziali

1. All’articolo 148, del decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, al comma 3, dopo la parola: «religiose,» e’
inserita la seguente: «assistenziali,».

Art. 15

Estensione della definizione agevolata
delle entrate regionali e degli enti locali

1. Con riferimento alle entrate, anche tributarie, delle regioni,
delle province, delle citta’ metropolitane e dei comuni, non riscosse
a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale ai sensi del testo
unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle
entrate patrimoniali dello Stato, approvato con Regio decreto 14
aprile 1910, n. 639, notificati, negli anni dal 2000 al 2017, dagli
enti stessi e dai concessionari della riscossione di cui all’articolo
53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i predetti enti
territoriali possono stabilire, entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, con le forme previste dalla
legislazione vigente per l’adozione dei propri atti destinati a
disciplinare le entrate stesse, l’esclusione delle sanzioni relative
alle predette entrate. Gli enti territoriali, entro trenta giorni,
danno notizia dell’adozione dell’atto di cui al primo periodo
mediante pubblicazione nel proprio sito internet istituzionale.
2. Con il provvedimento di cui al comma 1 gli enti territoriali
stabiliscono anche:
a) il numero di rate e la relativa scadenza, che non puo’
superare il 30 settembre 2021;
b) le modalita’ con cui il debitore manifesta la sua volonta’ di
avvalersi della definizione agevolata;
c) i termini per la presentazione dell’istanza in cui il debitore
indica il numero di rate con il quale intende effettuare il
pagamento, nonche’ la pendenza di giudizi aventi a oggetto i debiti
cui si riferisce l’istanza stessa, assumendo l’impegno a rinunciare
agli stessi giudizi;
d) il termine entro il quale l’ente territoriale o il
concessionario della riscossione trasmette ai debitori la
comunicazione nella quale sono indicati l’ammontare complessivo delle
somme dovute per la definizione agevolata, quello delle singole rate
e la scadenza delle stesse.
3. A seguito della presentazione dell’istanza sono sospesi i
termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme
oggetto di tale istanza.
4. In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento
dell’unica rata ovvero di una delle rate in cui e’ stato dilazionato
il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e
riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per
il recupero delle somme oggetto dell’istanza. In tale caso, i
versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell’importo
complessivamente dovuto.
5. Si applicano i commi 16 e 17 dell’articolo 3 del decreto-legge
23 ottobre 2018, n. 119 convertito, con modificazioni, dalla legge 17
dicembre 2018, n. 136.
6. Per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di
Trento e di Bolzano l’attuazione delle disposizioni del presente
articolo avviene in conformita’ e compatibilmente con le forme e con
le condizioni di speciale autonomia previste dai rispettivi statuti.

Art. 16

Credito d’imposta per le commissioni riferite a pagamenti elettronici
da parte di distributori di carburante

1. Le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 924, della legge 27
dicembre 2017, n. 205 valgono con riferimento alle cessioni di
carburanti effettuate nei confronti sia di esercenti attivita’
d’impresa, arte e professioni sia di consumatori finali. Nel caso in
cui gli esercenti di impianti di distribuzione di carburante non
contabilizzino separatamente le commissioni addebitate per le
transazioni effettuate diverse da quelle per cessioni di carburante,
il credito d’imposta di cui al citato 1, comma 924, della legge n.
205 del 2017, spetta per la quota parte delle commissioni calcolata
in base al rapporto tra il volume d’affari annuo derivante da
cessioni di carburante e il volume d’affari annuo complessivo.

Capo II
Misure per il rilancio degli investimenti privati

(Omissis).

Art. 23

Cartolarizzazioni

1. Alla legge 30 aprile 1999, n. 130, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all’articolo 4, comma 4-ter:
1) dopo le parole «aperture di credito» sono inserite le
seguenti: «in qualunque forma»;
2) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi «Nel caso di
cessione di crediti aventi le caratteristiche di cui al successivo
articolo 7.1, comma 1, la banca cedente puo’, altresi’, trasferire ad
una banca o intermediario finanziario di cui all’articolo 106 del
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ai sensi dell’articolo
58 del medesimo decreto legislativo n. 385 del 1993, gli impegni o la
facolta’ di erogazione derivanti dal relativo contratto di apertura
di credito o affidamento, separatamente dal conto cui l’apertura di
credito e’ collegata e mantenendo la domiciliazione del conto
medesimo. A seguito della cessione, gli incassi registrati su tale
conto continuano a essere imputati ai debiti nascenti dai contratti
di apertura di credito o di affidamento, anche se sorti
successivamente alla cessione, secondo le modalita’ contrattualmente
previste. Gli incassi costituiscono patrimonio separato a tutti gli
effetti da quello della banca cedente domiciliataria del conto e da
quello relativo ad altre operazioni. Su ciascun patrimonio separato
non sono ammesse azioni da parte di creditori diversi dai portatori
dei titoli ovvero dalla banca o dalla societa’ finanziaria di cui al
citato articolo 106 del decreto legislativo n. 385 del 1993
cessionarie degli impegni o delle facolta’ di erogazione. Si
applicano in quanto compatibili le disposizioni dell’articolo 3,
commi 2 e 2-bis.»;
b) all’articolo 7, comma 1, lettera b-bis), dopo le parole
«derivanti dalla titolarita’» sono inerite le seguenti: «, in capo
alla societa’ di cui all’articolo 7.2»;
c) all’articolo 7.1:
1) al comma 3:
1.1) le parole «degli articoli 124, 160, 182-bis e 186-bis
del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267» sono sostituite dalle
seguenti «degli articoli 57, 60, 84, 85 e 240 del decreto legislativo
12 gennaio 2019, n. 14»;
1.2) e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il
finanziamento puo’ essere concesso anche ad assuntori di passivita’
dei debitori ceduti ovvero a soggetti con i quali i medesimi debitori
hanno rapporti di controllo o di collegamento ai sensi dell’articolo
2359 del codice civile.»;
2) il comma 4 e’ sostituito dal seguente:
«4. Possono essere costituite una o piu’ societa’ veicolo
d’appoggio, nella forma di societa’ di capitali, aventi come oggetto
sociale esclusivo il compito di acquisire, gestire e valorizzare,
nell’interesse esclusivo dell’operazione di cartolarizzazione,
direttamente o attraverso una o piu’ ulteriori societa’ veicolo
d’appoggio, autorizzate ad assumere, totalmente o parzialmente, il
debito originario, i beni immobili e mobili registrati nonche’ gli
altri beni e diritti concessi o costituiti, in qualunque forma, a
garanzia dei crediti oggetto di cartolarizzazione, ivi compresi i
beni oggetto di contratti di locazione finanziaria, anche se risolti,
eventualmente insieme con i rapporti derivanti da tali contratti. Il
trasferimento dei suddetti beni e diritti puo’ avvenire anche ai
sensi dei commi 2 e 3 dell’articolo 58 del testo unico bancario,
nonche’ dei commi 4, 5 e 6 del medesimo articolo, anche se non avente
a oggetto beni o rapporti giuridici individuabili in blocco. Le
stesse modalita’ si applicano ai trasferimenti ai sensi del comma 5
del presente articolo. Le somme in qualsiasi modo rivenienti dalla
detenzione, gestione o dismissione di tali beni e diritti sono dovute
dalla societa’ veicolo d’appoggio alla societa’ di cartolarizzazione
di cui all’articolo 3, sono assimilate, agli effetti della presente
legge, ai pagamenti effettuati dai debitori ceduti e sono destinate
in via esclusiva al soddisfacimento dei diritti incorporati nei
titoli emessi e al pagamento dei costi dell’operazione. I beni,
diritti e le somme in qualsiasi modo derivanti dai medesimi nonche’
ogni altro diritto acquisito nell’ambito dell’operazione di cui al
presente comma, o al successivo comma 5, costituiscono patrimonio
separato a tutti gli effetti da quello delle societa’ stesse e da
quello relativo alle altre operazioni. Sul patrimonio separato non
sono ammesse azioni da parte di creditori diversi dalla societa’ di
cartolarizzazione nell’interesse dei portatori dei titoli emessi
dalla societa’ per la cartolarizzazione dei crediti.».
3) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti commi:
«4-bis. Si applicano le imposte di registro, ipotecaria e
catastale in misura fissa sugli atti e le operazioni inerenti il
trasferimento a qualsiasi titolo, anche in sede giudiziale o
concorsuale, dei beni e diritti di cui ai commi 4 e 5, in favore
della societa’ veicolo d’appoggio, inclusi eventuali accolli di
debito, e le garanzie di qualunque tipo, da chiunque e in qualsiasi
momento prestate, in favore della societa’ di cartolarizzazione o
altro finanziatore ed in relazione all’operazione di
cartolarizzazione, a valere sui beni e diritti acquistati dalle
societa’ veicolo d’appoggio ai sensi del comma 4, le relative
eventuali surroghe, postergazioni, frazionamenti e cancellazioni
anche parziali, ivi comprese le relative cessioni di credito.
4-ter. Alla societa’ veicolo d’appoggio cessionaria dei
contratti e rapporti di locazione finanziaria e dei beni derivanti da
tale attivita’ si applicano le disposizioni in materia fiscale
applicabili alle societa’ che esercitano attivita’ di locazione
finanziaria. Alle cessioni di immobili oggetto di contratti di
leasing risolti o altrimenti cessati per fatto dell’utilizzatore
effettuate alla e dalla medesima societa’ si applica l’articolo 35,
comma 10-ter.1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. Per le
trascrizioni nei pubblici registri e volture catastali effettuate a
qualunque titolo in relazione ai beni e diritti acquisiti dalla
societa’ veicolo d’appoggio le imposte di registro, ipotecaria e
catastale sono dovute in misura fissa.
4-quater. Per gli atti e i provvedimenti recanti il
successivo trasferimento, a favore di soggetti che svolgono attivita’
d’impresa, della proprieta’ o di diritti reali, anche di garanzia,
sui beni immobili acquistati dalle societa’ veicolo d’appoggio in
relazione all’operazione di cartolarizzazione, le imposte di
registro, ipotecaria e catastale sono dovute in misura fissa, a
condizione che l’acquirente dichiari, nel relativo atto, che intende
trasferirli entro cinque anni dalla data di acquisto. Ove non si
realizzi tale condizione entro il quinquennio successivo, le imposte
di registro, ipotecaria e catastale sono dovute dall’acquirente nella
misura ordinaria e si applica una sanzione amministrativa del 30 per
cento, oltre agli interessi di mora di cui all’articolo 55, comma 3,
del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986,
n. 131. Dalla scadenza del quinquennio decorre il termine per il
recupero delle imposte ordinarie da parte dell’amministrazione
finanziaria. Resta fermo quanto previsto dal comma 5.
4-quinquies. Gli atti e i provvedimenti di cui al comma
4-quater emessi a favore di soggetti che non svolgono attivita’
d’impresa sono assoggettati alle imposte di registro, ipotecaria e
catastale nella misura fissa di 200 euro ciascuna sempre che in capo
all’acquirente ricorrano le condizioni previste alla nota II-bis)
all’articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico
delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. In
caso di dichiarazione mendace nell’atto di acquisto, ovvero di
rivendita nel quinquennio dalla data dell’atto, si applicano le
disposizioni indicate nella predetta nota.».
4) al comma 5:
1.1) le parole «di tali contratti, la societa’ veicolo» sono
sostituite dalle seguenti: «di tali contratti, la societa’ veicolo
d’appoggio»;
1.2) le parole «nel bilancio di una banca» sono sostituite
dalle seguenti: «nel bilancio di una banca o di un intermediario
finanziario di cui all’articolo 106 del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385»;
1.3) dopo le parole «si applicano integralmente alla societa’
veicolo» e’ inserita la seguente: «d’appoggio».
d) dopo l’articolo 7.1, e’ aggiunto il seguente:
«Art. 7.2 (Cartolarizzazioni Immobiliari e di beni mobili
registrati) – 1. Le societa’ che effettuano le operazioni di cui
all’articolo 7, comma 1, lettera b-bis, non possono svolgere
operazioni di cartolarizzazione di natura diversa da quelle indicate
dall’articolo 7, comma 1, lettera b-bis. Delle obbligazioni nei
confronti dei portatori dei titoli, nonche’ di ogni altro creditore
nell’ambito di ciascuna operazione di cartolarizzazione, risponde
esclusivamente il patrimonio separato con i beni e diritti di cui al
comma 2 del presente articolo. A tali operazioni si applicano le
disposizioni di cui all’articolo 7.1, comma 8, primo periodo.
2. Per ogni operazione sono individuati i beni ed i diritti
destinati al soddisfacimento dei diritti dei portatori dei titoli e
delle controparti dei contratti derivati con finalita’ di copertura
dei rischi insiti nei crediti e nei titoli ceduti. I beni e i diritti
individuati, le somme in qualsiasi modo derivanti dai medesimi beni,
nonche’ ogni altro diritto acquisito nell’ambito dell’operazione di
cartolarizzazione dalle societa’ di cui al comma 1 costituiscono
patrimonio separato a tutti gli effetti da quello delle societa’
stesse e da quello relativo alle altre operazioni. Su ciascun
patrimonio separato non sono ammesse azioni da parte di qualsiasi
creditore diverso dai portatori dei titoli emessi dalle societa’
ovvero dai concedenti i finanziamenti da esse reperiti ovvero dalle
controparti dei contratti derivati con finalita’ di copertura dei
rischi insiti nei crediti e nei titoli ceduti.».
2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede ai sensi
dell’articolo 50.

(Omissis).

Capo IV
Ulteriori misure per la crescita
(Omissis).
Art. 37

Ingresso del Ministero dell’economia e delle finanze nel capitale
sociale della NewCo Nuova Alitalia

1. Al fine del rilancio del settore del trasporto aereo e per il
rafforzamento del trasporto intermodale, il Ministero dell’economia e
delle finanze e’ autorizzato a sottoscrivere, nel limite dell’importo
maturato a titolo di interessi ai sensi del comma 3, quote di
partecipazione al capitale della societa’ di nuova costituzione cui
saranno trasferiti i compendi aziendali oggetto delle procedure di
cui all’articolo 50, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2017, n.
50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.
I criteri e le modalita’ dell’operazione di cui al primo periodo sono
determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su
proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, di natura non
regolamentare e sottoposto alla registrazione della Corte dei Conti.
A tal fine, il Ministero dell’economia e delle finanze e’ autorizzato
ad avvalersi di primarie istituzioni finanziarie e legali a valere
sulle risorse di cui al comma 4, nel limite di euro 200.000,00.
2. Alla societa’ di nuova costituzione di cui al presente articolo,
partecipata dal Ministero dell’economia e delle finanze, non si
applicano le disposizioni del decreto legislativo 19 agosto 2016, n.
175.
3. Alitalia – Societa’ Aerea Italiana S.p.A. in amministrazione
straordinaria corrisponde gli interessi maturati sul finanziamento a
titolo oneroso – di cui all’articolo 50, comma 1, del decreto-legge
24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21
giugno 2017, n. 96, come integrato ai sensi dell’articolo 12 del
decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, – dalla data di effettiva
erogazione alla data del decreto del Ministro dello sviluppo
economico di autorizzazione alla cessione dei complessi aziendali
oggetto delle procedure e, comunque, sino a non oltre il 31 maggio
2019.
4. Gli interessi di cui al comma 3 sono versati all’entrata del
bilancio dello Stato entro sessanta giorni dalla data del predetto
decreto del Ministro dello sviluppo economico per essere riassegnati
ad uno o piu’ capitoli dello stato di previsione della spesa del
Ministero dell’economia e delle finanze per le finalita’ di cui al
comma 1.
5. All’articolo 50, comma 1, del citato decreto-legge n. 50 del
2017, le parole al terzo periodo «,ed e’ restituito entro sei mesi
dall’erogazione in prededuzione, con priorita’ rispetto a ogni altro
debito della procedura» sono soppresse.
6. All’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n.
135, convertito con modificazione con legge 11 febbraio 2019, n. 12,
le parole « entro trenta giorni dall’intervenuta efficacia della
cessione dei complessi aziendali oggetto delle procedure di cui
all’articolo 50, comma 2, del decreto-legge n. 50 del 2017 e, in ogni
caso, non oltre il termine del 30 giugno 2019» sono sostituite con le
seguenti: «, nell’ambito della procedura di ripartizione dell’attivo
dell’amministrazione straordinaria a valere e nei limiti dell’attivo
disponibile di Alitalia – Societa’ Aerea Italiana S.p.A. in
amministrazione straordinaria».
7. Agli oneri derivanti dai commi 5 e 6, pari a 900 milioni di euro
per l’anno 2019 in termini di solo fabbisogno, si provvede ai sensi
dell’articolo 50.
8. Tutti gli atti e le operazioni posti in essere dal Ministero
dell’economia e delle finanze per l’operazione di cui al presente
articolo sono esenti da imposizione fiscale, diretta e indiretta e da
tasse.

(Omissis).

Art. 49

Credito d’imposta per la partecipazione
di PMI a fiere internazionali

1. Al fine di migliorare il livello e la qualita’ di
internazionalizzazione delle PMI italiane, alle imprese esistenti
alla data del 1° gennaio 2019 e’ riconosciuto, per il periodo
d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente
decreto, un credito d’imposta nella misura del 30 per cento delle
spese di cui al comma 2 fino ad un massimo di 60.000 euro. Il credito
d’imposta e’ riconosciuto fino all’esaurimento dell’importo massimo
pari a 5 milioni per l’anno 2020.
2. Il credito d’imposta di cui al comma 1 e’ riconosciuto per le
spese di partecipazione a manifestazioni fieristiche internazionali
di settore che si svolgono all’estero, relativamente alle spese per
l’affitto degli spazi espositivi; per l’allestimento dei medesimi
spazi; per le attivita’ pubblicitarie, di promozione e di
comunicazione, connesse alla partecipazione.
3. Il credito d’imposta e’ riconosciuto nel rispetto delle
condizioni e dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della
Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli
articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea
agli aiuti de minimis, al regolamento (UE) n. 1408/2013 della
Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli
articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea
agli aiuti de minimis nel settore agricolo e al regolamento (UE) n.
717/2014 della commissione, del 27 giugno 2014, relativo
all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul
funzionamento dell’Unione europea agli aiuti de minimis nel settore
della pesca e dell’acquacoltura. Il credito d’imposta e’ ripartito in
tre quote annuali di pari importo ed e’ utilizzabile, esclusivamente
in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241.
4. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
sono stabilite le disposizioni applicative del presente articolo, con
riferimento, in particolare, a:
a) le tipologie di spese ammesse al beneficio, nell’ambito di
quelle di cui al comma 2;
b) le procedure per l’ammissione al beneficio, che avviene
secondo l’ordine cronologico di presentazione delle relative domande,
nel rispetto dei limiti di cui al comma 1;
c) l’elenco delle manifestazioni fieristiche internazionali di
settore per cui e’ ammesso il credito di imposta;
e) le procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei
crediti d’imposta, secondo quanto stabilito dall’articolo 1, comma 6,
del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73.
5. Qualora l’Agenzia delle entrate accerti, nell’ambito
dell’ordinaria attivita’ di controllo, l’eventuale indebita
fruizione, totale o parziale, del credito d’imposta, la stessa ne da’
comunicazione al Ministero dello sviluppo economico che, ai sensi
dell’articolo 1, comma 6, del citato decreto-legge n. 40 del 2010,
provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e
sanzioni secondo legge.
6. All’onere di cui al comma 1, pari a 5 milioni di euro per l’anno
2020, si provvede ai sensi dell’articolo 50.

(Omissis).

Art. 51

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sara’ presentato alle Camere per la conversione
in legge.

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