Decreto legge 8 marzo 2020, n. 11, in G.U. n. 60 del 8.3.2020
Art. 1
Differimento urgente delle udienze e sospensione dei termini nei
procedimenti civili, penali, tributari e militari
1. A decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore
del presente decreto e sino al 22 marzo 2020 le udienze dei
procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici
giudiziari, con le eccezioni indicate all’articolo 2, comma 2,
lettera g), sono rinviate d’ufficio a data successiva al 22 marzo
2020.
2. A decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore
del presente decreto e sino al 22 marzo 2020 sono sospesi i termini
per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti indicati al
comma 1, ferme le eccezioni richiamate. Ove il decorso abbia inizio
durante il periodo di sospensione, l’inizio stesso e’ differito alla
fine di detto periodo.
3. Ai procedimenti nei quali le udienze sono rinviate a norma del
comma 1, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 2, commi 4
e 5. Resta ferma l’applicazione delle disposizioni di cui
all’articolo 10 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9.
4. Le disposizioni del presente articolo, in quanto compatibili, si
applicano altresi’ ai procedimenti relativi alle commissioni
tributarie e alla magistratura militare.
Art. 2
Misure urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19
e contenerne gli effetti in materia di giustizia
1. Ferma l’applicazione delle previsioni di cui al decreto-legge 2
marzo 2020 n. 9, per contrastare l’emergenza epidemiologica da
COVID-19 e contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento
dell’attivita’ giudiziaria, a decorrere dal 23 marzo e fino al 31
maggio 2020 i capi degli uffici giudiziari, sentiti l’autorita’
sanitaria regionale, per il tramite del Presidente della Giunta della
Regione, e il Consiglio dell’ordine degli avvocati, adottano le
misure organizzative, anche relative alla trattazione degli affari
giudiziari, necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni
igienico-sanitarie fornite dal Ministero della salute, anche d’intesa
con le Regioni, dal Dipartimento della funzione pubblica della
Presidenza del Consiglio dei ministri, dal Ministero della giustizia
e delle prescrizioni di cui all’allegato 1 al decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, al fine di evitare
assembramenti all’interno dell’ufficio giudiziario e contatti
ravvicinati tra le persone. Per gli uffici diversi dalla Corte
suprema di cassazione e dalla Procura generale presso la Corte di
cassazione, le misure sono adottate d’intesa con il Presidente della
Corte d’appello e con il Procuratore generale della Repubblica presso
la Corte d’appello dei rispettivi distretti.
2. Per assicurare le finalita’ di cui al comma 1, i capi degli
uffici giudiziari possono adottare le seguenti misure:
a) la limitazione dell’accesso del pubblico agli uffici
giudiziari, garantendo comunque l’accesso alle persone che debbono
svolgervi attivita’ urgenti;
b) la limitazione, sentito il dirigente amministrativo,
dell’orario di apertura al pubblico degli uffici anche in deroga a
quanto disposto dall’articolo 162 della legge 23 ottobre 1960, n.
1196, ovvero, in via residuale e solo per gli uffici che non erogano
servizi urgenti, la chiusura al pubblico;
c) la regolamentazione dell’accesso ai servizi, previa
prenotazione, anche tramite mezzi di comunicazione telefonica o
telematica, curando che la convocazione degli utenti sia scaglionata
per orari fissi, nonche’ l’adozione di ogni misura ritenuta
necessaria per evitare forme di assembramento;
d) l’adozione di linee guida vincolanti per la fissazione e la
trattazione delle udienze;
e) la celebrazione a porte chiuse, ai sensi dell’articolo 472,
comma 3, del codice di procedura penale, di tutte le udienze penali
pubbliche o di singole udienze e, ai sensi dell’articolo 128 del
codice di procedura civile, delle udienze civili pubbliche;
f) la previsione dello svolgimento delle udienze civili che non
richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle
parti mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con
provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e
automatizzati del Ministero della giustizia. Lo svolgimento
dell’udienza deve in ogni caso avvenire con modalita’ idonee a
salvaguardare il contraddittorio e l’effettiva partecipazione delle
parti. Prima dell’udienza il giudice fa comunicare ai procuratori
delle parti ed al pubblico ministero, se e’ prevista la sua
partecipazione, giorno, ora e modalita’ di collegamento. All’udienza
il giudice da’ atto a verbale delle modalita’ con cui si accerta
dell’identita’ dei soggetti partecipanti e, ove trattasi di parti,
della loro libera volonta’. Di tutte le ulteriori operazioni e’ dato
atto nel processo verbale;
g) la previsione del rinvio delle udienze a data successiva al 31
maggio 2020 nei procedimenti civili e penali, con le seguenti
eccezioni:
1) udienze nelle cause di competenza del tribunale per i
minorenni relative alle dichiarazioni di adottabilita’, ai minori
stranieri non accompagnati, ai minori allontanati dalla famiglia ed
alle situazioni di grave pregiudizio; nelle cause relative ad
alimenti o ad obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di
famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinita’; nei
procedimenti cautelari aventi ad oggetto la tutela di diritti
fondamentali della persona; nei procedimenti per l’adozione di
provvedimenti in materia di tutela, di amministrazione di sostegno,
di interdizione, di inabilitazione nei soli casi in cui viene dedotta
una motivata situazione di indifferibilita’ incompatibile anche con
l’adozione di provvedimenti provvisori, e sempre che l’esame diretto
della persona del beneficiario, dell’interdicendo e dell’inabilitando
non risulti incompatibile con le sue condizioni di eta’ e salute; nei
procedimenti di cui all’articolo 35 della legge 23 dicembre 1978, n.
833; nei procedimenti di cui all’articolo 12 della legge 22 maggio
1978, n. 194; nei procedimenti per l’adozione di ordini di protezione
contro gli abusi familiari; nei procedimenti di convalida
dell’espulsione, allontanamento e trattenimento di cittadini di paesi
terzi e dell’Unione europea; nei procedimenti di cui all’articolo
283, 351 e 373 del codice di procedura civile e, in genere, in tutti
i procedimenti la cui ritardata trattazione puo’ produrre grave
pregiudizio alle parti. In quest’ultimo caso, la dichiarazione di
urgenza e’ fatta dal capo dell’ufficio giudiziario o dal suo delegato
in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile e,
per le cause gia’ iniziate, con provvedimento del giudice istruttore
o del presidente del collegio, egualmente non impugnabile;
2) udienze di convalida dell’arresto o del fermo, udienze dei
procedimenti nei quali nel periodo di sospensione scadono i termini
di cui all’articolo 304 del codice di procedura penale, udienze nei
procedimenti in cui sono state richieste o applicate misure di
sicurezza detentive e, quando i detenuti, gli imputati, i proposti o
i loro difensori espressamente richiedono che si proceda, altresi’ le
seguenti:
a) udienze nei procedimenti a carico di persone detenute,
salvo i casi di sospensione cautelativa delle misure alternative, ai
sensi dell’articolo 51-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354;
b) udienze nei procedimenti in cui sono state applicate
misure cautelari o di sicurezza;
c) udienze nei procedimenti per l’applicazione di misure di
prevenzione o nei quali sono state disposte misure di prevenzione;
d) udienze nei procedimenti a carico di imputati minorenni;
3) udienze nei procedimenti che presentano carattere di
urgenza, per la necessita’ di assumere prove indifferibili, nei casi
di cui all’articolo 392 del codice di procedura penale. La
dichiarazione di urgenza e’ fatta dal giudice o dal presidente del
collegio, su richiesta di parte, con provvedimento motivato e non
impugnabile.
h) lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la
presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti mediante lo
scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le
sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza
del provvedimento del giudice.
3. Per il periodo di efficacia dei provvedimenti di cui al comma 2
che precludano la presentazione della domanda giudiziale e’ sospesa
la decorrenza dei termini di prescrizione e decadenza dei diritti che
possono essere esercitati esclusivamente mediante il compimento delle
attivita’ precluse dai provvedimenti medesimi.
4. Nei procedimenti penali il corso della prescrizione e i termini
di cui agli articoli 303, 309, comma 9, 311, commi 5 e 5-bis, e 324,
comma 7, del codice di procedura penale e agli articoli 24, comma 2,
e 27, comma 6, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159
rimangono sospesi per il tempo in cui il procedimento e’ rinviato ai
sensi del comma 2, lettera g), e, in ogni caso, non oltre il 31
maggio 2020.
5. Ai fini del computo di cui all’articolo 2 della legge 24 marzo
2001, n. 89, nei procedimenti nei quali le udienze sono rinviate a
norma del presente articolo non si tiene conto del periodo decorrente
dalla data del provvedimento di rinvio dell’udienza alla data della
nuova udienza, sino al limite massimo di tre mesi successivi al 31
maggio 2020.
6. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al
31 maggio 2020, negli uffici che hanno la disponibilita’ del servizio
di deposito telematico anche gli atti e documenti di cui all’articolo
16-bis, comma 1-bis, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,
convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono depositati
esclusivamente con le modalita’ previste dal comma 1 del medesimo
articolo. Gli obblighi di pagamento del contributo unificato di cui
all’articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio
2002, n. 115, nonche’ l’anticipazione forfettaria di cui all’articolo
30 del medesimo decreto, connessi al deposito degli atti con le
modalita’ previste dal periodo precedente, sono assolti con sistemi
telematici di pagamento anche tramite la piattaforma tecnologica di
cui all’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
82.
7. Ferma l’applicazione dell’articolo 472, comma 3, del codice di
procedura penale, a decorrere dal giorno successivo alla data di
entrata in vigore del presente decreto e sino alla data del 31 maggio
2020, la partecipazione a qualsiasi udienza delle persone detenute,
internate o in stato di custodia cautelare e’ assicurata, ove
possibile, mediante videoconferenze o con collegamenti da remoto
individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei
sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia,
applicate, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 3,
4 e 5 dell’articolo 146-bis del decreto legislativo 28 luglio 1989,
n. 271.
8. Negli istituti penitenziari e negli istituti penali per
minorenni, a decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in
vigore del presente decreto e sino alla data del 22 marzo 2020, i
colloqui con i congiunti o con altre persone cui hanno diritto i
condannati, gli internati e gli imputati a norma degli articoli 18
della legge 26 luglio 1975, n. 354, 37 del decreto del Presidente
della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, e 19 del decreto legislativo
2 ottobre 2018, n. 121, sono svolti a distanza, mediante, ove
possibile, apparecchiature e collegamenti di cui dispone
l’amministrazione penitenziaria e minorile o mediante corrispondenza
telefonica, che puo’ essere autorizzata oltre i limiti di cui
all’articolo 39, comma 2, del predetto decreto del Presidente della
Repubblica n. 230 del 2000 e all’articolo 19, comma 1, del decreto
legislativo n. 121 del 2018.
9. Tenuto conto delle evidenze rappresentate dall’autorita’
sanitaria, la magistratura di sorveglianza puo’ sospendere, nel
periodo compreso tra la data di entrata in vigore del presente
decreto ed il 31 maggio 2020, la concessione dei permessi premio di
cui all’articolo 30-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, del
regime di semiliberta’ ai sensi dell’articolo 48 della medesima legge
e del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121.
10. In deroga al disposto dell’articolo 1, comma 1, del decreto
legislativo 28 febbraio 2008, n. 35, per l’anno 2020 le elezioni per
il rinnovo dei componenti del consiglio giudiziario e del consiglio
direttivo della Corte di cassazione si svolgono la prima domenica e
il lunedi’ successivo del mese di ottobre.
11. Le disposizioni del presente articolo, in quanto compatibili,
si applicano altresi’ ai procedimenti relativi alle commissioni
tributarie e alla magistratura militare.
(Omissis).
Art. 6
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e
sara’ presentato alle Camere per la conversione in legge.