IVA – Fatturazione – Cessione di carburanti e relative modalità di pagamento e fatturazione – Legge n. 205/2017 – Primi chiarimenti.
Circolare 30 aprile 2018, n. 8/E, dell’Agenzia delle entrate
INDICE:
PREMESSA
1 CESSIONE DI CARBURANTI E DOCUMENTAZIONE DELLA STESSA
1.1 Contenuto della fattura
1.2 Fatture differite
1.3 Fatture relative a cessioni da documentare con diversa modalità
1.4 Registrazione delle fatture
2 CESSIONE DI CARBURANTI E MODALITÀ DI PAGAMENTO
2.1 Peculiarità di alcuni strumenti di pagamento
2.1.1 Carte e buoni carburante
2.1.2 Carte di credito, di debito e prepagate
2.2 Credito d’imposta
3 OBBLIGHI DI CERTIFICAZIONE DELLE PRESTAZIONI RESE DA SUBAPPALTATORI E SUB CONTRAENTI (CENNI).
“PREMESSA
Con l’intento di aumentare la capacità dell’amministrazione di prevenire e contrastare
efficacemente l’evasione fiscale e le frodi IVA, nonché di incentivare l’adempimento
spontaneo, la legge n. 205 del 27 dicembre 2017 (c.d. “legge di bilancio 2018”) ha
introdotto nel nostro ordinamento un’articolata serie di novità.
Tra queste, a partire dal 1° gennaio 2019, emerge l’obbligo di fatturazione elettronica
per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti
o identificati nel territorio dello Stato (cfr. l’articolo 1, comma 916, della medesima
legge). Obbligo anticipato al 1° luglio 2018 per le fatture relative a «cessioni di benzina
o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori», nonché per
«prestazioni rese da soggetti subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese
nel quadro di un contratto di appalto di lavori, servizi o forniture stipulato con
un’amministrazione pubblica» (così l’articolo 1, comma 917, rispettivamente lettere a) e
b), della legge di bilancio 2018).
Sempre nell’ambito dei carburanti, inoltre, sono state introdotte specifiche disposizioni
in tema di deducibilità dei costi d’acquisto e di detraibilità della relativa IVA (si veda
l’articolo 1, commi 922 e 923, della legge n. 205 del 2017), limitando le stesse
all’utilizzo di particolari mezzi di pagamento individuati direttamente dalla legge, o
rimessi alla determinazione del direttore dell’Agenzia delle entrate, il quale vi ha
provveduto, ad ora, con il provvedimento prot. n. 73203 del 4 aprile 2018.
Con la presente circolare vengono forniti i primi chiarimenti sulle misure introdotte in
tema di cessione di carburanti e sulle relative modalità di pagamento e fatturazione,
nonché si fa un primo cenno in merito all’ambito applicativo delle misure dettate in
merito ai contratti d’appalto, rinviando ad un successivo documento di prassi i
chiarimenti sull’argomento.
1 CESSIONE DI CARBURANTI E DOCUMENTAZIONE DELLA STESSA
Alle regole di documentazione delle cessioni di carburante nei confronti dei soggetti
passivi IVA – da intendersi ai sensi dell’articolo 2 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (nel prosieguo “decreto IVA”) e, quindi, come
comprensive di tutti «gli atti a titolo oneroso che importano trasferimento della
proprietà ovvero costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento» – la legge di
bilancio 2018 dedica diverse disposizioni.
In particolare, l’articolo 1, comma 917 stabilisce che «Fermo restando quanto previsto
al comma 916 [applicazione delle nuove norme in tema di fatturazione elettronica ai soli
documenti emessi a partire dal 1° gennaio 2019, ndr.], le disposizioni dei commi da 909
a 928 si applicano alle fatture emesse a partire dal 1° luglio 2018 relative a: a) cessioni
di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori;».
A partire dal 1° luglio 2018, la cessione di benzina o gasolio destinati ad essere
utilizzati come carburanti per motori dovrà pertanto necessariamente essere
documentata con l’emissione di fattura elettronica.
In merito giova sottolineare come la disposizione in commento si inserisca nel
complesso di misure introdotte a presidio dei fenomeni di evasione e di frode IVA nel
settore degli olii minerali (nella stessa Legge di Bilancio 2018 vedasi anche articolo 1
commi 937 a 943 relativamente alla disciplina dei depositi fiscali, e articolo 1 commi
945 a 959 in tema di autorizzazione allo stoccaggio di prodotti energetici). In
considerazione della comune ratio che ha accompagnato dette norme, le cessioni
richiamate nel predetto comma 917 vanno riferite alla benzina e gasolio destinati a
essere utilizzati come carburanti per motori per uso autotrazione.
A tale conclusione soccorre anche quanto previsto dall’articolo 2 del Decreto
ministeriale 13 febbraio 2018 (emanato in attuazione delle citate norme in tema di
depositi fiscali) laddove si dispone che: “Le norme di cui all’art. 1, commi da 937 a 941,
della legge 27 dicembre 2017, n. 205, si applicano alla benzina e al gasolio destinati a
essere utilizzati come carburanti per motori per uso autotrazione […]”. Occorre altresì
considerare che i fenomeni di frode IVA nel settore in discorso hanno ad oggetto
prevalentemente i carburanti per autotrazione, dal momento della loro immissione in
consumo dai depositi fiscali e nei successivi trasferimenti nei confronti dei soggetti che
intervengono nella catena distributiva.
Pertanto l’anticipazione dell’obbligo di fatturazione elettronica al 1° luglio 2018 non
riguarda, ad esempio, le cessioni di benzina per motori che fanno parte di gruppi
elettrogeni, impianti di riscaldamento, attrezzi vari, utensili da giardinaggio e così via.
In relazione alle cessioni relative ad altri tipi di carburante per autotrazione, l’obbligo di
fatturazione elettronica decorrerà comunque dal 1° gennaio 2019. Per consentire,
tuttavia, la deduzione della spesa, nonché la detraibilità dell’IVA ad essa relativa, detta
spesa andrà documentata con le modalità finora in uso (a tal fine possono tornare utili le
regole contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 444,
seppur abrogato, con decorrenza 1° luglio 2018, dall’articolo 1, comma 926, della legge
di bilancio 2018, al pari delle altre norme riferibili alla scheda carburante), ovvero,
facoltativamente, anche mediante emissione di fattura elettronica.
L’emissione della fattura – nel solo ambito dei rapporti tra soggetti passivi d’imposta
che agiscono nell’esercizio di impresa, arte o professione, valendo nell’eventualità, per
gli altri casi, le ulteriori disposizioni dettate in tema di memorizzazione elettronica e
trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei dati dei corrispettivi giornalieri ex
articolo 2, comma 1-bis, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 – dovrà avvenire
in forma elettronica secondo i precetti dettati dall’articolo 1, commi 909 e ss. della legge
di bilancio 2018, ossia tramite il Sistema di Interscambio, nel rispetto dei formati e delle
relative regole tecniche secondo quanto da ultimo disposto dal provvedimento del
direttore dell’Agenzia delle entrate emanato in data odierna.
Restano peraltro ferme, laddove non espressamente derogate o incompatibili con le
nuove norme, le ulteriori disposizioni vigenti in tema di fatturazione.
Si richiamano, a mero titolo esemplificativo, le ipotesi che seguono.
1.1 Contenuto della fattura. Il contenuto di qualsiasi fattura è regolato, in generale, dagli articoli 21 e 21-bis del decreto IVA.
Tra gli elementi individuati come obbligatori da tali disposizioni, con specifico
riferimento ai carburanti, non figura, ad esempio, la targa o altro estremo identificativo
del veicolo al quale sono destinati (casa costruttrice, modello, ecc.), come invece
previsto per la c.d. “scheda carburante”.
Ne deriva che gli elementi indicati (targa, modello, ecc.) non dovranno necessariamente
essere riportati nelle fatture elettroniche. Fermo restando che tali informazioni,
puramente facoltative, potranno comunque essere inserite nei documenti, per le
opportune finalità, come ad esempio quale ausilio per la tracciabilità della spesa (da
effettuarsi secondo le modalità specificate nel successivo punto 2 della presente
circolare) e per la riconducibilità della stessa ad un determinato veicolo, in primis ai fini
della relativa deducibilità. In tal senso, nelle motivazioni del provvedimento del
Direttore dell’Agenzia delle entrate emanato in data odierna viene chiarito che
l’indicazione della targa possa essere fornita utilizzando il campo “MezzoTrasporto” del
file della fattura elettronica.
Va inoltre osservato che allorché si effettuino, contestualmente o in momenti diversi,
più operazioni che trovano esposizione in un’unica fattura, qualora alcune di esse siano
soggette ai nuovi obblighi di documentazione elettronica imporranno tale forma
all’intero documento.
Così, ad esempio, laddove un soggetto passivo si rifornisca di benzina per il proprio
veicolo aziendale presso l’impianto stradale di distribuzione X e contestualmente vi
faccia eseguire un qualche intervento (di riparazione/sostituzione parti, lavaggio, ecc.)
ovvero acquisti beni/servizi di altra tipologia non legati al veicolo, la fattura che
documenti cumulativamente tali operazioni dovrà necessariamente essere rilasciata in
forma elettronica.
1.2 Fatture differite. L’articolo 21, comma 4, lettera a), del decreto IVA, consente l’emissione di una sola
fattura, «per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulta da documento di
trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata
l’operazione ed avente le caratteristiche determinate con decreto del Presidente della
Repubblica 14 agosto 1996, n. 472» laddove «effettuate nello stesso mese solare nei
confronti del medesimo soggetto» e purché «recante il dettaglio delle operazioni, entro
il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle medesime».
Ne deriva, quindi, che anche nell’ambito delle cessioni di carburanti come sopra
identificate al punto 1, qualora le stesse siano accompagnante da un documento,
analogico o informatico, che abbia i contenuti voluti dal decreto del Presidente della
Repubblica 14 agosto 1996, n. 472 – in particolare «indicazione della data, delle
generalità del cedente, del cessionario e dell’eventuale incaricato del trasporto, nonché
la descrizione della natura, della qualità e della quantità dei beni ceduti» (cfr. l’articolo
1, comma 3, di tale decreto) – sarà possibile emettere un’unica fattura, entro il 15 del
mese successivo, che riepiloghi tutte le operazioni avvenute nel mese precedente tra i
medesimi soggetti. A questo fine, ove contenenti le informazioni necessarie, secondo
quanto già precisato in precedenti documenti di prassi (si veda, in particolare, il punto 2
della circolare n. 205/E del 1998 ), potranno essere utilizzati anche i buoni consegna
emessi dalle attrezzature automatiche.
1.3 Fatture relative a cessioni da documentare con diversa modalità. Considerata la formulazione letterale dell’articolo 1, comma 917, della legge di bilancio
2018, che, come detto, in tema di carburanti non detta regole diverse, ma anticipa solo
al 1° luglio 2018 quelle più generali previste in tema di fatturazione elettronica, le stesse
troveranno applicazione secondo i limiti loro propri.
Ne deriva che gli esoneri specificamente previsti – si veda l’articolo 1, comma 909, della
legge n. 205 del 2017 per i soggetti passivi che rientrano nel cosiddetto “regime di
vantaggio” di cui all’articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e quelli che applicano
il regime forfettario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre
2014, n. 190 – resteranno pienamente efficaci (come peraltro confermato dalla decisione
di esecuzione del Consiglio dell’Unione europea n. 2018/593 del 16 aprile 2018).
1.4 Registrazione e conservazione delle fatture. Il rispetto delle ulteriori disposizioni vigenti in tema di fatturazione, che non risultino espressamente derogate o incompatibili con le nuove norme, troverà applicazione anche in riferimento alla registrazione dei documenti.
Così, ad esempio, in ragione dell’articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 9 dicembre 1996, n. 695, per le fatture di importo inferiore ad euro 300,00
emesse nel corso del mese, con riferimento allo stesso, in luogo di ciascuna potrà essere
annotato un documento riepilogativo nel quale dovranno essere indicati i numeri delle
fatture cui si riferisce, l’ammontare complessivo imponibile delle operazioni e
l’ammontare dell’imposta, distinti secondo l’aliquota applicata.
Nelle motivazioni del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate
emanato in data odierna viene inoltre segnalata la messa a disposizione da parte
dell’Agenzia delle entrate entro il 1° luglio 2018 di una serie di servizi per agevolare e
rendere poco onerosa la fase di predisposizione, trasmissione e conservazione delle
fatture elettroniche. Con particolare riferimento alla conservazione, viene
specificamente segnalato che, per chi aderirà ad apposito accordo di servizio (mediante
modalità online), tutte le fatture elettroniche emesse o ricevute dall’operatore attraverso
il SdI saranno portate in conservazione a norma del D.M. 17 giugno 2014, secondo i
termini e le condizioni riportati nell’accordo di servizio, utilizzando il servizio reso
gratuitamente disponibile dall’Agenzia delle entrate, in conformità alle disposizioni del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 dicembre 2013.
2 CESSIONE DI CARBURANTI E MODALITÀ DI PAGAMENTO
Come segnalato nella premessa, in tema di carburanti il legislatore ha introdotto
particolari disposizioni sulla deducibilità dei costi d’acquisto e la detraibilità dell’IVA
agli stessi riferita, imponendo, a tal fine, l’utilizzo di specifici mezzi di pagamento, in
particolare «carte di credito, carte di debito o carte prepagate emesse da operatori
finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione previsto dall’articolo 7, sesto comma,
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605» (così, con
identica formulazione, l’articolo 1, comma 922 della legge n. 205 del 2017, nonché il
successivo comma 923 prima parte).
Al direttore dell’Agenzia delle entrate è stato poi demandato di individuare qualsiasi
«altro mezzo ritenuto parimenti idoneo» (cfr. l’articolo 1, comma 923, ultima parte,
della legge di bilancio 2018).
In adempimento di tale previsione, il direttore dell’Agenzia, con provvedimento prot. n.
73203 del 4 aprile 2018, ha individuato quali idonei a provare l’avvenuta effettuazione
delle operazioni, i seguenti mezzi di pagamento:
a) gli assegni, bancari e postali, circolari e non, nonché i vaglia cambiari e postali di cui,
rispettivamente, al regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736 e al decreto del Presidente
della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144, con successive modificazioni e integrazioni;
b) quelli elettronici previsti all’articolo 5 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,
secondo le linee guida emanate dall’Agenzia per l’Italia Digitale con determinazione 22
gennaio 2014, n. 8/2014, punto 5.
Al riguardo, va in primo luogo osservato che, sebbene l’intervento dell’articolo 1,
comma 923 – in modifica dell’articolo 19-bis1, comma 1, lettera d), del decreto IVA –
sembri limitare l’utilizzo degli ulteriori strumenti di pagamento alla sola detraibilità
dell’IVA relativa all’acquisto di carburanti, la coerenza del sistema, in assenza di
specifiche indicazioni contrarie presenti nella norma o nella relazione illustrativa,
impone che tali strumenti vadano considerati idonei anche ai fini della deducibilità dei
costi sostenuti.
Se, dunque, come esplicitato nel provvedimento direttoriale del 4 aprile 2018, l’impiego
degli stessi, da un lato, risulta necessario per la deduzione dei costi relativi all’acquisto
di carburante in base al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917 (c.d. “T.U.I.R.”), indipendentemente dal relativo quantum, dal veicolo di
riferimento (ivi inclusi le autovetture, gli autocarri, i trattori stradali, i motoveicoli) in
uso esclusivo o promiscuo e dal soggetto passivo che vi procede (professionista,
autotrasportatore, ecc.) – secondo le specifiche indicazioni del punto 1 – dall’altro, non
può negarsi l’idoneità di tali strumenti a dare prova di chi ha sostenuto la spesa e,
conseguentemente, in presenza degli ulteriori elementi previsti dal T.U.I.R. (quali, ad
esempio, inerenza, competenza e congruità), la relativa deduzione.
2.1 Peculiarità di alcuni strumenti di pagamento
2.1.1 Carte e buoni carburante. Nelle motivazioni del più volte richiamato provvedimento del direttore dell’Agenzia, prot. n. 73203 del 4 aprile 2018, in riferimento alle forme di pagamento qualificato
ritenute idonee dal legislatore ai fini della detraibilità IVA e della deducibilità dei costi,
si è evidenziato come le stesse troveranno applicazione anche nelle ipotesi in cui, sulla
scorta di specifici accordi, il pagamento avvenga in un momento diverso rispetto alla
cessione.
È questo il caso delle carte utilizzate nei contratti c.d. di “netting” (si vedano, al
riguardo, le circolari n. 205/E del 12 agosto 1998 e n. 42/E del 9 novembre 2012 ), o
degli ulteriori sistemi, variamente denominati, che consentono al cessionario l’acquisto
esclusivo di carburanti con medesima aliquota IVA, quando la cessione/ricarica della
carta, sia regolata con gli stessi strumenti di pagamento sopra richiamati.
Va puntualizzato, al riguardo, che l’obbligo di pagamento con tali modalità all’atto della
cessione/ricarica non si accompagna necessariamente a quello di fatturazione
elettronica.
Valgono, anche in questo caso, le regole generali individuate nel punto 1 della presente
circolare, nonché quelle ricavabili dalla legislazione vigente, in primis il decreto IVA.
Così, ad esempio, se la compagnia petrolifera X emette buoni carburante (ma anche
carte, ricaricabili o meno, ovvero altri strumenti) che consentono al cessionario,
soggetto passivo Y, di recarsi presso un impianto stradale di distribuzione gestito dalla
medesima compagnia e rifornirsi di benzina secondo l’accordo tra le parti, l’operazione
andrà necessariamente documentata tramite l’emissione di una fattura elettronica al
momento della cessione/ricarica (cfr., in questo senso, anche le motivazioni del già
citato provvedimento del direttore dell’Agenzia, prot. n. 73203 del 4 aprile 2018).
Diversamente, laddove il buono/carta dia modo di rifornirsi presso plurimi soggetti –
impianti gestiti da diverse compagnie o da singoli imprenditori, pompe c.d. “bianche”
(ossia che non fanno parte del circuito delle compagnie di distribuzione), ecc. – ovvero
consenta l’acquisto di più beni e servizi, si avrà un semplice documento di
legittimazione, la cui cessione non è soggetta ad imposta sul valore aggiunto in forza
dell’articolo 2, comma 3, lettera a), del decreto IVA e, conseguentemente, a quello di
fatturazione in forma elettronica (si veda, in ordine ad una peculiare tipologia di buoni
per l’acquisto di benzina agevolata, la circolare n. 30 del 1° agosto 1974).
Le indicazioni qui fornite, che sono in linea con la giurisprudenza della Corte di
Giustizia dell’Unione Europea (cfr., ad esempio, la sentenza 21 febbraio 2006, causa n.
C-419/02) trovano ulteriore conferma nella direttiva 27 giugno 2016, n. 2016/1065, la
quale, nel modificare la direttiva 28 novembre 2006, n. 2006/112/CE, ha espressamente
codificato la differenza tra “buono monouso” e “buono multiuso”.
In merito, considerato che le novità contenute nella direttiva – in coerenza con le
indicazioni sopra formulate – troveranno espressa applicazione per i soli buoni emessi
successivamente al 31 dicembre 2018 (si veda l’articolo 430 bis della direttiva n.
2006/112/CE come in ultimo modificato) e che precedenti documenti di prassi, per
quanto risalenti nel tempo (cfr., ad esempio, la citata circolare n. 30 del 1974),
consentivano per il c.d. “buoni” utilizzabili per l’acquisto di carburante un diverso
comportamento, si ritiene che i buoni emessi (e utilizzati) sino al 31 dicembre 2018 in
difformità alle indicazioni qui fornite – ma in conformità ai pregressi documenti di
prassi – non daranno luogo all’applicazione di sanzioni.
2.1.2 Carte di credito, di debito e prepagate. Tra gli strumenti espressamente individuati dal legislatore ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1, commi 922 e 923, della legge di bilancio 2018, figurano, come visto,
«carte di credito, carte di debito o carte prepagate emesse da operatori finanziari
soggetti all’obbligo di comunicazione previsto dall’articolo 7, sesto comma, del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605».
Nell’individuare, quali ulteriori mezzi pagamento da considerarsi idonei, quelli
elettronici previsti all’articolo 5 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, secondo le
linee guida emanate dall’Agenzia per l’Italia Digitale con determinazione 22 gennaio
2014, n. 8/2014, punto 5, il provvedimento del direttore dell’Agenzia prot. n. 73203 del
4 aprile 2018 ha richiamato, tra gli altri, a mero titolo esemplificativo: «carte di debito,
di credito, prepagate ovvero di altri strumenti di pagamento elettronico disponibili, che
consentano anche l’addebito in conto corrente» (così l’articolo 1, comma 1, lettera b),
ultimo periodo, del provvedimento).
Sul punto, vale osservare che il secondo elenco non è meramente ripetitivo del primo e,
dunque, nel rispetto della ratio sottesa all’intervento normativo (ovvero consentire
forme di pagamento tracciabile diverse dal contante), dovranno ritenersi pienamente
validi, ai fini e per gli effetti del citato articolo 1, commi 922 e 923, della legge di
bilancio 2018, i pagamenti effettuati tramite carte di credito, debito e prepagate emesse
sia da operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione previsto dall’articolo 7,
sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, sia
da operatori non tenuti a tale comunicazione.
In conformità alla citata ratio, si ritengono altresì validi i pagamenti effettuati dal
soggetto passivo d’imposta in via mediata, ma allo stesso riconducibili secondo una
catena ininterrotta di corresponsioni con strumenti tracciabili.
Si pensi, in questo senso, a titolo puramente chiarificatore e non esaustivo:
– al rifornimento di benzina di un’autovettura aziendale che il dipendente effettua presso
un distributore stradale durante una trasferta di lavoro.
Qualora il pagamento avvenga con carta di credito/debito/prepagata del dipendente (o
altro strumento individuato nel provvedimento direttoriale del 4 aprile 2018 allo stesso
riconducibile) ed il relativo ammontare gli sia rimborsato, secondo la legislazione
vigente, avvalendosi sempre di una delle modalità individuate dalla legge di bilancio (ad
esempio, tramite bonifico bancario unitamente alla retribuzione), non vi è dubbio che la
riferibilità della spesa al datore di lavoro ne consentirà la deducibilità (nel rispetto, come
ovvio, degli ulteriori criteri previsti dal T.U.I.R.);
– ai servizi offerti dai vari operatori di settore (come card, applicazioni per
smartphone/tablet, dispositivi elettronici vari, ecc.) che consentono l’acquisto di
carburante con addebito diretto del costo su conto corrente o carta di credito
(contestualmente all’acquisto o in un momento successivo) del soggetto passivo
cessionario, ovvero attingono ad una provvista da questi mantenuta presso l’operatore,
periodicamente ricostituita in ragione del consumo.
Anche in questa ipotesi, laddove i diversi rapporti (cessionario-operatore per il servizio
offerto e, nel caso, la formazione della citata provvista, nonché operatore-cedente per il
pagamento del carburante), siano regolati tramite le modalità individuate nel più volte
richiamato provvedimento prot. n. 73203 del 4 aprile 2018, nessun dubbio potrà esservi
sulla riferibilità del versamento al cessionario e, conseguentemente, sulla deducibilità
delle spese per l’acquisto effettuato.
2.2 Credito d’imposta. In base all’articolo 1, comma 924, della legge di bilancio 2018, «Agli esercenti di
impianti di distribuzione di carburante spetta un credito d’imposta pari al 50 per cento
del totale delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate, a partire dal 1°
luglio 2018, tramite sistemi di pagamento elettronico mediante carte di credito, emesse
da operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione previsto dall’articolo 7,
sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605. Le
disposizioni del presente comma si applicano nel rispetto delle condizioni e dei limiti di
cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013,
relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento
dell’Unione europea agli aiuti «de minimis»».
In merito, premesso che, nell’individuare i soggetti aventi diritto al credito d’imposta, la
disposizione si riferisce “agli esercenti di impianti” in generale – e, dunque, a chiunque,
in base ad un legittimo titolo (proprietà, affitto, ecc.), svolge tale attività e sostiene il
costo di commissione – va evidenziato come, in conformità a quanto anche
recentemente ribadito dalla Corte Costituzionale nell’ambito di un consolidato indirizzo
giurisprudenziale in tema di “benefici, agevolazioni o esenzioni” (si vedano, ad
esempio, le sentenze nn. 242 e 264, rispettivamente del 20 novembre e 13 dicembre
2017), la misura, seppure di stretta interpretazione, si estende alle situazioni di fatto
riconducibili alla medesima ratio.
Ergo, il credito d’imposta in commento dovrà altresì riconoscersi a tutti gli esercenti di
impianti di distribuzione di carburante per le transazioni effettuate, a partire dal 1°
luglio 2018, tramite sistemi di pagamento elettronico mediante carte di debito o
prepagate.
3 OBBLIGHI DI CERTIFICAZIONE DELLE PRESTAZIONI RESE DA SUBAPPALTATORI E SUB CONTRAENTI (CENNI)
L’articolo 1, comma 917 anticipa al 1° luglio 2018 anche gli obblighi di fatturazione
elettronica delle prestazioni, rese da soggetti subappaltatori e subcontraenti della filiera
delle imprese operanti nel quadro di un contratto di appalto con un’amministrazione
pubblica.
In quest’ultimo ambito, in attesa di un successivo documento di prassi che esamini
compiutamente le specifiche problematiche del settore, va segnalato sin da ora che –
secondo quanto chiarito dal provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate
emanato in data odierna – la novella recata dal citato articolo 1, comma 917 (cfr. la
lettera b), troverà applicazione per i soli rapporti (appalti e/o altri contratti) “diretti” tra
il soggetto titolare del contratto e la pubblica amministrazione, nonché tra il primo e
coloro di cui egli si avvale, con esclusione degli ulteriori passaggi successivi.
Esemplificando: se l’impresa A stipula un contratto di appalto con la pubblica
amministrazione X ed un (sub)appalto/contratto con B e C per la realizzazione di alcune
delle opere, le prestazioni rese da A ad X saranno necessariamente documentate con
fattura elettronica (come oggi già avviene in ragione del Decreto Interministeriale 3
aprile 2013, n. 55) al pari di quelle da B o C ad A (in ragione delle nuove disposizioni e
fatte salve le esclusioni prima richiamate).
Al contrario, laddove B e/o C si avvalessero di beni/servizi resi da un ulteriore soggetto
(in ipotesi D) per adempiere gli obblighi derivanti dal (sub)appalto/contratto, D
resterebbe libero di emettere fatture secondo le regole ordinarie e, dunque, anche in
formato analogico (almeno sino al 1° gennaio 2019).
Il predetto comma 917, inoltre, prevede l’indicazione obbligatoria sulla fattura
elettronica del Codice Identificativo Gara (CIG) e del Codice Unitario Progetto (CUP).
In tal senso, nelle motivazioni del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle
entrate emanato in data odierna, vengono fornite specifiche indicazioni sulle modalità di
compilazione della fattura elettronica, laddove il CIG ed il CUP vanno
obbligatoriamente riportati in uno dei seguenti blocchi informativi:
“DatiOrdineAcquisto”, “DatiContratto”, “DatiConvenzione”, “DatiRicezione” o
“Datifatturecollegate””.