IVA – Regime forfetario per i contribuenti persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni – Applicabilità del regime forfetario di cui all’art. 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190/2014, da parte del contribuente che ha optato per il regime semplificato di cui all’art. 18, comma 5, del D.P.R. n. 600/1973, senza attendere il decorso di un triennio – Condizioni.
Ris. 14 settembre 2018, n. 64/E, dell’Agenzia delle entrate
“Quesito. La contribuente istante, pur possedendo i requisiti per accedere al regime forfettario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, fin dall’anno 2015 ha sempre svolto l’attività di parrucchiera in regime di contabilità semplificata di cui all’articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, senza tuttavia mai esercitare l’opzione nel quadro VO della dichiarazione annuale IVA, ma semplicemente adottando un “comportamento concludente”.
Nel 2017 l’istante ha optato per il regime semplificato di cui al comma 5 del citato articolo 18 (cfr. rigo VO 26 della dichiarazione annuale IVA/2018 per l’anno 2017).
Volendo applicare il regime forfetario a partire dall’anno d’imposta 2018, l’istante chiede da quale anno decorra il vincolo triennale di permanenza nel regime opzionato previsto dalle norme sopra richiamate. Chiede, altresì, se il vincolo triennale possa essere derogato anche con riferimento agli anni d’imposta 2016 e/o 2017.
Soluzione interpretativa prospettata dall’istante. L’istante ritiene di poter applicare nel 2018 il regime forfettario indipendentemente dall’opzione per il regime di cui all’articolo 18, comma 5 del d.P.R. n. 600 del 1973, effettuata per l’anno d’imposta 2017.
Parere dell’agenzia delle entrate. A partire dal 1° gennaio 2015, il regime naturale per i contribuenti in possesso dei requisiti di cui all’articolo 1, commi da 54 ad 89, della legge n. 190 del 2014, è il regime forfetario. Tuttavia, a tali soggetti è consentito optare per la determinazione dell’IVA e del reddito nei modi ordinari.
L’istante fa presente che, pur non avendo esercitato detta opzione nel modello di dichiarazione IVA, ha nella sostanza adottato, già dal 2015, il regime “contabile” di cui all’articolo 18 del d.P.R. n. 600 del 1973, secondo cui i contribuenti che, nel periodo d’imposta precedente, hanno svolto attività di impresa o di lavoro autonomo senza superare la soglia di ricavi “???? di 400.000 euro per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi, ovvero di 700.000 euro per le imprese aventi per oggetto altre attività, sono esonerati per l’anno successivo dalla tenuta delle scritture contabili prescritte dai precedenti articoli, salvi gli obblighi di tenuta delle scritture previste da disposizioni diverse dal presente decreto”.
Per l’effetto, l’istante ha determinato il reddito ai fini delle imposte sui redditi applicando le disposizioni di cui all’articolo 66 del T.U.I.R.
Nel 2017, a seguito delle modifiche introdotte dall’articolo 1, commi da 17 a 23, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, l’istante ha determinato il reddito secondo il c.d. “criterio di cassa”, avvalendosi, altresì, dell’ulteriore semplificazione di cui al comma 5 dell’articolo 18, secondo cui, “Previa opzione, vincolante per almeno un triennio, i contribuenti possono tenere i registri ai fini dell’imposta sul valore aggiunto senza operare annotazioni relative a incassi e pagamenti
In tal caso, per finalità di semplificazione si presume che la data di registrazione dei documenti coincida con quella in cui è intervenuto il relativo incasso o pagamento”.
Ciò posto, si è dell’avviso che la scelta per comportamento concludente, esercitata nel 2015, di avvalersi del regime contabile semplificato di cui all’articolo 18 del d.P.R. n. 600 del 1973 e, conseguentemente, di determinare il reddito secondo i criteri di cui all’articolo 66 del TUIR – in luogo del regime forfettario di cui alla legge n. 190 del 2014 – non vincoli l’istante alla permanenza triennale nel regime scelto, trattandosi comunque di un regime “naturale” proprio dei contribuenti minori. Né rileva la circostanza che, nel 2017, l’istante determini il reddito secondo il “criterio di cassa” – trattandosi ugualmente del regime “naturale” applicabile ai contribuenti in contabilità semplificata – avendo esercitato l’opzione di cui al comma 5 del citato articolo 18. Si ritiene, infatti, che il vincolo triennale, ivi previsto, rilevi solo per coloro che scelgono di rimanere nel regime semplificato di cui all’articolo 18, e non anche per coloro che, avendone i requisiti, scelgono di accedere al regime forfetario.
Ne consegue che l’istante – in presenza dei requisiti richiesti dalla normativa di riferimento – ha facoltà di transitare dal regime semplificato al regime forfettario senza dover scontare alcun vincolo triennale di permanenza, e quindi, avvalersi per l’anno d’imposta 2018 del regime forfettario.
Ciò chiarito, si evidenzia che, ferma restando l’applicazione della previsione dell’articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442, secondo cui “L’opzione e la revoca di regimi di determinazione dell’imposta o di regimi contabili si desumono da comportamenti concludenti del contribuente o dalle modalità di tenuta delle scritture contabili. La validità dell’opzione e della relativa revoca è subordinata unicamente alla sua concreta attuazione sin dall’inizio dell’anno o dell’attività
.”, il successivo articolo 2 richiede al comma 1 che “Il contribuente è obbligato a comunicare l’opzione di cui all’articolo 1 nella prima dichiarazione annuale IVA da presentare successivamente alla scelta operata”, mentre il comma 3 dispone che “Resta ferma la validità dell’opzione anche nelle ipotesi di omessa, tardiva o irregolare comunicazione, sanzionabili secondo le vigenti disposizioni.”.
Ne consegue che l’omessa indicazione dell’opzione, nella dichiarazione IVA relativa all’anno d’imposta 2015, per l’applicazione del regime di contabilità ordinario per le imprese minori, seppur non vincolante ai fini dell’efficacia del regime scelto, costituisce tuttavia una violazione sanzionabile, che l’istante può sanare attraverso l’istituto del ravvedimento operoso di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472”.