10 Settembre, 2019

Ris. 9 settembre 2019, n. 81/E, dell’Agenzia delle entrate

“L’articolo 4 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 (di seguito “decreto Crescita”), ha
apportato alcune modifiche alla disciplina del Patent box di cui all’articolo 1, commi
da 37 a 45, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
In particolare, il comma 1 (1) prevede che a decorrere dal periodo di imposta in
corso alla data di entrata in vigore del decreto Crescita (1° maggio 2019), i soggetti
titolari di reddito di impresa che optano per il regime agevolativo Patent box possono
scegliere, in alternativa alla procedura di cui articolo 31-ter del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ove applicabile, di determinare e
dichiarare il reddito agevolabile, indicando le informazioni necessarie alla predetta
determinazione in idonea documentazione predisposta secondo quanto previsto dal
provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 30 luglio 2019 (di seguito
“provvedimento”).

(1) Ove non diversamente specificato, i commi citati nella presente risoluzione si riferiscono all’articolo 4 del decreto Crescita.

Come previsto dal punto 1 del provvedimento l’opzione per la determinazione
diretta del reddito agevolabile è comunicata nella dichiarazione dei redditi relativa al
periodo di imposta al quale si riferisce l’agevolazione Patent box, ha durata annuale ed
è irrevocabile e rinnovabile.
Con il successivo comma 2 viene stabilito che in caso di rettifica del reddito
escluso dal concorso alla formazione del reddito d’impresa ai sensi del regime Patent
box, determinato direttamente, da cui derivi una maggiore imposta o una differenza del
credito, la sanzione di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre
1997, n. 471, non si applica qualora, nel corso di accessi, ispezioni, verifiche o di altra
attività istruttoria, il contribuente consegni all’Amministrazione finanziaria la
documentazione indicata nel provvedimento.
Ai sensi del comma 3 e del punto 4 del provvedimento, il contribuente che
detiene la suddetta documentazione deve darne comunicazione all’Amministrazione
finanziaria nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta per il quale beneficia
dell’agevolazione.
Infine, il comma 4 prevede che le disposizioni di cui all’articolo 4 del decreto
Crescita si applicano anche in caso di attivazione delle procedure previste dall’articolo
31-ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, a condizione che
non sia stato concluso il relativo accordo, previa comunicazione all’Agenzia delle
entrate dell’espressa volontà di rinuncia alla medesima procedura.
Tanto premesso, i soggetti IRES con periodo d’imposta non coincidente con
l’anno solare in corso al 1° maggio 2019 (2), che utilizzano per tale periodo il modello di
dichiarazione “Redditi 2019–SC” o il modello di dichiarazione “Redditi 2019–ENC”,
esercitano l’opzione di cui al punto 1 del provvedimento e, al contempo, comunicano
il possesso della documentazione indicando il codice “1” nel campo “Situazioni
particolari” posto nel frontespizio della dichiarazione, in corrispondenza del riquadro
“Altri dati”. In tal caso, la quota annuale, pari a un terzo, della variazione in
diminuzione riferibile alla quota di reddito escluso va riportata nel quadro RF dei
predetti modelli, nel rigo RF50, colonna 1, oppure nel quadro RG del modello Redditi
2019-ENC, nel rigo RG23, colonna 1 (3), o nel quadro RC del medesimo modello, nel
rigo RC6 con il codice 1 (4). Ai fini IRAP, i predetti soggetti indicano la quota annuale
della variazione in diminuzione nel modello IRAP 2019, quadro IS, rigo IS89, colonna 1.
I soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare in corso al
1° maggio 2019 (5), non obbligati all’attivazione delle procedure previste dall’articolo
31-ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, possono
comunicare, al fine di beneficiare dell’agevolazione prevista dal comma 2, il possesso
della documentazione indicando nello stesso campo “Situazioni particolari” il codice
“2””.

(2) Scadente anteriormente al 31 dicembre 2019.
(3) Se trattasi di enti non commerciali in contabilità semplificata.
(4) Se trattasi di enti soggetti alle disposizioni in materia di contabilità pubblica che sono esonerati dall’obbligo di tenuta della contabilità separata qualora siano osservate le modalità previste per la contabilità pubblica obbligatoria tenuta, a norma di legge, dagli stessi enti.
(5) Vedi nota 2.

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