17 Febbraio, 2016

Decreto min. 26 gennaio 2016, in G.U. n. 39 del 17.2.2016

 

Art. 1

  Percentuali di compensazione per le cessioni di prodotti agricoli

  1. Le percentuali di  compensazione  di  cui  all'articolo  34  del
decreto n. 633 del 1972, e successive modificazioni,  sono  stabilite
per i seguenti prodotti o gruppi di  prodotti,  compresi  nel  n.  9)
della tabella A, parte prima, allegata allo stesso decreto n. 633 del
1972, nella misura a fianco di ciascuno di essi indicata:
    a) latte fresco non concentrato ne' zuccherato e non condizionato
per la vendita al minuto, esclusi  yogurt,  kephir,  latte  cagliato,
siero di latte, latticello (o latte battuto) e altri  tipi  di  latte
fermentati o acidificati: 10 per cento;
    b) gli altri prodotti compresi nel citato n. 9), escluso il latte
fresco  non  concentrato  ne'  zuccherato,   destinato   al   consumo
alimentare, confezionato per  la  vendita  al  minuto,  sottoposto  a
pastorizzazione o ad altri trattamenti previsti da  leggi  sanitarie:
10 per cento.
  2.  Per  l'anno  2016  le  percentuali  di  compensazione  di   cui
all'articolo  34  del  decreto  n.  633  del   1972,   e   successive
modificazioni, sono stabilite per i seguenti  prodotti  o  gruppi  di
prodotti, compresi nel n. 2) della tabella A, parte  prima,  allegata
allo stesso decreto n. 633 del 1972, nelle diverse misure a fianco di
ciascuno di essi indicate:
    a) animali vivi della specie bovina,  compresi  gli  animali  del
genere bufalo: 7,65 per cento;
    b) animali vivi della specie suina: 7,95 per cento.
Art. 2

                              Efficacia

  1. Le disposizioni  del  presente  decreto  hanno  effetto  dal  1°
gennaio 2016.

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