17 Febbraio, 2016
Decreto min. 26 gennaio 2016, in G.U. n. 39 del 17.2.2016
Art. 1 Percentuali di compensazione per le cessioni di prodotti agricoli 1. Le percentuali di compensazione di cui all'articolo 34 del decreto n. 633 del 1972, e successive modificazioni, sono stabilite per i seguenti prodotti o gruppi di prodotti, compresi nel n. 9) della tabella A, parte prima, allegata allo stesso decreto n. 633 del 1972, nella misura a fianco di ciascuno di essi indicata: a) latte fresco non concentrato ne' zuccherato e non condizionato per la vendita al minuto, esclusi yogurt, kephir, latte cagliato, siero di latte, latticello (o latte battuto) e altri tipi di latte fermentati o acidificati: 10 per cento; b) gli altri prodotti compresi nel citato n. 9), escluso il latte fresco non concentrato ne' zuccherato, destinato al consumo alimentare, confezionato per la vendita al minuto, sottoposto a pastorizzazione o ad altri trattamenti previsti da leggi sanitarie: 10 per cento. 2. Per l'anno 2016 le percentuali di compensazione di cui all'articolo 34 del decreto n. 633 del 1972, e successive modificazioni, sono stabilite per i seguenti prodotti o gruppi di prodotti, compresi nel n. 2) della tabella A, parte prima, allegata allo stesso decreto n. 633 del 1972, nelle diverse misure a fianco di ciascuno di essi indicate: a) animali vivi della specie bovina, compresi gli animali del genere bufalo: 7,65 per cento; b) animali vivi della specie suina: 7,95 per cento. Art. 2 Efficacia 1. Le disposizioni del presente decreto hanno effetto dal 1° gennaio 2016.
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