Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 luglio 2019, in G.U. n. 209 del 6.9.2019
Art. 1
1. Sono deducibili dal reddito complessivo del soggetto erogante,
in applicazione delle disposizioni recate nell’art. 14, comma 1, del
decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, le liberalita’, in denaro o in
natura, effettuate da persone fisiche o da enti soggetti all’imposta
sul reddito delle societa’ in favore delle fondazioni e associazioni
regolarmente riconosciute, aventi per scopo statutario lo svolgimento
o la promozione di attivita’ di ricerca scientifica, individuate, ai
soli fini fiscali, nell’allegato, che forma parte integrante e
sostanziale del presente decreto e puo’ essere soggetto a revisione
annuale.
(Omesso l’allegato).