Ris. 18 febbraio 2020, n. 1/DF, del Ministero delle finanze
“Pervengono numerosi quesiti con i quali si chiedono chiarimenti in ordine alle modalità di
redazione della delibera di determinazione delle aliquote dell’imposta municipale propria (IMU) per l’anno
2020 e, in particolare, alla vigenza già per tale anno dell’obbligo di elaborare il prospetto delle aliquote di
cui all’art. 1, comma 757, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020).
La disposizione in commento prevede, in particolare, che “In ogni caso, anche se non si intenda
diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 755, la delibera di approvazione delle
aliquote deve essere redatta accedendo all’applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che
consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del comune tra quelle individuate con il decreto di cui
al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa. La
delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 761 a 771. Con lo
stesso decreto di cui al comma 756 sono stabilite le modalità di elaborazione e di successiva trasmissione al
Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze del prospetto delle aliquote”.
Al fine di comprendere la portata di tale norma, occorre considerare che il precedente comma
756 del medesimo art. 1 della legge n. 160 del 2019 introduce, a decorrere dall’anno 2021, una limitazione
alla potestà del comune di diversificare le aliquote dell’IMU, stabilendo che detta potestà può esercitarsi
esclusivamente con riferimento ad alcune fattispecie predeterminate, per la cui individuazione lo stesso
comma 756 rinvia ad un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro centottanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge in questione.
Dal combinato disposto dei commi 756 e 757 appena richiamati, emerge, dunque, che il
prospetto delle aliquote dovrà necessariamente tener conto delle fattispecie per le quali è consentita la
diversificazione, così come individuate dal predetto decreto. E, invero, tale decreto è richiamato dal
medesimo comma 757 quale atto necessario per consentire ai comuni, in fase di redazione del prospetto,
di selezionare le fattispecie di interesse, nonché quale provvedimento cui è demandata la definizione delle
modalità di elaborazione e successiva trasmissione del prospetto stesso al Dipartimento delle finanze.
Conseguentemente, atteso che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote
alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto in questione decorre, per espressa previsione
dell’art. 1, comma 756, della legge n. 160 del 2019, dall’anno 2021, solo da tale anno – e in ogni caso solo
in seguito all’adozione del decreto – vigerà l’obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote
dell’IMU previa elaborazione, tramite un’apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del
prospetto che ne formerà parte integrante.
È evidente, pertanto, che la disposizione che sancisce l’inidoneità della delibera priva del
prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso
disponibile in esito all’approvazione del decreto di cui al comma 756.
Nella medesima ottica deve essere letto, a ben guardare, il comma 767 dell’art. 1 della legge
n. 160 del 2019, il quale – nel disciplinare la trasmissione, mediante il Portale del federalismo fiscale, dei
regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote dell’IMU e la conseguente pubblicazione sul
sito internet www.finanze.gov.it – richiede, con riferimento alle aliquote, l’inserimento nello stesso Portale
del prospetto di cui al comma 757.
Un’interpretazione sistematica di tale disposizione, effettuata alla luce dei sopra illustrati
commi 756 e 757, conduce a ritenere che, per l’anno 2020, e comunque sino all’adozione del decreto di cui
al comma 756, la trasmissione ad opera dei comuni della delibera di approvazione delle aliquote dell’IMU
deve avvenire mediante semplice inserimento del testo della stessa, come stabilito, in via generale, dall’art.
13, comma 15, del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
Si coglie l’occasione per evidenziare, al riguardo, che, ai sensi del richiamato comma 767, la
delibera in questione acquista efficacia per l’anno di riferimento solo ove pubblicata entro il 28 ottobre del medesimo anno e che, a tal fine, detta trasmissione deve avvenire entro il termine perentorio del 14 ottobre”.