10 Gennaio, 2014

Ris. 9 gennaio 2014, n. 3/E, dell’Agenzia delle entrate

 

“Con la convenzione del 18 giugno 2008 e successivi rinnovi stipulata tra l’Agenzia delle entrate e l’Istituto Nazionale Previdenza Sociale (di seguito INPS) è stato regolato il servizio di riscossione, mediante il modello F24, per il versamento dei contributi di spettanza dell’INPS, nonché di quelli previsti dalla legge 4 giugno 1973, n. 311.

Con la convenzione del 29 ottobre 2013 sottoscritta tra l’INPS e l’Ente Nazionale Bilaterale Lavoro Impresa e Sanità – E.N.B.L.I.S., è stato affidato all’INPS il servizio di riscossione, tramite il modello F24, dei contributi per il finanziamento dell’Ente Bilaterale.

A tal fine, per consentire il versamento dei contributi a favore dell’Ente Nazionale Bilaterale Lavoro Impresa e Sanità – E.N.B.L.I.S., mediante modello F24, si istituisce la seguente causale contributo:

  • CLIS” denominata “Ente Nazionale Bilaterale Lavoro Impresa e Sanità – E.N.B.L.I.S.”

In sede di compilazione del modello di pagamento F24, la suddetta causale è esposta nella sezione “INPS”, nel campo “causale contributo”, in corrispondenza, esclusivamente, della colonna “importi a debito versati”, indicando:

  • nel campo “codice sede”, il codice della sede Inps competente;
  • nel campo “matricola INPS/codice INPS/filiale azienda”, la matricola Inps dell’azienda;
  • nel campo “periodo di riferimento”, nella colonna “da mm/aaaa”, il mese e l’anno di competenza del contributo, nel formato MM/AAAA. La colonna “a mm/aaaa” non deve essere valorizzata”.