Ris. 9 maggio 2013, n. 29/E, dell’Agenzia delle entrate
Il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 18 luglio 2003 consente la riscossione delle entrate tributarie ed extratributarie, incluse quelle a titolo di sanzione, di pertinenza dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (di seguito “AAMS”), con le modalità stabilite dall’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
L’articolo 23-quater, comma 1, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ha disposto, tra l’altro, l’incorporazione a decorrere dal 1° dicembre 2012 dell’AAMS nell’Agenzia delle dogane, ora Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
L’articolo 24 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nel dettare norme in materia di gioco, al comma 1, prevede che “Avvalendosi di procedure automatizzate, l’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato procede alla liquidazione dell’imposta unica dovuta di cui al , ed al controllo della tempestivita’ e della rispondenza rispetto ai versamenti effettuati dai concessionari abilitati alla raccolta dei giochi (…)”.
Il comma 7 del predetto articolo 24 dispone, tra l’altro, che alle somme dovute a norma dello stesso articolo 24, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462 in tema di rateazione delle somme dovute.
Per consentire il versamento, mediante il modello F24 Accise, dell’imposta unica su altre scommesse diverse da quelle ippiche e sportive, nonché su altri concorsi pronostici a seguito del controllo automatizzato, si istituiscono i seguenti codici tributo:
• “5340” denominato “Controllo automatizzato – imposta unica sulle scommesse diverse dalle ippiche e dalle sportive, nonché su altri concorsi pronostici – art. 24, c. 1, d.l. n. 98/2011 – imposta e interessi”;
• “5341” denominato “Controllo automatizzato – imposta unica sulle scommesse diverse dalle ippiche e dalle sportive, nonché su altri concorsi pronostici – art. 24, c. 1, d.l. n. 98/2011 – sanzioni”;
• “5342” denominato “Controllo automatizzato – imposta unica sulle scommesse diverse dalle ippiche e dalle sportive, nonché su altri concorsi pronostici – art. 24, c. 1, d.l. n. 98/2011 – di competenza della regione Sicilia – imposta e interessi”;
• “5343” denominato “Controllo automatizzato – imposta unica sulle scommesse diverse dalle ippiche e dalle sportive, nonché su altri concorsi pronostici – art. 24, c. 1, d.l. n. 98/2011 – di competenza della regione Sicilia – sanzioni”;
In sede di compilazione del modello di versamento F24 Accise, i suddetti codici tributo sono esposti nella “Sezione Accise/Monopoli e altri versamenti non ammessi in compensazione” in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, indicando:
• nel campo “ente”, la lettera “M”;
• nel campo “provincia”, la sigla della provincia ove ha sede l’ufficio di AAMS che ha emesso la comunicazione di irregolarità;
• nel campo “codice identificativo”, il codice concessione (ad esempio 123456 o, nel caso non sia presente, 999999);
• nel campo “rateazione”, il numero della rata nel formato “NNRR”, dove “NN” rappresenta il numero della rata in pagamento e “RR” indica il numero complessivo delle rate (in caso di pagamento in un’unica soluzione il campo è valorizzato con “0101”);
• nel campo “mese”, nessun valore;
• nel campo “anno di riferimento”, l’anno d’imposta cui si riferisce la liquidazione automatizzata, nel formato “AAAA”;
• nel campo “codice atto”, il codice dell’atto oggetto di definizione così come assegnato dall’ufficio emittente.
L’articolo 14, comma 2, del decreto dirigenziale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli del 12 febbraio 2013 , prevede che “Il concessionario effettua il pagamento delle somme dovute, a titolo di imposta unica nonché le vincite ed i rimborsi non riscossi di cui all’articolo 16, comma 2, con le modalità stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 2002, n. 66”.
Il successivo articolo 16, comma 2, dispone che “I rimborsi non richiesti e le vincite non riscosse entro i termini (…), sono acquisiti dall’erario”.
Per consentire il riversamento, mediante il modello F24 Accise, delle vincite non riscosse e dei rimborsi prescritti derivanti da scommesse diverse da quelle ippiche e sportive, nonché della penale per ritardato versamento, si istituiscono i seguenti codici tributo:
• “5344” denominato “Vincite prescritte e rimborsi non riscossi derivanti da scommesse diverse dalle ippiche e dalle sportive nonché da altri concorsi pronostici;
• “5345” denominato “Vincite prescritte e rimborsi non riscossi derivanti da scommesse diverse dalle ippiche e dalle sportive nonché da altri concorsi pronostici – interessi”;
• “5346” denominato “Vincite prescritte e rimborsi non riscossi derivanti da scommesse diverse dalle ippiche e dalle sportive nonché da altri concorsi pronostici – penale ritardato versamento;
I suddetti codici tributo sono esposti nella “Sezione Accise/Monopoli e altri versamenti non ammessi in compensazione” in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, indicando:
• nel campo “ente”, la lettera “M”;
• nel campo “provincia”, nessun valore;
• nel campo “codice identificativo”, il codice concessione (ad esempio 123456 o, nel caso non sia presente, 999999);
• nel campo “rateazione”, nessun valore;
• nel campo “mese”, il mese di riferimento per cui si effettua il pagamento, nel formato “MM”;
• nel campo “anno di riferimento”, l’anno cui si riferisce il pagamento, nel formato “AAAA”;
• nel campo “codice atto”, nessun valore”.
10 Maggio, 2013