Ris. 27 dicembre 2012, n. 111/E, dell’Agenzia delle entrate
“Quesito. ALFA Spa (di seguito la “Società”) svolge l’attività di aerotaxi attraverso contratti di noleggio per l’intera capacità dei propri aeromobili all’uopo dedicati. Ciò posto, la Società ha chiesto chiarimenti in merito alla determinazione della base imponibile Iva relativamente alle prestazioni di trasporto aereo da essa effettuate.
In particolare, la Società ha chiesto di sapere se l’imposta erariale sui voli dei passeggeri di aerotaxi di cui all’articolo 16, comma 10-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, concorra a determinare la base imponibile delle prestazioni di trasporto passeggeri effettuate e, pertanto, debba essere assoggettata ad Iva. In caso di soluzione positiva, si chiede se, in presenza di voli esteri, l’interpellante possa avvalersi della modalità di assoggettamento forfettaria disciplinata dalla Risoluzione 89/E del 23.4.1997[1].
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente. La Società ritiene che l’imposta erariale sui voli dei passeggeri debba essere esclusa dalla base imponibile relativa alle prestazioni effettuate. Ciò, in quanto trattasi di un tributo a carico del passeggero che il vettore è tenuto a versare all’Erario nel momento in cui il passeggero corrisponde il corrispettivo dovuto per il servizio di aerotaxi.
Qualora l’imposta erariale concorresse alla determinazione della base imponibile, la società istante ritiene che, per le prestazioni di trasporto passeggeri eseguite solo in parte nel territorio italiano, sarebbero applicabili le indicazioni della Risoluzione n. 89/E/VII-15-999 del 23 aprile 1997 circa la determinazione forfetaria della quota parte delle prestazioni di trasporto internazionale da intendersi effettuate in Italia.
In tali casi, l’imposta erariale sui voli dei passeggeri di aerotaxi eseguiti in parte nel territorio italiano ed in parte in territorio estero parteciperebbe alla determinazione del corrispettivo dovuto per il servizio trasporto aereo. Corrispettivo territorialmente rilevante nella misura del 38 per cento dell’intero tragitto del singolo volo “internazionale” da assoggettare al regime di non imponibilità ai sensi dell’articolo 9 del DPR n. 633 del 1972.
Parere dell’Agenzia delle entrate. L’articolo 13, comma 1, del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, dispone che “la base imponibile delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi è costituita dall’ammontare complessivo dei corrispettivi dovuti al cedente o prestatore secondo le condizioni contrattuali, compresi gli oneri e le spese inerenti all’esecuzione e i debiti o altri oneri verso terzi accollati al cessionario o al committente, aumentato delle integrazioni direttamente connesse con i corrispettivi dovuti da altri soggetti”.
La predetta disposizione nazionale trova fondamento nell’articolo 73 della Direttiva 2006/112/CE, relativa alla determinazione della base imponibile dell’Iva, secondo cui “Per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi diverse da quelle di cui agli articoli da 74 a 77, la base imponibile comprende tutto ciò che costituisce il corrispettivo versato o da versare al fornitore o al prestatore per tali operazioni da parte dell’acquirente, del destinatario o di un terzo, comprese le sovvenzioni direttamente connesse con il prezzo di tali operazioni”.
Tale disposizione “comunitaria” costituisce l’espressione di un principio fondamentale del sistema comune dell’Iva, secondo cui la base imponibile per la cessione di un bene o la prestazione di un servizio è costituita dal corrispettivo realmente ricevuto a tal fine, corrispettivo che costituisce un valore soggettivo, esprimibile in denaro, e che si trova in rapporto diretto con la fornitura o la prestazione (Cfr. Corte di Giustizia, sentenze: 16 ottobre 1997, causa C-288/94, Argos Distributors Ltd punto 16 e giurisprudenza ivi citata, 24 ottobre 1996, causa C-317/94, Elida Gibbs, punto 24; 23 novembre 1988, causa 230/87, Naturally Yours Cosmetics punto 16; 2 giugno 1994, causa C-33/93, Empire Stores, punto 12).
Ciò, coerentemente al sistema dell’IVA che mira a gravare unicamente il consumatore finale di quanto pagato quale corrispettivo del servizio prestato e sul quale è stata calcolata l’IVA.
Tanto premesso, con riferimento alla fattispecie in esame, si evidenzia che l’articolo 16, comma 10-bis, del D.L. n. 201 del 2011, convertito nella legge n. 214 del 2011, dispone che l’imposta erariale sui voli dei passeggeri di aerotaxi “…è a carico del passeggero ed è versata dal vettore”.
Dal tenore letterale della predetta disposizione si ricava che il debitore della predetta imposta è il passeggero, soggetto inciso dal tributo. Il vettore, invece, è mero collettore dell’imposta, dovuta dal passeggero. La somma pagata a tale titolo dal passeggero non è, quindi, relativa alla prestazione resa dal vettore e, pertanto, si ritiene non concorra alla determinazione della base imponibile delle prestazioni di trasporto passeggeri “c.d. aerotaxi” effettuate dalla società interpellante”.