Circolare 20 marzo 2020, n. 4/E, dell’Agenzia delle entrate
“1. Quadro normativo
Il secondo periodo del comma 1 dell’articolo 67 del decreto legge 17
marzo 2020, n. 18 (di seguito, articolo 67) dispone la sospensione dall’8 marzo al
31 maggio del 2020 dei termini per fornire risposta alle istanze di interpello
presentate dai contribuenti, ivi comprese quelle da rendere a seguito della
presentazione della documentazione integrativa.
Per quanto concerne la sospensione dei termini delle istanze di interpello,
si tratta, in particolare, di quelle riguardanti:
1) l’applicazione delle disposizioni tributarie, quando vi sono condizioni di
obiettiva incertezza sulla corretta interpretazione delle stesse e la corretta
qualificazione della fattispecie alla luce delle disposizioni tributarie
applicabili alle medesime, ove ricorrano condizioni di obiettiva incertezza e
non siano comunque attivabili le procedure di accordo preventivo per le
imprese con attività internazionale (1);
2) la sussistenza delle condizioni e la valutazione della idoneità degli elementi
probatori richiesti dalla legge per l’adozione di specifici regimi fiscali nei casi
espressamente previsti, come ad esempio per le istanze presentate ai sensi
dell’articolo 24-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917 (2);
3) l’applicabilità della disciplina sull’abuso del diritto ad una specifica
Fattispecie (3);
4) la disapplicazione di norme tributarie che, allo scopo di contrastare
comportamenti elusivi, limitano deduzioni, detrazioni, crediti d’imposta, o
altre posizioni soggettive del soggetto passivo altrimenti ammesse
dall’ordinamento tributario (4).
(1) Articolo 11, comma 1, lettera a), della legge n. 212 del 2000.
(2) Articolo 11, comma 1, lettera b), della legge n. 212 del 2000.
(3) Articolo 11, comma 1, lettera c), della legge n. 212 del 2000.
(4) Articolo 11, comma 2, della legge n. 212 del 2000.
Rientrano altresì nell’ambito di applicazione del comma 1 dell’articolo 67
anche le istanze di interpello presentate dai contribuenti aderenti al regime di
adempimento collaborativo (5) e le istanze di interpello sui nuovi investimenti (6).
Sempre per il periodo dall’8 marzo al 31 maggio 2020, inoltre, è prevista
la sospensione del termine per la regolarizzazione delle istanze di interpello sopra
menzionate (7).
Per tutte le istanze di interpello di cui al comma 1, presentate nel periodo
di sospensione (dall’8 marzo al 31 maggio 2020), i termini per la notifica della
risposta previsti dalle relative disposizioni, nonché di quello previsto per la
relativa regolarizzazione, iniziano a decorrere dal primo giorno del mese
successivo al termine del periodo di sospensione (1° giugno 2020) (8).
Infine, la disciplina in commento (9) prevede che, durante il periodo di
sospensione, la presentazione delle predette istanze di interpello e di consulenza
giuridica, possa avvenire esclusivamente per via telematica attraverso l’impiego
di posta elettronica certificata di cui al d.P.R. n. 68 del 2005, ovvero, per i
soggetti non residenti che non si avvalgono di un domiciliatario nel territorio
dello Stato, mediante l’invio alla cartella di posta elettronica ordinaria
(5) Ai sensi dell’articolo 6 del decreto legislativo n. 128 del 2015.
(6) Ai sensi dell’articolo 2 del decreto legislativo n. 147 del 2015.
(7) Rif.to a terzo periodo del comma 1 dell’articolo 67. In particolare, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, del
decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156, l’amministrazione invita il contribuente alla
regolarizzazione delle istanze di interpello entro il termine di 30 giorni nelle ipotesi in cui le istanze di
interpello siano carenti dei seguenti requisiti:
• l’indicazione del tipo di istanza fra quelle di cui alle diverse lettere del comma 1 e al comma 2
dell’articolo 11 della legge n. 212 del 2000;
• le specifiche disposizioni di cui si richiede l’interpretazione, l’applicazione o la disapplicazione;
• l’esposizione, in modo chiaro ed univoco, della soluzione proposta;
• l’indicazione del domicilio e dei recapiti anche telematici dell’istante o dell’eventuale
domiciliatario presso il quale devono essere effettuate le comunicazioni dell’amministrazione e
deve essere comunicata la risposta;
la sottoscrizione dell’istante o del suo legale rappresentante ovvero del procuratore generale o speciale
incaricato ai sensi dell’articolo 63 del d.P.R. n. 600 del 1973. In quest’ultimo caso, se la procura non è
contenuta in calce o a margine dell’atto, essa deve essere allegata allo stesso.
(8) Primo periodo del comma 2 dell’articolo 67.
(9) Art. 67, comma 2, secondo periodo.
2. Sospensione dei termini delle istanze di interpello: indicazioni operative
Durante il periodo di sospensione dei termini delle istanze di interpello di
cui all’articolo 67, le strutture competenti dell’Agenzia delle entrate,
compatibilmente con la situazione emergenziale in corso e previa adozione delle
opportune misure organizzative, potranno svolgere le attività tipicamente
connesse alla lavorazione delle istanze di interpello richiamate dal secondo
periodo dell’articolo 67, comma 1, citato, ovvero, ad esempio:
− inviare richieste di regolarizzazione, ove l’istanza risulti carente di uno dei
requisiti previsti dalla legge;
− inviare richieste di documentazione integrativa;
− fornire pareri ai contribuenti,
− svolgere le interlocuzioni formali previste all’articolo 5, comma 3, del decreto
ministeriale 29 aprile 2016, recante l’individuazione delle disposizioni
attuative dell’interpello sui nuovi investimenti.
A tal proposito è invece inibita la possibilità di accedere presso le sedi di
svolgimento dell’attività dell’impresa o della stabile organizzazione (10) nonché di
svolgere le analoghe attività previste dalla disciplina relativa all’istruttoria delle
istanze dei soggetti che hanno avuto accesso al regime dell’adempimento
collaborativo (11), in quanto non compatibili con la finalità delle disposizioni
contenute nel citato decreto legge.
(10) Art. 5, comma 4, del decreto 29 aprile 2016.
(11) Art. 5, comma 4, del Decreto 15 giugno 2016.
In relazione alle attività connesse alla lavorazione delle istanze di
interpello sopra indicate, resta inteso che i termini per fornire risposta al
contribuente sono, comunque, sospesi fino allo spirare del periodo di
sospensione, senza che in caso di mancata risposta alle istanze nei termini
ordinari possa essere eccepita la formazione del silenzio assenso, tenuto conto
che i predetti termini sono sospesi per espressa disposizione di legge e che,
pertanto, iniziano o riprendono a decorrere, in ogni caso, dal 1° giugno 2020.
Inoltre, giova precisare che nel periodo di sospensione restano sospesi:
− sia i termini relativi alle attività richiamate dall’articolo 67 che dovranno
essere svolte a cura degli Uffici (fornire pareri, inviare richieste di
regolarizzazione o di documentazione integrativa, avviare interlocuzioni
formali);
− sia, per ragioni di coerenza, i termini entro i quali i contribuenti sono, di
norma, tenuti a rispondere alle richieste inviate dai medesimi Uffici (ad
esempio, richieste di regolarizzazione oppure di documentazione integrativa).
Anche questi ultimi termini, dunque, restano sospesi fino al 31 maggio e
iniziano e/o riprendono a decorrere a partire dal 1° giugno, pur restando ferma la
possibilità per il contribuente di effettuare l’adempimento richiesto durante il
periodo di sospensione.
Ad esempio, nell’ipotesi in cui, durante il citato periodo di sospensione,
l’Ufficio notifichi una richiesta di regolarizzazione, il termine di trenta giorni,
entro il quale il contribuente è tenuto a regolarizzare l’istanza, pena la sua
inammissibilità, inizierà a decorrere dal 1°giugno, ferma restando la facoltà del
contribuente di rispondere alla predetta richiesta di regolarizzazione durante il
periodo di sospensione, senza tuttavia – giova ribadirlo – che ciò implichi la
decorrenza degli ordinari termini perentori della risposta prima della data del
primo giugno.
Le considerazioni di cui sopra valgono anche per gli interpelli presentati
dai contribuenti che aderiscono al regime di adempimento collaborativo (12) fatti
salvi i termini abbreviati previsti per la risposta e per la notifica della richiesta di
regolarizzazione.
(12) Art. 6 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128 e decreto del Ministro dell’economia e delle
finanze del 15 giugno 2016.
In base a tali considerazioni, allo spirare del periodo di sospensione, al
fine di stabilire quale termine inizierà e/o riprenderà a decorrere dal 1° giugno,
sarà necessario tener conto, in relazione a ciascuna istanza di interpello, sia delle
attività svolte dagli Uffici (ad esempio, notifica della richiesta di regolarizzazione
oppure di documentazione integrativa), sia dell’eventuale risposta del
contribuente alle predette richieste.
Ad esempio, nell’ipotesi di istanze di interpello ordinario, se, nel periodo
di sospensione, il contribuente ha fornito riscontro alla richiesta di
documentazione integrativa notificata dopo l’8 marzo, il termine di 60 giorni
entro il quale l’Ufficio è tenuto a fornire risposta al contribuente inizierà a
decorrere dal 1° giugno.
Ciò premesso in linea generale, si forniscono le seguenti specifiche
indicazioni operative.
Durante il periodo di sospensione, gli Uffici potranno inviare ai
contribuenti le richieste di regolarizzazione delle istanze. In questo caso, sarà
cura degli Uffici precisare nella predetta richiesta di regolarizzazione che il
termine di trenta giorni entro il quale il contribuente è tenuto a regolarizzare
l’istanza, pena la sua inammissibilità, inizia a decorrere dal 1° giugno, con
facoltà di presentare la documentazione richiesta anche prima di tale termine e,
quindi, durante il periodo di sospensione.
Del pari, seguirà le regole ordinarie l’attività di invio all’Ufficio
competente delle istanze di interpello presentate ad uno non competente.
Al riguardo, tenuto conto che, per le istanze di interpello presentate ad un
Ufficio diverso da quello competente, il termine perentorio per fornire risposta al
contribuente inizia a decorrere dal giorno in cui l’istanza viene trasmessa
all’Ufficio competente, si evidenzia che per le istanze trasmesse durante il
periodo di sospensione il termine per la risposta decorre, in ogni caso, dal 1°
giugno, a nulla rilevando, quindi, la data – precedente o successiva all’8 marzo –
in cui l’istanza è stata presentata presso l’Ufficio incompetente.
Per le richieste di intervento (13) alla Divisione di cui al paragrafo 3.2 della
circolare n. 19/E del 2019[1], le Direzioni regionali – tenendo conto dell’evolversi
della situazione emergenziale – invieranno tali richieste nel termine ordinario di
30 giorni dall’avvenuta regolare presentazione delle istanze di interpello.
Al pari, compatibilmente con le esigenze organizzative connesse alla
gestione dell’emergenza in corso, le medesime Direzioni provvederanno a
inviare nei termini ordinari le comunicazioni relative all’esistenza di controlli in
corso che interferiscono con le fattispecie oggetto di interpello.
Come detto, le strutture competenti potranno fornire i pareri ai
contribuenti in relazione alle istanze di interpello pervenute prima dell’8 marzo
2020 e a quelle pervenute nel periodo di sospensione, senza tener conto – durante
il citato periodo – della scadenza dei termini ordinari, alla luce della generale
inibizione della formazione del silenzio assenso in tutto l’arco temporale in cui
opera la sospensione.
Si potrà, inoltre, richiedere ai contribuenti di integrare la documentazione
presentata, specificando nella richiesta:
– che l’eventuale consegna della predetta documentazione nel periodo di
sospensione non comporta l’obbligo per le strutture competenti di rispondere
entro sessanta giorni dalla ricezione della documentazione (14). Tale termine
inizierà a decorrere, in ogni caso, dal 1° giugno.
– che il termine annuale entro il quale il contribuente è tenuto a presentare la
documentazione richiesta, pena la rinuncia all’istanza di interpello (15) (vedi
format allegato), inizia a decorrere dal primo giugno.
(13) Le “richieste di intervento” riguardano le istanze di interpello presentate alla Direzione regionale
competente in base al domicilio fiscale del soggetto istante e da quest’ultima trasmesse alla Divisione
Contribuenti, che fornisce direttamente la risposta al contribuente, nei casi di maggiore complessità o
incertezza della soluzione (cfr. punto 2.7 del Provvedimento 4 gennaio 2016 e paragrafo 3.2 della
circolare 8 agosto 2019, n. 19).
(14) Ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo n. 156 del 2015.
(15) Cfr. comma 2 dell’articolo 4 del decreto legislativo n. 156 del 2015.
Nell’ipotesi in cui la richiesta di documentazione integrativa sia già stata
notificata al contribuente nel periodo intercorrente tra l’inizio del periodo di
sospensione (8 marzo 2020) e la data di pubblicazione della presente circolare, a
seguito della sospensione dei termini da parte dell’articolo 67, la risposta a
seguito della ricezione della documentazione nel periodo di sospensione sarà
fornita entro 60 giorni decorrenti dal 1° giugno.
Nel ribadire che la decorrenza dei termini è quella disciplinata dai commi
1 e 2 dell’articolo 67, in combinato disposto con le disposizioni di volta in volta
applicabili, si forniscono i seguenti esempi.
In relazione a un’istanza di interpello c.d. ordinario di cui all’articolo 11, comma
1, lettera a), della legge n. 212 del 2000 regolarmente presentata il 7 gennaio
2020, alla data dell’8 marzo erano decorsi 60 giorni; a seguito della sopraggiunta
sospensione dei termini fino al 31 maggio, il termine di 90 giorni previsto per la
risposta dall’articolo 11, comma 3, della legge n. 212 del 2000 riprenderà a
decorrere dal 1° giugno 2020 e spirerà il 30 giugno 2020.
In relazione a un’istanza di interpello c.d. ordinario di cui all’articolo 11, comma
1, lettera a), della legge n. 212 del 2000 per la quale sia pervenuta la
documentazione integrativa il 6 febbraio 2020, alla data dell’8 marzo erano
decorsi 30 giorni; a seguito della sopraggiunta sospensione dei termini fino al 31
maggio, il termine di 60 giorni previsto per la risposta dall’articolo 4, comma 1,
del decreto legislativo n. 156 del 2015 riprenderà a decorrere dal 1° giugno 2020
e spirerà il 30 giugno 2020.
Nella differente ipotesi in cui l’istanza di interpello ordinario sia
regolarmente presentata tra l’8 marzo e il 31 maggio 2020, il termine di 90 giorni
per la risposta ai sensi dell’articolo 11, comma 3, della legge n. 212 del 2000
inizia a decorrere dal 1° giugno 2020 e spirerà il 29 agosto 2020.
Da ultimo, in relazione a un’istanza di interpello ordinario regolarmente
presentata tra l’8 marzo e il 31 maggio 2020 e per la quale sia stata richiesta
l’integrazione documentale pervenuta il 20 maggio 2020, ai sensi del comma 2
dell’articolo 67 il termine di 60 giorni per la risposta inizia a decorrere dal primo
giorno del mese successivo al termine del periodo di sospensione, cioè dal 1°
giugno 2020 e spirerà il 30 luglio 2020.
Con riferimento alle istanze di interpello sui nuovi investimenti aventi
anche ad oggetto quesiti relativi a tributi non di competenza dell’Agenzia delle
entrate, per i quali è previsto (16) che l’amministrazione inoltri la richiesta ai
competenti enti impositori “entro trenta giorni dalla ricezione dell’istanza”, si
ritiene che, per ragioni di coerenza sistematica, anche il termine in commento
debba intendersi sospeso e che ricominci a decorrere dal 1° giugno 2020.
Si segnala, infine, che nel periodo che va dall’8 marzo al 31 maggio 2020,
le risposte eventualmente rese saranno pubblicate (17) compatibilmente con le
esigenze organizzative connesse alla gestione del periodo emergenziale.
(16) Cfr. art. 5, comma 6, del DM attuativo.
(17) Ai sensi del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 7 agosto 2018 prot.
185630/2018.
3. Sospensione delle ammissioni al regime di adempimento collaborativo e
delle istanze di collaborazione e cooperazione rafforzata: istruzioni
operative
La disciplina in commento (18), secondo periodo, dispone la sospensione
dall’8 marzo al 31 maggio del 2020 anche dei termini relativi alle istruttorie di
ammissione al regime di adempimento collaborativo (19), nonché dei termini
relativi alle istanze di cooperazione e collaborazione rafforzata (20).
A tale riguardo si forniscono le seguenti istruzioni operative.
Per quanto concerne le istruttorie di ammissione al regime di
adempimento collaborativo, la sospensione comporta che i giorni dall’8 marzo al
31 maggio 2020 sono esclusi dal computo del termine di centoventi giorni per la
conclusione dell’istruttoria di ammissione (21).
(18) Cfr. art. 67, comma 1, del D.L. n. 18 del 2020.
(19) Cfr. art. 7, comma 2, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128.
(20) Cfr. art. 1–bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50.
(21) Cfr. previsto dall’articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128.
Ad esempio, nel caso in cui il 10 marzo 2020 fosse l’ultimo giorno utile per la
conclusione dell’istruttoria di ammissione, a seguito della sospensione, il termine
ultimo per la conclusione dell’istruttoria verrebbe spostato al 3 giugno 2020.
Durante il periodo di sospensione, l’Ufficio competente può procedere alla
notifica:
– del provvedimento con cui comunica l’esito della verifica dei requisiti di cui
agli articoli 4 e 7, comma 4, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128
(ammissione al regime o rigetto dell’istanza);
– delle richieste di documentazione integrativa ai sensi del punto 5.3 del
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 14 aprile 2016,
relative alle istanze di ammissione presentate prima dell’8 marzo 2020 o
durante il periodo di sospensione.
Durante il periodo di sospensione, l’eventuale notifica dei provvedimenti
di ammissione o di rigetto resta valida e non necessita, dunque, di alcun rinnovo
dopo il 1° giugno 2020.
In caso di notifica delle richieste di documentazione integrativa durante il
periodo di sospensione (8 marzo – 31 maggio 2020), ovvero di richieste già
notificate prima del periodo di sospensione, i destinatari delle stesse potranno
presentare la relativa documentazione anche durante il periodo di sospensione. In
tali casi, il termine di 120 giorni per la conclusione dell’istruttoria
inizierà/riprenderà a decorrere solo dal 1° giugno 2020.
I contribuenti possono presentare istanze di ammissione al regime di
adempimento collaborativo anche durante il periodo di sospensione.
In tal caso, ai fini della decorrenza del termine per l’istruttoria, tali istanze
si intenderanno presentate il 1° giugno 2020.
Da tale data decorrerà, ovviamente, anche il termine (22) per la presentazione
della documentazione prevista dal Provvedimento del 14 aprile 2016 (23).
Per quanto concerne le istanze di cooperazione e collaborazione rafforzata
valgono i medesimi chiarimenti forniti con riferimento al regime di adempimento
collaborativo.
Pertanto, la sospensione comporta che i giorni dall’8 marzo al 31 maggio
2020 sono esclusi dal computo del termine di centottanta giorni per la
conclusione dell’istruttoria (24).
Durante il periodo di sospensione, l’Agenzia delle Entrate può procedere
alla notifica:
– dell’“atto conclusivo dell’istruttoria” di cui al punto 5.4 del Provvedimento;
– delle richieste di documentazione integrativa di cui al punto 5.2 del
Provvedimento, relative alle istanze di ammissione presentate prima dell’8
marzo 2020 o durante il periodo di sospensione (25).
Infine, i contribuenti possono presentare istanze di cooperazione e
collaborazione rafforzata anche durante il periodo di sospensione. In tal caso, ai
fini della decorrenza del termine per l’istruttoria, tali istanze si intenderanno
presentate il 1° giugno 2020. Da tale data decorreranno sia il termine per la
presentazione della documentazione, sia quello per la declaratoria di
ammissibilità dell’istanza (26)”.
(22) Cfr. punto 4.6 del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 14 aprile 2016.
(23) Cfr. punto 4.5 del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 14 aprile 2016.
(24) Come previsto dal Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 16 aprile 2019.
(25) In caso di notifica delle richieste di documentazione integrativa durante il periodo di sospensione (8
marzo-31 maggio 2020), ovvero di richieste già notificate prima del periodo di sospensione, i destinatari
di tali richieste potranno presentare la relativa documentazione anche durante il periodo di sospensione
ma il termine di 180 giorni per la conclusione dell’istruttoria riprenderà/inizierà a decorre solo dal giorno
successivo a quello di termine del periodo di sospensione (ossia, dal 1° giugno 2020).
(26) Cfr. punti 4.4, 4.5 e 4.6 del Provvedimento del
Direttore dell’Agenzia delle entrate del 16 aprile 2019.
[1] Circ. 8 agosto 2019, n. 19/E, in Boll. Trib., 2019, 1182.