6 Marzo, 2018

Ris. 6 marzo 2018, n. 19/E, dell’Agenzia delle entrate

“Sono giunti alcuni quesiti in merito alle modalità di ripresa della riscossione
delle ritenute sospese ai sensi dell’articolo 48, comma 1-bis, del decreto-legge 17
ottobre 2016 n. 189.
In particolare, è stato chiesto se sussiste il diritto alla ripresa in forma
rateizzata in caso di soggetti che pur avendo richiesto ed ottenuto l’applicazione
della c.d. busta paga pesante abbiano successivamente revocato la sospensione
ovvero risultino in fase di ripresa della riscossione inoccupati o deceduti.
Al riguardo si fa presente quanto segue.
L’articolo 48, comma 1-bis, del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, prevede che i
sostituti d’imposta, indipendentemente dal domicilio fiscale, a richiesta degli
interessati residenti nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis, non devono operare
le ritenute alla fonte a decorrere dal 1° gennaio 2017 fino al 31 dicembre 2017. La
sospensione dei pagamenti delle imposte sui redditi, effettuati mediante ritenuta
alla fonte, si applica alle ritenute operate ai sensi degli articoli 23, 24 e 29 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e successive
modificazioni. Non si fa luogo a rimborso di quanto già versato.
L’articolo 48, comma 11, dello stesso decreto-legge n. 189 del 2016,
modificato dall’articolo 1, comma 736, lettera a), della legge 27 dicembre 2017, n.
205 (legge di bilancio per il 2018), dispone, tra l’altro, che la ripresa della
riscossione delle ritenute non operate ai sensi del comma 1-bis avviene entro il 31
maggio 2018. Il versamento può essere effettuato senza applicazione di sanzioni e
interessi mediante rateizzazione fino a un massimo di 24 rate mensili di pari
importo, a decorrere dal 31 maggio 2018.
I soggetti interessati dalla sospensione delle ritenute sono i percettori dei
redditi assoggettati a ritenuta alla fonte ai sensi degli articoli 23, 24 e 29 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. In sostanza si tratta di
percettori di redditi di lavoro dipendente privato o pubblico, di pensioni e di redditi
assimilati a quelli di lavoro dipendente.
I sostituti d’imposta, che a richiesta degli interessati residenti nei comuni
colpiti dagli eventi sismici non hanno operato le ritenute, devono operare il
conguaglio di fine anno (o di cessazione del rapporto) e indicare nella
Certificazione Unica (CU) di cui all’art. 4, comma 6-ter, del D.P.R. 22 luglio 1998,
n. 322, l’ammontare delle ritenute operate e quello delle ritenute sospese per
consentire ai contribuenti che hanno fruito delle previste agevolazioni di effettuare i
versamenti dovuti nei termini previsti.
Si chiarisce che il diritto alla rateazione sussiste anche in caso di cessazione
del rapporto di lavoro, ad esempio per sopravvenuta inoccupazione, nonché in caso
di revoca della sospensione già richiesta.
Per quanto riguarda l’ipotesi di decesso del soggetto che ha richiesto la
rateazione, si evidenzia che l’articolo 65 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dispone che gli eredi rispondono in solido
delle obbligazioni tributarie il cui presupposto si è verificato anteriormente alla
morte del dante causa e che tutti i termini pendenti alla data della morte del
contribuente o scadenti entro quattro mesi da essa sono prorogati di sei mesi in
favore degli eredi.
Al riguardo si ritiene che il diritto alla rateazione sussista anche in capo agli
eredi del titolare del reddito che abbia richiesto la sospensione delle ritenute al
proprio sostituto d’imposta tenuto conto che il presupposto dell’obbligazione
tributaria in questione, assistita dall’agevolazione consistente nella modalità
rateizzata di riversamento della stessa, si è verificato anteriormente alla morte del
dante causa. Resta ferma, altresì, l’applicazione della sospensione dei termini in
favore degli eredi prevista dal menzionato articolo 65 del DPR n. 600 del 1973”.

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