Provv. dir. Agenzia entrate 18 luglio 2013, n. 87896
1. Intermediari responsabili del versamento dell’imposta
1.1 Per le operazioni soggette all’imposta di cui all’articolo 1, commi 491, 492 e 495
della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (di seguito legge di stabilità 2013), sono responsabili
del versamento dell’imposta le banche e le imprese di investimento e gli altri soggetti
comunque denominati, ivi compresi gli intermediari non residenti nel territorio dello Stato,
autorizzati nello Stato d’origine all’esercizio professionale nei confronti del pubblico dei
servizi e delle attività d’investimento assimilabili a quelle indicate nel decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58 (di seguito TUF), all’articolo 1, comma 5, lettere a) (“negoziazione per
conto proprio”), b) (“esecuzione di ordini per conto dei clienti”) ed e) (“ricezione e
trasmissione di ordini”), ad esclusione delle attività consistenti nel mettere in contatto due o
più investitori.
2. Altri soggetti responsabili del versamento dell’imposta
2.1 Per le operazioni soggette all’imposta di cui all’articolo 1, commi 491 e 492 della
legge di stabilità 2013, i soggetti di seguito indicati sono tenuti al versamento dell’imposta,
alle condizioni di seguito specificate:
a) i soggetti abilitati a prestare servizi di gestione collettiva del risparmio o di gestione, di
portafoglio (anche mediante intestazione fiduciaria), ivi compresi i soggetti, comunque
denominati, non residenti nel territorio dello Stato autorizzati nello Stato d’origine
all’esercizio delle attività assimilabili a quelle indicate nel TUF, all’articolo 1, comma 5,
lettere g) (“gestione di portafogli”) e all’articolo 1, comma 1, lettera n) (“gestione collettiva
del risparmio), per le operazioni effettuate nell’ambito di tali attività, sempreché tali soggetti
non si avvalgano di altro responsabile d’imposta per l’esecuzione degli ordini di
negoziazione;
b) le società fiduciarie, ivi comprese le società non residenti nel territorio dello Stato,
comunque denominate, autorizzate nello Stato di origine all’esercizio di attività assimilabili
all’amministrazione di beni per conto terzi di cui all’articolo 1 della legge 23 novembre
1939 n. 1966, per le operazioni effettuate nell’ambito di intestazioni a proprio nome e per
conto dei fiducianti di strumenti finanziari, sempreché la società fiduciaria non si avvalga di
altro responsabile d’imposta per l’esecuzione degli ordini di negoziazione, ovvero il
fiduciante attesti che l’imposta relativa a tale operazione sia stata già applicata;
c) i notai e gli altri soggetti che intervengono nelle operazioni effettuate tramite la
formazione o l’autentica di atti, compresi quelli esercenti l’attività fuori dal territorio dello
Stato, sempreché il contribuente non attesti che l’imposta sia stata già applicata. Per le
operazioni effettuate tramite atti formati o autenticati all’estero e oggetto di deposito presso
un notaio esercente in Italia, l’imposta deve essere versata da tale ultimo soggetto,
sempreché il contribuente non attesti che l’imposta sia stata già applicata.
2.2 Per le operazioni soggette all’imposta effettuate senza l’intervento dei soggetti
indicati ai punti l e 2.1 del presente provvedimento, l’imposta è versata dal contribuente.
3. Obbligo di versamento dell’imposta
3.1 Regole generali
3.1.1 Gli intermediari e gli altri soggetti che intervengono nell’operazione, di cui ai
punti 1 e 2.1 del presente provvedimento, non sono tenuti al versamento dell’imposta nel
caso in cui il contribuente attesti, salvo quanto previsto al punto 3.1.2, che l’operazione
rientra tra le ipotesi di esclusione indicate all’articolo 15 del decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze del 21 febbraio 2013 (di seguito “ decreto”) o di esenzione
indicate all’articolo 16 del decreto stesso e nelle ipotesi in cui non sappiano o non abbiano
ragione di sapere, in base all’ordinaria diligenza, che l’attestazione del contribuente è falsa o
non affidabile. L’attestazione consiste nella dichiarazione in forma scritta, da parte del
contribuente, del ricorrere dei presupposti delle suddette esenzioni o esclusioni.
3.1.2 Gli intermediari e gli altri soggetti che intervengono nell’operazione, di cui ai
punti 1 e 2.1 del presente provvedimento, possono non richiedere l’attestazione di cui al
punto 3.1.1, quando il ricorrere dei presupposti di esclusione o esenzione è verificabile sulla
base della natura tecnica delle operazioni o sulla base di informazioni pubblicamente
disponibili o di cui tali intermediari o soggetti dispongono in adempimento degli obblighi in
materia di antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo. In tali casi rimane
ferma la responsabilità degli intermediari e degli altri soggetti che intervengono
nell’operazione, di cui ai punti 1 e 2.1 del presente provvedimento in caso di negligenza,
imperizia o imprudenza.
3.1.3 Nei casi previsti dal primo periodo del comma 4 dell’articolo 19 del decreto,
qualora nell’esecuzione dell’operazione intervengano più soggetti tra quelli indicati al punto
1, l’imposta è versata da colui che riceve direttamente dall’acquirente o dalla controparte
finale l’ordine di esecuzione.
3.1.4 Nei casi di cui al punto 3.1.3, qualora l’acquirente o la controparte finale sia
uno dei soggetti di cui al punto 1 e sia localizzato in Stati o territori con i quali sono in
vigore accordi per lo scambio di informazioni o per l’assistenza al recupero dei crediti,
individuati con i provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate di cui all’articolo
19, comma 4, terzo periodo del decreto, il medesimo provvede direttamente al versamento
dell’imposta.
3.1.5 Nei casi di cui al punto 3.1.3, salvo quanto previsto ai successivi punti 3.1.7,
4.1.1, alinea II) e 4.1.5, i soggetti di cui al punto 1, non localizzati in Stati o territori con i
quali sono in vigore accordi per lo scambio di informazioni o per l’assistenza al recupero
dei crediti, come individuati con i provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate di
cui all’articolo 19, comma 4, terzo periodo del decreto, che a qualsiasi titolo intervengano
nell’esecuzione dell’operazione, si considerano, ai fini del versamento e degli obblighi
dichiarativi di cui all’articolo 19 del decreto, acquirenti o controparti finali. In tale caso,
rimane comunque fermo che il saldo netto, di cui all’articolo 4 del decreto, deve essere
calcolato per ciascun soggetto passivo come individuato in base all’articolo 5 del decreto,
senza tener conto, a tal fine, della previsione di cui al terzo periodo del comma 4
dell’articolo 19 del decreto.
3.1.6 Ai fini del secondo e terzo periodo del comma 4 dell’articolo 19 del decreto, i
soggetti di cui al punto 1 del provvedimento si considerano localizzati in uno Stato o in un
territorio sulla base della sede legale, salvo quanto previsto ai punti 3.1.7. e 4.1.1, alinea II).
3.1.7 Salvo quanto previsto al punto 4.1.5, la stabile organizzazione appartenente ad
un soggetto di cui al punto 3.1.5, qualora istituita in Stati o territori con i quali sono in
vigore accordi per lo scambio di informazioni o per l’assistenza al recupero dei crediti,
come individuati con i provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate di cui
all’articolo 19, comma 4, terzo periodo del decreto, può identificarsi secondo le modalità
previste al punto 4.1.4, impegnandosi, per mezzo dell’apposito modulo allegato (fac simile
in allegato 1) ad assolvere gli obblighi di versamento, di presentazione dell’unica
dichiarazione, a conservare i registri di cui al punto 5.1 del provvedimento e la
documentazione di cui al punto 3.1.1, relativamente alle operazioni ovunque compiute dal
soggetto di appartenenza. In tale caso, alle operazioni ovunque compiute dal soggetto di
appartenenza non si applicano, a partire dalla data indicata al punto 4.1.6, il secondo ed il
terzo periodo del comma 4 dell’articolo 19 del decreto. I dati identificativi di tale soggetto
sono pubblicati secondo quanto previsto al punto 4.1.6 del provvedimento. Si applica
quanto previsto al punto 4.1.7 in caso di mancato rispetto degli impegni assunti.
3.2 Modalità di versamento dell’imposta
3.2.1 L’imposta sulle transazioni finanziarie di cui all’articolo 1, commi 491, 492 e
495, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, è versata mediante il modello di pagamento
“F24”.
3.2.2 Nelle ipotesi di cui ai punti 4.1.2 e 7.3, il rappresentante fiscale o la società di
gestione accentrata di cui all’articolo 80 del TUF, adempie al versamento dell’imposta
distintamente con riferimento a ciascun soggetto rappresentato o delegante.
3.2.3 Con separata risoluzione dell’Agenzia delle Entrate sono istituiti i codici
tributo per il versamento dell’imposta e sono impartite le istruzioni per la compilazione
del modello di pagamento.
3.2.4 I soggetti non residenti tenuti al versamento dell’imposta, che non
dispongono di un conto corrente presso sportelli bancari o postali situati in Italia e che
non possono eseguire il pagamento con le modalità di cui al precedente punto 3.2.1,
effettuano il versamento mediante bonifico in “EURO” a favore del Bilancio dello Stato
al Capo 8 – Capitolo 1211, indicando le seguenti informazioni, specificate per tipologia
d’imposta
ARTICOLO BIC IBAN IMPOSTA
1 BITAITRRENT
IT 83T 01000 03245 348 0 08
1211 01
A SULLE IMPOSTA SULLE TRANSAZIONI
DI AZIONI E DI ALTRI
STRUMENTI PARTECIPATIVI DI
CUI ALL’ARTICOLO 1, COMMA
491 DELLA LEGGE 24
DICEMBRE 2012, N. 228
2 BITAITRRENT
IT 60U 01000 03245 348 0 08
1211 02
IMPOSTA SULLE TRANSAZIONI
RELATIVE A DERIVATI SU
EQUITY DI CUI ALL’ARTICOLO
1, COMMA 492 DELLA LEGGE
24 DICEMBRE 2012, N. 228
3 BITAITRRENT
IT 37V 01000 03245 348 0 08
1211 03
IMPOSTA SULLE
NEGOZIAZIONI AD ALTA
FREQUENZA RELATIVE AD
AZIONI E STRUMENTI
PARTECIPATIVI DI CUI
ALL’ARTICOLO 1, COMMA 495
DELLA LEGGE 24 DICEMBRE
2012, N. 228
e quale causale del bonifico il codice fiscale, il codice tributo e il periodo di riferimento
(come indicati nella risoluzione di cui al punto 3.2.3). I soggetti non residenti tenuti al
versamento dell’imposta ed esonerati dall’obbligo di presentazione della dichiarazione, ai
sensi dell’articolo 19, comma 6, del decreto, indicano le proprie generalità in luogo del
codice fiscale, ove non ne siano in possesso. I suddetti codici IBAN sono pubblicati sul sito
internet della Ragioneria Generale dello Stato – Ministero dell’Economia e delle
finanze www.rgs.mef.gov.it.
4. Obblighi derivanti dall’applicazione dell’imposta
4.1 Soggetti non residenti
4.1.1 I) Gli intermediari e gli altri soggetti non residenti nel territorio dello Stato,
tenuti al versamento dell’imposta, in possesso di una stabile organizzazione in Italia, ai
sensi dell’articolo 162 del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con Decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per le operazioni ovunque compiute
dagli stessi, adempiono agli obblighi derivanti dall’applicazione dell’imposta tramite tale
stabile organizzazione.
II) I soggetti di cui al punto 3.1.5, tenuti al versamento dell’imposta, in possesso di
una stabile organizzazione in Italia, ai sensi dell’articolo 162 del Testo unico delle imposte
sui redditi approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
per le operazioni ovunque compiute dagli stessi, adempiono agli obblighi derivanti
dall’applicazione dell’imposta, tramite tale stabile organizzazione. In tale caso, a partire
dalla data indicata al punto 4.1.6, non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 19,
comma 4, secondo e terzo periodo del decreto relativamente alle medesime operazioni e la
stabile organizzazione in Italia deve comunicare, per mezzo dell’apposito modulo allegato
(fac simile in allegato 2), all’indirizzo di posta elettronica dell’Agenzia delle entrate, Centro
operativo di Pescara, [email protected], gli elementi identificativi del soggetto di
appartenenza. Tali dati identificativi sono pubblicati secondo quanto previsto al punto 4.1.6.
4.1.2 Gli intermediari e gli altri soggetti non residenti nel territorio dello Stato,
ovunque localizzati, privi di stabile organizzazione in Italia, tenuti al versamento
dell’imposta, possono nominare, ai sensi dell’articolo 19, comma 7, del decreto, un
rappresentante fiscale individuato tra i soggetti indicati nell’articolo 23 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
4.1.3 I rappresentanti fiscali di cui al punto 4.1.2 devono inviare richiesta di
attribuzione del codice fiscale dei soggetti rappresentati, qualora questi ultimi non ne siano
già in possesso, al fine di adempiere agli obblighi di versamento dell’imposta e di
presentazione della dichiarazione, all’indirizzo di posta elettronica dell’Agenzia delle
entrate, Centro operativo di Pescara, [email protected], unitamente alla
comunicazione dell’avvenuta nomina.
4.1.4 In assenza di una stabile organizzazione in Italia o della nomina di un
rappresentante fiscale, gli adempimenti dichiarativi e di versamento dell’imposta devono
essere eseguiti e gli obblighi strumentali devono essere tenuti direttamente dai soggetti
esteri i quali, se obbligati alla presentazione della dichiarazione, devono identificarsi
mediante richiesta di attribuzione del codice fiscale, qualora non ne siano già in possesso.
Ferme restando le ordinarie modalità di richiesta del codice fiscale da parte delle persone
fisiche, che devono rivolgersi, direttamente o tramite persona appositamente delegata, alla
rappresentanza diplomatico-consolare italiana nel Paese di residenza o ad un qualsiasi
ufficio dell’Agenzia delle entrate, i soggetti diversi dalle persone fisiche inviano la richiesta
all’indirizzo di posta elettronica indicato al punto 4.1.3. Nei casi di cui al punto 3.1.7 la
richiesta deve essere accompagnata dal modulo ivi indicato nel quale devono essere indicati
anche gli elementi identificativi del soggetto di appartenenza.
4.1.5 Ai soggetti di cui al punto 1, localizzati in Stati o territori con i quali non sono
in vigore accordi per lo scambio di informazioni o per l’assistenza al recupero dei crediti
individuati con i provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle Entrate di cui all’articolo
19, comma 4, terzo periodo del decreto, privi di stabile organizzazione in Italia o con stabile
organizzazione in uno degli Stati o territori con i quali sono in vigore accordi per lo scambio
di informazioni o per l’assistenza al recupero dei crediti che non si sia avvalsa della facoltà
di cui al punto 3.1.7, non si applicano, a partire dalla data indicata al punto 4.1.6, le
disposizioni di cui all’articolo 19, comma 4, secondo e terzo periodo del decreto se,
alternativamente, pongono in essere i comportamenti indicati alla seguente alinea I) o quelli
indicati alla seguente alinea II):
I) nomina, quale rappresentante fiscale, di uno dei soggetti di cui ai punti 1 o 2.1,
lettera b) del presente provvedimento residenti in Italia o di una stabile organizzazione in
Italia di tali soggetti e comunicazione, da parte del rappresentante, (fac simile in allegato 3)
dell’avvenuta nomina all’indirizzo di posta elettronica indicato al punto 4.1.3;
II) a) richiesta del codice fiscale, qualora non ne siano già in possesso; b) assunzione
dell’impegno, per mezzo dell’apposito modulo allegato (fac simile in allegato 4), a
trasmettere all’Agenzia delle entrate, entro 30 giorni dal ricevimento, le risposte alle
richieste di documentazione e/o informazioni, compresi i registri di cui al successivo punto
5, debitamente tenuti; c) comunicazione dell’avvenuto conferimento della delega di cui
all’articolo 19, comma 5 del decreto, alla Società di gestione accentrata di cui all’articolo 80
del TUF e d) trasmissione, con cadenza mensile, entro il giorno 16 del mese successivo a
quello dell’operazione, alla Società di gestione accentrata di cui all’articolo 80 del TUF
delle informazioni relative alle operazioni indicate in allegato (allegato 5: “prospetto
sintetico” delle operazioni di cui ai commi 491, 492 e 495 dell’articolo 1 della legge di
stabilità 2013), secondo le specifiche tecniche ed il tracciato record riportati in allegato
(allegati 6 e 7 record di tipo A, B, E, F e Z), e della relativa provvista. Gli adempimenti di
cui alle lettere a), b) e c) del periodo precedente devono essere effettuati utilizzando il
modulo allegato (fac simile in allegato 4) e la modulistica prevista per la eventuale richiesta
del codice fiscale reperibile sul sito internet dell’Agenzia delle entrate ed inviando la
documentazione all’indirizzo di posta elettronica indicato al punto 4.1.3.
4.1.6 I dati identificativi dei soggetti di cui al punto 3.1.7, dei soggetti di cui al punto
4.1.1, alinea II) e dei soggetti di cui al punto 4.1.5, sono pubblicati sul sito internet
dell’Agenzia delle entrate entro 10 giorni dal ricevimento della documentazione indicata nei
medesimi punti.
4.1.7 I dati identificativi dei soggetti di cui ai punti 3.1.7 e 4.1.5 che non adempiono,
rispettivamente, anche ad uno degli impegni previsti ai punti 3.1.7 e 4.1.5, previa
comunicazione dell’Agenzia delle entrate, saranno eliminati dal sito internet dell’Agenzia
stessa. Dalla data di eliminazione, pubblicata sul medesimo sito, si renderanno
conseguentemente applicabili le disposizioni di cui all’articolo 19, comma 4, secondo e
terzo periodo, del decreto.
5. Obblighi strumentali
5.1 I responsabili del versamento dell’imposta di cui al punto 1 del presente
provvedimento devono adempiere, ai sensi dell’articolo 19, comma 5, del decreto, agli
obblighi strumentali. Tali obblighi consistono nella registrazione, relativamente alle singole
operazioni, delle informazioni indicate nel “prospetto analitico” delle operazioni di cui ai
commi 491 e 492 dell’articolo 1 della legge di stabilità 2013 (allegato 8) e nel “prospetto
analitico” delle operazioni di cui al comma 495 dello stesso articolo (allegato 9). Il formato
e la lunghezza dei campi relativi alle informazioni registrate devono essere adeguati alle
specifiche tecniche ed ai tracciati record allegati (allegati 6 e 7).
5.2 Le registrazioni devono essere eseguite in un apposito registro formato e
custodito su supporto informatico nel quale vanno conservate, in modo accentrato, anche
mediante tabulati sezionali, le suddette informazioni fino al termine di cui all’articolo 39 del
Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Le registrazioni da parte
dei responsabili d’imposta di cui al punto 1 residenti in Italia devono essere eseguite in un
apposito registro formato e custodito su supporto informatico, in conformità alle
disposizioni del Codice dell’amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82.
5.3 Il registro deve essere tenuto con modalità tecniche che garantiscano l’ordine
cronologico giornaliero delle operazioni, l’inalterabilità e la conservazione dei dati
registrati.
5.4 Le registrazioni delle informazioni relative alle operazioni debbono essere
effettuate entro il termine di versamento dell’imposta.
5.5 Qualora vi sia la necessità di rettificare le informazioni relative ad operazioni già
registrate, occorre utilizzare la modalità dello storno contabile effettuando l’annullamento
della registrazione originaria dell’operazione e valorizzando il campo “storno.” Per
sostituire una registrazione effettuata, è possibile attribuire un nuovo codice identificativo
all’operazione.
5.6 L’amministrazione finanziaria può richiedere, in sede di controllo, che siano
effettuate estrazioni totali o parziali dai registri di cui al punto 5.2.
5.7 Ai fini del punto 5.6, a partire dalla data di cui al punto 5.4, nei casi di cui ai
punti 3.1.7, 4.1.1 e ai punti 4.1.2 e 4.1.5 alinea I), i registri devono essere conservati,
rispettivamente, dalla stabile organizzazione o dal rappresentante fiscale.
5.8 Quanto previsto nei punti 5.7. si applica anche per la conservazione delle
attestazioni di cui al punto 3.1.1.
5.9 I soggetti tenuti al versamento dell’imposta di cui al punto 2.1 ed i contribuenti
diversi dalle persone fisiche devono conservare la documentazione relativa alle operazioni e
predisporre un registro cronologico giornaliero delle medesime, fatta salva la possibilità di
adottare i registri di cui al punto 5.2. I contribuenti persone fisiche devono conservare la
documentazione idonea ad attestare l’avvenuta operazione anche attraverso gli estratti conto
bancari.
6. Adempimenti dichiarativi
6.1 Con successivo provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate è
approvato il modello di dichiarazione dell’imposta sulle transazioni finanziarie da
utilizzare per l’assolvimento degli adempimenti dichiarativi di cui all’articolo 19 del
decreto.
6.2 La dichiarazione, relativa all’anno solare precedente, deve essere presentata
all’Agenzia delle entrate entro il 31 marzo di ciascun anno esclusivamente in via
telematica. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive
modificazioni.
6.3 I soggetti non residenti, privi di stabile organizzazione in Italia e che non
hanno nominato un rappresentante fiscale di cui al punto 4.1.2 e 4.1.5, alinea I),
identificati con le modalità previste dal precedente punto 4.1.4, in alternativa all’invio
telematico di cui al punto 6.2, possono presentare la dichiarazione all’Agenzia delle
entrate anche mediante spedizione effettuata dall’estero, utilizzando la raccomandata o
altro mezzo equivalente dal quale risulti con certezza la data di spedizione.
7. Società di gestione accentrata di cui all’articolo 80 del TUF
7.1 I soggetti di cui ai punti 1 e 2 del presente provvedimento, anche nei casi di cui ai
punti 3.1.7, 4.1.1, 4.1.2 e 4.1.5 alinea I), possono avvalersi della Società di gestione
accentrata di cui all’articolo 80 del TUF per il versamento dell’imposta e per gli obblighi
dichiarativi.
7.2 I soggetti di cui al punto 7.1 che intendono avvalersi della Società di gestione
accentrata di cui all’articolo 80 del TUF conferiscono a tale società apposita delega.
7.3 I soggetti di cui al punto 7.2 e di cui al punto 4.1.5 alinea II) del presente
Provvedimento trasmettono alla Società di gestione accentrata di cui all’articolo 80 del TUF
le informazioni utilizzate per il calcolo dell’imposta, indicate nel “prospetto di sintesi”
(allegato 5) secondo le specifiche tecniche ed il tracciato record riportati in allegato (allegati
6 e 7 record di tipo A, B, E, F e Z), necessarie per il versamento e per l’adempimento dei
relativi obblighi dichiarativi e la relativa provvista – fermo restando quanto previsto
dall’articolo 19, comma 5 per le operazioni del mese di novembre – entro il giorno 16 del
mese successivo a quello in cui è stata effettuata l’operazione. La Società di gestione
accentrata di cui all’articolo 80 del TUF entro la fine del mese successivo al termine
previsto per il versamento, rende disponibili all’Agenzia delle entrate le informazioni
contenute nei prospetti di sintesi e comunica le ipotesi di insufficiente provvista ricevuta
rispetto all’imposta dovuta come indicata nel prospetto di sintesi.
7.4 I soggetti deleganti restano, comunque, responsabili del corretto assolvimento
dell’imposta e degli obblighi strumentali.
7.5 La società di gestione accentrata di cui all’articolo 80 del TUF è considerata
intermediario abilitato al servizio telematico Entratel ai fini della trasmissione telematica
delle dichiarazioni di cui al punto 6 e delle deleghe di versamento in nome e per conto del
delegante nonché dell’utilizzo del servizio telematico CIVIS.
8. Rimborsi
8.1 I rimborsi delle eccedenze di versamento dell’imposta sono richiesti tramite la
dichiarazione di cui al punto 6.
8.2 I rimborsi di cui al punto 8.1 sono disposti con le modalità di cui al decreto del
Ministero delle Finanze 29 dicembre 2000 salvo per i soggetti non residenti per i quali i
rimborsi delle eccedenze sono effettuati secondo quanto previsto con successivo
provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate.
8.3 Qualora non sussista l’obbligo di presentazione della dichiarazione di cui al
punto 6, il rimborso è richiesto tramite istanza da presentare, per i soggetti residenti al
competente ufficio dell’Agenzia delle entrate individuato in base al domicilio fiscale e per i
soggetti non residenti all’indirizzo di posta elettronica dell’Agenzia delle entrate, Centro
Operativo di Pescara, [email protected], entro il termine di decadenza di cui
all’articolo 21 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
8.4 Gli intermediari localizzati in Stati o territori con i quali non sono in vigore
accordi per lo scambio di informazioni o per l’assistenza al recupero dei crediti individuati
con i provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate di cui all’articolo 19, comma 4,
terzo periodo del Decreto di cui al punto 3.1.3, privi di stabile organizzazione in Italia, che
non hanno posto in essere i comportamenti indicati al punto 3.1.7 e all’alinea I) e II) del
punto 4.1.5, presentano istanza di rimborso all’indirizzo di posta elettronica dell’Agenzia
delle entrate, Centro Operativo di Pescara, [email protected], nelle ipotesi in cui,
in applicazione dell’articolo 19, comma 4, terzo periodo, la medesima operazione sia stata
assoggettata all’imposta più di una volta.
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