13 Luglio, 2017

SOMMARIO: 1. Premessa – 2. Redditi di capitale derivanti dalla partecipazione agli OICVM – 3. Redditi diversi derivanti dalla partecipazione agli OICVM – 4. Il nuovo regime introdotto dal D.Lgs. n. 44/2014.

1. Premessa

Già come evidenziato dalla circolare 15 luglio 2011, n. 33/E (1), in tema di “Nuovo regime di tassazione degli organismi di investimento collettivo del risparmio di diritto italiano”, occorre innanzitutto precisare che dalla partecipazione ad organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (2) possono derivare sia redditi di capitale sia redditi diversi di natura finanziaria, nonché redditi di impresa qualora il partecipante sia un soggetto che eserciti attività di impresa commerciale.
Con particolare riferimento ai partecipanti non esercenti attività d’impresa, i redditi di capitale rientrano nell’ambito di applicazione dell’art. 44, primo comma, lett. g), del TUIR, secondo cui fanno parte di tale categoria i «proventi derivanti dalla gestione, nell’interesse collettivo di pluralità di soggetti, di masse patrimoniali costituite con somme di denaro e beni affidati da terzi o provenienti dai relativi investimenti». Si tratta, specificamente, di quei proventi direttamente riferibili all’incremento di patrimonio rilevato in capo all’OICVM in riferimento alla valorizzazione delle quote del fondo stesso operata dalla società di gestione.
Nel caso invece in cui i proventi costituiscano redditi diversi, si applica l’art. 67, primo comma, lett. c-ter), del TUIR. Tali sono i proventi che derivano dalla negoziazione delle quote del fondo nonché dal rimborso delle stesse, ancorché sottoscritte all’emissione o comunque non acquistate da terzi per effetto di cessione a titolo oneroso, come stabilito dal comma 1-quater del medesimo art. 67.

2. Redditi di capitale derivanti dalla partecipazione agli OICVM

Secondo la disciplina in vigore fino al 30 giugno 2011, i redditi di capitale derivanti dalla partecipazione al fondo, se percepiti da un soggetto non esercente attività d’impresa, erano esclusi da imposizione, in quanto già tassati in capo al fondo stesso con l’applicazione dell’imposta sostitutiva del 12,50 per cento sul risultato maturato della gestione.
La determinazione di tali redditi era disciplinata dall’art. 45, comma 4-bis, del TUIR, secondo cui: «Le somme od il valore normale dei beni distribuiti, anche in sede di riscatto o di liquidazione, dagli organismi d’investimento collettivo mobiliari, nonché le somme od il valore normale dei beni percepiti in sede di cessione delle partecipazioni ai predetti organismi costituiscono proventi per un importo corrispondente alla differenza positiva tra l’incremento di valore delle azioni o quote rilevato alla data della distribuzione, riscatto, liquidazione o cessione e l’incremento di valore delle azioni o quote rilevato alla data di sottoscrizione od acquisto. L’incremento di valore delle azioni o quote è rilevato dall’ultimo prospetto predisposto dalla società di gestione».
Il reddito di capitale era quindi commisurato all’incremento di valore delle quote o azioni degli OICVM rispetto al valore di emissione, nel periodo intercorrente tra la data di acquisizione della partecipazione e la data della distribuzione/dismissione.
L’incremento delle azioni o quote alle date indicate si desumeva dai prospetti predisposti dalla società di gestione o dalla SICAV. In tal caso, per incremento di valore si intendeva il maggior valore assunto dalle azioni o quote rispetto al valore delle stesse all’avvio dell’organismo. I redditi che eccedevano l’apprezzamento di valore subìto dalle quote non costituivano redditi di capitale, bensì redditi diversi (plusvalenze). Nel caso in cui la differenza di cui sopra risultasse negativa, all’investitore non poteva essere riconosciuta una corrispondente minusvalenza, dal momento che il risultato negativo della gestione del fondo era portato in diminuzione del risultato positivo conseguito dal fondo stesso negli esercizi successivi (3).
A partire dal 1° luglio 2011 è stata soppressa l’imposta sostitutiva del 12,50 per cento sul risultato maturato della gestione in capo agli OICVM ed è stato introdotto nel D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, l’art. 26-quinquies, rubricato “Ritenuta sui redditi di capitale derivanti dalla partecipazione ad OICR italiani e lussemburghesi storici”, al fine di disciplinare le modalità di tassazione, in capo ai partecipanti, dei redditi di capitale derivanti dalla partecipazione ad OICR italiani e lussemburghesi storici, in considerazione del fatto che l’organismo non sconterà più la tassazione a monte sul risultato della gestione annualmente maturato. Tale disposizione prevede che sui redditi di capitale di cui all’art. 44, primo comma, lett. g), del TUIR, sia applicabile una ritenuta alla fonte del 12,50 per cento e, di conseguenza, è stato altresì abrogato il comma 4-bis dell’art. 45 del TUIR. La base imponibile della ritenuta, ai sensi del terzo comma del medesimo art. 26-quinquies, è rappresentata dall’ammontare dei:
• proventi distribuiti in costanza di partecipazione all’OICVM;
• proventi compresi nella differenza tra il valore di riscatto, di liquidazione o di cessione delle quote o azioni e il costo medio ponderato di sottoscrizione o acquisto delle stesse. In ogni caso, il valore e il costo delle quote o azioni è rilevato dai prospetti periodici.
In conseguenza all’abolizione dell’imposta sostitutiva applicata dal fondo al risultato di gestione, i risultati negativi di gestione sono imputati direttamente al partecipante sotto forma di minusvalenze, rientrando tra i redditi diversi di natura finanziaria di cui all’art. 67, primo comma, lett. c-ter), del TUIR.
In pratica assume rilevanza il Net Asset Value (NAV) del fondo, o “Valore dell’Attivo Netto”, pari al rapporto tra la somma dei valori di mercato delle attività del portafoglio di un fondo comune di investimento e il numero di quote in circolazione. Tale valore può non coincidere con il prezzo di vendita e il costo di acquisto delle quote o azioni del fondo. Il reddito di capitale è quindi determinato dal confronto tra il NAV alla data di vendita delle quote o azioni del fondo e il NAV alla data di acquisto delle medesime.
Lo stesso regime si applica ai proventi derivanti dalla partecipazione a OICVM di diritto estero conformi alla Direttiva 2009/65/CE e, a partire dal 27 febbraio 2011, anche a quelli non conformi alla predetta Direttiva, purché siano assoggettati a forme di vigilanza nei Paesi esteri in cui sono istituiti (art. 10-ter, primo e secondo comma, della legge 23 marzo 1983, n. 77).

Fino al 30 giugno 2011
Dal 1° luglio 2011

Delta NAV positivo
Reddito di capitale determinato ex art. 45, comma 4-bis, del TUIR, assoggettato a imposta sostitutiva del 12,50%, ai sensi dell’art. 10, comma 2, della legge n. 77/1983, pro tempore vigente (risultato positivo di gestione tassato in capo al fondo)
Reddito di capitale determinato ex art. 26-quinquies, comma 3, del D.P.R. n. 600/1973, assoggettato a ritenuta a titolo d’imposta del 12,50% (20% dal 1° gennaio 2012), ai sensi del medesimo articolo e dell’art. 10-ter, comma 1, della legge n. 77/1983 (risultato positivo tassato in capo al soggetto percipiente)

Delta NAV negativo
Risultato negativo riportato in diminuzione di eventuali risultati positivi dei periodi d’imposta successivi
Poiché il risultato di gestione non è più tassato in capo al fondo, in capo al soggetto percipiente si genera un reddito diverso (minusvalenza) ex art. 67, comma 1, lett. c-ter), del TUIR

Nel caso in cui i redditi di capitale derivanti dalla partecipazione a OICVM di diritto estero siano percepiti all’estero, senza l’intervento di intermediari residenti, valgono le disposizioni previste dall’art. 18 del TUIR, secondo cui tali redditi sono soggetti ad imposizione sostitutiva delle imposte sui redditi con la stessa aliquota della ritenuta a titolo d’imposta che si applicherebbe in Italia.

3. Redditi diversi derivanti dalla partecipazione agli OICVM

I redditi diversi derivanti dalla partecipazione ad OICVM sono determinati ai sensi dell’art. 68, sesto e settimo comma, lett. a), del TUIR. La plusvalenza o la minusvalenza si determinano come differenza tra il corrispettivo percepito, ovvero la somma o il valore normale dei beni rimborsati, e il costo o il valore di acquisto assoggettato a tassazione, aumentato di ogni onere inerente alla sua produzione, compresa l’imposta di successione e donazione, con esclusione degli interessi passivi. Dal corrispettivo percepito o dalla somma rimborsata, nonché dal costo o valore di acquisto si scomputano i redditi di capitale maturati, ancorché non riscossi. In altri termini, dalla differenza tra corrispettivo percepito e costo di acquisto deve essere scomputato il delta NAV.
L’eventuale plus/minusvalenza si determina dal raffronto tra corrispettivo di vendita e costo di acquisto, al netto del delta NAV, che è considerato reddito di capitale. Fino al 30 giugno 2011 il delta NAV andava scomputato in ogni caso, poiché, come già evidenziato, i risultati negativi della gestione del fondo erano riportati in diminuzione di eventuali risultati positivi dei periodi d’imposta successivi. Diversamente, dal 1° luglio 2011 il delta NAV va scomputato solo in caso di valore positivo.

4. Il nuovo regime introdotto dal D.Lgs. n. 44/2014

Il D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 44 (4), modificando l’art. 26-quinquies del D.P.R. n. 600/1973 e l’art. 10-ter della legge n. 77/1983, ha di fatto semplificato le modalità di determinazione della base imponibile dei redditi di capitale derivanti dalla partecipazione agli OICVM. In particolare, è stata eliminata la previsione secondo cui il costo delle quote o azioni e il valore di riscatto, cessione o liquidazione delle stesse debbano essere determinati, in ogni caso, con riferimento ai valori indicati nei prospetti periodici dell’OICR, vale a dire prendendo in considerazione il NAV.
Le nuove disposizioni, in particolare, prevedono che il reddito di capitale sia determinato, senza alcuna deduzione di spese e oneri, effettuando la differenza tra il valore “effettivo” di riscatto, liquidazione o cessione delle quote e azioni e il costo medio ponderato delle medesime. In caso di acquisto sul mercato il costo deve essere documentato dal partecipante e, in mancanza della documentazione, il costo è documentato con dichiarazione sostitutiva. Tale nuova regola di determinazione dei redditi di capitale si applica alla generalità degli OICVM in occasione del riscatto, liquidazione e cessione delle quote o azioni.
I redditi diversi continuano invece ad essere determinati come differenza tra il corrispettivo effettivamente percepito in sede di riscatto, liquidazione e cessione delle quote o azioni e il costo o il valore di acquisto delle quote o azioni effettivamente sostenuto dal partecipante, aumentato di ogni onere inerente alla sottoscrizione o acquisto ovvero al rimborso o alla cessione delle quote o azioni (quali, ad esempio, le commissioni), al netto dei redditi di capitale pro tempore maturati, da determinare con le nuove regole, ma non ancora riscossi.
In sostanza, qualora in sede di rimborso, liquidazione o cessione delle quote o azioni si determini un risultato positivo, esso costituirà sempre reddito di capitale. Al contrario, in caso di differenza negativa, essa costituirà una minusvalenza (5).

Esempio di determinazione dei redditi
da partecipazione a OICVM
Costo di sottoscrizione
1.000

Valore di cessione
1.500

Commissione di sottoscrizione
200

Redditi di capitale
1.500 – 1.000 = 500

Redditi diversi
(1.500 – 1.000 – 200) – 500 = -200

Dott. Pierpaolo Vodola – Dott. Luca Sintoni

(1) In Boll. Trib., 2011, 1130.
(2) Sono esclusi, quindi, i fondi immobiliari.
(3) Cfr. circ. 24 giugno 1998, n. 165/E, par. 1.2.2, in Boll. Trib., 1998, 1079.
(4) Cfr. circ. 10 luglio 2014, n. 21/E, in Boll. Trib., 2014, 1090.
(5) Per gli OICR immobiliari i proventi derivanti dalla cessione delle quote o azioni costituiscono solo redditi diversi e non si applica, quindi, la regola di scomputo dei redditi di capitale pro-tempore maturati.

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