9 Aprile, 2013

Decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, in G.U. n. 82 del 8.4.2013

 

Capo I

Misure in materia di pagamenti dei debiti della pubblica
amministrazione maturati al 31 dicembre 2012

 

(Omissis).

Art. 3

Pagamenti dei debiti degli enti del servizio sanitario nazionale-SSN

 

1.  Lo  Stato  è  autorizzato  ad  effettuare   anticipazioni   di liquidità alle Regioni ed alle Province  autonome  di  Trento  e  di Bolzano a valere sulle  risorse  della  “Sezione  per  assicurare  la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti del Servizio Sanitario Nazionale” di cui all’articolo  1,  comma 10, al fine di favorire  l’accelerazione  dei  pagamenti  dei  debiti degli enti del Servizio sanitario nazionale ed in relazione:

a)    agli    ammortamenti    non    sterilizzati     antecedenti all’applicazione del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

b) alle mancate erogazioni per competenza  e/o  per  cassa  delle somme dovute dalle regioni ai rispettivi servizi sanitari regionali a titolo  di  finanziamento  del  Servizio  sanitario  nazionale,   ivi

compresi i trasferimenti di  somme  dai  conti  di  tesoreria  e  dal bilancio statale e le coperture  regionali  dei  disavanzi  sanitari, come risultanti nelle voci “crediti verso regione per spesa corrente” e “crediti verso regione per ripiano perdite” nelle voci  di  credito degli enti del SSN verso le rispettive regioni dei modelli SP.

2. In via d’urgenza, per l’anno 2013, il Ministero dell’economia  e delle finanze provvede con decreto direttoriale, entro il  15  maggio 2013, al riparto fra le regioni dell’anticipazione di liquidità fino a concorrenza massima dell’importo  di  5.000  milioni  di  euro,  in proporzione ai valori di cui al comma 1, lettera a), come  risultanti dai modelli CE per il periodo dal 2001 al 2011, ponderati al  50%,  e ai valori di cui al comma 1, lettera b) iscritti nei modelli  SP  del 2011, ponderati al 50%, come presenti nell’NSIS alla data di  entrata in vigore del presente decreto. Ai fini dell’erogazione delle risorse di cui al presente comma si applicano le disposizioni di cui al comma 5. Il decreto di cui al presente comma è trasmesso  alle  Regioni  e alle Province autonome di Trento e di Bolzano per  il  tramite  della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome  ed

è pubblicato sul sito del Ministero dell’economia e delle finanze.

3. Con decreto direttoriale del  Ministero  dell’economia  e  delle finanze da emanarsi entro  il  30  novembre  2013,  è  stabilito  il riparto definitivo, comprensivo  anche  degli  importi  previsti  per

l’anno 2014, fra le regioni dell’anticipazione di liquidità  fino  a concorrenza massima  dell’importo  di  14.000  milioni  di  euro,  in proporzione ai valori derivanti dalle ricognizioni delle somme di cui

al comma 1, lettere a) e b). Il riparto di cui al presente  comma  è effettuato sulla base della verifica compiuta dal Tavolo di  verifica degli adempimenti di cui all’articolo 12 dell’Intesa fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano  del  23  marzo 2005 con riferimento alle ricognizioni delle somme di cui al comma 1, lettera  a),  per  il  periodo  2001-2011  e  con  riferimento   alle ricognizioni delle  somme  di  cui  al  comma  1,  lettera  b),  come risultanti nei modelli  SP  relativi  al  consuntivo  2011.  Ai  fini dell’erogazione per l’anno 2014 delle  risorse  di  cui  al  presente comma, al netto di quelle già erogate per l’anno 2013 ai  sensi  del comma 2, si applicano le disposizioni di cui al comma 5.  Il  decreto di cui al presente comma è trasmesso alle Regioni  e  alle  Province autonome di Trento e di Bolzano per il tramite della  Conferenza  dei

Presidenti delle Regini e delle Province autonome  ed  è  pubblicato sul sito del Ministero dell’economia e delle finanze.

4.  Le  regioni  trasmettono,  con  certificazione  congiunta   del Presidente e del responsabile finanziario, al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimenti del Tesoro e della Ragioneria Generale dello  Stato,  entro  il  31  maggio  2013   l’istanza   di   accesso all’anticipazione di liquidità di cui al comma 2,  ed  entro  il  15 dicembre 2013 l’istanza di accesso all’anticipazione di liquidità di cui al comma 3, per l’avvio delle necessarie procedure amministrative ai fini di cui  al  comma  5.  Il  Ministero  dell’economia  e  delle finanze, con decreto direttoriale, può attribuire alle  regioni  che ne abbiano  fatto  richiesta  entro  il  15  dicembre  2013,  importi superiori a quelli di cui al comma 3, con l’istanza di cui  al  primo periodo, nei limiti delle somme già attribuite ad altre  regione  ai sensi del medesimo comma 3, ma non richieste.

5. All’erogazione delle somme, nei limiti delle assegnazioni di cui al presente articolo, da accreditare sui conti intestati alla sanità di cui all’articolo 21 del decreto legislativo  23  giugno  2011,  n. 118, si provvede, anche in tranche successive, a seguito:

a) della predisposizione, da parte regionale,  di  misure,  anche legislative, idonee e  congrue  di  copertura  annuale  del  rimborso dell’anticipazione di liquidità, verificate dal Tavolo  di  verifica

degli adempimenti di cui all’articolo 12 della citata Intesa;

b) della presentazione di un piano di pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili, cumulati alla  data  del  31  dicembre  2012  e comprensivi di interessi nella misura prevista dai  contratti,  dagli

accordi di fornitura, ovvero dagli accordi  transattivi,  intervenuti fra le  parti,  ovvero,  in  mancanza  dei  predetti  accordi,  dalla legislazione vigente, e dettagliatamente elencati, rispetto ai  quali il Tavolo di verifica degli adempimenti regionali di cui all’articolo 12 della citata Intesa verifica la coerenza con  le  somme  assegnate alla singola  regione  in  sede  di  riparto  delle  risorse  di  cui rispettivamente ai commi 2 e 3. Nei limiti delle risorse assegnate ai sensi dei commi 2 e 3 e in via residuale rispetto ai debiti di cui al primo periodo della presente lettera, il  piano  dei  pagamenti  può comprendere  debiti  certi,  sorti  entro  il   31   dicembre   2012, intendendosi per sorti i debiti per il quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine;

c) della sottoscrizione di apposito contratto  tra  il  Ministero dell’economia e delle finanze-Dipartimento del Tesoro  e  la  regione interessata, nel quale sono definite le modalità di erogazione e  di restituzione delle somme, comprensive di interessi e  in  un  periodo non superiore a 30 anni, prevedendo altresì, qualora la regione  non adempia nei  termini  ivi  stabiliti  al  versamento  delle  rate  di ammortamento dovute, sia le  modalità  di  recupero  delle  medesime somme da parte del  Ministero  dell’economia  e  delle  finanze,  sia l’applicazione di interessi moratori. Il tasso di interesse a  carico della Regione è pari al rendimento di mercato del  Buoni  Poliennali del Tesoro a 5 anni in corso di emissione.

6.  All’atto  dell’erogazione  le  regioni  interessate  provvedono all’immediata estinzione dei debiti elencati nel piano di  pagamento: dell’avvenuto   pagamento   e   dell’effettuazione   delle   relative

registrazioni contabili la regione fornisce formale certificazione al Tavolo di verifica degli adempimenti di  cui  all’articolo  12  della citata Intesa, rilasciata dal responsabile della  gestione  sanitaria accentrata,  ovvero  da  altra  persona  formalmente  indicata  dalla Regione all’atto della presentazione dell’istanza di cui al comma  4.

Quanto previsto dal presente comma costituisce adempimento  regionale ai fini e per gli effetti dell’articolo  2,  comma  68,  lettera  c), della legge 23 dicembre 2009, n. 191, prorogato a decorrere dal  2013 dall’articolo 15, comma 24, del decreto-legge 6 luglio 2012,  n.  95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

7. A decorrere dall’anno 2013 costituisce adempimento  regionale  – ai fini e per gli effetti dell’articolo  2,  comma  68,  lettera  c), della legge 23 dicembre 2009, n. 191, prorogato a decorrere dal  2013 dall’articolo 15, comma 24, del decreto-legge 6 luglio 2012,  n.  95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,  n.  135  – verificato  dal  Tavolo  di  verifica  degli   adempimenti   di   cui all’articolo 12 dell’Intesa fra lo Stato, le Regioni  e  le  Province autonome di Trento e di Bolzano del 23 marzo 2005,  l’erogazione,  da parte della regione al proprio Servizio sanitario regionale, entro la fine dell’anno, di almeno il 90% delle somme che la  regione  incassa

nel medesimo anno dallo Stato a titolo di finanziamento del  Servizio sanitario nazionale, e delle somme che la stessa regione, a valere su risorse proprie  dell’anno,  destina  al  finanziamento  del  proprio servizio sanitario regionale.

8. Le disposizioni di cui al presente articolo si  applicano  anche alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento  e di  Bolzano  che  non  partecipano  al  finanziamento  del   Servizio sanitario nazionale con oneri a carico del  bilancio  statale.  Dette regioni e province autonome, per le finalità di cui al  comma  3,  e comunque in caso di avvenuto accesso alle  anticipazioni  di  cui  al comma 2, trasmettono al Tavolo di verifica degli adempimenti  di  cui

all’articolo 12 dell’Intesa fra lo Stato, le Regioni  e  le  Province autonome di Trento e di Bolzano del 23 marzo 2005, entro  il  termine del 30 giugno 2013, la documentazione necessaria per la verifica  dei dati contenuti  nei  conti  economici  e  negli  stati  patrimoniali.

Qualora  dette  regioni  e  province  autonome  non  provvedano  alla trasmissione della certificazione di cui al comma 6, o vi  provvedano in modo incompleto,  il  Ministero  dell’economia  e  delle  finanze, previa deliberazione del Consiglio dei  Ministri,  è  autorizzato  a

recuperare le somme erogate a titolo di anticipazione  di  liquidità ai sensi del presente articolo, fino a concorrenza degli importi  non certificati, a valere sulle somme alle medesime spettanti a qualsiasi titolo.

9. Nell’ambito del procedimento di cui all’articolo 1,  comma  174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le regioni possono  far  valere le somme attinte sull’anticipazione di liquidità di cui al  presente articolo, con riferimento alle risorse in termini  di  competenza  di cui al comma 1, lettera  b),  come  valutate  dal  citato  Tavolo  di verifica degli adempimenti. A tal fine, per l’anno 2013,  il  termine del 31 maggio di cui al citato articolo 1, comma 174, della legge  30 dicembre 2004, n. 311 è differito al 30 giugno e conseguentemente il termine del 30 aprile è differito al 15 maggio.

(Omissis).

 

Capo II

Disposizioni in materia di certificazione e cessione dei crediti nei
confronti di pubbliche amministrazioni

(Omissis).

 

Art. 8

Semplificazione  e  detassazione  della  cessione  dei  crediti   nei

confronti delle pubbliche amministrazioni

 

1. Gli atti di cessione dei crediti  certi,  liquidi  ed  esigibili maturati  nei  confronti  delle  pubbliche  amministrazioni  di   cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.

165, alla data del 31 dicembre 2012 per  somministrazioni,  forniture ed appalti sono esenti da imposte, tasse e diritti di qualsiasi tipo.

La disposizione di cui al presente comma non si  applica  all’imposta sul valore aggiunto.

 

(Omissis). 

Art. 9

Compensazioni tra certificazioni e crediti tributari

 

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo l’articolo 28-quater, e’ aggiunto il seguente:

“Art. 28-quinquies. – (Compensazioni di crediti con somme  dovute in base agli istituti definitori della pretesa tributaria e deflativi del contenzioso tributario). 1.  I  crediti  non  prescritti,  certi,

liquidi ed esigibili, maturati al  31  dicembre  2012  nei  confronti dello Stato, degli enti pubblici nazionali, delle regioni, degli enti locali  e  degli  enti   del   Servizio   sanitario   nazionale   per somministrazione, forniture e appalti, possono essere compensati, con l’utilizzo  del  sistema  previsto  dall’articolo  17,  del   decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,  ed  esclusivamente  attraverso  i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia  delle  entrate, con le somme dovute a seguito di accertamento con adesione  ai  sensi dell’articolo 8, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n.  218,  di definizione ai sensi  dell’articolo  5,  comma  1-bis,  dell’articolo 5-bis, dell’articolo 11, comma 1-bis,  e  di  acquiescenza  ai  sensi dell’articolo 15, dello stesso decreto  legislativo,  di  definizione agevolata delle sanzioni ai sensi degli articoli 16 e 17, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, di conciliazione giudiziale  ai sensi dell’articolo 48, del decreto legislativo 31 dicembre 1992,  n. 546, di  mediazione  ai  sensi  dell’articolo  17-bis,  dello  stesso decreto. A tal fine è necessario che il credito sia  certificato  ai sensi dell’articolo 9, comma 3-bis,  del  decreto-legge  29  novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge  28  gennaio 2009, n. 2, o ai sensi dell’articolo  9,  comma  3-ter,  lettera  b), ultimo periodo, del medesimo decreto. La compensazione è trasmessa immediatamente con flussi telematici dall’Agenzia delle entrate  alla piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle

certificazioni,  predisposta  dal  Ministero  dell’economia  e  delle finanze – Dipartimento della ragioneria  generale  dello  Stato,  con modalità  idonee  a  garantire  l’utilizzo   univoco   del   credito certificato. Qualora la regione, l’ente locale o l’ente del  Servizio sanitario nazionale non versi sulla contabilità speciale numero 1778 “Fondi di bilancio” l’importo certificato entro sessanta  giorni  dal termine indicato nella certificazione, la struttura  di  gestione  di cui all’articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio  1997, n. 241, trattiene  l’importo  certificato  mediante  riduzione  delle somme dovute all’ente territoriale  a  qualsiasi  titolo,  a  seguito della ripartizione delle somme riscosse ai  sensi  dell’articolo  17, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Nel  caso  in  cui  il recupero non sia possibile, la suddetta struttura di gestione ne  da’ comunicazione ai  Ministeri  dell’interno  e  dell’economia  e  delle finanze e l’importo è  recuperato  mediante  riduzione  delle  somme dovute dallo Stato all’ente territoriale a qualsiasi titolo,  incluse le quote dei fondi di  riequilibrio  o  perequativi  e  le  quote  di gettito relative alla compartecipazione a tributi erariali.

2. I termini e le modalità di attuazione delle  disposizioni  di cui al comma 1, sono stabiliti con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.”.

2. A decorrere dall’anno 2014, il limite di 516.000  euro  previsto dall’articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000,  n.  388  è aumentato a 700.000 euro. All’onere pari a  euro  1.250  milioni  per l’anno 2014, 380 milioni per l’anno 2015 e  250  milioni  per  l’anno 2016, si provvede mediante utilizzo  delle  risorse  esistenti  nella contabilità speciale 1778 – fondi  di  bilancio  dell’Agenzia  delle entrate. Per l’anno 2014 si provvede a valere sui  maggiori  rimborsi programmati di cui all’articolo 5, comma 7.

Capo III

Ulteriori misure in materia di equilibrio finanziario degli enti
territoriali

 

Art. 10

Modifiche al decreto-legge 6 luglio  2012,  n.  95,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e disposizioni in materia di versamento di tributi locali

 

1.  Al  decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,  convertito,   con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono  apportate  le seguenti modifiche:

a) all’articolo 16, comma 7,

– al  secondo  periodo,  le  parole:  “31  gennaio  2013”  sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre di ciascun anno precedente  a quello di riferimento”;

– dopo il terzo periodo, è aggiunto il seguente: “Per gli anni 2013 e 2014, in deroga a quanto previsto dal periodo  precedente,  in caso  di  mancata  deliberazione  della  Conferenza  Stato-città  ed autonomie locali, le riduzioni da imputare a ciascuna provincia  sono pari  agli  importi  indicati  nell’allegato   3-bis   del   presente decreto.”;

b) dopo  l’allegato  3,  è  inserito  l’allegato  3-bis  di  cui all’allegato 3 al presente decreto.

2. Per il solo anno  2013,  in  materia  di  tributo  comunale  sui rifiuti e sui servizi,  in  deroga  a  quanto  diversamente  previsto dall’articolo  14  del  decreto-legge  6  dicembre  2011,   n.   201,

convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214, operano le seguenti disposizioni:

a) la scadenza e il numero delle rate di versamento  del  tributo sono stabilite dal comune con propria deliberazione  adottata,  anche nelle more della  regolamentazione  comunale  del  nuovo  tributo,  e pubblicata, anche sul sito web istituzionale,  almeno  trenta  giorni prima della data di versamento;

b) ai fini del versamento delle prime due  rate  del  tributo,  e comunque ad eccezione dell’ultima rata dello stesso, i comuni possono inviare ai contribuenti i  modelli  di  pagamento  precompilati  già predisposti per il pagamento della TARSU o della TIA 1 o della TIA 2, ovvero indicare le altre modalità di pagamento già in uso  per  gli stessi prelievi. I pagamenti  di  cui  al  periodo  precedente,  sono scomputati ai fini della determinazione dell’ultima  rata  dovuta,  a titolo di TARES, per l’anno 2013;

c) la maggiorazione standard pari a 0,30 euro per metro  quadrato è riservata allo Stato ed è versata in unica  soluzione  unitamente all’ultima  rata  del  tributo,  secondo  le  disposizioni   di   cui all’articolo 17 del  decreto  legislativo  9  luglio  1997,  n.  241, nonché’ utilizzando apposito bollettino di conto corrente postale  di cui al comma 35 dell’articolo 14 del decreto-legge n. 201, del 2011;

d) non trova applicazione il comma 13-bis del citato articolo  14 del decreto-legge n. 201 del 2011;

e) alla lettera c) del comma 380 dell’articolo 1 della  legge  24 dicembre 2012, n. 228,  le  parole:  “890,5  milioni  di  euro”  sono sostituite dalle parole: “1.833,5 milioni di euro”;

f) i comuni non possono aumentare la  maggiorazione  standard  di cui alla lettera c);

g) i comuni possono continuare ad avvalersi  per  la  riscossione

del tributo dei soggetti affidatari  del  servizio  di  gestione  dei rifiuti urbani.

3. All’articolo 14 del  decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214, il comma 4  è  sostituito  dal  seguente:  “4.  Sono  escluse  dalla tassazione, ad eccezione  delle  aree  scoperte  operative,  le  aree scoperte pertinenziali o accessorie a  locali  tassabili  e  le  aree comuni condominiali di cui all’articolo 1117 del  codice  civile  che non siano detenute o occupate in via esclusiva.”.

4. All’articolo 13 del  decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 12-ter le parole: “novanta giorni  dalla  data”  sono sostituite da: “il 30 giugno dell’anno successivo a quello”;

b) il  comma  13-bis  è  sostituito  dal  seguente:  “13-bis.  A decorrere dall’anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione nonché’ i regolamenti  dell’imposta

municipale propria  devono  essere  inviati  esclusivamente  per  via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito  informatico  di  cui  all’articolo  1,  comma  3,  del  decreto legislativo 28 settembre 1998,  n.  360.  I  comuni  sono,  altresì, tenuti ad inserire nella suddetta  sezione  gli  elementi  risultanti dalle  delibere,  secondo  le  indicazioni  stabilite  dal  Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento  delle  finanze,  sentita l’Associazione nazionale  dei  comuni  d’Italia  (ANCI).  L’efficacia delle  deliberazioni  e  dei  regolamenti  decorre  dalla   data   di pubblicazione  degli  stessi  nel  predetto  sito   informatico.   Il versamento della prima rata di cui al comma  3  dell’articolo  9  del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.  23,  è  eseguito  sulla  base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del  16  maggio  di ciascun anno  di  imposta;  a  tal  fine,  il  comune  è  tenuto  ad effettuare l’invio di cui al primo periodo entro il  9  maggio  dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 16 maggio, i soggetti passivi effettuano il versamento della prima  rata pari al  50  per  cento  dell’imposta  dovuta  calcolata  sulla  base

dell’aliquota  e  della  detrazione   dei   dodici   mesi   dell’anno precedente. Il versamento della  seconda  rata  di  cui  al  predetto articolo 9 è eseguito, a  saldo  dell’imposta  dovuta  per  l’intero

anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata,  sulla  base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 16 novembre  di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a  effettuare

l’invio di cui al primo periodo entro  il  9  novembre  dello  stesso anno. In caso di  mancata  pubblicazione  entro  il  termine  del  16 novembre, si  applicano  gli  atti  pubblicati  entro  il  16  maggio dell’anno di riferimento oppure, in  mancanza,  quelli  adottati  per l’anno precedente.”.

(Omissis).

Capo IV

Disposizioni finali

 

(Omissis).

Art. 13

                          Entrata in vigore

 

1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 

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