Decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, in G.U. n. 82 del 8.4.2013
Capo I
Misure in materia di pagamenti dei debiti della pubblica
amministrazione maturati al 31 dicembre 2012
(Omissis).
Art. 3
Pagamenti dei debiti degli enti del servizio sanitario nazionale-SSN
1. Lo Stato è autorizzato ad effettuare anticipazioni di liquidità alle Regioni ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano a valere sulle risorse della “Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti del Servizio Sanitario Nazionale” di cui all’articolo 1, comma 10, al fine di favorire l’accelerazione dei pagamenti dei debiti degli enti del Servizio sanitario nazionale ed in relazione:
a) agli ammortamenti non sterilizzati antecedenti all’applicazione del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
b) alle mancate erogazioni per competenza e/o per cassa delle somme dovute dalle regioni ai rispettivi servizi sanitari regionali a titolo di finanziamento del Servizio sanitario nazionale, ivi
compresi i trasferimenti di somme dai conti di tesoreria e dal bilancio statale e le coperture regionali dei disavanzi sanitari, come risultanti nelle voci “crediti verso regione per spesa corrente” e “crediti verso regione per ripiano perdite” nelle voci di credito degli enti del SSN verso le rispettive regioni dei modelli SP.
2. In via d’urgenza, per l’anno 2013, il Ministero dell’economia e delle finanze provvede con decreto direttoriale, entro il 15 maggio 2013, al riparto fra le regioni dell’anticipazione di liquidità fino a concorrenza massima dell’importo di 5.000 milioni di euro, in proporzione ai valori di cui al comma 1, lettera a), come risultanti dai modelli CE per il periodo dal 2001 al 2011, ponderati al 50%, e ai valori di cui al comma 1, lettera b) iscritti nei modelli SP del 2011, ponderati al 50%, come presenti nell’NSIS alla data di entrata in vigore del presente decreto. Ai fini dell’erogazione delle risorse di cui al presente comma si applicano le disposizioni di cui al comma 5. Il decreto di cui al presente comma è trasmesso alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano per il tramite della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome ed
è pubblicato sul sito del Ministero dell’economia e delle finanze.
3. Con decreto direttoriale del Ministero dell’economia e delle finanze da emanarsi entro il 30 novembre 2013, è stabilito il riparto definitivo, comprensivo anche degli importi previsti per
l’anno 2014, fra le regioni dell’anticipazione di liquidità fino a concorrenza massima dell’importo di 14.000 milioni di euro, in proporzione ai valori derivanti dalle ricognizioni delle somme di cui
al comma 1, lettere a) e b). Il riparto di cui al presente comma è effettuato sulla base della verifica compiuta dal Tavolo di verifica degli adempimenti di cui all’articolo 12 dell’Intesa fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 23 marzo 2005 con riferimento alle ricognizioni delle somme di cui al comma 1, lettera a), per il periodo 2001-2011 e con riferimento alle ricognizioni delle somme di cui al comma 1, lettera b), come risultanti nei modelli SP relativi al consuntivo 2011. Ai fini dell’erogazione per l’anno 2014 delle risorse di cui al presente comma, al netto di quelle già erogate per l’anno 2013 ai sensi del comma 2, si applicano le disposizioni di cui al comma 5. Il decreto di cui al presente comma è trasmesso alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano per il tramite della Conferenza dei
Presidenti delle Regini e delle Province autonome ed è pubblicato sul sito del Ministero dell’economia e delle finanze.
4. Le regioni trasmettono, con certificazione congiunta del Presidente e del responsabile finanziario, al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimenti del Tesoro e della Ragioneria Generale dello Stato, entro il 31 maggio 2013 l’istanza di accesso all’anticipazione di liquidità di cui al comma 2, ed entro il 15 dicembre 2013 l’istanza di accesso all’anticipazione di liquidità di cui al comma 3, per l’avvio delle necessarie procedure amministrative ai fini di cui al comma 5. Il Ministero dell’economia e delle finanze, con decreto direttoriale, può attribuire alle regioni che ne abbiano fatto richiesta entro il 15 dicembre 2013, importi superiori a quelli di cui al comma 3, con l’istanza di cui al primo periodo, nei limiti delle somme già attribuite ad altre regione ai sensi del medesimo comma 3, ma non richieste.
5. All’erogazione delle somme, nei limiti delle assegnazioni di cui al presente articolo, da accreditare sui conti intestati alla sanità di cui all’articolo 21 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, si provvede, anche in tranche successive, a seguito:
a) della predisposizione, da parte regionale, di misure, anche legislative, idonee e congrue di copertura annuale del rimborso dell’anticipazione di liquidità, verificate dal Tavolo di verifica
degli adempimenti di cui all’articolo 12 della citata Intesa;
b) della presentazione di un piano di pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili, cumulati alla data del 31 dicembre 2012 e comprensivi di interessi nella misura prevista dai contratti, dagli
accordi di fornitura, ovvero dagli accordi transattivi, intervenuti fra le parti, ovvero, in mancanza dei predetti accordi, dalla legislazione vigente, e dettagliatamente elencati, rispetto ai quali il Tavolo di verifica degli adempimenti regionali di cui all’articolo 12 della citata Intesa verifica la coerenza con le somme assegnate alla singola regione in sede di riparto delle risorse di cui rispettivamente ai commi 2 e 3. Nei limiti delle risorse assegnate ai sensi dei commi 2 e 3 e in via residuale rispetto ai debiti di cui al primo periodo della presente lettera, il piano dei pagamenti può comprendere debiti certi, sorti entro il 31 dicembre 2012, intendendosi per sorti i debiti per il quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine;
c) della sottoscrizione di apposito contratto tra il Ministero dell’economia e delle finanze-Dipartimento del Tesoro e la regione interessata, nel quale sono definite le modalità di erogazione e di restituzione delle somme, comprensive di interessi e in un periodo non superiore a 30 anni, prevedendo altresì, qualora la regione non adempia nei termini ivi stabiliti al versamento delle rate di ammortamento dovute, sia le modalità di recupero delle medesime somme da parte del Ministero dell’economia e delle finanze, sia l’applicazione di interessi moratori. Il tasso di interesse a carico della Regione è pari al rendimento di mercato del Buoni Poliennali del Tesoro a 5 anni in corso di emissione.
6. All’atto dell’erogazione le regioni interessate provvedono all’immediata estinzione dei debiti elencati nel piano di pagamento: dell’avvenuto pagamento e dell’effettuazione delle relative
registrazioni contabili la regione fornisce formale certificazione al Tavolo di verifica degli adempimenti di cui all’articolo 12 della citata Intesa, rilasciata dal responsabile della gestione sanitaria accentrata, ovvero da altra persona formalmente indicata dalla Regione all’atto della presentazione dell’istanza di cui al comma 4.
Quanto previsto dal presente comma costituisce adempimento regionale ai fini e per gli effetti dell’articolo 2, comma 68, lettera c), della legge 23 dicembre 2009, n. 191, prorogato a decorrere dal 2013 dall’articolo 15, comma 24, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
7. A decorrere dall’anno 2013 costituisce adempimento regionale – ai fini e per gli effetti dell’articolo 2, comma 68, lettera c), della legge 23 dicembre 2009, n. 191, prorogato a decorrere dal 2013 dall’articolo 15, comma 24, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 – verificato dal Tavolo di verifica degli adempimenti di cui all’articolo 12 dell’Intesa fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 23 marzo 2005, l’erogazione, da parte della regione al proprio Servizio sanitario regionale, entro la fine dell’anno, di almeno il 90% delle somme che la regione incassa
nel medesimo anno dallo Stato a titolo di finanziamento del Servizio sanitario nazionale, e delle somme che la stessa regione, a valere su risorse proprie dell’anno, destina al finanziamento del proprio servizio sanitario regionale.
8. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano che non partecipano al finanziamento del Servizio sanitario nazionale con oneri a carico del bilancio statale. Dette regioni e province autonome, per le finalità di cui al comma 3, e comunque in caso di avvenuto accesso alle anticipazioni di cui al comma 2, trasmettono al Tavolo di verifica degli adempimenti di cui
all’articolo 12 dell’Intesa fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 23 marzo 2005, entro il termine del 30 giugno 2013, la documentazione necessaria per la verifica dei dati contenuti nei conti economici e negli stati patrimoniali.
Qualora dette regioni e province autonome non provvedano alla trasmissione della certificazione di cui al comma 6, o vi provvedano in modo incompleto, il Ministero dell’economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, è autorizzato a
recuperare le somme erogate a titolo di anticipazione di liquidità ai sensi del presente articolo, fino a concorrenza degli importi non certificati, a valere sulle somme alle medesime spettanti a qualsiasi titolo.
9. Nell’ambito del procedimento di cui all’articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le regioni possono far valere le somme attinte sull’anticipazione di liquidità di cui al presente articolo, con riferimento alle risorse in termini di competenza di cui al comma 1, lettera b), come valutate dal citato Tavolo di verifica degli adempimenti. A tal fine, per l’anno 2013, il termine del 31 maggio di cui al citato articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 è differito al 30 giugno e conseguentemente il termine del 30 aprile è differito al 15 maggio.
(Omissis).
Capo II
Disposizioni in materia di certificazione e cessione dei crediti nei
confronti di pubbliche amministrazioni
(Omissis).
Art. 8
Semplificazione e detassazione della cessione dei crediti nei
confronti delle pubbliche amministrazioni
1. Gli atti di cessione dei crediti certi, liquidi ed esigibili maturati nei confronti delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, alla data del 31 dicembre 2012 per somministrazioni, forniture ed appalti sono esenti da imposte, tasse e diritti di qualsiasi tipo.
La disposizione di cui al presente comma non si applica all’imposta sul valore aggiunto.
(Omissis).
Art. 9
Compensazioni tra certificazioni e crediti tributari
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo l’articolo 28-quater, e’ aggiunto il seguente:
“Art. 28-quinquies. – (Compensazioni di crediti con somme dovute in base agli istituti definitori della pretesa tributaria e deflativi del contenzioso tributario). 1. I crediti non prescritti, certi,
liquidi ed esigibili, maturati al 31 dicembre 2012 nei confronti dello Stato, degli enti pubblici nazionali, delle regioni, degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale per somministrazione, forniture e appalti, possono essere compensati, con l’utilizzo del sistema previsto dall’articolo 17, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ed esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, con le somme dovute a seguito di accertamento con adesione ai sensi dell’articolo 8, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, di definizione ai sensi dell’articolo 5, comma 1-bis, dell’articolo 5-bis, dell’articolo 11, comma 1-bis, e di acquiescenza ai sensi dell’articolo 15, dello stesso decreto legislativo, di definizione agevolata delle sanzioni ai sensi degli articoli 16 e 17, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, di conciliazione giudiziale ai sensi dell’articolo 48, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, di mediazione ai sensi dell’articolo 17-bis, dello stesso decreto. A tal fine è necessario che il credito sia certificato ai sensi dell’articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, o ai sensi dell’articolo 9, comma 3-ter, lettera b), ultimo periodo, del medesimo decreto. La compensazione è trasmessa immediatamente con flussi telematici dall’Agenzia delle entrate alla piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle
certificazioni, predisposta dal Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, con modalità idonee a garantire l’utilizzo univoco del credito certificato. Qualora la regione, l’ente locale o l’ente del Servizio sanitario nazionale non versi sulla contabilità speciale numero 1778 “Fondi di bilancio” l’importo certificato entro sessanta giorni dal termine indicato nella certificazione, la struttura di gestione di cui all’articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, trattiene l’importo certificato mediante riduzione delle somme dovute all’ente territoriale a qualsiasi titolo, a seguito della ripartizione delle somme riscosse ai sensi dell’articolo 17, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Nel caso in cui il recupero non sia possibile, la suddetta struttura di gestione ne da’ comunicazione ai Ministeri dell’interno e dell’economia e delle finanze e l’importo è recuperato mediante riduzione delle somme dovute dallo Stato all’ente territoriale a qualsiasi titolo, incluse le quote dei fondi di riequilibrio o perequativi e le quote di gettito relative alla compartecipazione a tributi erariali.
2. I termini e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, sono stabiliti con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.”.
2. A decorrere dall’anno 2014, il limite di 516.000 euro previsto dall’articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 è aumentato a 700.000 euro. All’onere pari a euro 1.250 milioni per l’anno 2014, 380 milioni per l’anno 2015 e 250 milioni per l’anno 2016, si provvede mediante utilizzo delle risorse esistenti nella contabilità speciale 1778 – fondi di bilancio dell’Agenzia delle entrate. Per l’anno 2014 si provvede a valere sui maggiori rimborsi programmati di cui all’articolo 5, comma 7.
Capo III
Ulteriori misure in materia di equilibrio finanziario degli enti
territoriali
Art. 10
Modifiche al decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e disposizioni in materia di versamento di tributi locali
1. Al decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all’articolo 16, comma 7,
– al secondo periodo, le parole: “31 gennaio 2013” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre di ciascun anno precedente a quello di riferimento”;
– dopo il terzo periodo, è aggiunto il seguente: “Per gli anni 2013 e 2014, in deroga a quanto previsto dal periodo precedente, in caso di mancata deliberazione della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, le riduzioni da imputare a ciascuna provincia sono pari agli importi indicati nell’allegato 3-bis del presente decreto.”;
b) dopo l’allegato 3, è inserito l’allegato 3-bis di cui all’allegato 3 al presente decreto.
2. Per il solo anno 2013, in materia di tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, in deroga a quanto diversamente previsto dall’articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, operano le seguenti disposizioni:
a) la scadenza e il numero delle rate di versamento del tributo sono stabilite dal comune con propria deliberazione adottata, anche nelle more della regolamentazione comunale del nuovo tributo, e pubblicata, anche sul sito web istituzionale, almeno trenta giorni prima della data di versamento;
b) ai fini del versamento delle prime due rate del tributo, e comunque ad eccezione dell’ultima rata dello stesso, i comuni possono inviare ai contribuenti i modelli di pagamento precompilati già predisposti per il pagamento della TARSU o della TIA 1 o della TIA 2, ovvero indicare le altre modalità di pagamento già in uso per gli stessi prelievi. I pagamenti di cui al periodo precedente, sono scomputati ai fini della determinazione dell’ultima rata dovuta, a titolo di TARES, per l’anno 2013;
c) la maggiorazione standard pari a 0,30 euro per metro quadrato è riservata allo Stato ed è versata in unica soluzione unitamente all’ultima rata del tributo, secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché’ utilizzando apposito bollettino di conto corrente postale di cui al comma 35 dell’articolo 14 del decreto-legge n. 201, del 2011;
d) non trova applicazione il comma 13-bis del citato articolo 14 del decreto-legge n. 201 del 2011;
e) alla lettera c) del comma 380 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole: “890,5 milioni di euro” sono sostituite dalle parole: “1.833,5 milioni di euro”;
f) i comuni non possono aumentare la maggiorazione standard di cui alla lettera c);
g) i comuni possono continuare ad avvalersi per la riscossione
del tributo dei soggetti affidatari del servizio di gestione dei rifiuti urbani.
3. All’articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il comma 4 è sostituito dal seguente: “4. Sono escluse dalla tassazione, ad eccezione delle aree scoperte operative, le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili e le aree comuni condominiali di cui all’articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.”.
4. All’articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 12-ter le parole: “novanta giorni dalla data” sono sostituite da: “il 30 giugno dell’anno successivo a quello”;
b) il comma 13-bis è sostituito dal seguente: “13-bis. A decorrere dall’anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione nonché’ i regolamenti dell’imposta
municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, sentita l’Associazione nazionale dei comuni d’Italia (ANCI). L’efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell’articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 16 maggio di ciascun anno di imposta; a tal fine, il comune è tenuto ad effettuare l’invio di cui al primo periodo entro il 9 maggio dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 16 maggio, i soggetti passivi effettuano il versamento della prima rata pari al 50 per cento dell’imposta dovuta calcolata sulla base
dell’aliquota e della detrazione dei dodici mesi dell’anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al predetto articolo 9 è eseguito, a saldo dell’imposta dovuta per l’intero
anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 16 novembre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare
l’invio di cui al primo periodo entro il 9 novembre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 16 novembre, si applicano gli atti pubblicati entro il 16 maggio dell’anno di riferimento oppure, in mancanza, quelli adottati per l’anno precedente.”.
(Omissis).
Capo IV
Disposizioni finali
(Omissis).
Art. 13
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
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