18 Agosto, 2015

Decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, in G.U. n. 190 del 18.8.2015

Titolo I

ABUSO DEL DIRITTO O ELUSIONE FISCALE


                               Art. 1

       Modificazioni allo Statuto dei diritti del contribuente

  1. Nella legge 27 luglio 2000, n. 212, e successive  modificazioni,
dopo l'articolo 10 e' inserito il seguente:
  «Art.  10-bis  (Disciplina  dell'abuso  del  diritto   o   elusione
fiscale). - 1. Configurano abuso del diritto una  o  piu'  operazioni
prive di sostanza economica che, pur nel rispetto formale delle norme
fiscali, realizzano essenzialmente vantaggi  fiscali  indebiti.  Tali
operazioni non sono opponibili all'amministrazione  finanziaria,  che
ne disconosce i vantaggi determinando  i  tributi  sulla  base  delle
norme e dei principi elusi e  tenuto  conto  di  quanto  versato  dal
contribuente per effetto di dette operazioni.
  2. Ai fini del comma 1 si considerano:
  a) operazioni prive di sostanza economica i fatti,  gli  atti  e  i
contratti, anche tra loro  collegati,  inidonei  a  produrre  effetti
significativi diversi dai vantaggi fiscali. Sono indici  di  mancanza
di  sostanza  economica,  in  particolare,  la  non  coerenza   della
qualificazione delle singole operazioni con il  fondamento  giuridico
del loro insieme e la non conformita' dell'utilizzo  degli  strumenti
giuridici a normali logiche di mercato;
  b) vantaggi fiscali  indebiti  i  benefici,  anche  non  immediati,
realizzati in contrasto con le finalita' delle norme fiscali o con  i
principi dell'ordinamento tributario.
  3.  Non  si  considerano  abusive,  in  ogni  caso,  le  operazioni
giustificate da valide ragioni extrafiscali, non marginali, anche  di
ordine organizzativo o gestionale,  che  rispondono  a  finalita'  di
miglioramento   strutturale   o   funzionale   dell'impresa    ovvero
dell'attivita' professionale del contribuente.
  4. Resta ferma la liberta' di scelta del  contribuente  tra  regimi
opzionali diversi offerti dalla legge e tra operazioni comportanti un
diverso carico fiscale.
  5. Il contribuente puo' proporre interpello secondo la procedura  e
con gli effetti dell'articolo 11 della presente legge  per  conoscere
se  le  operazioni  che  intende  realizzare,  o  che   siano   state
realizzate, costituiscano fattispecie di abuso del diritto. L'istanza
e' presentata prima della scadenza dei termini per  la  presentazione
della dichiarazione o per l'assolvimento di altri obblighi  tributari
connessi alla fattispecie cui si riferisce l'istanza medesima.
  6. Senza pregiudizio dell'ulteriore azione accertatrice nei termini
stabiliti per i singoli tributi, l'abuso del diritto e' accertato con
apposito atto, preceduto, a  pena  di  nullita',  dalla  notifica  al
contribuente di una richiesta di  chiarimenti  da  fornire  entro  il
termine di sessanta giorni, in cui sono indicati i motivi per i quali
si ritiene configurabile un abuso del diritto.
  7. La richiesta di chiarimenti e'  notificata  dall'amministrazione
finanziaria ai sensi dell'articolo  60  del  decreto  del  Presidente
della  Repubblica  29  settembre   1973,   n.   600,   e   successive
modificazioni,  entro  il  termine  di  decadenza  previsto  per   la
notificazione dell'atto impositivo. Tra la data  di  ricevimento  dei
chiarimenti ovvero  di  inutile  decorso  del  termine  assegnato  al
contribuente per rispondere alla  richiesta  e  quella  di  decadenza
dell'amministrazione dal potere di notificazione dell'atto impositivo
intercorrono non meno di sessanta giorni. In difetto, il  termine  di
decadenza   per   la   notificazione    dell'atto    impositivo    e'
automaticamente prorogato, in  deroga  a  quello  ordinario,  fino  a
concorrenza dei sessanta giorni.
  8. Fermo quanto disposto per i singoli tributi,  l'atto  impositivo
e' specificamente motivato, a pena di  nullita',  in  relazione  alla
condotta abusiva, alle norme  o  ai  principi  elusi,  agli  indebiti
vantaggi fiscali  realizzati,  nonche'  ai  chiarimenti  forniti  dal
contribuente nel termine di cui al comma 6.
  9.  L'amministrazione  finanziaria  ha  l'onere  di  dimostrare  la
sussistenza della condotta  abusiva,  non  rilevabile  d'ufficio,  in
relazione agli elementi di cui ai commi 1 e  2.  Il  contribuente  ha
l'onere di dimostrare l'esistenza delle ragioni extrafiscali  di  cui
al comma 3.
  10. In caso di ricorso, i tributi o i maggiori  tributi  accertati,
unitamente ai relativi interessi, sono posti in riscossione, ai sensi
dell'articolo 68 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e,
successive modificazioni, e dell'articolo 19, comma  1,  del  decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
  11. I soggetti diversi da quelli cui sono applicate le disposizioni
del presente articolo possono  chiedere  il  rimborso  delle  imposte
pagate a seguito delle operazioni abusive i cui vantaggi fiscali sono
stati disconosciuti dall'amministrazione  finanziaria,  inoltrando  a
tal fine, entro un anno dal giorno in cui l'accertamento e'  divenuto
definitivo ovvero e' stato definito mediante adesione o conciliazione
giudiziale, istanza  all'Agenzia  delle  entrate,  che  provvede  nei
limiti dell'imposta  e  degli  interessi  effettivamente  riscossi  a
seguito di tali procedure.
  12. In  sede  di  accertamento  l'abuso  del  diritto  puo'  essere
configurato  solo  se  i  vantaggi   fiscali   non   possono   essere
disconosciuti contestando la violazione  di  specifiche  disposizioni
tributarie.
  13. Le operazioni abusive non danno luogo a fatti punibili ai sensi
delle leggi  penali  tributarie.  Resta  ferma  l'applicazione  delle
sanzioni amministrative tributarie.».
  2. L'articolo 37-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e'  abrogato.  Le
disposizioni che  richiamano  tale  articolo  si  intendono  riferite
all'articolo 10-bis della legge 27 luglio 2000,  n.  212,  in  quanto
compatibili.
  3. Le norme tributarie che, allo scopo di contrastare comportamenti
elusivi, limitano deduzioni, detrazioni, crediti  d'imposta  o  altre
posizioni soggettive altrimenti ammesse dall'ordinamento  tributario,
possono essere disapplicate  qualora  il  contribuente  dimostri  che
nella particolare  fattispecie  tali  effetti  elusivi  non  potevano
verificarsi.  A  tal  fine  il  contribuente  presenta   istanza   di
interpello ai sensi del regolamento del  Ministro  delle  finanze  19
giugno 1998, n. 259. Resta fermo il potere del Ministro dell'economia
e delle finanze di apportare modificazioni a tale regolamento.
  4. I commi da 5 a 11 dell'articolo 10-bis della legge  n.  212  del
2000 non si applicano agli accertamenti  e  ai  controlli  aventi  ad
oggetto i diritti doganali di cui all'articolo  34  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 23  gennaio  1973,  n.  43,  che  restano
disciplinati dalle disposizioni degli articoli 8  e  11  del  decreto
legislativo 8 novembre 1990,  n.  374,  e  successive  modificazioni,
nonche' dalla normativa doganale dell'Unione europea.
  5. Le disposizioni dell'articolo 10-bis della legge 27 luglio 2000,
n. 212, hanno  efficacia  a  decorrere  dal  primo  giorno  del  mese
successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto  e  si
applicano anche alle operazioni poste in  essere  in  data  anteriore
alla loro efficacia per le quali, alla stessa  data,  non  sia  stato
notificato il relativo atto impositivo.

Titolo II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RADDOPPIO DEI TERMINI PER L’ACCERTAMENTO

                               Art. 2

               Modifiche alla disciplina del raddoppio
                   dei termini per l'accertamento

  1. All'articolo 43, terzo comma, del decreto del  Presidente  della
Repubblica 29  settembre  1973,  n.600,  e'  aggiunto,  in  fine,  il
seguente periodo: «Il raddoppio non  opera  qualora  la  denuncia  da
parte dell'Amministrazione  finanziaria,  in  cui  e'  ricompresa  la
Guardia di finanza, sia presentata  o  trasmessa  oltre  la  scadenza
ordinaria dei termini di cui ai commi precedenti.».
  2. All'articolo 57, terzo comma, del decreto del  Presidente  della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «Il  raddoppio  non  opera  qualora  la  denuncia  da  parte
dell'Amministrazione finanziaria, in cui e' ricompresa la Guardia  di
finanza, sia presentata o trasmessa oltre la scadenza  ordinaria  dei
termini di cui ai commi precedenti.».
  3.  Sono  comunque  fatti  salvi  gli  effetti  degli   avvisi   di
accertamento, dei provvedimenti che irrogano sanzioni  amministrative
tributarie e degli altri atti impugnabili con i quali l'Agenzia delle
entrate fa valere una pretesa impositiva o sanzionatoria,  notificati
alla data di entrata in vigore del presente decreto. Sono,  altresi',
fatti salvi gli effetti degli inviti a comparire di cui  all'articolo
5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 notificati alla data
di entrata in vigore  del  presente  decreto,  nonche'  dei  processi
verbali di constatazione redatti  ai  sensi  dell'articolo  24  della
legge 7 gennaio 1929, n. 4 dei  quali  il  contribuente  abbia  avuto
formale conoscenza entro la stessa data, sempre che i  relativi  atti
recanti la pretesa impositiva o sanzionatoria siano notificati  entro
il 31 dicembre 2015.
  4. Ai fini della causa  di  non  punibilita'  di  cui  all'articolo
5-quinquies, commi 1 e 2, del decreto-legge 26 giugno 1990,  n.  167,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227,  si
considerano oggetto  della  procedura  di  collaborazione  volontaria
anche gli  imponibili,  le  imposte  e  le  ritenute  correlati  alle
attivita' dichiarate nell'ambito di tale procedura  per  i  quali  e'
scaduto il termine per l'accertamento.

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Titolo III

REGIME DELL’ADEMPIMENTO COLLABORATIVO

                               Art. 3

                         Finalita' e oggetto

  1. Al fine di promuovere l'adozione di forme di comunicazione e  di
cooperazione  rafforzate  basate  sul   reciproco   affidamento   tra
Amministrazione finanziaria e contribuenti, nonche' di  favorire  nel
comune interesse la prevenzione e la risoluzione  delle  controversie
in  materia  fiscale,  e'  istituito   il   regime   di   adempimento
collaborativo fra l'Agenzia delle entrate e i contribuenti dotati  di
un sistema di rilevazione,  misurazione,  gestione  e  controllo  del
rischio fiscale, inteso quale rischio di  operare  in  violazione  di
norme di natura tributaria ovvero in contrasto con i principi  o  con
le finalita' dell'ordinamento tributario.
  2. L'adesione al regime e' subordinata al possesso dei requisiti di
cui  all'articolo  4,  comporta  l'assunzione  dei  doveri   di   cui
all'articolo 5 e produce gli effetti di cui all'articolo 6.
                               Art. 4

                              Requisiti

  1. Il contribuente che aderisce al regime deve essere  dotato,  nel
rispetto della sua autonomia di scelta delle soluzioni  organizzative
piu' adeguate per il perseguimento  dei  relativi  obiettivi,  di  un
efficace sistema di rilevazione, misurazione,  gestione  e  controllo
del rischio fiscale, inserito nel contesto  del  sistema  di  governo
aziendale e di  controllo  interno.  Fermo  il  fedele  e  tempestivo
adempimento degli obblighi tributari, il sistema deve assicurare:
  a) una chiara attribuzione di ruoli e  responsabilita'  ai  diversi
settori dell'organizzazione dei contribuenti in relazione  ai  rischi
fiscali;
  b) efficaci  procedure  di  rilevazione,  misurazione,  gestione  e
controllo dei rischi fiscali il cui rispetto sia garantito a tutti  i
livelli aziendali;
  c)  efficaci  procedure  per   rimediare   ad   eventuali   carenze
riscontrate nel suo funzionamento e  attivare  le  necessarie  azioni
correttive.
  2. Il sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del
rischio fiscale prevede, con cadenza almeno annuale, l'invio  di  una
relazione agli organi  di  gestione  per  l'esame  e  le  valutazioni
conseguenti. La relazione illustra, per gli adempimenti tributari, le
verifiche effettuate e i risultati emersi,  le  misure  adottate  per
rimediare  a  eventuali  carenze  rilevate,  nonche'   le   attivita'
pianificate.
                               Art. 5

                               Doveri

  1. Il regime  comporta  per  l'Agenzia  delle  entrate  i  seguenti
impegni:
  a) valutazione trasparente, oggettiva e rispettosa dei principi  di
ragionevolezza  e  di  proporzionalita'  del  sistema  di   controllo
adottato, con eventuale proposta degli interventi ritenuti  necessari
ai fini dell'ammissione e  della  permanenza  nel  regime  e  per  il
conseguimento delle finalita' di cui all'articolo 3, comma 1;
  b)  pubblicazione  periodica   sul   proprio   sito   istituzionale
dell'elenco aggiornato delle operazioni, strutture e schemi  ritenuti
di pianificazione fiscale aggressiva;
  c) promozione di relazioni con i contribuenti improntate a principi
di trasparenza, collaborazione e correttezza nell'intento di favorire
un contesto fiscale di certezza;
  d) realizzazione di specifiche  semplificazioni  degli  adempimenti
tributari, in conseguenza  degli  elementi  informativi  forniti  dal
contribuente nell'ambito del regime;
  e) esame  preventivo  delle  situazioni  suscettibili  di  generare
rischi  fiscali  significativi  e   risposta   alle   richieste   dei
contribuenti nel piu' breve tempo possibile;
  f) debita considerazione degli esiti dell'esame e della valutazione
effettuate dagli organi di gestione, sulla base  della  relazione  di
cui all'articolo 4, comma 2, delle  risultanze  delle  attivita'  dei
soggetti incaricati, presso  ciascun  contribuente,  della  revisione
contabile, nonche' di quella dei loro collegi sindacali e dei  pareri
degli organismi di vigilanza.
  2. Il regime comporta per i contribuenti i seguenti impegni:
  a)  istituzione  e  mantenimento  del   sistema   di   rilevazione,
misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale, per  garantire
il conseguimento delle finalita' di  cui  all'articolo  3,  comma  1,
nonche' attuazione delle modifiche del sistema adottato eventualmente
ritenute necessarie dalla Agenzia delle entrate;
  b)   comportamento   collaborativo    e    trasparente,    mediante
comunicazione tempestiva ed esauriente all'Agenzia delle entrate  dei
rischi di natura fiscale e,  in  particolare,  delle  operazioni  che
possono rientrare nella pianificazione fiscale aggressiva;
  c) risposta alle richieste della Agenzia  delle  entrate  nel  piu'
breve tempo possibile;
  d) promozione di una cultura aziendale  improntata  a  principi  di
onesta',  correttezza  e   rispetto   della   normativa   tributaria,
assicurandone  la   completezza   e   l'affidabilita',   nonche'   la
conoscibilita' a tutti i livelli aziendali.
                               Art. 6

                               Effetti

  1. L'adesione al regime comporta la possibilita' per i contribuenti
di pervenire con l'Agenzia delle entrate  a  una  comune  valutazione
delle situazioni suscettibili di generare rischi fiscali prima  della
presentazione  delle  dichiarazioni  fiscali,  attraverso  forme   di
interlocuzione costante e preventiva su elementi di fatto, inclusa la
possibilita' dell'anticipazione del controllo.
  2. L'adesione al regime comporta altresi' per  i  contribuenti  una
procedura   abbreviata   di   interpello   preventivo    in    merito
all'applicazione delle disposizioni tributarie a  casi  concreti,  in
relazione ai quali l'interpellante ravvisa rischi fiscali.  L'Agenzia
delle entrate, entro quindici  giorni  dal  ricevimento,  verifica  e
conferma l'idoneita' della domanda presentata, nonche' la sufficienza
e l'adeguatezza della documentazione  prodotta  con  la  domanda.  Il
termine  per  la  risposta  all'interpello  e'  in   ogni   caso   di
quarantacinque  giorni,  decorrenti  dal  ricevimento  della  domanda
ovvero della documentazione integrativa richiesta, anche se l'Agenzia
delle  entrate  effettua  accessi   alle   sedi   dei   contribuenti,
definendone con loro i  tempi,  per  assumervi  elementi  informativi
utili per la  risposta.  I  contribuenti  comunicano  all'Agenzia  il
comportamento effettivamente tenuto, se difforme  da  quello  oggetto
della  risposta  da  essa   fornita.   Con   decreto   del   Ministro
dell'economia  e  delle  finanze,  da  emanare  entro  trenta  giorni
dall'entrata in vigore del  presente  decreto,  sono  disciplinati  i
termini e le modalita' applicative del presente articolo in relazione
alla procedura abbreviata di interpello preventivo.
  3. Per i rischi di natura fiscale comunicati in modo tempestivo  ed
esauriente all'Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo 5,  comma
2, lettera b), prima della presentazione delle dichiarazioni fiscali,
se l'Agenzia non condivide la  posizione  dell'impresa,  le  sanzioni
amministrative applicabili sono ridotte della meta'  e  comunque  non
possono essere applicate in misura superiore al minimo  edittale.  La
loro riscossione e' in ogni  caso  sospesa  fino  alla  definitivita'
dell'accertamento.
  4. In caso di denuncia per reati fiscali, l'Agenzia  delle  entrate
comunica alla Procura  della  Repubblica  se  il  contribuente  abbia
aderito  al  regime  di  adempimento  collaborativo,   fornendo,   se
richiesta, ogni utile informazione in ordine al controllo del rischio
fiscale e all'attribuzione di ruoli e  responsabilita'  previsti  dal
sistema adottato.
  5. Il contribuente che aderisce al regime e' inserito nel  relativo
elenco pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia delle entrate.
  6. I contribuenti che  aderiscono  al  regime  non  sono  tenuti  a
prestare garanzia per il pagamento dei rimborsi  delle  imposte,  sia
dirette sia indirette.
                               Art. 7

                       Competenze e procedure

  1. L'Agenzia delle entrate e' competente in  via  esclusiva  per  i
controlli  e  le  attivita'  relativi  al   regime   di   adempimento
collaborativo, nei riguardi dei contribuenti ammessi al regime.
  2. I contribuenti che nel rispetto del presente decreto adottano un
sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio
fiscale  e  che  intendono   aderire   al   regime   di   adempimento
collaborativo, inoltrano domanda in  via  telematica  utilizzando  il
modello reso disponibile sul sito istituzionale della  Agenzia  delle
entrate. L'Agenzia, verificata la sussistenza dei  requisiti  di  cui
all'articolo  4,  nonche'  al  comma  4,  comunica  ai   contribuenti
l'ammissione al regime  entro  i  successivi  centoventi  giorni.  Il
regime si applica  al  periodo  d'imposta  nel  corso  del  quale  la
richiesta di adesione e' trasmessa all'Agenzia. Lo stesso si  intende
tacitamente rinnovato qualora non sia  espressamente  comunicata  dal
contribuente la volonta' di non permanere nel regime  di  adempimento
collaborativo.
  3.  L'Agenzia  delle  entrate,  con  provvedimento  motivato,  puo'
dichiarare l'esclusione dei contribuenti dal regime, per  la  perdita
dei requisiti di  cui  all'articolo  4  o  al  comma  4,  ovvero  per
l'inosservanza degli impegni di cui all'articolo 5, comma 2.
  4. In fase di prima applicazione: a)  il  regime  e'  riservato  ai
contribuenti di maggiori dimensioni,  che  conseguono  un  volume  di
affari o di  ricavi  non  inferiore  a  dieci  miliardi  di  euro  e,
comunque, ai contribuenti che abbiano presentato istanza di  adesione
al Progetto Pilota sul Regime di  Adempimento  Collaborativo  di  cui
all'invito pubblico del 25 giugno 2013, pubblicato sul sito ufficiale
dell'Agenzia delle entrate, dotati di un sistema di controllo interno
per la gestione del rischio fiscale e che  conseguono  un  volume  di
affari o di ricavi non  inferiore  a  un  miliardo  di  euro;  b)  la
competenza per le attivita' di cui al  comma  1  e'  attribuita  alla
Direzione  Centrale  Accertamento  dell'Agenzia  delle  entrate.  Con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono  stabiliti  i
criteri  in  base  ai   quali   possono   essere,   progressivamente,
individuati gli ulteriori contribuenti  ammissibili  al  regime,  che
conseguono un volume di affari o di ricavi non inferiore a quello  di
cento milioni di euro o appartenenti a gruppi di imprese. Entro il 31
dicembre 2016, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
e' fissato il termine finale della fase  di  prima  applicazione  del
regime.  Il  Ministero  dell'economia  e  delle   finanze   trasmette
annualmente alle Commissioni parlamentari  competenti  una  relazione
sullo stato dell'attuazione del regime di adempimento  collaborativo.
La prima relazione e' trasmessa entro il 31 luglio 2017.
  5. Con uno o piu' provvedimenti del  Direttore  dell'Agenzia  delle
entrate sono disciplinate le modalita' di applicazione del regime  di
adempimento collaborativo.

Titolo IV

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

                               Art. 8

                    Clausola di invarianza oneri

  1.  All'attuazione  delle  disposizioni  del  presente  decreto  le
Amministrazioni  interessate  provvedono  con   le   risorse   umane,
strumentali e  finanziarie  disponibili  a  legislazione  vigente  e,
comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

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