11 Luglio, 2016
Legge 7 luglio 2016, n. 122, in G.U. n. 158 del 8.7.2016
Capo II
Disposizioni in materia di libera prestazione dei servizi e libertà di stabilimento
(Omissis). Art. 6 Disposizioni in materia di tassazione delle vincite da gioco. Esecuzione della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea 22 ottobre 2014 nelle cause riunite C-344/13 e C-367/13. Caso EU Pilot 5571/13/TAXU 1. All'articolo 69 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il comma 1 e' sostituito dai seguenti: «1. Fatte salve le disposizioni di cui al comma 1-bis, i premi e le vincite di cui alla lettera d) del comma l dell'articolo 67 costituiscono reddito per l'intero ammontare percepito nel periodo di imposta, senza alcuna deduzione. 1-bis. Le vincite corrisposte da case da gioco autorizzate nello Stato o negli altri Stati membri dell'Unione europea o in uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo non concorrono a formare il reddito per l'intero ammontare percepito nel periodo di imposta». 2. Il settimo comma dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e' abrogato. 3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in euro 3,96 milioni per l'anno 2017 e 2,32 milioni a decorrere dall'anno 2018, si provvede con quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione della disposizione recata dall'articolo 22. 4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. (Omissis).
Capo V
Disposizioni in materia di fiscalità, dogane e aiuti di Stato
Art. 19 Disposizioni relative alla tassazione dei veicoli di studenti europei in Italia. Caso EU Pilot 7192/14/TAXU 1. Al testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 8: 1) al quinto comma e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tale disposizione non trova applicazione per i veicoli immatricolati in uno Stato membro dell'Unione europea o in uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo con il quale sussiste un adeguato scambio di informazioni»; 2) e' aggiunto, in fine, il seguente comma: «Il veicolo da turismo, come definito dall'articolo 2, lettera b), della direttiva 83/182/CEE del Consiglio, del 28 marzo 1983, immatricolato nello Stato membro dell'Unione europea o nello Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo con il quale sussiste un adeguato scambio di informazioni, in cui risiede normalmente uno studente che lo utilizza nel territorio italiano, e' esente dal pagamento della tassa automobilistica per l'intero periodo del corso di studi svolto in Italia»; b) all'articolo 18, le parole: «, a condizione di reciprocita' di trattamento,» sono soppresse ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'esenzione trimestrale e' subordinata alla sussistenza della reciprocita' di trattamento da parte del Paese terzo non appartenente all'Unione europea o non aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo con il quale sussiste un adeguato scambio di informazioni». Art. 20 Esenzioni a favore dei veicoli per il trasporto di merci temporaneamente importate dall'Albania in esecuzione dell'accordo di stabilizzazione e di associazione con l'Unione europea 1. Alla legge 7 gennaio 2008, n. 10, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo l' articolo 2 e' inserito il seguente: «Art. 2-bis (Adattamento dell'ordinamento interno). - 1. In esecuzione dell'articolo 59 dell'Accordo di cui all'articolo 1 e dell'articolo 13 del protocollo n. 5 all'Accordo, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare ai sensi dell'articolo 2 della legge 12 dicembre 1973, n. 820, e dell'articolo 2 della legge 28 dicembre 1959, n. 1146, sono concesse le esenzioni, rispettivamente, dalle tasse automobilistiche e dal diritto fisso istituito dalla legge 28 dicembre 1959, n. 1146, a trattori stradali, autocarri e relativi rimorchi adibiti a trasporti internazionali di cose, importati temporaneamente dalla Repubblica di Albania e appartenenti a persone ivi stabilmente residenti»; b) all'articolo 3, dopo il somma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. Agli oneri recati dall'articolo 2-bis, valutati in euro 3.398.072,52 annui a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307». 2. I decreti previsti dall'articolo 2-bis della legge n. 10 del 2008, introdotto dal comma 1 del presente articolo, sono adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Art. 21 Modifiche alle aliquote IVA applicabili al basilico, al rosmarino e alla salvia freschi destinati all'alimentazione. Caso EU Pilot 7292/15/TAXU 1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni: a) alla tabella A, parte II, il numero 12-bis) e' abrogato; b) alla tabella A, parte II-bis, dopo il numero 1) e' aggiunto il seguente: «1-bis) basilico, rosmarino e salvia, freschi, origano a rametti o sgranato, destinati all'alimentazione; piante allo stato vegetativo di basilico, rosmarino e salvia (v. d. ex 12.07)»; c) alla tabella A, parte III, il numero 38-bis) e' abrogato. 2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 135.000 euro a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234. Art. 22 Modifiche all'aliquota IVA applicabile ai preparati per risotto. Caso EU Pilot 7293/15/TAXU 1. Al numero 9) della tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n, 633, le parole: «, ex 21.07.02» sono soppresse. Art. 23 Disposizioni in materia di consorzi agrari. Procedura di cooperazione n. 11/2010 per aiuti di Stato esistenti ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 659/1999 1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dopo la lettera b) e' inserita la seguente: «b.1) per la quota del 50 per cento degli utili netti annuali dei consorzi agrari di cui all'articolo 9 della legge 23 luglio 2009, n. 99;». 2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014. Art. 24 Modifiche al regime di determinazione della base imponibile per alcune imprese marittime. Decisione C (2015) 2457 del 13 aprile 2015. Delega al Governo per il riordino delle disposizioni legislative in materia di incentivi in favore delle imprese marittime 1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 157, comma 5, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e, comunque, non prima del quinto periodo d'imposta successivo a quello in cui e' venuta meno l'opzione di cui all'articolo l55»; b) all'articolo 158: 1) al comma 1, le parole da: «; tuttavia,» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «. Tuttavia, qualora la cessione abbia ad oggetto un'unita' gia' in proprieta' dell'utilizzatore in un periodo d'imposta precedente a quello nel quale e' esercitata l'opzione per l'applicazione del presente regime, all'imponibile determinato ai sensi dell'articolo 156 deve essere aggiunto un ammontare pari al minore importo tra la plusvalenza latente, data dalla differenza tra il valore normale della nave e il costo non ammortizzato della stessa rilevati nell'ultimo giorno dell'esercizio precedente a quello in cui l'opzione e' esercitata, e la plusvalenza realizzata ai sensi dell'articolo 86, e, comunque, non inferiore alla plusvalenza latente diminuita dei redditi relativi alla nave oggetto di cessione determinati ai sensi del presente capo in ciascun periodo d'imposta di efficacia dell'opzione fino a concorrenza della stessa plusvalenza latente. Ai fini della determinazione della plusvalenza realizzata ai sensi dell'articolo 86, il costo non ammortizzato e' determinato secondo i valori fiscali individuati sulla base delle disposizioni vigenti in assenza dell'esercizio dell'opzione di cui all'articolo 155»; 2) al comma 2, le parole: «la differenza di cui al comma precedente e' aggiunta» sono sostituite dalle seguenti: «l'importo determinato ai sensi del comma 1, secondo periodo, e' aggiunto». 2. La disposizione di cui al comma 1, lettera a), si applica per le cause di decadenza verificatesi a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. 3. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera b), si applicano con riferimento alle opzioni esercitate a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge; a tale fine non rilevano i rinnovi delle opzioni esercitate nei periodi d'imposta precedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. 4. Per i rinnovi delle opzioni esercitate nei periodi d'imposta precedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, nel caso di cessione di navi gia' in proprieta' dell'utilizzatore in un periodo d'imposta in cui lo stesso non applicava le disposizioni del capo VI del titolo II del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, all'imponibile determinato secondo le disposizioni dell'articolo 156 del medesimo testo unico deve essere aggiunta la plusvalenza determinata ai sensi dell'articolo 158, comma 1, terzo periodo. Le disposizioni del presente comma si applicano anche alle cessioni di navi che costituiscono un complesso aziendale ai sensi dell'articolo 158, comma 3, del medesimo testo unico delle imposte sui redditi. 5. Per le opzioni esercitate nei periodi d'imposta precedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano le disposizioni dell'articolo 158 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge. 6. L'articolo 157, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non si applica nel caso in cui l'omesso versamento dell'importo annuo ai sensi dell'articolo 7, comma 3, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 giugno 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 4 luglio 2005, e' inferiore al 10 per cento di quanto dovuto e, in ogni caso, non superiore all'importo di euro 10.000. Sull'importo dell'omesso versamento si applica la sanzione del 50 per cento. 7. E' in ogni caso possibile regolarizzare l'omesso versamento, totale o parziale, dell'importo annuo ai sensi dell'articolo 7, comma 3, del citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 giugno 2005, sempre che la violazione non sia stata gia' constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attivita' amministrative di accertamento, entro un anno dal termine fissato dall'articolo 2, comma 2, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 17 dicembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2009. Sull'importo del versamento omesso si applica la sanzione del 20 per cento. Il pagamento della sanzione deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del versamento dovuto, nonche' al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno. 8. Le modalita' di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 6 e 7 sono definite, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. 9. Le disposizioni di cui ai commi da 6 a 8 si applicano ai versamenti dovuti a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. 10. Gli omessi o tardivi versamenti risultanti alla data di entrata in vigore della presente legge possono essere regolarizzati entro novanta giorni dalla medesima data con le modalita' definite ai sensi del comma 8. 11. Il Governo e' delegato ad adottare, entro il 31 luglio 2016, un decreto legislativo recante il riordino delle disposizioni legislative vigenti in materia di incentivi fiscali, previdenziali e contributivi in favore delle imprese marittime finalizzato alla definizione di un sistema maggiormente competitivo che incentivi gli investimenti nel settore marittimo e favorisca la crescita dell'occupazione e la salvaguardia della flotta nazionale. 12. Fermo restando il rispetto dei principi fondamentali dell'Unione europea e, in particolare, delle disposizioni sugli aiuti di Stato e sulla concorrenza, il decreto legislativo di cui al comma 11 e' adottato nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: a) semplificazione e accelerazione dei procedimenti amministrativi per l'accesso e la fruizione dei benefici fiscali da parte delle imprese e dei lavoratori di settore; b) per quanto attiene alle navi traghetto ro-ro e ro-ro/pax adibite a traffici commerciali tra porti appartenenti al territorio nazionale, continentale e insulare, anche a seguito o in precedenza di un viaggio proveniente da o diretto verso un altro Stato, attribuzione dei benefici fiscali e degli sgravi contributivi di cui agli articoli 4 e 6 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, ed all'articolo 157 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, alle sole imprese che imbarcano sulle stesse esclusivamente personale italiano o comunitario; c) semplificazione e riordino della normativa di settore, assicurandone la coerenza logica e sistematica. 13. Il decreto legislativo di cui al comma 11 e' adottato su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti anche per i profili finanziari, da esprimere entro trenta giorni dalla data di trasmissione del relativo schema, decorsi i quali il decreto legislativo puo' essere comunque emanato. Qualora il termine per l'espressione dei pareri parlamentari di cui al presente comma scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine di cui al comma 11 o successivamente, quest'ultimo e' prorogato di tre mesi. 14. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 11, il Governo puo' adottare disposizioni integrative e correttive del medesimo decreto legislativo nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 12 e con la procedura di cui al comma 13. 15. Dall'attuazione della delega di cui al comma 11 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di rispettiva competenza con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. In conformita' all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora il decreto legislativo di cui al comma 11 determini nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, il decreto stesso e' emanato solo successivamente o contestualmente alla data di entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie. Art. 25 Attuazione della decisione 2009/917/GAI del Consiglio, del 30 novembre 2009, sull'uso dell'informatica nel settore doganale (Omissis). Art. 26 Disposizioni di attuazione della direttiva 2014/86/UE e della direttiva (UE) 2015/121 concernenti il regime fiscale comune applicabile alle societa' madri e figlie di Stati membri diversi. Procedura di infrazione 2016/0106 1. All'articolo 89 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti: «3-bis. L'esclusione di cui al comma 2 si applica anche: a) alle remunerazioni sui titoli, strumenti finanziari e contratti indicati dall'articolo 109, comma 9, lettere a) e b), limitatamente al 95 per cento della quota di esse non deducibile ai sensi dello stesso articolo 109; b) alle remunerazioni delle partecipazioni al capitale o al patrimonio e a quelle dei titoli e degli strumenti finanziari di cui all'articolo 44, provenienti dai soggetti che hanno i requisiti individuati nel comma 3-ter del presente articolo, limitatamente al 95 per cento della quota di esse non deducibile nella determinazione del reddito del soggetto erogante. 3-ter. La disposizione di cui alla lettera b) del comma 3-bis si applica limitatamente alle remunerazioni provenienti da una societa' che riveste una delle forme previste dall'allegato I, parte A, della direttiva 2011/96/UE del Consiglio, del 30 novembre 2011, nella quale e' detenuta una partecipazione diretta nel capitale non inferiore al 10 per cento, ininterrottamente per almeno un anno, e che: a) risiede ai fini fiscali in uno Stato membro dell'Unione europea, senza essere considerata, ai sensi di una convenzione in materia di doppia imposizione sui redditi con uno Stato terzo, residente al di fuori dell'Unione europea; b) e' soggetta, nello Stato di residenza, senza possibilita' di fruire di regimi di opzione o di esonero che non siano territorialmente o temporalmente limitati, a una delle imposte elencate nell'allegato I, parte B, della citata direttiva o a qualsiasi altra imposta che sostituisca una delle imposte indicate». 2. All'articolo 27-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1-bis e' sostituito dal seguente: «1-bis. La disposizione del comma l si applica altresi' alle remunerazioni di cui all'articolo 89, comma 3-bis, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in misura corrispondente alla quota non deducibile nella determinazione del reddito della societa' erogante, sempreche' la remunerazione sia erogata a societa' con i requisiti indicati nel comma 1»; b) il comma 5 e' sostituito dal seguente: «5. La direttiva (UE) 2015/121 del Consiglio, del 27 gennaio 2015, e' attuata dall'ordinamento nazionale mediante l'applicazione dell'articolo 10-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212». 3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle remunerazioni corrisposte dal 1° gennaio 2016. Art. 27 Modifiche alla legge 16 marzo 2001, n. 88, in materia di investimenti nelle imprese marittime. Procedura aiuti di Stato n. SA 38919 1. Gli articoli 2 e 3 della legge 16 marzo 2001, n. 88, sono abrogati. Art. 28 Attuazione della direttiva (UE) 2015/2060 del Consiglio, del 10 novembre 2015, che abroga la direttiva 2003/48/CE in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi 1. Il decreto legislativo 18 aprile 2005, n. 84, di attuazione della direttiva 2003/48/CE in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi, e' abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2016. 2. Gli obblighi previsti dall'articolo 1, commi 1 e 3, del decreto legislativo 18 aprile 2005, n. 84, continuano ad applicarsi fino al 30 aprile 2016. 3. Le disposizioni dell'articolo 6 del decreto legislativo 18 aprile 2005, n. 84, continuano ad applicarsi per le informazioni relative all'anno 2015. 4. Le comunicazioni di informazioni relative ai pagamenti di interessi effettuati nell'anno 2015 devono essere effettuate entro il 30 giugno 2016, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 18 aprile 2005, n. 84. 5. Gli obblighi di rilascio dei certificati di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2005, n. 84, si applicano fino al 31 dicembre 2016. 6. Le disposizioni dell'articolo 10 del decreto legislativo 18 aprile 2005, n. 84, continuano ad applicarsi con riguardo alla ritenuta alla fonte applicata nel 2016 e negli anni precedenti. Art. 29 Modifiche al trattamento fiscale delle attivita' di raccolta dei tartufi. Caso EU Pilot 8123/15/TAXU 1. All'articolo 1, comma 109, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il primo e il secondo periodo sono soppressi; b) al terzo periodo, le parole: «dilettante od» sono soppresse. 2. Dopo l'articolo 25-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e' inserito il seguente: «Art. 25-quater (Ritenuta sui compensi corrisposti ai raccoglitori occasionali di tartufi). - 1. I soggetti indicati nel primo comma dell'articolo 23 applicano ai compensi corrisposti ai raccoglitori occasionali di tartufi non identificati ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, in relazione alle cessioni di tartufi, una ritenuta a titolo d'imposta, con obbligo di rivalsa. La suddetta ritenuta si applica all'aliquota fissata dall'articolo 11 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, per il primo scaglione di reddito ed e' commisurata all'ammontare dei corrispettivi pagati ridotto del 22 per cento a titolo di deduzione forfetaria delle spese di produzione del reddito». 3. Alla tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modifiche: a) dopo il numero 20) e' inserito il seguente: «20-bis) tartufi freschi, refrigerati o presentati immersi in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, ma non specialmente preparati per il consumo immediato»; b) al numero 21), le parole: «, esclusi i tartufi,» sono soppresse; c) al numero 70), le parole: «(esclusi i tartufi)» sono soppresse. 4. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle operazioni effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2017. 5. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo, valutate in 2.660.000 euro per l'anno 2017, in 1.960.000 euro per l'anno 2018 e in 2.200.000 euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234.
Capo IX
Altre disposizioni
(Omissis).
Art. 35 Modifiche alla legge 24 dicembre 2012, n. 234, in materia di aiuti di Stato 1. All'articolo 45 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 e' sostituito dai seguenti: «1. Le amministrazioni centrali e territoriali che intendono concedere aiuti di Stato soggetti a previa notifica, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, predispongono la notifica secondo le modalita' prescritte dalla normativa europea e la trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche europee attraverso il sistema di notificazione elettronica. Il Dipartimento per le politiche europee effettua un esame della completezza della documentazione contenuta nella notifica, entro i termini stabiliti dal decreto di cui al comma 3. Il successivo inoltro alla Commissione europea e' effettuato conformemente alla normativa europea. 1-bis. Per gli aiuti nei settori agricolo, forestale, della pesca e delle zone rurali, la completezza della documentazione contenuta nella notifica e' verificata direttamente dall'amministrazione competente»; b) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono disciplinate, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le modalita' di attuazione del presente articolo». 2. All'articolo 48 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole: «adottate in data successiva alla data di entrata in vigore della presente legge,» sono soppresse; b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. A seguito della notifica di una decisione di recupero di cui al comma l, entro quarantacinque giorni dalla data di notifica, il Ministro competente per materia, con proprio decreto, individua, ove necessario, i soggetti tenuti alla restituzione dell'aiuto, accerta gli importi dovuti e determina le modalita' e i termini del pagamento. Nel caso di piu' amministrazioni competenti, il Presidente del Consiglio dei ministri nomina, con proprio decreto, entro quindici giorni dalla data di notifica della decisione di recupero, un commissario straordinario, da individuare all'interno delle amministrazioni che hanno concesso gli aiuti oggetto della decisione di recupero o di quelle territorialmente interessate dalle misure di aiuto, e definisce le modalita' di attuazione della decisione di recupero di cui al comma 1. Il commissario straordinario, con proprio provvedimento, individua, entro quarantacinque giorni dal decreto di nomina, i soggetti tenuti alla restituzione dell'aiuto, accerta gli importi dovuti e determina le modalita' e i termini del pagamento. Le amministrazioni che hanno concesso l'aiuto oggetto della procedura di recupero forniscono tempestivamente al commissario straordinario, su sua richiesta, i dati e ogni altro elemento necessario alla corretta esecuzione della decisione di recupero di cui al comma 1. Al commissario straordinario non spetta alcun compenso. Il commissario straordinario svolge le attivita' connesse all'incarico conferito con le risorse umane, finanziarie e strumentali delle amministrazioni competenti, previste a legislazione vigente. Il decreto del Ministro competente, il provvedimento del commissario straordinario e il provvedimento di cui al comma 3 costituiscono titoli esecutivi nei confronti degli obbligati»; c) al comma 3, le parole: «il provvedimento di cui al comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «il provvedimento per l'individuazione dei soggetti tenuti alla restituzione dell'aiuto, l'accertamento degli importi dovuti e la determinazione delle modalita' e dei termini del pagamento». 3. Agli articoli 46, 48, 49 e 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, le parole: «articolo 14 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015». All'articolo 51 della medesima legge n. 234 del 2012, le parole: «regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999» sono sostituite dalle seguenti: «regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015». 4. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo si applicano alle decisioni di recupero notificate a decorrere dal 1° gennaio 2015.
(Omissis).