(Legge 6 agosto 2013, n. 97, in G.U. n. 194 del 20.8.2013)
(Omissis).
Capo II
Disposizioni in materia di fiscalità
Art. 8
Modifica al decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in materia di
tassazione di aeromobili. Caso EU Pilot 3192/12/TAXU
1. Il comma 14-bis dell’articolo 16 del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214, e’ sostituito dal seguente:
«14-bis. L’imposta di cui al comma 11 si applica anche agli
aeromobili non immatricolati nel Registro aeronautico nazionale
tenuto dall’ENAC, la cui permanenza nel territorio italiano si
protragga per una durata anche non continuativa superiore a sei mesi
nell’arco di dodici mesi. L’imposta e’ dovuta a partire dal mese in
cui il limite di sei mesi e’ superato. Superato tale limite, se la
sosta nel territorio italiano si protrae per un periodo inferiore
all’anno, l’imposta e’ pari a un dodicesimo degli importi stabiliti
nel comma 11 per ciascun mese fino a quello di partenza dal
territorio dello Stato. L’imposta deve essere corrisposta prima che
il velivolo rientri nel territorio estero. Sono esenti dall’imposta
gli aeromobili di Stati esteri, ivi compresi quelli militari, oltre a
quelli indicati nel comma 14».
Art. 9
Disposizioni in materia di monitoraggio fiscale. Caso EU Pilot
1711/11/TAXU
1. Al decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) l’articolo 1 e’ sostituito dal seguente:
«Art. 1 (Trasferimenti attraverso intermediari). – 1. Gli
intermediari finanziari e gli altri soggetti esercenti attivita’
finanziaria indicati nell’articolo 11, commi 1 e 2, del decreto
legislativo 21 novembre 2007, n. 231, che intervengono, anche
attraverso movimentazione di conti, nei trasferimenti da o verso
l’estero di mezzi di pagamento di cui all’articolo 1, comma 2,
lettera i), del medesimo decreto legislativo 21 novembre 2007, n.
231, sono tenuti a trasmettere all’Agenzia delle entrate i dati
relativi alle predette operazioni oggetto di rilevazione ai sensi
dell’articolo 36, comma 2, lettera b), del citato decreto legislativo
n. 231 del 2007, limitatamente alle operazioni eseguite per conto o a
favore di persone fisiche, enti non commerciali e di societa’
semplici e associazioni equiparate ai sensi dell’articolo 5 del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
2. I dati relativi ai trasferimenti e alle movimentazioni oggetto
di rilevazione ai sensi del comma 1 sono trasmessi all’Agenzia delle
entrate con modalita’ e termini stabiliti con provvedimento del
direttore dell’Agenzia delle entrate, anche a disposizione della
Guardia di finanza con procedure informatiche. Con il medesimo
provvedimento, la trasmissione puo’ essere limitata per specifiche
categorie di operazioni o causali»;
b) l’articolo 2 e’ sostituito dal seguente:
«Art. 2 (Trasferimenti attraverso non residenti). – 1. Al fine di
garantire la massima efficacia all’azione di controllo ai fini
fiscali per la prevenzione e la repressione dei fenomeni di illecito
trasferimento e detenzione di attivita’ economiche e finanziarie
all’estero, l’unita’ speciale costituita ai sensi dell’articolo 12,
comma 3, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e i reparti
speciali della Guardia di finanza, di cui all’articolo 6, comma 2,
del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29
gennaio 1999, n. 34, possono richiedere, in deroga ad ogni vigente
disposizione di legge, previa autorizzazione, rispettivamente, del
direttore centrale accertamento dell’Agenzia delle entrate ovvero del
Comandante generale della Guardia di finanza o autorita’ dallo stesso
delegata:
a) agli intermediari indicati all’articolo 1, comma 1, del presente
decreto, di fornire evidenza delle operazioni, oggetto di rilevazione
ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera b), del decreto
legislativo 21 novembre 2007, n. 231, intercorse con l’estero anche
per masse di contribuenti e con riferimento ad uno specifico periodo
temporale;
b) ai soggetti di cui agli articoli 11, 12, 13 e 14 del decreto
legislativo 21 novembre 2007, n. 231, con riferimento a specifiche
operazioni con l’estero o rapporti ad esse collegate, l’identita’ dei
titolari effettivi rilevati secondo quanto previsto dall’articolo 1,
comma 2, lettera u), e dall’allegato tecnico del decreto legislativo
21 novembre 2007, n. 231.
2. Con provvedimento congiunto del direttore dell’Agenzia delle
entrate e del Comandante generale della Guardia di finanza sono
stabiliti le modalita’ e i termini relativi alle richieste di cui al
comma 1, lettere a) e b), al fine di assicurare il necessario
coordinamento e di evitare duplicazioni»;
c) l’articolo 4 e’ sostituito dal seguente:
«Art. 4 (Dichiarazione annuale per gli investimenti e le
attivita’). – 1. Le persone fisiche, gli enti non commerciali e le
societa’ semplici ed equiparate ai sensi dell’articolo 5 del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, residenti in Italia che,
nel periodo d’imposta, detengono investimenti all’estero ovvero
attivita’ estere di natura finanziaria, suscettibili di produrre
redditi imponibili in Italia, devono indicarli nella dichiarazione
annuale dei redditi. Sono altresi’ tenuti agli obblighi di
dichiarazione i soggetti indicati nel precedente periodo che, pur non
essendo possessori diretti degli investimenti esteri e delle
attivita’ estere di natura finanziaria, siano titolari effettivi
dell’investimento secondo quanto previsto dall’articolo 1, comma 2,
lettera u), e dall’allegato tecnico del decreto legislativo 21
novembre 2007, n. 231.
2. I redditi derivanti dagli investimenti esteri e dalle attivita’
di natura finanziaria sono in ogni caso assoggettati a ritenuta o ad
imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, secondo le norme
vigenti, dagli intermediari residenti, di cui all’articolo 1, comma
1, ai quali gli investimenti e le attivita’ sono affidate in
gestione, custodia o amministrazione o nei casi in cui intervengano
nella riscossione dei relativi flussi finanziari e dei redditi. La
ritenuta trova altresi’ applicazione, con l’aliquota del 20 per cento
e a titolo d’acconto, per i redditi di capitale indicati
nell’articolo 44, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, derivanti da mutui, depositi e conti correnti,
diversi da quelli bancari, nonche’ per i redditi di capitale indicati
nel comma 1, lettere c), d) ed h), del citato articolo 44. Per i
redditi diversi indicati nell’articolo 67 del medesimo testo unico,
derivanti dagli investimenti esteri e dalle attivita’ finanziarie di
cui al primo periodo, che concorrono a formare il reddito complessivo
del percipiente, gli intermediari residenti applicano una ritenuta a
titolo d’acconto nella misura del 20 per cento sulla parte imponibile
dei redditi corrisposti per il loro tramite. Nel caso in cui gli
intermediari intervengano nella riscossione dei predetti redditi di
capitale e redditi diversi, il contribuente e’ tenuto a fornire i
dati utili ai fini della determinazione della base imponibile. In
mancanza di tali informazioni la ritenuta o l’imposta sostitutiva e’
applicata sull’intero importo del flusso messo in pagamento.
3. Gli obblighi di indicazione nella dichiarazione dei redditi
previsti nel comma 1 non sussistono per le attivita’ finanziarie e
patrimoniali affidate in gestione o in amministrazione agli
intermediari residenti e per i contratti comunque conclusi attraverso
il loro intervento, qualora i flussi finanziari e i redditi derivanti
da tali attivita’ e contratti siano stati assoggettati a ritenuta o
imposta sostitutiva dagli intermediari stessi.
4. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, e’
stabilito il contenuto della dichiarazione annuale prevista dal comma
1 nonche’, annualmente, il controvalore in euro degli importi in
valuta da dichiarare»;
d) l’articolo 5 e’ sostituito dal seguente:
«Art. 5 (Sanzioni). – 1. Per la violazione degli obblighi di
trasmissione all’Agenzia delle entrate previsti dall’articolo 1,
posti a carico degli intermediari, si applica la sanzione
amministrativa pecuniaria dal 10 al 25 per cento dell’importo
dell’operazione non segnalata.
2. La violazione dell’obbligo di dichiarazione previsto
nell’articolo 4, comma 1, e’ punita con la sanzione amministrativa
pecuniaria dal 3 al 15 per cento dell’ammontare degli importi non
dichiarati. La violazione di cui al periodo precedente relativa alla
detenzione di investimenti all’estero ovvero di attivita’ estere di
natura finanziaria negli Stati o territori a regime fiscale
privilegiato di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 maggio
1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 1999,
e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 21 novembre
2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 23 novembre
2001, e’ punita con la sanzione amministrativa pecuniaria dal 6 al 30
per cento dell’ammontare degli importi non dichiarati. Nel caso in
cui la dichiarazione prevista dall’articolo 4, comma 1, sia
presentata entro novanta giorni dal termine, si applica la sanzione
di euro 258»;
e) l’articolo 6 e’ sostituito dal seguente:
«Art. 6 (Tassazione presuntiva). – 1. Per i soggetti di cui
all’articolo 4, comma 1, gli investimenti esteri e le attivita’
estere di natura finanziaria, trasferiti o costituiti all’estero,
senza che ne risultino dichiarati i redditi effettivi, si presumono,
salvo prova contraria, fruttiferi in misura pari al tasso ufficiale
di riferimento vigente in Italia nel relativo periodo d’imposta, a
meno che, in sede di dichiarazione dei redditi, venga specificato che
si tratta di redditi la cui percezione avviene in un successivo
periodo d’imposta, o sia indicato che determinate attivita’ non
possono essere produttive di redditi. La prova delle predette
condizioni deve essere fornita dal contribuente entro sessanta giorni
dal ricevimento della espressa richiesta notificatagli dall’ufficio
delle imposte».
2. All’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 19 novembre
2008, n. 195, e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le
informazioni raccolte ai sensi degli articoli 3 e 4 sono trasmesse in
via telematica all’Agenzia delle entrate e alla Guardia di finanza
secondo modalita’ e termini stabiliti con decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze».
3. All’articolo 8 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649,
al primo periodo, le parole: «la ritenuta e’ operata dai soggetti
residenti incaricati che intervengono nel pagamento dei proventi»
sono sostituite dalle seguenti: «la ritenuta e’ operata dai soggetti
residenti che intervengono nella riscossione dei proventi».
Art. 10
Modifica alla legge 28 dicembre 2001, n. 448, in materia di
affidamento del servizio di riscossione delle imposte locali. Caso
EU Pilot 3452/12/MARKT
1. Il comma 2 dell’articolo 10 della legge 28 dicembre 2001, n.
448, e’ abrogato.
2. Gli affidamenti del servizio di accertamento e riscossione di
entrate comunali effettuati ai sensi dell’articolo 10, comma 2, della
legge 28 dicembre 2001, n. 448, in essere alla data di entrata in
vigore della presente legge, cessano l’ultimo giorno del terzo mese
successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, ferma
restando la data di scadenza dei relativi contratti, laddove
anteriore.
(Omissis).