4 Gennaio, 2013

Legge 24 dicembre 2012, n. 228, in suppl. ord. n. 212 alla G.U. n. 302 del 29.12.2012


 
 Art. 1.

(Omissis).

 

17.  All’articolo  13  del  testo  unico  di  cui  al  decreto  del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.  115,  dopo  il  comma 1-ter è inserito il seguente:  «1-quater. Quando l’impugnazione, anche  incidentale,  è  respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l’ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo  a  titolo di  contributo  unificato  pari  a  quello  dovuto  per   la   stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma  1-bis.  Il giudice da’ atto nel provvedimento della sussistenza dei  presupposti di cui al periodo  precedente  e  l’obbligo  di  pagamento  sorge  al momento del deposito dello stesso».

 

18. Le disposizioni di cui al comma 17 si applicano ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla  data  di  entrata  in vigore della presente legge.

 

19. Al decreto-legge 18 ottobre 2012, n.  179,  sono  apportate  le seguenti modificazioni:

1) all’articolo 16 apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 9:

1) dopo la lettera c) inserire la seguente:

«c-bis) a decorrere dal 15 dicembre 2014  per  le  notificazioni  a persona diversa dall’imputato  a  norma  degli  articoli  148,  comma 2-bis, 149, 150 e 151, comma 2, del codice di  procedura  penale  nei procedimenti dinanzi ai tribunali e alle corti di appello»;

2) sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) a decorrere dal quindicesimo giorno successivo a  quello  della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  dei decreti di cui al comma 10 per  gli  uffici  giudiziari  diversi  dai tribunali e dalle corti d’appello»;

b) al comma 12, il secondo  periodo  è  sostituito  dal  seguente: «L’elenco formato  dal  Ministero  della  giustizia  è  consultabile esclusivamente dagli uffici giudiziari, dagli  uffici  notificazioni.

esecuzioni e protesti, e dagli avvocati»;

2) dopo l’articolo 16 inserire i seguenti:   «Art. 16-bis. – (Obbligatorietà del deposito telematico degli atti processuali). – 1. Salvo quanto previsto dal comma 5, a decorrere dal 30 giugno 2014 nei procedimenti civili, contenziosi o  di  volontaria giurisdizione,  innanzi  al  tribunale,  il   deposito   degli   atti processuali e dei  documenti  da  parte  dei  difensori  delle  parti precedentemente costituite  ha  luogo  esclusivamente  con  modalità telematiche,  nel  rispetto  della  normativa   anche   regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione  e  la  ricezione  dei documenti informatici. Allo stesso modo si procede  per  il  deposito

degli atti e dei documenti da parte dei soggetti nominati o  delegati dall’autorità giudiziaria. Le parti provvedono, con le modalità  di cui  al  presente  comma.  a  depositare  gli  atti  e  i   documenti provenienti dai soggetti da esse nominati.

2. Nei processi esecutivi  di  cui  al  libro  III  del  codice  di procedura civile la  disposizione  di  cui  al  comma  1  si  applica successivamente al deposito dell’atto con cui inizia l’esecuzione.

3. Nelle procedure concorsuali la disposizione di cui al comma 1 si applica esclusivamente al deposito degli  atti  e  dei  documenti  da parte del curatore, del commissario giudiziale, del liquidatore,  del commissario liquidatore e del commissario straordinario.

 

4. A decorrere dal 30 giugno 2014, per il procedimento  davanti  al tribunale di cui al  libro  IV,  titolo  I,  capo I  del  codice  di procedura civile, escluso il giudizio di opposizione, il deposito dei provvedimenti,  degli  atti  di  parte  e  dei  documenti  ha   luogo esclusivamente  con  modalità  telematiche,   nel   rispetto   della

normativa  anche  regolamentare  concernente  la  sottoscrizione,  la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Il  presidente del  tribunale  può  autorizzare  il  deposito  di  cui  al  periodo precedente con modalità non telematiche quando i sistemi informatici del  dominio  giustizia  non  sono   funzionanti   e   sussiste   una indifferibile urgenza. Resta ferma l’applicazione della  disposizione di  cui  al  comma  1  al  giudizio   di   opposizione   al   decreto d’ingiunzione.

 

5. Con uno o più  decreti  aventi  natura  non  regolamentare,  da adottarsi sentiti l’Avvocatura generale  dello  Stato,  il  Consiglio nazionale  forense  ed  i   consigli   dell’ordine   degli   avvocati interessati, il Ministro della giustizia, previa verifica, accerta la funzionalità dei servizi di comunicazione, individuando i  tribunali nei  quali  viene  anticipato,  anche  limitatamente   a   specifiche categorie di procedimenti, il termine previsto dai commi da 1 a 4.

 

6. Negli uffici giudiziari diversi dai tribunali le disposizioni di cui ai commi 1 e 4 si applicano a decorrere dal  quindicesimo  giorno successivo  alla  pubblicazione  nella   Gazzetta   Ufficiale   della Repubblica italiana dei decreti, aventi natura non regolamentare, con i quali il Ministro della  giustizia,  previa  verifica,  accerta  la funzionalità dei servizi di comunicazione. I  decreti  previsti  dal presente comma sono  adottati  sentiti  l’Avvocatura  generale  dello Stato, il Consiglio nazionale forense ed i consigli dell’ordine degli avvocati interessati.

 

7. Il deposito di cui ai commi da 1 a  4  si  ha  per  avvenuto  al momento in cui viene generata la ricevuta  di  avvenuta  consegna  da parte del gestore di  posta  elettronica  certificata  del  ministero della giustizia.

 

8. Fermo quanto disposto al comma 4, secondo  periodo,  il  giudice può autorizzare il deposito degli atti processuali e  dei  documenti di cui ai commi che precedono con modalità non telematiche quando  i sistemi informatici del dominio giustizia non sono funzionanti.

 

9. Il giudice può  ordinare  il  deposito  di  copia  cartacea  di singoli atti e documenti per ragioni specifiche.

Art.   16-ter.   –   (Pubblici   elenchi   per   notificazioni    e comunicazioni). – 1. A decorrere dal 15 dicembre 2013, ai fini  della notificazione e comunicazione degli atti in materia  civile,  penale, amministrativa e stragiudiziale si  intendono  per  pubblici  elenchi quelli previsti dagli  articoli  4  e  16,  comma  12,  del  presente decreto; dall’articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla  legge  28  gennaio  2009,  n.  2, dall’articolo 6-bis del decreto legislativo  7  marzo  2005,  n.  82,

nonché’ il registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal ministero della giustizia.

Art. 16-quater. – (Modifiche alla legge 21 gennaio 1994, n. 53).

-1. Alla legge 21 gennaio 1994, n.  53,  sono  apportate  le  seguenti modificazioni:

a) all’articolo 2, comma 1, dopo le parole: “all’articolo  1”  sono inserite le seguenti: “effettuata a mezzo del servizio postale”;

b)  all’articolo  3,  comma  1,  alinea,  le   parole:   “«di   cui all’articolo 1 deve” sono sostituite dalle seguenti: “che  procede  a norma dell’articolo 2 deve”;

c) all’articolo 3, il comma 3-bis è abrogato;

d) dopo l’articolo 3 è inserito il seguente:

“Art. 3-bis. – 1. La  notificazione  con  modalità  telematica  si esegue  a  mezzo  di  posta  elettronica  certificata   all’indirizzo risultante da pubblici elenchi, nel rispetto della  normativa,  anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la  trasmissione  e  la ricezione dei documenti informatici.  La  notificazione  può  essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi.

2. Quando l’atto  da  notificarsi  non  consiste  in  un  documento informatico,  l’avvocato  provvede  ad  estrarre  copia   informatica dell’atto formato su supporto analogico, attestandone la  conformità all’originale  a  norma  dell’articolo  22,  comma  2,  del   decreto legislativo 7 marzo 2005, n.  82.  La  notifica  si  esegue  mediante allegazione  dell’atto  da  notificarsi   al   messaggio   di   posta elettronica certificata.

3. La notifica si perfeziona,  per  il  soggetto  notificante,  nel momento in cui viene generata la ricevuta  di  accettazione  prevista dall’articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, e, per il destinatario, nel momento  in  cui viene  generata   la   ricevuta   di   avvenuta   consegna   prevista dall’articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68.

4.  Il   messaggio   deve   indicare   nell’oggetto   la   dizione: «notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994».

5. L’avvocato redige la relazione  di  notificazione  su  documento informatico separato, sottoscritto con firma digitale ed allegato  al messaggio  di  posta  elettronica  certificata.  La  relazione   deve contenere:

a) il nome, cognome ed il codice fiscale dell’avvocato notificante;

b)  gli  estremi  del  provvedimento  autorizzativo  del  consiglio dell’ordine nel cui albo e’ iscritto;

c) il nome e cognome o la denominazione e  ragione  sociale  ed  il codice fiscale della parte che ha conferito la procura alle liti;

d) il nome e cognome o  la  denominazione  e  ragione  sociale  del destinatario;

e) l’indirizzo di posta elettronica certificata a cui l’atto  viene notificato;

f) l’indicazione dell’elenco da cui il predetto indirizzo è  stato estratto;

g) l’attestazione di conformità di cui al comma 2.

6. Per le notificazioni effettuate in corso di  procedimento  deve, inoltre, essere indicato l’ufficio giudiziario, la sezione, il numero e l’anno di ruolo.”;

e) all’articolo 4, comma 1, le parole: “a mezzo  posta  elettronica certificata, ovvero” sono soppresse;

f) all’articolo 5, il comma 1 è abrogato;

g) all’articolo 6,  comma  1,  le  parole:  “la  relazione  di  cui all’articolo 3” sono sostituite dalle seguenti: “la  relazione o  le attestazioni di cui agli articoli 3, 3-bis e 9”;

h) all’articolo 8, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

“4-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle notifiche effettuate a mezzo posta elettronica certificata.”;

i) all’articolo 9, e’ aggiunto, in fine, il seguente comma:

“1-bis. Qualora non si possa procedere al  deposito  con  modalità telematiche  dell’atto  notificato  a  norma   dell’articolo   3-bis, l’avvocato estrae copia su supporto analogico del messaggio di  posta elettronica certificata,  dei  suoi  allegati  e  della  ricevuta  di accettazione e di avvenuta consegna e ne attesta  la  conformità  ai documenti informatici da cui sono tratte ai sensi  dell’articolo  23, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.”;

l) all’articolo 10, comma 1, è  inserito,  in  fine,  il  seguente periodo: “Quando l’atto e’ notificato a norma dell’articolo 3-bis  al pagamento dell’importo di  cui  al  periodo  precedente  si  provvede mediante sistemi telematici”.

2. Con decreto del Ministro della  giustizia,  da  adottarsi  entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della legge di  conversione del  presente  decreto,  si  procede  all’adeguamento  delle   regole tecniche di cui al decreto del Ministro della giustizia  21  febbraio 2011, n. 44.

3. Le disposizioni  di  cui  al  comma  1  acquistano  efficacia  a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto  di  cui  al comma 2.

Art.  16-quinquies.   –   (Copertura   finanziaria).   –   1.   Per l’adeguamento dei sistemi informativi hardware e software presso  gli uffici giudiziari, per il potenziamento delle  reti  di  trasmissione dati, nonché’ per la manutenzione dei  relativi  servizi  e  per  gli oneri  connessi  alla  formazione  del  personale  di   magistratura, amministrativo  e  tecnico,  è  autorizzata   la   spesa   di   euro 1.320.000,00 per l’anno 2012, di euro 5.000.000 per l’anno 2013 e  di euro 3.600.000 a decorrere dall’anno 2014.

2. Al relativo onere si provvede con  quota  parte  delle  maggiori entrate  derivanti  dall’applicazione  delle  disposizioni   di   cui all’articolo 28, comma 2, della legge 12 novembre 2011, n.  183,  che sono conseguentemente iscritte nello stato di previsione dell’entrata ed in quello del Ministero della giustizia.

3. Il Ministro dell’economia e  delle  finanze  è  autorizzato  ad apportare,  con  propri  decreti,   le   occorrenti   variazioni   di bilancio.»;

3) all’articolo 17 apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera e), sostituire il punto 2) con il seguente:

«2) il secondo comma è sostituito dal seguente:

“Il ricorso può  essere  sottoscritto  anche  personalmente  dalla parte ed è formato ai sensi degli articoli 21, comma 2,  ovvero  22, comma 3, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.  82,  e  successive modificazioni e, nel termine stabilito dal primo comma, è  trasmesso all’indirizzo di posta elettronica certificata del curatore  indicato nell’avviso di cui all’articolo 92, unitamente ai documenti di cui al successivo sesto comma. L’originale del titolo di credito allegato al ricorso è depositato presso la cancelleria del tribunale.”»;

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Il curatore, il commissario  giudiziale  nominato  a  norma dell’articolo 163 del  regio  decreto  16  marzo  1942,  n.  267,  il commissario liquidatore e il commissario giudiziale nominato a  norma dell’articolo 8 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270,  entro dieci giorni dalla nomina, comunicano al registro delle  imprese,  ai fini dell’iscrizione.  il  proprio  indirizzo  di  posta  elettronica certificata».

20. Al codice di procedura civile, libro terzo, sono  apportate  le seguenti modificazioni:

1) all’articolo 543, secondo comma:

a) al numero  3),  dopo  le  parole:  «tribunale  competente»  sono inserite le seguenti parole: «nonché’ l’indicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata del creditore procedente»;

b) al numero 4),  dopo  le  parole:  «a  mezzo  raccomandata»  sono inserite le seguenti parole: «ovvero a  mezzo  di  posta  elettronica certificata»;

2) all’articolo  547,  primo  comma,  dopo  le  parole:  «creditore procedente» sono inserite le seguenti parole: «o trasmessa a mezzo di posta elettronica certificata»;

3) l’articolo 548 e’ sostituito dal seguente:

«Art.  548.  –  (Mancata  dichiarazione  del  terzo).   –   Se il pignoramento riguarda i crediti di  cui  all’articolo  545,  terzo  e quarto comma, quando il terzo non compare all’udienza  stabilita,  il credito pignorato, nei termini indicati dal creditore,  si  considera non contestato ai fini del procedimento in  corso  e  dell’esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione, e il  giudice  provvede  a norma degli articoli 552 o 553.

Fuori dei casi  di  cui  al  primo  comma,  quando  all’udienza  il creditore dichiara di non aver ricevuto la dichiarazione, il giudice, con ordinanza, fissa un’udienza successiva. L’ordinanza è notificata al terzo almeno dieci giorni prima della nuova udienza. Se questi non compare alla nuova udienza, il credito pignorato o  il  possesso  del bene  di  appartenenza  del  debitore,  nei  termini   indicati   dal creditore, si considera non contestato a norma del primo comma.

Il  terzo  può  impugnare  nelle  forme  e  nei  termini  di   cui all’articolo 617, primo comma, l’ordinanza di assegnazione di crediti adottata a norma del presente articolo, se prova di non averne  avuto tempestiva conoscenza per irregolarità  della  notificazione  o  per caso fortuito o forza maggiore.»;

4) l’articolo 549 è sostituto dal seguente:

«Art. 549. – (Contestata  dichiarazione  del  terzo).  –  Se  sulla dichiarazione sorgono contestazioni, il  giudice  dell’esecuzione  le risolve,  compiuti   i   necessari   accertamenti,   con   ordinanza.

L’ordinanza produce effetti ai  fini  del  procedimento  in  corso  e dell’esecuzione fondata  sul  provvedimento  di  assegnazione  ed  è impugnabile nelle forme e nei termini di cui all’articolo 617.».

21. Le disposizioni di cui al comma 20 si applicano ai procedimenti di espropriazione presso terzi iniziati  successivamente  all’entrata in vigore della presente legge.

22. All’articolo 96 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1°  agosto  2003,  n.  259,  e  successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Con decreto del Ministro della giustizia e del  Ministro  dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono determinati:

a) le prestazioni previste al comma 1, le modalità e  i  tempi  di effettuazione delle stesse e gli obblighi specifici degli operatori;

b) il ristoro dei costi sostenuti e le modalità  di  pagamento  in forma di canone annuo forfetario, determinato anche in considerazione del numero  e  della  tipologia  delle  prestazioni  complessivamente effettuate nell’anno precedente»;

b) il comma 4 è abrogato.

23. L’abrogazione del comma 4 dell’articolo 96 del codice di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, ha  effetto  a  decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui  al  comma  2  del medesimo articolo 96, come da ultimo sostituito dal comma 22, lettera a), del presente articolo.

24. All’articolo  1  della  legge  23  dicembre  2005,  n.  266,  e successive  modificazioni,  il  comma  294-bis  è   sostituito   dal seguente:

«294-bis. Non sono soggetti ad esecuzione forzata i fondi destinati

al pagamento di  spese  per  servizi  e  forniture  aventi  finalità giudiziaria o penitenziaria, nonché’ le aperture di credito a  favore dei funzionari  delegati  degli  uffici  centrali  e  periferici  del Ministero della giustizia, degli uffici giudiziari e della  Direzione nazionale antimafia e della Presidenza del  Consiglio  dei  ministri, destinati al pagamento di somme liquidate  a  norma  della  legge  24 marzo 2001, n. 89, ovvero di emolumenti e pensioni a qualsiasi titolo dovuti al personale amministrato  dal  Ministero  della  giustizia  e dalla Presidenza del Consiglio dei ministri».

25. All’articolo  37  del  decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,  e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6, lettera s):

1) al capoverso c), le parole: «euro 1.500» sono  sostituite  dalle seguenti: «euro 1.800»;

2) il capoverso d) è sostituito dal seguente: «d) per i ricorsi di cui all’articolo 119, comma 1,  lettere  a)  e

b), del codice di cui all’allegato 1 al decreto legislativo 2  luglio 2010, n. 104, il contributo dovuto è di euro 2.000 quando il  valore della controversia è pari o inferiore ad euro 200.000; per quelle di importo compreso tra euro 200.000 e 1.000.000 il contributo dovuto è di euro 4.000 mentre per quelle di valore superiore  a  1.000.000  di euro è pari ad euro 6.000. Se manca la dichiarazione di cui al comma 3-bis dell’articolo 14, il contributo dovuto è di euro 6.000;»;

3) al capoverso e), primo  periodo,  le  parole:  «euro  600»  sono sostituite dalle seguenti: «euro 650»;

b) al comma 10:

1) dopo le parole: «commi 6,» sono inserite le  seguenti:  «lettere da b) a r),»;

2)  le  parole:  «ad  apposito  fondo  istituito  nello  stato   di previsione  del  Ministero  dell’economia  e  delle   finanze»   sono sostituite dalle seguenti: «al pertinente  capitolo  dello  stato  di previsione del Ministero della giustizia»;

3) le parole: «e amministrativa» sono soppresse;

4) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il  maggior  gettito derivante dall’applicazione delle disposizioni di  cui  al  comma  6, lettera s), è versato  all’entrata  del  bilancio  dello  Stato  per essere riassegnato al pertinente capitolo dello stato  di  previsione del Ministero  dell’economia  e  delle  finanze,  alimentato  con  le modalità di cui al  periodo  precedente,  per  la  realizzazione  di interventi urgenti in materia di giustizia amministrativa»;

c) il comma 11 è sostituito dal seguente:

«11. Con decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  di concerto con  i  Ministri  dell’economia  e  delle  finanze  e  della giustizia, è  stabilita  la  ripartizione  in  quote  delle  risorse confluite nel capitolo di cui al comma 10, primo periodo, per  essere destinate,  in  via  prioritaria,  all’assunzione  di  personale   di magistratura  ordinaria,  nonché’,  per  il  solo  anno   2013,   per consentire ai lavoratori  cassintegrati,  in  mobilità,  socialmente utili e ai disoccupati e agli inoccupati,  che  a  partire  dall’anno 2010 hanno partecipato a progetti formativi regionali  o  provinciali presso gli uffici giudiziari, il completamento del percorso formativo entro il 31 dicembre 2013, nel limite di  spesa  di  7,5  milioni  di euro. La titolarità del relativo progetto formativo è assegnata  al Ministero della giustizia. A decorrere  dall’anno  2014  tale  ultima

quota è destinata all’incentivazione  del  personale  amministrativo appartenente  agli  uffici  giudiziari  che  abbiano  raggiunto   gli obiettivi di cui al comma 12, anche in deroga  alle  disposizioni  di cui all’articolo 9, comma 2-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30  luglio  2010,  n. 122, e alle  spese  di  funzionamento  degli  uffici  giudiziari.  La riassegnazione prevista dal comma 10, primo periodo, è effettuata al netto delle risorse utilizzate per le  assunzioni  del  personale  di magistratura ordinaria»;

d) dopo il comma 11 è inserito il seguente:

«11-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,  di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, è  stabilita la ripartizione in quote delle risorse confluite nel capitolo di  cui al comma 10, secondo periodo, per essere  destinate,  per  un  terzo, all’assunzione di personale di magistratura amministrativa e, per  la restante quota, nella misura del 50 per cento all’incentivazione  del personale amministrativo  appartenente  agli  uffici  giudiziari  che abbiano raggiunto gli obiettivi di cui al comma 12, anche  in  deroga alle  disposizioni  di  cui  all’articolo   9,   comma   2-bis,   del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e nella misura del 50  per  cento alle   spese   di   funzionamento   degli   uffici   giudiziari.   La riassegnazione prevista dal comma 10, secondo periodo, è  effettuata al netto delle risorse utilizzate per le assunzioni del personale  di magistratura amministrativa»;

e) al comma 12, il primo e il secondo periodo sono  sostituiti  dai seguenti: «Ai  fini  dei  commi  11  e  11-bis,  il  Ministero  della giustizia e il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa comunicano alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al  Ministero dell’economia  e  delle  finanze  –  Dipartimento  della   Ragioneria generale dello Stato, entro il 30 aprile di ogni anno, l’elenco degli uffici  giudiziari  presso  i  quali,  alla  data  del  31  dicembre, risultano pendenti procedimenti civili  e  amministrativi  in  numero ridotto di almeno il  10  per  cento  rispetto  all’anno  precedente.

Relativamente  ai  giudici  tributari,   l’incremento   della   quota variabile del compenso di  cui  all’articolo  12,  comma  3-ter,  del decreto-legge 2 marzo 2012, n.  16,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, è altresì subordinato,  in  caso di pronuncia su una istanza cautelare, al deposito della sentenza  di merito che definisce il ricorso entro novanta giorni  dalla  data  di tale pronuncia»;

f) al comma 14, primo periodo, le parole: «fondo di  cui  al  comma 10» sono sostituite dalle seguenti: «capitolo di  cui  al  comma  10, secondo periodo»;

g) al comma 15, le parole: «del decreto di cui al  comma  11»  sono sostituite dalle seguenti: «dell’emanazione dei  decreti  di  cui  ai commi 11 e 11-bis».

26. All’articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica  30 maggio 2002, n. 115, dopo il comma 3-bis, è  aggiunto  il  seguente:

«3-ter. Nel processo amministrativo per valore della lite nei ricorsi di cui all’articolo 119, comma 1, lettera a) del decreto  legislativo 2 luglio 2010, n. 104, si  intende  l’importo  posto  a  base  d’asta individuato dalle stazioni appaltanti negli atti di  gara,  ai  sensi dell’articolo 29, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Nei ricorsi di cui all’articolo 119, comma  1,  lettera  b)  del  decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, in caso di  controversie  relative all’irrogazione  di  sanzioni,  comunque  denominate,  il  valore  è costituito dalla somma di queste».

27. Il contributo di cui all’articolo 13, comma  6-bis,  del  testo unico di cui al decreto del Presidente  della  Repubblica  30  maggio 2002, n. 115, come da ultimo modificato dal comma 25, lettera a), del presente  articolo,  è  aumentato  della  metà  per  i  giudizi  di impugnazione.

28. Il maggior gettito derivante dall’applicazione  dei  commi  25, lettera a), e 27 è versato all’entrata del bilancio dello Stato  per essere riassegnato al capitolo di  cui  all’articolo  37,  comma  10, secondo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, introdotto dal comma 25, lettera b), numero 4), del presente articolo.

 

29. Le disposizioni di cui  ai  commi  25,  lettera  a),  e  27  si applicano ai ricorsi notificati successivamente alla data di  entrata in vigore della presente legge.

 

30. All’articolo 11, del decreto legislativo 31 dicembre  1992,  n. 546, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

«3-bis. Le disposizioni di cui ai  commi  precedenti  si  applicano anche agli  uffici  giudiziari  per  il  contenzioso  in  materia  di contributo   unificato   davanti    alle    Commissioni    tributarie provinciali».

 

31. Nell’articolo 152-bis delle disposizioni per  l’attuazione  del codice di procedura civile e disposizioni transitorie le parole:  «si applica la tariffa vigente per gli avvocati, con la riduzione del  20 per cento degli onorari di avvocato ivi  previsti.»  sono  sostituite dalle  seguenti:  «si  applica   il   decreto   adottato   ai   sensi dell’articolo 9, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio  2012,  n.  1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27,  per la  liquidazione  del  compenso  spettante  agli  avvocati,  con   la riduzione  del  venti  per   cento   dell’importo   complessivo   ivi previsto.».

 

32. Nell’articolo 15 del decreto legislativo 31 dicembre  1992,  n. 546, al comma 2-bis le parole: «si applica la tariffa vigente per gli avvocati e procuratori, con la riduzione del venti  per  cento  degli onorari di avvocato ivi previsti.» sono  sostituite  dalle  seguenti:

«si applica  il  decreto  previsto  dall’articolo  9,  comma  2,  del decreto-legge   24   gennaio   2012,   n.    1,    convertito,    con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, per  la  liquidazione del compenso spettante agli avvocati, con la riduzione del venti  per cento dell’importo complessivo ivi previsto.».

33. All’articolo 4 della legge  12  novembre  2011,  n.  183,  sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 39, secondo periodo, dopo le parole:  «progressivamente vacanti» sono aggiunte le  seguenti:  «,  previo  espletamento  della procedura di interpello di cui al comma 40»;

b) al comma 40, terzo periodo, dopo  le  parole:  «comma  39»  sono aggiunte le seguenti: «proponibili sia per la  copertura  della  sede presso la quale sono soprannumerari sia per  la  copertura  di  altre sedi».

(Omissis).

 

95. A decorrere dall’anno 2013, è istituito presso  la  Presidenza del Consiglio dei ministri un fondo per la concessione di un  credito di imposta per la ricerca e lo sviluppo secondo criteri  e  modalità definiti di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze e con  il  Ministero  dello   sviluppo   economico,   con   particolare riferimento alle piccole e medie imprese, nonché’  per  la  riduzione del cuneo fiscale, finanziato mediante  le  risorse  derivanti  dalla progressiva riduzione degli stanziamenti di parte corrente e di conto capitale  iscritti  in  bilancio  destinati  ai  trasferimenti  e  ai contributi alle imprese.

 

96. Il credito di imposta di cui al  comma  95  è  riservato  alle imprese e alle reti di impresa che affidano attività  di  ricerca  e sviluppo a università, enti  pubblici  di  ricerca  o  organismi  di ricerca, ovvero che realizzano direttamente investimenti in ricerca e sviluppo.

 

97. Il Ministro dell’economia e delle finanze e il  Ministro  dello sviluppo economico, entro trenta giorni  dalla  data  di  entrata  in vigore   della   presente   legge,   riferiscono   alle   Commissioni parlamentari competenti per materia e per  i  profili  finanziari  in merito all’individuazione e alla quantificazione dei trasferimenti  e

dei contributi di  cui  al  comma  95  ai  fini  dell’adozione  delle conseguenti iniziative di carattere normativo.

(Omissis).

 

114. A decorrere dall’anno 2013,  gli  enti  previdenziali  rendono disponibile la certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente, pensione e assimilati (CUI)) in modalità telematica. E’ facoltà del cittadino richiedere la  trasmissione  del  CUD  in  forma  cartacea.

Dall’attuazione del  presente  comma  non  devono  derivare  nuovi  o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

(Omissis).

 

189. Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e  successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

(Omissis).

 

d) all’articolo 51:

1) la rubrica è  sostituita  dalla  seguente:  «(Regime-fiscale  e degli oneri economici)»;

2) dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:

«3-bis. Gli immobili  sono  esenti  da  imposte,  tasse  e  tributi durante la vigenza  dei  provvedimenti  di  sequestro  e  confisca  e comunque fino alla loro assegnazione o destinazione. Se  la  confisca è  revocata,  l’amministratore  giudiziario  ne  da’   comunicazione all’Agenzia delle entrate e agli altri enti competenti che provvedono alla liquidazione delle imposte,  tasse  e  tributi,  dovuti  per  il periodo  di  durata  dell’amministrazione  giudiziaria,  in  capo  al soggetto cui i beni sono stati restituiti.

3-ter. Qualora sussista un interesse di natura generale,  l’Agenzia può  richiedere,  senza  oneri,  i   provvedimenti   di   sanatoria, consentiti dalle vigenti disposizioni di legge delle opere realizzate sui beni immobili che siano stati oggetto di confisca definitiva.»;

(Omissis).

 

258. Per ciascuna delle vittime del disastro aereo del Monte Serra, del 3 marzo 1977, per il cui decesso gli  aventi  diritto  non  hanno percepito somme a titolo di risarcimento del danno,  è  riconosciuto un indennizzo complessivo,  esente  dall’imposta  sul  reddito  delle persone fisiche, dell’importo di 118.000 euro,  corrisposto,  secondo le rispettive quote, ai successori secondo le disposizioni vigenti in materia di successione legittima. Per le finalità del presente comma e’ autorizzata la spesa di 3.776.000 euro per l’anno 2013.

 

259.  Per   l’anno   2013,   le   risorse   finanziarie   assegnate all’ Autorità Garante nazionale per l’infanzia  e  l’adolescenza,  di cui alla legge 12 luglio 2011, n. 112, sono integrate di 1 milione di euro.

(Omissis).

 

285. E’ istituito un credito d’imposta a favore  dei  soggetti  che erogano borse di studio in favore degli studenti delle università di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto  legislativo  29 marzo 2012, n. 68, nei limiti e con le modalità previste  nei  commi 286 e 287.

 

286.  Con  successivo   decreto   del   Ministro   dell’istruzione, dell’università’  e  della  ricerca,  di  concerto  con  il  Ministro dell’economia  e  delle  finanze  sono   definiti   i   criteri   per l’attribuzione dei benefici nei limiti di cui al comma 287.

 

287. I benefici di cui ai commi precedenti sono concessi nel limite di 1 milione di euro per l’anno 2013 e di  10  milioni  di  euro  per l’anno 2014. All’onere relativo all’anno 2013  si  provvede  mediante corrispondente riduzione del Fondo dedicato alle borse di studio  per la formazione di corsi di dottorato di ricerca di cui alle  leggi  30 marzo 1981, n. 119, e 3 agosto 1998, n. 315.

(Omissis).

 

299. All’articolo 2 del  decreto-legge  13  agosto  2011,  n.  138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 36, il terzo e il quarto periodo  sono  sostituiti  dai seguenti: «A partire dall’anno  2013,  il  Documento  di  economia  e finanza contiene una valutazione, relativa all’anno precedente, delle maggiori entrate strutturali ed  effettivamente  incassate  derivanti dall’attività di contrasto  dell’evasione  fiscale.  Dette  maggiori risorse,   al   netto   di   quelle   necessarie   al    mantenimento dell’equilibrio di bilancio e alla  riduzione  del  rapporto  tra  il debito e il prodotto interno lordo, nonché’  di  quelle  derivanti  a legislazione vigente dall’attività di recupero fiscale svolta  dalle regioni,  dalle  province  e  dai  comuni,  unitamente  alle  risorse derivanti dalla riduzione delle spese  fiscali,  confluiscono  in  un Fondo per la riduzione strutturale della  pressione  fiscale  e  sono finalizzate  al  contenimento  degli  oneri  fiscali  gravanti  sulle famiglie e sulle imprese, secondo le modalità di destinazione  e  di impiego indicate nel medesimo Documento di economia e finanza»;

b) dopo il comma 36 è inserito il seguente:

«36.1.  Il  Ministro  dell’economia  e   delle   finanze   presenta annualmente, in allegato alla Nota di aggiornamento del Documento  di economia e finanza, un rapporto sui risultati conseguiti  in  materia di misure di contrasto dell’evasione  fiscale.  Il  rapporto  indica, altresì, le strategie per il  contrasto  dell’evasione  fiscale,  le aggiorna e confronta i risultati con gli obiettivi, evidenziando, ove possibile, il recupero di gettito fiscale attribuibile alla  maggiore propensione all’adempimento da parte dei contribuenti».

(Omissis).

 

324. Al fine di recepire la direttiva 2010/  45/UE  del  Consiglio, del 13 luglio 2010,  recante  modifica  della  direttiva  2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto  per  quanto riguarda le  norme  in  materia  di  fatturazione,  sono  emanate  le disposizioni previste dai commi da 325 a 335 del presente articolo.

 

325. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 13, il quarto comma è sostituito dal seguente:

«  Ai  fini  della   determinazione   della   base   imponibile   i corrispettivi dovuti e le spese  e  gli  oneri  sostenuti  in  valuta estera sono computati secondo il cambio del giorno  di  effettuazione dell’operazione o, in mancanza di tale indicazione nella fattura, del giorno di  emissione  della  fattura.  In  mancanza,  il  computo  e’ effettuato sulla base della quotazione del  giorno  antecedente  più prossimo. La conversione in euro, per tutte le operazioni  effettuate nell’anno solare, può essere fatta sulla base del  tasso  di  cambio

pubblicato dalla Banca centrale europea.»;

b) all’articolo 17 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al secondo comma, il secondo periodo è sostituito dal seguente:

«Tuttavia, nel caso di cessioni di beni o di prestazioni  di  servizi effettuate da un soggetto passivo stabilito in un altro Stato  membro dell’Unione  europea,  il  cessionario  o  committente  adempie   gli obblighi di fatturazione di  registrazione  secondo  le  disposizioni degli articoli 46 e 47 del decreto-legge  30  agosto  1993,  n.  331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.»;

2) al quinto comma,  secondo  periodo,  le  parole:  «l’indicazione della norma di cui al presente comma» sono sostituite dalle seguenti:

«l’annotazione “inversione contabile” e l’eventuale indicazione della norma di cui al presente comma»;

c) all’articolo 20, primo comma, il secondo periodo è sostituito dal seguente:  «Non  concorrono  a  formare  il  volume  d’affari  le cessioni   di   beni   ammortizzabili,   compresi   quelli   indicati nell’articolo  2424  del  codice  civile,  voci   B.I.3)   e   B.I.4)

dell’attivo dello stato patrimoniale, nonché’ i passaggi  di  cui  al quinto comma dell’articolo 36.»;

d) all’articolo 21 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) i commi da 1 a 6 sono sostituiti dai seguenti:

«1. Per ciascuna operazione imponibile il soggetto che effettua  la cessione del bene o la prestazione del servizio emette fattura, anche sotto forma di nota, conto, parcella e simili o,  ferma  restando  la sua responsabilità, assicura che  la  stessa  sia  emessa,  per  suo conto, dal cessionario o dal committente  ovvero  da  un  terzo.  Per fattura elettronica si intende la  fattura  che  è  stata  emessa  e ricevuta in un qualunque formato elettronico; il ricorso alla fattura elettronica   è   subordinato   all’accettazione   da   parte    del destinatario. L’emissione della fattura, cartacea o  elettronica,  da parte del cliente o del terzo residente in un Paese con il quale  non esiste  alcuno  strumento  giuridico  che  disciplini  la   reciproca assistenza è consentita a condizione  che  ne  sia  data  preventiva comunicazione all’Agenzia delle entrate e purché’ il soggetto passivo nazionale abbia iniziato l’attività da almeno cinque anni e nei suoi confronti non siano stati notificati,  nei  cinque  anni  precedenti, atti impositivi o  di  contestazione  di  violazioni  sostanziali  in materia  di  imposta  sul  valore  aggiunto.  Con  provvedimento  del direttore dell’Agenzia delle entrate sono determinate le modalità, i contenuti e le procedure telematiche della comunicazione. La fattura, cartacea o elettronica, si ha per emessa all’atto della sua consegna, spedizione, trasmissione o messa a  disposizione  del  cessionario  o committente.

2. La fattura contiene le seguenti indicazioni:

a) data di emissione;

b) numero progressivo che la identifichi in modo univoco;

c) ditta,  denominazione  o  ragione  sociale,  nome  e  cognome, residenza  o  domicilio  del  soggetto  cedente  o  prestatore,   del rappresentante   fiscale    nonché’    ubicazione    della    stabile organizzazione per i soggetti non residenti;

d) numero di partita IVA del soggetto cedente o prestatore;

e) ditta,  denominazione  o  ragione  sociale,  nome  e  cognome, residenza o domicilio del soggetto  cessionario  o  committente,  del rappresentante   fiscale    nonché’    ubicazione    della    stabile organizzazione per i soggetti non residenti;

f) numero di partita IVA del  soggetto  cessionario  o  committente ovvero, in caso di soggetto  passivo  stabilito  in  un  altro  Stato membro dell’Unione europea, numero di identificazione IVA  attribuito dallo Stato membro di stabilimento; nel caso in cui il cessionario  o committente residente o domiciliato nel territorio  dello  Stato  non agisce nell’esercizio d’impresa, arte o professione, codice fiscale;

g) natura, qualità e quantità dei beni  e  dei  servizi  formanti oggetto dell’operazione;

h) corrispettivi ed altri  dati  necessari  per  la  determinazione della base imponibile, compresi quelli  relativi  ai  beni  ceduti  a titolo di sconto, premio o abbuono  di  cui  all’articolo  15,  primo comma, n. 2;

i) corrispettivi relativi  agli  altri  beni  ceduti  a  titolo  di sconto, premio o abbuono;

l)  aliquota,  ammontare   dell’imposta   e   dell’imponibile   con arrotondamento al centesimo di euro;

m) data della  prima  immatricolazione  o  iscrizione  in  pubblici registri e numero dei chilometri percorsi, delle ore navigate o delle ore volate, se trattasi di  cessione  intracomunitaria  di  mezzi  di trasporto nuovi, di cui all’articolo 38, comma 4,  del  decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;

n) annotazione che la stessa. è emessa, per conto  del  cedente  o prestatore, dal cessionario o committente ovvero da un terzo.

3. Se l’operazione o le operazioni  cui  si  riferisce  la  fattura comprendono beni o servizi soggetti all’imposta con aliquote diverse, gli elementi e i dati di cui al comma 2, lettere g), h) ed  l),  sono indicati  distintamente  secondo  l’aliquota  applicabile.   Per   le operazioni  effettuate  nello  stesso  giorno  nei  confronti  di  un medesimo soggetto può essere emessa una sola fattura.  Nel  caso  di più fatture  elettroniche  trasmesse  in  unico  lotto  allo  stesso destinatario  da  parte  dello  stesso  cedente   o   prestatore   le indicazioni comuni alle diverse fatture possono essere  inserite  una sola volta, purché’ per ogni fattura  sia  accessibile  la  totalità delle  informazioni.  Il  soggetto  passivo  assicura  l’autenticità dell’origine, l’integrità del  contenuto  e  la  leggibilità  della fattura dal momento della sua  emissione  fino  al  termine  del  suo periodo di conservazione; autenticità dell’origine ed integrità del contenuto possono essere garantite mediante sistemi di  controllo  di gestione che assicurino un collegamento affidabile tra la  fattura  e

la cessione di beni o la prestazione di servizi ad  essa  riferibile, ovvero mediante l’apposizione della firma elettronica  qualificata  o digitale  dell’emittente  o  mediante  sistemi  EDI  di  trasmissione elettronica dei  dati  o  altre  tecnologie  in  grado  di  garantire l’autenticità dell’origine  e  l’integrità  dei  dati.  Le  fatture

redatte in lingua straniera sono tradotte in lingua nazionale, a fini di controllo, a richiesta dell’amministrazione finanziaria.

4.   La   fattura   è   emessa   al   momento   dell’effettuazione dell’operazione determinata  a  norma  dell’articolo  6.  La  fattura cartacea è compilata in duplice esemplare di cui uno è consegnato o spedito all’altra parte.  In  deroga  a  quanto  previsto  nel  primo periodo:

a) per le cessioni di beni la cui consegna o  spedizione  risulta da documento di trasporto o da altro documento idoneo a  identificare i soggetti tra i  quali  è  effettuata  l’operazione  ed  avente  le caratteristiche  determinate  con  decreto   del   Presidente   della Repubblica 14 agosto 1996, n. 472,  nonché’  per  le  prestazioni  di servizi individuabili attraverso  idonea  documentazione,  effettuate

nello stesso mese solare nei confronti del  medesimo  soggetto,  può essere  emessa  una  sola  fattura,  recante   il   dettaglio   delle operazioni, entro il giorno  15  del  mese  successivo  a  quello  di effettuazione delle medesime;

b) per  le  cessioni  di  beni  effettuate  dal  cessionario  nei confronti di un soggetto terzo per il tramite del proprio cedente  la fattura è emessa entro il mese successivo a quello della consegna  o spedizione dei beni;

c)  per  le  prestazioni  di  servizi  rese  a  soggetti  passivi stabiliti nel territorio di un altro Stato membro dell’Unione europea non soggette all’imposta ai sensi dell’articolo 7-ter, la fattura  è emessa  entro  il  giorno  15  del  mese  successivo  a   quello   di effettuazione dell’operazione;

d) per le prestazioni di servizi di  cui  all’articolo  6,  sesto comma,  primo  periodo,  rese  o  ricevute  da  un  soggetto  passivo stabilito fuori dell’Unione europea, la fattura è  emessa  entro  il giorno  15  del   mese   successivo   a   quello   di   effettuazione dell’operazione.

5. Nelle ipotesi di  cui  all’articolo  17,  secondo  comma,  primo periodo, il cessionario o il committente emette la fattura  in  unico esemplare, ovvero, ferma restando la sua responsabilità, si assicura che la stessa sia emessa, per suo conto, da un terzo.

6. La fattura è  emessa  anche  per  le  tipologie  di  operazioni sottoelencate e contiene, in luogo  dell’ammontare  dell’imposta,  le seguenti annotazioni con l’eventuale indicazione della relativa norma

comunitaria o nazionale:

a) cessioni relative a beni in transito o  depositati  in  luoghi soggetti a vigilanza  doganale,  non  soggette  all’imposta  a  norma dell’articolo 7 -bis  comma  1,  con  l’annotazione  «operazione  non soggetta»;

b) operazioni non imponibili di cui agli articoli 8, 8-bis,  9  e 38-quater, con l’annotazione «operazione non imponibile»;

c) operazioni esenti  di  cui  all’articolo  10,  eccetto  quelle indicate al n. 6), con l’annotazione «operazione esente»;

d)  operazioni  soggette  al  regime  del  margine  previsto  dal decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, con l’annotazione,  a  seconda  dei casi, «regime del margine  –  beni  usati»,  «regime  del  margine  – oggetti d’arte» o «regime del margine – oggetti di antiquariato o  da collezione»;

e) operazioni effettuate  dalle  agenzie  di  viaggio  e  turismo soggette al regime del margine  previsto  dall’articolo  74-ter,  con l’annotazione «regime del margine – agenzie di viaggio.»;

2) dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:  «6-bis. I soggetti passivi stabiliti  nel  territorio  dello  Stato

emettono la fattura  anche  per  le  tipologie  di  operazioni  sotto elencate quando non sono soggette all’imposta ai sensi degli articoli da 7 a 7-septies e indicano, in luogo dell’ammontare dell’imposta, le seguenti annotazioni con l’eventuale  specificazione  della  relativa norma comunitaria o nazionale:

a) cessioni di beni e prestazioni di servizi, diverse  da  quelle di cui all’articolo 10, nn. da 1) a 4) e 9), effettuate nei confronti di un soggetto passivo che è debitore dell’imposta in un altro Stato membro dell’Unione europea, con l’annotazione «inversione contabile»;

b) cessioni di beni e prestazioni di  servizi  che  si  considerano effettuate fuori dell’Unione europea, con  l’annotazione  “operazione non soggetta”.

6-ter.  Le  fatture  emesse  dal  cessionario  di  un  bene  o  dal committente di un servizio in virtu’ di  un  obbligo  proprio  recano l’annotazione «autofatturazione»;

e) dopo l’articolo 21 è inserito il seguente:

«Art. 21-bis. – (Fattura semplificata). – 1. Fermo restando  quanto previsto dall’articolo 21, la fattura di  ammontare  complessivo  non superiore a cento euro,  nonché’  la  fattura  rettificativa  di  cui all’articolo  26,  può  essere  emessa  in  modalità   semplificata recando, in luogo di quanto  previsto  dall’articolo  21,  almeno  le seguenti indicazioni:

a) data di emissione;

b) numero progressivo che la identifichi in modo univoco;

c) ditta,  denominazione  o  ragione  sociale,  nome  e  cognome, residenza  o  domicilio  del  soggetto  cedente  o  prestatore,   del rappresentante   fiscale    nonché’    ubicazione    della    stabile organizzazione per i soggetti non residenti;

d) numero di partita IVA del soggetto cedente o prestatore;

e) ditta,  denominazione  o  ragione  sociale,  nome  e  cognome, residenza o domicilio del soggetto  cessionario  o  committente,  del rappresentante   fiscale    nonché’    ubicazione    della    stabile organizzazione per i soggetti non residenti; in alternativa, in  caso di soggetto stabilito nel territorio dello Stato può essere indicato il solo codice fiscale o il numero di partita IVA, ovvero, in caso di soggetto passivo stabilito  in  un  altro  Stato  membro  dell’Unione europea, il solo numero di identificazione IVA attribuito dallo Stato membro di stabilimento;

f) descrizione dei beni ceduti e dei servizi resi;

g)  ammontare  del   corrispettivo   complessivo   e   dell’imposta incorporata, ovvero dei dati che permettono di calcolarla;

h) per le fatture emesse ai sensi dell’articolo 26, il  riferimento alla fattura rettificata

e le indicazioni specifiche che vengono modificate.

2. La fattura semplificata non può essere emessa per  le  seguenti tipologie di operazioni:

a)  cessioni  intracomunitarie   di   cui   all’articolo   41   del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con  modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;

b) operazioni di cui all’articolo 21, comma 6-bis, lettera a).

3.  Con  decreto  di   natura   non   regolamentare   il   Ministro dell’economia e delle finanze può innalzare fino a quattrocento euro il limite di cui al comma 1, ovvero consentire l’emissione di fatture semplificate  anche  senza  limiti  di  importo  per  le   operazioni effettuate  nell’ambito  di  specifici  settori  di  attività  o  da specifiche tipologie di soggetti per  i  quali  le  pratiche  commerciali  o  amministrative  ovvero   le condizioni   tecniche   di   emissione    delle    fatture    rendono particolarmente difficoltoso il rispetto degli obblighi di  cui  agli articoli 13, comma 4, e 21, comma 2.»;

f) l’articolo 39, terzo comma, è sostituito dal seguente:

«I registri, i bollettari, gli schedari e i  tabulati,  nonché’  le fatture, le bollette doganali e  gli  altri  documenti  previsti  dal presente decreto devono essere conservati a norma dell’  articolo  22 del decreto del Presidente della Repubblica  29  settembre  1973,  n. 600.  Le  fatture   elettroniche   sono   conservate   in   modalità

elettronica,  in  conformità  alle  disposizioni  del  decreto   del Ministro dell’economia

e delle finanze adottato ai sensi dell’articolo 21,  comma  5,  del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Le fatture create in formato elettronico   e   quelle   cartacee   possono    essere    conservate elettronicamente. Il luogo di conservazione elettronica delle stesse, nonché’ dei registri e degli altri documenti  previsti  dal  presente decreto e da altre disposizioni, può essere situato in un altro Stato, a condizione che  con  lo  stesso esista  uno  strumento  giuridico   che   disciplini   la   reciproca assistenza. Il soggetto passivo stabilito nel territorio dello  Stato assicura,  per  finalità  di  controllo,   l’accesso   automatizzato all’archivio e che tutti i documenti ed i  dati  in  esso  contenuti,

compresi quelli che garantiscono l’autenticità e l’integrità  delle fatture  di  cui  all’articolo  21,  comma  3,  siano  stampabili   e trasferibili su altro supporto informatico.»;

g) all’articolo 74, settimo comma,  secondo  periodo,  le  parole

«l’indicazione della norma di cui al presente comma» sono  sostituite dalle seguenti «l’annotazione “inversione  contabile”  e  l’eventuale indicazione della norma di cui al presente comma».

 

326. Al decreto-legge 30  agosto  1993,  n.  331,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono apportate le seguenti modificazioni:

a)  all’articolo  38,  comma  5,  lettera  a),  dopo  la  parola:

«oggetto» sono inserite le seguenti: «di perizie o»;

b) l’articolo 39 è sostituito dal seguente:

«Art.  39.  –  (Effettuazione  delle  cessioni  e  degli   acquisti intracomunitari). – 1. Le cessioni intracomunitarie  e  gli  acquisti intracomunitari  di   beni   si   considerano   effettuati   all’atto dell’inizio del trasporto o della spedizione al cessionario o a terzi per suo conto, rispettivamente  dal  territorio  dello  Stato  o  dal territorio dello Stato membro di provenienza. Tuttavia se gli effetti traslativi o costitutivi si producono in un momento  successivo  alla consegna, le operazioni si considerano effettuate nel momento in  cui

si producono tali effetti e comunque dopo il decorso di un anno dalla consegna. Parimenti nel caso di  beni  trasferiti  in  dipendenza  di contratti estimatori e simili, l’operazione si  considera  effettuata all’atto della loro rivendita a terzi o del  prelievo  da  parte  del ricevente ovvero, se i beni non sono restituiti  anteriormente,  alla scadenza del termine pattuito dalle parti e  in  ogni  caso  dopo  il decorso di un anno dal ricevimento. Le disposizioni di cui al secondo e al terzo periodo operano  a  condizione  che  siano  osservati  gli adempimenti di cui all’articolo 50, comma 5.

2. Se anteriormente al verificarsi dell’evento indicato nel comma 1 è stata emessa la fattura relativa ad un’operazione intracomunitaria la  medesima  si  considera  effettuata,  limitatamente   all’importo fatturato, alla data della fattura.

3. Le cessioni ed i trasferimenti di  beni,.  di  cui  all’articolo 41,comma 1, lettera a), e comma 2, lettere b) e c),  e  gli  acquisti intra-comunitari di cui all’articolo 38, commi 2 e 3,  se  effettuati

in modo continuativo nell’arco di un periodo  superiore  ad  un  mese solare, si considerano effettuati al termine di ciascun mese.»;

c) all’articolo 41, comma  3,  dopo  la  parola:  «oggetto»  sono inserite le seguenti: «di perizie o»;

d) all’articolo 43 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, le parole: «escluso il comma 4,» sono soppresse;

2) il comma 3 è abrogato;

e) all’articolo 46 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al  comma  1,  secondo  periodo,  le  parole:  «unitamente  alla relativa norma» sono  sostituite  •alle  seguenti:  «con  l’eventuale indicazione della relativa norma comunitaria o nazionale»;

2) al comma 2, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Per le cessioni intracomunitarie di cui all’articolo 41, è emessa fattura a norma dell’articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26

ottobre 1972, n. 633, entro  il  giorno  15  del  mese  successivo  a  quello  di effettuazione   dell’operazione,   con   l’indicazione,   in    luogo dell’ammontare  dell’imposta,  che  si  tratta  di   operazione   non imponibile e con l’eventuale spe- cificazione della relativa norma comunitaria o nazionale.»;

3) al comma 2, secondo periodo, le  parole:  «o  committente»  sono soppresse;

4) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5.  Il  cessionario  di  un  acquisto  intracomunitario   di   cui all’articolo 38, commi 2 e 3, lettere b) e c), che non ha ricevuto la relativa fattura  entro  il  secondo  mese  successivo  a  quello  di effettuazione dell’operazione, deve emettere entro il giorno  15  del terzo mese  successivo  a  quello  di  effettuazione  dell’operazione stessa la fattura di cui al  comma  1,  in  unico  esemplare;  se  ha ricevuto una fattura indicante un corrispettivo  inferiore  a  quello reale deve emettere fattura integrativa entro il giorno 15  del  mese successivo alla registrazione della fattura originaria.»;

f) all’articolo 47 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«l. Le  fatture  relative  agli  acquisti  intracomunitari  di  cui all’articolo 38, commi 2 e 3, lettera b), previa integrazione a norma dell’articolo 46, comma 1,  sono  annotate  distintamente,  entro  il giorno 15 del mese successivo a quello di ricezione della fattura,  e con riferimento al mese precedente nel registro di  cui  all’articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 26  ottobre  1972,  n. 633, secondo l’ordine della numerazione, con l’indicazione anche  del corrispettivo delle operazioni espresso in valuta estera. Le  fatture

di cui all’articolo 46, comma 5, sono annotate entro  il  termine  di emissione  e  con   riferimento   al   mese   precedente.   Ai   fini dell’esercizio del diritto alla detrazione dell’imposta,  le  fatture sono annotate distintamente anche nel registro di cui all’articolo 25 del predetto decreto.»;

2) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. I soggetti di cui all’articolo 4, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,  n.  633,  non  soggetti passivi d’imposta annotano le fatture di cui al comma 1, previa  loro progressiva numerazione ed entro gli stessi termini indicati al comma

1) in apposito registro, tenuto e conservato a norma dell’articolo 39 dello stesso decreto n. 633 del 1972.»;

3) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Le fatture relative  alle  cessioni  intra-comunitarie  di  cui all’articolo 46, comma 2, sono annotate distintamente nel registro di cui all’articolo 23 del decreto del Presidente  della  Repubblica  26 ottobre 1972, n. 633, secondo l’ordine della numerazione ed entro  il termine di  emissione,  con  riferimento  al  mese  di  effettuazione dell’operazione.»;

g) all’articolo 49, comma 1, il primo periodo è  sostituito  dal seguente: «I soggetti  di  cui  all’articolo  4,  quarto  comma,  del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,  non soggetti   passivi   d’imposta,   che   hanno   effettuato   acquisti intracomunitari  per  i  quali  è  dovuta  l’imposta,  salvo  quanto

disposto nel comma  3  del  presente  articolo,  presentano,  in  via telematica ed entro ciascun mese,  una  dichiarazione  relativa  agli acquisti registrati  con  riferimento  al  secondo  mese  precedente, redatta in conformità al modello  approvato  con  provvedimento  del Direttore dell’Agenzia delle entrate.».

 

327. All’articolo 6, comma 2, del decreto legislativo  18  dicembre 1997, n. 471, le parole «non imponibili  o  esenti»  sono  sostituite dalle seguenti «non imponibili, esenti o non soggette ad IVA».

 

328. All’articolo 1 della legge 26 gennaio 1983,  n.  18,  dopo  il terzo comma è inserito il seguente:

«Le fatture di cui agli  articoli  21  e  21-bis  del  decreto  del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,  possono  essere emesse, alle condizioni previste dagli stessi articoli,  mediante  gli apparecchi misuratori fiscali di cui al primo comma. In tale caso  le fatture possono recare, per l’identificazione del soggetto cedente  o prestatore, in luogo delle indicazioni richieste dagli  articoli  21, comma 2, lettera c), e 21-bis, comma  1,  lettera  c),  dello  stesso decreto, i relativi dati identificativi determinati  con  il  decreto

del Ministro dell’economia e delle finanze di cui al terzo comma.».

 

329. All’articolo 1,  comma  1,  lettera  a),  primo  periodo,  del decreto-legge   29   dicembre   1983,   n.   746,   convertito,   con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17, dopo  le  parole: «soggetti a vigilanza doganale» sono inserite le seguenti:  «e  delle operazioni di cui all’articolo  21,  comma  6-bis,  del  decreto  del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633».

 

330. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 6, quinto comma, terzo periodo, le parole «di cui all’articolo 21, quarto comma, quarto periodo» sono sostituite  dalle seguenti «di cui all’articolo 21, comma  4,  terzo  periodo,  lettera

b)»;

b) all’articolo 8, primo comma, lettera  a),  terzo  periodo,  le parole «di cui all’articolo 21, quarto comma, secondo  periodo»  sono sostituite dalle seguenti «di cui all’articolo  21,  comma  4,  terzo periodo, lettera a)»;

c) all’articolo 23, primo comma, secondo periodo, le parole:  «di cui al quarto comma, seconda parte, dell’articolo 21» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all’articolo 21, comma 4, terzo periodo,  a),

c) e  d)»  e  le  parole:  «consegna  o  spedizione  dei  beni»  sono sostituite dalle seguenti; «effettuazione delle operazioni»;

d) all’articolo 23, terzo  comma,  secondo  periodo,  le  parole: «operazioni  non  imponibili  o  esenti  di  cui   al   sesto   comma dell’articolo 21» sono sostituite dalle seguenti: «operazioni di  cui all’articolo 21, commi 6 e 6-bis,», le parole: «e la relativa  norma» sono sostituite  dalle  seguenti:  «ed,  eventualmente,  la  relativa norma»;

e) all’articolo  24,  primo  comma,  primo  periodo,  le  parole:

«operazioni non imponibili di cui all’articolo  21,  sesto  comma  e, distintamente,  all’articolo  38-quater  e  quello  delle  operazioni esenti ivi indicate» sono sostituite dalle seguenti:  «operazioni  di cui all’articolo 21, commi 6  e  6-bis,  distintamente  per  ciascuna tipologia di operazioni ivi indicata»;

f) all’articolo 25,  terzo  comma,  le  parole:  «operazioni  non imponibili o esenti di cui al  sesto  comma  dell’articolo  21»  sono sostituite dalle seguenti: «operazioni di cui all’articolo 21,  commi 6 e 6-bis,» e le parole: «e la relativa norma» sono sostituite  dalle seguenti: «e, eventualmente, la relativa norma»;

g)  all’articolo  35,  comma  4,  secondo  periodo,  le   parole:

«nell’ultimo comma»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «nel  quinto comma»;

h) all’articolo 74-ter, comma 8, le  parole:  «dal  primo  comma, secondo periodo dell’articolo 21»  sono  sostituite  dalle  seguenti:

«dall’articolo 21, comma 1, quarto periodo».

 

331. All’articolo 1, secondo comma, lettera  a),  del  decreto  del Presidente della Repubblica  6  ottobre  1978,  n.  627,  le  parole:

«dell’articolo  21,  n.   1)»   sono   sostituite   dalle   seguenti:

«dell’articolo 21, comma 2, lettere c) e d)».

 

332. All’articolo 1,  comma  3,  primo  periodo,  del  decreto  del Presidente della Repubblica  14  agosto  1996,  n.  472,  le  parole:

«dall’articolo 21, quarto comma, secondo  periodo,»  sono  sostituite dalle seguenti: «dall’articolo 21, comma 4,  terzo  periodo,  lettera a),».

 

333. Al decreto del Presidente della Repubblica 21  dicembre  1996, n. 696, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 2, comma  1,  lettera  d),  le  parole:  «di  cui all’articolo 21, comma 4»sono  sostituite  dalle  seguenti:  «di  cui all’articolo 21, comma 4, terzo periodo, lettera a)»;

b) all’articolo 3, comma 3 , le parole: «nell’articolo 21, quarto comma» sono sostituite dalle seguenti: «nell’articolo  21,  comma  4, terzo periodo, lettera a)».

 

334. All’articolo 1, comma 109, della legge 30  dicembre  2004,  n.311,  le  parole:  «all’articolo  21,  comma  2,  lettera  a)»   sono sostituite dalle seguenti: «all’articolo 21, comma 2, lettera c)».

 

335. Le disposizioni di cui ai commi da  325  a  334  del  presente articolo si applicano alle operazioni effettuate  a  partire  dal  1° gennaio 2013.

(Omissis).

 

365. Le seguenti disposizioni si applicano ai titolari  di  reddito di  impresa  industriale  e  commerciale,  agli  esercenti  attività agricole di cui all’articolo  4  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 26 ottobre  1972,  n.  633,  e  successive  modificazioni, nonché’ ai titolari di reddito di lavoro  autonomo,  che  hanno  sede operativa ovvero domicilio fiscale, nonché’  il  proprio  mercato  di riferimento nei comuni di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 1° giugno 2012,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana del 6 giugno 2012, n. 130, diversi in  ogni caso da quelli che hanno i requisiti per accedere  ai  contributi  di cui  all’articolo  3  del  decreto-legge  6  giugno  2012,   n.   74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto  2012,  n.  122, ovvero all’articolo 3-bis del decreto-legge 6  luglio  2012,  n.  95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che possano  dimostrare  di  aver  subito  un  danno  economico  diretto, causalmente  conseguente  agli  eventi  sismici  del   maggio   2012,

evidenziato da almeno due delle seguenti condizioni:

a) una diminuzione del volume d’affari nel periodo  giugno-novembre 2012, rispetto al corrispondente  periodo  dell’anno  2011,  che  sia superiore di almeno il 20 per cento rispetto alla variazione rilevata dall’ISTAT  dell’indice  sul  fatturato  del  settore  produttivo  di appartenenza ovvero  delle  vendite  ovvero  della  produzione  lorda vendibile registrato nello stesso periodo  dell’anno  2012,  rispetto all’anno 2011;

b) utilizzo di strumenti di sostegno al reddito per  fronteggiare il calo di attività  conseguente  al  sisma  (CIGO-CIGS  e  deroghe) ovvero riduzione di personale  conseguente  al  sisma  rispetto  alla dotazione di personale occupato al 30 aprile 2012;

c) riduzione, superiore di almeno il 20 per cento rispetto a quella media  nazionale  resa  disponibile  dal  Ministero  dello   sviluppo economico  dell’anno  2011,  dei  consumi  per  utenze  nel   periodo giugno-novembre 2012, rispetto al  corrispondente  periodo  dell’anno 2011,  come  desunti  dalle  bollette  rilasciate,  nei  periodi   di riferimento, dalle aziende fornitrici;

d) contrazione superiore del 20 per cento, registrata  nel  periodo giugno-novembre 2012, rispetto allo stesso  periodo  dell’anno  2011, dei  costi  variabili,  quali  quelli  delle  materie  prime,   delle provvigioni, dei semilavorati, dei prodotti destinati alla vendita.

 

366. A fronte del danno economico diretto subito di  cui  al  comma 365, per il pagamento, senza applicazione delle sanzioni, dei tributi e dei contributi previdenziali e assistenziali, nonché’ dei premi per l’assicurazione  obbligatoria  dovuti  fino  al  30  giugno  2013,  i soggetti di cui al comma 365, possono accedere  al  finanziamento  di cui al comma 367, entro le date stabilite ai sensi del comma 373.

 

367. Per i pagamenti dovuti ai sensi del comma 366  i  soggetti  di cui  al  comma  365  possono   chiedere   ai   soggetti   autorizzati all’esercizio del credito operanti nei territori di cui  all’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, un  finanziamento, assistito  dalla  garanzia  dello  Stato,   nei   termini   stabiliti dall’articolo 11, comma 7, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213. A

tale  fine,  i  predetti  soggetti  finanziatori  possono   contrarre finanziamenti, secondo contratti tipo  definiti  previa  integrazione della convenzione di cui  al  predetto  articolo  11,  comma  7,  del decreto-legge n. 174 del 2012, convertito, con  modificazioni,  dalla legge  n.  213  del  2012,  tra  la  Cassa  depositi  e  prestiti   e

l’Associazione bancaria  italiana,  assistiti  dalla  garanzia  dello Stato, nei limiti dell’importo di cui al predetto articolo 11,  comma 7, ai sensi dell’articolo 5, comma 7, lettera  a),  secondo  periodo,

del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,  convertito,   con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. Con decreto  del Ministro dell’economia e delle  finanze  sono  concesse  le  garanzie dello Stato di cui al presente comma e sono definiti i criteri  e  le modalità di operatività delle stesse. Le garanzie  dello  Stato  di cui al presente comma  sono  elencate  nell’allegato  allo  stato  di previsione  del  Ministero  dell’economia  e  delle  finanze  di  cui all’articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

 

368. Per accedere al finanziamento i soggetti di cui al  comma  365 presentano:

a)  ai  Presidenti  delle  Regioni  Emilia-Romagna,  Lombardia  e Veneto, nella loro qualità di Commissari delegati, anche ai fini dei successivi controlli di rito in collaborazione  con  l’Agenzia  delle entrate o con la Guardia di Finanza, nonché’ ai soggetti finanziatori una auto dichiarazione, ai sensi dell’articolo  47  del  decreto  del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.  445,  e  successive modificazioni,  che  attesta  la  ricorrenza  di  almeno  una   delle condizioni di cui al comma 365, lettere a), b), c) e  d)  nonché’  la circostanza che il danno economico diretto subito in occasione  degli eventi sismici è stato tale da determinare la  crisi  di  liquidità che ha impedito il tempestivo versamento dei  tributi,  contributi  e premi di cui al comma 366;

b) ai soli soggetti finanziatori:

1)  copia  del  modello   di   cui   al   comma   371,   presentato telematicamente all’Agenzia delle entrate;

2) i modelli di pagamento per gli importi di cui al comma 366.

 

369. I soggetti finanziatori comunicano all’Agenzia delle entrate i dati identificativi dei soggetti che omettono  i  pagamenti  previsti nel piano di ammortamento, nonché’ i relativi importi,  per  la  loro successiva  iscrizione,  con  gli  interessi  di  mora,  a  ruolo  di riscossione.

 

370. Gli interessi relativi ai finanziamenti  erogati,  nonché  le spese strettamente necessarie alla loro gestione, sono corrisposti ai soggetti finanziatori mediante un credito di imposta di importo pari, per  ciascuna  scadenza  di  rimborso,  all’importo   relativo   agli interessi e alle spese dovuti. Il credito di imposta è  utilizzabile ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio  1997,  n. 241, senza applicazione del limite di cui all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ovvero può essere  ceduto  secondo  quanto previsto  dall’articolo  43-ter  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. La quota capitale è restituita dai soggetti di cui al comma 365 secondo  il  piano  di  ammortamento definito nel contratto di finanziamento.

371. Con provvedimento del Direttore della Agenzia delle entrate è approvato il modello indicato al comma 368, lettera b), n. 1), idoneo altresì ad esporre distintamente i diversi importi dei versamenti da effettuare, nonché’ sono stabiliti  i  tempi  e  le  modalità  della relativa presentazione.  Con  analogo  provvedimento  possono  essere disciplinati modalità e  tempi  di  trasmissione  all’Agenzia  delle entrate, da parte dei  soggetti  finanziatori, dei  dati  relativi  ai finanziamenti  erogati  e  al  loro  utilizzo,  nonché’   quelli   di attuazione del comma 369.

 

372. Ai fini del monitoraggio dei limiti di spesa, l’Agenzia  delle entrate comunica al Ministero dell’economia e delle  finanze  i  dati risultanti  dal  modello  di  cui  al  comma  371,   i   dati   delle compensazioni effettuate dai soggetti finanziatori per  la  fruizione del credito d’imposta e i dati trasmessi dai soggetti finanziatori.

 

373. L’efficacia delle disposizioni di cui ai commi da 365 a 372 è subordinata alla previa verifica della loro compatibilità  da  parte

dei  competenti  Organi  comunitari.   Con   decreto   del   Ministro dell’economia e delle finanze  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana è data notizia della positiva  verifica  e sono stabilite le date dell’anno 2013 entro le quali  i  soggetti  di cui  al  comma  365  possono   chiedere   ai   soggetti   autorizzati all’esercizio del credito il finanziamento di cui al comma 367 e sono effettuati i pagamenti di cui al comma 366.

 

374.  Al  primo  periodo  del  comma  2  dell’articolo  3-bis   del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,  convertito,  con  modificazioni,

dalla legge 7 agosto  2012,  n.  135,  sono  aggiunte,  in  fine,  le seguenti parole: «, nonché’ le  spese  strettamente  necessarie  alla gestione dei medesimi finanziamenti».

 

375. All’articolo 10, comma 14, del decreto-legge 22  giugno  2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto  2012,  n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole «il Ministero dell’economia e  delle  finanze»  sono sostituite dalle seguenti «i Commissari delegati di cui  all’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012,  n.  74,  ai  sensi  del comma 4 dello stesso articolo 1 del citato decreto-legge  n.  74  del 2012»;

b) dopo le parole «Ai  relativi  oneri,  nel  limite  di  euro  2 milioni per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014» sono  aggiunte  le seguenti: «da trasferirsi ai Commissari delegati per il pagamento  di quanto dovuto in relazione alla predetta convenzione».

376. Nel comma 4 dell’articolo 3-bis  del  decreto-legge  6  luglio 2012, n. 95, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  7  agosto 2012, n. 135, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «In tutti i casi di risoluzione  del  contratto  di  finanziamento,  il  soggetto finanziatore chiede al beneficiario  la  restituzione  del  capitale,

degli  interessi  e  di  ogni altro  onere  dovuto.  In  mancanza   di tempestivo  pagamento  spontaneo,  lo  stesso  soggetto  finanziatore comunica al Presidente della Regione, per la successiva iscrizione  a

ruolo, i dati identificativi del debitore e l’ammontare dovuto, fermo restando il recupero da parte del soggetto finanziatore  delle  somme erogate e dei relativi interessi  nonché’  delle  spese  strettamente necessarie  alla   gestione   dei   finanziamenti,   non   rimborsati spontaneamente dal  beneficiario,  mediante  compensazione  ai  sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997,  n.  241.  Le somme riscosse a mezzo ruolo sono riversate in apposito  capitolo  di entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo  per la ricostruzione».

 

377. Con decreto del Ministro  dell’economia  e  delle  finanze  di natura  non  regolamentare  sono  adottate  linee  guida  dirette  ad assistere gli enti territoriali colpiti dal sisma di maggio  2012  ai fini dell’accesso al credito nell’ambito  delle  risorse  disponibili presso la Banca di sviluppo del Consiglio d’Europa (CEB).

 

378. Al fine di  garantire  il  rispetto  dei  vincoli  di  finanza pubblica  e  la  migliore   attuazione   di   quanto   disposto   dal decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e  dall’articolo  67-septies  del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito,  con  modificazioni, dalla  legge  7  agosto  2012,  n.  134,  le  disposizioni   di   cui all’articolo 11, comma 6-bis, del decreto-legge 10 ottobre  2012,  n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre  2012,  n. 213, si interpretano  nel  senso  che,  per  i  titolari  di  reddito d’impresa, i titolari di lavoro autonomo, nonché’ per  gli  esercenti attività agricole che hanno sede operativa ovvero domicilio  fiscale nei Comuni di Ferrara e Mantova, le agevolazioni di cui  al  medesimo articolo 11, commi da 7 a 7-quater, si  applicano  esclusivamente  se dotati dei requisiti per accedere, limitatamente ai danni  subiti  in relazione alle attività  dagli  stessi  rispettivamente  svolte,  ai contributi di cui all’articolo 3 del decreto-legge 6 giugno 2012,  n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge  1°  agosto  2012,  n. 122, ovvero all’articolo 3-bis del decreto-legge 6  luglio  2012,  n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

 

379. La disposizione  di  cui  all’articolo  11,  comma  5,  ultimo periodo, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012,

n. 213, si interpreta  nel  senso  che  le  ritenute  ivi  previste includono  altresì  i  contributi  previdenziali  e   assistenziali, nonché’ i premi per l’assicurazione obbligatoria, sia per la quota  a carico dell’impresa sia per quella a carico del lavoratore.

 

380. Al fine di assicurare  la  spettanza  ai  Comuni  del  gettito dell’imposta  municipale  propria,  di  cui   all’articolo   13   del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, per gli anni 2013 e 2014:

a) è soppressa la riserva allo Stato di  cui  al  comma  11  del citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011;

b)  è  istituito,  nello  stato  di  previsione  del   Ministero dell’interno, il Fondo di solidarietà comunale che è alimentato con una quota dell’imposta municipale propria, di spettanza  dei  comuni, di cui al citato articolo 13  del  decreto-legge  n.  201  del  2011, definita con decreto del Presidente del Consiglio  dei  Ministri,  su

proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto  con il  Ministro  dell’interno,  previo  accordo  da  sancire  presso  la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, da emanare entro  il  30 aprile 2013 per l’anno 2013 ed entro il 31 dicembre 2013  per  l’anno 2014. In caso di mancato  accordo,  il  decreto  del  Presidente  del Consiglio  dei  ministri  è  comunque  emanato  entro  i  15  giorni successivi. L’ammontare iniziale del  predetto  Fondo  è  pari,  per l’anno 2013, a 4.717,9 milioni di euro e, per l’anno 2014, a  4.145,9

milioni di euro.

Corrispondentemente, nei predetti esercizi è  versata  all’entrata del  bilancio  statale  una  quota  di  pari   importo   dell’imposta municipale   propria,   di   spettanza   dei   comuni.   A    seguito dell’emanazione del decreto di cui al primo periodo, è rideterminato l’importo  da  versare  all’entrata  del  bilancio  dello  Stato.  La eventuale  differenza  positiva  tra  tale   nuovo   importo   e   lo stanziamento iniziale è versata  al  bilancio  statale,  per  essere riassegnata al fondo medesimo.  Il  Ministro  dell’economia  e  delle finanze  è  autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le occorrenti variazioni di bilancio.  Le  modalità  di  versamento  al bilancio dello Stato sono determinate con il medesimo DPCM;

c) la dotazione del Fondo di solidarietà comunale  di  cui  alla lettera b) è incrementata della somma di 890,5 milioni di  euro  per l’anno 2013 e di 318,5 milioni di euro per l’anno  2014;  i  predetti importi considerano quanto previsto dal comma 381;

d) con il medesimo DPCM di cui alla lettera b) sono  stabiliti  i criteri  di  formazione  e  di  riparto  del  Fondo  di  solidarietà comunale, tenendo anche conto per i singoli comuni:

1) degli effetti finanziari derivanti  dalle  disposizioni  di  cui alle lettere a) ed f);

2) della definizione dei costi e dei fabbisogni standard;

3) della dimensione demografica e territoriale; .

4) della dimensione del gettito dell’imposta municipale propria  ad aliquota base di spettanza comunale;

5) della diversa incidenza delle  risorse  soppresse  di  cui  alla lettera e) sulle risorse complessive per l’anno 2012;

6)  delle  riduzioni  di  cui  al  comma  6  dell’articolo  16  del decreto-legge 26 luglio 2012, n. 95, convertito,  con  modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

7) dell’esigenza di  limitare  le  variazioni,  in  aumento  ed  in diminuzione, delle risorse disponibili ad aliquota  base,  attraverso l’introduzione di un’appropriata clausola di salvaguardia;

e) sono soppressi il fondo sperimentale di  riequilibrio  di  cui all’articolo 2 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23,  nonché’ i trasferimenti erariali a favore dei comuni della Regione  Siciliana e  della  Regione   Sardegna,   limitatamente   alle   tipologie   di trasferimenti  fiscalizzati  di  cui   ai.   decreti   del   Ministro dell’interno, di concerto  con  il  Ministro  dell’economia  e  delle finanze, del 21 giugno 2011 e del 23 giugno 2012;

f) e’ riservato allo Stato  il  gettito  dell’imposta  municipale propria di cui all’articolo 13 del citato decreto-legge  n.  201  del 2011, derivante dagli immobili ad  uso  produttivo  classificati  nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota  standard  dello  0,76  per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13;

g)  i  comuni  possono  aumentare  sino  a  0,3  punti  percentuali l’aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo del citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011  per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;

h) sono abrogati il comma 11 dell’articolo 13 del decreto-legge  n. 201 del 2011, i commi 3 e 7 dell’articolo 2 del  decreto  legislativo n. 23 del 2011; per gli anni 2013 e 2014 non operano i commi 1, 2, 4, 5, 8 e 9 del medesimo articolo 2. Il comma 17  dell’articolo  13  del decreto-legge n.  201  del  2011  continua  ad  applicarsi  nei  soli territori delle regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d’Aosta e delle Province autonome di Trento e Bolzano;

i) gli importi relativi alle lettere a), c),  e)  ed  f)  possono essere modificati a seguito della verifica del  gettito  dell’imposta municipale propria riscontrato per il 2012, da effettuarsi  ai  sensi del comma 3 dell’articolo 5 dell’Accordo del 1° marzo 2012 presso  la Conferenza Stato città e autonomie locali. Il Ministro dell’economia e delle finanze e autorizzato ad apportare le  conseguenti  variazioni compensative di bilancio.

(Omissis).

 

381. Per l’anno 2013 è differito al 30 giugno 2013 il termine perla deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all’articolo 151 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

 

382. Entro il 28 febbraio 2013 il Ministero dell’interno eroga ai comuni delle Regioni a statuto ordinario ed ai comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna un importo, a titolo di anticipo su quanto spettante per l’anno 2013 a titolo di Fondo di solidarietà comunale. L’importo dell’attribuzione è pari, per ciascun comune delle regioni a statuto ordinario, al 20 per cento di quanto spettante per l’anno 2012 a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio e pari al 20 per cento, per ciascun comune della Regione Siciliana e della Regione Sardegna, di quanto spettante per l’anno 2012 a titolo di trasferimenti erariali. Ai fini di cui al presente comma si considerano validi i dati relativi agli importi spettanti pubblicati sul sito internet del Ministero dell’interno alla data del 31 dicembre 2012.

 

383. La verifica del gettito dell’imposta municipale propria dell’anno 2012, di cui al comma 6-bis dell’articolo 9 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, avviene utilizzando anche i dati relativi alle aliquote e ai regimi agevolativi deliberati dai singoli comuni e raccolti dall’IFEL nell’ambito dei propri compiti istituzionali sulla base di una metodologia concordata con il Ministero dell’economia e delle finanze.

 

384. Per gli anni 2013 e 2014, le disposizioni vigenti in materia di sanzioni che richiamano il fondo sperimentale di riequilibrio o i trasferimenti erariali in favore dei comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna si intendono riferite al fondo di solidarietà comunale.

 

385. L’articolo 4, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, non si applica all’Istituto per la finanza e l’economia locale-IFEL.

 

386. Per gli anni 2013 e 2014, il contributo  di  cui  all’articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 30  dicembre  1992,  n.  504,  e successive modificazioni, è rideterminato nella misura dello 0,6 per mille ed è calcolato sulla quota di gettito dell’imposta  municipale propria  relativa  agli  immobili  diversi  da  quelli  destinati  ad abitazione principale e relative pertinenze, spettante al  comune  ai sensi dei commi da 380 a 387.

 

387. All’articolo 14 del decreto-legge 6  dicembre  2011,  n.  201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre  2011,  n.  214, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole da  «svolto  mediante  l’attribuzione»  a «legge 14 settembre 2011, n. 248,» sono  sostituite  dalle  seguenti:

«svolto in regime  di  privativa  pubblica  ai  sensi  della  vigente normativa ambientale»;

b) il comma 9 è sostituito dal seguente:

«9. La tariffa è  commisurata  alle  quantità  e  qualità  medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in  relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica  27  aprile  1999,  n.  158.  Fino  all’attuazione   delle disposizioni di cui  al  comma  9-bis,  la  superficie  delle  unità immobiliari a  destinazione  ordinaria  iscritte  o  iscrivibili  nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo  è  costituita  da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di  produrre rifiuti urbani e assimilati. Ai fini dell’applicazione del tributo si

considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini  della  Tassa per lo smaltimento dei  rifiuti  solidi  urbani  di  cui  al  decreto legislativo 13 novembre 1993, n. 507  (TARSU),  o  della  Tariffa  di igiene ambientale prevista dall’articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997,  n.  22  (TIA  1)  o  dall’articolo  238  del  decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (TIA 2). Ai fini dell’attività  di accertamento, il comune, per le  unità  immobiliari  a  destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto  edilizio  urbano,  può considerare come superficie assoggettabile  al  tributo  quella  pari all’80 per cento della superficie  catastale  determinata  secondo  i criteri stabiliti dal regolamento di cui al  decreto  del  Presidente della Repubblica  23  marzo  1998,  n.  138.  Con  provvedimento  del direttore  dell’Agenzia  del  territorio,   sentita   la   Conferenza

Stato-città ed  autonomie  locali  e  l’Associazione  Nazionale  dei Comuni Italiani sono stabilite le procedure di interscambio dei  dati tra i comuni e la predetta Agenzia. Per le altre  unità  immobiliari la superficie assoggettabile al tributo rimane quella calpestabile»;

c) dopo il comma 9 è aggiunto il seguente comma:

«9-bis. Nell’ambito della cooperazione tra i comuni e l’Agenzia del territorio  per  la  revisione  del  catasto,  vengono  attivate   le procedure per l’allineamento  tra  i  dati  catastali  relativi  alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati  riguardanti  la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna  di  ciascun comune, al fine di addivenire alla  determinazione  della  superficie assoggettabile al tributo pari all’80 per cento di  quella  catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal  regolamento  di  cui  al decreto del Presidente della Repubblica n. 138  del  1998.  I  comuni comunicano ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e  nel  rispetto  dell’articolo  6 della legge 27 luglio 2000, n. 212;

d) il comma 12 è abrogato;

e) al comma 34 è aggiunto, alla fine, il seguente  periodo:  «Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica  e  la numerazione civica  interna  ed  esterna  di  ciascun  comune,  nella dichiarazione  delle  unità  immobiliari  a  destinazione  ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il  numero civico di ubicazione dell’immobile  e  il  numero  dell’interno,  ove esistente»;

f) il comma 35 è sostituito dal  seguente:  «35.  I  comuni,  in deroga all’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre  1997,  n. 446, possono affidare, fino al 31  dicembre  2013,  la  gestione  del tributo o della tariffa di cui al comma 29,  ai  soggetti  che,  alla data  del  31  dicembre  2012,  svolgono,  anche  disgiuntamente,  il servizio di gestione dei rifiuti  e  di  accertamento  e  riscossione della TARSU, della TIA 1 o della TIA 2. Il  versamento  del  tributo, della tariffa di cui al comma 29 nonché’ della maggiorazione  di  cui al comma 13 è effettuato, in  deroga  all’articolo  52  del  decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, secondo le disposizioni di  cui all’articolo 17 del  decreto  legislativo  9  luglio  1997,  n.  241, nonché’, tramite apposito bollettino di  conto  corrente  postale  al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo  17,  in quanto compatibili. Con uno o più decreti del direttore generale del Dipartimento  delle  finanze  del  Ministero  dell’economia  e  delle finanze, di concerto con il Direttore dell’Agenzia  delle  entrate  e sentita l’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, sono  stabilite le modalità di versamento,  assicurando  in  ogni  caso  la  massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti  interessati, prevedendo anche forme che rendano possibile la  previa  compilazione dei modelli di pagamento. Il tributo e la  maggiorazione,  in  deroga all’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, sono versati esclusivamente al comune. Il versamento del tributo, della tariffa di cui al comma 29 nonché’ della maggiorazione di cui al  comma  13  per l’anno di riferimento è  effettuato  in  quattro  rate  trimestrali, scadenti nei mesi di gennaio, aprile,  luglio  e  ottobre.  I  comuni possono variare la scadenza e il numero delle rate di versamento. Per l’anno 2013, il termine di versamento della prima  rata  è  comunque posticipato ad aprile, ferma restando la facoltà per  il  comune  di posticipare ulteriormente tale termine. Per l’anno  2013,  fino  alla determinazione delle tariffe ai sensi dei commi 23  e  29,  l’importo delle corrispondenti rate è determinato in  acconto,  commisurandolo all’importo versato, nell’anno precedente, a titolo di TARSU o di TIA 1 oppure di TIA 2. Per le nuove occupazioni decorrenti dal 1° gennaio 2013,  l’importo  delle  corrispondenti  rate  di  cui   al   periodo precedente è determinato tenendo conto delle tariffe  relative  alla TARSU o alla TIA 1 oppure alla TIA 2 applicate dal  comune  nell’anno precedente. In ogni caso il versamento a conguaglio è effettuato con la rata successiva alla determinazione delle  tariffe  ai  sensi  dei commi 23 e 29. Per l’anno 2013, il pagamento della  maggiorazione  di cui al comma 13 è effettuato in base alla misura  standard,  pari  a 0,30 euro per  metro  quadrato,  senza  applicazione  di  sanzioni  e interessi, contestualmente al tributo o alla tariffa di cui al  comma 29, alla  scadenza  delle  prime  tre  rate.  L’eventuale  conguaglio riferito all’incremento della  maggiorazione  fino  a  0,40  euro  è effettuato al momento del pagamento dell’ultima rata.  E’  consentito il pagamento in unica soluzione entro il mese di  giugno  di  ciascun anno».

 

(Omissis).

 

473. Al comma 2 dell’articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002,

n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio  2003,

n.  27,  e  successive  modificazioni,  sono  apportate  le  seguenti modificazioni:

 

1) al primo periodo, le parole «1°  luglio  2011»  sono  sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2013»;

2) al secondo periodo, le parole «30 giugno 2012»  sono  sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2013»;

3) al terzo periodo, le parole «30  giugno  2012»  sono  sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2013».

 

(Omissis).

 

480. Il comma 1-ter dell’articolo 40  del  decreto-legge  6  luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  15  luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«1-ter. A decorrere dal 1° luglio 2013, l’aliquota dell’imposta sul valore aggiunto del 21 per cento e’ rideterminata nella misura del 22 per cento».

(Omissis).

 

483. A decorrere dal 1° gennaio 2013,  all’articolo  12,  comma  1, lettera c), del testo unico delle imposte  sui  redditi,  di  cui  al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  e successive modificazioni, le parole: «800 euro  per  ciascun  figlio, compresi i figli  naturali  riconosciuti,  i  figli  adottivi  e  gli affidati o affiliati. La detrazione  e’  aumentata  a  900  euro  per ciascun figlio di età inferiore a tre anni. Le  predette  detrazioni sono aumentate di  un  importo  pari  a  220  euro  per  ogni  figlio portatore di handicap» sono sostituite dalle seguenti: «950 euro  per ciascun figlio, compresi  i  figli  naturali  riconosciuti,  i  figli

adottivi o affidati. La detrazione è  aumentata  a  1.220  euro  per ciascun figlio di età inferiore a tre anni. Le  predette  detrazioni sono aumentate di  un  importo  pari  a  400  euro  per  ogni  figlio portatore di handicap».

 

484. All’articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre  1997,  n. 446,  e  successive  modificazioni,  sono   apportate   le   seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera a):

1) al numero 2), le parole:  «4.600  euro»  e  «10.600  euro»  sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «7.500 euro»  e  «13.500 euro»;

2) al numero 3), le parole:  «9.200  euro»  e  «15.200  euro»  sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «15.000 euro» e  «21.000 euro»;

b) il comma 4-bis è sostituito dal seguente:

«4-bis. Per i soggetti di cui all’articolo 3, comma 1,  lettere  da

a) ad e), sono ammessi in deduzione, fino a concorrenza,  i  seguenti importi:

a) euro 8.000 se la base imponibile non supera euro 180.759,91;

b) euro 6.000 se la base imponibile supera euro 180.759,91  ma  non euro 180.839,91;

c) euro 4.000 se la base imponibile supera euro 180.839,91  ma  non euro 180.919,91;

d) euro 2.000 se la base imponibile supera euro 180.919,91  ma  non euro 180.999,91;

d-bis) per i soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettere b)  e

c), l’importo delle deduzioni indicate nelle lettere da a) a  d)  del presente comma e’ aumentato, rispettivamente, di euro 2.500, di  euro 1.875, di euro 1.250 e di euro 625».

 

485. Le disposizioni dell’articolo 11 del  decreto  legislativo  15 dicembre 1997, n. 446, come da ultimo modificato dal  comma  484  del presente articolo, si applicano a  decorrere  dal  periodo  d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013. Entrotale data,  il Governo regola, previa intesa in sede di Conferenza permanente per  i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e di Bolzano, i rapporti  finanziari  con  le  regioni  e  le  province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  in  modo  che   sia   garantita l’invarianza delle risorse  spettanti  a  legislazione  vigente  alle stesse regioni e province autonome.

 

(Omissis).

 

488. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla tabella A, parte II, il numero 41-bis) è abrogato;

b) alla tabella A, parte III, dopo il numero 127-duodevicies)  è aggiunto il seguente:

«127-undevicies) le prestazioni di cui ai numeri 18), 19), 20), 21) e 27-ter) dell’articolo 10, primo comma, rese in favore dei  soggetti indicati nello stesso numero 27-ter) da cooperative  sociali  e  loro consorzi in esecuzione di contratti di appalto e  di  convenzioni  in generale».

 

489. All’articolo 1, comma 331, della legge 27  dicembre  2006,  n. 296, il primo e il secondo periodo sono soppressi.

 

490. Le  disposizioni  dei  commi  488  e  489  si  applicano  alle operazioni effettuate sulla base di contratti stipulati  dopo  il  31 dicembre 2013.

 

491. Il  trasferimento  della  proprietà  di  azioni  e  di  altri strumenti  finanziari   partecipativi   di   cui   al   sesto   comma dell’articolo 2346 del codice civile, emessi  da  società  residenti nel territorio dello Stato, nonché’  di  titoli  rappresentativi  dei predetti strumenti indipendentemente  dalla  residenza  del  soggetto

emittente, è soggetto ad un’imposta  sulle  transazioni  finanziarie con l’aliquota dello 0,2 per cento sul valore della  transazione.  E’ soggetto  all’imposta  di  cui  al  precedente   periodo   anche   il trasferimento di proprietà di azioni che avvenga per  effetto  della conversione di obbligazioni. L’imposta  non  si  applica  qualora  il trasferimento della proprietà avvenga per successione  o  donazione.

Per valore della transazione si intende il  valore  del  saldo  netto delle  transazioni  regolate  giornalmente   relative   al   medesimo strumento finanziario e concluse nella stessa giornata  operativa  da un medesimo soggetto, ovvero il corrispettivo versato.  L’imposta  è dovuta indipendentemente dal luogo di conclusione della transazione e dallo  Stato  di  residenza  delle  parti   contraenti.   L’aliquota. dell’imposta è ridotta alla metà per i trasferimenti che  avvengono in mercati regolamentati e  sistemi  multilaterali  di  negoziazione.

Sono  escluse  dall’imposta  le  operazioni   di   emissione   e   di annullamento dei titoli azionari e dei predetti strumenti finanziari, nonché’ le operazioni di conversione in azioni di nuova  emissione  e le  operazioni  di  acquisizione  temporanea   di   titoli   indicate nell’articolo 2, punto  10,  del  regolamento  (CE)  1287/2006  della Commissione del 10 agosto 2006. Sono altresì esclusi dall’imposta  i trasferimenti  di  proprietà  di   azioni   negoziate   in   mercati regolamentari o  sistemi  multilaterali  di  negoziazione  emesse  da società la cui capitalizzazione media nel mese di novembre dell’anno precedente a quello in cui avviene il trasferimento di proprietà sia inferiore a 500 milioni di euro.

 

492.  Le  operazioni  su  strumenti  finanziari  derivati  di   cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,  e  successive  modificazioni,  che  abbiano   come   sottostante prevalentemente uno o più strumenti finanziari di cui al comma  491, o il cui valore dipenda prevalentemente da uno o più degli  strumenti finanziari di cui al medesimo  comma,  e  le  operazioni  sui  valori mobiliari di cui all’articolo 1, comma Ibis, lettere  c)  e  d),  del medesimo decreto  legislativo,  che  permettano  di  acquisire  o  di vendere prevalentemente uno o più strumenti  finanziari  di  cui  al comma 491 o che comportino un regolamento in contanti determinato con riferimento  prevalentemente  a  uno  o  più  strumenti   finanziari

indicati al precedente comma, inclusi warrants,  covered  warrants  e certificates, sono soggette, al momento della conclusione, ad imposta in misura  fissa,  determinata  con  riferimento  alla  tipologia  di strumento e al valore del contratto, secondo la  tabella  3  allegata alla presente legge. L’imposta è dovuta indipendentemente dal luogo.

di conclusione della transazione e dallo  Stato  di  residenza  delle parti contraenti. Nel caso in cui  le  operazioni  di  cui  al  primo periodo  prevedano   come   modalità   di   regolamento   anche   il trasferimento  delle  azioni  o  degli  altri  strumenti   finanziari

partecipativi, il trasferimento della proprietà  di  tali  strumenti finanziari  che  avviene  al  momento  del  regolamento  è  soggetto all’imposta con le modalità e nella misura previste dal  comma  491.

Per le operazioni che avvengono in mercati  regolamentati  o  sistemi multilaterali di negoziazione, la medesima imposta in  misura  fissa, ridotta a 1/5, potrà essere determinata con riferimento al valore di un  contratto  standard  (lotto)  con   il   decreto   del   Ministro dell’economia e finanze di cui al comma 500, tenendo conto del valore medio del contratto standard (lotto) nel trimestre precedente.

 

493. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui  ai  commi 491 e 492, per  mercati  regolamentati  e  sistemi  multilaterali  di negoziazione si intendono i mercati definiti ai  sensi  dell’articolo 4, paragrafo 1,  punti  14  e  15,  della  direttiva  2004/39/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio del 21  aprile  2004  degli  Stati membri dell’Unione europea e degli Stati aderenti  all’Accordo  sullo spazio economico europeo, inclusi  nella  lista  di  cui  al  decreto ministeriale emanato ai sensi dell’articolo 168-bis del  decreto  del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

494. L’imposta di cui al comma 491 è dovuta dal soggetto a  favore del quale avviene il trasferimento; quella di cui  al  comma  492  è dovuta nella misura ivi stabilita da ciascuna delle controparti delle operazioni. L’imposta di cui ai commi 491 e 492  non  si  applica  ai soggetti che si interpongono nelle medesime operazioni. Nel  caso  di trasferimento della proprietà di azioni e  strumenti  finanziari  di

cui al comma 491, nonché’ per le operazioni su strumenti  finanziari. di cui al  comma  492,  l’imposta  è  versata  dalle  banche,  dalle società  fiduciarie  e  dalle  imprese  di  investimento   abilitate all’esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi  e delle attività di investimento, di cui all’articolo 18  del  decreto legislativo 24 febbraio 1998,  n.  58,  e  successive  modificazioni, nonché’   dagli   altri   soggetti    che    comunque    intervengono nell’esecuzione  delle  predette   operazioni,   ivi   compresi   gli intermediari non residenti. Qualora  nell’esecuzione  dell’operazione intervengano più soggetti tra quelli  indicati  nel  terzo  periodo, l’imposta è versata da colui che riceve direttamente dall’acquirente o dalla controparte finale l’ordine di esecuzione. Negli  altri  casi l’imposta è versata dal contribuente. Gli intermediari e  gli  altri soggetti  non  residenti  che  intervengono  nell’operazione  possono nominare  un  rappresentante  fiscale  individuato  tra  i   soggetti indicati nell’articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 che risponde, negli stessi termini e con le stesse  responsabilità  del  soggetto   non   residente,   per   gli adempimenti dovuti in relazione  alle  operazioni  di  cui  ai  commi precedenti. Il versamento dell’imposta deve essere  effettuato  entro il giorno sedici del mese successivo a quello del trasferimento della proprietà di cui al comma 491 o della conclusione  delle  operazioni di cui al comma 492. Sono esenti da imposta le operazioni  che  hanno come controparte l’Unione europea,  la  Banca  centrale  europea,  le banche centrali degli Stati membri dell’Unione europea  e  le  banche centrali e gli organismi che gestiscono anche le riserve ufficiali di altri Stati, nonché’ gli enti od organismi internazionali  costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia. L’imposta di cui ai commi 491 e 492 non si applica:

a) ai soggetti che effettuano le transazioni e le  operazioni  di cui ai commi 491 e 492, nell’ambito dell’attività di  supporto  agli scambi, e limitatamente alla stessa, come definita  dall’articolo  2,

paragrafo 1,  lettera  k),  del  regolamento  (UE)  n.  236/2012  del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 marzo 2012;

b)  ai  soggetti  che  effettuano,  per  conto  di  una  società emittente, le transazioni e le operazioni di cui ai commi 491  e  492 in vista di favorire la liquidità delle azioni emesse dalla medesima società emittente, nel quadro delle  pratiche  di  mercato  ammesse, accettate dall’Autorità dei mercati finanziari in applicazione della direttiva 2003/ 6/CE del Parlamento Europeo e del  Consiglio  del  28 gennaio 2003 e della direttiva 2004/72/CE della  Commissione  del  29 aprile 2004;

c) agli enti  di  previdenza  obbligatoria,  nonché’  alle  forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252;

d) alle transazioni ed alle operazioni tra società fra le  quali sussista il rapporto di controllo di  cui  all’articolo  2359,  commi primo, n. 1) e 2), e secondo del codice civile, ovvero a  seguito  di operazioni di riorganizzazione aziendale effettuate  alle  condizioni indicate nel decreto di cui al comma 500.

e) alle transazioni e alle operazioni relative a prodotti e servizi qualificati  come  etici   o   socialmente   responsabili   a   norma dell’articolo 117-ter del decreto legislativo 24  febbraio  1998,  n. 58, e della relativa normativa di attuazione.

 

495. Le operazioni effettuate sul mercato finanziario italiano sono soggette ad un’imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza  relative agli strumenti finanziari di cui ai commi 491  e  492.  Si  considera attività di negoziazione ad alta frequenza  quella  generata  da  un algoritmo  informatico  che  determina  in  maniera   automatica   le decisioni relative all’invio,  alla  modifica  o  alla  cancellazione degli ordini e dei relativi parametri, laddove l’invio, la modifica o la cancellazione degli ordini su strumenti finanziari della  medesima

specie sono effettuati. con un intervallo minimo inferiore al  valore stabilito con il decreto del Ministro dell’economia e  delle  finanze di cui al comma 500. Tale valore non può comunque essere superiore a mezzo secondo. L’imposta si applica con un’aliquota  dello  0,02  per cento sul controvalore degli ordini annullati o modificati che in una giornata di borsa  superino  la  soglia  numerica  stabilita  con  il decreto di cui al precedente periodo. Tale soglia non  può  in  ogni caso essere inferiore al 60 per cento degli ordini trasmessi.

 

496. L’imposta di cui al comma 495 è dovuta dal soggetto per conto del quale sono eseguiti gli ordini di cui al medesimo comma.  Ai  fui del versamento, si applicano, in quanto compatibili, le  disposizioni di cui al comma 494.

 

497. L’imposta di cui ai commi 491,  492  e  495  si  applica  alle transazioni  concluse  a  decorrere  dal  1°   marzo   2013   per   i trasferimenti di cui al comma 491 e per le operazioni di cui al comma 495 relative ai citati trasferimenti, e a  decorrere  dal  1°  luglio 2013 per le operazioni di cui al comma 492 e per  quelle  di  cui  al comma 495 su strumenti finanziari derivati. Per il 2013 l’imposta  di cui al comma 491, primo periodo, è fissata nella misura  dello  0,22 per cento; quella del sesto periodo del medesimo comma è fissata  in misura pari a 0,12 per cento. L’imposta dovuta sui  trasferimenti  di proprietà di cui al comma 491, sulle operazioni di cui al comma  492 e sugli ordini di cui al comma 495  effettuati  fino  alla  fine  del terzo mese solare successivo alla data di pubblicazione  del  decreto di cui al comma 500 è versata non prima del giorno sedici del  sesto mese successivo a detta data.

 

498. Ai fini dell’accertamento, delle sanzioni e della  riscossione dell’imposta di cui ai commi 491, 492 e 495 nonché’ per  il  relativo contenzioso si applicano le disposizioni in materia  di  imposta  sul valore aggiunto, in quanto compatibili.  Le  sanzioni  per  omesso  o ritardato versamento si applicano esclusivamente  nei  confronti  dei soggetti  tenuti  a  tale  adempimento,  che  rispondono  anche   del pagamento   dell’imposta.   Detti   soggetti    possono    sospendere l’esecuzione dell’operazione fino a che non ottengano  provvista  per

il versamento dell’imposta.

 

499. L’imposta di cui ai commi 491, 492 e 495 non è deducibile  ai fini  delle  imposte  sui  redditi  e  dell’imposta  regionale  sulle attività produttive.

 

500. Con decreto del Ministro dell’economia e finanze,  da  emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in  vigore  della  presente legge, sono stabilite le modalità di  applicazione  dell’imposta  di cui  ai  commi  da  491  a  498,  compresi  gli  eventuali   obblighi dichiarativi. Con uno o più provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate possono essere previsti gli adempimenti e le  modalità per l’assolvimento dell’imposta di cui ai commi da 491 a 498.

 

501. All’articolo 164, comma 1, lettera b), del testo  unico  delle imposte  sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  come  modificato,  da  ultimo, dall’articolo 4, comma 72, della legge 28  giugno  2012,  n.  92,  le parole: «nella misura del  27,5  per  cento»  sono  sostituite  dalle seguenti: «nella  misura  del  20  per  cento».  Resta  fermo  quanto previsto dal comma 73 del citato articolo 4 della  legge  n.  92  del 2012.

 

502. Al comma 14 dell’articolo 23 del decreto-legge 6 luglio  2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,  n. 111, le parole: «al 31 dicembre 2012» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2017».

 

503. All’articolo 20, comma 2, del decreto-legge 6  dicembre  2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre  2011, n. 214, le parole:  «al  31  dicembre  2014»  sono  sostituite  dalle seguenti: «al 31 dicembre 2019».

 

504. All’articolo 20, comma 1, del decreto-legge 6  dicembre  2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre  2011, n. 214, le parole: «in tre rate di pari importo  da  versare:  a)  la prima, entro il termine di scadenza dei versamenti  del  saldo  delle imposte sui redditi dovute per  il  periodo  d’imposta  2012;  b)  la seconda e la terza entro  il  termine  di  scadenza  dei  versamenti, rispettivamente, della prima e della seconda o unica rata di  acconto delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta 2014» sono

sostituite dalle seguenti: «in un’unica  rata  da  versare  entro  il termine di scadenza  dei  versamenti  del  saldo  delle  imposte  sui redditi dovute per il periodo d’imposta 2012».

 

505. All’articolo 20, comma 1-bis,  del  decreto-legge  6  dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22  dicembre 2011, n. 214, al primo periodo, le parole: «I termini  di  versamento di cui al comma 1 si applicano» sono sostituite dalle  seguenti:  «Il termine di versamento di cui al comma 1 si applica»;  e,  al  secondo periodo, le parole: «su ciascuna rata» sono soppresse.

 

506. All’articolo 1, comma 2-bis, del  decreto-legge  24  settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22  novembre 2002, n. 265, e successive modificazioni, e’ aggiunto,  in  fine,  il seguente periodo: «La percentuale indicata nel comma 2 è aumentata:

a) per il periodo d’imposta in corso  alla  data  del  31  dicembre 2012, allo 0,50 per cento, in deroga alle disposizioni  dell’articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212;

b) a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2012, allo 0,45 per cento».

 

507. All’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 24 settembre  2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre  2002, n. 265, e successive modificazioni, e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Se nel 2013 l’ammontare del credito  d’imposta  non  ancora compensato o ceduto a norma delle disposizioni precedenti,  aumentato dell’imposta da versare, eccede  il  2,50  per  cento  delle  riserve matematiche dei  rami  vita  iscritte  nel  bilancio  dell’esercizio, l’imposta da versare per tale anno è corrispondentemente ridotta; in ciascuno degli anni successivi tale percentuale  è  ridotta  di  0,1 punti percentuali fino al 2024  ed  è  pari  all’1,25  per  cento  a partire dal 2025.».

 

508. A decorrere dall’anno 2013, per i contratti  di  assicurazione sulla vita e di capitalizzazione stipulati entro il 31 dicembre  1995 da  soggetti  esercenti  attività  commerciali,  si   applicano   le disposizioni introdotte dal decreto legislativo 18 febbraio 2000,  n. 47. I redditi costituiti dalla differenza tra il valore della riserva matematica di ciascuna polizza alla data del 31  dicembre  2012  e  i premi versati si considerano corrisposti a tale data; la ritenuta  è applicata a titolo di imposta, ai sensi dell’articolo 6  della  legge 26 settembre 1985, n. 482 ed è versata,  nella  misura  del  60  per cento, entro il 16 febbraio 2013; la  residua  parte  è  versata,  a partire dal 2014, in quattro rate. annuali di pari importo  entro  il 16 febbraio di ciascun anno. La provvista della ritenuta può  essere acquisita dall’impresa di assicurazione mediante la  riduzione  della predetta riserva.

 

509. Nel sesto periodo della nota 3-ter del-l’ articolo  13  della. tariffa. allegata al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  26 ottobre 1971, n. 642, dopo le parole «e, limitatamente all’anno 2012, nella misura massima di euro 1.200» sono  inserite  le  seguenti:  «,nonché’, a decorrere dall’anno 2013, nella  misura  massima  di  euro 4.500 se il cliente è soggetto diverso da persona fisica.»

(Omissis).

 

511. Sono compresi tra i crediti d’imposta ammessi  alla  copertura delle riserve tecniche nonché’ tra gli attivi delle gestioni separate delle imprese di assicurazione  anche  i  crediti  d’imposta  di  cui all’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n.  265, e successive modificazioni.

 

512. Ai soli fini della determinazione delle imposte  sui  redditi, per i periodi d’imposta 2013, 2014 e 2015,  i  redditi  dominicale  e agrario sono rivalutati del 15 per cento.  Per  i  terreni  agricoli, nonché’  per  quelli  non  coltivati,  posseduti   e   condotti   dai coltivatori  diretti  e  dagli  imprenditori  agricoli  professionali iscritti nella previdenza agricola, la rivalutazione è pari al 5 per cento.  L’incremento  si  applica   sull’importo   risultante   dalla rivalutazione operata ai sensi dell’articolo 3, comma 50, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Ai fini della  determinazione  dell’acconto delle imposte sui redditi dovute per  l’anno  2013,  si  tiene  conto delle disposizioni di cui al presente comma.

 

513. I commi 1093 e 1094 dell’articolo 1 della  legge  27  dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, sono abrogati e le  opzioni esercitate ai sensi dei medesimi commi perdono efficacia con  effetto dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data  del  31 dicembre  2014.  Ai  fini  della  determinazione  dell’acconto  delle imposte sui redditi dovuto per  il  periodo  d’imposta  successivo  a quello  in  corso  al  31  dicembre  2014,  si  tiene   conto   delle disposizioni di cui al presente comma.

 

514. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze possono essere adottate disposizioni transitorie per l’applicazione del comma 513.

 

515. Nello stato di previsione del Ministero dell’economia e  delle finanze è istituito, a decorrere dal 2014, un fondo  finalizzato  ad escludere dall’ambito di applicazione  dell’imposta  regionale  sulle attività produttive, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997,

n.  446,  le  persone  fisiche  esercenti  le  attività  commerciali indicate all’articolo 55 del testo unico delle imposte  sui  redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986, n. 917, e successive modificazioni, ovvero arti  e  professioni,  che non  si  avvalgono  di  lavoratori  dipendenti  o  assimilati  e  che impiegano,  anche  mediante  locazione,  beni  strumentali   il   cui ammontare  massimo  è   determinato   con   decreto   del   Ministro dell’economia e delle finanze adottato previo parere  conforme  delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, che  si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione del relativo schema. La dotazione annua del predetto fondo è di  188  milioni  di euro per l’anno 2014, di 252 milioni di euro per l’anno  2015,  e  di 242 milioni di euro a decorrere dall’anno 2016.

(Omissis).

 

518. All’articolo 19 del decreto-legge 6  dicembre  2011,  n.  201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 13, le  parole:  «dal  2011»  sono  sostituite  dalle seguenti: «dal 2012»;

b) al comma 15-bis:

1) le parole: «Per i soggetti che prestano lavoro all’estero per lo Stato italiano, per una sua suddivisione politica o amministrativa  o per un suo ente locale e le persone fisiche che  lavorano  all’estero

presso organizzazioni internazionali cui  aderisce  l’Italia  la  cui residenza fiscale in Italia sia determinata, in deroga agli  ordinari criteri previsti dal Testo Unico delle imposte sui redditi,  in  base ad accordi internazionali ratificati,» sono soppresse;

2) i periodi secondo e sesto sono soppressi;

c) dopo il comma 15-bis è inserito il seguente:

«15-ter. Per gli immobili di cui al comma 15-bis e per gli immobili non locati assoggettati all’imposta di cui al comma 13  del  presente articolo non si applica l’articolo 70, comma 2, del  testo  unico  di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,  n. 917, e successive modificazioni»;

d) al comma 17, dopo le parole: «persone fisiche»  sono  aggiunte le seguenti: «,  ivi  comprese  quelle  relative  alle  modalità  di versamento dell’imposta in acconto e a saldo»;

e) al comma 18, le  parole:  «dal  2011»  sono  sostituite  dalle seguenti: «dal 2012»;

f) al comma 20, al primo periodo, le parole: «il 2011  e»  e,  al secondo periodo, le parole: «detenuti in Paesi della Unione europea o in Paesi aderenti allo Spazio economico Europeo che  garantiscono  un adeguato scambio di informazioni» sono soppresse;

g) al comma 22, dopo le parole: «persone fisiche»  sono  aggiunte le seguenti: «,  ivi  comprese  quelle  relative  alle  modalità  di versamento dell’imposta in acconto e a saldo»;

h) al  comma  23,  le  parole:  «,  disponendo  comunque  che  il versamento delle imposte di cui ai commi 13 e 18 è effettuato  entro il termine del versamento a saldo delle imposte sui redditi  relative all’anno di riferimento» sono soppresse.

519. I versamenti relativi all’imposta sul  valore  degli  immobili situati  all’estero  e  all’imposta  sul   valore   delle   attività finanziarie  detenute  all’estero  effettuati  per  l’anno  2011   in conformità al provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 5 giugno 2012 si considerano eseguiti in acconto per l’anno 2012,

ai sensi, rispettivamente, dei commi 17 e  22  dell’articolo  19  del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come da ultimo  modificati  dal

comma 518 del presente articolo.

520. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,  e  successive  modificazioni,  sono   apportate   le   seguenti modificazioni:

a) all’articolo 10, primo comma, numero 4), il primo  periodo  è sostituito  dal  seguente:  «le  operazioni   relative   ad   azioni, obbligazioni o altri titoli non rappresentativi di merci  e  a  quote sociali,  eccettuati  la  custodia  e  l’amministrazione  dei  titoli nonché’  il  servizio  di  gestione  individuale  di  portafogli;  le

operazioni relative a  valori  mobiliari  e  a  strumenti  finanziari diversi  dai  titoli,  incluse  le  negoziazioni  e  le  opzioni   ed eccettuati la custodia e l’amministrazione  nonché’  il  servizio  di gestione individuale di portafogli»;

b) all’articolo  36,  terzo  comma,  è  aggiunto,  in  fine,  il seguente periodo: «Le disposizioni del presente comma  si  applicano, altresì, ai soggetti  che  svolgono  sia  il  servizio  di  gestione individuale di portafogli, ovvero prestazioni di mandato,  mediazione o intermediazione relative al predetto servizio, sia attività esenti

dall’imposta ai sensi dell’articolo 10, primo comma».

521. Le  disposizioni  di  cui  al  comma  520  si  applicano  alle operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2013.

 

(Omissis).

 

524. Al testo unico delle imposte sui redditi, di  cui  al  decreto del  Presidente  della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,   e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo  15,  comma  1,  dopo  la  lettera  i-octies)  è aggiunta la seguente: «i-novies) le erogazioni liberali in denaro  al Fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato, di cui all’articolo 45,

comma 1, lettera e), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica  30  dicembre  2003,  n.  398,  effettuate  mediante versamento  bancario  o  postale  ovvero  secondo   altre   modalità stabilite con apposito decreto del  Ministro  dell’economia  e  delle finanze»;

b) all’articolo 78, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. Dall’imposta lorda si detrae, fino a  concorrenza  del  suo ammontare, un  importo  pari  al  19  per  cento  dell’onere  di  cui all’articolo 15, comma 1, lettera i-novies).».

(Omissis).

 

526. All’articolo 1, comma 1324, della legge 27 dicembre  2006,  n. 296,  e  successive  modificazioni,  sono   apportate   le   seguenti modificazioni:

a) le parole: «e 2012» sono sostituite dalle seguenti: «, 2012  e 2013»;

b) e’ aggiunto, in fine,  il  seguente  periodo:  «La  detrazione relativa all’anno  2013  non  rileva  ai  fini  della  determinazione dell’acconto IRPEF per l’anno 2014».

 

527. Decorsi sei  mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della presente legge, i crediti di importo fino a duemila euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo  e  sanzioni, iscritti in ruoli resi esecutivi  fino  al  31  dicembre  1999,  sono automaticamente annullati.  Ai  fini  del  conseguente  discarico  ed eliminazione dalle scritture patrimoniali  dell’ente  creditore,  con decreto del Ministero dell’Economia e delle finanze sono stabilite le modalità di trasmissione agli  enti  interessati  dell’elenco  delle quote annullate e di rimborso agli  agenti  della  riscossione  delle relative spese per le procedure esecutive poste in essere.

 

528. Per i crediti diversi da quelli di cui al comma 527,  iscritti in ruoli resi  esecutivi  fino  al  31  dicembre  1999,  esaurite  le attività di competenza, l’agente della riscossione provvede a  darne notizia all’ente creditore, anche in via telematica, con le modalità stabilite dal decreto di cui allo stesso comma 527.

 

529. Ai crediti previsti dai commi 527 e 528 non si  applicano  gli articoli 19 e 20 del decreto legislativo 13 aprile 1999,  n.  112  e, fatti  salvi  i  casi  di  dolo,  non  si  procede  a   giudizio   di responsabilità amministrativo e contabile.

 

530. All’articolo 3, comma 12, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2  dicembre  2005, n. 248, le parole: «31 dicembre 2010» sono sostituite dalle seguenti:

«31 dicembre 2011» e le parole: «31 dicembre  2013»  sono  sostituite dalle  seguenti:  «31  dicembre   2014».   All’articolo   36,   commi 4-quinquies e 4-sexies, del decreto-legge 31 dicembre 2007,  n.  248,

convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008,  n.  31, le parole: «31 dicembre 2013»,  ovunque  ricorrano,  sono  sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2014», le  parole:  «31  dicembre  2010»

sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2011» e le parole: «  1° gennaio 2014», sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2015».

 

531.  Con  decreto  di  natura  non  regolamentare   del   Ministro dell’Economia e delle finanze da emanarsi entro il 30 giugno 2013  è istituito, senza maggiori oneri per la finanza pubblica, il  Comitato di indirizzo e verifica dell’attività di riscossione mediante  ruolo effettuata ai sensi dell’articolo 3 del  decreto-legge  30  settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge  2  dicembre 2005, n. 248. Il Comitato è composto da un  magistrato  della  Corte dei Conti, anche in pensione, con funzione di  Presidente,  e  da  un massimo di ulteriori sei componenti, appartenenti  due  al  Ministero dell’Economia e delle finanze, uno  all’Agenzia  delle  entrate,  uno all’Istituto Nazionale della Previdenza  Sociale  ed  i  restanti,  a rotazione, espressione degli altri enti creditori  che  si  avvalgono delle società del Gruppo Equitalia.

 

532. Con il decreto di cui al comma 531 sono stabilite le modalità di funzionamento del Comitato e di nomina dei relativi componenti,  i requisiti che gli stessi devono possedere  e  il  termine  di  durata delle rispettive cariche.

 

533. Il Comitato elabora annualmente criteri:

a) di individuazione  delle  categorie  dei  crediti  oggetto  di recupero  coattivo  e  linee  guida  a  carattere  generale  per   lo svolgimento mirato e selettivo dell’azione di riscossione  che  tenga conto della capacità operativa  degli  agenti  della  riscossione  e dell’economicità della stessa azione;

b)  di  controllo  dell’attività   svolta   sulla   base   delle indicazioni impartite.

 

534.  I  criteri  sono   approvati   con   decreto   del   Ministro dell’economia e  delle  finanze,  previo  parere  obbligatorio  delle Commissioni parlamentari competenti ed operano per l’anno  successivo a quello in cui sono stati approvati.

 

535. Le disposizioni di cui ai commi da 531 a 534 si applicano alle quote affidate agli agenti  della  riscossione  a  decorrere  dal  1° gennaio 2013.

 

536. Nel comma 6  dell’articolo  23-quinques  del  decreto-legge  6 luglio 2012, n. 95, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole «la direzione della  giustizia  tributaria  e»  sono soppresse;

b) le parole «sono trasferite» sono sostituite dalle seguenti «è trasferita»;

c)  le  parole  «gli  attuali  titolari»  sono  sostituite  dalle seguenti «l’attuale titolare»;

d) le parole da «,direzione legislazione» fino a «ad  esercitare» sono sostituite dalla seguente «esercita»;

e) le parole «coordinamento della» sono soppresse.

 

537. A decorrere dalla data di entrata  in  vigore  della  presente legge, gli enti e le  società  incaricate  per  la  riscossione  dei tributi, di seguito denominati «concessionari  per  la  riscossione», sono tenuti a sospendere  immediatamente  ogni  ulteriore  iniziativa finalizzata alla riscossione delle somme iscritte a ruolo o affidate, su  presentazione  di  una  dichiarazione  da  parte  del   debitore, limitatamente alle partite relative agli atti espressamente  indicati dal debitore, effettuata ai sensi del comma 538.

 

538. Ai fini di quanto stabilito al comma 537, entro novanta giorni

dalla notifica, da parte del concessionario per la  riscossione,  del primo atto  di  riscossione  utile  o  di  un  atto  della  procedura cautelare o esecutiva eventualmente  intrapresa  dal   concessionario   il   contribuente

presenta al concessionario per la riscossione una dichiarazione anche con modalità telematiche, con la quale  venga  documentato  che  gli atti emessi dall’ente creditore prima  della  formazione  del  ruolo,

ovvero la successiva cartella di pagamento o l’avviso per i quali  si procede, sono stati interessati:

a) da prescrizione o decadenza del diritto  di  credito  sotteso, intervenuta in data antecedente a quella in  cui  il  ruolo  è  reso esecutivo;

b) da un provvedimento di sgravio emesso dall’ente creditore;

c) da una sospensione amministrativa  comunque  concessa  dall’ente creditore;

d) da una sospensione giudiziale, oppure da una sentenza che  abbia annullato in tutto o in parte la pretesa dell’ente creditore,  emesse in un giudizio al quale il concessionario per la riscossione  non  ha preso parte;

e) da un pagamento effettuato, riconducibile al ruolo  in  oggetto, in data antecedente alla  formazione  del  ruolo  stesso,  in  favore dell’ente creditore;

f) da qualsiasi altra  causa  di  non  esigibilità  del  credito sotteso.

 

539. Entro il termine di  dieci  giorni  successivi  alla  data  di presentazione  della  dichiarazione  di  cui   al   comma   538,   il concessionario per la riscossione  trasmette  all’ente  creditore  la dichiarazione presentata dal debitore e la documentazione allegata al fine di avere conferma dell’esistenza delle ragioni del  debitore  ed ottenere,  in  caso  affermativo,  la  sollecita  trasmissione  della sospensione  o  dello  sgravio  direttamente   sui   propri   sistemi informativi. Decorso il termine di ulteriori sessanta  giorni  l’ente creditore è tenuto, con propria comunicazione inviata al debitore  a mezzo  raccomandata  con  ricevuta  di  ritorno  o  a   mezzo   posta elettronica certificata  ai  debitori  obbligati  all’attivazione,  a confermare allo stesso la correttezza della documentazione  prodotta, provvedendo, in  paritempo,  a  trasmettere  in  via  telematica,  al concessionario della  riscossione  il  conseguente  provvedimento  di sospensione   o   sgravio,   ovvero   ad   avvertire   il    debitore dell’inidoneità  di  tale  documentazione  a  mantenere  sospesa  la riscossione, dandone, anche in  questo  caso,  immediata  notizia  al concessionario della riscossione per  la  ripresa  dell’attività  di recupero del credito iscritto a ruolo.

 

540. In caso di mancato invio, da parte dell’ente creditore,  della comunicazione prevista dal comma 539 e di  mancata  trasmissione  dei conseguenti flussi informativi al concessionario  della  riscossione,

trascorso inutilmente il termine di duecentoventi giorni  dalla  data di  presentazione  della  dichiarazione  del  debitore  allo   stesso concessionario della riscossione, le partite di cui al comma 537 sono annullate di diritto e quest’ultimo  è  considerato  automaticamente discaricato dei relativi ruoli. Contestualmente sono eliminati  dalle scritture patrimoniali dell’ente creditore i corrispondenti importi.

 

541. Ferma restando la responsabilità penale, nel caso in  cui  il contribuente, ai sensi del comma 538, produca  documentazione  falsa, si applica la sanzione  amministrativa  dal  100  al  200  per  cento dell’ammontare delle somme dovute, con un importo minimo di 258 euro.

 

542. I concessionari per la riscossione sono tenuti a fornire  agli enti creditori il massimo supporto per l’automazione  delle  fasi  di trasmissione di  provvedimenti  di  annullamento  o  sospensione  dei carichi iscritti a ruolo.

 

543. Le disposizioni di cui ai commi da  537  a  542  si  applicano anche  alle  dichiarazioni   presentate   al   concessionario   della riscossione prima della data di  entrata  in  vigore  della  presente legge. L’ente  creditore  invia  la  comunicazione  e  provvede  agli adempimenti di cui al comma  539,  entro  90  giorni  dalla  data  di pubblicazione  della   presente   legge;   in   mancanza,   trascorso inutilmente il termine di 220 giorni dalla stessa data, le partite di cui al comma 537 sono annullate di diritto ed il concessionario della riscossione è considerato automaticamente discaricato  dei  relativi ruoli. Contestualmente sono eliminati  dalle  scritture  patrimoniali dell’ente creditore i corrispondenti importi.

 

544. In tutti i casi di riscossione coattiva di debiti fino a mille euro  ai  sensi  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29 settembre 1973, n.  602,  intrapresa  successivamente  alla  data  di entrata in vigore della presente disposizione, salvo il caso  in  cui l’ente creditore abbia notificato al  debitore  la  comunicazione  di inidoneità della documentazione ai  sensi  del  comma  539,  non  si procede alle azioni cautelari  ed  esecutive  prima  del  decorso  di centoventi  giorni  dall’invio,  mediante  posta  ordinaria,  di  una comunicazione contenente il dettaglio delle iscrizioni a ruolo.

545. La lettera gg-quinquies)  del  comma  2  dell’articolo  7  del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito,  con  modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, è abrogata.

546. Dalle disposizioni di cui ai commi da 537  a  544  non  devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

(Omissis).

 

549. Alla lettera b) dell’articolo 1, comma  204,  della  legge  24 dicembre 2007, n. 244, le parole: «per l’anno 2012»  sono  sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2012 e 2013» e le parole:  «per  l’anno 2013» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2013 e 2014».

(Omissis).

 

555. Al comma 7 dell’articolo 6, del decreto legislativo  6  maggio 2011, n. 68, le parole «a decorrere dal 2013» sono  sostituite  dalle seguenti: «a decorrere dal 2014».

 

556. All’articolo  8  del  decreto-legge  6  giugno  2012,  n.  74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto  2012,  n.  122, dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:

«3.1 Le disposizioni di cui al  comma  3,  si  applicano  anche  al comune di Marsciano colpito dagli  eventi  sismici  del  15  dicembre 2009, di cui al decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri 22dicembre2009, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  4,  del  7 gennaio 2010.

3.2 Per il comune di cui al comma 3.1 non è  dovuta  la  quota  di imposta riservata allo Stato sugli immobili di proprietà dei  comuni di cui all’articolo 13, comma 11, secondo periodo, del  decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,  dalla  legge 22 dicembre 2011, n. 214,  così  come  modificato  dall’articolo  4, comma  5,  lettera  g),  del  decreto-legge  2  marzo  2012,  n.  16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n.  44,  e non si applica il comma 17, del medesimo articolo.

3.3 Il comune di cui al comma 3.1 può  esentare  dalla  tassa  per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, le occupazioni necessarie per le  opere  di ricostruzione».

(Omissis).

 

561. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2013.

 

(Omessi gli allegati).

 

 

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