7 Gennaio, 2014

Decreto legge 30 dicembre 2013, n. 151, in G.U. n. 304 del 30.12.2013

(Omissis).

 

                                Art. 7

                      Misure per la Regione Sardegna

  1. I pagamenti dei tributi e gli adempimenti sospesi ai  sensi  del
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 novembre  2013,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 dicembre  2013,  n.  283,  come
modificato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze  20
dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 dicembre  2013,
n. 300, sono effettuati tra il 24 gennaio  e  il  17  febbraio  2014,
senza applicazione di sanzioni e interessi.
  2. Fermo restando l'obbligo di versamento nei termini previsti, per
il pagamento dei tributi di cui al comma  1,  i  soggetti  ricompresi
nell'ambito di applicazione del decreto di cui al comma 1 che abbiano
subito danni possono chiedere ai soggetti  autorizzati  all'esercizio
del  credito  operanti  nei  territori  di  cui  al   comma   1,   un
finanziamento assistito dalla  garanzia  dello  Stato,  della  durata
massima di due anni. A tale fine, i  predetti  soggetti  finanziatori
possono contrarre finanziamenti, secondo contratti tipo definiti  con
apposita convenzione tra la societa' Cassa depositi e prestiti SpA  e
l'Associazione bancaria  italiana,  assistiti  dalla  garanzia  dello
Stato,  fino  ad  un  massimo  di  90  milioni  di  euro,  ai   sensi
dell'articolo  5,  comma  7,  lettera  a),   secondo   periodo,   del
decreto-legge  30   settembre   2003,   n.   269,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003,  n.  326,  e  successive
modificazioni.  Nel  caso  di  titolari  di  reddito   d'impresa   il
finanziamento puo' essere richiesto limitatamente ai danni subiti  in
relazione  all'attivita'  d'impresa.   Con   decreto   del   Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 15 gennaio  2014,
sono concesse le garanzie dello Stato di cui al presente comma e sono
definiti i criteri e le modalita' di operativita'  delle  stesse.  Le
garanzie  dello  Stato  di  cui  al  presente  comma  sono   elencate
nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia  e
delle finanze di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n.
196.
  3. I soggetti di cui al comma  2,  per  accedere  al  finanziamento
presentano ai soggetti finanziatori di cui al  medesimo  comma  2  la
documentazione prevista dal comma 5.
  4. I soggetti finanziatori di cui al comma 2 comunicano all'Agenzia
delle entrate i dati  identificativi  dei  soggetti  che  omettono  i
pagamenti previsti nel piano  di  ammortamento,  nonche'  i  relativi
importi, per la loro successiva  iscrizione,  con  gli  interessi  di
mora, a ruolo di riscossione.
  5. Per accedere al finanziamento di cui al comma 2, i  contribuenti
ivi indicati presentano ai soggetti finanziatori di cui  al  medesimo
comma un'autocertificazione, ai sensi dell'articolo  47  del  decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,  n.  445,  volta  a
attestare i danni subiti ed  il  nesso  di  causalita'  con  l'evento
alluvionale di novembre 2013, nonche' copia del  modello  di  cui  al
comma 7, presentato telematicamente all'Agenzia  delle  entrate,  nel
quale sono indicati i versamenti sospesi di  cui  al  comma  2  e  la
ricevuta  che  ne  attesta  la  corretta  trasmissione.  Ai  soggetti
finanziatori deve essere altresi'  trasmessa  copia  dei  modelli  di
pagamento relativi ai versamenti effettuati.
  6. Gli interessi relativi  ai  finanziamenti  erogati,  nonche'  le
spese strettamente necessarie alla loro gestione, sono corrisposti ai
soggetti finanziatori di cui al comma 2, nei limiti di spesa  di  cui
al comma 10, mediante un credito di  imposta  di  importo  pari,  per
ciascuna scadenza di rimborso, all'importo relativo agli interessi  e
alle spese dovuti. Il credito di imposta  e'  utilizzabile  ai  sensi
dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza
applicazione di limiti di importo, ovvero puo' essere ceduto  secondo
quanto previsto dall'articolo 43-ter del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. La quota capitale e' restituita
dai soggetti di cui al comma 2 a partire dal 1° luglio  2014  secondo
il piano di ammortamento definito nel contratto di finanziamento.
  7. Con provvedimento del Direttore della Agenzia delle  entrate  da
adottare entro il 15 gennaio 2014, e' approvato il  modello  indicato
al comma 5,  idoneo  altresi'  ad  esporre  distintamente  i  diversi
importi dei versamenti da effettuare, nonche' sono stabiliti i  tempi
e  le   modalita'   della   relativa   presentazione.   Con   analogo
provvedimento  possono  essere  disciplinati  modalita'  e  tempi  di
trasmissione  all'Agenzia  delle  entrate,  da  parte  dei   soggetti
finanziatori, dei dati relativi ai finanziamenti erogati  e  al  loro
utilizzo, nonche' quelli di attuazione del comma 3.
  8. Ai fini del monitoraggio dei limiti di  spesa,  l'Agenzia  delle
entrate comunica al Ministero dell'economia e delle  finanze  i  dati
risultanti dal modello di cui al comma 5, i dati delle  compensazioni
effettuate dai soggetti finanziatori per  la  fruizione  del  credito
d'imposta e i dati trasmessi dai soggetti finanziatori.
  9. In relazione alle disposizioni di cui al comma 1,  le  dotazioni
finanziarie della Missione di spesa «Politiche  economico-finanziarie
e di bilancio» - Programma  «Regolazioni  contabili,  restituzioni  e
rimborsi d'imposta» sono ridotte di 90 milioni  di  euro  per  l'anno
2013. Le predette dotazioni sono incrementate  di  pari  importo  per
l'anno 2014.
  10. Agli oneri derivanti dal comma 6, pari a 3,2  milioni  di  euro
per l'anno 2014 si provvede a valere  sulle  risorse  giacenti  sulla
contabilita' speciale intestata al Commissario straordinario  di  cui
Ordinanza del  Capo  del  Dipartimento  della  Protezione  civile  20
novembre 2013, n. 122 che vengono a tal fine versati all'entrata  del
bilancio dello Stato nel  medesimo  anno.  Alla  compensazione  degli
effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento  netto
derivanti dall'attuazione del presente comma,  si  provvede  mediante
corrispondente utilizzo del fondo per la compensazione degli  effetti
finanziari  non   previsti   a   legislazione   vigente   conseguenti
all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6,
comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n.  154,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 4  dicembre  2008,  n.  189  e  successive
modificazioni.
  11. I finanziamenti agevolati di cui al comma 2 sono  concessi  nel
rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. A  tal
fine, il Commissario delegato di cui  all'articolo  1  dell'ordinanza
del Capo del Dipartimento della Protezione  Civile  della  Presidenza
del Consiglio dei Ministri n. 122  del  20  novembre  2013,  verifica
l'assenza di sovracompensazioni dei danni subiti  per  effetto  degli
eventi alluvionali del  novembre  2013,  tenendo  anche  conto  degli
eventuali indennizzi assicurativi, istituendo e curando la  tenuta  e
l'aggiornamento di un registro di tutti gli aiuti concessi a  ciascun
soggetto che eserciti attivita' economica per  la  compensazione  dei
danni causati dai medesimi eventi alluvionali.


                               Art. 8

                          Entrata in vigore

  1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.

 

(Omesso l’allegato).

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *