7 Gennaio, 2014
Decreto legge 30 dicembre 2013, n. 151, in G.U. n. 304 del 30.12.2013
(Omissis).
Art. 7
Misure per la Regione Sardegna
1. I pagamenti dei tributi e gli adempimenti sospesi ai sensi del
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 novembre 2013,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 dicembre 2013, n. 283, come
modificato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 20
dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 2013,
n. 300, sono effettuati tra il 24 gennaio e il 17 febbraio 2014,
senza applicazione di sanzioni e interessi.
2. Fermo restando l'obbligo di versamento nei termini previsti, per
il pagamento dei tributi di cui al comma 1, i soggetti ricompresi
nell'ambito di applicazione del decreto di cui al comma 1 che abbiano
subito danni possono chiedere ai soggetti autorizzati all'esercizio
del credito operanti nei territori di cui al comma 1, un
finanziamento assistito dalla garanzia dello Stato, della durata
massima di due anni. A tale fine, i predetti soggetti finanziatori
possono contrarre finanziamenti, secondo contratti tipo definiti con
apposita convenzione tra la societa' Cassa depositi e prestiti SpA e
l'Associazione bancaria italiana, assistiti dalla garanzia dello
Stato, fino ad un massimo di 90 milioni di euro, ai sensi
dell'articolo 5, comma 7, lettera a), secondo periodo, del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive
modificazioni. Nel caso di titolari di reddito d'impresa il
finanziamento puo' essere richiesto limitatamente ai danni subiti in
relazione all'attivita' d'impresa. Con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 15 gennaio 2014,
sono concesse le garanzie dello Stato di cui al presente comma e sono
definiti i criteri e le modalita' di operativita' delle stesse. Le
garanzie dello Stato di cui al presente comma sono elencate
nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n.
196.
3. I soggetti di cui al comma 2, per accedere al finanziamento
presentano ai soggetti finanziatori di cui al medesimo comma 2 la
documentazione prevista dal comma 5.
4. I soggetti finanziatori di cui al comma 2 comunicano all'Agenzia
delle entrate i dati identificativi dei soggetti che omettono i
pagamenti previsti nel piano di ammortamento, nonche' i relativi
importi, per la loro successiva iscrizione, con gli interessi di
mora, a ruolo di riscossione.
5. Per accedere al finanziamento di cui al comma 2, i contribuenti
ivi indicati presentano ai soggetti finanziatori di cui al medesimo
comma un'autocertificazione, ai sensi dell'articolo 47 del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, volta a
attestare i danni subiti ed il nesso di causalita' con l'evento
alluvionale di novembre 2013, nonche' copia del modello di cui al
comma 7, presentato telematicamente all'Agenzia delle entrate, nel
quale sono indicati i versamenti sospesi di cui al comma 2 e la
ricevuta che ne attesta la corretta trasmissione. Ai soggetti
finanziatori deve essere altresi' trasmessa copia dei modelli di
pagamento relativi ai versamenti effettuati.
6. Gli interessi relativi ai finanziamenti erogati, nonche' le
spese strettamente necessarie alla loro gestione, sono corrisposti ai
soggetti finanziatori di cui al comma 2, nei limiti di spesa di cui
al comma 10, mediante un credito di imposta di importo pari, per
ciascuna scadenza di rimborso, all'importo relativo agli interessi e
alle spese dovuti. Il credito di imposta e' utilizzabile ai sensi
dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza
applicazione di limiti di importo, ovvero puo' essere ceduto secondo
quanto previsto dall'articolo 43-ter del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. La quota capitale e' restituita
dai soggetti di cui al comma 2 a partire dal 1° luglio 2014 secondo
il piano di ammortamento definito nel contratto di finanziamento.
7. Con provvedimento del Direttore della Agenzia delle entrate da
adottare entro il 15 gennaio 2014, e' approvato il modello indicato
al comma 5, idoneo altresi' ad esporre distintamente i diversi
importi dei versamenti da effettuare, nonche' sono stabiliti i tempi
e le modalita' della relativa presentazione. Con analogo
provvedimento possono essere disciplinati modalita' e tempi di
trasmissione all'Agenzia delle entrate, da parte dei soggetti
finanziatori, dei dati relativi ai finanziamenti erogati e al loro
utilizzo, nonche' quelli di attuazione del comma 3.
8. Ai fini del monitoraggio dei limiti di spesa, l'Agenzia delle
entrate comunica al Ministero dell'economia e delle finanze i dati
risultanti dal modello di cui al comma 5, i dati delle compensazioni
effettuate dai soggetti finanziatori per la fruizione del credito
d'imposta e i dati trasmessi dai soggetti finanziatori.
9. In relazione alle disposizioni di cui al comma 1, le dotazioni
finanziarie della Missione di spesa «Politiche economico-finanziarie
e di bilancio» - Programma «Regolazioni contabili, restituzioni e
rimborsi d'imposta» sono ridotte di 90 milioni di euro per l'anno
2013. Le predette dotazioni sono incrementate di pari importo per
l'anno 2014.
10. Agli oneri derivanti dal comma 6, pari a 3,2 milioni di euro
per l'anno 2014 si provvede a valere sulle risorse giacenti sulla
contabilita' speciale intestata al Commissario straordinario di cui
Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile 20
novembre 2013, n. 122 che vengono a tal fine versati all'entrata del
bilancio dello Stato nel medesimo anno. Alla compensazione degli
effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto
derivanti dall'attuazione del presente comma, si provvede mediante
corrispondente utilizzo del fondo per la compensazione degli effetti
finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti
all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6,
comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189 e successive
modificazioni.
11. I finanziamenti agevolati di cui al comma 2 sono concessi nel
rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. A tal
fine, il Commissario delegato di cui all'articolo 1 dell'ordinanza
del Capo del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza
del Consiglio dei Ministri n. 122 del 20 novembre 2013, verifica
l'assenza di sovracompensazioni dei danni subiti per effetto degli
eventi alluvionali del novembre 2013, tenendo anche conto degli
eventuali indennizzi assicurativi, istituendo e curando la tenuta e
l'aggiornamento di un registro di tutti gli aiuti concessi a ciascun
soggetto che eserciti attivita' economica per la compensazione dei
danni causati dai medesimi eventi alluvionali.
Art. 8
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.
(Omesso l’allegato).