Provv. dir. Agenzia entrate 29 aprile 2020, n. 181301
1. Definizioni
Ai fini del presente Provvedimento, si intende:
1.1. per commissione, la commissione applicata all’esercente dal soggetto che stipula con
quest’ultimo un contratto di convenzionamento, pagata dall’esercente in relazione a
un’operazione di pagamento basata su carta o altro strumento di pagamento elettronico
tracciabile effettuata da un consumatore finale. Rientrano nella definizione di
“commissione” i costi applicati sul transatto e/o i costi fissi che ricomprendono un
numero variabile di operazioni in franchigia anche se includono il canone di locazione
per la fornitura del servizio di accettazione;
1.2. per consumatore finale, il soggetto di cui all’art. 3, comma 1, lett. a), del decreto
legislativo 6 settembre 2005, n. 206, ovvero “la persona fisica che agisce per scopi
estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale
eventualmente svolta”;
1.3. per contratto di convenzionamento, il contratto tra un prestatore di servizi di
pagamento e un esercente per l’accettazione e il trattamento delle operazioni di
pagamento basate su carta o altro strumento di pagamento tracciabile, che si traducono
in un trasferimento di fondi all’esercente quale corrispettivo dello scambio di beni e
servizi;
1.4. per credito d’imposta, il credito d’imposta riconosciuto ai sensi dei commi 1 e 1-bis
dell’art. 22 del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni
dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157;
1.5. per esercente, il soggetto che esercita un’attività di impresa, arte o professione,
avvalendosi di punti di interazione fisici e/o virtuali;
1.6. per mese di addebito, il mese e l’anno nel quale sono state addebitate le commissioni
relative alle operazioni effettuate nel periodo di riferimento;
1.7. per periodo di riferimento, il mese e l’anno in cui sono state effettuate le operazioni di
pagamento basate su carta di pagamento o altro strumento di pagamento elettronico
tracciabile;
1.8. per prestatori di servizi di pagamento, i soggetti di cui all’art. 1 comma 1 lettera g) del
decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11;
1.9. per servizi telematici, i servizi Entratel/Fisconline dell’Agenzia delle entrate di cui al
decreto dirigenziale 31 luglio 1998;
1.10. per Sistema di Interscambio Dati (per brevità SID), infrastruttura di comunicazione
definita dal provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate 25 marzo 2013, n.
37561, le cui caratteristiche sono pubblicate sul sito internet dell’Agenzia delle entrate;
1.11. per soggetto convenzionatore, il prestatore di servizi di pagamento che stipula con
l’esercente un contratto di convenzionamento.
2. Ambito di applicazione
2.1. Ai sensi del art. 22, comma 6 del decreto legge n. 124 del 2019, le disposizioni del
presente Provvedimento disciplinano i termini, le modalità ed il contenuto delle
comunicazioni di cui comma 5, primo periodo, dello stesso articolo.
3. Trasmissione dei dati
3.1. Soggetti obbligati
Sono obbligati alla comunicazione di cui all’art. 22, comma 5, del decreto legge n. 124
del 2019, i prestatori di servizi di pagamento autorizzati che svolgono la propria
attività nel territorio nazionale e che, mediante un contratto di convenzionamento,
consentono l’accettazione dei pagamenti elettronici effettuati in relazione a cessioni di
beni e prestazioni di servizi rese nei confronti dei consumatori finali, anche
prevedendo la messa a disposizione degli esercenti di sistemi atti a consentire tale
accettazione.
3.2. Pagamenti
I pagamenti di cui al punto 3.1 sono quelli effettuati mediante carte di credito, debito e
prepagate e altri strumenti di pagamento elettronici tracciabili offerti da:
a) prestatori di servizi di pagamento soggetti all’obbligo di comunicazione di cui
all’articolo 7, sesto comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605;
b) prestatori di servizi di pagamento non ricompresi tra quelli definiti alla lettera a),
in considerazione dell’accettazione in Italia, da parte dei soggetti
convenzionatori, degli strumenti di pagamento elettronici da essi offerti.
3.3. Dati da trasmettere
Le informazioni previste dall’articolo 22, comma 5, primo periodo, del decreto legge
n. 124 del 2019, sono trasmesse in conformità alle specifiche tecniche allegate al
presente Provvedimento, ed includono:
• il codice fiscale dell’esercente;
• il mese e l’anno di addebito;
• il numero totale delle operazioni di pagamento effettuate nel periodo di
riferimento;
• il numero totale delle operazioni di pagamento riconducibili a consumatori finali
nel periodo di riferimento;
• l’importo delle commissioni addebitate per le operazioni di pagamento
riconducibili a consumatori finali;
• l’ammontare dei costi fissi periodici che ricomprendono un numero variabile di
operazioni in franchigia anche se includono il canone per la fornitura del servizio
di accettazione.
3.4. Modalità di trasmissione
I dati di cui al punto 3.3 sono trasmessi utilizzando il Sistema di Interscambio Dati
(SID), organizzati in file conformi alle specifiche tecniche allegate al presente
Provvedimento. Al fine della predisposizione dei dati è utilizzato il prodotto software
di controllo e di preparazione dei file da trasmettere, reso disponibile gratuitamente
dall’Agenzia delle entrate.
3.5. Soggetti non residenti
I soggetti di cui al punto 3.1 non residenti fiscalmente e privi di stabile organizzazione
in Italia, per adempiere agli obblighi relativi alla trasmissione dei dati si accreditano al
SID, previa richiesta di attribuzione del codice fiscale ai sensi dell’articolo 4 del d.P.R.
n. 605 del 1973 e conseguente abilitazione ai servizi telematici dell’Agenzia delle
entrate.
3.6. Termini di trasmissione
La trasmissione dei dati di cui al punto 3.3 del presente provvedimento, è effettuata
entro il ventesimo giorno del mese successivo al periodo di riferimento.
3.7. Ricevute
La trasmissione si considera effettuata nel momento in cui è completata la ricezione
del file, a seguito del risultato positivo dell’elaborazione, comunicata mediante un
esito di elaborazione, successivo all’invio di una ricevuta di accoglimento del file.
Il file può essere scartato totalmente o parzialmente per effetto dei controlli, secondo
quanto previsto dalle specifiche tecniche allegate al presente provvedimento. In tal
caso, i dati contenuti nel file sono considerati, rispettivamente, completamente o
parzialmente non trasmessi.
3.8. Rettifica della trasmissione
In caso di omissioni o errori nei dati trasmessi e acquisiti, i soggetti obbligati di cui al
punto 3.1 possono trasmettere una comunicazione di annullamento, entro lo stesso
termine indicato al punto 3.6, che cancella integralmente tutti i dati già trasmessi e
acquisiti riferiti a quella mensilità, e trasmettere successivamente una nuova
comunicazione entro lo stesso termine. È anche consentito, entro il terzo mese
successivo al termine indicato al punto 3.6, rettificare o cancellare dati trasmessi
relativi a singoli esercenti per il mese e l’anno indicati nella comunicazione di rettifica,
inviando una comunicazione di modifica puntuale che sostituisce integralmente o
cancella completamente quanto precedentemente comunicato per l’esercente indicato.
La comunicazione di rettifica inviata oltre il predetto termine sarà scartata e non
risulterà pervenuta.
3.9. Conservazione della documentazione relativa alle commissioni
Gli esercenti utilizzatori del credito di imposta sono tenuti a conservare la
documentazione relativa alle commissioni addebitate per le transazioni effettuate con
strumenti elettronici di pagamento. Tale documentazione deve essere messa a
disposizione, su richiesta, degli organi dell’amministrazione finanziaria, e conservata
per un periodo di 10 anni dall’anno in cui il credito è stato utilizzato.
4. Sicurezza dei dati
4.1. La sicurezza nella trasmissione dei dati è garantita dal canale di trasmissione del
sistema informativo dell’Anagrafe Tributaria, che prevede l’integrazione application-to-application tra sistemi informativi agendo, quindi, in modalità totalmente
automatizzata, attraverso la piattaforma di File Transfer Protocol (FTP) su Virtual
Private Network (VPN) opportunamente configurata. Nel solo caso di trasmissione di
file inferiori a 20 MB in formato compresso, è possibile l’utilizzo, sempre in modalità
automatizzata, del canale PEC dello stesso SID. In entrambi i casi, il canale
trasmissivo e i dati sono cifrati.
4.2. La sicurezza degli archivi, e della relativa consultazione, del sistema informativo
dell’Anagrafe Tributaria è garantita da misure che prevedono un sistema di
identificazione, autenticazione e autorizzazione degli accessi, e di tracciamento e
monitoraggio delle operazioni effettuate.
5. Trattamento dei dati
5.1. I dati e le informazioni che pervengono all’Anagrafe Tributaria sono acquisiti
attraverso il canale SID dell’Agenzia delle entrate, secondo quanto previsto dal
precedente punto 3 e dalle specifiche tecniche allegate al presente Provvedimento.
5.2. I dati e le informazioni acquisiti sono utilizzati dall’Agenzia delle entrate al fine di
controllare la spettanza del credito di imposta, per le analisi di qualità dei dati, per
l’analisi del rischio e per attività di controllo e verifica sull’utilizzo dello stesso
credito.
5.3. Il trattamento dei dati acquisiti da parte dell’Agenzia delle entrate è riservato
esclusivamente agli operatori addetti alle attività di cui al punto 5.2.
5.4. Il trattamento dei dati personali è effettuato nel rispetto del Regolamento (UE)
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
5.5. I dati saranno conservati fino al 31 dicembre del decimo anno successivo all’anno di
addebito.
6. Evoluzione delle specifiche tecniche
6.1. Eventuali modifiche delle specifiche tecniche allegate al presente Provvedimento sono
pubblicate nell’apposita sezione del sito internet dell’Agenzia delle entrate, dandone
preventiva comunicazione.
(Omessi gli allegati).