8 Giugno, 2016

Decreto min. 26 maggio 2016, in G.U. n. 132 del 8.6.2016

 

Art. 1 
 
                 Categorie dei soggetti beneficiari 
                     delle agevolazioni fiscali 
 
  1. Le agevolazioni fiscali di cui all'art. 16, comma 1, del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 147, consistenti nella  concorrenza
alla formazione del reddito complessivo del 70 per cento del  reddito
di lavoro dipendente prodotto in Italia da soggetti che trasferiscono
la residenza nel territorio dello Stato  ai  sensi  dell'art.  2  del
testo unico delle imposte sui  redditi,  approvato  con  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,  trovano
applicazione, a decorrere dall'anno 2016, per  il  periodo  d'imposta
del predetto trasferimento e per i successivi quattro, al verificarsi
delle seguenti condizioni: 
    a) i lavoratori non sono stati residenti  in  Italia  nei  cinque
periodi  di  imposta  precedenti  il  predetto  trasferimento  e   si
impegnano a permanere in Italia per almeno due anni; 
    b) l'attivita' lavorativa e' svolta presso  un'impresa  residente
nel territorio  dello  Stato  in  forza  di  un  rapporto  di  lavoro
instaurato  con  questa   o   con   societa'   che   direttamente   o
indirettamente controllano la medesima impresa, ne sono controllate o
sono controllate dalla stessa societa' che controlla l'impresa; 
    c) l'attivita' lavorativa e' prestata nel territorio italiano per
un periodo superiore  a  183  giorni  nell'arco  di  ciascun  periodo
d'imposta; 
    d) i lavoratori svolgono funzioni direttive e/o sono in  possesso
dei requisiti  di  elevata  qualificazione  o  specializzazione  come
definiti dai decreti legislativi 28 giugno 2012, n. 108, e 6 novembre
2007, n. 206. 
  2. Sono altresi' destinatari delle medesime agevolazioni di cui  al
comma 1: 
    a) i cittadini dell'Unione europea, in possesso di un  titolo  di
laurea che hanno  svolto  continuativamente  un'attivita'  di  lavoro
dipendente, di lavoro autonomo o di impresa fuori  dall'Italia  negli
ultimi ventiquattro mesi o piu'; 
    b)   i   cittadini   dell'Unione   europea   che   hanno   svolto
continuativamente un'attivita'  di  studio  fuori  dall'Italia  negli
ultimi ventiquattro mesi o piu', conseguendo un titolo  di  laurea  o
una specializzazione post lauream. 
                               Art. 2 
 
                          Divieto di cumulo 
 
  1. La fruizione dei benefici di  cui  all'art.  16,  comma  1,  del
decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, e'  incompatibile  con
la contemporanea fruizione degli incentivi fiscali previsti dall'art.
44,  del  decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. 
                               Art. 3 
 
                              Decadenza 
 
  1. Il beneficiario degli incentivi di  cui  al  predetto  art.  16,
comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015,  n.  147,  decade
dal diritto agli stessi  laddove  la  residenza  in  Italia  non  sia
mantenuta per almeno due anni. In tal caso si  provvede  al  recupero
dei benefici gia' fruiti, con applicazione delle relative sanzioni  e
interessi.

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