Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 aprile 2018, in G.U. n. 130 del 7.6.2018
Art. 1
Oggetto
1. Il presente decreto reca le disposizioni di attuazione del
contributo, sotto forma di credito d’imposta di cui all’art. 1, commi
da 363 a 366, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per le erogazioni
liberali in denaro effettuate nel corso dell’anno solare 2018 per
interventi di restauro o ristrutturazione degli impianti sportivi
pubblici, ancorche’ destinati ai soggetti concessionari.
Art. 2
Ambito soggettivo
1. Il contributo introdotto dall’art. 1, comma 363, della legge 27
dicembre 2017, n. 205, denominato «Sport bonus», e’ riconosciuto a
tutte le imprese, esercitate in forma individuale e collettiva,
nonche’ alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di
imprese non residenti.
Art. 3
Ambito oggettivo
1. Lo Sport bonus e’ riconosciuto, nel limite del tre per mille dei
ricavi annui, nella misura del cinquanta per cento delle erogazioni
liberali in denaro fino a 40.000,00 euro effettuate nel corso
dell’anno solare 2018 e finalizzate alla realizzazione di interventi
di restauro e risanamento conservativo nonche’ di ristrutturazione
edilizia di impianti sportivi pubblici, come definiti dall’art. 3,
comma 1, lettere c) e d), del decreto del Presidente della Repubblica
6 giugno 2001, n. 380, ancorche’ in regime di concessione
amministrativa.
Art. 4
Modalita’ di effettuazione delle erogazioni liberali
1. Ai fini del riconoscimento dello Sport bonus, le erogazioni
liberali devono essere effettuate dalle imprese avvalendosi
esclusivamente di uno dei seguenti sistemi di pagamento:
(i) bonifico bancario;
(ii) bollettino postale;
(iii) carte di debito, carte di credito e prepagate;
(iv) assegni bancari e circolari.
Art. 5
Ottenimento del beneficio
1. L’importo di cui all’art. 1, comma 364, della legge 27 dicembre
2017, n. 205, e’ suddiviso in due tranche di cinque milioni di euro e
lo Sport bonus e’ riconosciuto in due finestre temporali di
centoventi giorni ciascuna, che si aprono rispettivamente il 1°
aprile e il 20 agosto 2018.
2. Chiunque intenda usufruire dello sport bonus ne fa richiesta
all’Ufficio per lo Sport presso la Presidenza del Consiglio dei
ministri entro trenta giorni dall’apertura di ciascuna finestra. La
richiesta e’ effettuata mediante invio per posta elettronica
certificata di apposito modulo reperibile sul sito internet
istituzionale del predetto Ufficio, nel quale sono indicati l’importo
dell’erogazione liberale e il soggetto designato quale futuro
beneficiario.
3. Nei venti giorni successivi alla scadenza del termine di cui al
comma precedente, l’Ufficio per lo sport pubblica sul proprio sito
internet istituzionale l’elenco degli ammessi al beneficio fiscale
secondo il criterio temporale di ricevimento delle richieste sino
all’esaurimento delle risorse disponibili in ciascuna finestra. Entro
i dieci giorni successivi alla pubblicazione della graduatoria, chi
ne ha ancora interesse eroga l’importo indicato nella richiesta in
favore del beneficiario designato, il quale ne da’ comunicazione
all’Ufficio per lo sport entro dieci giorni tramite invio per posta
elettronica certificata di un apposito modulo reperibile sul sito
internet istituzionale del predetto Ufficio, indicando la data e
l’ammontare della donazione.
4. Entro venti giorni dal ricevimento delle comunicazioni l’Ufficio
per lo sport, accertata la corrispondenza delle informazioni
contenute in ciascuna di esse con quelle della relativa richiesta,
pubblica sul proprio sito internet istituzionale l’elenco dei
soggetti a cui e’ riconosciuto il beneficio fiscale.
5. Qualora l’ammontare complessivo dei contributi riconosciuti sia
inferiore alla disponibilita’ della finestra di riferimento e vi
siano delle richieste inviate ai sensi del comma 2 rimaste
insoddisfatte, l’Ufficio per lo sport pubblica, contestualmente
all’elenco di cui al comma precedente, quello degli ulteriori
soggetti ammessi, sino all’esaurimento delle risorse disponibili.
Questi, ove ancora interessati, erogano entro dieci giorni l’importo
indicato nella richiesta in favore del beneficiario designato, il
quale ne da’ comunicazione nei successivi dieci giorni all’Ufficio
per lo sport secondo le modalita’ indicate al comma 3. Accertata la
corrispondenza delle informazioni contenute nelle comunicazioni di
cui al periodo precedente con quelle della relativa richiesta,
l’Ufficio per lo sport pubblica entro dieci giorni sul proprio sito
internet istituzionale l’elenco degli ulteriori soggetti a cui e’
riconosciuto il beneficio fiscale.
6. Le somme eventualmente rimaste inutilizzate nella prima finestra
confluiscono in quella successiva.
7. Gli elenchi formati dall’Ufficio per lo sport ai sensi dei commi
3, 4 e 5 del presente articolo sono pubblicati con la sola
indicazione del numero seriale di ciascuna richiesta.
Art. 6
Fruizione del credito d’imposta
1. Il credito d’imposta e’ utilizzabile in tre quote annuali di
pari importo in ciascuno degli esercizi finanziari 2018, 2019 e 2020,
a decorrere dal quinto giorno lavorativo successivo a quello di
pubblicazione sul sito internet istituzionale dell’Ufficio per lo
sport dell’elenco dei soggetti cui e’ riconosciuto il credito
medesimo, esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’art. 17 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24
esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione
dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di
versamento. L’ammontare del credito d’imposta utilizzato in
compensazione non deve eccedere l’importo concesso dall’Ufficio per
lo sport, pena lo scarto del modello F24. Ai fini del controllo degli
utilizzi delle tre quote annuali del credito d’imposta, l’Ufficio per
lo sport, prima della pubblicazione sul proprio sito internet
istituzionale dell’elenco dei soggetti cui e’ riconosciuto il
credito, trasmette detto elenco all’Agenzia delle entrate, con
modalita’ telematiche definite d’intesa indicando i codici fiscali di
tali soggetti e l’importo del credito riconosciuto a ciascuno di
essi, nonche’ le eventuali variazioni e revoche.
2. I fondi occorrenti per la regolazione contabile delle
compensazioni esercitate ai sensi del presente articolo sono
trasferiti sulla contabilita’ speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate
– Fondi di bilancio», aperta presso la Banca d’Italia.
3. Il credito d’imposta di cui al presente decreto non rileva ai
fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle
attivita’ produttive e e’ indicato nella dichiarazione dei redditi
relativa al periodo d’imposta in corso alla data di riconoscimento
dello stesso e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di
imposta successivi fino a quello nel corso del quale se ne conclude
l’utilizzo.
Art. 7
Cause di revoca e procedure di recupero
del credito d’imposta illegittimamente fruito
1. Il credito d’imposta e’ revocato nel caso in cui venga accertata
l’insussistenza di uno dei requisiti previsti.
2. Sono fatte salve le eventuali conseguenze di legge civile,
penale e amministrativa e, in ogni caso, si provvede al recupero del
beneficio indebitamente fruito.
3. L’Agenzia delle entrate trasmette all’Ufficio per lo sport, con
modalita’ telematiche e secondo termini definiti d’intesa, l’elenco
delle imprese che hanno utilizzato in compensazione il credito
d’imposta, con i relativi importi.
4. Qualora l’Agenzia delle entrate accerti, nell’ambito
dell’ordinaria attivita’ di controllo, l’eventuale indebita
fruizione, totale o parziale, del credito d’imposta di cui al
presente decreto, la stessa ne da’ comunicazione in via telematica
all’Ufficio per lo sport, che previe verifiche per quanto di
competenza, ai sensi dell’art. 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo
2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio
2010, n. 73, provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di
interessi e sanzioni secondo legge.
Art. 8
Entrata in vigore e pubblicazione
1. Il presente decreto e’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e entra in vigore il primo giorno successivo a
quello della sua pubblicazione.