28 Novembre, 2016

Legge 14 novembre 2016, n. 220, in G.U. n. 277 del 26.11.2016
(Omissis).
Capo II

Organizzazione
(Omissis).
Sezione I

Finalita’ e strumenti

Art. 12

Obiettivi e tipologie di intervento

1. Lo Stato contribuisce al finanziamento e allo sviluppo del
cinema e delle altre arti e industrie delle espressioni audiovisive
nazionali, anche allo scopo di facilitarne l’adattamento
all’evoluzione delle tecnologie e dei mercati nazionali e
internazionali.
2. Il Ministero, per la realizzazione delle finalita’ della
presente legge, dispone i necessari interventi finanziari, distinti
nelle seguenti tipologie:
a) riconoscimento di incentivi e agevolazioni fiscali attraverso lo
strumento del credito d’imposta, nei casi e con le modalita’
disciplinati nella sezione II del presente capo;
b) erogazione di contributi automatici, nei casi e con le modalita’
disciplinati nella sezione III del presente capo;
c) erogazione di contributi selettivi, nei casi e con le modalita’
disciplinati nella sezione IV del presente capo;
d) erogazione di contributi alle attivita’ e iniziative di
promozione cinematografica e audiovisiva, secondo la disciplina
prevista nella sezione V del presente capo.
3. Le disposizioni tecniche applicative degli incentivi e dei
contributi previsti nel presente capo, adottate, ai sensi della
presente legge, con decreti del Ministro e con decreti del Presidente
del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro, sono emanate nel
rispetto delle norme in materia di aiuti di Stato stabilite
dall’Unione europea. Le medesime disposizioni:
a) perseguono gli obiettivi dello sviluppo, della crescita e
dell’internazionalizzazione delle imprese;
b) incentivano la nascita e la crescita di nuovi autori e di nuove
imprese;
c) incoraggiano l’innovazione tecnologica e manageriale;
d) favoriscono modelli avanzati di gestione e politiche commerciali
evolute;
e) promuovono il merito, il mercato e la concorrenza.
4. Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi indicati
nel presente articolo e di favorire la massima valorizzazione e
diffusione delle opere, le disposizioni tecniche applicative, anche
su richiesta del Consiglio superiore, e sulla base dei principi di
ragionevolezza, proporzionalita’ ed adeguatezza, prevedono:
a) che il riconoscimento degli incentivi e dei contributi sia
subordinato al rispetto di ulteriori condizioni, con riferimento ai
soggetti richiedenti e ai rapporti negoziali inerenti l’ideazione, la
scrittura, lo sviluppo, la produzione, la distribuzione, la
diffusione, la promozione e la valorizzazione economica delle opere
ammesse ovvero da ammettere a incentivi e a contributi, nonche’ alle
specifiche esigenze delle persone con disabilita’, con particolare
riferimento all’uso di sottotitoli e audiodescrizione;
b) in considerazione anche delle risorse disponibili, l’esclusione,
ovvero una diversa intensita’ d’aiuto, di uno o piu’ degli incentivi
e contributi previsti dal presente capo, nei confronti delle imprese
non indipendenti ovvero nei confronti di imprese non europee, come
definite nell’articolo 2.
5. Le medesime disposizioni tecniche applicative contengono le
ulteriori specificazioni idonee a definire gli ambiti di applicazione
degli incentivi e dei contributi previsti dal presente capo, nonche’,
per ciascuna tipologia di intervento e in conformita’ alle
disposizioni dell’Unione europea, i limiti minimi di spesa sul
territorio italiano.
6. A decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui
al comma 3, il Ministero predispone e trasmette alle Camere, entro il
30 settembre di ciascun anno, una relazione annuale sullo stato di
attuazione degli interventi di cui alla presente legge, con
particolare riferimento all’impatto economico, industriale e
occupazionale e all’efficacia delle agevolazioni tributarie ivi
previste, comprensiva di una valutazione delle politiche di sostegno
del settore cinematografico e audiovisivo mediante incentivi
tributari.
Art. 13

Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema
e nell’audiovisivo
(Omissis).
Art. 14

Requisiti di ammissione e casi di esclusione
delle opere cinematografiche e audiovisive

1. L’ammissione delle opere cinematografiche e audiovisive ai
benefici previsti dalla presente legge, fatta eccezione per gli
incentivi fiscali di cui all’articolo 19, e’ subordinata al
riconoscimento della nazionalita’ italiana.
2. Con decreto del Ministro, da emanare entro centoventi giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, acquisito il
parere del Consiglio superiore, sono individuati i casi di esclusione
con riferimento alle seguenti tipologie di opere:
a) opere audiovisive a carattere pornografico o che incitano alla
violenza o all’odio razziale;
b) pubblicita’ televisive, spot pubblicitari, televendite e
telepromozioni, come definiti all’articolo 2, comma 1, lettere ee),
ff), ii) e mm), del citato testo unico di cui al decreto legislativo
n. 177 del 2005;
c) opere audiovisive prodotte esclusivamente a fini commerciali o
promozionali;
d) programmi di informazione e attualita’;
e) giochi, spettacoli di varieta’, quiz, talk show;
f) programmi di gare e competizioni o contenenti risultati di gare
e competizioni;
g) trasmissione, anche in diretta, di eventi, ivi compresi gli
eventi teatrali, musicali, artistici, culturali, sportivi e
celebrativi;
h) programmi televisivi.

Capo III
Sezione II

Incentivi fiscali

Art. 15

Credito d’imposta per le imprese di produzione

1. Alle imprese di produzione cinematografica e audiovisiva e’
riconosciuto un credito d’imposta, in misura non inferiore al 15 per
cento e non superiore al 30 per cento del costo complessivo di
produzione di opere cinematografiche e audiovisive.
2. Nella determinazione dell’aliquota del credito d’imposta, il
decreto di cui all’articolo 21 prevede comunque che:
a) per le opere cinematografiche e’ prevista l’aliquota del 30 per
cento;
b) per le opere audiovisive, l’aliquota del 30 per cento puo’
essere prevista in via prioritaria per le opere realizzate per essere
distribuite attraverso un’emittente televisiva nazionale e,
congiuntamente, in coproduzione internazionale ovvero per le opere
audiovisive di produzione internazionale; per le opere non realizzate
in coproduzione internazionale ovvero che non siano opere audiovisive
di produzione internazionale; per le opere in cui il produttore
indipendente mantiene la titolarita’ dei diritti in misura non
inferiore al 30 per cento, secondo le modalita’ previste nel medesimo
decreto di cui all’articolo 21.
3. Per le altre tipologie di opere audiovisive, l’aliquota e’
determinata tenendo conto delle risorse disponibili e nell’ottica del
raggiungimento degli obiettivi previsti dall’articolo 12.
Art. 16

Credito d’imposta per le imprese di distribuzione

1. Alle imprese di distribuzione cinematografica e audiovisiva e’
riconosciuto un credito d’imposta, in misura non inferiore al 15 per
cento e non superiore al 30 per cento, elevata al 40 per cento nei
casi previsti nel presente articolo, delle spese complessivamente
sostenute per la distribuzione nazionale e internazionale di opere
cinematografiche e audiovisive.
2. Nella determinazione dell’aliquota del credito d’imposta, il
decreto di cui all’articolo 21 prevede che:
a) l’aliquota del 30 per cento e’ prioritariamente stabilita in
relazione alle spese per la distribuzione internazionale ovvero in
relazione alle spese per la distribuzione cinematografica di opere
effettuata da societa’ di distribuzione indipendente;
b) in relazione a opere distribuite direttamente dallo stesso
produttore indipendente, l’aliquota e’ elevata fino al 40 per cento,
a condizione che le fasi della distribuzione siano gestite secondo le
modalita’ tecniche e le disposizioni stabilite nel decreto di cui
all’articolo 21.
3. Il credito d’imposta di cui al presente articolo e’ altresi’
riconosciuto alle imprese di distribuzione cinematografica e
audiovisiva per le spese complessivamente sostenute per la
distribuzione, nei territori delle regioni in cui risiedono minoranze
linguistiche riconosciute, ai sensi dell’articolo 2 della legge 15
dicembre 1999, n. 482, di opere prodotte in una lingua diversa da
quella italiana, purche’ appartenente ad una delle minoranze
linguistiche riconosciute. Il decreto di cui all’articolo 21 tiene
conto, nella determinazione dell’aliquota di cui al presente articolo
per le finalita’ del presente comma, della consistenza dei gruppi
linguistici nei territori in cui risiedono minoranze linguistiche
riconosciute.
4. Per le altre tipologie di opere e imprese, l’aliquota e’
determinata tenendo conto delle risorse disponibili, delle tipologie
di opere distribuite, della circostanza che l’impresa di
distribuzione cinematografica o audiovisiva o di editoria audiovisiva
sia o meno indipendente ovvero sia o meno italiana o europea e
nell’ottica del raggiungimento degli obiettivi previsti dall’articolo
12.
Art. 17

Credito d’imposta per le imprese dell’esercizio cinematografico, per
le industrie tecniche e di post-produzione

1. Alle imprese di esercizio cinematografico e’ riconosciuto un
credito d’imposta, in misura non inferiore al 20 per cento e non
superiore al 40 per cento delle spese complessivamente sostenute per
la realizzazione di nuove sale o il ripristino di sale inattive, per
la ristrutturazione e l’adeguamento strutturale e tecnologico delle
sale cinematografiche, per l’installazione, la ristrutturazione, il
rinnovo di impianti, apparecchiature, arredi e servizi accessori
delle sale.
2. Alle industrie tecniche e di post-produzione, ivi inclusi i
laboratori di restauro, e’ riconosciuto un credito d’imposta, in
misura non inferiore al 20 per cento e non superiore al 30 per cento
delle spese sostenute per l’adeguamento tecnologico e strutturale del
settore.
3. Nella determinazione dell’aliquota del credito d’imposta di cui
al presente articolo, il decreto di cui all’articolo 21 tiene conto,
fra l’altro, della esistenza della sala cinematografica in data
anteriore al 1° gennaio 1980.
Art. 18

Credito d’imposta per il potenziamento
dell’offerta cinematografica

1. Al fine di potenziare l’offerta cinematografica e in particolare
di potenziare la presenza in sala cinematografica di opere
audiovisive italiane ed europee, agli esercenti sale cinematografiche
e’ riconosciuto un credito d’imposta commisurato ad un’aliquota
massima del 20 per cento sugli introiti derivanti dalla
programmazione di opere audiovisive, con particolare riferimento alle
opere italiane ed europee, anche con caratteristiche di documentario,
effettuata nelle rispettive sale cinematografiche, con modalita’
adeguate a incrementare la fruizione da parte del pubblico secondo le
disposizioni stabilite con il decreto di cui all’articolo 21.
2. Il decreto di cui all’articolo 21 prevede meccanismi
incentivanti a favore delle opere italiane e, ai fini degli obiettivi
previsti dall’articolo 12, per particolari tipologie di opere e di
sale cinematografiche, con particolare riferimento alle piccole sale
cinematografiche ubicate nei comuni con popolazione inferiore a
15.000 abitanti.
Art. 19

Credito d’imposta per l’attrazione in Italia
di investimenti cinematografici e audiovisivi

1. Alle imprese italiane di produzione esecutiva e di
post-produzione e’ riconosciuto un credito d’imposta, in relazione a
opere cinematografiche e audiovisive o a parti di esse realizzate sul
territorio nazionale, utilizzando manodopera italiana, su commissione
di produzioni estere, in misura non inferiore al 25 per cento e non
superiore al 30 per cento della spesa sostenuta nel territorio
nazionale.
Art. 20

Credito d’imposta per le imprese non appartenenti
al settore cinematografico e audiovisivo

1. Ai soggetti di cui all’articolo 73 del testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, e ai titolari di
reddito di impresa ai fini dell’imposta sul reddito delle persone
fisiche, non appartenenti al settore cinematografico e audiovisivo,
associati in partecipazione ai sensi dell’articolo 2549 del codice
civile, e’ riconosciuto un credito d’imposta nella misura massima del
30 per cento dell’apporto in denaro effettuato per la produzione e
distribuzione in Italia e all’estero di opere cinematografiche e
audiovisive. L’aliquota massima e’ elevata al 40 per cento nel caso
di apporto in denaro effettuato per lo sviluppo e la produzione di
opere che abbiano ricevuto i contributi selettivi di cui all’articolo
26 della presente legge.
2. Il decreto di cui all’articolo 21 disciplina le modalita’, le
condizioni e le ulteriori specificazioni con le quali il beneficio
puo’ essere riconosciuto per gli investimenti effettuati anche per il
tramite di intermediari e veicoli finanziari sottoposti a vigilanza
prudenziale, quali gli organismi di investimento collettivo del
risparmio, di cui all’articolo 1, comma 1, del testo unico di cui al
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
Art. 21

Disposizioni comuni in materia di crediti d’imposta

1. I crediti d’imposta di cui alla presente sezione sono
riconosciuti entro il limite massimo complessivo indicato con il
decreto di cui all’articolo 13, comma 5. Con il medesimo decreto, si
provvede al riparto delle risorse complessivamente iscritte in
bilancio tra le diverse tipologie di intervento; ove necessario, tale
riparto puo’ essere modificato, con le medesime modalita’, anche in
corso d’anno.
2. I crediti d’imposta previsti nella presente sezione non
concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui
redditi e del valore della produzione ai fini dell’imposta regionale
sulle attivita’ produttive, non rilevano ai fini del rapporto di cui
agli articoli 96 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, e sono
utilizzabili esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo
17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
3. Ai crediti d’imposta previsti nella presente sezione non si
applica il limite di utilizzo di cui all’articolo 1, comma 53, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244.
4. Nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 1260 e
seguenti del codice civile, e previa adeguata dimostrazione del
riconoscimento del diritto da parte del Ministero e dell’effettivita’
del diritto al credito medesimo, i crediti d’imposta sono cedibili
dal beneficiario a intermediari bancari, ivi incluso l’Istituto per
il credito sportivo, finanziari e assicurativi sottoposti a vigilanza
prudenziale. I cessionari possono utilizzare il credito ceduto solo
in compensazione dei propri debiti d’imposta o contributivi ai sensi
dell’articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997. La cessione
del credito non pregiudica i poteri delle competenti amministrazioni
relativi al controllo delle dichiarazioni dei redditi e
all’accertamento e all’irrogazione delle sanzioni nei confronti del
cedente il credito d’imposta. Il Ministero e l’Istituto per il
credito sportivo possono stipulare convenzioni al fine di prevedere
che le somme corrispondenti all’importo dei crediti eventualmente
ceduti, ai sensi del presente comma, a detto Istituto siano destinate
al finanziamento di progetti e iniziative nel settore della cultura,
con particolare riguardo al cinema e all’audiovisivo.
5. Con uno o piu’ decreti del Ministro, da emanare entro centoventi
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il
Ministro dello sviluppo economico, sono stabiliti, partitamente per
ciascuna delle tipologie di credito d’imposta previste nella presente
sezione e nell’ambito delle percentuali ivi stabilite, i limiti di
importo per opera o beneficiario, le aliquote da riconoscere alle
varie tipologie di opere ovvero alle varie tipologie di impresa o
alle varie tipologie di sala cinematografica, la base di
commisurazione del beneficio, con la specificazione dei riferimenti
temporali, nonche’ le ulteriori disposizioni applicative della
presente sezione, fra cui i requisiti, le condizioni e la procedura
per la richiesta e il riconoscimento del credito, prevedendo
modalita’ atte a garantire che ciascun beneficio sia concesso nel
limite massimo dell’importo complessivamente stanziato, nonche’ le
modalita’ dei controlli e i casi di revoca e decadenza.
6. Le risorse stanziate per il finanziamento dei crediti d’imposta
previsti nella presente sezione, laddove inutilizzate e nell’importo
definito con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, sono destinate al rifinanziamento del
Fondo per il cinema e l’audiovisivo. A tal fine si applicano le
disposizioni di cui all’articolo 24, comma 1, della legge 12 novembre
2011, n. 183.
Art. 22

Agevolazioni fiscali e finanziarie

1. Sono soggetti a imposta fissa di registro gli atti di vendita
totale o parziale dei diritti di sfruttamento economico dei film
previsti dalla presente legge, i contratti di distribuzione,
noleggio, mandato, agenzia o diversi, relativi allo sfruttamento dei
film, gli atti di concessione, di costituzione in garanzia o in pegno
dei proventi, dei contributi di cui alle sezioni III e IV, gli atti
di rinuncia alle cessioni, alle costituzioni in garanzia o in pegno,
nonche’ quelli relativi all’esecuzione e alla estinzione delle
suindicate operazioni di finanziamento. Sono altresi’ soggetti ad
imposta fissa di registro gli atti di costituzione dei circoli e
delle associazioni nazionali di cultura cinematografica, con
esclusione dell’acquisizione in proprieta’ dei beni immobili.
2. Alle operazioni di credito cinematografico effettuate ai sensi
del presente articolo e a tutti gli atti e contratti relativi alle
operazioni stesse e alla loro esecuzione, modificazione ed
estinzione, nonche’ alle garanzie di qualunque tipo e da chiunque
prestate, si applicano le disposizioni del titolo IV del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive
modificazioni.
3. Le quote versate dai soci e gli incassi derivanti dall’emissione
dei titoli di accesso ai soci non concorrono a formare il reddito
imponibile dei circoli e delle associazioni nazionali di cultura
cinematografica, come individuati dal decreto di cui all’articolo 27,
comma 4, a condizione che siano da ritenersi enti non commerciali ai
sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e che siano state rispettate le
disposizioni di cui al titolo II, capo III, del medesimo testo unico.
4. Sono fatte salve le disposizioni di cui ai commi 7, 8 e 9
dell’articolo 20 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 1994, n. 153, e
successive modificazioni.
(Omissis).
Sezione V

Attivita’ di promozione cinematografica e audiovisiva
(Omissis).
Capo VII

Disposizioni transitorie e finali
(Omissis).
Art. 39

Abrogazioni

1. A decorrere dal 1º gennaio 2017, sono abrogate le seguenti
disposizioni:
a) l’articolo 20 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60;
b) il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28;
c) l’articolo 1, commi da 325 a 327 e da 329 a 337, della legge 24
dicembre 2007, n. 244;
d) l’articolo 8 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112.
2. Le risorse iscritte in bilancio ai sensi delle disposizioni di
cui alle lettere a), c) e d) del comma 1, pari ad euro 166.435.000
per l’anno 2017, euro 166.014.428 per l’anno 2018 ed euro 166.435.000
a decorrere dall’anno 2019, sono mantenute in bilancio nel programma
«Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalita’» della
missione «Competitivita’ e sviluppo delle imprese» dello stato di
previsione del Ministero dell’economia e delle finanze e sono
destinate ai crediti d’imposta previsti dal capo III, sezione II,
della presente legge.

Art. 40

Norme transitorie

1. I crediti d’imposta di cui al capo III, sezione II, della
presente legge continuano ad essere disciplinati, fino all’emanazione
dei relativi decreti attuativi, dai decreti emanati ai sensi
dell’articolo 20 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60,
dell’articolo 1, commi da 325 a 337, della legge 24 dicembre 2007, n.
244, e dell’articolo 8 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112.

Art. 41

Entrata in vigore

1. Fatta eccezione per gli articoli 33, 34, 35, 36 e 37, le
disposizioni della presente legge si applicano a decorrere dal 1º
gennaio 2017.

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